AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Caretopic». (20A06848) 
(GU n.311 del 16-12-2020)

 
        Estratto determina AAM/AIC n. 166 del 4 dicembre 2020 
 
    Procedura europea n. DE/H/6478/001/DC 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  CARETOPIC,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a., con sede legale e  domicilio
fiscale in Caronno Pertusella - Varese (VA),  via  Milano,  160,  cap
21042, Italia. 
    Confezioni e numeri di A.I.C.: 
      «2,275 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone  da  18  ml  -
A.I.C. n. 049013016 (in base 10) 1GRS8S (in base 32); 
      «2,275 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi  da  18  ml  -
A.I.C. n. 049013028 (in base 10) 1GRS94 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: spray cutaneo, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Dopo la prima apertura del flacone: sei mesi. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  questo  medicinale
non richiede particolari condizioni di conservazione. 
    «Caretopic» contiene etanolo, che  e'  infiammabile.  «Caretopic»
non deve essere spruzzato vicino a fiamme libere o mentre si fuma. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni ml di soluzione contiene 2.275 mg di  finasteride.  Ogni
erogazione fornisce 50 microlitri, che contengono 114 microgrammi  di
finasteride; 
      eccipienti: 
        etanolo (96%); 
        glicole propilenico; 
        idrossipropilchitosano; 
        acqua purificata. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Almirall Hermal GmbH -  Scholtzstrasse  3,  Schleswig-Holstein,
21465 Reinbek, Germania. 
    Indicazioni  terapeutiche:  «Caretopic»  e'   indicato   per   il
trattamento topico negli uomini adulti di eta' compresa tra 18  e  41
anni,  con  caduta  dei  capelli  da  lieve  a   moderata   (alopecia
androgenetica) per aumentare la  crescita  dei  capelli  e  prevenire
l'ulteriore caduta. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.