MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 novembre 2020 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal
1° maggio 2019 al 30 maggio  2019  e  dal  14  novembre  2019  al  24
novembre 2019. (20A06442) 
(GU n.294 del 26-11-2020)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n.  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare
l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia
di  turismo  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e  del  turismo  al  Ministero  dei  beni  culturali  e  il
conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai  sensi  del  quale  la
denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132.» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n.  55  e  come  modificato  da
ultimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24  marzo
2020, n. 53, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 17 giugno 2020 al n. 152; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  Reg.ne  Provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Veneto  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal  14
novembre 2019 al 24 novembre 2019 nelle Province di  Padova,  Rovigo,
Treviso, Citta' metropolitana di Venezia, Verona, Vicenza; 
  Dato atto alla  Regione  Veneto  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Veneto   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse
alle attivita' agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola
nei  sottoelencati  territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare
applicazione le specifiche misure di intervento previste del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni: 
    Padova: 
      piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; Baone,
Carceri, Cittadella, Masi, Piombino Dese, Santa  Margherita  d'Adige,
Vigonza, Villa Estense,  Villanova  di  Camposanpiero,  Trebaseleghe,
Vescovana; 
      piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al  24  novembre  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Anguillara  Veneta,  Boara  Pisani,  Bovolenta,  Brugine,  Campodoro,
Candiana, Galzignano Terme, Gazzo, Legnaro, Lozzo Atestino, Pernumia,
Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Polverara, Stanghella,  Tribano,
Veggiano; 
      piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019  e  dal
14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art.  5,
comma 6 nel territorio dei Comuni di Agna, Bagnoli di Sopra, Barbona,
Correzzola,  Megliadino  San  Vitale,  Merlara,  Monselice,  Piacenza
d'Adige,  Pozzonovo,  Sant'Urbano,  Terrassa   Padovana,   Vighizzolo
d'Este; 
    Rovigo: 
      piogge persistenti dal  1°  maggio  2019  al  30  maggio  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo Po, Canaro, Costa di Rovigo,
Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta  Polesine,  Gaiba,  Lendinara,
Lusia,  Papozze,  Pincara,  Polesella,  Rosolina,  Rovigo,  Trecenta,
Villanova del Ghebbio; 
      piogge persistenti al 14 novembre 2019  al  24  novembre  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Giacciano con Baruchella; 
      piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019  e  dal
14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art.  5,
comma 6 nel territorio dei Comuni  di  Adria,  Ariano  nel  Polesine,
Corbola, Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po; 
    Treviso: 
      piogge persistenti dal  1°  maggio  2019  al  30  maggio  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del  Comune  di
Cessalto; 
    Citta' metropolitana di Venezia: 
      piogge persistenti dal  1°  maggio  2019  al  30  maggio  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Annone  Veneto,  Cinto  Caomaggiore,  Mirano,  Noale,  San  Stino  di
Livenza, Santa Maria di Sala, Scorze'; 
      piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al  24  novembre  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Campagna   Lupia,   Campolongo   Maggiore,    Camponogara,    Caorle,
Cavallino-Treporti, Cavarzere, Dolo, Gruaro, Marcon, Quarto d'Altino,
San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza,
Venezia; 
      piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019  e  dal
14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art.  5,
comma 6 nel territorio dei Comuni di Chioggia, Concordia  Sagittaria,
Fossalta di Portogruaro, Iesolo, Mira Portogruaro; 
    Verona: 
      piogge persistenti dal  1°  maggio  2019  al  30  maggio  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bardolino,  Belfiore,  Bevilacqua,
Bovolone, Caldiero, Castelnuovo  del  Gara,  Cerea,  Cologna  Veneta,
Colognola ai Colli, Fumane, Lazise,  Mozzecane,  San  Bonifacio,  San
Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Soave, Sorga',  Valeggio
sul Mincio, Veronella, Zimella; 
      piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al  24  novembre  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Casaleone, Castagnaro, Oppeano, Palu', Roveredo di Gua', Salizzole; 
      piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019  e  dal
14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art.  5,
comma 6 nel  territorio  dei  Comuni  di  Concamarise,  Erbe',  Gazzo
Veronese,  Isola  della  Scala,  Legnago,  Nogara,  Nogarole   Rocca,
Pressana, Roverchiara, Sanguinetto,  San  Pietro  di  Morubio,  Villa
Bartolomea; 
    Vicenza: 
      piogge persistenti dal  1°  maggio  2019  al  30  maggio  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Barbarano Mossano, Breganze, Lonigo, Mason Vicentino,  Montegaldella,
Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sossano, Val Liona; 
      piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al  24  novembre  2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  Comuni  di
Agugliaro, Bolzano Vicentino, Caldogno; 
      piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019  e  dal
14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art.  5,
comma 6 nel territorio dei Comuni di Grumolo delle Abbadesse, Noventa
Vicentina. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 novembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova