AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ibitred» (20A06664) 
(GU n.303 del 5-12-2020)

 
       Estratto determina AAM/AIC n. 162 del 25 novembre 2020 
 
    Procedura europea n. DE/H/5338/001-002/DC. 
    Descrizione  del   medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.:E'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  IBITRED,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni  Lorenzini
S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - Latina (LT),
via Fossignano, 2 - CAP 04011, Italia. 
    Confezioni: 
      «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in  vetro  da
10 ml con tappo applicatore contagocce - A.I.C. n. 046085015 (in base
10) 1CYDWR (in base 32); 
      «25.000  U.I./2,5  ml  soluzione  orale»  1  flacone  in  vetro
monodose da 5 ml - A.I.C. n. 046085027 (in base 10) 1CYDX3  (in  base
32); 
      «25.000  U.I./2,5  ml  soluzione  orale»  2  flaconi  in  vetro
monodose da 5 ml - A.I.C. n. 046085039 (in base 10) 1CYDXH  (in  base
32); 
      «25.000  U.I./2,5  ml  soluzione  orale»  4  flaconi  in  vetro
monodose da 5 ml - A.I.C. n. 046085041 (in base 10) 1CYDXK  (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 
      IBITRED «10.000 U.I./ml gocce  orali,  soluzione»: ventiquattro
mesi. Una volta aperto, utilizzare entro cinque mesi; 
      IBITRED «25.000  U.I./2,5  ml  soluzione   orale»: ventiquattro
mesi. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore a 25 °C; 
      non congelare o refrigerare; 
      tenere il  flacone  nell'imballaggio  esterno  per  proteggerlo
dalla luce; 
      per le condizioni di conservazione dopo la prima  apertura  del
medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle  caratteristiche
del prodotto (RCP). 
    Composizione: 
      IBITRED «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione»: 1 ml di  gocce
orali, soluzione contiene: 
      principio attivo: 
        250 microgrammi di colecalciferolo (vitamina D3 equivalente a
10.000 U.I.); 
        1 goccia contiene 250 U.I. di colecalciferolo (equivalente  a
6,25 microgrammi di vitamina D3); 
        10 ml contengono  2,5  mg  di  colecalciferolo  (vitamina  D3
equivalente a 100.000 U.I.); 
      eccipienti: 
        olio d'oliva raffinato. 
    IBITRED «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale»: un flacone monodose
da 2,5 ml contiene: 
      principio attivo: 
        0,625 mg di colecalciferolo (vitamina D3 equivalente a 25.000
U.I.); 
      eccipienti: 
        olio d'oliva raffinato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini  S.p.a.  -  via
Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT), Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      IBITRED «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione»: 
        prevenzione della carenza di vitamina D negli adulti e  negli
adolescenti con un rischio identificato; 
        trattamento della carenza di vitamina D negli  adulti,  negli
adolescenti e nei bambini; 
      IBITRED «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale»: 
        trattamento iniziale della carenza sintomatica di vitamina  D
negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10,  lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.