IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, concernente «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ai sensi del
quale, al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e
di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle
frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli
«appuntati e finanzieri», «sovrintendenti» e «ispettori», di cui agli
articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente
rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a
28.702 unita', assicurando l'invarianza di spesa;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del
Corpo della guardia di finanza»;
Visti gli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza», che
definiscono, rispettivamente, le consistenze organiche dei ruoli
«appuntati e finanzieri», «sovrintendenti» e «ispettori»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 66, commi 9-bis e
10, che stabilisce la possibilita' per i Corpi di polizia di
procedere annualmente ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, previo decreto di autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e,
in particolare, l'art. 6, commi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies, che
dispongono l'incremento della forza organica del ruolo «ispettori» da
23.602 a 23.702 unita' e introducono conseguenti modifiche di
coordinamento all'art. 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo n. 95 del 2017;
Visto l'art. 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27
dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e
correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre
2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante:
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche"», ai sensi del quale, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, la consistenza organica del ruolo «appuntati e
finanzieri» del Corpo della guardia di finanza e' fissata in 24.263
unita';
Considerato che, in un sistema in costante evoluzione, la Guardia
di finanza, in quanto Forza di polizia con competenza generale in
materia economico-finanziaria, e' chiamata a corrispondere a impegni
di crescente complessita', in ogni settore della missione
istituzionale, che richiedono l'impiego di personale sempre piu'
qualificato;
Considerata la necessita', al fine di potenziare le capacita'
operative del Corpo a contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi
in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di
incrementare progressivamente, in ragione delle esigenze di
funzionalita' dell'Istituzione e fino a un massimo di 5.000 unita',
la forza organica del ruolo «ispettori», a cui e' demandato lo
svolgimento dei compiti di maggiore complessita' e responsabilita'
nell'ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria svolte
dalla Guardia di finanza;
Ritenuto che, in aggiunta a quanto previsto dal citato art. 66,
commi 9-bis e 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 in tema di limite
annuale al «turn over» dei Corpi di polizia, l'invarianza di spesa e'
assicurata dalla rimodulazione in diminuzione delle dotazioni
organiche dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri;
Decreta:
Art. 1
1. Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti»
e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui
agli articoli 33, comma 1, 17, comma 1, e 3, comma 1-bis, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita' del ruolo «ispettori»,
11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo
«appuntati e finanzieri»;
b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unita' del ruolo «ispettori»,
10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo
«appuntati e finanzieri»;
c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unita' del ruolo «ispettori»,
10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unita' del ruolo
«appuntati e finanzieri»;
d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unita' del ruolo «ispettori»,
10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unita' del ruolo
«appuntati e finanzieri».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 ottobre 2020
Il Ministro: Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 2231