MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2020 

Rideterminazione delle consistenze organiche dei  ruoli  «ispettori»,
«sovrintendenti», «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di
finanza. (20A06335) 
(GU n.291 del 23-11-2020)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 36, comma 10, lettera b), del decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, concernente «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»,  ai  sensi  del
quale, al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e
di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e  delle
frodi in danno del bilancio dello  Stato  e  dell'Unione  europea,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, le  consistenze  organiche  dei  ruoli
«appuntati e finanzieri», «sovrintendenti» e «ispettori», di cui agli
articoli 3, comma 1,  17,  comma  1,  e  33,  comma  1,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono  essere  progressivamente
rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a
28.702 unita', assicurando l'invarianza di spesa; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della guardia di finanza»; 
  Visti gli articoli 3, 17 e 33 del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3  della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia  di  finanza»,  che
definiscono, rispettivamente,  le  consistenze  organiche  dei  ruoli
«appuntati e finanzieri», «sovrintendenti» e «ispettori»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a  norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 66,  commi  9-bis  e
10, che  stabilisce  la  possibilita'  per  i  Corpi  di  polizia  di
procedere  annualmente   ad   assunzioni   di   personale   a   tempo
indeterminato, previo decreto di autorizzazione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nel limite di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e,
in particolare, l'art. 6, commi 6-bis, 6-quater  e  6-quinquies,  che
dispongono l'incremento della forza organica del ruolo «ispettori» da
23.602  a  23.702  unita'  e  introducono  conseguenti  modifiche  di
coordinamento  all'art.  36,  comma  10,  lettera  b),  del   decreto
legislativo n. 95 del 2017; 
  Visto l'art. 26, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  27
dicembre  2019,  n.  172,   recante   «Disposizioni   integrative   e
correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre
2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  recante:
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"», ai sensi del quale, a decorrere  dal  1°
gennaio  2020,  la  consistenza  organica  del  ruolo  «appuntati   e
finanzieri» del Corpo della guardia di finanza e' fissata  in  24.263
unita'; 
  Considerato che, in un sistema in costante evoluzione,  la  Guardia
di finanza, in quanto Forza di polizia  con  competenza  generale  in
materia economico-finanziaria, e' chiamata a corrispondere a  impegni
di  crescente  complessita',   in   ogni   settore   della   missione
istituzionale, che richiedono  l'impiego  di  personale  sempre  piu'
qualificato; 
  Considerata la necessita',  al  fine  di  potenziare  le  capacita'
operative del Corpo a contrasto dell'evasione fiscale e  delle  frodi
in  danno  del  bilancio  dello  Stato  e  dell'Unione  europea,   di
incrementare  progressivamente,  in   ragione   delle   esigenze   di
funzionalita' dell'Istituzione e fino a un massimo di  5.000  unita',
la forza organica del  ruolo  «ispettori»,  a  cui  e'  demandato  lo
svolgimento dei compiti di maggiore  complessita'  e  responsabilita'
nell'ambito delle funzioni di  polizia  economico-finanziaria  svolte
dalla Guardia di finanza; 
  Ritenuto che, in aggiunta a quanto previsto  dal  citato  art.  66,
commi 9-bis e 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 in tema di limite
annuale al «turn over» dei Corpi di polizia, l'invarianza di spesa e'
assicurata  dalla  rimodulazione  in  diminuzione   delle   dotazioni
organiche dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti»
e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui
agli articoli 33, comma 1, 17, comma 1, e 3, comma 1-bis, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate: 
    a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita'  del  ruolo  «ispettori»,
11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363  unita'  del  ruolo
«appuntati e finanzieri»; 
    b) dal 1° gennaio 2022,  26.702  unita'  del  ruolo  «ispettori»,
10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363  unita'  del  ruolo
«appuntati e finanzieri»; 
    c) dal 1° gennaio 2024,  27.702  unita'  del  ruolo  «ispettori»,
10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282  unita'  del  ruolo
«appuntati e finanzieri»; 
    d) dal 1° gennaio 2026,  28.702  unita'  del  ruolo  «ispettori»,
10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082  unita'  del  ruolo
«appuntati e finanzieri». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 ottobre 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 2231