N. 248 SENTENZA 4 - 25 novembre 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione dei criteri di delega e della riserva di legge in materia penale - Manifesta infondatezza delle questioni. Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata disparita' di trattamento e irragionevolezza - Non fondatezza della questione - Invito al legislatore ad una complessiva rimeditazione del regime di procedibilita' delle diverse ipotesi del reato in esame. - Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36; codice penale, art. 590-bis. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma.(GU n.49 del 2-12-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Mario Rosario MORELLI;
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale del decreto
legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica
della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e
b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», e dell'art. 590-bis
del codice penale, promossi dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale ordinario di Treviso con ordinanza dell'11 aprile 2019,
dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, con
ordinanza del 24 maggio 2019 e dal Tribunale ordinario di Pisa con
ordinanza del 12 luglio 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri
183 e 225 del registro ordinanze 2019 e al n. 5 del registro
ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 44 e 51, prima serie speciale, dell'anno 2019 e n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 2020.
Visti gli atti di costituzione di B. B., di E. V. e di D. B.,
nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2020 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
uditi gli avvocati Stefano Pietrobon per B. B., Guido Aldo Carlo
Camera e Marco Bisceglia per E. V., Salvatore Salidu e Stefano
Borsacchi per D. B. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco, in
collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del
Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza dell'11 aprile 2019 (r.o. n. 183 del 2019), il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Treviso ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale del
decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di
modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni
reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16,
lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella
parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il
delitto di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art.
590-bis, primo comma, del codice penale, denunciandone il contrasto
con gli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 della
Costituzione.
1.1.- Il rimettente e' investito dell'opposizione a un decreto
penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per il reato
previsto dall'art. 590-bis, primo e ottavo comma, cod. pen., per
avere, alla guida della propria autovettura, omesso di rispettare il
segnale di stop e svolta obbligatoria a destra e di concedere la
precedenza a un'altra autovettura, in violazione degli artt. 7, commi
1 e 14, e 145, commi 5 e 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi' cagionando a una persona
lesioni personali gravi, con prognosi di guarigione in oltre quaranta
giorni, nonche' lesioni lievi ad altre tre persone.
1.1.1.- In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il
giudice a quo riferisce che l'imputato ha proposto tempestiva
opposizione al decreto penale di condanna; che non ricorre alcuna
delle circostanze aggravanti a effetto speciale previste dall'art.
590-bis cod. pen., essendo quella delineata al suo ottavo comma
(lesioni cagionate a piu' persone) un'ipotesi di concorso formale di
reati, unificati solo quoad poenam (e' citata Corte di cassazione,
sezione quarta penale, sentenza 20 settembre 1982, n. 8083); che
nessuna delle persone offese ha sporto querela; che, tuttavia, il
delitto risulta perseguibile d'ufficio, non essendo annoverato tra
quelli per i quali il d.lgs. n. 36 del 2018 ha previsto la
procedibilita' a querela.
1.1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
preliminarmente espone che l'art. 1, comma 16, lettera a), della
legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) aveva delegato
il Governo a «prevedere la procedibilita' a querela per i reati
contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con
la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,
sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione
per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i
reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni
caso la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti
condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per eta' o per
infermita'; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale
ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona
offesa sia di rilevante gravita'».
Nell'esercitare la delega con l'adozione del d.lgs. n. 36 del
2018, il Governo non ha annoverato l'art. 590-bis, primo comma, cod.
pen. tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di
procedibilita', sostenendo, nella relazione illustrativa al
provvedimento, che il delitto in questione rientrasse nelle ipotesi
eccettuate dalla punibilita' a querela, essendo la malattia,
derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle
norme di disciplina della circolazione stradale, equiparabile
all'infermita' che cagioni incapacita' della vittima.
E pero', il legislatore delegante avrebbe inteso collegare
l'esclusione della procedibilita' a querela alla commissione del
reato in danno della persona offesa che si trovi in uno stato di
incapacita' preesistente alla condotta criminosa e, dunque, in
condizioni di particolare vulnerabilita' e di minorata difesa.
L'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni, derivante da
lesioni gravi o gravissime in conseguenza di un sinistro stradale,
non porrebbe invece la vittima in condizione di «soggezione»
all'autore del reato, sicche' non si giustificherebbe la necessita'
di una tutela rafforzata della persona offesa, la quale, ove
impossibilitata a sporgere personalmente querela, potrebbe farlo
attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 121 cod. pen. e 77 del
codice di procedura penale.
Del resto, la Commissione giustizia della Camera dei deputati
avrebbe condizionato il proprio parere favorevole allo schema di
decreto legislativo presentato dal Governo all'inclusione della
fattispecie di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel
novero dei reati procedibili a querela; condizione che, invece, il
Governo avrebbe disatteso, invocando il «particolare allarme sociale»
connesso al delitto in questione.
Le lesioni personali stradali, nell'ipotesi base di cui al primo
comma dell'art. 590-bis cod. pen. - caratterizzata dalla generica
violazione delle norme in materia di circolazione stradale - non si
connoterebbero tuttavia per particolare gravita', a differenza delle
ipotesi aggravate di cui ai commi successivi, caratterizzate dalla
violazione di regole cautelari specifiche o dall'uso di sostanze
alcooliche o stupefacenti.
1.1.2.1.- La lettura della delega data dal Governo comporterebbe
una violazione dei principi e criteri direttivi impartiti dal
legislatore delegante, con conseguente vulnus all'art. 76 Cost. La
scelta del legislatore delegato frustrerebbe infatti la ratio
deflattiva sottesa alla legge n. 103 del 2017, che aveva delegato il
Governo ad aumentare le ipotesi di procedibilita' a querela e
contestualmente introdotto l'istituto dell'estinzione del reato per
condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.), al fine di «evitare la
celebrazione di processi ai quali le stesse persone offese non hanno
(piu') interesse, una volta ottenuta soddisfazione (in termini
risarcitori) dall'autore del reato».
1.1.2.2.- La mancata inclusione del delitto di cui all'art.
590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati perseguibili a
querela determinerebbe altresi' una lesione dell'art. 77, primo
comma, Cost., «disciplinante i limiti (qui violati per difetto) entro
i quali l'esecutivo puo' emanare decreti aventi valore di legge
ordinaria», poiche' il Governo avrebbe «oltrepassato il chiaro limite
dettatogli dal Parlamento».
1.1.2.3.- Risulterebbe poi violato l'art. 25, secondo comma,
Cost., poiche', nel disattendere i principi e criteri direttivi
impartiti dalla legge delega n. 103 del 2017, il Governo si sarebbe
discostato dalle scelte di politica criminale del Parlamento, cosi'
ledendo il principio della riserva di legge in materia penale, che
attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei
fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e delle
materie da depenalizzare (e' citata la sentenza di questa Corte n.
127 del 2017).
1.1.2.4.- La mancata previsione della procedibilita' a querela
per il delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. si
porrebbe infine irragionevolmente in contrasto con la ratio
complessiva della legge n. 103 del 2017, cosi' violando l'art. 3
Cost.
E invero, la perseguibilita' d'ufficio, da un lato, impedirebbe
alla persona offesa di scegliere sia se avanzare istanza di punizione
dell'autore del reato, sia se rinunciarvi, rimettendo la querela
sporta, una volta conseguito il risarcimento del danno. Dall'altro
lato, tale regime di procedibilita', rendendo inoperante la causa di
estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen.,
disincentiverebbe l'autore del reato a ristorare la vittima, atteso
che al risarcimento del danno non potrebbe comunque conseguire il
proscioglimento.
1.2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale
siano dichiarate inammissibili o infondate.
1.2.1.- L'interveniente evidenzia che le questioni di
legittimita' costituzionale sono sovrapponibili a quelle gia'
dichiarate non fondate con la sentenza n. 223 del 2019 di questa
Corte.
1.2.2.- L'Avvocatura generale dello Stato richiama poi le
ulteriori sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015,
n. 229 del 2014, n. 119 del 2013 e n. 293 del 2010, per sostenere che
nel caso di specie, qualificabile come «ipotetico eccesso di delega
in minus», il rimettente avrebbe omesso di considerare i «margini di
delega» spettanti al legislatore delegato, cosi' prospettando una
questione manifestamente inammissibile.
1.2.3.- Le questioni sarebbero, comunque, infondate nel merito,
poiche' il legislatore delegato si sarebbe attenuto ai principi e
criteri direttivi impartiti dal delegante, essendo corretta la scelta
- posta a base della mancata previsione della perseguibilita' a
querela del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. -
di assimilare la malattia conseguente alle lesioni stradali gravi o
gravissime allo stato di incapacita', previsto dall'art. 1, comma 16,
lettera a), della legge n. 103 del 2017 come ragione giustificatrice
del mantenimento della procedibilita' d'ufficio.
Il legislatore delegato «non [avrebbe potuto] che accoglier[e] la
nozione piu' ampia» di incapacita', considerato che il delitto di cui
all'art. 590-bis cod. pen. integrerebbe una fattispecie criminosa
grave e connotata da particolare allarme sociale.
1.3.- Si e' costituita in giudizio la parte B. B., mediante «atto
di intervento».
1.3.1.- Ad avviso della parte, l'intervenuta pronuncia della
citata sentenza n. 223 del 2019 non inciderebbe sull'ammissibilita'
delle odierne questioni di legittimita' costituzionale, fondate su
parametri costituzionali diversi (artt. 76, 77, 25, secondo comma, e
3 Cost., in luogo del solo art. 76) e argomentazioni differenti,
quanto all'interpretazione del criterio di delega di cui all'art. 1,
comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017 e quanto
all'assenza di un legame imprescindibile tra violazione di regole
cautelari e procedibilita' d'ufficio.
1.3.2.- In relazione alle censure, sollevate dal giudice a quo,
di violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 25 Cost., la parte
privata ripercorre adesivamente le motivazioni dell'ordinanza di
rimessione, illustrando l'iter di approvazione del d.lgs. n. 36 del
2018 e svolgendo ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte.
1.3.3.- In riferimento al parametro dell'art. 3 Cost., la parte
lamenta che la scelta, operata dal d.lgs. n. 36 del 2018, di
mantenere la perseguibilita' d'ufficio per il delitto di cui all'art.
590-bis, primo comma, cod. pen. introdurrebbe un'irragionevole
disparita' di trattamento rispetto al regime di procedibilita' (a
querela) del delitto di lesioni stradali lievi, ricompreso
nell'ambito applicativo dell'art. 590, primo comma, cod. pen., che
sarebbe connotato da un identico evento lesivo; e rispetto al delitto
di lesioni personali in ambito sanitario, che, in base agli artt. 590
e 590-sexies cod. pen., risulta procedibile a querela, pur essendo
anch'esso caratterizzato dalla violazione di norme cautelari.
1.3.4.- Con successiva memoria presentata entro il termine
previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, la parte ha precisato che il proprio «atto
di intervento» va qualificato come atto di costituzione.
2.- Con ordinanza del 24 maggio 2019 (r.o. n. 225 del 2019), il
Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato,
in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimita'
costituzionale del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui, «in
contrasto con quanto stabilito all'art. 1, co. 16, l. n. 103 del 27
giugno 2017, omette di prevedere la procedibilita' a querela per i
delitti di cui all'art. 590 bis co. 1 c.p., commess[i] ai danni di
persone che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 comma 16
lettera a)».
2.1.- Il rimettente deve giudicare della responsabilita' penale
di un imputato del reato previsto dall'art. 590-bis, primo comma,
cod. pen., per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di
concedere la precedenza a un motociclo, in violazione dell'art. 145
cod. strada, cosi' cagionando al conducente del motociclo lesioni
giudicate guaribili in cinquanta giorni.
2.1.1.- In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo
riferisce che dagli atti di causa emerge la responsabilita'
dell'imputato, sicche' il processo non potrebbe che concludersi con
una sentenza di condanna. Un diverso esito sarebbe prospettabile solo
ove il reato di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. fosse
punibile a querela, che, in specie, non e' stata presentata.
2.1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente,
richiamata la giurisprudenza costituzionale sulle modalita' di
esercizio della delega (sono citate le sentenze n. 127 del 2017, n.
250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013, n.
276 del 2000, n. 41 del 1993 e n. 261 del 1992), osserva che la legge
n. 103 del 2017, introducendo l'istituto dell'estinzione del reato
per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.) e contestualmente
delegando il Governo a estendere la procedibilita' a querela a tutti
i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, con
l'eccezione delle ipotesi di incapacita' della persona offesa per
eta' o per infermita', avrebbe perseguito il complessivo disegno di
«allargare il novero delle fattispecie incriminatrici procedibili a
querela in modo tale da consentire il piu' ampio impiego del novello
meccanismo estintivo, dando la massima espansione della rilevanza
delle condotte riparatorie a fini deflattivi e esprimendo il piu'
grande favore verso i meccanismi conciliativi».
La deliberata scelta del legislatore delegato di non prevedere,
nel d.lgs. n. 36 del 2018, la procedibilita' a querela per il delitto
di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., risulterebbe
distonica rispetto alla complessiva ratio della legge di delega e
percio' lesiva dell'art. 76 Cost.
Nel prescrivere il mantenimento della procedibilita' d'ufficio
per i reati contro la persona nei quali la vittima sia incapace per
infermita', l'art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del
2017 avrebbe inteso riferirsi ai casi in cui detto stato fosse
preesistente alla commissione del reato, e non provocato da
quest'ultimo, come emergerebbe dal parere reso sullo schema di
decreto legislativo dalla Commissione giustizia della Camera dei
deputati. Non sussisterebbe infatti alcuna «immediata e ineludibile
correlazione» tra i due stati, atteso che, secondo l'id quod
plerumque accidit, le lesioni conseguenti a un sinistro stradale non
comprometterebbero la capacita' di autodeterminazione consapevole
della vittima.
2.1.3.- I delitti di lesioni personali stradali gravi e
gravissime di cui al primo comma dell'art. 590-bis cod. pen., poiche'
connotati da «violazioni lievi delle norme sulla circolazione
stradale [...] prive di quel peculiare disvalore che caratterizza le
condotte di guida piu' azzardate e pericolose per gli utenti della
strada», susciterebbero minor allarme sociale rispetto alle condotte
aggravate previste dai commi successivi della medesima disposizione,
sicche', in relazione ai primi, il d.lgs. n. 36 del 2018 avrebbe
dovuto introdurre la condizione di procedibilita' della querela.
E invero, rispetto alle condotte sussumibili nell'art. 590-bis,
primo comma, cod. pen. sarebbe preponderante l'interesse della
persona offesa a conseguire speditamente il risarcimento del danno,
sicche' «[s]ubordinare le esigenze risarcitorie della vittima alla
celebrazione del procedimento penale non frustra soltanto gli
interessi della persona offesa ma si risolve altresi' in un
irragionevole dispendio di risorse processuali».
2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale
sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla base di
argomentazioni sovrapponibili a quelle offerte nel giudizio iscritto
al n. 183 del r.o. 2019.
2.3.- Si e' costituito in giudizio l'imputato del giudizio a quo,
chiedendo preliminarmente a questa Corte di sollevare innanzi a se'
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis, primo
comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilita' a
querela dell'ipotesi delittuosa ivi prevista, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost., e in ogni caso di accogliere le questioni
prospettate dal Tribunale di Milano.
2.3.1.- A sostegno dell'accoglimento dell'istanza preliminare, la
parte evidenzia il minor disvalore della fattispecie punita al primo
comma dell'art. 590-bis cod. pen. (caratterizzata dalla generica
violazione di norme in materia di circolazione stradale) rispetto a
quelle oggetto delle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi
(connotate dalla guida di veicoli a motore in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, o dalla commissione di violazioni
"qualificate" delle norme sulla circolazione stradale, sempre da
parte di conducenti di veicoli a motore), lamentando
l'irragionevolezza e discriminatorieta' - in contrasto con l'art. 3
Cost. - della previsione del medesimo regime di procedibilita'
(d'ufficio) in relazione a ipotesi marcatamente diverse sul piano
delle caratteristiche oggettive della condotta e dell'elemento
soggettivo dell'autore del reato.
La previsione della procedibilita' d'ufficio sottenderebbe
inoltre una valutazione di gravita' della condotta delittuosa che non
troverebbe riscontro nei lineamenti della fattispecie di cui all'art.
590-bis, primo comma, cod. pen., rispetto alla quale sarebbe anche
possibile la declaratoria di non punibilita' per particolare tenuita'
del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La perseguibilita' d'ufficio si porrebbe altresi' in contrasto
con l'art. 24 Cost., ledendo il diritto di difesa sia dell'imputato,
cui sarebbe irragionevolmente precluso l'accesso all'istituto
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162-ter
cod. pen., sia della persona offesa, che dovrebbe attendere la
celebrazione del processo penale senza poter ottenere in tempi rapidi
il risarcimento del danno attraverso l'assicurazione obbligatoria per
la responsabilita' civile.
Al riguardo, questa Corte sarebbe pienamente legittimata a
sollevare innanzi a se' le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. prospettate dalla parte,
ponendosi le stesse in «evidente rapporto di continenza e di
presupposizione» con quella sollevata dal giudice rimettente (sono
citate le ordinanze n. 197 e n. 183 del 1996, n. 297 e n. 225 del
1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 179 del 1984, n. 315 del
1983, n. 258 del 1982 e n. 230 del 1975).
2.3.2.- La parte evidenzia infine che, successivamente
all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, e' stata presentata
una proposta di legge (A.C. n. 2227 del 30 ottobre 2019) volta a
introdurre la condizione di procedibilita' della querela per il
delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen.
2.4.- In prossimita' della pubblica udienza, originariamente
fissata al 9 settembre 2020, la parte ha depositato memoria
illustrativa, rappresentando che, successivamente alla gia' indicata
sentenza n. 223 del 2019, e' stato presentato dal Ministro della
giustizia un disegno di legge (A.C. 2435 del 13 marzo 2020) il cui
art. 8, comma 1, lettera a), delega il Governo a «prevedere la
procedibilita' a querela della persona offesa per il reato di lesioni
personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, primo comma,
del codice penale».
2.4.1.- Tale sopravvenienza giustificherebbe una rimeditazione
dell'orientamento espresso nella sentenza n. 223 del 2019, oppure il
rinvio della decisione dell'odierno incidente di costituzionalita',
al fine di consentire al legislatore di modificare il regime di
procedibilita' del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod.
pen., nel senso previsto dal citato disegno di legge.
2.4.2.- Quanto all'istanza di autorimessione delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis, primo comma, cod.
pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la parte, citando a
supporto un parere pro veritate allegato alla memoria illustrativa,
evidenzia come dette questioni si pongano in rapporto di
«pregiudizialita', strumentalita' e coerenza rispetto al thema
decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione», senza
indebitamente ampliarlo, alla luce della coincidenza tra le
argomentazioni svolte dal rimettente - sia pure con riferimento al
solo art. 76 Cost. - e quelle contenute nell'atto di costituzione
della parte.
2.5.- A seguito del rinvio d'ufficio dell'udienza pubblica al 4
novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
memoria illustrativa, nella quale contesta la rilevanza dell'avvenuta
presentazione del disegno di legge A.C. 2435, che concreterebbe «una
mera sollecitazione rivolta al legislatore delegante a ripensare la
scelta compiuta con la legge 23 marzo 2016, n. 41» di prevedere la
procedibilita' d'ufficio per tutte le ipotesi di cui all'art. 590-bis
cod. pen.; sollecitazione che spetterebbe poi al Governo decidere se
accogliere, attesa «l'assoluta discrezionalita' di cui [...] godrebbe
comunque il futuro legislatore delegato nell'attuare o meno la delega
o nell'esercitarla in maniera parziale».
Ne' sussisterebbero i presupposti per l'autorimessione di
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis, primo
comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., essendo le
argomentazioni spese nell'ordinanza di rimessione unicamente
finalizzate a sostenere il dubbio di costituzionalita' - sollevato
dal rimettente rispetto all'art. 76 Cost. - circa l'effettiva
rispondenza ai principi e criteri impartiti dalla legge di delega n.
103 del 2017 della scelta di non prevedere, nel d.lgs. n. 36 del
2018, la procedibilita' a querela per l'ipotesi base del delitto di
lesioni stradali.
3.- Con ordinanza del 12 luglio 2019 (r.o. n. 5 del 2020), il
Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
590-bis cod. pen., «nella parte in cui non prevede la procedibilita'
a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate
dalle ipotesi di cui al comma 2».
3.1.- Il rimettente e' investito dell'opposizione a un decreto
penale di condanna emesso nei confronti di un imputato per il reato
previsto dall'art. 590-bis, in relazione all'art. 583, numero 1),
cod. pen., per avere, alla guida di un motociclo e in violazione
degli artt. 191, commi 1 e 4, e 223 cod. strada, transitando sulla
corsia riservata agli autobus e superando sulla destra un furgone
dell'igiene urbana, omesso di arrestare tempestivamente il proprio
veicolo, cosi' investendo un pedone e cagionandogli lesioni gravi,
con incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre
quaranta giorni.
3.1.1.- In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il
giudice a quo riferisce che l'imputato ha proposto tempestiva
opposizione al decreto penale di condanna, prospettando il dubbio di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis, nonche' dell'art.
162-ter cod. pen., che disciplina l'estinzione del reato per condotte
riparatorie; che il delitto di lesioni stradali e' perseguibile
d'ufficio, mentre, ove esso fosse perseguibile a querela, la
celebrazione del processo penale potrebbe essere evitata, in forza di
una rimessione della querela o della declaratoria di estinzione del
reato per condotte riparatorie.
3.1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente,
premesso di non condividere il dubbio di legittimita' costituzionale
dell'art. 162-ter cod. pen. prospettato dalla difesa dell'imputato,
ritiene invece non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., nella parte
in cui non prevede la procedibilita' a querela del delitto di lesioni
stradali gravi o gravissime, in assenza dell'aggravante dello stato
di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.1.2.1.- La previsione della procedibilita' d'ufficio, nelle
ipotesi non connotate da tale aggravante, sarebbe anzitutto foriera
di un'irragionevole disparita' di trattamento, contraria all'art. 3
Cost., tra il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime e quello
di lesioni personali gravi o gravissime commesse nell'esercizio della
professione sanitaria, procedibile invece a querela.
3.1.2.2.- Sarebbe poi intrinsecamente irragionevole - con
ulteriore lesione dell'art. 3 Cost. - la previsione indiscriminata
della procedibilita' d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni
stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno
dell'aggravante relativa all'ebbrezza alcolica o all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il diverso grado di
disvalore delle fattispecie.
Ad avviso del rimettente, l'inserzione nel codice penale, a opera
della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio
stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche'
disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), della
fattispecie delittuosa di cui all'art. 590-bis cod. pen. mirava a
sanzionare severamente la causazione di lesioni gravi o gravissime
per effetto di condotte di guida poste in essere sotto l'effetto di
alcool o di sostanze stupefacenti, atteso l'alto grado di disvalore e
di pericolosita' sociale che le connota. Tali caratteristiche non
sussisterebbero nell'ipotesi di mera violazione delle norme del
codice della strada.
Il rimettente - presumibilmente riferendosi all'iter di
emanazione del d.lgs. n. 36 del 2018 - rammenta altresi' come «la
commissione Giustizia della Camera ave[sse] chiesto al Governo di
introdurre la procedibilita' a querela della fattispecie non
aggravata delle lesioni stradali gravi o gravissime» ma come il
Governo non avesse dato seguito a tale richiesta, sul rilievo che si
sarebbe trattato di «fattispecie criminose di particolare allarme
sociale».
Tale ultima considerazione non sarebbe condivisibile, posto che
la circolazione stradale appartiene al novero dei settori essenziali
dell'odierna «societa' del rischio», sicche' il diverso grado di
rischio connesso rispettivamente alla guida in violazione delle norme
sulla circolazione stradale e a quella sotto l'effetto di alcool o
sostanze stupefacenti dovrebbe ricevere una risposta punitiva
differenziata quanto al regime di procedibilita'.
3.1.2.3.- Con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost.,
il giudice a quo afferma che la mancata previsione della
procedibilita' a querela per il delitto di cui all'art. 590-bis cod.
pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, risulterebbe incostituzionale anche per «ragioni di
opportunita' e di realta' processuale, posto che il Tribunale in
composizione monocratica viene ad essere investito di casi che
presentano un minimo grado di pericolosita' sociale, nell'ambito dei
quali l'interesse prevalente della persona offesa e' quello di
ottenere il risarcimento per l'inabilita' conseguente alla malattia».
3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
in giudizio.
3.3.- Si e' costituito in giudizio l'imputato nel giudizio a quo,
insistendo per l'accoglimento delle questioni.
3.3.1.- Ad avviso della parte, la contrarieta' ai «parametri di
uguaglianza, ragionevolezza e obiettivita'» della previsione della
procedibilita' a querela per il delitto di cui all'art. 590-bis cod.
pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, si coglierebbe ancora piu' nitidamente alla luce della
delega, contenuta all'art. 1, comma 16, lettera a), della legge n.
103 del 2017, con la quale il legislatore avrebbe conferito al
Governo il mandato - disatteso sulla base di un'opinabile lettura dei
principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante - di
prevedere, nell'ambito della riforma del regime di procedibilita' di
taluni reati, la perseguibilita' a querela del delitto di cui
all'art. 590-bis cod. pen.
Emergerebbe poi un'irragionevole disparita' di trattamento tra il
regime di procedibilita' delle lesioni stradali (sempre procedibili
d'ufficio), da un lato, e quello delle lesioni commesse
nell'esercizio della professione sanitaria (invece perseguibili a
querela, a norma dell'art. 590 cod. pen., come richiamato dall'art.
590-sexies, primo comma, cod. pen.), dall'altro lato.
Il d.lgs. n. 36 del 2018 avrebbe d'altro canto introdotto la
procedibilita' a querela per fattispecie di pari o maggiore allarme
sociale rispetto al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., prima
fra tutti la violazione di domicilio commessa da un pubblico
ufficiale (art. 615 cod. pen.).
3.3.2.- Quanto all'irragionevolezza intrinseca della previsione
della procedibilita' d'ufficio per tutte le ipotesi delittuose
contemplate dall'art. 590-bis cod. pen., la parte evidenzia che dalla
stessa sentenza n. 88 del 2019 di questa Corte - che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 222, comma 2, quarto periodo,
cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna,
ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per il
reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre,
in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione
della stessa, allorche' non ricorra alcuna delle circostanze
aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell'art. 590-bis -
potrebbero trarsi spunti per ritenere irragionevole la previsione
indiscriminata della procedibilita' d'ufficio sia per le fattispecie
di lesioni stradali connotate dalla mera violazione delle norme sulla
circolazione stradale, sia per quelle caratterizzate dalla guida
sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti.
3.3.3.- La norma censurata sarebbe infine contraria ai principi
di economia processuale e di «effettivita' degli standard minimi
previsti per la tutela delle garanzie difensive», di cui all'art. 24
Cost.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 183 del r.o. 2019, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale del decreto
legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica
della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e
b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non
ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni
stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis, primo comma, del
codice penale, denunciandone il contrasto con gli artt. 76, 77, primo
comma, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.
2.- Con l'ordinanza iscritta al n. 225 del r.o. 2019, il
Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato,
in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimita'
costituzionale del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui, «in
contrasto con quanto stabilito all'art. 1, co. 16, l. n. 103 del 27
giugno 2017, omette di prevedere la procedibilita' a querela per i
delitti di cui all'art. 590 bis co. 1 c.p., commess[i] ai danni di
persone che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 comma 16
lettera a)».
3.- Con l'ordinanza iscritta al n. 5 del r.o. 2020, il Tribunale
ordinario di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis
cod. pen., «nella parte in cui non prevede la procedibilita' a
querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle
ipotesi di cui al comma 2».
4.- Le tre ordinanze sollevano questioni analoghe, sicche' i
relativi giudizi meritano di essere riuniti per la decisione.
5.- Invocando vari parametri costituzionali, i giudici a quibus
si dolgono della mancata previsione della procedibilita' a querela
del delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., limitatamente al primo
comma (ordinanze del GIP del Tribunale di Treviso e del Tribunale di
Milano) ovvero con riferimento a tutte le ipotesi diverse da quelle
previste dal secondo comma (ordinanza del Tribunale di Pisa).
Conviene in proposito sinteticamente rammentare che, prima
dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione
del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali
stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274), le lesioni commesse con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale costituivano una
circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose di
cui all'art. 590 cod. pen., mutuandone il regime di procedibilita' a
querela.
La legge n. 41 del 2016 ha delineato, all'art. 590-bis cod. pen.,
un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime,
perseguibile d'ufficio sia nell'ipotesi base di cui al primo comma
(caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale), sia nelle ipotesi aggravate
previste dai commi successivi.
La disciplina della procedibilita' d'ufficio del delitto non e'
mutata nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del
2018, oggetto di censura nelle prime due ordinanze, che pure ha
introdotto la procedibilita' a querela per una serie cospicua di
altri delitti, in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno
2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all'ordinamento penitenziario). La scelta del legislatore
delegato di non includere l'ipotesi delittuosa di cui al primo comma
dell'art. 590-bis cod. pen. tra quelle procedibili a querela e' stata
nel frattempo scrutinata da questa Corte, sotto il profilo della sua
compatibilita' con l'art. 76 Cost., con la sentenza n. 223 del 2019,
ove si e' ritenuto che il Governo non abbia travalicato i fisiologici
margini di discrezionalita' impliciti in qualsiasi legge delega,
adottando una interpretazione non implausibile - e non distonica
rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del
legislatore delegante - del criterio dettato dall'art. 1, comma 16,
lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017.
6.- Quanto all'ammissibilita' delle questioni, va rilevato quanto
segue.
6.1.- Non e' fondata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilita'
delle questioni formulata in via generale dall'Avvocatura generale
dello Stato rispetto alle questioni sollevate dal GIP del Tribunale
di Treviso e dal Tribunale di Milano, i quali avrebbero omesso di
considerare i margini di discrezionalita' del legislatore delegato,
prospettando un «ipotetico eccesso di delega in minus». Tale
eccezione attiene in effetti al merito della questione, anziche' alla
sua ammissibilita' (sentenza n. 223 del 2019).
6.2.- Deve, invece, essere dichiarata d'ufficio
l'inammissibilita' della censura formulata dal Tribunale di Pisa in
riferimento all'art. 24 Cost., per insufficiente motivazione sulla
sua non manifesta infondatezza, non risultando neppure chiaro dal
tenore dell'ordinanza a quale dei plurimi diritti garantiti dalla
norma costituzionale il rimettente intenda riferirsi.
7.- Nel merito, devono anzitutto essere dichiarate manifestamente
infondate le censure sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso e dal
Tribunale di Milano in riferimento all'art. 76 Cost., per le ragioni
gia' indicate da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2019.
Le pur articolate argomentazioni spiegate dai rimettenti -
peraltro in epoca anteriore alla sentenza predetta -, e le ulteriori
considerazioni svolte dalle parti, non offrono, infatti, elementi
tali da indurre a un ripensamento delle conclusioni all'epoca
raggiunte, che debbono pertanto - in questa sede - essere
integralmente confermate.
8.- Manifestamente infondate sono, altresi', le questioni
sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso con riferimento agli artt.
3, 25, secondo comma, e 77 Cost.
Lamenta il giudice a quo:
- che il legislatore delegato si sarebbe irragionevolmente posto
in contrasto con la ratio complessiva della legge delega n. 103 del
2017, cosi' violando l'art. 3 Cost.;
- che, nel disattendere i principi e criteri direttivi indicati
dalla legge delega stessa, si sarebbe discostato dalle scelte di
politica criminale del Parlamento, ledendo il principio della riserva
di legge in materia penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.;
- che la mancata inclusione del delitto di cui all'art. 590-bis,
primo comma, cod. pen. nel novero dei reati perseguibili a querela,
ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2016, avrebbe altresi' determinato una
lesione dell'art. 77, primo comma, Cost., «disciplinante i limiti
(qui violati per difetto) entro i quali l'esecutivo puo' emanare
decreti aventi valore di legge ordinaria», avendo il Governo
«oltrepassato il chiaro limite dettatogli dal Parlamento».
Cosi' argomentate, le tre censure si rivelano tuttavia meramente
ancillari rispetto a quella imperniata sulla violazione dell'art. 76
Cost., gia' ritenuta non fondata da questa Corte nella menzionata
sentenza n. 223 del 2019.
9.- Merita, invece, una considerazione piu' estesa la censura
formulata con riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Pisa, che
- come poc'anzi rammentato - dubita della legittimita' costituzionale
della mancata previsione della punibilita' a querela del delitto di
lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da
quelle previste dal secondo comma dell'art. 590-bis cod. pen., il
quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a
motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi rispettivamente degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada).
9.1.- Secondo il giudice a quo, la previsione della
procedibilita' d'ufficio sarebbe, anzitutto, foriera di una
irragionevole disparita' di trattamento tra il delitto in questione e
quello di lesioni gravi o gravissime commesse nell'esercizio della
professione sanitaria, procedibile invece a querela.
Sarebbe, inoltre, intrinsecamente irragionevole la previsione
indiscriminata della procedibilita' d'ufficio per tutte le ipotesi di
lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza
o meno dell'aggravante relativa all'ebbrezza alcolica o
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il
diverso grado di disvalore di tale fattispecie.
9.2.- Al riguardo, non puo' negarsi che quanto meno le ipotesi
base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo
comma dell'art. 590-bis cod. pen., appaiono normalmente connotate da
un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa.
Le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo
non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio,
chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur
concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrita' fisica
delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la
violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale
diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e
nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada piu'
esperti.
Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a
quello proprio delle assai piu' gravi ipotesi di colpa cui si
riferiscono i commi successivi dell'art. 590-bis cod. pen., le quali
sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura
temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di
chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze
stupefacenti o significative quantita' di alcool, ovvero superi del
doppio la velocita' massima consentita, circoli contromano o, ancora,
inverta il senso di marcia in prossimita' di una curva o di un dosso.
Inoltre, a fronte di condotte consistenti in occasionali
disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi,
potrebbe discutersi dell'opportunita' dell'indefettibile celebrazione
del processo penale a prescindere dalla volonta' della persona
offesa, specie laddove a quest'ultima sia stato assicurato
l'integrale risarcimento del danno subito; e cio' anche a fronte
dell'esigenza - di grande rilievo per la complessiva efficienza della
giustizia penale - di non sovraccaricare quest'ultima dell'onere di
celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della
vittima.
9.3.- Tuttavia, va rammentato che - in linea generale - le scelte
sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate da questa
Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex
plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222
del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige - piu' in
particolare - anche rispetto alle scelte relative al regime di
procedibilita' dei singoli reati (ordinanza n. 178 del 2003 e
precedenti ivi citati).
Alla luce di tale criterio, ritiene questa Corte che le
considerazioni sopra svolte - le quali sono del resto alla base delle
diverse iniziative di legge pendenti in Parlamento, miranti a
reintrodurre il regime di punibilita' a querela delle lesioni
stradali di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen. - non siano
sufficienti a connotare in termini di illegittimita' costituzionale
la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata, come si
e' visto, dal d.lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilita'
d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o
gravissime; scelta che si iscriveva nel quadro di un complessivo
intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa
tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale a fronte
dell'elevato numero di vittime di incidenti che ricorre ogni anno
sulle strade italiane (sentenze n. 223 e n. 88 del 2019).
D'altra parte, il rimettente sollecita in questa sede un
intervento che restauri la procedibilita' a querela non solo con
riferimento alle ipotesi specifiche di cui al primo comma dell'art.
590-bis cod. pen., ma anche con riferimento alla generalita' delle
ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di
quelle di cui al secondo comma. In tal modo verrebbero pero' ad
essere abbracciate dalla regola della procedibilita' a querela anche
fattispecie caratterizzate da violazioni delle norme sulla
circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e
necessariamente foriere di rischi significativi per l'incolumita'
altrui, rispetto alle quali il legislatore ha - non irragionevolmente
- avvertito il bisogno di un'energica reazione sanzionatoria,
finalizzata a rafforzare l'efficacia deterrente della norma
indipendentemente dalla richiesta di punizione della persona offesa.
Quanto poi alla lamentata disparita' di trattamento, non puo' a
ben guardare ritenersi privo di ogni giustificazione il differente
regime di procedibilita' previsto per le lesioni stradali e le
lesioni provocate nell'ambito dell'attivita' sanitaria, ove si
consideri che quest'ultima e' stata recentemente oggetto di ripetuti
interventi da parte del legislatore - prima con l'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre 2012, n. 189, e poi con l'introduzione dell'art. 590-sexies
cod. pen. ad opera dell'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24
(Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli
esercenti le professioni sanitarie) - miranti proprio a delimitare
l'ambito della responsabilita' degli operatori sanitari rispetto ai
criteri applicabili alla generalita' dei reati colposi, onde
contenere i rischi necessariamente connessi all'esercizio di una
professione essenziale per la tutela della vita e della salute dei
pazienti ed evitare, cosi', il ben noto fenomeno della cosiddetta
"medicina difensiva", produttivo di inutili sprechi di risorse
pubbliche e scarsamente funzionale rispetto agli stessi scopi di
tutela della salute.
9.4.- Dal che la non fondatezza della censura di violazione
dell'art. 3 Cost.
Rientra nella discrezionalita' del legislatore l'individuazione
delle soluzioni piu' opportune per ovviare agli indubbi profili
critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali - pur non
assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina
censurata - suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione
sulla congruita' dell'attuale regime di procedibilita' per le diverse
ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 590-bis del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario
di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante
«Disposizioni di modifica della disciplina del regime di
procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23
giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25,
secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso e dal
Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, con le
ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE