N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2020

Ordinanza del 18 maggio  2020  della  Corte  d'appello  di  Bari  nel
procedimento penale a carico di R G I e altri. 
 
Edilizia - Reati edilizi - Lottizzazione  abusiva  -  Confisca  (c.d.
  confisca urbanistica) - Denunciata introduzione di  una  disciplina
  che non consente l'applicazione in via principale di  una  sanzione
  meno grave per casi di lieve responsabilita'  colposa  dei  singoli
  soggetti nell'alveo del reato di lottizzazione. 
-  Decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia edilizia), art. 44, comma 2. 
(GU n.48 del 25-11-2020 )
 
                      CORTE DI APPELLO DI BARI 
                          II sezione penale 
 
    La Corte, composta dai magistrati 
    dott.ssa Maria Iacovone  -  Presidente; 
    dott. Gabriele Protomastro  -  Consigliere; 
    dott. Lorenzo Gadaleta  -  Consigliere rel.; 
    letti gli atti del procedimento penale a carico di R G appellanti
(v. elenco allegato), procede alla lettura della seguente ordinanza: 
 
                              Premessa 
 
    In primo grado vi e' stata citazione a giudizio in relazione alla
seguente imputazione: 
        Tutti imputati del reato di cui all'art. 110 c.p. e  art.  44
lett. A), B) e C) in relazione  all'art.  30  comma  1,  1^  ipotesi,
perche', nelle rispettive qualita' sopra indicate,  in  concorso  tra
loro, realizzavano una trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del
territorio  comunale  comportante  profonda  alterazione  del  carico
urbanistico ed, in particolare, realizzavano la lottizzazione oggetto
del  Piano  di  Lottizzazione   approvato   con   Deliberazione   del
Commissario Prefettizio n. 78 del 31 ottobre  2000  [NT.A.  approvate
definitivamente con delibera straordinaria  d'urgenza  del  Consiglio
comunale n. 31 del 12  giugno  2006]  della  maglia  D.1.1  di  G  " 
", destinata ad attivita' artigianale di servizio, 
    A) in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, in quanto: 
        a. in contrasto con le prescrizioni delle NTA di P.R.G.C. che
prevedevano che nella zona  D1  -   1  gli  interventi  edilizi  sono
subordinati alla approvazione di  uno  strumento  urbanistico  esteso
all'intera maglia di P.R.G.C. (art. 39 delle NTA), in quanto il Piano
veniva 
i. redatto senza la partecipazione delle FF.SS. proprietaria  di  una
parte della maglia e 
ii. realizzato in maniera diversa da  quanto  approvato  ossia  senza
avere  la  possibilita'  di'  realizzare  13  lotti  di  cui   3   di
completamento di una "stecca edilizia" gia' realizzata (lotti  A  127
-  128 -  129), e in toto una "serie completa" di 10 lotti ( lotti  A
130 -  131 -  132 -  133 -  134 -  135 -  136 -  137 -  139  -   139)
la cui area costituisce  in  parte  piazzale  delle  RFI,  in  uso  a
societa' privata come nodo  di  scambio,  e  pertinenza  del  "terzo"
binario ferroviario, con conseguente mancata realizzazione  di  parte
degli standard residenziali e produttivi previsti ai  sensi  del  D.M
1444/1968 in quella zona; 
        b. in contrasto  con  la  previsione  di  cui  al  D.P.R.  n.
753/1980, in quanto in violazione della distanza di  sicurezza  dalla
linea ferroviaria, per essere: 
i.  numerosi  lotti  realizzati  e/o  da  realizzare  a  ridosso  del
cosiddetto "terzo binario" ovvero ad una distanza pari a 20 mt  circa
contro i 30 mt. previsti, 
ii. le opere esterne [marciapiedi, muretti di confini di  proprieta',
cancellate ed accessi] realizzate/da realizzare ad una distanza dalla
linea ferroviaria "dorsale adriatica" inferiore ai 30 mt previsti; 
        c. in contrasto con la prescrizione di cui all'art. 51  della
L.R. n. 56/80 [che per le destinazioni artigianali. esterne alle zone
omogenee A. B. C. prevede la presenza di residenze  nella  misura  di
una unita' abitativa per lotto  con  superficie  utile  comunque  non
superiore al 20% di quella destinata alle attivita'  produttive],  in
quanto venivano approvati i lotti  con  una  superficie  residenziale
maggiore al 20%  della  superficie  artigianale;  in  particolare  la
superficie residenziale  da  progetto  era  pari  a  mq.  99  per  la
tipologia A (tipologia assorbente quasi tutta la maglia ovvero 129 su
132) e quindi superiore ai mq. 65,6, ovvero il 20%  della  superficie
artigianale da progetto pari a mq. 328; 
        d. in contrasto con la legge 122 del  24  marzo  1989  (legge
Tonioli), che prevede che "nelle nuove  costruzioni  ed  anche  nelle
aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati
appositi spazi per parcheggi in misura  non  inferiore  ad  un  metro
quadrato per  ogni  dieci  metri  cubi  di  costruzione",  in  quanto
venivano realizzati lotti non  in  grado  di  garantire  lo  standard
minimo di parcheggio privato definito per  legge;  in  particolare  a
fronte di una cubatura dei lotti oscillante tra i 1.263 mq e i  1.288
mq ciascuno [per i quali si sarebbe dovuto asservire  una  superficie
pari  a  mq.  126/128]  venivano  asservite  per  tale   destinazione
superfici pari a 67,50 mq (lotti B1, A109, A110); ovvero a  57,12  mq
(lotto C1); ovvero a 73,43 mq (lotto A69); ovvero a 65,31  mq  (lotto
A74); ovvero a 68,65 mq (lotto A63); ovvero a 65,05 mq  (lotto  A85),
ovvero a 61,69 mq (lotto A84); ovvero a mq  94,20  mq  (lotto  A104),
ovvero a 59,36 mq (lotto A86), e in altri  casi  addirittura  nessuna
superficie (lotti A90, A88 - 89, A81 - 82, A61, A78, A79 -  80); 
        e. in  violazione  al  D.M.  n.  1444/1968  in  quanto  nella
determinazione degli standard urbanistici 
i. lo standard produttivo veniva calcolato ai sensi dell'art. 5 (min.
10% della superficie territoriale della maglia) sulla  base  di  aree
residuali di scarso valore in termini di superficie (poche decine  di
mq) anziche' -   secondo la previsione di cui all'art. 3  -     sulla
base di aree "effettivamente utilizzabill con l'esclusione  di  fasce
verdi lungo le strade", 
ii. lo standard residenziale risultava in difetto per circa 2.000  mq
rispetto a quanto previsto; 
        f. in violazione dei limiti previsti dalle NTA del  PRGC  per
la maglia in  questione  (D1.1),  che  consentiva  nell'ambito  della
volumetria prescritta un'aliquota massima  del  25%  da  destinare  a
residenza, essendo di contro apportate alla lottizzazione  originaria
una  serie  di  cambiamenti  funzionati   finalizzate   all'ulteriore
sistematico ampliamento della menzionata aliquota, quali: 
i. la realizzazione del piano rialzato in luogo del piano terra, 
ii. la realizzazione di un unico collegamento verticale in  luogo  di
collegamenti verticali indipendenti per le due  diverse  destinazioni
(residenziale e artigianale), 
iii. la realizzazione di volumi tecnici al piano lastrico solare, 
    interventi che  determinavano  di  fatto:  1)  un  aumento  della
cubatura (a seguito della  realizzazione  del  piano  seminterrato  e
dell'uso residenziale dei "locali tecnici" al piano lastrico solare);
2) un aumento dell'altezza utile dei corpi di fabbrica (› di mt  8,00
a seguito della realizzazione dei "locali  tecnici");  3)  l'utilizzo
dei  piani  seminterrati  ad  uso  residenziale  in   ragione   anche
dell'utilizzo delle intercapedini,  con  conseguente  maggior  carico
urbanistico e maggiore richiesta di aree standard; 
    B.  in  totale  difformita'  anche  dalle  N.T.A.  del  Piano  di
Lottizzazione, effettivamente approvate  con  Delibera  straordinaria
d'urgenza del Consiglio Comunale n. 31 del 12 giugno 2006 in quanto: 
        a) in violazione delle prescrizioni di piano che  prevedevano
"volumetrie  residenziali  aventi   le   caratteristiche   di   legge
dell'edilizia  economica  e  popolare"  ed  "esecuzione  edilizia  - 
architettonica unitaria della maglia", realizzavano rispettivamente: 
(i) messe in opera finiture di pregio [per i bagni, per i  serramenti
(a taglio termico, talvolta in legno/alluminio interno esterno),  per
i rivestimenti e per i pavimenti delle  cucine,  e  per  i  pavimenti
delle unita' abitative (granito, pietra di frani: parquet)] peculiari
degli insediamenti esclusivamente residenziali, 
(ii) corpi di fabbrica con diverse altezze  di  interpiano  tanto  da
evidenziarsi l'apprezzabile sfalsamento dell'allineamento  dei  piani
utilizzati anche  mediante  l'utilizzazione  di  colori  diversi  nel
trattamento  dei  prospetti  e  diversi  materiali  per  le  finiture
superficiali esterne; 
        b) in violazione delle prescrizioni di piano contenute  nelle
NTE, che prevedevano la ristrutturazione dell'edificato esistente del
capannone ex SIBA con l'obbligo di  riportare  l'altezza  complessiva
della struttura nei limiti di quella massima consentita  dalle  norme
[mt. 8,00], in quanto non veniva effettuato nessun intervento  e  non
venivano adeguate  le  originarie  altezze  del  corpo  di  fabbrica,
comprendente diverse unita' immobiliari di  tipo  produttivo,  di  mt
13,5 in chiave e di mt 9,20 in volta, con conseguente incidenza dello
stesso sull'area interessata  dalla  lottizzazione  sotto  i  diversi
profili urbanistici quali indici  territoriali,  volumetrie  massime,
standard ecc. 
        c)  in  violazione  dei  limiti  previsti   dallo   strumento
urbanistico  citato,  che  assentiva  la  costruzione   di   immobili
destinati per 2/3 ad uso artigianale e per 1/3 abitativo,  apportando
in ciascun immobile una serie di modifiche funzionali: 
1. F C e B P realizzavano: 
    sul lotto A39 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 14 del 23 gennaio 2009 e diniego definitivo
alla d.i.a. n. 9/09 del 30 dicembre 2008 in variante al p.d.c. 247/05
per infedele prospettazione dello stato dei luoghi): 
        1.1.  l'arretramento  della  parete  esterna  del   prospetto
principale; 
        1.2. varianti non assentite  alle  tramezzature  interne  del
primo piano omettendo  di  realizzare  il  muro  di  separazione  tra
ufficio ed abitazione; 
        1.3. un'unica rampa di scale a servizio  sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.4. un volume destinato  ad  uso  residenziale  maggiore  di
quello consentito (superficie residenziale lorda riscontrata e'  pari
a mq 116,38 e la volumetria destinata alla  residenza,  calcolata  su
un'altezza rilevata di mt 3.00 a cui va aggiunto lo  spessore  minimo
teorico dichiarato del solaio di mt 0.25, e' pari a  mq  116,38  ×(mt
3.00+025)= mc 378,23> mc 315,98; a cui si aggiunge il valore  di  128
mc per il passaggio dal piano terra al piano  seminterrato  ai  sensi
dell'art. 18 delle NTA del PRGC); 
    sul lotto A53 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 27 del 30 gennaio 2009 e diniego definitivo
alla d.i.a. n. 8/09 del 23.12.08 in variante  al  p.d.c.  221/05  per
infedele prospettazione dello stato dei luoghi): 
        1.5.  l'arretramento  della  parete  esterna  del   prospetto
principale; 
        1.6. un'unica rampa di scale a servizio  sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.7. maggiore volumetria per mc. 130  per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC); 
    sul lotto A113 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 53 del 21 maggio 2008, successiva ordinanza
di revoca della sospensione n.  14803/15543  del  27  giugno  2008  e
ordinanza n. 17 del 23 gennaio 2009 di  rimozione  dell'impiantistica
non autorizzata e ripristino dello stato dei luoghi): 
        1.8. difformita' rispetto al progetto assentito a tutti e 3 i
piani in relazione alle tramezzature interne; 
        1.9. tramezzature interne non assentite al piano seminterrato
nel quale sono stati ricavati due  locali  di  cui  uno  destinato  a
servizio igienico; 
        1.10. realizzazione di una "cucina" in un locale destinato  a
"deposito"; 
        1.11.  incremento  della  superficie  residenziale  al  piano
seminterrato pari a mq. 14,80; 
        1.12. ampliamento di un bagno al piano rialzato, 
        1.13.  arretramento  del  prospetto  del  piano   terra   con
conseguente realizzazione di un porticato di accesso non assentito; 
        1.14. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.15. variazioni della sistemazione  interne  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  separando   l'abitazione   dall'ufficio
mediante una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.16.  il  volume  tecnico  presente  al  piano  lastrico  in
difformita' rispetto al progetto approvato; 
        1.17. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 373,68 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano seminterrato mq 14,80×mt 0.65+0.25= mc 13,32+ 
Piano 1° mq 114,40×mt 2.90+0.25=mc 360,36= 
totale mc 373,68 
    Vr Volumetria residenziale massima assentita  mc  315,98<  373,68
mc; ed una maggiore volumetria per mc 130 per il passaggio dal  piano
terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del PRGC) 
    sul lotto A114 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione  dei  lavori  n.  51  del  21   maggio  2008,  successiva
ordinanza di revoca della sospensione n. 14802/15545  del  27  giugno
2008, ordinanza  n.  18  del  23  gennaio  2009  di  rimozione  delle
difformita' al p.dc. e ripristino dello stato dei  luoghi,  ordinanza
n. 5061 del 26 febbraio 2009 di annullamento del p.d.c. 142/08): 
        1.18. difformita' rispetto al progetto assentito a tutti e  3
i piani in relazione alle tramezzature interne; 
        1.19. installazione di un ascensore; 
        1.20. un locale autoclave al piano seminterrato; 
        1.21. una porta, presente sia al piano  seminterrato  che  al
piano rialzato, di collegamento con il lotto A115 confinante; 
        1.22.  arretramento  del  prospetto  del  piano   terra   con
conseguente realizzazione di un porticato di accesso non assentito; 
        1.23. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.24. variazioni della sistemazione  interne  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva; 
        1.25. l'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.26. un'ampia vetrata nel volume tecnico presente  al  piano
lastrico in difformita' rispetto al progetto approvato; 
        1.27. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 495,96 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 157,45×mt 2.90+0.25= mc 495,96= 
totale mc 495,96 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <mc
495,96; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A115 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione  dei  lavori  n.  50  del  21   maggio  2008,  successiva
ordinanza di revoca della sospensione n. 14801/15543  del  27  giugno
2008, ordinanza  n.  16  del  23  gennaio  2009  di  rimozione  delle
difformita' al p.d.c. e ripristino dello stato dei luoghi,  ordinanza
n. 5060 del 26 febbraio 2009 di annullamento del p.d.c. 143/08): 
        1.28. difformita' rispetto al progetto assentito a tutti e  3
i piani in relazione alle tramezzature interne; 
        1.29. al piano seminterrato, un locale autoclave, un servizio
igienico e una scala a giorno di collegamento col piano superiore; 
        1.30. una porta, presente sia al piano  seminterrato  che  al
piano rialzato, di collegamento con il lotto A114 confinante; 
        1.31. arretramento  del  prospetto  del  piano  rialzato  con
conseguente realizzazione di un porticato di accesso non assentito; 
        1.32. un locale destinato a "cucina" al piano rialzato; 
        1.33. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
rialzato; 
        1.34 un'unica rampa di scale a servizio  sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.35. variazioni della sistemazione  interne  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva; 
        1.36. l'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.37. un'ampia vetrata nel volume tecnico presente  al  piano
lastrico in difformita' rispetto al progetto approvato; 
        1.38. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 536,01 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato; 
Piano rialzato mq 12, 22×mt 3.12+0.25 =mc 41,18+ 
Piano 1° mq 157,09×mt 2.90+0.25=mc 494,83= 
totale mc 536,01 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <mc
536,01; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A116 
        1.39. difformita' rispetto al progetto assentito a tutti e  3
i piani in relazione alle tramezzature interne; 
        1.40. l'installazione di un ascensore; 
        1.41. un locale autoclave al piano seminterrato; 
        1.42. la consistente variazioni  della  sistemazione  interna
dei locali al piano rialzato non assentite; 
        1.43. un locale destinato a  "cucina"  in  luogo  del  locale
destinato a "deposito materiali lavorazione"; 
        1.44. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
rialzato; 
        1.45. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.46. variazioni della sistemazione  interne  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.47. L'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.48. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc 441,68 a fronte dei mc. 315,98 assentiti  come  di  seguito
specificato: 
Piano rialzato mq 23,04×mt 3.15+0.25= mc 78,33+ 
Piano 1° mq 157,09×mt 2.90+0.25= mc 363,35= 
totale mc 441,68 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <mc
441,68; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A117 (in merito al quale  e'  tntervenuto  Annullamento
prot 5059 del 26 febbraio 2009 del p.d.c. in variante n.  131/08  del
27 febbraio 2008): 
        1.49. difformita' rispetto al progetto assentito a tutti e  3
i piani in relazione alle tramezzature interne; 
        1.50. l'installazione di un ascensore; 
        1.51. un locale autoclave al piano seminterrato; 
        1.52. un porticato di accesso al piano rialzato; 
        1.53. la consistente variazioni  della  sistemazione  interna
dei locali al piano rialzato non assentite; 
        1.54. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.55. variazioni della sistemazione  interne  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.56. l'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.57. l'incremento, della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 357,58 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 115,35×mt 2.85+0.25= mc 357, 58 
totale mc 357,58 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <mc
357,58; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A121 
        1.58. difformita' rispetto al progetto assentito a tutti e  4
i piani in relazione alle tramezzature interne; 
        1.59. variazioni della sistemazione  interna  del  locale  al
piano seminterrato non assentite idonee a  consentire  l'uso  a  fini
residenziali anziche' il previsto uso parcheggio; 
        1.60. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
seminterrato; 
        1.61. la costruzione in difformita' del porticato di accesso; 
        1.62. la consistente variazioni  della  sistemazione  interna
dei  locali  al  piano  rialzato  non  assentite,  senza,   peraltro,
realizzare il collegamento indipendente tra zona residenziale e  zona
produttiva; 
        1.63. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
rialzato; 
        1.64. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.65. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.66. l'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.67. la predisposizione degli attacchi sanitari  all'interno
ed all'esterno del volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
        1.68. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
lastrico; 
        1.69. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 505,26 a fronte del mc. 315,98 assentiti come  dl  seguito
specificato: 
Piano seminterrato mq 62,13×mt 0.65+0.25=mc 55,91+ 
Piano rialzato mq 16,10×mt 3.13+025= mc 54,41+ 
Piano 1° mq 115,71×mt 2.87+0.25=mc 361,01+ 
Piano lastrico mq 12,34×mt 2.50+0.25= mc 33,93= 
totale mc 505,26 -  
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <mc
505,26; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A122 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione  dei  lavori  n.  55  del  21   maggio  2008,  successiva
ordinanza di revoca della sospensione n. 14578/14579  del  27  giugno
2008, ordinanza n. 16 dell'11 febbraio 2009 di demolizione, ordinanza
n. 5063 del 27 febbraio 2009 di annullamento del p.d.c. 81/08): 
        1.70. difformita' rispetto al progetto assentito a 3 piani in
relazione alle tramezzature interne; 
        1.71. installazione dell'ascensore; 
        1.72. l'installazione di un'autoclave al piano seminterrato; 
        1.73. la costruzione in difformita' del porticato di accesso; 
        1.74. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.75. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano rialzato non  assentite  idonee  a  consentirne  l'uso  a  fini
residenziali; 
        1.76. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.77. l'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.78. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 419,01 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano rialzato mq 16,10×mt 3.16+0.25=mc 54,90+ 
Piano l° mq115,96×mt2.89+0.2.5=mc 364,11+ 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <  mc
419,01; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto Al23 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione  dei  lavori  n.  54  del  21   maggio  2008,  successiva
ordinanza di revoca della sospensione n. 14800/15548  del  27  giugno
2008): 
        1.79. difformita' rispetto al progetto assentito a 2 piani in
relazione alle tramezzature interne; 
        1.80. variazioni della sistemazione  interna  del  locale  al
piano seminterrato non assentite relative  alla  costruzione  di  una
scala   metallica   di   collegamento   con   il   piano   superiore,
all'installazione  di  un'autoclave  e  alla  predisposizione  di  un
servizio igienico; 
        1.81. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
seminterrato; 
        1.82. la costruzione in difformita' del porticato di accesso; 
        1.83. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.84. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.85. l'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.86. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 382,74 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano seminterrato mq 18,05×mt 0.65+0.25= mc 16,24+ 
Piano 1° mq 116,35×mt 2.90+0.25= mc 366,50+ 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentila  mc  315,98  <mc
382,74; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA dei
PRGC) 
    sul lotto Al24 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei  lavori  ni.  52  del  21   maggio  2008,  successiva
ordinanza di revoca della sospensione n. 14799/15544  del  27  giugno
2008): 
        1.87. difformita' rispetto al progetto assentito al  4  piani
in relazione alle tramezzature interne; 
        1.88. variazioni della sistemazione  interna  del  locale  al
piano seminterrato non assentite idonee a  consentire  l'uso  a  fini
residenziali anziche' il previsto uso parcheggio,. 
        1.89. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
seminterrato; 
        1.90. la costruzione in difformita' del porticato di accesso; 
        1.91. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano rialzato non assentite; 
        1.92. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.93. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.94. l'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.95. la predisposizione degli attacchi sanitari  all'interno
ed all'esterno del volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
        1.96. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
lastrico; 
        1.97. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 468,95 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano seminterrato mq 83,63×mt 0.65+0.25= mc 75,26+ 
Piano l° mq 116,41×mt 2.90+0.25= mc 366,69+ 
Piano lastrico mq 9,82×mt 2.50+0.25= mc 27,00= 
totale mc 468,95 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentata  mc  315,98  <  mc
468,95; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A125 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione  dei  lavori  n.  49  del  21   maggio  2008,  successiva
ordinanza di revoca della sospensione n. 14798/15546  del  27  giugno
2008): 
        1.98. difformita' rispetto al progetto assentito a 3 piani in
relazione alle tramezzature interne; 
        1.99. variazioni della sistemazione  interna  del  locale  al
piano seminterrato non assentite relative  alla  creazione  del  vano
ascensore e all'installazione dell'autoclave; 
        1.100.  la  costruzione  in  difformita'  del  porticato   di
accesso; 
        1.101. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
piano rialzato non assentite; 
        1.102. un'unica rampa di scale a servizio sia dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale 
        1.103. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
prirno  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini
residenziali  dell'intero  piano   senza   realizzare,   quindi,   la
separazione della zona produttiva; 
        1104. l'incremento della superficie  residenziale  del  primo
piano; 
        1.105. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 362,40 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 116,53×mt 2.86+0.25= mc 362,40+ 
totale mc 362,40 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <  mc
362,40, ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art 18 delle NTA  del
PRGC) 
    sul lotto A118 
        1.106. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
piano rialzato  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a  fini
residenziali di parte del piano; 
        1107. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
rialzato; 
        1.108. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.109. l'incremento della superficie residenziale  del  primo
piano; 
        1.110. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 454,63 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano rialzato mq. 28,13×mt. 3.10+0.25 - mc. 94,23 
Piano 1° mq 116,26×mt 2.85+0.25=mc 360,40+ 
totale mc 454,63 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <mc
454,63; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A119 
        1.111. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.112. l'incremento della superficie residenziale  del  primo
piano; 
        1.113. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 355,38 a fronte del mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano l° mq 114,64×mt 2.85+0.25= mc 355,38+ 
totale mc 355,38 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <mc
355,38, ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art 18 delle NTA  del
PRGC) 
    sul lotto A120 
        1.114. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.115. l'incremento della superficie residenziale  del  primo
piano; 
        1.116. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 355,38 a fronte dei mc. 315,98 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 114,64×mt 2.85+0.25= mc 355,38+ totale mc 355,38 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <mc
355,38; ed una maggiore volumetria per mc 130 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A126 (in merito ai quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 25 del 28.01.09 di annullamento  del  p.d.c
n. 162/08): 
        1.117. difformita' rispetto al progetto assentito a  2  piani
in relazione alle tramezzature interne; 
        1.118, variazioni della sistemazione interna  del  locale  al
piano   seminterrato   non   assentite   relative   all'installazione
dell'autoclave; 
        1.119.  la  costruzione  in  difformita'  del  porticato   di
accesso; 
        1.120. un'unica rampa di scale a servizio sia dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1.121. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che risulta apparentemente distinta  mediante  apposizione
di una parete in cartongesso facilmente rimovibile; 
        1.122. l'incremento della superficie residenziale  del  primo
piano; 
        1.123. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 513,01 a fronte dei mc. 315,98 assentiti conte di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 157,85×mt 3.00+0.25= mc 513,01+ 
totale mc 513,01 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  315,98  <  mc
513,01 
    2. A Michele, Berardi Antonio e Spadavecchia Benito realizzavano: 
        sul lotto A57 (in merito al quale e' intervenuta ordinanza di
sospensione dei lavori n. 186 del 22 dicembre 2008): 
2.1. difformita'  rispetto  al  progetto  assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne; 
2.2. l'installazione di un ascensore; 
2.3. variazioni  della  sistemazione  interna  del  locale  al  piano
seminterrato non assentite; 
2.4. variazioni  della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
rialzato non assentite idonee a consentirne l'uso a fini residenziali
quali lo spostamento dei locali di servizio e la realizzazione di due
ambienti destinati a servizio igienico e cucina; 
2.5. l'incremento della superficie residenziale del piano rialzato; 
2.6. un'unica rampa di scale,  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
2.7. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo  piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano quali la predisposizione di attacchi  per  impianti
sanitari al fine di ottenere due  bagni  ed  una  cucina  nella  zona
produttiva destinata ad uffici; 
2.8. l'incremento della superficie residenziale del primo piano, 
2.9. la  predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
2.10. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
2.11. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
533,18 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano rialzato mq  19,54×mt 3.10+0.25= mc 65,45+ 
    Piano 1° mq 142,40×mt 2.80+0.25= mc 434,32+ 
    Piano lastrico mq 12,15×mt 2.50+0,25= mc 33,41= 
    totale mc 533,18 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
533,18; ed una maggiore volumetria per mc 50  per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A58 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 47 del 23 febbraio 2009): 
2.12. difformita' rispetto  al  progetto  assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne; 
2.13. variazioni della  sistemazione  interna  del  locale  al  piano
seminterrato non  assentite  con  la  realizzazione  di  un  servizio
igienico; 
2.14.  l'incremento   della   superficie   residenziale   del   piano
seminterrato; 
2.15. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
rialzato non assentite idonee a consentirne l'uso a fini residenziali
quali lo spostamento dei locali di servizio  e  la  realizzazione  di
ambienti destinati a servizi igienici e cucine; 
2.16. l'incremento della superficie residenziale del piano rialzato; 
2.17. un'unica rampa di scale  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
2.18. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano quali la predisposizione di attacchi  per  impianti
sanitari al fine di ottenere due  bagni  ed  una  cucina  nella  zona
produttiva  destinata  ad  uffici  che  non  risulta  in  alcun  modo
separata; 
2.19. l'incremento della superficie residenziale del primo piano; 
2.20. la predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
2.21. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
2.22. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
621,03 a fronte del mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano seminterrato mq. 3,3×mt 1.00+0.25= mc 4.95+ 
    Piano rialzato mq 38,86×mt 3.00+0.25=mc 126,29+ 
    Piano 1° mq 149,77×mt 2,80+0.25= mc 456,79+ 
    Piano lastrico mq 12,00×mt 2.50+0.25= mc 33,00= 
    totale mc 621,03 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
621,03; ed una maggiore volumetria per mc 50  per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRCC) 
    sul lotto A59 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 51 del 23 febbraio 2009): 
2.23. difformita' rispetto al progetto assentito  ai  3  piani  fuori
terra in relazione alle tramezzature interne; 
2.24. l'accesso diretto alle  intercapedini  dal  piano  seminterrato
rendendole di fatto utilizzabili; 
2.25. l'incremento della superficie utile del piano seminterrato; 
2.26. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
rialzato non assentite idonee a consentirne l'uso a fini residenziali
quali lo spostamento dei locali di servizio  e  la  realizzazione  di
ambienti destinati a servizi igienici e cucine; 
2.27. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
2.28. un'unica rampa di scale  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
2.29. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano senza realizzare, quindi, la zona produttiva; 
2.30. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
2.31. la predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
2.32. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
2.33 l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino  a  mc.
486,77 a fronte del me 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano rialzato mq 29,48×mt 3.10+0.25= mc 98,75+ 
    Piano 1° mq 116,40×mt 2.80+0.25= mc 355,02+ 
    Piano lastrico mq 12,00×mt 2.50+0.25= mc 33,00= 
    totale mc 486,77 
    Vr Volumetria  residenziale  massima  assentita  me  322,00  <  m
486,77; ed una maggiore volumetria per mc 138 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A60 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 48 del 23 febbraio 2009): 
2.34. difformita' rispetto al progetto assentito  ai  3  piani  fuori
terra in relazione alle tramezzature interne; 
2.35. l'accesso diretto alle  intercapedini  dal  piano  seminterrato
rendendole di fatto utilizzabili; 
2.36. l'incremento della superficie utile del piano seminterrato; 
2.37. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
rialzato non assentite idonee a consentirne l'uso a fini residenziali
quali  la  predisposizione  per  l'installazione  di  un   camino   e
l'installazione  di  attacchi  sanitari  nel   locale   destinato   a
"laboratorio"; 
2.38. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
2.39. un'unica rampa di scale  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
2.40. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano senza realizzare, quindi, la  zona  produttiva  che
non risulta in alcun modo distinta; 
2.41. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
2.42. la predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
2.43. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
2.44. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
428,89 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano rialzato mq 13,08×mt 3.05+025= mc 43,16+ 
    Piano 1° mq 115,65×mt 2.80+0.25= mc 352,73+ 
    Piano lastrico mq 12,00×mt 2.50+0.25= mc 33,00 -  
    totale mc 428,89 
    Vr Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <  m
428,89; ed una maggiore volumetria per mc 168 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A70 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 49 del 23 febbraio 2009): 
2.45. difformita' rispetto  al  progetto  assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne; 
2.46. tramezzature non assentite al piano  seminterrato  e  l'accesso
diretto alle intercapedini rendendole di fatto utilizzabili; 
2.47. l'incremento della superficie utile del piano seminterrato; 
2.48. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
rialzato non assentite idonee a consentirne l'uso a fini residenziali
del  locale  destinato  a  "laboratorio",  del  locale  destinato   a
spogliatoio e predisposizione di una cucina; 
2.49. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
2.50. un'unica rampa di scale  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
2.51. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano senza realizzare, quindi, la  zona  produttiva  che
non risulta in alcun modo predisposta in  quanto  i  locali  ad  essa
destinati sono stati trasformati in cucina, pranzo/soggiorno e camera
da letto matrimoniale; 
2.52. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
2.53. la predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
2.54. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
2.55. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
493,29 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano rialzato mq 30,16×mt 3.00+0.25= mc 98,02+ 
    Piano 1° mq 119,86×mt 2.80+0.25= mc 365,57+ 
    Piano lastrico mq 10,80×mt 2.50+0.25= mc 29,70 -  
    totale mc 493,29 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <  cm
493,29; ed una maggiore volumetria per mc 168 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art.  18  delle  N'FA
del PRGC) 
    sul lotto A71 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 41 del 18 febbraio  2009  ed  ordinanza  di
sospensione lavori n. 55 del  26  febbraio  2009  di  rettifica  alla
precedente): 
2.56. difformita' rispetto  al  progetto  assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne; 
2.57. tramezzature non assentite al piano seminterrato con  creazione
di un servizio igienico; 
2.58. l'incremento della superficie utile del piano seminterrato; 
2.59. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
rialzato non assentite idonee a consentirne l'uso a fini residenziali
del  locale  destinato  a  "laboratorio"  del  locale   destinato   a
spogliatoio e predisposizione di una cucina; 
2.60. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
2.61. un'unica rampa di scale  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
2.62. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano senza realizzare, quindi, la  zona  produttiva  che
non risulta in alcun modo predisposta in  quanto  i  locali  ad  essa
destinati sono stati trasformati in cucina; 
2.63. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
2.64. la predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
2.65. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
2.66. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
518,46 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    piano seminterrato mq 2,17×mt.1+0,25= mc2,71+ 
    Piano rialzato mq 33,47×mt 3.00+0.25= mc 108,77+ 
    Piano 1° mq 118,83×mt 2.90+0.25= mc 374,31+ 
    Piano lastrico mq 11,88×mt 2.50+0.25= mc 32,77 
    totale mc 518,46 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
518,46; ed una maggiore volumetria per mc 152 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    3. A M, B A, P A e S, B realizzavano sul lotto A72 (in merito  al
quale e' intervenuta ordinanza di sospensione dei lavori n. 46 del 23
febbraio 2009): 
        3.1. difformita' rispetto  al  progetto  assentito  al  primo
piano in relazione alle tramezzature interne; 
        3.2. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che non risulta in alcun  modo  predisposta  in  quanto  i
locali ad essa destinati sono stati trasformati in cucina; 
        3.3. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        3.4. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino
a mc. 361,77 a fronte  dei  mc.  322,00  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 114,85×mt 2.90+0.25= mc 361, 77+. 
totale mc 361,77 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00<  mc
361,77; ed una maggiore volumetria per mc 135 per  il  passaggio  dal
piatto terra al piano seminterrato ai sensi dell'art.  18  delle  NTA
del PRGC) 
    sul lotto A73 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori. n. 45 del 23 febbraio 2009): 
        3.5. difformita' rispetto  al  progetto  assentito  al  primo
piano in relazione alle tramezzature interne; 
        3.6. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che non risulta  in  alcun  modo  predisposta  non  avendo
realizzato  la  separazione  fisica  tra  le  due  zone  diversamente
destinate; 
        3.7. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        3.8. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino
a mc. 362,12 a fronte  dei  mc.  322,00  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 114, 96×mt 2.90+0.25= mc 362,12+ 
totale mc 362,12 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
362,12; ed una maggiore volumetria per mc 150 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
4. A M, B A realizzavano: 
    sul  lotto  A63  (in  merito  al  quale  e'  intervenuto  diniego
definitivo d.i.a. n. 10181 del 24  aprile  2008,  diniego  definitivo
dia. n. 15171 del 26 giugno 2008, diniego definitivo d.i.a. n.  26108
del 6 novembre 2008, irrogazione sanzione amm.va prot. 1296/3420  del
9 febbraio 2009, permesso di costruire in sanatoria n. 101/09 del  12
febbraio 2009): 
        4.1. difformita' rispetto al progetto assentito a 3 piani  in
relazione alle tramezzature interne; 
        4.2. la predisposizione al piano seminterrato di attacchi per
i termosifoni nel locale "deposito" e  intonaco  predisposto  per  il
rivestimento a piastrelle delle pareti; 
        4.3.  l'incremento   della   superficie   utile   del   piano
seminterrato; 
        4.4, variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al
piano rialzato, destinato a "laboratorio" che  risulta  suddiviso  in
due  unita'  indipendenti  con  ingressi  autonomi  e  costituiti  da
ingresso/soggiorno con  predisposizione  per  l'installazione  di  un
camino, bagno e cucina; 
        4.5. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
        4.6. un'unica rampa di scale a servizio  sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        4.7. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  anch'esso  suddiviso  in  due  unita'
indipendenti; 
        4.8. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        4.9. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino
a mc. 600,35 a  fronte  dei  mc  322,00  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
piano seminterrato mq 46,62×mt.0,90+0,25= mc 53,61+ 
Piano rialzato mq 39,13×mt 3.00+0.25=mc 127,17+ 
Piano 1° mq 129,10×mt 3.00+0.25=mc 419,57 -  
totale mc 600,35 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00<  mc
600,35; ed una maggiore volumetria per mc 128 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A74 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione dei lavori n. 56 del 26 febbraio 2009): 
        4.10. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano rialzato non assentite; 
        4.11. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano  senza  realizzare,  quindi,  la  zona
produttiva che non risulta  in  alcun  modo  predisposta  non  avendo
realizzato  la  separazione  fisica  tra  le  due  zone  diversamente
destinate; 
        4.12. l'incremento della superficie utile del primo, piano; 
        4.13. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 414,73 a fronte dei mc 322,00 assentiti  come  di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 123,80×mt 3.10+0.25= mc 414,73 
totale mc 414,73 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
414,73; ed una maggiore volumetria per mc 145 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A64 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione lavori n. 42 del 18 febbraio 2009) 
        4.14. difformita' rispetto al progetto assentito ai  4  piani
in relazione alle tramezzature interne; 
        4.15.  l'accesso  diretto  alle   intercapedini   dal   piano
seminterrato rendendole di fatto utilizzabili; 
        4.16.  l'incremento  della   superficie   utile   del   piano
seminterrato; 
        4.17. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano rialzato, destinato a "laboratorio" che  risulta  suddiviso  da
tramezzature in locali  distinti  in  uno  dei  quali  sono  presenti
attacchi sanitari per la realizzazione di una cucina; 
        4.18. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
        4.19. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        4.20. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali  dell'intero  piano  in  quanto  non  e'   presente   la
separazione fisica tra la zona residenziale e la zona produttiva; 
        4.21. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        4.22. la predisposizione degli attacchi sanitari  all'interno
del volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
        4.23; l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
lastrico; 
        4.24. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 501,63 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano rialzato mq 18,23×mt 3.10+0.25= mc 61,07+ 
Piano 1° mq 119,84×mt 3.10+0.25=mc 401,46+= 
Piano lastrico mq. 14,22×mt 2.50+0.25= mc 39,10 -  
totale mc 501,63 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
501,63; ed una maggiore volumetria per mc 163 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    5. A M, B A e C R realizzavano: 
        sul lotto A65 (in merito al quale e' intervenuta ordinanza di
sospensione lavori n. 38 del 18 febbraio 2009) 
    5.1. difformita' rispetto al progetto assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne; 
    5.2. l'accesso diretto alle intercapedini dal piano  seminterrato
rendendole di fatto utilizzabili e un ulteriore vano dalle dimensioni
3,60×2,90×2,45; 
    5.3. l'incremento della superfice utile del piano seminterrato; 
    5.4. variazioni della sistemazione interna dei  locali  al  piano
rialzato  con   predisposizione   di   attacchi   sanitari   per   la
realizzazione di una cucina; 
    5.5. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
    5.6. un'unica rampa di scale a servizio sia dell'abilitazione che
dalla zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
    5.7. variazioni della sistemazione interna dei  locali  al  primo
piano non assentite idonee a consentire  l'uso  a  fini  residenziali
dell'intero piano in quanto non e' presente la separazione fisica fra
la zona residenziale e la zona produttiva; 
    5.8. l'Incremento della superficie utile del primo piano; 
    5.9. la predisposizione degli attacchi sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
    5.10.  l'incremento  della  superficie  residenziale  del   piano
lastrico; 
    5.11. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fitto a
mc.  527,46  a  fronte  dei  mc.  322,0  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
        Piano rialzato mq 15,96×mt 305+025= mc 52,66+ 
        Piano 1° mq 138,37×mt 2.90+0.25= mc 435,86+ 
        Piano lastrico mq. 14,16×mt 2.50+0.25=mc 38,94 -  
        totale mc 527,46 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
527.46; ed una maggiore volumetria per mc 120 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    6. A M, B A e C S realizzavano: 
        sul lotto A77 (in merito al quale e' intervenuta ordinanza di
sospensione lavori n. 39 del 18 febbraio 2009) 
    6.1. difformita' rispetto al progetto assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne i destinazione dei vani; 
    6.2. variazioni della sistemazione interna dei  locali  al  piano
seminterrato, e  relativa  riduzione  della  superficie  destinata  a
parcheggio,  non  assentite  idonee  a  consentirne  l'uso   a   fini
residenziali avendo installato anche un  camino  in  uno  dei  locali
ottenuti; 
    6.3. l'incremento della superficie utile del piano seminterrato; 
    6.4. variazioni della sistemazione interna dei  locali  al  piano
rialzato, originariamente destinato  "Laboratorio"  e  "spogliatoio",
non assentite  e  idonee  a  consentire  l'uso  a  fini  residenziali
dell'intere piano; 
    6.5. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
    6.6. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale;  
    6.7. variazioni della sistemazione interna dei  locali  al  primo
piano non assentite idonee a consentire  l'uso  a  fini  residenziali
dell'intero piano in quanto non e' presente la separazione fisica tra
la zona residenziale e la zona produttiva; 
    6.8. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
    6.9. la predisposizione degli attacchi sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
    6.10.  l'incremento  della  superficie  residenziale  del   piano
lastrico; 
    6.11. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino  a
mc. 785,57  a  fronte  dei  mc.  322,00  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
        Piano seminterrato mq 45,71×mt 0.90+0.25= mc 52,56+ 
        Piano rialzato mq 82,57×mt 3.00+0.25= mc 268,35+ 
        Piano l° mq 145,84×mt 2.80+0.25= mc 444,81+ 
        Piano lastrico mq. 7,22×mt 2.50+025= mc 19,85 -  
        totale mc 785,57. 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <  mc
785,57; ed una maggiore volumetria per mc 160 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    7. A M, B A, C M e C R, realizzavano: 
        sui lotti A79 e A80 
    7.1. variazioni della sistemazione interna dei  locali  al  primo
piano non assentite idonee a consentire  l'uso  a  fini  residenziali
dell'intero piano in quanto non e' presente la separazione fisica tra
la zona residenziale e la zona produttiva; 
    7.2. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
    7.3. l'incremento della volumetria totale dei fabbricati  fino  a
mc. 799,62  a  fronte  dei  mc.  644,00  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
        Piano 1° mq 266,54×mt 2.70+035= mc 799,62 
        totale mc 799,62 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  644,00  <  mc
799,62 
    8. A M, B A, B D e B C, s.r.l. realizzavano: 
        sul lotto A81 (in merito al quale e' intervenuta ordinanza di
sospensione lavori n. 37 del 18 febbraio 2009): 
8.1. difformita'  rispetto  al  progetto  assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
8.2. variazioni  della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
interrato, l'accesso diretto alle intercapedini rendendole  di  fatto
utilizzabili e  creazione,  all'interno  di  un  locale  destinato  a
deposito, di un bagno collegato con il piano terra  da  una  scala  a
vista; 
8.3. l'incremento della superficie utile del piano interrato; 
8.4. variazioni della sistemazione interna dei locali al piano terra; 
8.5. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo  piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano in quanto non e' presente la separazione fisica tra
la  zona  residenziale  e  la  zona  produttiva  che  risulta  invece
predisposta per essere destinata a camere da letto; 
8.6. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
8.7. la  predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzata sul piano lastrico; 
8.8. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
8.9. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino  a  mc.
561,42 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano interrato mq 4,14 
    Piano 1° mq 168,54×mt 2.90+0.25= mc 530,90+ 
    Piano lastrico mq. 11,10×mt 2.50+0.25= mc 30,52= 
    totale mc 561,42 
    Vr Volumetria residenziale massima assentita mc 322,00 <mc 561,42 
    sul lotto A82 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione lavori n. 37 del 18 febbraio 2009) 
8.10. difformita' rispetto  al  progetto  assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
8.11. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
interrato, l'accesso diretto alle intercapedini rendendole  di  fatto
utilizzabili e  creazione,  all'interno  di  un  locale  destinato  a
deposito, di un bagno; 
8.12. l'incremento della superficie utile del piano interrato; 
8.13. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
terra; 
8.14. variazioni della sistemazione interna dei locali al piano terra
destinato a "Laboratorio" che risulta ancora indiviso  e  predisposto
per l'installazione di un camino; 
8.15. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano in quanto non e' presente la separazione fisica tra
la zona residenziale e la zona produttiva; 
8.16. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
8.17. la predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
8.18. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico: 
8.19. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
541,75 a fronte dei mc 322.00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano interrato mq 1,93 
    Piano 1° mq 161, 03×mt 2.90+0.25=mc 507,24+ 
    Piano lastrico mq. 12,55×mt 2.50+025= mc 34,51 -  
    totale mc 507,24 
    Vr Volumetria residenziale massima assentita mc 322,00 <mc 507,24 
    9. A. M, B  A e D A realizzavano: 
        sul lotto A84 (in merito al quale e' intervenuta ordinanza di
sospensione lavori n. 50 del 23 febbraio 2009): 
9.1. difformita'  rispetto  al  progetto  assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
9.2. variazioni  della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
seminterrato, l'accesso  diretto  alle  intercapedini  rendendole  di
fatto utilizzabili e creazione  di  vani  all'interno  di  un  locale
destinato a deposito; 
9.3. l'incremento della superficie utile del piano seminterrato; 
9.4. variazioni della sistemazione interna dei locali al piano terra; 
9.5. un'unica rampa di scale a servizio sia dell'abitazione che della
zona produttiva che di fatto non consente la separazione  fisica  tra
residenza e attivita' artigianale; 
9.6. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo  piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano in quanto non e' presente la separazione fisica tra
la  zona  residenziale  e  la  zona  produttiva  che  risulta  invece
predisposta per, essere destinata a pranzo/soggiorno, cucina e camere
da letto; 
9.7. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
9.8. la  predisposizione  degli  attacchi  sanitari  all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
9.9. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
9.10. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
459,03 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano l° mq 140,47×mt 2.80+0.25=mc 428,43+ 
    Piano lastrico mq. 11,13×mt 2.50+0.25=mc 30,60 -  
    totale mc: 459,03 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
459,03, ed una maggiore volumetria per mc 160 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC). 
    sul lotto A85 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione lavori n. 54 del 26 febbraio 2009): 
        9.11. difformita' rispetto al progetto assentito ai  4  piani
in relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
        9.12. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano seminterrato, l'accesso diretto alle  intercapedini  rendendole
di fatto utilizzabili e creazione di' vani all'interno di  un  locale
destinato a deposito; 
        9.13.  l'incremento  della   superficie   utile   del   piano
seminterrato, 
        9.14. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano  rialzato  non  assentite  idonee   a   consentire   l'uso   ai
fini residenziali con creazione di un locale destinato a cucina; 
        9.15. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
        9.16. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        9.17. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali  dell'intero  piano  in  quanto  non  e'   presente   la
separazione fisica fra la zona residenziale e la zona produttiva  che
risulta invece predisposta per essere  destinata  a  pranzo/soggiorno
cucina e camere da letto; 
        9.18. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        9.19. la  realizzazione  di  due  vani  simmetrici  al  piano
lastrico dotati entrambi di attacchi sanitari; 
        9.20. l'incremento della superficie  residenziale  del  piano
lastrico; 
        9.21. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 658,10 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano rialzato mq 21,93×3.10+025=mc 73,46+ 
Piano l° mq 172,22×mt 2.90+0.25= mc 542,49+ 
Piano lastrico mq. 15,33×mt 2.50+0.25= me 42,15= 
totale mc 658,10 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
658,10; ed una maggiore volumetria per mc 168 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    10. A M, B A e A A realizzavano: 
        sul lotto A90 (in merito al quale e' intervenuta ordinanza di
sospensione lavori  n.  44  del  23  febbraio  2009  e  preavviso  di
annullamento dia. n. 390/08 per infedele prospettazione  dello  stato
dei luoghi) 
    10.1. difformita' rispetto al progetto assentito ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
    10.2. variazioni della sistemazione interna dei locali  al  piano
seminterrato; 
    10.3. variazioni della sistemazione interna dei locali  al  piano
rialzato; 
    10.4. un'unica rampa di scale a servizio sia dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
    10.5. variazioni della sistemazione interna dei locali  al  primo
piano non assentite idonee a consentire  l'uso  a  fini  residenziali
dell'intero piano in quanto non e' presente la separazione fisica tra
la zona residenziale e la zona produttiva  essendo  il  piano  intero
suddiviso in due appartamenti di cui uno gia' abitato; 
    10.6. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
    10.7. la predisposizione degli attacchi sanitari all'interno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
    10.8.  l'incremento  della  superficie  residenziale  del   piano
lastrico; 
    109. l'incremento della volumetria totale del fabbricato  fino  a
mc. 568,84  a  fronte  dei  mc.  322,00  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
        Piano l° mq 176,04×mt 180+0.25= mc.536,92+ 
        Piano lastrico mq. 11,61×mt 2,50+0.25= mc 31,92 -  
        totale mc 568,84 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <  mc
568,84; ed una maggiore volumetria per mc 140 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC). 
    11. A M, B A realizzavano: 
    sul lotto A94 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione lavori n. 21 del 26 gennaio 2009; diniego a d.i.a.  prot.
1229 del 23 gennaio 2009): 
        11.1. difformita' rispetto al progetto assentito ai  4  piani
in relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
        11.2. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano seminterrato, l'accesso diretto alle  intercapedini  rendendole
di fatto utilizzabili; 
        11.3.  l'incremento  della   superficie   utile   del   piano
seminterrato; 
        11.4. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano rialzato con  locale  predisposto  ad  essere  utilizzato  come
cucina; 
        11.5. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
        11.6. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        11.7. variazioni della sistemazione  intenta  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali  dell'intero  piano  in  quanto  non  e'   presente   la
separazione fisica tra la zona residenziale e la zona produttiva; 
        11.8. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        11.9. la predisposizione degli attacchi sanitari  all'interno
del volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
        11.10. l'incremento della superficie residenziale  del  piano
lastrico; 
        11.11. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 559,31 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano rialzato mq 21,69×mt 3.20+0.25 -  mc 74,83+ 
Piano 1° mq 143,81×mt 2.90+0.25=mc 453,00+ 
Piano lastrico mq. 11,45×mt 2.50+0.25=mc 31,48= 
totale mc 559,31 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
559,31; ed una maggiore volumetria per mc 150 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art 18 delle NTA  del
PRGC) 
    sul lotto A95 (in merito al quale  e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione lavori n. 28 del 02/02/09; diniego a p.d.c. 118/09  prot.
5058 dei 27/02/09): 
        11.12. difformita' rispetto al progetto assentito ai 4  piani
in relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
        11.13. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
piano seminterrato dove, in luogo del parcheggio previsto, sono stati
realizzati spogliatoi e  servizi  igienici  destinati  alla  palestra
allocata al piano superiore;  l'accesso  diretto  alle  intercapedini
rendendole di fatto utilizzabili; 
        11.14.  l'incremento  della  superficie   utile   del   piano
seminterrato; 
        11.15. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
piano  rialzato  non  assentite  idonee  a  consentirne  l'uso  quale
palestra in luogo del previsto "laboratorio"; 
        11.16. un'unica rampa di scale a servizio sia dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        11.17. variazioni della sistemazione interna, dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali della quasi totalita' della  superficie  disponibile  in
quanto non e' presente la separazione fisica tra la zona residenziale
e la zona  produttiva  che  risulta  invece  predisposta  per  essere
destinata a pranzo/cucina; 
        11.18. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        11.19. la realizzazione  di  due  vani  simmetrici  al  piano
lastrico dotati entrambi di attacchi sanitari; 
        11.20. l'incremento della superficie residenziale  del  piano
lastrico; 
        11.21. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc 454,84 a fronte dei mc 322,00  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
Piano 1° mq 138,69×mt 180+025= mc 423,00+ 
Piano lastrico mq. 11,58×mt 2.50+0.25= mc 31,84= 
totale mc 454,84 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <  mc
454,84 ed una maggiore volumetria per mc 152  per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    12. A M, B A e P A, realizzavano: 
        sul lotto A104 
    12.1. difformita' rispetto al progetto assentito al  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
    122 variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al  piano
seminterrato; 
    12.3. un'unica rampa di scale a servizio sia dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
    12.4. variazioni della sistemazione interna, dei locali al  primo
piano non assentite idonee a consentire  l'uso  a  fini  residenziali
dell'intero piano in quanto non e' presente la separazione fisica tra
la zona residenziale e la  zona  produttiva  con  predisposizione  di
asole per l'installazione di una scala interna di collegamento con il
piano sottostante al fine di consentire la suddivisione dell'immobile
in senso verticale; 
    12.5. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
    12.6. la predisposizione degli attacchi sanitari all'inferno  del
volume tecnico realizzato sul piano lastrico; 
    12.7.  l'incremento  della  superficie  residenziale  del   piano
lastrico; 
    12.8. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino  a
mc. 417,00  a  fronte  dei  mc.  322,00  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
        Piano 1° mq 112,37×mt 2.95+0.25= mc 359,58+ 
        Piano lastrico mq. 20,88×mt 2.50+0.25= mc 57,42= 
        totale mc 417,00 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <  mc
417,00; ed una maggiore volumetria per mc 50  per  il  passaggio  dai
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    13. P S, S M M R, S S  e R   N  realizzavano: 
        sul lotto A107 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza
di sospensione lavori n. 31 del 10/02/09,  diniego  a  p.d.c.  359/08
prot. 5057 del 26/02/09): 
        13.1. difformita' rispetto al progetto assentito a 3 piani in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
        13.2. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano seminterrato con la realizzazione di una scala  centrale  e  un
locale destinato a servizio igienico ricavato nel sottoscala; 
        13.3. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
piano rialzato  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a  fini
residenziali di parte del piano con predisposizione di un  locale  da
destinare a cucina; 
        13.4. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
        13.5. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        13.6. variazioni della sistemazione  interna  dei  locali  al
primo piano non assentite sia nella zona residenziale che  in  quella
produttiva destinata ad uffici; 
        13.7. l'incremento della  volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 358,17 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano seminterrato mq 2,16×mt 0,65+0,25 =mc 2,16+ 
Piano rialzato mq 16,34×mt 2,90+0,25= mc 51,47+ 
Piano 1° mq 96.68×mt 2.90+0.25= mc 304,54= 
totale mc 358,17 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <mc
358,17; ed una maggiore volumetria per mc 120 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    14. P S, S M M R  e R  N realizzavano: 
        sul lotto A108 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza
di sospensione lavori n. 187 del 22 dicembre 2008): 
14.1.  difformita'  rispetto  al  progetto  assentito  a  3  piani in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
14.2. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
seminterrato con la realizzazione di una scala centrale e  un  locale
destinato a servizio igienico ricavato nel sottoscala; 
14.3. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
rialzato non assentite idonee a consentire l'uso a fini  residenziali
di parte del piano con realizzazione di due bagni e attacchi sanitari
nel locale destinato a "Laboratorio"; 
14.4. l'incremento della superficie utile del piano rialzato; 
14.5. un'unica rampa di scale  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
14.6 variazioni della sistemazione interna dei locali al primo  piano
non assentite sia nella zona residenziale che  in  quella  produttiva
destinata ad uffici; 
14.7. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
367,58 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano seminterrato mq 2,41×mt 0,65+0,25=mc 2,16+ 
    Piano rialzato mq 18,33×mt 2,90+0,25= mc 57,73+ 
    Piano 1° mq 97,68×mt 2.90+0.25= mc 307,69 -  
    totale mc 367,58 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <  mc
358,17; ed una maggiore volumetria per mc 120 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    15. P  S, S M M R  e F V realizzavano: 
        sul lotto A109 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza
di sospensione lavori n. 23 del 26 gennaio 2009;  diniego  definitivo
al p.d.c. n, 364/08 prot. 5055 del 26 febbraio 2009): 
15.1. difformita'  rispetto  al  progetto  assentito  a  3  piani  in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
15.2. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
seminterrato in totale difformita'  da  quanto  assentito  dove  sono
stati realizzati un locale deposito e un bagno riducendo  l'area  del
parcheggio; 
15.3. l'incremento della superficie utile del piano seminterrato; 
15.4. un'unica rampa di scale  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatta non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
15.5. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano  in  quanto  la  separazione  fisica  tra  la  zona
residenziale e la zona produttiva, dove e' stata ricavata una  cucina
abitabile (unica su tutto il piano), e' stata realizzata  con  pareti
in cartongesso, facilmente rimovibili; 
15.6. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
15.7. il collegamento diretto tra il  pianerottolo  del  vano  scale,
volume tecnico e sottotetto del piatto lastrico; 
15.8. l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
15.9. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino  a  mc
526,33 a fronte dei mc. 322,22 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano seminterrato mq 16,54×mt 0,65+0,25=mc 14,88+ 
    Piano l° mq 152,90×mt 2.90+0.25= mc 481,63+ 
    Piano lastrico mq 19,24×mt 1.55= mc 29,82= 
    totale mc 526,33 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,22  <  mc
526,33; ed una maggiore volumetria per mc 160 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A110 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione lavori n, 24 del 26 gennaio 2009, diniego  definitivo  al
p.d.c. n. 363/08 prot. 5054 del 26 febbraio 2009): 
        15.10. difformita' rispetto al progetto assentito a  3  piani
in relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
        15.11. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
piano seminterrato in totale difformita'  da  quanto  assentito  dove
sono stati realizzati un locale deposito e un bagno riducendo  l'area
del parcheggio; 
        15.12.  l'incremento  della  superficie   utile   del   piano
seminterrato; 
        15.13. un'unica rampa di scale a servizio sia dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        1514 variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano in quanto la separazione fisica tra la
zona residenziale e la zona produttiva, dove e'  stata  ricavata  una
cucina abitabile (unica su tutto il piano), e' stata  realizzata  con
pareti in cartongesso, facilmente rimovibili; 
        15.15. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        15.16. il collegamento diretto tra il pianerottolo  del  vano
scale, volume tecnico e sottotetto del piano lastrico; 
        15.17. l'incremento della superficie residenziale  del  piano
lastrico; 
        15.18. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc 531,39 a fronte dei mc 322,22  assentiti  come  di  seguito
specificato: 
Piano seminterrato mq 17,41×mt 0,65+0,25= mc 15,66+ 
Piano 1° mq 152,90×mt 2.90+0.25=mc 481,63+ 
Piano lastrico mq 22,00×mt 1.55= mc 34,10= 
totale mc 531,39 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentata  mc  322,22  <  mc
531,39; ed una maggiore volumetria per mc 160 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    sul lotto A111 (in merito al quale e'  intervenuta  ordinanza  di
sospensione lavori n. 22 del 26 gennaio 2009; diniego  definitivo  al
p.d.c. n. 362/08 prot. 5056 del 26 febbraio 2009): 
        15.19. difformita' rispetto al progetto assentito ai 4  piani
in relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
        15.20. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
piano seminterrato in totale difformita'  da  quanto  assentito  dove
sono stati realizzati un locale deposito e un bagno riducendo  l'area
del parcheggio; 
        15.21.  l'incremento  della  superficie   utile   del   piano
seminterrato; 
        15.22. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
piano rialzato  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a  fini
residenziali di parte del piano  in  quanto  il  locale  destinato  a
"deposito" presenta attacchi sanitari e fori di  areazione  idonei  a
trasformarlo in cucina; 
        15.23.  l'incremento  della  superficie   utile   del   piano
rialzato; 
        1524. un'unica rampa di scale a servizio sia  dell'abitazione
che della zona produttiva che di fatto non  consente  la  separazione
fisica tra residenza e attivita' artigianale; 
        15.25. variazioni della sistemazione interna  dei  locali  al
primo  piano  non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso   a   fini
residenziali dell'intero piano in quanto la separazione fisica fra la
zona residenziale e la zona produttiva, dove e'  stata  ricavata  una
cucina abitabile (unica su tutto il piano), e' stata  realizzata  con
pareti in cartongesso, facilmente rimovibili; 
        15.26. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
        15.27. il collegamento diretto tra il pianerottolo  del  vano
scale, volume tecnico e sottotetto del piano lastrico; 
        15.28. l'incremento della superficie residenziale  del  piano
lastrico; 
        15.29. l'incremento della volumetria  totale  del  fabbricato
fino a mc. 599,73 a fronte dei mc. 322,22 assentiti come  di  seguito
specificato: 
Piano seminterrato mq 17,92×mt 0,65+0,25= mc 16,12+ 
Piano rialzato mq 21,55×mt 2.90+0.25= mc 67,88+ 
Piano 1° mq 152,90×mt 2.90+0.25= mc 481,63+ 
Piano lastrico mq 22,00×mt 1.55= mc 34,10 -  
totale mc 599,73 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,22  <  mc
599,73; ed una maggiore volumetria per mc 160 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art 18 delle NTA  del
PRGC) 
    16. P S, S M M R, S S  realizzavano: 
        sul lotto CI (in merito al quale e intervenuta  ordinanza  di
sospensione lavori n. 26 del 29 gennaio 2009; diniego  definitivo  al
p.d.c. n. 361/08 prot. 5052 del 26 febbraio 2009): 
16.1. un'unica rampa di scale  a  servizio  sia  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
16.2. variazioni della sistemazione interna dei locali al primo piano
non assentite; 
16.3. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
16.4. l'incremento della volumetria totale del fabbricato fino a  mc.
241,50 a fronte dei mc. 206,66 assentili come di seguito specificato: 
    Piano 1° mq 74,31×mt 3.00+0.25=mc 241,50= 
    totale mc 241,50 
    Vr  Volumetria  residenziale  massima  assentita  mc  206,66  <mc
241,50; ed una maggiore volumetria per mc 120 per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    17. P S, B V e M D realizzavano: 
        sul lotto A91 (in merito al quale e' intervenuta ordinanza di
sospensione lavori n. 40 del 18 febbraio 2009): 
17.1. difformita' rispetto  al  progetto  assentito  ai  4  piani  in
relazione alle tramezzature interne e destinazione dei vani; 
17.2. variazioni della  sistemazione  interna  dei  locali  al  piano
seminterrato  in  difformita'  da  quanto  assentito  dove  e'  stato
ricavato un servizio igienico nell'intercapedine  che  non  risultano
fisicamente  separate  dal  resto  del  piano  e  quindi   di   fatto
utilizzabili; 
17.3 l'incremento della superficie utile del piano seminterrato; 
17.4. un'unica rampa di scale a  servizio  sia,  dell'abitazione  che
della zona produttiva che di fatto non consente la separazione fisica
tra residenza e attivita' artigianale; 
175 variazioni della sistemazione interna dei locali al  primo  piano
non  assentite  idonee  a  consentire  l'uso  a   fini   residenziali
dell'intero piano; 
17.6. l'incremento della superficie utile del primo piano; 
17.7 l'ampliamento del volume tecnico al  piano  lastrico  e  la  sua
destinazione a servizio igienico; 
17.8 l'incremento della superficie residenziale del piano lastrico; 
17.9 l'incremento della volumetria totale del fabbricato  fino  a  mc
436,50 a fronte dei mc. 322,00 assentiti come di seguito specificato: 
    Piano interrato mq 3.01 
    Piano 1° mq 131,92×mt 2.80+025= mc 402,35+ 
    Piano lastrico mq 12,42×mt 2.50+0.25= mc 34,15= 
    totale mc 436,50 
    Vr Volumetria residenziale  massima  assentita  mc  322,00  <  mc
436,50; ed una maggiore volumetria per mc 50  per  il  passaggio  dal
piano terra al piano seminterrato ai sensi dell'art. 18 delle NTA del
PRGC) 
    concretizzando  una  lottizzazione  abusiva   "sostanziale"   sia
materiale  [per  la  realizzazione  di  opere   che   comportano   la
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio  in  violazione
della pianificazione e della disciplina di settore sopra  richiamata]
che negoziale [per aver predisposto attraverso il frazionamento e  la
vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che,  per  le  loro
caratteristiche quali la dimensione  in  relazione  alla  natura  del
terreno e alla sua destinazioni, secondo gli  strumenti  urbanistici,
il numero, l'ubicazione  o  la  eventuale  previsione  di  opere  di'
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti  agli  acquirenti,
denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio]. 
    In Giovinazzo, con permanenza (opere in corso di realizzazione). 
    Con sentenza dell'11 febbraio 2015 il  Tribunale  monocratico  di
Bari ha dichiarato: 
     -  R G  I   colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. c)  del
DPR 380/2001  -  in esso assorbite le contravvenzioni contenute nelle
lettere a) e b) del predetto articolo -, condannandolo alla  pena  di
anni uno e mesi sei di arresto ed € 35.000,00 di ammenda; 
     -  T V colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. c)  del  DPR
380/2001  -  in esso assorbite  le  contravvenzioni  contenute  nelle
lettere a) e b) del predetto articolo -, condannandolo alla  pena  di
anni uno e mesi sei di arresto ed € 35.000,00 di ammenda; 
     -  F C, A M, S P e B  A colpevoli del reato di cui  all'art.  44
lett. c) del DPR 380/2001  -  in esso  assorbite  le  contravvenzioni
contenute nelle lettere a) e b) del predetto articolo -,  condannando
ciascuno alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed € 35.000,00; 
     -  B V, S  M M R colpevoli del reato di cui all'art. 44 lett. c)
del DPR 380/2001  -  in esso assorbite le  contravvenzioni  contenute
nelle lettere a) e b) del predetto articolo -  , condannando ciascuno
alla pena di anni uno e  mesi  due  di  arresto  ed  €  25.000,00  di
ammenda; 
     -  B P, A M, S B, A M colpevoli del reato  di  cui  all'art.  44
lett. c) del DPR 380/2001  -  in esso  assorbite  le  contravvenzioni
contenute nelle lettere a) e b) del predetto articolo -,  condannando
ciascuno alla pena di anni uno e mesi sei di arresto  ed €  35.000,00
di ammenda; 
     -  B G  M, D M  C, M M, M A, C L, D N M M E, P N, D G A A N N, M
L, C M, P M, S  A, S  A, A G, B D, F  A, D P C,  P A   n.  a  ,  B L,
L  A, M R, C A D colpevoli del reato di cui all'art. 44 lett. c)  del
DPR 380/2001  -  in esso assorbite le contravvenzioni contenute nelle
lettere a) e b) del predetto articolo -,  condannando  ciascuno  alla
pena di anni uno di arresto ed € 25.000,00 di ammenda; 
     -  C M, S S, P G, V D, C V, A R A, M G  colpevoli del  reato  di
cui all'art. 44 lett. c) del DPR 380/2001  -  in  esso  assorbite  le
contravvenzioni contenute nelle lettere a) e b) del predetto articolo
- , condannando ciascuno alla pena  di  mesi  nove  di  arresto  ed €
20.000,00 di ammenda; 
    C S, B D, M D, P A, R N, R P, G M, M G, M V, V M, A V, M G, A  A,
D A L, D V A, P R, D P M L, S G, R F, D'E D, P L, F M  colpevoli  del
reato di cui all'art. 44 lett. c)  del  DPR  3.80/2001   -   in  esso
assorbite le contravvenzioni contenute nelle  lettere  a)  e  b)  del
predetto articolo - , condannando ciascuno alla pena di mesi nove  di
arresto ed € 20.000,00 di ammenda; 
     -  S P, A L, F V colpevoli del reato di cui all'art. 44 lett. c)
del DPR 380/2001  -  in esso assorbite le  contravvenzioni  contenute
nelle lettere a) e b) dei predetto articolo -  , condannando ciascuno
alla pena di anni uno  e  mesi  due  di  arresto  ed €  25.000,00  di
ammenda; 
     -  D G G, B D, F M, P A,  A A J, C G, P L, C N, D P L, P  M  n. 
il ..., F S, F D, F P, T V, D M, S M, F A, C, F M, P S, L G, M  A,  P
M, D M I,  D M M D, D M F colpevoli del  reato  di  cui  all'art.  44
lett. c) del DPR 380/2001  -  in esso  assorbite  le  contravvenzioni
contenute nelle lettere a) e b) del predetto articolo - , condannando
ciascuno alla pena di mesi sei di arresto ed € 20.000,00 di ammenda; 
     -  T D, R R, B A, G C M, R F, C P, D D P V D,V L, C C, B N, V  V
e M C, A A, A G, P G, D S S, F C, S  M, S A, V M, G M, P F, R S, I N,
I S, P C, A A, M M,  M D, M A, L O,  M A, L M, B F C C, T M, A O, D G
C,  M F, S N e M L, G V, R G, A C, A A, G G, D V, D C  colpevoli  del
reato di cui all'art. 44 lett.  c)  del  DPR  380/2001   -   in  esso
assorbite le contravvenzioni contenute nelle  lettere  a)  e  b)  del
predetto  articolo  - e,  riconosciute  le   circostanze   attenuanti
generiche, ha condannato ciascuno alla pena di mesi  due  di  arresto
ed € 12.000,00 di ammenda. 
    Per tutti gli imputati condannati il  Tribunale  ha  concesso  la
sospensione condizionale delle pene  alle  condizioni  di  legge,  ha
provveduto sull'azione civile con condanna  generica  in  favore  del
Comune di  ... ed ha disposto  la  confisca  dei  seguenti  lotti  in
giudiziale sequestro: A47, A52, A53, A116, A117, A6,  A9,  A10,  A20,
A22, A23, A24, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A38,  A48,  A49,  A
11, A12, A13, A14, A25, A26, A40, A54, A55, A56, A75, A76, A59,  A69,
A3, A15, A43, A44, A45, A46, A94, A95, B l , D1, R1,  R4,  A18,  A36,
A50, A7, A66, A67, A92, A93, A109, A110, A111,  A39,  A99,  A19,  A5,
A65, A88, A89, A77, A81, A82, A64, A105, A74,  A79,  A80,  A85,  A90,
A91, A 104, A107, Al, A2, A4, A16, A17, A51, A57, A60, A63, A86, A87,
A100, A102, A103, A106, A108, A113, A114,  A115,  A119,  A122,  Al23,
Al24, Al25, A126, A27,A28, A41, A42, A72, A73, A78,  A61,  A96,  A97,
A98, A83,A84, A8, A70, A71, A59, A58, A121. 
    Per quanto rileva in questa sede, gli appellanti hanno contestato
la sussistenza del  reato  di  lottizzazione  e  la  decisione  sulla
confisca. 
    Il  reato  ritenuto  in  sentenza   e'   ormai   prescritto,   ma
l'estinzione dell'addebito penale impone comunque la  verifica  della
possibilita' di addivenire ad un esito assolutorio  ed  il  controllo
della ricorrenza o meno dei requisiti di legge per la conferma o  per
la revoca della confisca. 
    Cio' posto, a giudizio della Corte gli appelli, pur sostenuti  da
legittime doglianze per diversi profili, non sembrano  meritevoli  di
accoglimento in relazione alla violazione dei limiti  previsti  dalle
NTA del PRGC per gli aspetti che saranno di seguito evidenziati. 
    A questo punto la Corte, terminata la  discussione  delle  parti,
dovendo pronunciarsi sulla disposta confisca, ritiene di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44  secondo  comma
D.P.R. 380/01 nella parte in cui, qualora  la  confisca  dei  terreni
abusivamente lottizzati e  delle  opere  abusivamente  costruite  sia
giudicata  sproporzionata   alla   luce   delle   indicazioni   della
giurisprudenza della C.E.D.U.  espressa  dalla  Grande  Camera  nella
sentenza del 28 giugno 2018, Giem e altri  c.  Italia,  non  consente
l'applicazione in via principale di una sanzione  meno  grave,  quale
quella dell'obbligo di procedere all'adeguamento parziale delle opere
eseguite  per  renderle   integralmente   conformi   alle   legittime
prescrizioni della generale pianificazione urbanistica, nei confronti
dei soggetti rimproveratili per aver tenuto solo una  lieve  condotta
colposa con riguardo alla lottizzazione abusiva. 
    Nella specie, la detta sanzione dell'ordine di adeguamento  entro
un termine predeterminato,  con  applicazione  della  sanzione  della
confisca unicamente in caso di mancato adeguamento, sarebbe del tutto
proporzionata  alla  solo  parzialmente  diversa  destinazione  d'uso
interna delle opere eseguite, all'accertato grado lieve  della  colpa
dei proprietari dei beni  abusivamente  lottizzati  ed  al  ravvisato
contributo determinante della pubblica amministrazione comunale  alla
realizzazione di quel risultato lottizzatorio illecito con l'adozione
di  plurimi  atti,  deliberazioni  e   provvedimenti   amministrativi
contrari alle prescrizioni del P.R.G.. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    Per la maglia D 1.1 le NTA del PRG comunale prevedevano  all'art.
39,  "Zone  per  attivita'  secondarie  relative  all'artigianato  di
servizio", quanto segue: "Le zone per attivita'  secondarie  relative
all'artigianato di servizio sono  destinate  alla  concentrazione  di
unita' locali operanti in stretto rapporto con la residenza, 
    Nell'ambito   della   volumetria   prescritta    e'    consentito
l'insediamento di residenza nella misura massima di due alloggi,  per
non piu' del 25% della volumetria. aventi le caratteristiche di legge
dell'edilizia economica e popolare". 
    Nella fattispecie in discussione, non vi furono violazioni  delle
NTA del PRG nel piano di lottizzazione, ma in seguito si verificarono
molteplici anomalie documentali e materiali tali da rendere  evidenti
le  violazioni  urbanistiche  connesse  al  mancato  rispetto   della
richiesta proporzione tra  area  destinata  alla  residenza  ed  area
destinata all'attivita' artigianale. 
    Il piano di lottizzazione, privo di N.T.A., dapprima fu stravolto
in sostanza con il rilascio di  permessi  di  costruire  illegittimi,
deponenti  per  una  palese  collusione   tra   ufficio   tecnico   e
professionisti privati, e poi fu strategicamente rielaborato con  una
variante atta a trasformare la zona in un'area a prevalente vocazione
residenziale in contrasto con le citate N.T.A. del P.R.G.. 
    Dalla documentazione  presente  in  atti  emerge,  con  meridiana
evidenza, che l'ing. T, con il rilascio dei permessi di costruire per
la realizzazione delle opere edilizie all'interno dei singoli lotti e
poi con il rilascio di pareri favorevoli alle modifiche al  piano  di
lottizzazione richieste dai progettisti e lottizzanti, pose in essere
condotte  causalmente  orientate  a  realizzare   una   lottizzazione
abusiva. 
    L'imputato, consapevolmente falcidiando il limite del 25% fissato
dal PRG per l'insediamento residenziale  consentito  in  ogni  lotto,
elimino' ogni ostacolo  frapposto  al  mutamento  della  destinazione
d'uso della maglia in  questione,  consentendo  la  realizzazione  in
concreto di una zona a vocazione prevalentemente  residenziale,  come
voluto dai progettisti e costruttori. 
    Cio' fece esprimendo anche il parere favorevole  all'approvazione
della c.d. "Variante", poi approvata definitivamente con delibera del
Consiglio comunale del 12 giugno 2006. 
    Le modifiche all'originario piano di  lottizzazione  costituivano
chiari  indici  della  volonta'  di  perseguire  prevalentemente  una
destinazione residenziale della zona. 
    Cio' che rende palese  una  collusione  tra  settore  pubblico  e
settore  privato  e'  rappresentato  dalla  circostanza  che   l'ing.
Turturro, ancora prima che fossero approvate  le  NTE  che  avrebbero
apportato le variazioni strutturali al P.d.L., gia' nel  2005  avesse
rilasciato ventuno permessi di costruire aventi una  data  di  inizio
dei lavori precedente  rispetto  all'approvazione  della  variante  e
contemplanti proprio le stesse modificazioni edilizie poi  introdotte
dalla medesima "variante". 
    Le  previste  modifiche   contenute   nei   permessi,   altamente
significative, comportavano  gia'  una  chiara  trasformazione  della
destinazione d'uso artigianale, imposta per  quella  zona  dal  piano
generale urbanistico; tuttavia, solo con nota del 28  settembre  2005
P. M. chiese formalmente che fossero  apportate  delle  modifiche  al
Piano di Lottizzazione. 
    Gli  istanti,  dunque,  provvidero  a   trasmettere   al   Comune
di .... l'elaborato intitolato Norme Tecniche  di  Attuazione  ed  in
data 12  giugno  2006  il  Consiglio  Comunale  di  .... approvo'  la
variante al piano di lottizzazione. 
    Dalla lettura delle "Norme Tecniche di Esecuzione" della Variante
si rileva  che,  rispetto  alla  Relazione  Tecnica  di  approvazione
preliminare del Piano di Lottizzazione (anno 2000), furono introdotti
ulteriori aspetti alteranti, come la possibilita'  di  realizzare  un
piano rialzato al posto del  piano  terra  (modifica  strutturalmente
piu' adeguata ad un uso abitativo perche' scarsamente compatibile con
le movimentazioni tipiche di una attivita' artigianale) ed  un  unico
collegamento verticale tra il laboratorio e l'abitazione e l'ufficio,
nonche' di dislocare la superficie a parcheggio  in  parte  al  piano
interrato (ovvero seminterrato, ed in  parte  al  piano  terra  e  di
realizzare volumi tecnici al piano lastrico solare. 
    Trattasi, in  realta',  di  variazioni,  rispetto  all'originario
Piano di lottizzazione, che di fatto facilitarono in modo  mirato  la
realizzazione di soluzioni progettuali di tipo residenziale. 
    E' evidente che l'utilizzo di  un  unico  collegamento  verticale
avrebbe eliminato la netta separazione tra  la  zona  residenziale  e
quella destinata ad ufficio. 
    E' indubbio che un solo collegamento interno potesse giustificare
esclusivamente la destinazione residenziale dei vari  piani,  essendo
radicalmente impensabile sul piano logico che si  potesse  consentire
ai clienti di una attivita' artigianale di muoversi pure in  ambienti
domestici, senza alcuna premura per la  riservatezza  propria  e  dei
familiari. 
    In ogni caso, sarebbe stato necessario  quantomeno  computare  la
cubatura sviluppata, in ragione di una doppia funzionalita', per  50%
nella volumetria destinata alla "residenza" e  per  il  restante  50%
nella  volumetria  destinata  alla  "produzione",  con   un   diverso
risultato  relativo  alle  cubature  complessive  e   agli   standard
urbanistici. 
    Altri dati fattuali lasciano comprendere che non vi  fosse  stata
alcuna  assurda  e  scriteriata  volonta'  di  creare  spazi  di  una
condivisione  del  menage   familiare   con   l'area   dell'attivita'
artigianale da  parte  di  lottizzanti,  committenti,  progettisti  e
costruttori. 
    Infatti, come sottolineato dal giudice di primo grado,  cio'  che
affiora chiaramente dai risultati dei  rilievi  degli  esami  tecnici
compiuti dai consulenti e' che, in quasi tutti i  casi,  gli  edifici
erano effettivamente adibiti all'uso residenziale,  come  evidenziato
da una serie  di  univoci  indicatori  esecutivi  o  da  destinazioni
concretamente gia' impresse. 
    L'approvazione della variante, dunque,  con  le  modifiche  dalla
stessa apportate, ha determinato: 
        -  un aumento della cubatura in  ragione  della  destinazione
d'uso residenziale; 
        -  un aumento dell'altezza utile dei corpi  di  fabbrica,  in
quanto, mentre nella  Relazione  Tecnica  per  tutte  le  quattro  le
tipologie dei lotti l'altezza era sempre mantenuta  nella  misura  di
7,55 mt (<8 mt, come previsto dalle NTA del PRGC), con la Variante si
consentiva una nuova altezza che superava le  prescrizioni  di  Piano
(almeno pari a 10,30 mt, per via del cosiddetto locale tecnico); 
        -   un  utilizzo  diverso  dei  piani  interrati,  non   piu'
qualificabili come aree a parcheggio in ragione  della  maggiorazione
delle altezze utili interne (che consentivano  la  trasformazione  da
interrati a seminterrati) e della previsione di finestre alle pareti,
tali da offrire un livello di luminosita' accettabile e  un'areazione
orientata ad altri usi. 
    Si  continuo'  a  convergere  verso   la   programmata   funzione
residenziale di quegli immobili anche nel 2008, ancora una  volta  su
parere favorevole del dirigente dell'ufficio tecnico. 
    Si arrivera', infatti, ad approvare la possibilita' di vendere in
modo  frazionato  l'unita'  produttiva   e   l'unita'   residenziale,
annientando completamente la ragione stessa  per  la  quale  dovevano
essere previste delle residenze, in quanto in base alle  prescrizioni
generali la parte produttiva doveva necessariamente essere connessa a
quella residenziale. 
    L'art. 39 delle NTA  del  PRG  precisava  che  le  unita'  locali
dell'artigianato di servizio  dovevano  essere  operanti  in  stretto
rapporto con la residenza. 
    Per la maglia  in  questione  (D1.1)  le  NTA  del  PRG  comunale
prevedevano  che  nell'ambito   della   volumetria   prescritta   era
consentito l'insediamento di residenza nella misura  massima  di  due
alloggi,  per  non  piu'  del  25%  della   volumetria,   aventi   le
caratteristiche di  legge  dell'edilizia  economica  e  popolare.  Il
Comune di Giovinazzo era dotato di piano regolatore generale adottato
in via definitiva con delibera della giunta regionale del  31  maggio
1994 e  gli  elaborati  coordinati  redatti  nel  novembre  1996,  in
esecuzione della delibera di giunta regionale del 27  dicembre  1991,
prescrivevano al punto 3 che  "nella  zona  D  1  la  percentuale  di
volumetria destinabile a residenza va ridotta  dal  50%  al  25%  del
volume totale. La parte residenziale deve essere  realizzata  insieme
alla parte produttiva ed essere a questa connessa." 
    E' stata fissata, nella  programmazione  generale  da  rispettare
necessariamente  nei  piani  attuativi  come  quello  in  esame,   un
funzionale legame, molto  evidente,  tra  l'attivita'  artigianale  e
l'uso residenziale ed e' pure di palmare evidenza  che  tale  vincolo
non potesse essere reciso. 
    Il Comune di Giovinazzo, dunque, su  proposta  ancora  una  volta
dell'ufficio  tecnico,  approvo'  una  delibera  che   consenti'   ai
proprietari dei singoli lotti di vendere in modo frazionato  l'unita'
(teoricamente) di servizio, scindendola dall'unita'  residenziale  ed
obliterando completamente lo scopo  programmatico,  cioe'  quello  di
realizzare, in un unico corpo di fabbrica, una parte produttiva e una
parte residenziale, inscindibili tra loro sul piano funzionale e  con
il giusto rapporto di volumetrie (25% e 75%). 
    Il dato e' preoccupante  se  solo  si  consideri  l'accertata  ed
indiscutibile,   perche'   oggettivamente   rilevata,    destinazione
abitativa del piano rialzato o dell'intero primo piano  (da  dividere
tra ufficio e abitazione secondo il piano  di  lottizzazione)  o  del
lastrico solare in vari lotti. 
    Risulta allora conclamata la realizzazione di  una  lottizzazione
abusiva. 
    Le  opere  realizzate   hanno   comportato   una   trasformazione
urbanistica ed edilizia dei terreni in violazione delle  prescrizioni
contenute nel piano regolatore generale. 
    La variante del piano di lottizzazione si  poneva  in  palese  ed
irreversibile  contrasto  con  le  prescrizioni  del  piano  regolare
generale. 
    Nella specie, il mutamento della destinazione d'uso di una  serie
di  immobili  da  una  vocazione  assolutamente  prevalente  di  tipo
artigianale ad una assolutamente prevalente di stampo residenziale ha
determinato indubbiamente l'alterazione del complessivo  assetto  del
territorio messo a punto con il principale strumento  urbanistico  di
pianificazione, in considerazione del fatto che l'organizzazione  del
territorio  comunale  si  attua  con  il  coordinamento  delle  varie
destinazioni d'uso, in tutte  le  loro  possibili  relazioni,  e  con
l'assegnazione ad ogni  singola  destinazione  d'uso  di  determinate
qualita' e quantita' di servizi. 
    La Suprema Corte, nella recente sentenza n. 8350/19  della  terza
sezione penale, ha ribadito il principio secondo il quale il reato di
lottizzazione  abusiva  puo'  configurarsi  anche  in   presenza   di
un'autorizzazione a lottizzare, quando  l'esecuzione  dell'intervento
edilizio sia eseguito in difformita'  da  quanto  autorizzato  ovvero
quando l'autorizzazione rilasciata sia  illecita  o  illegittima  per
contrasto con la normativa di settore e gli strumenti urbanistici. 
    Non va nemmeno ignorata quella giurisprudenza che si e'  occupata
della   questione   della   disapplicazione   o   meno   degli   atti
amministrativi illegittimi e che ricorda che il giudice penale non ha
il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non
comportano una lesione dei diritti soggettivi, a meno che tale potere
non trovi fondamento in una esplicita previsione  legislativa  oppure
qualora la  legalita'  dell'atto  amministrativo  si  presenti,  essa
stessa, come elemento essenziale della fattispecie  criminosa  (Cass.
pen. quarta sezione penale, n. 38610/17). 
    Ai fini della configurabilita' delle ipotesi  di  reato  previste
nelle lettere b) e c) dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, si  e'
chiarito  che  non  possono  ritenersi  realizzate  in  "assenza"  di
permesso  di  costruire  le  opere  eseguite   sulla   base   di   un
provvedimento abilitativo meramente illegittimo, che non  sia  quindi
illecito o viziato da illegittimita'  macroscopica  tale  da  potersi
ritenere sostanzialmente mancante (Sez. 3, n. 7423 del  18  diceembre
2014  -   dep. 19 febbraio 2015). 
    Con  specifico  riferimento  alla  questione  della   concessione
illegittima (oggi, del permesso di costruire illegittimo), si e' pure
chiarito che deve ritenersi inesistente la concessione  edilizia  non
riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, in  quanto
frutto dell'attivita' criminosa del soggetto pubblico che la rilascia
o del soggetto privato che la ottiene, e per la  sua  disapplicazione
non sono necessari la prova della  collusione  tra  amministratore  e
soggetti   interessati   o   l'accertamento   dell'avvenuto    inizio
dell'azione penale a carico degli amministratori, sempre che  risulti
evidente  un  contrasto  con  norme  imperative  talmente  grave   da
determinare non la mera illegittimita' dell'atto,  ma  la  illiceita'
del medesimo e la sua nullita' (Sez. 3, n. 38735 del 11/07/2003). 
    La macroscopica illegittimita' degli atti amministrativi  ricorre
nel caso di specie alla luce delle evidenze dianzi sottolineate. 
    E  non  vi  e'  alcun  dubbio,  nel  solco  di  questo  indirizzo
giurisprudenziale   consolidato,   sul    fatto    che    l'attivita'
lottizzatoria si configuri mediante qualsiasi utilizzazione del suolo
che, indipendentemente dalla entita' del  frazionamento  fondiario  e
dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione, contemporanea o
successiva, di una pluralita' di edifici a  scopo  residenziale,  che
postulino  l'attuazione  di  opere  di  urbanizzazione   primaria   o
secondaria, occorrenti per le necessita' dell'insediamento  ed  anche
attraverso ogni intervento sul  territorio  tale  da  comportare  una
nuova definizione dell'assetto preesistente, esistendo la  necessita'
di  attuare  le  previsioni  dello  strumento  urbanistico   generale
attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria
adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova  realizzazione
e non in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o  localizzazione
dello strumento generale di pianificazione, che  non  possono  essere
mai modificate da piani urbanistici attuativi. 
    Ricorre un'ipotesi di  lottizzazione  abusiva  allorquando  venga
posta in essere qualsiasi attivita' che oggettivamente comporti anche
solo il pericolo di una urbanizzazione  non  prevista  o  diversa  da
quella programmata. 
    La Corte non ignora la necessita' di ravvisare almeno un  profilo
colposo per la configurazione della lottizzazione. 
    La Corte di Cassazione, in  numerose  recentissime  pronunce,  ha
affermato il seguente principio: "deve ribadirsi, pertanto,  che  non
e' ravvisabile alcuna eccezione al principio generale  stabilito  per
le contravvenzioni dall'art. 42 c.p., comma  4,  restando  ovviamente
esclusi i casi di  errore  scusabile  sulle  norme  integratrici  del
precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione  l'art.  5
c.p. secondo l'interpretazione  fornita  dalla  Costituzionale  nella
sentenza n. 364/1988". 
    Il reato si connette sempre  e  soltanto  all'inosservanza  delle
"prescrizioni"  urbanistiche  anzidette,  sicche',  da  un  lato,  il
proprietario di  un  terreno  non  puo'  predisporne  una  situazione
produttrice  di  alterazione  o  immutazione  circa  la   programmata
destinazione della zona in cui esso  e'  situato  e,  dall'altro,  il
soggetto  che  intende  acquistare  deve  essere  cauto  e  diligente
nell'acquisire   conoscenza   delle   previsioni    urbanistiche    e
pianificatorie  di  zona  riferite  all'area  che   si   accinge   ad
acquistare. 
    Il compratore che omette di acquisire ogni prudente  informazione
circa la legittimita'  dell'acquisto  si  pone  colposamente  in  una
situazione   di   inconsapevolezza   che   fornisce,   comunque,   un
determinante contributo causale all'attivita' illecita del venditore. 
    Il tardivo intervento repressivo dell'amministrazione comunale e'
inidoneo a configurare una incolpevole  presunzione  di  legittimita'
(Cass. n. 34472/08). 
    Il  reato  di  lottizzazione  abusiva,  come  gia'  detto,  nella
molteplicita' di forme che  esso  puo'  assumere  in  concreto,  puo'
essere posto in essere da una pluralita' di  soggetti,  i  quali,  in
base ai principi che regolano  il  concorso  di  persone  nel  reato,
possono partecipare alla commissione del  fatto  con  condotte  anche
eterogenee e diverse  da  quella  strettamente  costruttiva,  purche'
ciascuno di essi apporti un  contributo  causale  alla  verificazione
dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi  ovvero  intervenendo
in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che
vi  sia  alcuna  necessita'  di  un   accordo   preventivo   (Cass.n.
25968/2010; Cass. n. 48924/2009). 
    La condotta dell'acquirente, in  particolare,  non  configura  un
evento imprevisto ed imprevedibile per  il  venditore,  perche'  anzi
inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione
del disegno criminoso di quel soggetto (Cass., Sez. Unite, 27.3.1992,
n. 4708) e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato,  non  sono
necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore,
essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione  al  disegno
criminoso concepito, posta in essere anche attraverso  la  violazione
(deliberatamente  o  per  trascuratezza)  di  specifici   doveri   di
informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione  dei
doveri di solidarieta' sociale di cui all'art. 2  della  Costituzione
(vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione
richiede dai singoli soggetti la massima costante  tensione  ai  fini
del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed e'  per  la
violazione di questo impegno di solidarieta' sociale  che  la  stessa
Costituzione chiama a  rispondere  penalmente  anche  chi  lede  tali
interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica). 
    Quando risulti che l'acquirente sia  consapevole  dell'abusivita'
dell'intervento  -    o  che  avrebbe  potuto  esserlo  spiegando  la
normale diligenza  -   la sua  condotta  si  lega  con  intimo  nesso
causale a quella del venditore ed in tal modo le  rispettive  azioni,
apparentemente distinte, si  collegano  tra  loro  e  determinano  la
formazione di una fattispecie unitaria ed  indivisibile,  diretta  in
modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. 
    Neppure l'acquisto del sub -  acquirente puo' essere  considerato
legittimo con valutazione aprioristica limitata alla  sussistenza  di
detta sola qualita', allorche' si consideri che l'utilizzazione delle
modalita' dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema
elusivo, surrettiziamente finalizzato a  vanificare  le  disposizioni
legislative in materia di lottizzazione negoziale. 
    I  proprietari  degli  immobili,  responsabili  di  una   diretta
edificazione a seguito  della  partecipazione  alla  lottizzazione  o
divenuti tali solo per effetto di un acquisto per  cessione  compiuta
dai lottizzanti,  hanno  invocato  il  precetto  normativo  contenuto
nell'art. 5 c.p. ed hanno infatti affermato che, nel caso di  specie,
l'ignoranza della legge penale e'  dovuta  a  fatto  inevitabile;  si
tratterebbe di soggetti dotati di una scarsa scolarizzazione e  privi
di qualsiasi competenza in materia  di  urbanistica  ed  edilizia,  i
quali  si  sono  affidati  a   persone   dotate   di   esperienza   e
professionalita',  quali  organi   comunali,   tecnici   progettisti,
ingegneri e notaio. 
    Non  puo'  essere  invocato,  in  realta',  nella  specie,   quel
principio di affidamento al fine di escludere l'elemento soggettivo. 
    Il piano culturale oggettivamente modesto, il livello non alto di
scolarizzazione e l'assoluta mancanza di  competenze  tecniche  degli
imputati non sono elementi sufficienti, dato che gli stessi avrebbero
dovuto  utilizzare  una  ordinaria   diligenza   e   prudenza   nella
partecipazione al progetto lottizzatorio o nell'acquisto  della  loro
proprieta'. 
    Gli elementi che inducono a ritenere che non possa essere affatto
ravvisata  buona  fede  sono   individuabili,   innanzitutto,   nella
circostanza  che  gli  stessi  fossero  in  grado   di   comprendere,
nonostante   i   limiti   personali,   l'importanza   dell'intrapresa
operazione per la sua elevata portata economica e materiale. 
    Proprio  la  consapevolezza  di  tale  rilevanza  avrebbe  dovuto
rendere gli imputati piu' cauti e prudenti nella partecipazione  alla
lottizzazione o nella scelta dell'acquisto ed avrebbe dovuto  indurli
ad  utilizzare  una  adeguata  diligenza  nell'acquisire   tutte   le
informazioni necessarie sulla liceita' del  progetto  a  cui  stavano
partecipando. 
    E tale onere di diligenza o prudenza  non  puo'  certo  ritenersi
assolto di  fronte  all'evidenza  della  dominante  realizzazione  di
residenze in una zona etichettata come artigianale, univocamente e  a
chiare lettere, dal piano regolatore generale ed indicata  come  tale
espressamente non solo negli atti della pianificazione esecutiva,  ma
anche  nei  contratti  preliminari  ed  in   quelli   definitivi   di
compravendita. 
    Non occorreva un elevato grado di competenze tecniche  specifiche
per comprendere quello che stava accadendo nella maglia D1.1, a  cosa
si mirasse allorquando erano state apportate  delle  modifiche  cosi'
sostanziali al piano di lottizzazione e per apprezzare la convergenza
delle volonta'  di  tutti  ad  attuare  una  plateale  trasformazione
dell'originaria destinazione d'uso artigianale imposta a quella  zona
dal principale piano urbanistico. 
    La mancanza di diligenza  di  tutti  e'  attestata  anche  da  un
comportamento  diverso  tenuto  da  altri  versanti  nella   medesima
condizione, sottraendosi all'acquisto per l'evidente contrasto tra il
dichiarato ed il realizzato. 
    Una diversa condotta era dunque esigibile. 
    Questo aspetto e' di non poco conto nella vicenda  in  esame,  in
quanto  gli  imputati  avevano  un  chiaro  interesse   personale   a
partecipare alla lottizzazione per edificare a costi piu' vantaggiosi
su lotti di cui erano  divenuti  proprietari  o  per  acquistare  una
villetta a schiera ad esclusivi o comunque del tutto prevalenti scopi
abitativi, nonostante la vocazione artigianale della zona comunale. 
    A conferma del  fatto  che  una  minima  prudenza  avrebbe  eliso
qualsivoglia responsabilita', vi e' pure il dato  -  valorizzato  dal
primo giudicante -   che alcuni lottizzanti o  terzi  acquirenti  non
hanno  edificato  sul  lotto,  hanno  avuto  chiara  percezione   che
l'operazione lottizzatoria non presentasse dei profili regolari e  si
sono astenuti dal porre in  essere  una  attivita'  edificatoria  sul
suolo. 
    Ne' puo' scriminare la condotta degli imputati la circostanza  di
aver stipulato alla presenza di un notaio. La Corte di Cassazione  ha
enunciato il principio  che  "nell'illecito  lottizzazione  non  puo'
ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede  dell'acquirente
per il solo fatto che quegli  si  sia  rivolto  ad  un  notaio  quale
pubblico ufficiale rogante". 
    L'intervento del notaio non garantisce una sorta  di  "ripulitura
giuridica"  della  originaria  illegalita'   dell'immobile   abusivo,
permettendo che esso resti definitivamente radicato  sul  territorio,
ne'  puo'  consentire  all'acquirente  di  godere  di   un   acquisto
dolosamente  o  colposamente  attuato  in  ordine  ad  un   bene   di
provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque
il suo illecito fine di lucro. Argomentandosi in senso difforme (come
efficacemente rilevato in dottrina) lo scempio territoriale,  che  e'
intollerabile perche' perpetrato in violazione anche  dei  doveri  di
solidarieta'  sociale  di  cui   all'art.   2   Cost.,   diventerebbe
praticamente intoccabile e la cultura  dell'illegalita'  diventerebbe
diritto acquisito (Cass. n. 15781/13). 
    Nella  maglia  in  questione  si  stava  realizzando  una  grande
operazione speculativa e, con l'assenso  del  dirigente  dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Giovinazzo e la  copertura  amministrativa  del
Consiglio Comunale, si realizzavano villette  a  schiera,  con  costi
piu'  bassi  che  in  una  zona  residenziale  per  le   imprese   di
costruzioni, quindi con guadagni piu' elevati. 
    E' stato gia' ampliamente  affrontato  nella  sentenza  di  primo
grado il discorso sui minori oneri di urbanizzazioni previsti in  una
zona artigianale rispetto a quelli di una zona residenziale. 
    L'acquirente    doveva    almeno    accorgersi    dell'abusivita'
dell'intervento, spiegando la normale diligenza, e la sua condotta si
lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in  tal  modo
le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra  loro
e  determinano  la  formazione  di  una   fattispecie   unitaria   ed
indivisibile,  diretta  in  modo  convergente  al  conseguimento  del
risultato della lottizzazione. 
    Si e' affermato  che  non  e'  necessario  che  l'acquirente  del
terreno confiscato  concorra  nel  reato  di  lottizzazione  abusiva,
essendo  sufficiente  la  mancanza   di   buona   fede   al   momento
dell'acquisto stesso, che ben puo' essere desunto dalla realizzazione
delle opere le quali, anche a distanza  di  tempo,  concretizzano  la
finalita'  dell'acquisto  (e  rendono  manifesta  la   consapevolezza
dell'abusiva  lottizzazione);  ne'  e'  dirimente  il  fatto  che  il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale per il  reato
di  lottizzazione  abusiva  nei  confronti  degli   acquirenti,   non
potendosi desumere da cio' la loro estraneita',  ai  fini  esecutivi,
dal reato di lottizzazione abusiva (Sez. 3,  n.47729  dell'11  aprile
2018; v. anche Sez. 3, n. 130/18). 
    In realta', al di la' del fatto  che  un  velo  verbale  potrebbe
essere stato anche usato nei  contatti  interpersonali  dai  soggetti
esperti del settore, il marchiano  richiamo  negli  atti  alla  "zona
artigianale" avrebbe dovuto indurre subito,  senza  indugi,  tutti  i
privati  non  professionisti  ad   astenersi   dal   portare   avanti
l'operazione di lottizzazione o compravendita. 
    L'alternativa e' chiara: sapevano anche loro che si trattasse  di
una operazione illecita oppure,  tenuto  conto  delle  rassicurazioni
derivanti  dal   complesso   delle   circostanze,   non   prestarono,
colpevolmente,  per  mancanza  di  una  minima  diligenza  esigibile,
attenzione al dato lampante  della  destinazione  d'uso  artigianale,
benche' presente anche negli atti preliminari o di  compravendita,  e
si cimentarono allora nell'affare con estrema superficialita'. 
    La sanzione per tali comportamenti e' quella  della  confisca  ex
art. 44 secondo comma del dpr 380/01. 
 
                     Non  manifesta infondatezza 
 
    La  prima  questione  da  affrontare  e'  quella  relativa   alla
applicazione necessaria della confisca in  caso  di  declaratoria  di
prescrizione   del   reato   di   lottizzazione   alla   luce   della
giurisprudenza della CEDU. 
    Va al riguardo precisato che,  anche  dopo  la  sentenza  Varvara
della Cedu e prima della sentenza  della  Grande  Camera  del  giugno
2018, nella giurisprudenza di  legittimita'  e'  stato  costantemente
sottolineato che e' legittima la  confisca  del  bene  lottizzato  in
presenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione  quando  sia
stata accertata, con adeguata motivazione, la sussistenza  del  reato
di lottizzazione abusiva nei suoi elementi,  oggettivo  e  soggettivo
(Cass. Pen. sez. 3, n. 33051 del 10 maggio 2017). 
    In altra decisione (Cass. Pen. sez. 3, n.  53692  del  13  luglio
2017, ma si veda anche Cass. Pen. sez. 3,  n.  18895  del  13  luglio
2017  -  dep. 2018 -  ) e'  stata  poi  effettuata  una  approfondita
disamina dei principi  espressi  dalla  Corte  EDU  alla  luce  della
giurisprudenza  costituzionale,  tenendo  conto   anche   di   quanto
evidenziato, in tema di confisca, dalle Sezioni  Unite  (segnatamente
da Cass. Pen. Sez. U, n.  31617  del  26  giugno  2015),  ponendo  in
evidenza, ancora una volta, come debba escludersi che  l'accertamento
della responsabilita' debba essere necessariamente contenuto  in  una
statuizione di condanna per il reato in ordine al quale si procede. 
    Tale necessario epilogo e' escluso proprio dal  tenore  dell'art.
44, comma secondo, d.P.R. 380/ 2001,  nonche'  dalla  ratio  legis  e
dalla natura dell'istituto, avente natura di sanzione amministrativa. 
    E'  stata  evidenziata  l'antologica  differenza   tra   confisca
urbanistica e confisca disciplinata nell'art. 240 cod. pen.,  essendo
la prima finalizzata ad una espropriazione  a  favore  dell'autorita'
comunale, a differenza della confisca codicistica, la quale  realizza
una espropriazione a favore dello Stato, con la  conseguenza  che  la
confisca urbanistica, al pari dell'ordine di demolizione delle  opere
edilizie abusive di cui all'articolo 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, si
configura quale sanzione amministrativa applicata dal giudice  penale
in  via  di  supplenza  rispetto  al  meccanismo  amministrativo   di
acquisizione dei terreni lottizzati  al  patrimonio  disponibile  del
comune (ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 30 d.P.R. 380/2001). 
    L'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. 1° marzo
2018, n. 21 ed in vigore dal 6 aprile 2018, dispone  che  "quando  e'
stata ordinata la confisca in casi  particolari  prevista  dal  primo
comma  dell'articolo  240  -   bis  del  codice  penale  e  da  altre
disposizioni  di  legge,  il  giudice  di  appello  o  la  corte   di
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per  prescrizione  o  per
amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della  confisca,
previa  accertamento   della   responsabilita'   dell'imputato".   Il
riferimento ad "altre  disposizioni  di  legge",  come  osservato  in
dottrina e nella recente giurisprudenza di legittimita' (v. da ultimo
Cass. Pen. SS.UU. n. 13539/2020), rende applicabile  la  disposizione
processuale anche alla confisca disposta ai sensi dell'art. 44  d.RR.
380/01. 
    Con la sentenza  del  28.6.2018  la  Grande  Camera  della  CEDU,
prendendo le distanze dalle statuizioni della  sentenza  Varvara,  ha
ritenuto che la constatazione della sussistenza di tutti gli elementi
del  reato  di  lottizzazione  abusiva,  pur  in  presenza   di   una
declaratoria di improcedibilita'  per  prescrizione,  costituisce  in
sostanza una condanna nel senso inteso dall'art. 7 della CEDU. 
    La Corte, dopo aver  premesso  che,  con  decisioni  generalmente
convergenti, ha sempre ritenuto,  in  precedenza,  che  l'imposizione
della confisca a seguito di condanna costituisce solo uno dei criteri
da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 7, ha  qualificato
la confisca come "pena" nel senso indicato dall'art. 7,  richiamando,
a tale proposito, la precedente sentenza Sud Fondi, anche in  ragione
della  natura  e  delle  finalita'  della  confisca,  indicata   come
provvedimento eminentemente punitivo,  nonche'  avuto  riguardo  alla
gravita' degli effetti di tale provvedimento  ed  alle  procedure  di
adozione e di esecuzione dello stesso. 
    Nel concludere che le misure di confisca costituiscono «pene»  ai
sensi  dell'articolo  7  della  Convenzione  e  che   cio'   comporta
l'applicabilita' di questa  disposizione,  anche  in  assenza  di  un
procedimento penale ai sensi dell'articolo 6,  la  Grande  Camera  ha
richiamato quanto evidenziato  nella  sentenza  49/2015  della  Corte
Costituzionale, ove non si esclude la possibilita', per le  autorita'
nazionali,  di  imporre  «pene»  mediante   procedure   diverse   dai
procedimenti penali nel senso del diritto nazionale. 
    La Grande Camera ha  riconosciuto  anche  che  la  giurisprudenza
interna si  e'  adeguata  alle  sue  precedenti  decisioni,  dopo  la
sentenza Sud Fondi, affermando che, anche in  caso  di  non  luogo  a
procedere per  intervenuta  prescrizione,  la  confisca  puo'  essere
disposta solo se  il  reato  risulta  accertato  quanto  all'elemento
oggettivo e quello soggettivo, escludendone altresi' l'applicabilita'
nei confronti dei terzi in buona fede. 
    Nel richiamare, poi, la sentenza Varvara, ha osservato  che  tale
decisione non consente di ritenere che la confisca  conseguente  alla
lottizzazione abusiva debba necessariamente seguire ad  una  condanna
penale, dovendo la Corte EDU verificare soltanto  che  l'affermazione
di responsabilita' penale rispetti le garanzie stabilite all'articolo
7 della Convenzione e derivi  da  un  procedimento  che  soddisfi  le
esigenze dell'articolo 6. 
    La Corte ha affermato, poi, all'esito  di  varie  considerazioni,
che, qualora i tribunali investiti accertino la sussistenza di  tutti
gli elementi del reato di lottizzazione abusiva, pur pervenendo a  un
non luogo a procedere  soltanto  a  causa  della  prescrizione,  tali
constatazioni, in sostanza,  costituiscono  una  condanna  nel  senso
dell'articolo 7, che in questo caso non e' violato. 
    Assodato che, dunque, la confisca va disposta anche  in  caso  di
proscioglimento  per  estinzione  del  reato  per   prescrizione   ed
accertato che, essendo la prescrizione maturata dopo la  sentenza  di
primo grado tenuto  conto  della  necessita'  di  riferirsi,  per  la
decorrenza  del  termine   della   consumazione,   al   completamento
dell'ultima opera realizzata in seno all'intera lottizzazione  (senza
procedere ad una parcellizzazione delle condotte), occorre  stabilire
se la detta misura sia o meno proporzionata al caso in esame. 
    Infatti, nella sentenza della Grande Camera del 28 giugno 2018 la
Corte EDU ha  preso  in  considerazione  l'aspetto  della  necessaria
proporzionalita' della misura, dato che l'art. 1 del Protocollo n.  1
richiede,  per  qualsiasi  ingerenza,  un  ragionevole  rapporto   di
proporzionalita' tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito  e  tale
giusto equilibrio e' "rotto se la persona interessata deve  sostenere
un onere eccessivo ed esagerato". 
    Conseguentemente, ha osservato (§301)  che  a  tal  fine  possono
considerarsi ("may be taken") diversi parametri: 
        -  la possibilita' di adottare misure meno restrittive, quali
ad esempio la demolizione di opere  non  conformi  alle  disposizioni
pertinenti o l'annullamento del progetto di lottizzazione; 
        -  la natura illimitata della sanzione  derivante  dal  fatto
che puo' comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate
e anche aree appartenenti a terzi; 
        -  il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto
meno, il rapporto tra la loro  condotta  e  il  reato  in  questione,
aggiungendo (§302) che deve  essere  offerta  la  possibilita',  alla
persona interessata, di esporre adeguatamente  le  sue  ragioni  alle
autorita' competenti al fine di contestare  efficacemente  le  misure
che violano i diritti garantiti dall'art. 1 del Protocollo n. 1. 
    Sull'ambito dell'estensione della  confisca  (tema  centrale  dei
casi esaminati nella sentenza del 28 giugno 2018)  occorre  adeguarsi
alla  pronuncia  della  CEDU  facendo  leva  su  una  interpretazione
convenzionalmente orientata, la quale del resto  trova  ampi  agganci
nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che infatti impone di
limitare  la  sanzione  ai  beni  effettivamente  interessati   dalla
lottizzazione e di  non  estenderla  anche  a  quelli  estranei  alla
stessa. 
    Una assoluta novita' interpretativa e' rappresentata  invece,  in
seno  alla  valutazione  della  proporzionalita',  dalla  prospettata
possibilita' di applicare misure meno restrittive e di  ponderare  il
"grado di colpa o di imprudenza" (non l'assenza di colpa o  prudenza)
ed il rapporto tra la condotta ed il reato, atteso  che  la  confisca
delineata dall'art. 44 non poggia affatto su questi  parametri  e  si
applica in maniera sostanzialmente incondizionata (a parte  i  limiti
derivanti  dagli  interventi  diretti  di   confisca   dell'autorita'
amministrativa,   dall'intervenuta   revoca   dell'autorizzazione   a
lottizzare o dalle  decisioni  ostative  del  giudice  amministrativo
passate in giudicato). 
    All'esito  di  tali  premesse,  la  sentenza  ha  affermato   che
l'applicazione automatica della confisca  in  caso  di  lottizzazione
abusiva prevista  -  salvo che per i terzi in buona fede  -     dalla
legge italiana e' ritenuta in contrasto con i principi ricordati,  in
quanto non consente al giudice di valutare quali siano gli  strumenti
piu' adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, piu' in
generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente  e  i  diritti
degli interessati colpiti dalla sanzione. 
    Sul punto, al fine di evidenziare la sproporzione della  sanzione
nel caso in esame, vanno rimarcati alcuni aspetti: 
         -  la lottizzazione assume rilevanza  penale  essenzialmente
per il mancato rispetto del parametro fissato dal PRG, che, definendo
l'area  in  questione   come   artigianale,   consente   la   diversa
destinazione d'uso residenziale solo nella misura massima del 25%, ed
in stretta connessione  operativa  con  l'attivita'  artigianale;  ne
consegue che una quota del  25%  degli  immobili  realizzati  ad  uso
residenziale e' legittima e che,  quindi,  la  lottizzazione  abusiva
concerne  astrattamente  solo  la  quota  immobiliare  restante   non
destinata ad uso artigianale, giacche' modificata per l'uso abitativo
non consentito dalla  programmazione  generale  comunale;  cio'  gia'
porrebbe problemi di esecuzione della confisca; 
         -  i proprietari che hanno partecipato alla lottizzazione  o
hanno acquistato dai lottizzanti sono certamente quantomeno in colpa,
dato che, facendo leva su una dovuta minima diligenza,  si  sarebbero
dovuti astenere dal partecipare alla lottizzazione o  dall'addivenire
all'acquisto  immobiliare  alla   luce   dell'impressa   destinazione
prevalentemente   artigianale   della   zona,   ripresa   del   resto
espressamente negli atti  pubblici  e  privati  e  quindi  del  tutto
agevolmente conoscibile da parte loro, ed avrebbero dovuto evitare di
trasformare o acquisire gli immobili per  esclusivi  o  assolutamente
prevalenti usi  abitativi  senza  essere  del  tutto  certi  di  tale
possibilita'; non  e'  scusabile  l'omesso  controllo  di  un  simile
elemento essenziale sul piano urbanistico per chi si cimenta  in  una
operazione edilizia o in un acquisto immobiliare, anche perche'  tale
dato era agevolmente verificabile in quanto riportato  in  tutti  gli
atti;  si  tratta  di  una  regola  basilare,  quella  del  controllo
documentale dell'uso consentito per gli immobili in  una  determinata
zona  territoriale,  anche  se  la  colpa  di  quei  soggetti  appare
contenuta e circoscritta e concorre infatti con profili  marcatamente
dolosi di altri, visto che l'attivita'  di  lottizzazione  svolta  e'
deliberatamente nata  dall'iniziativa  e  dal  sostegno  di  numerosi
operatori del settore edilizio,  tecnici,  diversi  professionisti  e
plurimi  soggetti  incardinati  anche   nell'operativita'   dell'ente
comunale chiamato al controllo, tutti  con  specifiche  competenze  e
ampie conoscenze della materia urbanistica; 
         -  l'amministrazione, nonostante le nettamente diverse linee
programmatiche  tracciate  dal  piano  regolatore,   ha   contribuito
grandemente a creare quel risultato lottizzatorio, omettendo  di  dar
corso alla procedura imposta per i comparti in relazione al piano  di
lottizzazione approvato nel 2000, approvando la variante  illegittima
nel 2006 e la possibilita' di vendita frazionata della proprieta' nel
2008,  nonche'  rilasciando   permessi   di   costruire   palesemente
illegittimi in quanto in contrasto con quello  strumento  urbanistico
primario  ed  in  diversi  casi  addirittura  diretti  ad  anticipare
modifiche di piano solo in seguito introdotte dal consiglio comunale; 
         -  i proprietari dei beni sono stati affiancati  da  esperti
del settore (progettisti, direttori dei lavori, costruttori,  imprese
edili, agenti immobiliari, notaio) che hanno curato  gli  atti  della
lottizzazione  e  delle  vendite  e  reso  possibile  il  complessivo
risultato finale illecito, per cui,  pur  non  essendo  esenti  dalla
responsabilita' colposa per l'approccio estremamente superficiale  al
tema della palese  destinazione  d'uso  artigianale  dell'area  sulla
quale insistevano i loro immobili,  si  sono  dimostrati  solo  molto
ingenui nel procedere egualmente, come emerso nell'esame  di  diverse
posizioni, all'investimento immobiliare piu'  importante  della  loro
vita senza quella adeguata  attenzione  che,  come  accertato,  aveva
indotto invece altri nelle medesime condizioni di estrazione  sociale
e culturale ad astenersi dall'aderire ad una situazione  vistosamente
opaca; 
         -  la confisca, incidente sulla  proprieta',  determinerebbe
il risultato paradossale della destinazione finale degli immobili  al
patrimonio del Comune di ... , che proprio con i suoi  amministratori
pubblici, tecnici degli uffici preposti ai controlli e' dirigente del
settore  urbanistico  ha  contribuito,  con  una  incidenza   causale
altamente significativa, a realizzare  l'illecito  con  le  marchiane
violazioni della normativa urbanistica primaria locale. 
    Vista questa lunga catena di responsabilita',  che  ha  coinvolto
figure  pubbliche  e  professionisti   privati,   tutti   dolosamente
impegnati a raggiungere il risultato vietato, la  Corte  ritiene  che
non meriti la sanzione della confisca l'anello debole  e  finale  del
meccanismo, rappresentato dai proprietari che, per una negligenza non
scusabile sul piano giuridico ma comunque  limitata,  subirebbero  un
danno enorme dalla perdita della  proprieta'  acquistata  con  grandi
sacrifici familiari e vedrebbero destinata la proprieta'  lottizzata,
per giunta, proprio al Comune, i cui principali esponenti sono  stati
i protagonisti negativi della creazione della situazione fondatamente
riscontrata dagli inquirenti. 
    Si ritiene che,  in  seno  ad  un  doveroso  bilanciamento  delle
opposte  esigenze,  dunque  alla  ricerca  di   un   equilibrio   tra
l'ingerenza nel diritto del singolo e  le  esigenze  di  salvaguardia
dell'interesse generale, gli imputati ed i terzi  che  devono  essere
chiamati a rispondere delle loro azioni solo per colpa debbano essere
messi in condizione  di  adeguare  la  destinazione  d'uso,  mediante
apposite opere, alle prescrizioni allo stato  ineludibili  del  piano
regolatore generale. 
    Come evidenziato dalla terza sezione della  Corte  di  Cassazione
nella sentenza n. 47280/19,  e'  rilevabile  d'ufficio  la  questione
relativa alla violazione dell'art. 1 del protocollo n. l della  CEDU,
cosi' come  interpretato  dalla  sentenza  della  Corte  Europea  dei
diritti dell'uomo del 28 giugno 2018,  nel  caso  G.I.E.M.  s.r.l.  e
altri c. Italia, in quanto  le  decisioni  della  Corte  EDU,  quando
evidenziano una situazione di  oggettivo  contrasto  della  normativa
interna con la Convenzione  europea,  assumono  rilevanza  anche  nei
processi diversi da quello nel cui ambito sono state pronunciate. 
    La Corte ritiene che alla  stregua  dell'indirizzo  della  Grande
Camera sarebbe inutilmente vessatoria ed  eccessivamente  gravosa  la
misura  della  confisca  senza  passare   da   quella   rappresentata
possibilita' di adeguamento sostanziale. 
    Nondimeno, deve prendere atto della  circostanza  che  l'art.  44
secondo comma dpr 380/01 non ammette in alcun modo  sanzioni  diverse
dalla confisca sul piano letterale e che una diversa  interpretazione
della  norma  cosi'  strutturata  condurrebbe  nella  specie  ad  una
inammissibile operazione creativa,  certamente  preclusa  dai  canoni
generali dell' interpretazione. 
    Non  e'  possibile  interpretare  l'art.  44  cit.   in   maniera
convenzionalmente orientata, ovvero  conforme  alli  pronuncia  della
Grande Camera della CEDU, e, quindi, la norma  va  sottoposta  ad  un
vaglio d costituzionalita' in  relazione  all'art.  117  primo  comma
Cost. nella parte in cui e'  previsto  che  la  potesta'  legislativa
debba  essere  esercitata  dallo  Stato  nei  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'ordinamento    comunitario    e    dagli    obblighi
internazionali. 
    E' noto che le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e  349
del  2007  hanno  segnalato  che  le  norme  della  CEDU,   ancorche'
direttamente vincolanti nell'interpretazione offerta dalla  Corte  di
Strasburgo, non possono comportare  la  disapplicazione  delle  norme
interne con esse contrastanti, se ed in quanto  queste  ultime  siano
attuative di principi affermati  dalla  Costituzione,  cui  anche  le
norme  convenzionali  debbono  ritenersi  subordinate   quali   fonte
interposte ai sensi  dell'art.  117  Cost.  (norma  che  distingue  i
vincoli   derivanti   dall'ordinamento    comunitario    da    quelli
riconducibili agli obblighi internazionali come la CEDU);  quindi  in
tal caso la legge nazionale in contrasto irreversibile con la CEDU va
sottoposta allo scrutinio del giudice delle  leggi  per  la  verifica
della fondatezza del sospetto di  incostituzionalita'  per  contrasto
con  gli  obblighi  internazionali  previsti   dall'art.   117;   con
riferimento  alla  CEDU,  infatti,  non  puo'  operare,  secondo   la
Consulta, il meccanismo di adattamento automatico di cui all'art.  10
comma primo Cost., in quanto tale norma costituzionale, afferente  ai
principi consuetudinari, non e' applicabile alle norme internazionali
pattizie; ne' puo' essere esteso il meccanismo di  adattamento  delle
norme comunitarie di cui all'art. 11 Cost., perche' quelle della CEDU
non sono norme emanate nell'ambito dell'ordinamento sopranazionale  e
non rientrano nell'ambito di una rinuncia da parte dello Stato ad una
parte della sovranita' nazionale. 
    Il  primo  controllo  cui  tenuto   il   giudice   nazionale   e'
rappresentato dall'accertamento di compatibilita' della norma interna
con la Costituzione e con la CEDU, al fine  di  offrire  una  lettura
ermeneutica   che   sia    nel    contempo    costituzionalmente    e
convenzionalmente orientata, avuto riguardo alle indicazioni  offerte
dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo. 
    Illuminante e' la sentenza n. 196 del  2010  della  Consulta  nel
tracciare  il  percorso  da   seguire   in   tal   caso.   La   Corte
Costituzionale, qualora sia sollevata una questione  di  legittimita'
costituzionale di una norma nazionale rispetto  all'art.  117,  primo
comma, Cost. per contrasto  -   insanabile in via interpretativa -   
con una o piu' norme  della  CEDU»,  deve  preliminarmente  accertare
l'esistenza del contrasto «e, in caso affermativo, verificare  se  le
stesse  norme  CEDU,  nell'interpretazione  data   dalla   Corte   di
Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti  fondamentali  almeno
equivalente al livello garantito dalla Costituzione  italiana»  (cosi
gia' la sentenza n. 349 del  2007);  «in  presenza  di  un  apparente
contrasto fra disposizioni legislative interne  ed  una  disposizione
della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo,  puo'
porsi un dubbio  di  costituzionalita',  ai  sensi  del  primo  comma
dell'art. 117 Cost., solo se non  si  possa  anzitutto  risolvere  il
problema in via interpretativa», giacche' soltanto «ove l'adeguamento
interpretativo,  che  appaia  necessitato,  risulti   impossibile   o
l'eventuale diritto vivente che si formi in  materia  faccia  sorgere
dubbi sulla sua legittimita' costituzionale, la Corte  potra'  essere
chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalita'
della disposizione di legge» (sentenza n. 239 del 2009). 
    Nella sentenza n. 93 del 2010 la Consulta ha precisato  che,  nel
caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e
una norma della CEDU,  il  giudice  nazionale  comune  deve,  quindi,
preventivamente verificare la praticabilita' di  una  interpretazione
della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a  tutti  i
normali strumenti di  ermeneutica  giuridica  (sentenza  n.  239  del
2009), e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli
disapplicare la  norma  interna  contrastante),  deve  denunciare  la
rilevata  incompatibilita'  proponendo  questione   di   legittimita'
costituzionale in riferimento al parametro dianzi indicato (v.  anche
la sentenza n. 311/09). 
    Da un lato, la CEDU, in linea con l'art. l del  Protocollo  n.  1
della  Convenzione,  ritiene  che  la   confisca   non   sia   sempre
proporzionata nel reato di lottizzazione, elenca le situazioni in cui
potrebbe verificarsi tale sproporzione e va  opportunamente  adottata
una sanzione meno grave, tra le quali rientra senza dubbio il caso in
discussione  nel  presente  procedimento  in  forza   delle   esposte
argomentazioni; dall'altro lato, l'art. 44 cit. non ammette soluzioni
sanzionatorie meno gravi della confisca in caso di accertamento della
ricorrenza  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  del  reato  di
lottizzazione  abusiva  e  di  comprovata  colpa  anche   dei   terzi
acquirenti. 
    Una confisca disposta nel  presente  procedimento  esporrebbe  la
decisione giudiziaria che la contiene, e  di  conseguenza  lo  Stato,
alle censure della CEDU, per cui s'impone la necessita' di sottoporre
al  giudizio  della  Corte  Costituzionale  la  valutazione  di   una
fondatezza della questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
44  per  contrasto  con  l'art.  117  Cost.,   con   la   conseguenza
dell'introduzione di forme  meno  severe  di  sanzione  nell'art.  44
(mutuando, ad  esempio,  il  sistema  di  prescrizioni  previsto  per
rendere le opere conformi alle disposizioni tecniche  sostanziali  in
materiale antisismica, come previsto dall'art. 98 terzo comma del dpr
380/01). 
    Alcune indicazioni presenti nelle sentenze n.  49/2015  e  348  e
349/2007 della Corte Costituzionale devono  guidare  l'interprete  in
queste situazioni: 
         -  sarebbe errato  ritenere  che  la  CEDU  abbia  reso  gli
operatori giuridici nazionali, e in primo  luogo  i  giudici  comuni,
passivi ricettori di un comando  esegetico  impartito  altrove  nelle
forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le  condizioni
che lo hanno determinato; 
         -   giudice nazionale non puo' spogliarsi della funzione che
gli e' assegnata dall'art. 101, secondo comma, Cost, con il quale  si
«esprime l'esigenza che il giudice non  riceva  se  non  dalla  legge
l'indicazione  delle  regole  da  applicare  nel  giudizio,   e   che
nessun'altra  autorita'  possa  quindi  dare  al  giudice  ordini   o
suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto» (sentenza n.  40
del 1964; in seguito, sentenza n. 234 del 1976), e  cio'  vale  anche
per le norme della CEDU, che hanno ricevuto ingresso nell'ordinamento
giuridico interno grazie a una legge ordinaria di adattamento; 
         -  certamente, il giudice comune non potra'  negare  di  dar
corso alla decisione promanante dalla Corte di Strasburgo  che  abbia
definito la causa di cui tale  giudice  torna  ad  occuparsi,  quando
necessario, perche' cessino, doverosamente, gli effetti lesivi  della
violazione accertata (sentenza n. 210 del 2013); in tale ipotesi  «la
pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della  legge  anche
se questa dispone che il giudice formi il  suo  convincimento  avendo
riguardo a cio' che ha deciso  altra  sentenza  emessa  nella  stessa
causa» (sentenza n. 50  del  1970);  quando,  invece,  si  tratta  di
operare al di  fuori  di  un  simile  presupposto,  resta  fermo  che
«l'applicazione  e  l'interpretazione  del  sistema   di   norme   e'
attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati  membri»
(sentenza n. 349 del 2007); cio' non vuol  dire,  pero',  che  questi
ultimi possano ignorare l'interpretazione della Corte EDU, una  volta
che essa si sia consolidata in una certa direzione; 
         -  corrisponde infatti a una primaria  esigenza  di  diritto
costituzionale che sia raggiunto uno stabile  assetto  interpretativo
sui diritti fondamentali, cui e' funzionale,  quanto  alla  CEDU,  il
ruolo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo; 
         -   quest'ultimo,  poggiando  sull'art.  117,  primo  comma,
Cost., e comunque sull'interesse di  dignita'  costituzionale  appena
rammentato, deve coordinarsi con l'art. 101, secondo comma, Cost, nel
punto di sintesi tra autonomia interpretativa del  giudice  comune  e
dovere di  quest'ultimo  di  prestare  collaborazione,  affinche'  il
significato del diritto fondamentale cessi di essere controverso;  e'
in quest' ottica che si spiega il ruolo della Corte  EDU,  in  quanto
permette di soddisfare  l'obiettivo  di  certezza  e  stabilita'  del
diritto; 
         -  il primo dovere dell'interprete e' di  verificare  se  e'
effettivamente riscontrabile un contrasto  tra  norme  interne  delle
quali debba farsi applicazione nel caso concreto e norme CEDU, o  se,
invece, la disciplina nazionale sia in linea,  anche  attraverso  una
interpretazione   adeguatrice,   con   quella    convenzionale;    in
quest'ultima ipotesi non puo' evidentemente  sorgere  alcun  problema
dall'applicazione della norma interna, mentre, nel caso di  accertato
insanabile  contrasto,  tale  norma  e'  soggetta  al  sindacato   di
costituzionalita' ex  art.  117  Cost,  per  violazione  della  norma
convenzionale interposta,  essendo  escluso  che  possa  direttamente
farsi applicazione di quest'ultima obliterando il contrario  disposto
di una norma interna (si vedano ad esempio, per tale  evenienza,  due
recenti casi di incidente di costituzionalita' promosso dalle Sezioni
Unite penali con le ordinanze n. 41694 del 18 ottobre 2012 Nicosia, e
n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano); 
         -  altro aspetto, anch'esso  definitivamente  esplorato,  e'
quello della forza vincolante della giurisprudenza  della  Corte  EDU
nei confronti del giudice nazionale;  data  la  natura  eminentemente
casistica di tali sentenze, che per di  piu'  si  riferiscono  a  una
pluralita' di  ordinamenti,  il  vincolo  per  il  giudice  nazionale
sussiste esclusivamente con riguardo a un orientamento  convenzionale
"consolidato" ovvero a una decisione "pilota" in  senso  stretto,  la
quale, cioe', con riferimento a un determinato ordinamento nazionale,
ne evidenzi lacune o contrasti strutturali con la CEDU (per tutte, da
ultimo, Corte Cost. sent. n. 49 del 2015). 
    Nella sentenza della Grande Camera del 28 giugno 2018 si afferma:
"la Corte sottolinea che le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore
giuridico. Il  loro  carattere  vincolante  e   le   loro   autorita'
interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante
che le ha pronunciate". 
    In ogni caso, senza entrare in un approfondimento  del  tema  del
consolidamento dell'orientamento o della sentenza  pilota,  resta  il
dato  che  la  questione  della  necessaria  proporzionalita'   della
confisca per evitare violazioni del Protocollo n. 1  e'  stata  posta
comunque dalla Grande Camera, ovvero dal massimo consesso della CEDU,
e che la Corte costituzionale ha definito le  pronunce  della  Grande
Camera della Corte di Strasburgo come espressione del diritto vivente
europeo (sentenza n. 43/2018). 
    Inoltre, in quella pronuncia, la Grande Camera ha affrontato casi
sorti nel panorama giudiziario italiano, per cui i principi affermati
attengono strettamente ai tratti  peculiari  del  nostro  ordinamento
giuridico nazionale. 
    Cio' stabilito, il  Collegio  ritiene  che  quell'interpretazione
della Grande Camera sia da reputare un dato fermo  e  vincolante  con
riguardo alla CEDU, non possa essere recepita nel nostro  ordinamento
per  effetto  di   una   operazione   ermeneutica   convenzionalmente
orientata, essendo una simile esegesi vietata radicalmente  dal  dato
letterale insormontabile dell'art. 44 secondo comma DPR  380/01,  che
contempla unicamente in via obbligatoria la  confisca,  e  quindi  si
ponga come non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale dello stesso art. 44 secondo comma  dpr  380/01  nella
parte in cui non consente una sanzione meno grave della confisca  per
i  casi  di  lieve  responsabilita'  colposa  dei  singoli   soggetti
nell'alveo del reato di lottizzazione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  44
secondo comma D.P.R. 380/01 per contrasto con l'art. 117 Cost.  nella
parte in cui, qualora la confisca dei terreni abusivamente lottizzati
e delle opere abusivamente costruite risulti sproporzionata alla luce
delle indicazioni della  giurisprudenza  della  CEDU  espressa  dalla
Grande Camera nella sentenza del 28 giugno  2018,  Giem  e  altri  c.
Italia, non consente l'applicazione in via principale di una sanzione
meno grave, come quella  dell'obbligo  di  procedere  all'adeguamento
parziale delle opere eseguite  per  renderle  integralmente  conformi
alle  legittime   prescrizioni   della   pianificazione   urbanistica
generale, nei confronti dei soggetti rimproverabili per  aver  tenuto
solo una lieve  condotta  colposa  con  riguardo  alla  lottizzazione
abusiva. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   Cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale, che  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Bari, 18 maggio 2020 
 
                       Il Presidente: Iacovone 
 
                                   Il Consigliere estensore: Gadaleta