N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 novembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Costa Ripagnola" - Misure di salvaguardia - Possibilita' per l'ente di gestione, ove istituito e operante, oppure per il soggetto a cui e' affidata la gestione provvisoria, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all'art. 3 della legge regionale n. 30 del 2020, di concedere, fino all'approvazione del piano del parco, deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilita' e di pubblico interesse. Ambiente - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Possibilita' per l'ente di gestione, ove istituito e operante, oppure per il soggetto a cui e' affidata la gestione provvisoria, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30 del 2020, di concedere, fino all'approvazione del piano del parco, deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. Ambiente - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Costa Ripagnola" - Regime autorizzativo - Previsione che fino all'approvazione del piano per il parco sono consentiti determinati interventi edilizi nelle diverse zone del parco. Ambiente - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Regime autorizzativo - Previsione che fino all'approvazione del piano per il parco sono consentiti determinati interventi edilizi nelle diverse zone del parco. Ambiente - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Regime autorizzativo - Previsione che, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all'approvazione del piano per il parco, sono consentiti gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell'ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 10 gennaio 2000. - Legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo"), artt. 8, comma 6; 25, comma 5; 9, comma 1, lettere f), g) e h); e 26, comma 1, lettere g), h) e i), e comma 2.(GU n.50 del 9-12-2020 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato per legge contro Regione Puglia, con sede in lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (BA) (C.F. 80017210727), in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, commi 5 e 26, comma 1, lettere g), h) e i) e comma 2, della legge della Regione Puglia del 21 settembre 2020, n. 30 «Istituzione dei parchi naturali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo"», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21 settembre 2020, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 20 novembre 2020 In data 21 settembre 2020, nel n. 132 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 21 settembre n. 30 rubricata Istituzione dei parchi naturali «Costa Ripagnola» e «Mar Piccolo». Fatto Si premette che la legge regionale in esame istituisce parchi naturali regionali «Costa Ripagnola» e «Mar Piccolo», ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e degli articoli 2 e 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia). In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 17) disciplina il parco naturale regionale «Costa Ripagnola», che si estende nei territori dei Comuni di Polignano a Mare e di Monopoli, nonche' nell'area marina prospicente, mentre il Capo II (articoli da 18 a 33) disciplina il parco naturale regionale «Mar Piccolo», nel Comune di Taranto. La normativa regionale, per ciascun parco naturale, individua l'Ente di gestione (articoli 2 e 19), la zonizzazione provvisoria, ossia la suddivisione in tre zone a tutela decrescente (articoli 3 e 20) i contenuti e l'iter di approvazione del Piano per il parco (articoli 4-5 e 21-22), la definizione di misure di salvaguardia (articoli 8 e 25), il regime autorizzatorio (articoli 9 e 26), nonche' le sanzioni (articoli 13 e 30). Entrambi i territori dei parchi naturali, istituiti dalla legge regionale, sono sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto dichiarati di notevole interesse pubblico con i decreti ministeriali 23 dicembre 1982 (Costa Ripagnola) e 1° agosto 1985 (Mar Piccolo). Tali territori sono disciplinati dal Piano paesaggistico della regione Puglia (PPTR), approvato nel 2015 e attualmente in vigore, che e' stato elaborato congiuntamente tra la Regione il Ministero per i beni e le attivita' culturali a seguito del Protocollo d'intesa del 2007 e dell'Accordo del 2015, sottoscritti ai sensi degli articoli 135 e 143, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42 del 2004. In particolare, e' stato oggetto di pianificazione congiunta l'intero territorio regionale e non soltanto la parte di territorio interessata da specifici vincoli paesaggistici. Entrambi i territori dei parchi sono quindi sottoposti alla specifica disciplina d'uso prevista nel vigente PPTR, stabilita nelle relative schede di identificazione e di definizione delle prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (Scheda PAE 008 e Scheda PAE 140) e a quella relativa alle componenti presenti nelle aree dei parchi, all'esterno delle aree soggette ai vincoli disposti con i decreti ministeriali sopra richiamati. I Piani per il parco previsti in relazione alle aree protette individuate dalla legge regionale dovranno quindi essere conformi alle previsioni del PPTR, come peraltro previsto anche dall'art. 98 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di quest'ultimo Piano. Il Comune di Polignano a mare e il Comune di Taranto non hanno ancora adeguato i propri strumenti urbanistici al PPTR approvato, nonostante sia gia' trascorso il termine di due anni per l'adeguamento, previsto dall'art. 145, comma 4, del Codice di settore. La legge regionale che istituisce i parchi naturali regionali «Costa Ripagnola» e «Mar Piccolo» e' censurabile con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5 e 26, comma 1, lettere g), h) e i), e comma 2, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, giacche' non rispettano il principio della cogente prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, come desunto dall'art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' per la violazione degli articoli da 239 a 253 del codice dell'ambiente, decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi alla bonifica dei siti inquinanti, materia rientrante nelle competenze statali in materia di ambiente. Motivi in diritto Illegittimita' costituzionale degli articoli 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5, e 26, comma 1, lettere g), h), i) e comma 2, della legge regionale Puglia n. 30 del 21 settembre 2020 per violazione degli articoli 145, comma 3, del decreto legislativo, n. 42 del 2004, degli articoli da 239 a 253, in particolare gli articoli 242 e 252 del decreto legislativo, n. 152/2006 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La normativa regionale denunciata, laddove disciplina gli interventi consentiti all'interno dei parchi in modo difforme e peggiorativo rispetto alla disciplina d'uso contenuta nel PPTR vigente, contrasta con il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico, sancito dall'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con cio' violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. In particolare: a) l'art. 8 della legge regionale, concernente le misure di salvaguardia del parco Costa Ripagnola, al comma 6 prevede: «Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e quelle contenute nel PPTR fino all'approvazione del piano del parco, l'ente di gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui e' affidata la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 14, d'intesa con la struttura regionale di cui all'art. 23 della legge regionale 1911997, limitatamente alle zone due e tre di cui all'art. 3, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalita' istitutive del parco, puo' concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 5, per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilita' e di pubblico interesse». Nonostante il richiamo al Codice di settore e al PPTR, nella sostanza la Regione consente in realta' all'ente gestore, in via transitoria, di derogare con propri provvedimenti alla disciplina d'uso contenuta nel PPTR, con cio' violando il predetto principio di gerarchia dei piani, che pone il piano paesaggistico in posizione sovraordinata rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, la cui disciplina si impone e non e' derogabile dai piani subordinati. Deve infatti tenersi presente che, ai sensi del PPTR vigente, nell'area corrispondente alla zona tre del parco Costa Ripagnola, puo' essere consentita la realizzazione delle sole opere pubbliche e di pubblica utilita', nel caso in cui la Regione, verificata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 95 delle NTA (ossia la compatibilita' dell'intervento con gli obiettivi di qualita' di cui all'art. 37 delle stesse NTA e l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali), autorizza l'intervento con delibera di Giunta regionale, in deroga alle prescrizioni previste dalla disciplina d'uso. Si riportano di seguito gli articoli 95 e 37 delle NTA citate: «Art. 95 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' 1. Le opere pubbliche o di pubblica utilita' possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purche' in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilita' paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualita' di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga e' sempre di competenza della Regione. 2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice. 3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti». CAPO II OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualita' e delle normative d'uso 1. In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualita' e predispone le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5 - Sezione C2. 2. Gli obiettivi di qualita' derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, nonche' dalle «regole di riproducibilita'» delle invarianti, come individuate nella Sezione B) delle schede degli ambiti paesaggistici, in ragione degli aspetti e caratteri peculiari che connotano gli undici ambiti di paesaggio. 3. Essi indicano, a livello di ambito, le specifiche finalita' cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perche' siano assicurate la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonche' il minor consumo del territorio. 4. Il perseguimento degli obiettivi di qualita' e' assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonche' dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento. 4-bis. Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtu' del quale e' consentito tutto cio' che la norma non vieta. 5. Il PPTR sostiene le proposte di candidatura Unesco relative a territori espressione dei caratteri identitari - dei paesaggi di Puglia, come individuati nelle strutture di cui al Titolo VI e assicura la salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco». Conseguentemente, la previsione ora richiamata della legge regionale, se intesa nel senso di fare realmente salve le previsioni del PPTR, risulterebbe priva di ambito applicativo, in quanto prevede un regime di trasformazione del territorio meno stringente rispetto a quello stabilito dalla pianificazione paesaggistica. Come detto, infatti, l'art. 95 delle NTA del PPTR consente, nella predetta zona, soltanto le opere pubbliche e di pubblica utilita', e non anche quelle genericamente di interesse pubblico e permette la realizzazione delle predette opere soltanto sulla base dei rigorosi presupposti stabiliti e previa deliberazione della giunta regionale. Il vero intento della norma regionale e', quindi, quello di derogare transitoriamente alle previsioni del PPTR, fino all'approvazione del piano per il parco. Analoghe censure valgono con riferimento alle misure di salvaguardia previste per il Parco Mar Piccolo, nel comma 5 dell'art. 25, che recita: «Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e de/paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelle del PPTR, fino all'approvazione del piano del parco, l'ente di gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui e' affidata la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 30, d'intesa con la struttura regionale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 19/1997, limitatamente alle zone due e tre di cui all'art. 20, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalita' istitutive del parco, puo' concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 4, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita'». b) L'art. 9 della legge regionale in esame, concernente il regime autorizzatorio del parco Costa Ripagnola, pur facendo formalmente salvi «eventuali vincoli maggiormente restrittivi» nonche' «le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti, ove piu' restrittive», alle lettere g) h) i) del comma 1 individua gli interventi edilizi consentiti nelle diverse zone del parco, in contrasto con la disciplina d'uso gia' prevista nel PPTR. In particolare, la predetta lettera g) prevede: «limitatamente alla zona tre di cui all'art. 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore del parco ricadenti in zona due e zona uno di cui all'art. 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001». La previsione sembrerebbe consentire la realizzazione, nelle zone uno e due del parco Costa Ripagnola (cioe' quelle sottoposte a maggior grado di tutela ai sensi dell'art. 3 della legge regionale in esame) solo gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale e, nelle zone tre, gli interventi di nuova costruzione, tra i quali sono compresi anche la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti. Tale disciplina e' in contrasto con la norma di tutela della fascia costiera contenuta nella scheda «vestizione» del decreto ministeriale del 23 dicembre 1982 (Scheda PAE008) e del decreto ministeriale 1° agosto 1985 (Scheda PAE0140) riferita alle prescrizioni dei territori costieri, ove ricadono in gran parte le zone tre, poiche' all'interno di tali territori, costituiti dalle fasce di tutela paesaggistica dei trecento metri dalla costa, non e' consentita, ai sensi della predetta scheda del PPTR, la realizzazione di qualsivoglia opera edilizia, salvo la trasformazione di manufatti legittimamente preesistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al venti per cento e in presenza di tutte le condizioni predeterminate dal medesimo PPTR, tra le quali: che gli interventi: (i) siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilita' ecologica degli immobili; (ii) comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; (iii) non interrompano la continuita' naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilita', fruibilita' e accessibilita' del mare nonche' percorribilita' longitudinale della costa; (iv) garantiscano mantenimento, il recupero o il ripristino, di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili; (v) promuovano attivita' che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilita' ecc.) del bene paesaggio. Si riportano le prescrizioni contenute nella la scheda «Dichiarazione di notevole interesse pubblico PAE0008 Sistema delle tutele Prescrizioni per i Territori Costieri"»: 1 «Nei territori costieri non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attivita' produttive industriali e della grande distribuzione commerciale; a3) la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilita' alla costa e la sua fruibilita' visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali; a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilita'; a4) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progello di sistemazione ambientale; a5) la realizzazione e l'ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2; a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 2 Fatte salve le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di Qualita' e delle normative d'uso di cui alla sezione precedente della presente scheda, nonche' degli atti di governo del territorio vigenti ove piu' restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al punto 1, nonche' i seguenti: b1) la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purche' detti piani e/o progetti e interventi: siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilita' ecologica degli immobili; comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi: non interrompano la continuita' naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilita', fruibilita' e accessibilita' del mare nonche' percorribilita' longitudinale della costa; garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino, di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili: promuovano attivita' che consentono la produzione di firme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilita' ecc.) del bene paesaggio; b2) la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli; b3) la realizzazione di attrezzature di facile amovibilita' per la balneazione e altre attivita' connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilita' ed accessibilita' dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purche' siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi; b4) la realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico; b5) la realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale "valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab. 4.2.4 del PPTR. b6) La realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purche' la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento; b7) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche elo di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessita' e non siano localizzabili altrove; b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento gia' esistente. 3 Pur nel rispetto delle presenti norme, sono auspicabili piani, progetti e interventi: c 1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalita' rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonche' le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale; c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e litodepurazione anche ai fini del loro riciclo: c3) per la realizzazione di percorsi per per la "mobilita' dolce" su viabilita' esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualita' paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico». Analoghe censurabili previsioni, volte a individuare gli interventi edilizi consentiti all'interno del parco, sono contenute nell'art. 26, comma 1, lettere g), h) e i), per il Parco Mar Piccolo. Le norme regionali, ponendosi in contrasto con la disciplina d'uso dei beni paesaggisticamente vincolati posta dal PPTR, sono illegittime per violazione del principio della gerarchia dei piani, sancito dall'art. 145 del Codice di settore. Il generico richiamo al Codice di settore o al PPTR, in presenza di una disciplina vistosamente difforme, non puo' certamente mettere al riparo le richiamate previsioni regionali dalla censura di illegittimita' costituzionale delle stesse. Nell'impianto dell'ordinamento nazionale della tutela del paesaggio, infatti, il piano paesaggistico si pone quale piano direttore generale, sovraordinato a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, sia urbanistica, sia settoriale. Esso pertanto rappresenta, per cosi' dire, la «Costituzione del territorio», in quanto esprime le scelte di fondo della pianificazione futura del territorio e deve porsi evidentemente e necessariamente in una dimensione temporale di stabilita' e di lungo periodo. Conseguentemente, cosi' come per la Costituzione nel sistema delle fonti normative, la modifica del predetto piano deve richiedere procedure non ordinarie, ma rinforzate e aggravate, che consentano da un lato, una piu' approfondita e meditata valutazione, dall'altro lato una piu' ampia condivisione, acquisita con la partecipazione determinante di una pluralita' di attori istituzionali, che trascenda la singola compagine politico-amministrativa regionale che, in un determinato momento politico-istituzionale, si trova a essere titolare della funzione. Codesta Corte, anche recentemente, ha affermato: «(...) non puo' ritenersi ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in qualsivoglia, forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali che va considerato, come gia' affermato nella sentenza n. 182 del 2006, "valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale"; principio ribadito nelle recenti sentenze di questa Corte n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013» (sentenza n. 210 del 2016). Il piano paesaggistico, a differenza degli altri strumenti di pianificazione, e' finalizzato alla protezione e alla pianificazione della tutela delle zone di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine di programmare la salvaguardia dei valori tutelati mediante una disciplina d'uso dei vincoli idonea ad assicurare il superamento dell'episodicita', inevitabilmente connessa all'esame dei singoli interventi autorizzatori, ove decisi «caso per caso» in assenza di piano. Il piano paesaggistico costituisce pertanto uno strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo paesaggistico, condizionando, prevalentemente in negativo, la successiva attivita' di pianificazione del territorio vincolato anche sotto il profilo urbanistico. Gli strumenti territoriali o urbanistici regionali non possono pertanto prevedere disposizioni diverse o peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, potendo eventualmente disciplinare le aree vincolate solo con previsioni aggiuntive e piu' restrittive, tali da tutelare in modo ancora piu' pregnante il paesaggio e/o l'ambiente. Con le norme sopra illustrate, al contrario, la Regione Puglia ha disciplinato unilateralmente, in modo diverso e meno restrittivo rispetto alla disciplina d'uso dettata dal PPTR vigente, adottato d'intesa con lo Stato, beni paesaggisticamente vincolati, richiamando solo formalmente il rispetto della predetta disciplina d'uso contenuta nel PPTR che - tuttavia - viene svuotata dei suoi contenuti essenziali di tutela. Le norme regionali sopra richiamate, pertanto, violano l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, giacche' non rispettano il principio della cogente prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, come desunto dall'art. 145, comma 3, del Codice di settore (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 2008). c) Il medesimo art. 26 rubricato «Regime autorizzativo» risulta censurabile in relazione alle disposizione contenute negli articoli da 239 a 253 del codice dell'ambiente, decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi alla bonifica dei siti inquinanti, considerato che la materia della bonifica ambientale rientra nelle competenze statali. La disposizione regionale infatti, al comma 1, prevede espressamente che: «Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, all'approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 25, comma 5, sono consentiti: j) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell'ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto) e finalizzati a minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante, dallo stato di contaminazione presente nel sito». Un'interpretazione rigorosa della disposizione potrebbe portare a ritenere non consentiti gli interventi diversi da quelli specificamente menzionati (tra cui le misure d'emergenza). Al contrario, un'interpretazione sistematica della norma stessa dovrebbe, invece, condurre all'opposta soluzione di includere tra gli interventi consentiti anche le ulteriori misure di cui alla Parte quarta, Titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'eventuale adesione, dunque, alla prima delle due opzioni interpretative, maggiormente rigorosa, fa emergere profili di illegittimita' costituzionale della disposizione regionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia «tutela dell'ambiente», in cui e' ricompresa la disciplina dei rifiuti (ex plurimis, Corte Costituzionale sentenze n. 180, n. 149 e n. 58 del 2015, n. 269 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009), nonche', in particolare, la bonifica dei siti inquinati come disciplinata dagli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (sentenze Corte Costituzionale n. 247 del 2009 e n. 214 del 2008). Spetta dunque allo Stato disciplinare, pure con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati (Corte Costituzionale sentenza n. 126 del 2018), stante la peculiarita' dei siti in questione, cui il legislatore ha inteso riconoscere specifica rilevanza attraverso la previsione di una normativa differenziata legata alla specifica destinazione delle suddette aree. Codesta stessa Corte con la sentenza n. 214 del 2008, affrontando il tema della bonifica dei siti contaminati, dopo le modifiche introdotte dal suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006, ha precisato che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (Corte Costituzionale sentenza n. 62 del 2008; sentenza n. 378 del 2007). Spetta, infatti, alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. «In tali casi, infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche piu' rigorosa in tema di tutela dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati dalla legge statale nel fissare misure emergenziali specifiche in relazione alla specificita' dei siti ivi compresi i cosiddetti valori soglia» (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 247 dei 2009, n. 246 del 2006 e n. 307 del 2003). Pertanto, anche qualora possano rilevarsi ambiti di competenza spettanti alle regioni, deve ritenersi prevalente la disciplina statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla regolamentazione omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale. Quanto sopra, tenendo altresi' conto della necessaria incidenza sul «governo del territorio» di detta disciplina, da cio' derivandone, per tutti gli aspetti concernenti la bonifica latu sensu considerata, «la conseguente compressione delle attribuzioni regionali in materia di pianificazione, come diretta conseguenza delle esigenze di tutela ambientale, di competenza esclusiva statale, senza che possa profilarsi una violazione delle disposizioni costituzionali sul riparto di competenze» (Corte Costituzionale sentenza n. 126 del 2018 anzidetta.
P. Q. M. Voglia codesta eccellentissima Corte costituzionale, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 8, comma 6, 9, comma 1 lettere f), g) e h), 25, commi 5 e 26, comma 1, lettere g), h) e i) e comma 2, della legge della Regione Puglia del 21 settembre n. 30 «Istituzione dei parchi naturali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo"», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21 settembre 2020. Si depositera', unitamente al presente ricorso notificato, la seguente documentazione: 1) delibera del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2020 2) legge della Regione Puglia n. 30/2020 3) NTA del PPTR; 4) Scheda PAE0008 del PPTR. Roma, 20 novembre 2020 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Figliolia L'Avvocato dello Stato: Marchini