N. 254 SENTENZA 4 - 26 novembre 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamenti collettivi in violazione delle procedure o dei criteri di scelta - Tutela monetaria - Individuazione, nella data di assunzione, del discrimine temporale tra vecchia e nuova disciplina - Denunciata disparita' di trattamento, violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, dei valori della dignita' umana e dell'utilita' sociale, nonche' della legge delega, anche in relazione agli obblighi europei e sovranazionali - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7; decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, artt. 1, 3 e 10, nella versione antecedente alle modifiche dettate dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96. - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, 30 e 47; Carta sociale europea, art. 24.(GU n.49 del 2-12-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Mario Rosario MORELLI;
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia
di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro),
e degli artt. 1, 3 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), promosso dalla Corte d'appello di Napoli, nel procedimento
instaurato da C. R. contro B. srl, con ordinanza del 18 settembre
2019, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2020 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 2020.
Visto l'atto di costituzione di C. R.;
udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2020 il Giudice
relatore Silvana Sciarra;
uditi gli avvocati Maria Matilde Bidetti e Arcangelo Zampella per
C. R.;
deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 18 settembre 2019, iscritta al n. 39 del
registro ordinanze 2020, la Corte d'appello di Napoli ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e
degli artt. 1, 3 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183).
La Corte rimettente espone di dovere decidere sul ricorso di C.
R., una lavoratrice che ha impugnato il licenziamento collettivo
intimato il 1° luglio 2016 «per violazione dei criteri di scelta
[...] e comunque per violazione della procedura». Alla parte
ricorrente nel giudizio principale, assunta dopo il 7 marzo 2015, si
applicherebbe la disciplina dell'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015,
nella versione antecedente alle innovazioni apportate dal
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la
dignita' dei lavoratori e delle imprese), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96.
1.1.- In primo luogo, la Corte d'appello di Napoli ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, della
legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015,
quest'ultimo «sia unitariamente inteso che nel combinato disposto con
l'art. 3 del medesimo decreto legislativo», in riferimento agli artt.
3, 4, 24, 35, 38, 41 e 111 della Costituzione. Le disposizioni
censurate irragionevolmente introdurrebbero un regime sanzionatorio
differenziato «a seconda della data di assunzione» nell'ipotesi della
«stessa violazione dei criteri di scelta, avvenuta contestualmente in
una medesima procedura di licenziamento collettivo tra omogenei
rapporti di lavoro».
Il giudice a quo denuncia, anzitutto, la violazione del principio
di eguaglianza (art. 3 Cost.).
Il rimettente assume che «una medesima violazione realizzatasi in
un medesimo momento, afferente ai criteri di scelta di una stessa
procedura» conduca a «forme di tutela profondamente difformi per
misura di indennizzo, per tipologia di provvedimento e per capacita'
dissuasiva». Solo per i rapporti di lavoro instaurati fino al 7 marzo
2015, sarebbe riconosciuta una tutela reintegratoria, «all'interno di
un modello processuale caratterizzato da efficace celerita'» e con la
«ricostituzione integrale della posizione previdenziale». Per i
rapporti di lavoro sorti a decorrere dal 7 marzo 2015, la
reintegrazione sarebbe esclusa.
Il fluire del tempo non potrebbe legittimare «l'applicazione di
sanzioni adeguate e dissuasive per alcuni e non effettive per altri».
Ne', con riguardo a una procedura di licenziamento collettivo, la
finalita' di incentivare l'occupazione potrebbe giustificare in modo
plausibile un trattamento difforme di vecchi e nuovi assunti.
Il rimettente prospetta, inoltre, la violazione dell'art. 3
Cost., sotto un distinto profilo, correlato agli artt. 4 e 35 Cost.
Il sistema di tutela delineato dal legislatore sarebbe inidoneo a
ristorare il danno subito per effetto di un licenziamento collettivo
illegittimo e non presenterebbe un'adeguata capacita' di deterrenza.
Il riconoscimento di una tutela eminentemente indennitaria non
salvaguarderebbe il «diritto del prestatore alla conservazione del
posto di lavoro, che costituisce la fonte del proprio sostentamento».
Per le medesime ragioni, la disciplina in esame sarebbe lesiva
anche dell'art. 41 Cost., in quanto comprometterebbe il «rispetto dei
valori della dignita' umana e dell'utilita' sociale, che deve
caratterizzare l'iniziativa economica privata, anche nella
particolare espressione che connota il riconosciuto potere del datore
di lavoro di recedere (legittimamente) dal contratto di lavoro».
L'inadeguatezza caratterizzerebbe anche il profilo previdenziale
e processuale.
Ad avviso del rimettente, solo la reintegrazione, limitata ai
lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, tutelerebbe «la pienezza
della posizione previdenziale». La disciplina censurata,
nell'escludere la reintegrazione, contrasterebbe con l'art. 38 Cost.
Per quel che attiene alle implicazioni processuali della
disciplina, l'eliminazione del "rito Fornero" (art. 1, commi da 47 a
68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita»), introdotto allo scopo di garantire in maniera piu' rapida
i diritti del lavoratore illegittimamente licenziato,
pregiudicherebbe l'effettivita' della tutela giurisdizionale. In
contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., il nuovo modello processuale,
applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015,
differirebbe il ristoro del pregiudizio subito, «peraltro limitato, e
non assistito dalla ricostruzione del presupposto pensionistico».
1.2.- La Corte d'appello di Napoli, in secondo luogo, censura
l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, «sia unitariamente inteso che
nel combinato disposto con l'art. 3 del d.lgs. 23/15», sul
presupposto che la materia dei licenziamenti collettivi sia
riconducibile alle «competenze normative dell'Unione» e che dunque si
possano invocare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. L'introduzione di un
sistema sanzionatorio inefficace violerebbe i «vincoli derivanti
dall'adesione all'Unione Europea e ai trattati internazionali», che
presentano una «diretta incidenza costituzionale per il tramite del
contenuto normativo degli artt. 10 e 117, 1° co., Cost.».
Le disposizioni censurate, «nell'ambito di una stessa procedura
di licenziamento collettivo», introdurrebbero per i soli lavoratori
assunti a far data dal 7 marzo 2015 «un sistema sanzionatorio
peggiorativo in quanto privo dei caratteri di efficacia ed
effettivita' della sanzione, che le fonti internazionali impongono
quale necessaria tutela di un diritto sociale fondamentale». Esse
violerebbero, anzitutto, gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost.,
attraverso l'interposizione dell'art. 30 CDFUE, che riconoscerebbe il
diritto di ogni lavoratore alla tutela contro il licenziamento
ingiustificato, in conformita' al diritto dell'Unione e alle
legislazioni e alle prassi nazionali.
Secondo il rimettente, la previsione citata non rappresenterebbe
«una disposizione meramente programmatica priva di un proprio nucleo
precettivo specifico attuabile nel giudizio», ma vincolerebbe «la
potesta' normativa» dei singoli Stati in base agli artt. 10 e 117,
primo comma, Cost., a prescindere «dalla integrazione eteronoma degli
interventi rimessi ai singoli Stati». Il contenuto precettivo
dell'art. 30 CDFUE sarebbe definito dall'art. 24 della Carta sociale
europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,
ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30. Tale
fonte internazionale, richiamata nelle Spiegazioni che accompagnano
l'art. 30 CDFUE, identificherebbe la tutela del lavoratore, in caso
di licenziamento illegittimo, in un congruo indennizzo o in un'altra
misura adeguata.
Le disposizioni in esame determinerebbero «un arretramento di
tutela», che porrebbe «l'assetto normativo censurato in conflitto
anche con gli artt. 20, 21 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione», rilevanti nell'ordinamento interno per il tramite degli
artt. 10 e 117, primo comma, Cost. L'applicazione di sanzioni
difformi per «violazioni del tutto equiparabili», nel pregiudicare «i
lavoratori piu' giovani», si porrebbe in contrasto con i principi di
eguaglianza (art. 20 CDFUE) e di non discriminazione (art. 21 CDFUE).
L'apparato sanzionatorio introdotto dalle disposizioni censurate
non sarebbe neppure compatibile con l'art. 47 CDFUE, che imporrebbe
di «assicurare un rimedio efficace, effettivo e con capacita' di
inibire la violazione di un diritto fondamentale».
1.3.- L'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, «sia unitariamente
inteso che nel combinato disposto con l'art. 3 del d.lgs. 23/15»,
sarebbe lesivo, infine, degli artt. 76 e 117, primo comma, Cost.,
«nella parte in cui ha introdotto in assenza di una specifica
attribuzione normativa e comunque in violazione dei principi e dei
criteri direttivi della legge delega, una disciplina sanzionatoria
per i licenziamenti collettivi, statuendo un modello sanzionatorio in
contrasto con i principi e i diritti fondamentali dell'Unione e con
le Convenzioni internazionali».
L'estensione ai licenziamenti collettivi del sistema
sanzionatorio «previsto per i "licenziamenti economici"»
confliggerebbe «con l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della
legge che ha conferito al Governo il temporaneo potere di
legiferare». La legge di delega riguarderebbe soltanto i
licenziamenti individuali, senza estendersi alla diversa materia dei
licenziamenti collettivi, come dimostrerebbero i lavori parlamentari
(sedute del 17 febbraio 2015 della Commissione lavoro della Camera
dei deputati e dell'11 febbraio 2015 della Commissione lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica).
Una delega destinata a incidere «profondamente su materie di
rilevanza dell'Unione» avrebbe richiesto «una chiara ed esplicita
enunciazione». Per garantire «il raccordo tra l'ordinamento italiano
e i processi normativi dell'UE», sarebbe necessaria quella
«articolata procedura di elaborazione», prevista dall'art. 30 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea).
La disciplina in esame si porrebbe, inoltre, in contrasto con
l'art. 76 Cost. anche sotto un differente profilo, strettamente
connesso con la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. Essa,
nell'apprestare un «modello inadeguato di tutela», violerebbe l'art.
1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e l'obbligo ivi prescritto di
rispettare il diritto dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali.
2.- Con atto depositato il 15 maggio 2020, si e' costituita C.
R., parte ricorrente nel giudizio principale, e ha chiesto
l'accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale
sollevate dalla Corte d'appello di Napoli.
Le questioni in esame sarebbero ammissibili, perche' suffragate
da una motivazione adeguata in merito alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza e accompagnate dalla formulazione di un
petitum inequivocabile.
Esse, inoltre, sarebbero fondate, anzitutto in riferimento ai
«principi direttamente posti dalla Costituzione italiana», che
assicurano una «tutela piu' ampia e completa».
La disciplina censurata sarebbe lesiva del principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.).
A fronte della violazione dei criteri di scelta, nell'ambito
della medesima procedura coesisterebbero forme di tutela quanto mai
eterogenee, distinte in base alla data dell'assunzione. Ai lavoratori
assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, sarebbe riconosciuta una tutela
meramente indennitaria, con esclusione della reintegrazione e del
pieno ripristino della posizione previdenziale, garantiti ai soli
lavoratori assunti in epoca anteriore. Ne' il fluire del tempo ne' la
finalita' di incentivare l'occupazione, estranea all'area di
licenziamenti collettivi, potrebbero giustificare la contemporanea
applicazione di due regimi diversificati a soggetti che si trovano in
una identica situazione di fatto.
Una sanzione di tipo meramente indennitario non rappresenterebbe
un adeguato ristoro del pregiudizio sofferto e un'efficace
dissuasione, in contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., che
impongono di assicurare piena tutela ai diritti del lavoratore
illegittimamente licenziato.
Sarebbe violato anche l'art. 38 Cost. Al venir meno della
contribuzione obbligatoria, correlata alla perdita del posto di
lavoro, non potrebbe sopperire la contribuzione figurativa, di
importo minore, associata alla Nuova assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI).
L'eliminazione del "rito Fornero" determinerebbe «un ritardo
nella erogazione di un indennizzo [...] gia' decurtato ab origine» e
vanificherebbe quel simultaneus processus, «necessario
particolarmente per le violazioni dei criteri di scelta». In base
alla data di assunzione, difatti, muterebbero i riti applicabili, con
violazione dell'art. 24 Cost.
Il descritto sistema sanzionatorio, in quanto inefficace,
colliderebbe con l'art. 30 CDFUE, che si ispira all'art. 24 della
Carta sociale europea. Le decisioni del Comitato europeo dei diritti
sociali, nell'interpretare tale ultima previsione anche con riguardo
alla disciplina italiana dei licenziamenti collettivi,
attribuirebbero rilievo primario alla tutela specifica.
La compresenza di regimi sanzionatori sperequati in una procedura
unitaria si porrebbe in contrasto anche con i principi di eguaglianza
(art. 20 CDFUE) e di non discriminazione (art. 21 CDFUE).
La disciplina dettata dall'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015
lederebbe, da ultimo, l'art. 76 Cost. La legge n. 183 del 2014 non
avrebbe conferito al legislatore delegato il potere di regolare la
materia dei licenziamenti collettivi, che non potrebbe essere
ricondotta all'ambito dei licenziamenti economici e sarebbe da sempre
assoggettata a «una disciplina differenziata rispetto ai
licenziamenti individuali».
2.1.- In vista dell'udienza, la parte ha depositato una memoria
illustrativa, per ribadire le conclusioni formulate nell'atto di
costituzione.
La parte osserva, in linea preliminare, che, con l'ordinanza del
4 giugno 2020 (causa C-32/20, TJ contro Balga srl), la Corte di
giustizia dell'Unione europea ha dichiarato manifestamente
irricevibili le questioni pregiudiziali poste dalla Corte d'appello
di Napoli.
A sostegno della fondatezza delle restanti censure, la parte
richiama la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali,
pubblicata l'11 febbraio 2020, sul reclamo collettivo n. 158/2017
proposto dalla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
contro l'Italia, e invoca l'autorevolezza peculiare di tali decisioni
e la necessita' di tenerne conto (si richiama la sentenza di questa
Corte n. 194 del 2018).
Il Comitato, in particolare, avrebbe ritenuto incompatibile con
l'art. 24 della Carta sociale europea un sistema di tutela meramente
indennitaria, con la predeterminazione di un limite massimo, e
avrebbe sottolineato che un rimedio risarcitorio potrebbe costituire
una adeguata forma di riparazione, in alternativa alla
reintegrazione, soltanto se assicurasse l'integrale ristoro del
pregiudizio derivante dal licenziamento illegittimo.
La parte ha rilevato che il fulcro delle censure «non e' tanto, e
non e' solo, la diversita' di regimi applicati contestualmente in
ragione del tempo», ma «la diversa portata protettiva dei due rimedi
globalmente considerati», quello meramente indennitario, da ultimo
introdotto con le disposizioni censurate, e quello reintegratorio, il
solo efficace e dissuasivo.
Sarebbe, inoltre, irragionevole la scelta legislativa di
accordare la tutela reintegratoria per la sola ipotesi del
licenziamento orale e di negarla per quella, altrettanto grave, del
licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta, definiti
dalla legge o dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle
previsioni inderogabili della legge e dei principi di non
discriminazione e di razionalita'. Alla violazione dei criteri di
scelta dovrebbe essere ricondotta anche la fattispecie del
licenziamento collettivo «intimato in violazione delle percentuali di
manodopera femminile e di lavoratori appartenenti alle categorie
protette».
Alla luce di tali rilievi, la parte auspica «una pronuncia
ablativa o manipolativa» di questa Corte, che riconduca ad
legitimitatem le previsioni censurate.
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
in giudizio.
All'udienza del 3 novembre 2020, la parte costituita ha insistito
per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti
difensivi.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 39 del
2020), la Corte d'appello di Napoli dubita della legittimita'
costituzionale - per violazione degli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41,
111, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in
relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e all'art.
24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a
Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge
9 febbraio 1999, n. 30 -, dell'art. 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 1, 3 e 10
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia
di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
Le questioni sono sorte in un giudizio di appello avente ad
oggetto l'impugnazione di un licenziamento collettivo.
Il rimettente afferma di dover applicare l'art. 10, secondo
periodo, del d.lgs. n. 23 del 2015. Tale disposizione, per
l'inosservanza dei criteri di scelta che il giudice a quo ritiene di
ravvisare nel caso di specie, richiama a sua volta quel che
stabilisce l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo per i
licenziamenti intimati in difetto di giustificato motivo, oggettivo o
soggettivo, o di giusta causa.
Il citato art. 3, comma 1, statuisce che il giudice «dichiara
estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a
contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita'
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», in un
intervallo originariamente compreso tra un minimo di quattro e un
massimo di ventiquattro mensilita'.
Con una motivazione che supera il vaglio di non implausibilita',
il giudice a quo argomenta che, per un licenziamento intimato il 1°
luglio 2016, non viene in rilievo l'incremento dell'indennita' nel
minimo (sei mensilita') e nel massimo (trentasei mensilita'),
successivamente disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella
legge 9 agosto 2018, n. 96.
L'art. 1 del d.lgs. n. 23 del 2015 individua nella data
dell'assunzione il discrimine temporale tra la vecchia e la nuova
disciplina, applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo
2015 o per i quali a decorrere dal 7 marzo 2015 l'originario
contratto a tempo determinato sia stato convertito in contratto a
tempo indeterminato.
Quanto alla disciplina che opera per i lavoratori assunti fino al
7 marzo 2015, a regolare le conseguenze della violazione dei criteri
di scelta interviene l'art. 5, comma 3, terzo periodo, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), cosi' come modificato dall'art. 1,
comma 46, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).
La previsione citata dispone che il giudice annulli il
licenziamento e condanni il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria, non
superiore a dodici mensilita', «commisurata all'ultima retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire
dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione».
Le censure si incentrano sulla complessiva inadeguatezza della
tutela, esclusivamente indennitaria, ora prevista nell'ipotesi di
licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di
scelta. Le questioni possono essere aggregate in alcuni nuclei
essenziali, nei termini di seguito esposti.
1.1.- Le disposizioni censurate contrasterebbero, anzitutto, con
l'art. 3 Cost., in quanto, nel contesto della medesima procedura di
licenziamento collettivo, introdurrebbero «un ingiustificato
differente regime sanzionatorio» nell'ipotesi di violazione dei
criteri di scelta.
Pur in presenza di «identiche violazioni relative a fattispecie
del tutto omogenee, intervenute simultaneamente nella medesima
procedura comparativa», sarebbero previsti due regimi sanzionatori
«del tutto disomogenei per livelli di tutela», con una conseguente
«irragionevole disparita' di trattamento».
Il fluire del tempo non giustificherebbe una tale disomogeneita',
nell'ambito di un medesimo licenziamento collettivo, ne' si potrebbe
invocare la finalita' di «favorire l'ingresso nel mondo del lavoro
dei nuovi assunti attraverso una flessibilizzazione dell'uscita»,
finalita' che di per se' si contrappone alla disciplina dei
licenziamenti collettivi.
Il giudice a quo denuncia, inoltre, il contrasto con l'art. 3
Cost., sotto un distinto profilo, correlato con gli artt. 4 e 35
Cost.
Il legislatore avrebbe attuato un irragionevole bilanciamento tra
gli interessi di rilievo costituzionale, coinvolti nella disciplina
dei licenziamenti collettivi. I lavoratori assunti a decorrere dal 7
marzo 2015 vedrebbero fortemente compresso il diritto, tutelato
costituzionalmente, a restare occupati, mentre un'ampia flessibilita'
sarebbe riconosciuta al datore di lavoro nell'effettuare scelte di
riduzione del personale.
Il sistema cosi' congegnato, «del tutto svincolato dal danno
effettivo» e parametrato alla retribuzione utile ai fini del calcolo
del trattamento di fine rapporto (TFR), che la contrattazione
collettiva potrebbe perfino azzerare, sarebbe privo di efficacia
dissuasiva e non contribuirebbe a orientare il datore di lavoro verso
un esercizio responsabile del potere di recesso.
Le medesime considerazioni inducono il rimettente a ritenere
violato anche l'art. 41 Cost.: la disciplina in esame sacrificherebbe
i «valori della dignita' umana e dell'utilita' sociale», che il
datore di lavoro non puo' ignorare, neanche quando esercita la scelta
di ridurre il personale occupato.
L'inadeguatezza della tutela si coglierebbe anche guardando al
profilo previdenziale, come pure a quello processuale.
Per il profilo previdenziale, la Corte rimettente sostiene che
solo la reintegrazione assicura «[i]l ripristino della posizione
previdenziale effettiva». La tutela indennitaria implicherebbe la
«perdita della posizione contributiva», che non sarebbe compensata
dal sistema degli ammortizzatori sociali. Vi sarebbe dunque contrasto
con l'art. 38 Cost.
Nel considerare il profilo processuale, le censure si incentrano
sulla scelta del legislatore di eliminare lo speciale e piu' celere
"rito Fornero" (art. 1, commi da 47 a 68, della legge n. 92 del
2012), applicabile «alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa
dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando
devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro».
Le controversie in esame sarebbero ora trattate secondo il meno
spedito rito ordinario di cognizione. Il legislatore avrebbe violato
gli artt. 24 e 111 Cost., rendendo «meno efficace, perche' privo di
immediatezza», il rimedio giurisdizionale.
1.2.- L'inefficace sistema sanzionatorio infrangerebbe anche gli
«obblighi derivanti dall'adesione ai Trattati dell'Unione» e la
«normativa interposta», in particolare la Carta sociale europea, che
prevedono sanzioni effettive «quale necessaria tutela di un diritto
sociale fondamentale».
La Corte d'appello di Napoli muove dal presupposto che, per
effetto della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di licenziamenti collettivi, tale disciplina sia «ormai
"attratta" nelle competenze concretamente attuate dall'Unione
Europea» e che tanto basti per ricondurla nell'ambito di applicazione
della CDFUE.
Le previsioni censurate lederebbero il diritto a una tutela
effettiva, efficace, adeguata e dissuasiva contro i licenziamenti
ingiustificati, in violazione degli artt. 10 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 30 CDFUE e all'art. 24 della Carta
sociale europea.
Secondo la Corte rimettente, l'art. 30 CDFUE non rappresenterebbe
«una disposizione meramente programmatica priva di un proprio nucleo
precettivo specifico attuabile nel giudizio», ma porrebbe «un vincolo
nei confronti del Legislatore nazionale», poiche', interpretato alla
luce dell'art. 24 della Carta sociale europea, dovrebbe comportare un
congruo indennizzo o altre misure adeguate nel caso di licenziamento
ingiustificato.
Il giudice a quo denuncia il contrasto con gli art. 10 e 117,
primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, in quanto
«un sistema sanzionatorio, suscettibile di generare per violazioni
del tutto equiparabili una sostanziale difformita' di disciplina
rispetto alla misura applicabile in capo al soggetto responsabile
dell'illecito» rischierebbe di penalizzare «i lavoratori piu'
giovani» e di introdurre disparita' di trattamento.
Gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost. sarebbero violati anche
per il tramite dell'art. 47 CDFUE, che sancisce il diritto a rimedi
adeguati, poiche' il legislatore non avrebbe assicurato «un rimedio
efficace, effettivo e con capacita' di inibire la violazione di un
diritto fondamentale».
1.3.- La scelta del legislatore delegato di estendere il nuovo
regime sanzionatorio anche ai licenziamenti collettivi violerebbe,
infine, l'art. 76 Cost.
La Corte d'appello di Napoli denuncia il contrasto con l'oggetto,
i principi e i criteri direttivi della legge delega che, nel citare i
licenziamenti economici, farebbe riferimento alle sole «ipotesi di
recesso individuale per motivo oggettivo».
L'inadeguato modello di tutela delineato dal legislatore
contrasterebbe con l'art. 76 Cost. e con l'art. 117, primo comma,
Cost., per violazione dei criteri direttivi enunciati dall'art. 1,
comma 7, della legge n. 183 del 2014, che vincolano il legislatore
delegato al «puntuale rispetto dei principi e dei diritti sanciti»
dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni
internazionali.
2.- Occorre preliminarmente evidenziare taluni tratti peculiari
che contraddistinguono la vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa
Corte e dare conto delle novita' sopravvenute all'ordinanza di
rimessione.
Con riguardo alla violazione delle norme della Carta di Nizza, il
giudice a quo ha ritenuto di proporre contemporaneamente rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e incidente
di costituzionalita'. La questione proposta in via pregiudiziale si
prefigge, nell'ottica del doppio rinvio che il rimettente esperisce,
di chiarire il «contenuto della Carta dei Diritti fondamentali», per
assumere poi «una diretta rilevanza nel giudizio di
costituzionalita'»
2.1.- Come questa Corte ha ribadito di recente (sentenze n. 63 e
n. 20 del 2019 e ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019),
l'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo
nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse
giurisdizioni, chiamate - ciascuna per la propria parte - a
salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela
sistemica e non frazionata.
A tale riguardo, non e' senza significato che l'art. 19,
paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a
Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993,
consideri nel medesimo contesto - cosi' da rivelarne il legame
inscindibile - il ruolo della Corte di giustizia, chiamata a
salvaguardare «il rispetto del diritto nell'interpretazione e
nell'applicazione dei trattati» (comma 1), e il ruolo di tutte le
giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire «una
tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell'Unione» (comma 2).
2.2.- A seguito del rinvio pregiudiziale avviato dall'odierno
rimettente, si e' pronunciata per prima la Corte di giustizia
dell'Unione europea che, con ordinanza del 4 giugno 2020 (causa
C-32/20, TJ contro Balga srl), ha dichiarato manifestamente
irricevibili le questioni proposte.
Tale decisione e' incentrata sull'assenza «di un collegamento tra
un atto di diritto dell'Unione e la misura nazionale in questione»,
collegamento richiesto dall'art. 51, paragrafo 1, della Carta di
Nizza. Esso non si identifica nella mera affinita' tra le materie
prese in esame e nell'indiretta influenza che una materia esercita
sull'altra (punto 26).
In consonanza con tali indicazioni, anche questa Corte opera una
rigorosa ricognizione dell'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione europea ed e' costante nell'affermare che la CDFUE puo'
essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di
legittimita' costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di
legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo (sentenza
n. 194 del 2018, punto 8. del Considerato in diritto e, gia' in
precedenza, sentenza n. 80 del 2011, punto 5.5. del Considerato in
diritto).
La direttiva 98/59/CE istituisce una procedura di consultazione
dei rappresentanti dei lavoratori e di informazione dell'autorita'
pubblica competente, al fine di limitare il ricorso a riduzioni del
personale e attenuarne le conseguenze mediante «misure sociali di
accompagnamento intese in particolare a facilitare la
riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati» (Corte
di giustizia, ordinanza 4 giugno 2020, gia' citata, punto 30). Questa
fonte di diritto secondario ha dato luogo, per la natura procedurale
delle disposizioni ora richiamate, a una «armonizzazione parziale»,
che tuttavia «non si propone di realizzare un meccanismo di
compensazione economica generale a livello dell'Unione in caso di
perdita del posto di lavoro ne' armonizza le modalita' della
cessazione definitiva delle attivita' di un'impresa» (punto 31).
La violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,
cosi' come le modalita' adottate dal datore di lavoro nel dar seguito
ai licenziamenti, sono materie che, nella ricostruzione fornita dalla
Corte di Lussemburgo, non si collegano con gli obblighi di notifica e
di consultazione derivanti dalla direttiva 98/59 CE e restano, in
quanto tali, affidate alla competenza degli Stati membri (punto 32).
Da questi rilievi discende che la situazione giuridica della
ricorrente nel procedimento principale «non rientra nell'ambito di
applicazione del diritto dell'Unione» e che l'interpretazione delle
disposizioni della Carta dunque «non ha alcun rapporto con l'oggetto
del procedimento principale» (punto 23).
3.- Sulle vicende ora richiamate questa Corte non ha ragione di
esprimersi. Sussistono, infatti, molteplici profili di
inammissibilita' da esaminare d'ufficio.
4.- Il primo di tali profili attiene alla descrizione della
fattispecie concreta e alla motivazione in ordine al requisito della
rilevanza.
4.1.- La parte ricorrente nel giudizio principale ha impugnato il
licenziamento collettivo, intimato il 1° luglio 2016, «per violazione
dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 della legge 223/91 e
comunque per violazione della procedura» (punto 4.), come confermano
anche le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione della parte.
La Corte rimettente riferisce di dover decidere sull'appello
proposto contro la sentenza di primo grado, che ha rigettato
l'impugnazione del licenziamento collettivo «per genericita' ed
infondatezza dei motivi» (punto 3.).
In ordine alla rilevanza, il giudice a quo si limita a
puntualizzare che un rapporto di lavoro sorto dopo il 7 marzo 2015 e'
assoggettato alla disciplina dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015,
che regola le «conseguenze sanzionatorie nel caso di accoglimento
delle domande» (punto 8.).
La declaratoria di illegittimita' costituzionale implicherebbe
«un cambiamento del quadro normativo assunto dal giudice rimettente»
e, in tale prospettiva, troverebbe conferma la rilevanza delle
questioni proposte, che il giudice a quo sarebbe chiamato a
illustrare con «una motivazione non implausibile» (punto 7.).
4.2.- La rilevanza del dubbio di costituzionalita' non si
identifica nell'utilita' concreta di cui le parti in causa potrebbero
beneficiare (sentenza n. 174 del 2019, punto 2.1. del Considerato in
diritto). Essa presuppone la necessita' di applicare la disposizione
censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si
riconnette all'incidenza della pronuncia di questa Corte su qualsiasi
tappa di tale percorso.
4.3.- A fronte di un'impugnazione che investe l'inosservanza dei
criteri di scelta e, in via subordinata, il mancato rispetto delle
procedure, la Corte d'appello di Napoli non illustra in alcun modo le
ragioni che inducono a privilegiare l'inquadramento della vicenda
controversa nella prima delle fattispecie dedotte nel ricorso e,
pertanto, a censurare la relativa disciplina sanzionatoria,
comparandola, quanto a efficacia dissuasiva, a quella antecedente.
E' proprio con riguardo alla violazione dei criteri di scelta,
difatti, che appare netta la cesura tra la tutela reintegratoria
assicurata dall'art. 5, comma 3, terzo periodo, della legge n. 223
del 1991 e la tutela meramente indennitaria introdotta dall'art. 10
del d.lgs. n. 23 del 2015. Per la violazione delle procedure, al
contrario, non si riscontra una apprezzabile discontinuita', poiche'
anche la disciplina anteriore (art. 5, comma 3, secondo periodo,
della legge n. 223 del 1991) contempla una tutela meramente
indennitaria, pur se diversamente configurata.
L'onere di motivazione si rivela, peraltro, ancor piu' pregnante
in un giudizio di appello, chiamato a sindacare, sulla base di
specifici motivi di gravame, la correttezza di una decisione di primo
grado che ha rigettato integralmente il ricorso.
La Corte rimettente non offre alcun ragguaglio sulle ragioni che
fondano l'illegittimita' del licenziamento collettivo per violazione
dei criteri di scelta e inducono, dunque, a disattendere le
valutazioni di segno contrario espresse dal giudice di primo grado.
Con riguardo alla disciplina sanzionatoria dei licenziamenti
individuali viziati sotto il profilo sostanziale (sentenza n. 194 del
2018) o dal punto di vista formale o procedurale (sentenza n. 150 del
2020), questa Corte ha potuto scrutinare il merito delle censure
anche alla luce dell'argomentazione esaustiva svolta in punto di
rilevanza dai giudici a quibus, che hanno di volta in volta
illustrato il ricorrere di una ipotesi di illegittimita', sostanziale
o formale, dei licenziamenti impugnati e la necessita' di applicare
la corrispondente disciplina di protezione.
Pur consapevole del fatto che il dubbio di costituzionalita'
verte sulle conseguenze sanzionatorie previste solo nel caso di
accoglimento delle domande (punto 8 citato), l'odierno rimettente
trascura di descrivere la fattispecie concreta e di allegare elementi
idonei a corroborare l'accoglimento dell'impugnazione in virtu' di
una violazione dei criteri di scelta, gia' esclusa dal giudice di
prime cure.
L'applicazione della disciplina sanzionatoria, che il giudice a
quo sospetta di incostituzionalita', richiede preventivamente
l'individuazione dei vizi del licenziamento collettivo. Tale
presupposto riveste un rilievo cruciale alla luce sia
dell'alternativa che la parte delinea tra inosservanza dei criteri di
scelta e inosservanza della procedura, sia dell'intervento di una
pronuncia di primo grado che ha escluso ogni vizio dell'impugnato
licenziamento collettivo.
Su tale ineludibile antecedente logico, il rimettente non si
sofferma e omette, anche solo con un'argomentazione non implausibile,
di avvalorare la rilevanza dei prospettati dubbi di
costituzionalita'.
Tali lacune nella descrizione della fattispecie concreta
impediscono, dunque, a questa Corte di valutare la rilevanza delle
questioni sollevate.
5.- A determinare l'inammissibilita' delle questioni concorre,
inoltre, l'incertezza in ordine all'intervento richiesto a questa
Corte.
5.1.- Dalla formulazione delle censure, non e' dato comprendere
se il rimettente prefiguri l'integrale caducazione dell'art. 10 del
d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui sanziona la violazione dei
criteri di scelta, o una pronuncia sostitutiva, che allinei il
contenuto precettivo di tale previsione alle soluzioni dettate
dall'art. 5, comma 3, terzo periodo, della legge n. 223 del 1991,
come ridefinito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 92 del 2012.
E' la stessa parte ricorrente nel giudizio principale che
auspica, nella memoria illustrativa depositata in prossimita'
dell'udienza, «una pronuncia ablativa o manipolativa», con una
indicazione perplessa, di per se' rivelatrice dell'ambiguita' del
petitum.
Ne' spetta a questa Corte sciogliere l'alternativa descritta, in
difetto di indicazioni univoche da parte del rimettente.
5.2.- Egualmente irrisolta permane l'alternativa, che comunque
investe le scelte eminentemente discrezionali del legislatore, tra il
ripristino puro e semplice della tutela reintegratoria o la
rimodulazione della tutela indennitaria, in una piu' accentuata
chiave deterrente.
Dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 150 del 2020,
punto 9. del Considerato in diritto, n. 194 del 2018, punto 9.2. del
Considerato in diritto, e n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in
diritto) e dalle stesse fonti internazionali evocate dal giudice a
quo (art. 24 della Carta sociale europea), si ricava, difatti, che
molteplici possono essere i rimedi idonei a garantire una adeguata
compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato.
Sia la tutela reintegratoria sia la tutela indennitaria possono
essere diversamente modulate e ampio e' il margine di apprezzamento
che spetta al legislatore nell'attuazione dei diritti sanciti dagli
artt. 4 e 35 Cost. e, in una prospettiva convergente, dall'art. 24
della Carta sociale europea.
A fronte di una vasta gamma di soluzioni, la Corte rimettente non
enuncia in termini nitidi l'intervento idoneo a sanare le numerose
sperequazioni censurate, sulla base di precisi punti di riferimento
gia' presenti nella trama normativa.
Anche per tali ulteriori ragioni, le questioni di legittimita'
costituzionale devono essere dichiarate inammissibili.
6.- Tali profili assorbono ogni ulteriore ragione di
inammissibilita'.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche'
in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 1, 3 e 10 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto
di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella versione antecedente
alle modifiche dettate dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella
legge 9 agosto 2018, n. 96, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, della
Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e
47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12
dicembre 2007, e all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta,
con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa
esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dalla Corte d'appello
di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE