N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2019

Ordinanza del 24 maggio 2019 del  Giudice  di  pace  di  Taranto  nel
procedimento penale a carico di A. S. e altri . 
 
Reati e pene  -  Obbligo  dell'istruzione  elementare  dei  minori  -
  Sanzione per la sua inosservanza - Analogo  inadempimento  riguardo
  alla scuola media inferiore di primo grado  e  ai  primi  due  anni
  dell'istruzione secondaria superiore - Omessa previsione. 
- Codice penale, art. 731. 
(GU n.48 del 25-11-2020 )
 
               UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO 
 
    Il Giudice di pace del dibattimento penale 
    Letti gli atti del procedimento a carico di: M. G., V.G., A.  S.,
A. S., B. A., C. M., C. M., C.A., C. T., C. V., C. F.,  D'A.  A.,  G.
D., G. M., I. O., I. M., L. A. in atti generalizzati, per il reato di
cui all'ari. 731 c.p.; 
    Rilevato che secondo il recente indirizzo della Suprema Corte  di
cassazione,  la  contravvenzione  di  cui  all'art.   731   c.p.   e'
configurabile solo in caso di inosservanza dell'obbligo di istruzione
elementare (Cass. n. 50624/2017); 
    Rilevato: 
      che l'art. 8 della legge 31 dicembre  1962,  n.  1859  e' stato
abrogato  a  seguito  dell'emanazione  del  decreto  legislativo   13
dicembre 2020, n. 212, nel prevedere che l'inosservanza  dell'obbligo
di   frequenza   scolastica   per   almeno   otto   anni   comportava
l'applicazione delle sanzioni previste dal  codice  penale  dall'art.
731, in tema di istruzione elementare; 
      che la  successiva  legislazione  scolastica  ovvero  la  legge
delega 28 marzo 2003, n. 53 e' il decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, non hanno fatto riferimento a quest'ultima  precisazione,  pur
prolungando il periodo di formazione obbligatoria fino a dodici anni,
a cominciare dalla prima classe della scuola  elementare  o  comunque
fino all'ottenimento di una qualifica professionale  triennale  entro
il compimento del diciottesimo anno d'eta'; 
      che, parimenti, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha fatto  si'
che l'obbligo scolastico debba essere  rispettato  per  almeno  dieci
anni (cinque anni di scuola elementare,  tre  anni  di  scuola  media
inferiore e due anni della scuola media secondaria di secondo grado),
in quanto obbligo diretto a conseguire un titolo di studio di  scuola
secondaria superiore o ancora una qualifica  professionale  triennale
entro i diciotto anni; 
      che  l'art.  731  c.p.  dev'essere  considerato  manifestamente
incostituzionale,  nella   parte   in   cui   fa   riferimento   solo
all'istruzione elementare, in violazione degli articoli 3, 30  e,  in
parte, 34 della Costituzione, atteso che, in questo modo, si verrebbe
a creare una palese discriminazione tra  l'obbligo  dei  genitori  di
istruire  i  figli  sino  alla  scuola  elementare,  con  conseguenti
sanzioni penali, e l'obbligo dei genitori di istruire i figli sino ai
primi due anni della scuola superiore, come previsto dalla suindicata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza  alcuna  sanzione  penale,  con
grave «vacatio» normativa, tenuto conto della ben nota e preoccupante
dispersione scolastica che caratterizza il contesto sociale italiano; 
      che l'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
afferma che: 
        «l'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria
ed e' finalizzata a consentire  il  conseguimento  di  un  titolo  di
studio  di  scuola  secondaria   superiore   o   di   una   qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il  diciottesimo  anno
di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e'  conseguentemente  elevata
da quindici a sedici anni»; 
      che pertanto, l'art.  30  della  Costituzione,  in  riferimento
all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  attiene
al dovere, e, quindi, all'obbligo, dei genitori di istruire  i  figli
fino ai primi due anni della scuola superiore, atteso quanto  sancito
dall'art. 34, secondo comma, della Costituzione, che fa  praticamente
riferimento alla scuola elementare,  e,  quindi,  anche  alla  scuola
inferiore di primo grado; 
      che la mancanza di sanzioni  penali  o  amministrative  per  la
violazione dell'obbligo scolastico riferito sino ai  primi  due  anni
della scuola secondaria  superiore  inficerebbe  l'art.  30,  nonche'
l'art. 34, secondo comma, della Costituzione, proprio nella parte  in
cui si fa praticamente  riferimento  in  quest'ultimo  articolo  alla
scuola media inferiore di 1° grado, oltre che alla scuola secondaria; 
      che, nel caso di specie,  con  il  presente  provvedimento,  si
ritiene che non debba ravvisarsi  l'ingerenza  del  giudice  di  pace
nella funzione legislativa, atteso che  trattasi  di  un  adeguamento
della norma - di cui all'art. 731 c.p. -  ai  principi  sovraordinati
della legislazione ordinaria attuale, sanciti -  dall'art.  1,  comma
622 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
      che, invero, adottando il metodo teleologico di interpretazione
alla ratio della legge penale, di cui all'art. 731 c.p., va data alla
stessa norma un'interpretazione  progressiva,  atteso  che  lo  scopo
oggettivamente inteso  di  tale  disposizione  penale  e'  certamente
mutato col variare delle circostanze e dei  rapporti  sociali  ovvero
con l'imposizione dell'obbligo scolastico  sino  ai  due  primi  anni
della scuola superiore. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il giudice  di  pace  di  Taranto;  dichiara  non  manifestamente
infondata la  questione  di  incostituzionalita'  dell'art.  731  del
codice penale, in violazione degli artt. 3, 30 e 34,  secondo  comma,
della Costituzione,  nella  parte  in  cui  si  fa  riferimento  solo
all'istruzione  elementare,  senza  contemplare   la   scuola   media
inferiore  di  primo  grado  ed  i  primi  due  anni  dell'istruzione
secondaria superiore. 
    Si comunichi alle parti, al P.M., al sig. primo Presidente  della
Corte di cassazione, alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  al
sig. Presidente della Camera dei deputati,  al  sig.  Presidente  del
Senato, con pubblicazione della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
      Taranto, 24 maggio 2019 
 
                      Il Giudice di pace: Russo