IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'articolo 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020,
n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n.
280, avente efficacia dall'11 novembre 2020 e per un periodo minimo
di 15 giorni;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 23 novembre 2020 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, dal
quale risulta che "I dati relativi alla settimana di monitoraggio
16-22 novembre 2020 sono al momento in fase di ricezione e verifica.
(...) Pertanto (...) e' previsto un nuovo aggiornamento relativo alla
classificazione del rischio nella giornata di venerdi' 27 novembre
2020" e che "(...) in base all'ultima classificazione del rischio
realizzata il giorno 20 novembre, la quasi totalita' delle regioni/PA
italiane sono collocate a livello di rischio alto di una epidemia non
controllata e non gestibile. E' raccomandabile con questi livelli di
rischio mantenere le misure di restrizione raccomandate fino alla
caratterizzazione di uno scenario epidemiologico piu' favorevole";
Visto il verbale n. 130 della seduta del 23 novembre 2020 del
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto, quindi, necessario reiterare le misure di cui
all'ordinanza del 10 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, fatto
salvo l'accertamento della permanenza di una delle regioni e della
provincia autonoma di Bolzano per quattordici giorni consecutivi in
un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive con conseguente nuova
classificazione;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria e
della Provincia autonoma di Bolzano;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Basilicata,
Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020,
relativa alle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria ed alla Provincia
autonoma di Bolzano, e' rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma
restando la possibilita' di nuova classificazione prevista
dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2252