MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2020 

Disposizioni  relative  ai  medici  che  si  iscrivono  al  corso  di
formazione specifica in medicina generale 2019-2022. (20A06320) 
(GU n.290 del 21-11-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive  modificazioni,  recante  «Principi  fondamentali  per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 13 marzo 2006 - Serie  generale  n.  60,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 del citato  decreto  del  Ministro
della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilita'  durante
la frequenza del corso di formazione specifica in medicina  generale,
vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attivita' e
qualsiasi rapporto con il  Servizio  sanitario  nazionale  o  enti  e
istituzioni pubbliche o  private,  anche  di  carattere  saltuario  o
temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha  previsto  che
fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente  carenza  dei
medici di medicina generale, nelle more di una revisione  complessiva
del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e
chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale,  possono   partecipare
all'assegnazione degli incarichi convenzionali,  rimessi  all'accordo
collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con  i
medici di medicina generale; 
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  che
prevede che, fino al 31 dicembre  2021,  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia risultati idonei al concorso per l'ammissione al  corso  di
formazione   specifica   in   medicina   generale,   incaricati   per
almeno ventiquattro mesi,  anche  non  continuativi,  nelle  funzioni
previste dall'accordo collettivo  nazionale  per  i  rapporti  con  i
medici di medicina generale nei dieci anni  antecedenti  la  data  di
scadenza  della  presentazione  di  domanda  di   partecipazione   al
concorso, possono accedere al  corso,  con  graduatoria  riservata  e
senza borsa di studio. 
  Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
quale, integrando per  il  periodo  dell'emergenza  da  Covid-19  gli
articoli 11 e 12 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo
2006, ha consentito ai medici gia' iscritti al  corso  di  formazione
specifica  in  medicina  generale   di   poter   assumere   incarichi
convenzionali  con  il  Servizio  sanitario   nazionale   nell'ambito
dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale; 
  Considerato che le disposizioni di cui ai  citati  articoli  9  del
decreto-legge n. 135 del 2018 e 2-quinquies del decreto-legge  n.  18
del 2020, hanno carattere del tutto speciale e pertanto  non  possono
essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono gia'
titolari degli incarichi previsti dall'accordo  collettivo  nazionale
della medicina generale e che pertanto, in virtu' del richiamato art.
11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti  a
rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione  al  corso  di
formazione specifica in medicina generale; 
  Considerata la cronica carenza dei medici impegnati nelle attivita'
afferenti alla medicina generale, aggravata dalla emergenza sanitaria
da Covid-19, al fine di scongiurare gravi  disservizi  nelle  diverse
aree della medicina generale e garantire la continuita' assistenziale
primaria e territoriale, si rende necessario derogare  per  i  medici
che si  iscrivono  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale relativo al triennio 2019-2022, alle disposizioni di cui  al
citato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente  ai  medici
che si  iscrivono  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale relativo al triennio 2019-2022, e' consentito mantenere  gli
incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo  nazionale  per
la disciplina dei rapporti con i medici  di  medicina  generale,  ivi
inclusi gli incarichi nell'ambito della  medicina  penitenziaria,  in
essere al momento dell'iscrizione, in  deroga  alle  disposizioni  di
all'art. 11 del decreto del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,
citato in premessa. Le ore di attivita' svolte  dai  suddetti  medici
sono considerate a tutti gli effetti  quali  attivita'  pratiche,  ai
sensi dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Il presente decreto e' efficace dal giorno della sua adozione. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

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