MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 dicembre 2020 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19.    Modifica    della
classificazione  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,   Calabria,
Lombardia e Piemonte. (20A06975) 
(GU n.308 del 12-12-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese  e  giustizia,  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30; 
  Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  e
in particolare l'art. 24; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare gli articoli 1,  2
e 3; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  5  dicembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 dicembre 2020, n. 303; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e nazionale e il carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visti i verbali del 27 novembre 2020 e del 4 dicembre 2020, nonche'
il verbale dell'11 dicembre 2020 della Cabina  di  regia  di  cui  al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  29  maggio   2020,
unitamente all'allegato report n. 30; 
  Visto, altresi', il verbale  dell'11  dicembre  2020  del  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  prendere  atto   della   permanenza   per
quattordici  giorni  delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Lombardia e Piemonte, in un livello di rischio o scenario inferiore a
quello che ha determinato l'applicazione delle  misure  di  cui  agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020; 
  Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell'art. 1 del  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 24  del  decreto-legge
30 novembre  2020,  n.  157,  «l'accertamento  della  permanenza  per
quattordici giorni in un livello di rischio o  scenario  inferiore  a
quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai  sensi
del comma 16-bis, come verificato dalla  Cabina  di  regia,  comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che  la
Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»; 
  Sentiti i presidenti delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Lombardia e Piemonte; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Nuova classificazione delle Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
                        Lombardia e Piemonte 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33: 
  a) per la Regione Abruzzo cessa l'applicazione delle misure di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2020 e sono applicate, a decorrere dal 13  dicembre  2020  e
per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui all'art. 2 del
medesimo decreto; 
  b) per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte  cessa
l'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 dicembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2368 
 
                              ________ 
 
Avvertenza: 
 
    Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 3, comma 4, del decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  la
presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.