N. 249 SENTENZA 4 - 25 novembre 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo del termine di durata per la persona offesa dal reato - Decorrenza dall'assunzione della qualita' di parte civile - Denunciata violazione del principio convenzionale di ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione. - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis. - Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6.(GU n.49 del 2-12-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Mario Rosario MORELLI;
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile), inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita
del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n. 134, promosso dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento
vertente tra F. L.M. e il Ministero della giustizia, con ordinanza
del 23 settembre 2019, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 2020
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 2020.
Udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2020 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 23 settembre 2020, la Corte d'appello di
Firenze ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89
(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di
procedura civile), inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede che il processo
penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di parte
civile in capo alla persona offesa dal reato ai fini del computo
della durata ragionevole, per contrasto con l'art. 117, primo comma,
della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
1.1.- Il magistrato designato della Corte d'appello di Firenze
premette che F. L.M. ha proposto domanda di equa riparazione, ai
sensi della legge n. 89 del 2001, per l'eccessiva durata di un
procedimento penale a carico di A.G.
F. L.M. aveva presentato in data 11 dicembre 2012
denuncia-querela nei confronti di A.G., il quale venne iscritto
nell'apposito registro della Procura della Repubblica di Prato il 24
gennaio 2013 per i reati di cui agli artt. 582 e 660 del codice
penale. L'ordinanza di rimessione riferisce che le indagini
preliminari si erano protratte ingiustificatamente e
improduttivamente oltre il termine previsto dalla legge per la
definizione del procedimento, nonostante le richieste di sollecito
all'esercizio dell'azione penale depositate dal legale di F. L.M. in
data 3 dicembre 2013 (con allegata documentazione medica relativa
alle lesioni subite e ai postumi delle stesse) e in data 17 marzo
2015. Di seguito, nel verbale di sommarie informazioni rilasciate
alla polizia giudiziaria il 7 luglio 2018, F. L.M. aveva ribadito il
proprio interesse alla prosecuzione dell'azione penale, riservandosi
la costituzione di parte civile, e aveva anche prodotto
documentazione medica e delle spese sostenute. In data 29 novembre
2018 era stata, infine, notificata a F. L.M., quale persona offesa,
la richiesta di archiviazione dalla Procura della Repubblica di
Prato, in quanto i reati ipotizzati risultavano estinti per
prescrizione.
2.- La Corte d'appello di Firenze evidenzia come, in base
all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, «[i]l processo
penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' (...) di
parte civile», e cio' indurrebbe a respingere la domanda di equa
riparazione. Per il giudice a quo tale norma si porrebbe, tuttavia,
in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo, in particolare con la sentenza 7 dicembre 2017, Arnoldi
contro Italia, secondo cui nel diritto italiano la posizione della
parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, abbia
esercitato almeno uno dei diritti e facolta' ad essa riconosciuti
dalla legislazione interna, non differisce, per quanto riguarda
l'applicabilita' dell'art. 6 CEDU, da quella della parte civile.
3.- L'ordinanza di rimessione richiama poi la sentenza n. 184 del
2015 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del censurato art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui
prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale
conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziche' quando
l'indagato, in seguito a un atto dell'autorita' giudiziaria, ha avuto
conoscenza del procedimento penale a suo carico. Tale sentenza,
ricorda il rimettente, preso atto dell'ingresso nel nostro
ordinamento del principio sancito dall'art. 6 della CEDU, ha concluso
che l'equa riparazione deve avere ad oggetto non soltanto la fase che
la normativa nazionale qualifica come "processo", ma anche le
attivita' procedimentali che la precedono, ove idonee a determinare
il danno al cui ristoro e' preposta l'azione. Individuato, cosi',
nella CEDU il parametro interposto con cui confrontare la
legittimita' delle scelte legislative in punto di equa riparazione,
la sentenza n. 184 del 2015 ha chiarito come la nozione di "processo"
si renda per cio' stesso autonoma dalle ripartizioni per fasi
dell'attivita' giudiziaria finalizzata all'accertamento dei reati,
per come viene disegnata dal legislatore nazionale.
4.- La Corte d'appello di Firenze, sulla base dello schema del
contrasto tra norma nazionale e norma convenzionale, dubita,
pertanto, della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis,
della legge n. 89 del 2001, atteso che tale norma, ai fini del
computo della ragionevole durata del processo penale, non prende in
considerazione la persona offesa, che sia anche danneggiata dal
reato, allorche' quest'ultima abbia esercitato gia' nel corso delle
indagini preliminari uno dei diritti e delle facolta' che le sono
riconosciuti dal codice di procedura penale.
4.1.- La questione, per il giudice rimettente, e' rilevante sia
per l'evidente applicabilita' alla fattispecie della norma
richiamata, sia perche' proprio a causa del termine non ragionevole
dell'attivita' investigativa e' stata poi chiesta l'archiviazione del
procedimento per intervenuta prescrizione del reato.
4.2.- L'interpretazione che escludesse dal computo del "termine
ragionevole" la fase del procedimento penale anteriore alla
costituzione di parte civile si risolverebbe in una violazione
dell'art. 6 della CEDU, richiamato espressamente dalla stessa legge
n. 89 del 2001. La Corte d'appello di Firenze osserva come la nozione
di causa, o di processo, considerata dalla CEDU, si identifica con
qualsiasi procedimento che si svolga dinanzi agli organi pubblici di
giustizia per l'affermazione o la negazione di una posizione
giuridica di diritto o di soggezione facente capo al soggetto che il
processo promuova o subisca: ai fini dell'applicazione dell'art. 6
CEDU, il diritto di far perseguire o condannare terze persone deve
necessariamente andare di pari passo con l'esercizio da parte della
vittima del suo diritto di intentare un'azione civile, offerta dal
diritto interno. La Corte rimettente osserva, quindi, come per la
Corte europea dei diritti dell'uomo non rileva lo status formale
della persona offesa nell'ambito del procedimento penale italiano,
occorrendo, invece, verificare: a) se l'interessata intendesse
ottenere la tutela del suo diritto civile o «far valere il suo
diritto a una riparazione» nell'ambito del procedimento penale; b) se
l'esito della fase delle indagini preliminari fosse determinante per
il «diritto di carattere civile in causa».
5.- Nel caso in esame, chiarisce il giudice a quo, F. L.M. aveva
manifestato l'intenzione di ottenere la tutela di un diritto di
carattere civile; la causa riguardava una denuncia per lesioni e
molestie produttive di danni risarcibili; la querelante, oltre a
chiedere la punizione del colpevole, aveva manifestato la sua
intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale e
aveva chiesto di essere avvisata dell'eventuale archiviazione ai
sensi dell'art. 408 del codice di procedura penale.
5.1.- L'ordinanza di rimessione argomenta come, nel diritto
italiano, la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi
efficacemente costituire parte civile, abbia esercitato nel
procedimento penale almeno uno dei diritti e delle facolta'
espressamente riconosciuti dalla legge alla vittima del reato (quali
il diritto di ricevere informazioni, di chiedere al pubblico
ministero la produzione di un mezzo di prova, di nominare un
rappresentante, di presentare memorie), non differisce in sostanza,
ai fini dell'applicabilita' dell'art. 6 CEDU, da quella della parte
civile.
5.2.- La Corte rimettente rileva, quindi, come nella vicenda
sottoposta al suo esame la ricorrente, oltre ad aver dichiarato, come
visto, di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione,
aveva prodotto documenti e aveva piu' volte sollecitato il pubblico
ministero, cosi' dimostrando di nutrire, in pendenza dell'attivita'
investigativa, una legittima aspettativa in ordine alla futura tutela
dei suoi interessi civili nell'ambito del procedimento penale.
5.3.- Ad avviso del giudice a quo, neppure rileverebbe la
possibilita', offerta dal diritto interno, di utilizzo della via del
giudizio civile, in alternativa a quella del giudizio penale, atteso
che, quando l'ordinamento giuridico nazionale offre alla persona
sottoposta alla giustizia un ricorso volto alla tutela di un diritto
di carattere civile, lo Stato ha l'obbligo di vigilare affinche'
quest'ultimo goda delle garanzie fondamentali dell'art. 6 CEDU, e
cio' anche quando l'interessato abbia intentato o avrebbe potuto
intentare, in base alle norme nazionali, un'azione diversa. Ad avviso
del giudice rimettente, per determinare il «termine ragionevole» del
procedimento penale, con riguardo al soggetto che sostenga di essere
stato leso da un reato, occorrerebbe far capo al momento in cui lo
stesso eserciti uno dei diritti e delle facolta' che gli sono
espressamente riconosciuti dalla legge, in tal modo dimostrando
l'interesse attribuito da quello alla tutela del suo diritto di
carattere civile.
Considerato in diritto
1.- La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 23 settembre
2020, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile), inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita
del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n. 134, nella parte in cui prevede che il processo penale si
considera iniziato con l'assunzione della qualita' di parte civile in
capo alla persona offesa dal reato ai fini del computo della durata
ragionevole, per contrasto con l'art. 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
1.1.- Per il giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo, in particolare con la sentenza 7 dicembre 2017, Arnoldi
contro Italia, secondo cui nel diritto italiano la posizione della
parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, abbia
esercitato almeno uno dei diritti e facolta' ad essa riconosciuti
dalla legislazione interna, non differisce, per quanto riguarda
l'applicabilita' dell'art. 6 CEDU, da quella della parte civile.
2.- La questione non e' fondata.
3.- Questa Corte, con la sentenza n. 184 del 2015, ha ritenuto
fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, sollevata, con riguardo alla
peculiare posizione dell'imputato, in riferimento all'art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui la
medesima norma prevedeva che il processo penale si considerasse
iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, ovvero quando
l'indagato avesse avuto legale conoscenza della chiusura delle
indagini preliminari, anziche' quando l'indagato, in seguito a un
atto dell'autorita' giudiziaria, avesse comunque avuto conoscenza del
procedimento penale a suo carico.
La sentenza n. 184 del 2015 ha avvertito che, una volta penetrato
nel nostro ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea e
con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega alla
lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito
dall'art. 6 della CEDU, una pretesa riparatoria nei confronti dello
Stato, viene da se' che l'equa riparazione abbia ad oggetto non
soltanto la fase che la normativa nazionale qualifica "processo", ma
anche le attivita' procedimentali che la precedono, ove idonee a
determinare il danno al cui ristoro e' preposta l'azione.
Determinante e' stato ritenuto il richiamo alla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, in piu' pronunce, ha
dedotto dall'art. 6 della CEDU la regola che impone, ai fini
dell'indennizzo conseguente all'inosservanza del termine di
ragionevole durata del processo penale, di tenere conto del periodo
che segue la comunicazione ufficiale, proveniente dall'autorita'
competente, dell'accusa di avere commesso un reato. La sentenza n.
184 del 2015 ha quindi reputato tale approdo ermeneutico del tutto
consono alle finalita' perseguite dal giudizio di riparazione e
sollecitate dall'osservanza del canone del giusto processo in ambito
convenzionale. In altri termini, se si individua nella CEDU il
parametro interposto con cui confrontare la legittimita' delle scelte
legislative in punto di equa riparazione, la nozione di "processo" si
rende per cio' stesso autonoma dalle ripartizioni per fasi
dell'attivita' giudiziaria finalizzata all'accertamento dei reati,
per come viene disegnata dal legislatore nazionale.
La violazione del diritto a una celere definizione del processo
penale, ex art. 6 CEDU, giustifica, cosi', la pretesa di un
indennizzo idoneo a ristorare il patimento cagionato dall'eccessiva
pendenza dell'accusa, quando la stessa sia stata espressa per mezzo
di un atto dell'autorita' giudiziaria e abbia in tal modo acquisito
una consistenza tale da ripercuotersi significativamente sulla vita
dell'indagato.
Questa Corte ha ancora avuto modo di evidenziare nella sentenza
n. 184 del 2015 che la discrezionalita' legislativa riconosciuta agli
Stati nella determinazione di quanto spetta a titolo di equa
riparazione deve comunque manifestarsi nel rispetto dei principi
cardine che la Corte europea trae dall'art. 6 della CEDU e senza
incidere sull'an del diritto. In tale prospettiva, questa Corte ha
accertato che l'art. 2, comma 2-bis, con riferimento alla posizione
dell'imputato, non osservava nessuna di tali condizioni. Non la
prima, perche' il legislatore italiano si e' svincolato dalla
generale nozione di "processo" penale rilevante ai sensi dell'art. 6
della Convenzione, tale da abbracciare anche parte delle indagini
preliminari, per ripiegare sulla qualificazione nazionale di tale
istituto. Non la seconda, giacche' e' ben possibile che il
superamento del termine ragionevole, da cui dipende il diritto alla
riparazione garantito dalla CEDU, derivi soltanto aggiungendo il
periodo di svolgimento delle indagini al computo della durata del
successivo processo penale.
Pur dopo aver ristabilito la conformita' a Costituzione e,
mediatamente, alla CEDU dell'art. 2, comma 2-bis, nel senso di
considerare iniziato il processo penale gia' quando l'indagato, in
seguito a un atto dell'autorita' giudiziaria, abbia avuto conoscenza
del procedimento penale a suo carico, la sentenza n. 184 del 2015 ha
precisato, peraltro, come persista la discrezionalita' del giudice
dell'equa riparazione nel verificare, alla luce dei fattori indicati
dalla Corte EDU e dal legislatore, se l'eventuale inosservanza dei
termini di legge comporti o meno violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo.
4.- Con la sentenza n. 36 del 2016, che ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge
n. 89 del 2001, nella parte in cui tale norma determinava la durata
considerata ragionevole del processo di primo grado di equa
riparazione, questa Corte ha ravvisato poi nella stessa legge "Pinto"
l'intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalita'
giudiziaria la determinazione della congruita' del termine, per
affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale.
E ancora, in altre pronunce, questa Corte ha affermato che la
discrezionalita' che la CEDU accorda allo Stato aderente nella scelta
del rimedio interno per far fronte alla violazione della ragionevole
durata del processo, in particolare ove si opti per quello
risarcitorio, incontra il limite dell'effettivita' (sentenze n. 88
del 2018 e n. 30 del 2014).
5.- La questione posta dalla Corte d'appello di Firenze investe,
allora, la previsione legale di carattere generale con cui l'art. 2,
comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 ha provveduto a determinare
la congruita' del termine di durata del processo penale per la
persona offesa dal reato, considerandolo iniziato soltanto da quando
la stessa assume la qualita' di parte civile. Occorre percio'
verificare la legittimita' di tale scelta legislativa interna in tema
di equa riparazione, alla luce del parametro interposto individuato
nella CEDU, analizzando gli interessi di cui e' portatrice la persona
offesa dal reato gia' prima del momento in cui l'ordinamento
nazionale attribuisce ad essa la qualita' di «parte civile», e dunque
avendo riguardo alle attivita' procedimentali che precedono tale
momento, ove comunque idonee a determinare il danno per
l'irragionevole protrazione del processo penale secondo il canone di
ambito convenzionale, al cui ristoro e' preposta l'azione
risarcitoria.
6.- La costante giurisprudenza di questa Corte guarda alla
persona offesa dal reato nel processo penale come soggetto portatore
di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si
esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello
all'affermazione della responsabilita' penale dell'autore del reato,
che si esercita mediante un'attivita' di supporto e di controllo
dell'operato del pubblico ministero (sentenza n. 23 del 2015).
6.1.- L'assetto generale del processo, posto a base del codice di
procedura penale del 1988, e' ispirato all'idea della separazione dei
giudizi, penale e civile, essendosi rivelata prevalente, nel disegno
del legislatore, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione
dei processi rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di
avvalersi del processo penale ai fini del riconoscimento delle sue
pretese di natura civilistica (sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del
1991).
6.2.- L'intervento nel processo penale della parte civile trova,
invero, giustificazione, oltre che nella necessita' di tutelare un
legittimo interesse della persona offesa dal reato, nell'unicita' del
fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceita'
penale e dell'illiceita' civile, realizzando cosi' non solo
un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile
contrasto di pronunce. Tuttavia, l'azione per il risarcimento o le
restituzioni ben puo' avere ab initio una propria autonomia nella
naturale sede del giudizio civile, con un iter del tutto indipendente
rispetto al giudizio penale, senza che sussistano quei
condizionamenti che, viceversa, la legge impone nel caso in cui si
sia preferito esercitare l'azione civile nell'ambito del procedimento
penale, e che sono giustificati dal fatto che oggetto dell'azione
penale e' l'accertamento della responsabilita' dell'imputato
(sentenza n. 532 del 1995).
6.3.- Il disegno del legislatore italiano del codice di procedura
penale del 1988, per come costantemente ricostruito da questa Corte,
guarda, pertanto, alla persona offesa, quale «soggetto eventuale del
procedimento o del processo», e non quale parte principale e
necessaria (ordinanze n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008). Il diverso
risalto attribuito agli interessi della parte civile e dell'imputato
nel sistema processuale penale viene giustificato dalla constatazione
che alla prima e' comunque assicurato un diretto e incondizionato
ristoro dei propri diritti attraverso l'azione sempre esercitabile in
sede propria (sentenze n. 217 del 2009 e n. 168 del 2006). Il
titolare dell'azione per il risarcimento del danno o per le
restituzioni da reato, puo', dunque, chiedere tutela nel processo
civile del tutto indipendentemente dal giudizio penale, previa
valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella
opzione concessagli (sentenza n. 94 del 1996; ordinanza n. 424 del
1998).
6.4.- Cosi' si sono ritenute legittime sia l'attribuzione alla
persona offesa di poteri circoscritti rispetto a quelli riconosciuti
al pubblico ministero o all'indagato, sia la previsione di limiti
alla possibilita' per la "potenziale" parte civile di far valere le
sue ragioni nel giudizio penale, in maniera da precludere l'esercizio
dell'azione di danno prima e al di fuori della fase processuale in
senso proprio, non potendosi dare la costituzione di "parte" se non
allorche' sia insorto un vero e proprio rapporto processuale. Ne'
rileverebbe in senso opposto a tali conclusioni - che lasciano al
legislatore la scelta della configurazione della tutela civilistica
in vista degli scopi propri del processo penale - l'esigenza di
tutelare una eventuale esplicita manifestazione preventiva
dell'intenzione del danneggiato di costituirsi parte civile
anteriormente all'esercizio dell'azione penale, restando pur sempre
intatta anche in tale evenienza la sua facolta' di esercitare
l'azione di risarcimento nella sede civile (sentenza n. 192 del 1991;
ordinanza n. 124 del 1999).
7.- Il dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, per contrasto con l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, sollevato
dalla Corte d'appello di Firenze con riguardo al dies a quo del
termine di durata del processo penale per la persona offesa dal
reato, muove dall'interpretazione emersa nella sentenza Arnoldi della
Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale, nel diritto
italiano, la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi
costituire parte civile, abbia esercitato almeno uno dei diritti e
facolta' ad essa riconosciuti dalla legislazione interna, non
differisce, ai fini dell'osservanza del canone del giusto processo in
ambito convenzionale, da quella della parte civile. In questa
sentenza, la Corte EDU ha ribadito che l'applicabilita' dell'art. 6,
paragrafo 1, della Convenzione non puo' dipendere dal riconoscimento
dello status formale di «parte» ad opera del diritto nazionale, che
lo spirito della Convenzione impone di non intendere il termine
«contestazione» in un'accezione troppo tecnica e di darne una
definizione materiale piuttosto che formale, e che non e'
determinante per la tutela convenzionale la data del deposito della
domanda di risarcimento. Cio' che piuttosto e' apparso decisivo alla
Corte EDU per l'operativita' dell'art 6, paragrafo 1, e' stato
verificare: a) se, nel caso deciso, la ricorrente avesse inteso, in
sostanza, ottenere la tutela del suo diritto civile o «far valere il
suo diritto a una riparazione» nell'ambito del procedimento penale;
b) se l'esito della fase delle indagini preliminari fosse stato
determinante per il «diritto di carattere civile in causa».
La predetta sentenza ha comunque riaffermato che «la Convenzione
non sancisce ne' il diritto (...) alla "vendetta privata", ne'
l'actio popularis [e che] percio', il diritto di far perseguire o
condannare penalmente terze persone non puo' essere ammesso di per
se'», sicche' nell'ipotesi in cui la persona presenti denuncia con
finalita' puramente repressive l'art. 6 non trova applicazione.
Viceversa, nella vicenda esaminata dalla Corte EDU, era riscontrabile
come la ricorrente gia' con la denuncia presentata avesse manifestato
la volonta' di ottenere tutela di un suo diritto civile e di chiedere
poi, al momento opportuno, una riparazione per la correlata
violazione di quel diritto di carattere civile di cui sosteneva di
essere titolare. D'altro canto, tale sentenza, proprio tenendo conto
delle peculiarita' del sistema giuridico interno italiano, ha
ritenuto l'art. 6, paragrafo 1, applicabile alla parte lesa che,
ancor prima dell'udienza preliminare, nella quale costituirsi parte
civile, abbia esercitato quei diritti e facolta' ad essa
espressamente riconosciuti dalla legge e consistenti nel ricevere
informazioni, sollecitare il pubblico ministero, nominare un
rappresentante, presentare memorie ed indicare elementi di prova,
condurre indagini, opporsi alla richiesta di archiviazione e
ricorrere per cassazione avverso la decisione di archiviazione.
8.- Osserva questa Corte che le esigenze di tutela degli
interessi della persona offesa, contemplate nella piu' volte citata
sentenza della Corte EDU, in correlazione alla peculiarita' del caso
concreto, non depongono comunque per la illegittimita'
costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e al
parametro interposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU,
della previsione legislativa di carattere generale dettata dall'art.
2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui la
norma censurata, ai fini del computo della durata ragionevole del
processo penale, considera iniziato quest'ultimo, per la persona
offesa, con l'assunzione della qualita' di parte civile.
9.- Per ravvisare il contrasto, denunciato dalla Corte d'appello
di Firenze, tra l'indicato art. 2, comma 2-bis, e la richiamata norma
interposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., e per
postulare, percio', il computo complessivo del termine di ragionevole
durata, con decorrenza anticipata rispetto a quanto stabilito dal
medesimo art. 2, comma 2-bis, occorrerebbe verificare la necessaria,
e non occasionale, identita' tra il diritto di carattere civile
spettante alla persona offesa gia' durante il periodo di svolgimento
delle indagini preliminari e la posizione soggettiva di carattere
privato da essa azionata a seguito della costituzione di parte civile
nel processo penale, identita' da cui discenderebbe, percio', sotto
il profilo dell'effettivita' del pregiudizio subito, altresi' la
necessaria unitarieta' dell'interesse a che il complessivo giudizio
penale si concluda in termini ragionevoli.
10.- L'ipotizzato procedimento inferenziale, che porti in via
generale ed astratta, sotto l'aspetto della eccessiva durata, alla
omogeneizzazione ed al cumulo sostanziale tra il segmento del
processo in cui la persona offesa si sia resa attiva durante le
indagini preliminari e il segmento conseguente poi alla costituzione
di parte civile, si rivela erroneo per svariate ragioni.
10.1.- Deve considerarsi innanzitutto come la persona offesa dal
reato, cui fa riferimento l'art. 90 del codice di procedura penale, e
il soggetto al quale il reato ha recato danno, contemplato dall'art.
74 cod. proc. pen. ai fini della legittimazione all'azione civile,
non sono immancabilmente coincidenti. La persona offesa e' soltanto
il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale
incriminatrice, e quindi la sua individuazione e' correlata alla
struttura del reato, mentre l'individuazione del danneggiato riflette
le conseguenze privatistiche dell'illecito penale.
10.2.- In capo alla persona offesa si concentrano, in realta',
interessi di natura duplice e non omogenea: un interesse e' volto
all'affermazione della responsabilita' penale dell'autore del reato,
e si esercita mediante un'attivita' di supporto e di controllo
dell'operato del pubblico ministero; un altro interesse e' diretto al
risarcimento del danno e si esercita mediante la costituzione di
parte civile.
Le facolta' e i diritti, di cui, in particolare, agli artt. 90,
90-bis, 101, 336, 341, 360, 369, 377, 394, 408, 410, 410-bis cod.
proc. pen., sono attribuiti dalla legge alla persona offesa e non al
danneggiato, e sono comunque volti a coadiuvare il pubblico ministero
ai fini dell'esercizio dell'azione penale, ovvero a conseguire
l'accertamento del fatto-reato e la giusta punizione del colpevole.
Non si tratta, quindi, di poteri e facolta' funzionali alla tutela
anticipata del diritto potenziale riconosciuto alla parte civile e il
loro esercizio non deve percio' implicare una retrodatazione della
decorrenza del periodo dei patimenti connessi all'accertamento
processuale del credito risarcitorio da reato. Viceversa, solo dopo
che sia stata esercitata l'azione penale, nel sistema del codice di
procedura penale italiano emerge la primarieta' della parte civile
costituita, cui vengono attribuiti poteri processuali finalizzati al
soddisfacimento della domanda risarcitoria.
La valenza strettamente personale, e non patrimoniale, della
qualita' della persona offesa trae significativa conferma dal dettato
del comma 3 dell'art. 90 cod. proc. pen., il quale attribuisce ai
«prossimi congiunti» (e non agli eredi) le facolta' e i diritti ad
essa spettanti ove sia deceduta in conseguenza del reato.
10.3.- I diritti e le facolta' riconosciuti dal codice di
procedura penale alla persona offesa nel corso delle indagini
preliminari, allo scopo di far perseguire o condannare l'indagato, e
consistenti, indicativamente, nel presentare memorie, nell'indicare
elementi di prova, nel nominare un difensore, nel proporre querela,
nell'interloquire sulla proroga delle indagini o sulla richiesta di
archiviazione, risultano, pertanto, estranei di norma all'ambito del
«diritto di carattere civile in causa» di cui all'art. 6 della
Convenzione. Del resto, non puo' sottacersi che la stessa condizione
cui e' subordinata la possibilita' di costituzione della parte civile
- e cioe' l'esercizio dell'azione penale - e' pur sempre rimessa
all'iniziativa del pubblico ministero; con la precisazione che lo
stesso decreto del giudice, che accolga la richiesta di archiviazione
formulata dal pubblico ministero e respinga l'opposizione proposta
dalla persona offesa, non e' suscettibile di impugnazione se non nei
soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del
contraddittorio formale, non potendo poi essere oggetto di censura le
valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione.
10.4.- Il sistema italiano vigente, giacche' ispirato all'idea
della separazione dei giudizi, scongiura ogni automatica incidenza
determinante dell'esito delle indagini preliminari, semmai di
eccessiva durata, sul «diritto di carattere civile» del danneggiato
da reato, sempre tutelabile con la proposizione dell'azione
restitutoria o risarcitoria innanzi al giudice civile. L'interferenza
degli approdi del processo penale sulla pretesa civile di danno, ai
sensi degli artt. 75 e 652 cod. proc. pen., discende, piuttosto,
unicamente dalla scelta che il danneggiato compie proprio mediante la
costituzione di parte civile, la quale configura l'unico modo di
esercizio dell'azione civile nel processo penale stesso.
10.5.- La soluzione adottata dal legislatore nazionale con la
previsione legale di carattere generale dettata dall'art. 2, comma
2-bis, della legge n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo
del termine ragionevole, il processo penale si considera iniziato
soltanto con l'assunzione della qualita' di parte civile, si rivela
percio' coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di
fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al
danneggiato la facolta' di far valere in sede penale, sia pur
soltanto in senso sostanziale, il «diritto di carattere civile» al
risarcimento.
11.- Esulano, peraltro, dalle finalita' perseguite dai rimedi
avverso la violazione del diritto al rispetto del termine ragionevole
del processo di cui all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, trovando
appropriata ed effettiva risposta mediante ricorso ad altre azioni e
in altre sedi, i profili attinenti all'accertamento di una qualche
responsabilita' correlata ai ritardi o alle inerzie nell'adozione o
nella richiesta dei provvedimenti necessari a prevenire o reprimere
comportamenti penalmente rilevanti.
12.- Per le considerazioni che precedono, la questione deve
essere dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89
(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di
procedura civile), inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 134, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di
Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE