MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2020 

Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e  psicotrope
che possono  essere  fabbricate  e  messe  in  vendita  in  Italia  e
all'estero, nel corso dell'anno 2021. (20A06383) 
(GU n.293 del 25-11-2020)

 
 
                            IL DIRETTORE 
                 dell'Ufficio centrale stupefacenti 
 
  Viste  le  convenzioni  internazionali  in  materia   di   sostanze
stupefacenti e psicotrope; 
  Visti gli articoli  31  e  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,  recante  «Testo  unico  delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti  e  delle  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2021; 
  Preso atto che  le  ditte  interessate  sono  state  autorizzate  a
fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e  psicotrope  di
cui alle disposizioni del sopra citato testo unico; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e  successive
modificazioni e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Le ditte di  seguito  elencate  sono  autorizzate  a  fabbricare  e
mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno  2021,
le  seguenti  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  nelle  quantita'
appresso indicate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto ha validita' dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
2021. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
     Roma, 16 novembre 2020 
 
                                                 Il direttore: Apuzzo