Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. (20A06469)(GU n.295 del 27-11-2020)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso; Vista la direttiva (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper e, in particolare, l'art. 2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/362; Vista la direttiva (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti e, in particolare, l'art. 2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/363; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15, comma 11, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria; Considerata la necessita' di dare attuazione alle citate direttive (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209; Decreta: Articolo unico Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la voce 8. e) e' sostituita dalla seguente: +-----------------------------------+-------+-------+ |«8 e). Piombo nelle saldature ad | | | |alta temperatura di fusione (ossia | | | |leghe a base di piombo contenenti | | | |l'85% o piu' di piombo in peso) |[2] |X» | +-----------------------------------+-------+-------+ b) la voce 8. f) b) e' sostituita dalla seguente: +-----------------------------------+-----------------------+-------+ |«8 f) b). Piombo in sistemi di |Veicoli omologati prima| | |connettori a pin conformi, eccetto |del 1° gennaio 2024 e | | |nell'area di accoppiamento dei |pezzi di ricambio per | | |connettori di cablaggio del veicolo|tali veicoli |X» | +-----------------------------------+-----------------------+-------+ c) la voce 8. g) e' sostituita dalla seguente: +------------------------------------------+------------------+-----+ |«8. g) i). Piombo nelle saldature | | | |destinate alla realizzazione di una |Veicoli omologati | | |connessione elettrica valida tra la |prima del 1° | | |matrice del semiconduttore e il carrier |ottobre 2022 e | | |all'interno dei circuiti integrati secondo|pezzi di ricambio | | |la configurazione «Flip Chip» |per tali veicoli |X | +------------------------------------------+------------------+-----+ |8. g) ii). Piombo nelle saldature | | | |destinate alla realizzazione di una | | | |connessione elettrica valida tra la | | | |matrice del semiconduttore e il carrier | | | |all'interno dei circuiti integrati secondo| | | |la configurazione «Flip Chip» qualora tale| | | |connessione elettrica consista di uno | | | |qualsiasi dei seguenti elementi: i) un | | | |nodo tecnologico del semiconduttore di 90 | | | |nm o di dimensioni maggiori; ii) una | | | |matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni |[2] Valida per | | |maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del|veicoli omologati | | |semiconduttore; iii) package di matrici |prima del 1° | | |impilate di 300 mm2 o di dimensioni |ottobre 2022 e | | |maggiori o interposer di silicio di 300 |pezzi di ricambio | | |mm2 o di dimensioni maggiori. |per tali veicoli |X» | +------------------------------------------+------------------+-----+ d) e' aggiunta la seguente voce 8. k): +-----------------------------------+----------------------+--------+ |«8 k). Saldatura di applicazioni di| | | |riscaldamento con corrente di | | | |calore pari o superiore a 0,5 A per| | | |relativo giunto saldato a singole | | | |lastre laminate con spessore di |Veicoli omologati | | |parete inferiore a 2,1 mm. La |prima del 1° gennaio | | |presente esenzione non riguarda le |2024 e pezzi di | | |saldature dei contatti integrati |ricambio per tali | | |nel polimero intermedio |veicoli |X [4]» | +-----------------------------------+----------------------+--------+ e) la voce 14 e' sostituita dalla seguente: +-------------------------------------+------------------------+----+ |«14. Cromo esavalente come | | | |anticorrosivo, fino allo 0,75 % in | | | |peso nella soluzione refrigerante, | | | |nei sistemi di raffreddamento in | | | |acciaio al carbonio nei frigoriferi | | | |ad assorbimento: i) progettati per | | | |funzionare completamente o in parte | | | |con un riscaldatore elettrico, con | | | |una potenza elettrica utile assorbita| | | |media inferiore a 75 W in condizioni | | | |di funzionamento costanti; ii) | | | |progettati per funzionare | | | |completamente o in parte con un |Veicoli omologati prima | | |riscaldatore elettrico, con una |del 1° gennaio 2020 e | | |potenza elettrica utile assorbita |pezzi di ricambio per | | |media pari o superiore a 75 W in |tali veicoli Veicoli | | |condizioni di funzionamento costanti;|omologati prima del 1° | | |iii) progettati per funzionare |gennaio 2026 e pezzi di | | |completamente con riscaldatore non |ricambio per tali | | |elettrico. |veicoli |X» | +-------------------------------------+------------------------+----+ Roma, 30 luglio 2020 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2020 Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3377