N. 253 SENTENZA 4 - 26 novembre 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Procedimento sommario di cognizione - Domanda riconvenzionale devoluta alla decisione del tribunale in composizione collegiale - Inammissibilita', anche quando pregiudicante rispetto alla domanda principale - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice di procedura civile, art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.49 del 2-12-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Mario Rosario MORELLI;
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 702-ter,
comma 2, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale
ordinario di Termini Imerese, nel procedimento vertente tra A. C. e
altro e C. C., con ordinanza del 19 ottobre 2019, iscritta al n. 37
del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2020.
Visto l'atto di costituzione di C. C., nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2020 il Giudice
relatore Giovanni Amoroso;
uditi l'avvocato Luigi La Placa per C. C. e l'avvocato dello
Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri,
in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del
Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 19 ottobre 2019, il Tribunale ordinario di
Termini Imerese ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di
procedura civile, per violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso per procedimento
sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ., gli eredi
nominati in un testamento olografo avevano agito nei confronti del
proprio genitore che possedeva i beni devoluti in successione agli
stessi, chiedendone la restituzione.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, domandava in via
riconvenzionale l'accertamento della nullita' del predetto
testamento, rivendicando la propria qualita' di erede in ragione di
un precedente testamento pubblico.
Il giudice a quo evidenzia, in punto di rilevanza, che la domanda
riconvenzionale proposta dal convenuto, essendo demandata alla
decisione del tribunale in composizione collegiale, dovrebbe, in
mancanza di una pronuncia di illegittimita' costituzionale, essere
dichiarata inammissibile in virtu' di quanto espressamente disposto
dall'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.,
poiche' l'art. 702-bis, primo comma, del medesimo codice delimita
l'ambito di applicazione del procedimento sommario alle cause
attribuite alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente,
premesso che la causa introdotta dal convenuto nel procedimento
sommario ha carattere pregiudiziale rispetto a quella formulata dai
ricorrenti, ritiene che la norma censurata, laddove prevede in ogni
caso - e dunque anche in questa ipotesi - la declaratoria di
inammissibilita' della domanda riconvenzionale di competenza
collegiale, potrebbe porsi in contrasto, in primo luogo, con il
principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., atteso che la decisione
separata delle due cause potrebbe determinare un contrasto di
giudicati. La norma sarebbe irragionevole, in quanto, ai sensi
dell'art. 34 cod. proc. civ., qualora le due cause rientrassero
invece nella competenza, per materia o valore, di un altro giudice,
la proposizione con domanda riconvenzionale della causa pregiudiziale
determinerebbe lo spostamento di entrambe le controversie al giudice
superiore, mentre un'analoga trattazione congiunta non sarebbe
assicurata, stante la previsione censurata, nel caso in cui la
questione pregiudiziale potesse essere trattata dal medesimo ufficio
giudiziario, anche se in diversa composizione.
Il secondo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ., nella parte
in cui impone la declaratoria di inammissibilita' della domanda
riconvenzionale demandata alla decisione del tribunale in
composizione collegiale, si porrebbe, inoltre, in contrasto con
l'art. 24 Cost., nella misura in cui consentirebbe al ricorrente di
abusare dei propri poteri processuali ottenendo celermente una
decisione sulla domanda principale dipendente, in virtu' della
maggiore celerita' del procedimento sommario rispetto a quello
ordinario di cognizione che il convenuto dovrebbe incardinare, a
fronte della declaratoria di inammissibilita' della domanda
riconvenzionale.
Ne', ad avviso del Tribunale rimettente, sarebbe possibile, a
fronte della chiara formulazione letterale della norma censurata,
un'interpretazione costituzionalmente orientata, pure suggerita dalla
dottrina, nel senso di evitare la declaratoria di inammissibilita'
della domanda riconvenzionale in una ipotesi, come quella sottoposta
al proprio esame, in cui ricorra un rapporto di connessione "forte"
per pregiudizialità-dipendenza tra cause, ritenendo possibile che, in
alternativa, il giudice possa disporre per entrambe le controversie,
avvinte dal nesso di pregiudizialita' per subordinazione, il
mutamento del rito in quello ordinario.
2.- In data 26 marzo 2020, si e' costituito in giudizio il
convenuto C. C. deducendo che, ove non fosse percorribile
un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema
normativo, nel senso di ritenere che il giudice adito con ricorso ex
art. 702-bis cod. proc. civ. possa mutare il rito nell'ipotesi in cui
venga proposta una domanda riconvenzionale pregiudiziale demandata
alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, le
questioni sollevate dal Tribunale di Termini Imerese dovrebbero
ritenersi fondate. Aggiunge, al riguardo, che il diritto di difesa
della parte convenuta a fronte della declaratoria di inammissibilita'
della domanda sarebbe tanto piu' compromesso dalla non impugnabilita'
del relativo provvedimento.
3.- Con atto depositato il 25 marzo 2020, e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle
questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione.
Ad avviso di quest'ultimo, il Tribunale rimettente potrebbe gia'
disporre, nella fattispecie considerata, il mutamento nel rito,
tenendo conto della giurisprudenza di legittimita', che l'ha ritenuto
necessario in luogo della sospensione della causa pregiudicata ex
art. 295 cod. proc. civ., ove quella pregiudicante penda dinanzi ad
altro ufficio giudiziario (Corte di cassazione, sezione sesta civile,
sottosezione terza, ordinanza 2 gennaio 2012, n. 3) e finanche
qualora le due cause siano incardinate di fronte allo stesso ufficio
(Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza,
ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31801). La questione sarebbe stata
quindi gia' risolta, nella prospettazione della difesa statale, da
tale orientamento giurisprudenziale, che si pone nel senso auspicato
dal giudice a quo.
4.- Con memoria illustrativa pervenuta l'8 ottobre 2020, il
convenuto ha ribadito le proprie deduzioni.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 19 ottobre 2019, il Tribunale ordinario di
Termini Imerese ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di
procedura civile, per violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
La disposizione e' stata censurata, in riferimento ai parametri
evocati, in quanto impone al giudice adito con ricorso sommario di
cognizione di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale
proposta dal convenuto, non rientrante nell'ambito applicativo del
relativo rito speciale, laddove devoluta alla decisione del tribunale
in composizione collegiale, e cio' anche qualora mediante la domanda
riconvenzionale sia stata introdotta una causa pregiudicante rispetto
a quella proposta in via principale.
Secondo la prospettazione del giudice rimettente, in questa
ipotesi la declaratoria di inammissibilita' della domanda
riconvenzionale demandata alla cognizione del collegio, imposta dalla
norma censurata, si porrebbe in contrasto, innanzi tutto, con il
principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., atteso che la decisione
separata delle due cause potrebbe determinare un contrasto di
giudicati. La disposizione sarebbe irragionevole poiche', ai sensi
dell'art. 34 cod. proc. civ., qualora le due cause rientrassero
invece nella competenza, per materia o valore, di un altro giudice,
la proposizione con domanda riconvenzionale della causa pregiudiziale
determinerebbe lo spostamento di entrambe le controversie al giudice
superiore, mentre un'analoga trattazione congiunta non sarebbe
assicurata, stante la previsione censurata, nel caso in cui la
questione pregiudiziale potesse essere trattata dal medesimo ufficio
giudiziario, anche se in diversa composizione.
Inoltre, sarebbe violato l'art. 24 Cost., in quanto la
disposizione censurata consentirebbe al ricorrente, in violazione del
diritto di difesa del convenuto, di abusare dei propri poteri
processuali, ottenendo celermente una decisione sulla domanda
principale dipendente, in ragione della sommarieta' del procedimento
rispetto a quello ordinario di cognizione, che il convenuto dovrebbe
incardinare a fronte della declaratoria di inammissibilita' della
domanda riconvenzionale.
Ne' ad avviso del Tribunale rimettente potrebbe essere
effettuata, a fronte della chiara formulazione letterale della norma
censurata, un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso
di evitare la declaratoria di inammissibilita' della domanda
riconvenzionale in un'ipotesi, come quella sottoposta al proprio
esame, in cui ricorra un rapporto di connessione "forte" per
pregiudizialità-dipendenza tra cause consentendo all'autorita'
giudiziaria adita di mutare il rito in quello ordinario.
2.- Va preliminarmente affermato che sussistono le condizioni di
ammissibilita' delle questioni di costituzionalita'.
In particolare, sul piano della rilevanza, deve infatti
considerarsi che nel giudizio a quo i ricorrenti hanno, in forza
della propria qualita' di eredi testamentari, proposto nelle forme
del procedimento sommario di cognizione domanda di rilascio
dell'immobile, gia' di proprieta' del de cuius, detenuto dal proprio
genitore.
Quest'ultimo, a sua volta, proponeva domanda volta ad accertare
l'invalidita' del testamento olografo sul quale i figli avevano
fondato la loro azione, accertamento dal quale sarebbe conseguita la
legittimita' della detenzione dell'immobile in virtu' di un
precedente testamento pubblico in suo favore.
Tale domanda riconvenzionale del convenuto ha carattere
pregiudiziale sul piano tecnico-giuridico rispetto a quella formulata
dai ricorrenti poiche' l'effetto giuridico richiesto dagli stessi ha
tra i suoi presupposti la validita' del testamento che li ha
istituiti eredi. Infatti, ricorre un'ipotesi di
pregiudizialità-dipendenza, allorche' tra le stesse parti si verta in
un processo in ordine alla nullita' del titolo che in un altro e'
posto a fondamento della domanda, poiche' al giudicato d'accertamento
della nullita' - la quale impedisce all'atto di produrre sin
dall'origine qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe
contrapporre un distinto giudicato, d'accoglimento della pretesa
basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo in quanto
presupponente un antecedente logico giuridico opposto (Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2006, n. 1285; Corte
di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 5 dicembre 2002, n.
17317).
Le domande finalizzate all'accertamento della nullita' dei
testamenti sono devolute, ex art. 50-bis, primo comma, numero 6),
cod. proc. civ., alla decisione del tribunale in composizione
collegiale perche' rientranti «nelle cause di impugnazione dei
testamenti e di riduzione per lesione di legittima».
Di qui, la rilevanza delle questioni sollevate dal Tribunale di
Termini Imerese poiche' l'art. 702-ter, secondo comma, ultimo
periodo, cod. proc. civ. stabilisce che le domande riconvenzionali
non rientranti tra quelle assoggettabili al procedimento sommario,
ossia quelle che introducono cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, devono essere dichiarate inammissibili.
3.- E' opportuno premettere una sintetica ricostruzione del
quadro normativo di riferimento nel quale si colloca la disposizione
censurata.
L'art. 51, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile) ha inserito,
nel Libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile, il Capo
III-bis intitolato «Del procedimento sommario di cognizione»,
introducendo un rito di carattere alternativo al processo ordinario
di cognizione, disciplinato dal secondo libro del medesimo codice,
per le controversie demandate alla decisione del tribunale in
composizione monocratica.
Con la previsione del procedimento sommario di cognizione, il
legislatore ha perseguito l'obiettivo di ridurre la durata dei
giudizi di primo grado, consentendo all'attore di scegliere un rito
piu' celere di quello ordinario di cognizione per la decisione di
controversie semplici, specie dal punto di vista istruttorio. Si
tratta di una finalita' coerente, come evidenziato anche da questa
Corte, con il principio di ragionevole durata del processo, di
rilevanza costituzionale ex art. 111 Cost. (sentenza n. 172 del
2019).
Il procedimento sommario di cognizione si caratterizza per una
destrutturazione formale rispetto a quello ordinario di cognizione
poiche' e' prevista un'udienza tendenzialmente unica e l'eventuale
istruttoria non ha le cadenze predeterminate dal secondo libro del
codice di rito, atteso che «il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione
all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto delle domande» (art. 702-ter, quinto
comma, cod. proc. civ.).
Come hanno chiarito le Sezioni unite della Corte di cassazione,
dalla denominazione come «sommario» del procedimento disciplinato
dagli artt. 702-bis e seguenti cod. proc. civ. non deve trarsi
tuttavia un'indicazione, come potrebbe pure apparire, circa la
sommarieta' della cognizione, che resta piena, dovendo riferirsi tale
denominazione, piuttosto, alla descritta «destrutturazione» formale
del procedimento. Si tratta, pertanto, di un rito speciale a
cognizione piena, che si conclude con un provvedimento che, sebbene
rivesta la forma dell'ordinanza, e' idoneo al giudicato sostanziale
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 10 luglio 2012,
n. 11512).
Peraltro, poiche' un binario processuale piu' agile e' riservato
alle controversie connotate da maggiore semplicita', l'art. 702-ter,
terzo comma, cod. proc. civ. consente al giudice, laddove ritenga che
le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria,
di mutare il rito in quello ordinario di cognizione, fissando
l'udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
A tale facolta' discrezionale corrisponde, per la medesima
finalita' ed in via speculare, a seguito dell'introduzione dell'art.
183-bis cod. proc. civ. ad opera dell'art. 14 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre
2014, n. 162, quella del giudice del processo ordinario di
cognizione, di disporre, alla prima udienza di trattazione, valutata
la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria, previo
contraddittorio anche scritto con le parti, che si proceda a norma
dell'art. 702-ter cod. proc. civ.
In definitiva, rientra nel potere discrezionale dell'autorita'
giudiziaria adita indirizzare il giudizio di primo grado, incardinato
dall'attore nelle forme ordinarie del secondo libro del codice di
procedura civile ovvero in quelle sommarie di cui agli artt. 702-bis
e seguenti cod. proc. civ., verso il rito piu' adeguato, tenuto conto
delle esigenze derivanti dall'istruttoria e dalla complessita', in
fatto e in diritto, della controversia.
4.- In questo piu' ampio quadro normativo, deve dunque essere
collocata la disposizione censurata che, con riferimento alle domande
riconvenzionali, stabilisce che se le stesse non rientrano
nell'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione -
limitato a propria volta dall'art. 702-bis, primo comma, cod. proc.
civ. alle controversie demandate alla decisione del tribunale in
composizione monocratica - il giudice adito e' tenuto a dichiararle
inammissibili.
A questo riguardo occorre considerare che la pregiudizialita'
"tecnica" e' il collegamento esistente sul piano del diritto
sostanziale tra rapporti giuridici diversi, caratterizzato dalla
circostanza che alla fattispecie dell'uno appartiene uno degli
effetti dell'altro, nel senso che e' pregiudiziale il rapporto il cui
effetto rappresenta un elemento della fattispecie costitutiva di un
altro rapporto, definito dipendente o condizionato.
La connessione tra cause per subordinazione, dovuta ad un
rapporto di pregiudizialità-dipendenza, reclama la trattazione e la
decisione congiunta dei diversi rapporti sostanziali in un solo
processo per realizzare il coordinamento del contenuto della loro
disciplina.
Nella stessa giurisprudenza della Corte di cassazione e'
consolidato il principio per il quale sussiste un rapporto di
pregiudizialità-dipendenza tra cause quando una situazione
sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della
fattispecie di un'altra situazione sostanziale, situazione nella
quale, anche mediante la sospensione del processo pregiudicato ex
art. 295 cod. proc. civ., e' necessario garantire uniformita' di
giudicati, perche' la decisione del processo principale e' idonea a
definire in tutto o in parte il tema dibattuto (ex multis, Corte di
cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 24
ottobre 2014, n. 22605; Corte di cassazione, sezione prima civile,
ordinanza 26 maggio 2006, n. 12621).
Quando sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra cause,
allo scopo di prevenire un conflitto pratico di giudicati, il codice
di procedura civile individua una serie di meccanismi volti a evitare
la loro trattazione separata, assicurando il cosiddetto simultaneus
processus.
In particolare, se la causa pregiudicata e quella pregiudicante
pendono dinanzi a giudici diversi all'interno dello stesso ufficio
giudiziario, il coordinamento si realizza con la riunione ai sensi
dell'art. 274 cod. proc. civ., che viene disposta - con provvedimento
discrezionale e quindi insindacabile in sede di legittimita' (Corte
di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 17
maggio 2017, n. 12441) - da parte del giudice dinanzi al quale sono
entrambe fissate, a seguito di decreto del Presidente della sezione o
del tribunale (a seconda della pendenza delle cause nella stessa o in
diverse sezioni).
Ancora piu' significativo e' il disposto dell'art. 34 cod. proc.
civ. secondo cui «[i]l giudice, se per legge o per esplicita domanda
di una delle parti e' necessario decidere con efficacia di giudicato
una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla
competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a
quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la
riassunzione della causa davanti a lui».
Se il meccanismo di coordinamento prefigurato dall'art. 34 cod.
proc. civ. non si realizza, lo stesso e' "recuperato" con la
sospensione necessaria della causa pregiudicata ove la causa
pregiudiziale non sia stata ancora decisa in primo grado (art. 295
cod. proc. civ.) e con la sospensione facoltativa consentita
nell'ipotesi in cui la causa pregiudiziale sia in fase di
impugnazione (art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.); in tal senso
ex multis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19
giugno 2012, n. 10027.
Laddove, poi, nessun coordinamento risulti possibile o si
realizzi in concreto tra le cause avvinte da un nesso di
pregiudizialità-dipendenza, potrebbe verificarsi un vero e proprio
conflitto di giudicati nell'ipotesi di pronunce contrastanti, che
comporterebbe la "prevalenza" di quella successiva, sempreche' non
sia stata sottoposta a revocazione; impugnazione questa che e'
consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato
sulla relativa eccezione di giudicato (ex plurimis, Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2009, n. 10623; Corte
di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione T, ordinanza 31
maggio 2018, n. 13804).
5.- Cio' premesso, le questioni di legittimita' costituzionale
sono fondate in riferimento ad entrambi i parametri evocati.
6.- La disposizione censurata, nel contesto della sopra
richiamata disciplina del procedimento sommario, stabilisce, al
secondo comma: «Se rileva che la domanda non rientra tra quelle
indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede
sulla domanda riconvenzionale».
Quindi il giudice e' tenuto a dichiarare in ogni caso
inammissibile la domanda riconvenzionale che, introducendo una causa
in cui il tribunale decide in composizione collegiale e non gia'
monocratica (e tale e' l'impugnativa del testamento ai sensi
dell'art. 50-bis, primo comma, numero 6, cod. proc. civ.), non puo'
essere proposta con il rito del procedimento sommario di cui all'art.
702-bis cod. proc. civ.
La formulazione letterale di tale previsione non consente di
enucleare - in via interpretativa, come deduce l'Avvocatura generale
dello Stato - alcuna distinzione o eccezione, essendo unica la
"sorte" di ogni domanda riconvenzionale che introduca una causa
riservata alla cognizione dello stesso tribunale in composizione
collegiale; cio' ove anche sussista - come nella fattispecie
all'esame del giudice a quo - un rapporto di connessione forte per
pregiudizialità-dipendenza tra causa principale e causa
riconvenzionale. L'interpretazione adeguatrice, orientata a rendere
conforme il dettato normativo a Costituzione, ha pur sempre un
insuperabile limite nel dato letterale della disposizione. Questa
Corte ha piu' volte affermato che «l'univoco tenore della norma segna
il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve
cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale»
(sentenza n. 232 del 2013; in senso conforme, sentenze n. 174 del
2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016).
La finalita' perseguita dal legislatore mediante tale disciplina
- che e' quella di consentire in ogni caso che la domanda principale
sia definita celermente nelle forme del procedimento sommario di
cognizione - e' si' legittima in quanto funzionale al principio di
ragionevole durata del processo. Tuttavia la norma censurata, nel
prevedere in ogni caso, ossia a prescindere dal tipo di connessione
sussistente tra la causa riconvenzionale e quella principale, la
declaratoria di inammissibilita' della prima, ove demandata alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale, pone una
conseguenza sproporzionata e, quindi, irragionevole ex art. 3 Cost.,
rispetto al pur legittimo scopo perseguito dal legislatore.
E' invero costante l'orientamento di questa Corte nel senso che -
sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il
legislatore goda di ampia discrezionalita' e il controllo di
costituzionalita' debba limitarsi a riscontrare se sia stato, o no,
superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta'
delle scelte compiute - deve comunque essere verificato, in tale
valutazione, che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente
rilevanti non sia stato realizzato con modalita' tali da determinare
il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e
pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio
deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla
proporzionalita' dei mezzi scelti dal legislatore nella sua
discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o
alle finalita' perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle
limitazioni concretamente sussistenti (ex plurimis, sentenze n. 71
del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e
n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2011).
Questa Corte, in altra fattispecie di inammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, ha operato tale valutazione proprio
ponendo in comparazione le opposte esigenze e, conclusivamente, ha
ritenuto che «le conseguenze sfavorevoli derivanti
dall'inammissibilita' non sono adeguatamente bilanciate
dall'interesse ad evitare l'abuso» (sentenza n. 241 del 2017).
Nella fattispecie ora in esame il nesso di pregiudizialita'
comporta che la sorte della causa pregiudicata e' condizionata -
logicamente e processualmente - da quella della causa pregiudicante
e, cio' non di meno, la disposizione censurata impone al giudice
adito con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. di dichiarare
inammissibile, in ogni caso, la domanda riconvenzionale in limine,
prima ancora e a prescindere dalla valutazione che lo stesso giudice
sara' chiamato ad effettuare sulla domanda principale ex art.
702-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
In tal modo risultano ineluttabili gli inconvenienti della
trattazione separata della causa pregiudicata, con procedimento
sommario, e della causa pregiudicante, con procedimento ordinario,
fino, talora, all'estremo del conflitto di giudicati. E, anche se
vari istituti, sopra ricordati, ne consentono il raccordo fino alla
possibilita' di revocazione per contrasto di giudicati, resta fermo
che gli inconvenienti della trattazione separata possono non
compensare - e di norma non compensano - la pur presumibile maggiore
rapidita' della loro trattazione distinta.
7.- Le conseguenze eccessive e, dunque, irragionevoli della
regola, senza eccezioni, di inammissibilita' della domanda
riconvenzionale soggetta a riserva di collegialita', posta dall'art.
702-ter, secondo comma, cod. proc. civ., risaltano anche da
considerazioni di comparazione e di sistema.
Da una parte, puo' osservarsi che, se la domanda principale
introdotta con il rito del procedimento sommario e quella
riconvenzionale pregiudicante, soggetta a riserva di collegialita',
sono proposte davanti a due giudici diversi, si ha che - secondo la
giurisprudenza di legittimita' (Corte di cassazione, sezione sesta
civile, sottosezione terza, ordinanza 2 gennaio 2012, n. 3) - il
giudice del procedimento sommario non puo' sospendere il corso della
prima causa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ma deve mutare il
rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ. e aprendo
cosi' all'ordinaria disciplina della connessione delle cause. Analoga
soluzione interpretativa ha accolto la giurisprudenza di legittimita'
ove le due cause siano state proposte, entrambe in via principale,
innanzi allo stesso giudice, rispettivamente con il rito del
procedimento sommario e con quello del procedimento ordinario (Corte
di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 7
dicembre 2018, n. 31801).
Quindi nell'una e nell'altra ipotesi di cause proposte in
processi distinti, legate dal nesso di pregiudizialita' necessaria,
e' stata affermata l'illegittimita' della sospensione, impugnata con
regolamento di competenza, del procedimento sommario avente ad
oggetto la causa pregiudicata, riconoscendosi invece la necessita'
del mutamento del rito per assicurare il simultaneus processus.
Sicche' stride che cio' non sia invece possibile, in ragione della
perentorieta' testuale della disposizione censurata, quando le due
cause siano proposte fin dall'inizio in uno stesso processo, seppur
con il rito del procedimento sommario, allorche' la domanda
riconvenzionale risulti essere soggetta a riserva di collegialita'.
Parimenti, ove la domanda riconvenzionale possa essere decisa dal
giudice monocratico perche' non soggetta a riserva di collegialita' e
quindi non ricorra la ragione di inammissibilita' di cui alla
disposizione censurata, il giudice del procedimento sommario puo'
valutare la complessita' risultante dall'ampliamento del thema
disputatum e dalle difese svolte dalle parti. In tale evenienza il
giudice, ove ritenga che cio' richieda, nel complesso, un'istruzione
non sommaria, muta il rito fissando l'udienza di cui all'art. 183
cod. proc. civ. (art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ.).
Dall'altra parte, puo' considerarsi la progressiva accentuazione
del controllo dell'autorita' giudiziaria nella scelta del rito piu'
adatto per la definizione della controversia in primo grado.
Come si e' evidenziato, infatti, l'art. 183-bis cod. proc. civ.,
introdotto dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162
del 2014, nell'attribuire anche al giudice del procedimento ordinario
di cognizione il potere discrezionale di disporre la conversione del
relativo rito in quello sommario, ha finito con il demandare
all'autorita' giudiziaria la scelta finale sul procedimento "piu'
adatto", a seconda delle esigenze istruttorie e delle difficolta' in
fatto ed in diritto della controversia, per la decisione della causa,
posto che l'art. 702-ter, quinto comma, cod. proc. civ. gia'
consentiva al giudice adito con ricorso per procedimento sommario di
cognizione di mutare il rito in quello ordinario, con la fissazione
dell'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., ove ritenesse necessaria
un'istruzione non sommaria.
E' dunque distonica, specie nell'assetto normativo successivo
all'emanazione dell'art. 183-bis cod. proc. civ., nel quale e'
demandata al giudice adito la valutazione ultima circa il rito -
ordinario o sommario - piu' adeguato per la trattazione della causa,
una disposizione come quella censurata che, di contro, tale facolta'
esclude, imponendo la declaratoria di inammissibilita' della domanda
riconvenzionale che veicoli una causa attribuita al tribunale in
composizione collegiale senza consentire al giudice stesso di
valutare l'opportunita', in alternativa, di disporre il mutamento del
rito.
8.- La disposizione censurata viola, inoltre, il diritto di
difesa del convenuto garantito dall'art. 24 Cost.
E' vero - e va ribadito - che non sussiste un diritto
costituzionalmente tutelato della parte al processo simultaneo, in
quanto, nell'ambito della discrezionalita' conformativa del
legislatore, esso e' la risultante di regole processuali finalizzate,
laddove possibile, a realizzare un'economia dei giudizi e a prevenire
il conflitto tra giudicati, ma la sua inattuabilita' non lede, in
linea di principio, il diritto di azione, ne' quello di difesa, se la
pretesa sostanziale dell'interessato puo' essere fatta valere nella
competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di
contraddittorio e difesa. In tal senso e' la costante giurisprudenza
di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 58 del 2020, n. 451 del
1997 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 215 e n. 124 del 2005, n. 251
del 2003, n. 398 del 2000, n. 18 del 1999 e n. 308 del 1991).
Pero', al contempo, la preclusione assoluta, anche se solo
iniziale, del simultaneus processus non e' compatibile con la
garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.)
ove non risulti sorretta da idonee ragioni giustificative.
Nel bilanciamento tra le opposte esigenze - quella della
rapidita' del processo introdotto dall'attore e quella del
simultaneus processus in riferimento alla domanda riconvenzionale del
convenuto - siffatta preclusione risulta lesiva della tutela
giurisdizionale di quest'ultimo allorche' si tratti di connessione
"forte", quella per pregiudizialita' necessaria rispetto al titolo
fatto valere dall'attore.
Per una scelta rimessa al solo attore - la cui causa, dipendente
sul piano del diritto sostanziale da quella riconvenzionale, e'
demandata alla cognizione del tribunale in composizione monocratica -
il convenuto vede inesorabilmente dichiarata inammissibile la propria
domanda.
In tal modo e' significativamente leso il diritto di difesa dello
stesso, costretto a proporre separatamente, dinanzi al medesimo
tribunale, la propria domanda, pur pregiudiziale a quella proposta
dal ricorrente nelle forme del procedimento sommario di cognizione, e
a confidare nel funzionamento di meccanismi di raccordo eventuali e
successivi. Diversamente il ricorrente, che abbia optato per il piu'
celere procedimento sommario di cui agli artt. 702-bis e seguenti
cod. proc. civ., puo' ottenere, per tale via, una pronuncia,
connotata da efficacia esecutiva, finanche prima dell'introduzione,
nel processo ordinario di cognizione, della causa pregiudicante,
oggetto della domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile e che,
invece, ove trattata congiuntamente nel simultaneus processus,
avrebbe potuto determinare un esito differente della lite.
Va ricordato al riguardo che questa Corte - che ha da lungo tempo
affermato che la connessione e' uno dei criteri fondamentali di
ripartizione del potere giurisdizionale, e provvede all'esigenza di
evitare incoerenze o incompletezze nell'esercizio del potere stesso
(sentenze n. 142 del 1970, n. 130 del 1963 e n. 29 del 1958) - ha
anche sottolineato, in generale, che «[a]l principio per cui le
disposizioni processuali non sono fine a se' stesse, ma funzionali
alla miglior qualita' della decisione di merito, si ispira pressoche'
costantemente - nel regolare questioni di rito - il vigente codice di
procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che
all'individuazione del giudice competente [...] non sacrifica il
diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa,
in ordine al "bene della vita" oggetto della loro contesa» (sentenza
n. 77 del 2007).
9.- In conclusione, anche se la parte convenuta nel procedimento
sommario, la quale proponga una domanda riconvenzionale soggetta a
riserva di collegialita', legata a quella principale da un nesso di
pregiudizialita', non ha diritto al simultaneus processus, neppure
quest'ultimo le puo' essere precluso dalla prevista pronuncia di
inammissibilita', dovendo poter il giudice valutare le ragioni del
convenuto a fronte di quelle dell'attore e, all'esito, mutare il rito
indirizzando la cognizione delle due domande congiuntamente nello
stesso processo secondo il rito ordinario, piuttosto che tenerle
distinte dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale.
La reductio ad legitimitatem comporta quindi che, in caso di
connessione per pregiudizialita' necessaria, il giudice deve poter
valutare la domanda riconvenzionale e mutare il rito fissando
l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., come nell'ipotesi,
prevista dal terzo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ., in cui le
difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria.
In tal senso va, pertanto, dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, cod.
proc. civ.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 702-ter,
secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale
sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso
principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica
in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il
mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc.
civ.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE