MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 novembre 2020 

Proroga delle previsioni di cui al decreto 26  luglio  2016,  recante
disposizioni  per  la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie.
(20A06996) 
(GU n.312 del 17-12-2020)

 
                             IL MINISTRO 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif.  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12), e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12),
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del  Ministero
dell'universita' e  della  ricerca,  «al  quale  sono  attribuite  le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in  materia  di  istruzione
universitaria,  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  2020,
con  cui  il  prof.  Gaetano  Manfredi  e'  stato  nominato  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  ministeriale  26  luglio  2016  (prot.  n.  593),
recante  «Disposizioni  per   la   concessione   delle   agevolazioni
finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al  Titolo
III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica  e  tecnologica"  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», e in particolare l'art. 19, comma
4, ai sensi del quale «la vigenza del presente  regimi  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e' fissata al 31 dicembre
2020  in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59  del
regolamento n. 651/2014»; 
  Atteso che con il decreto ministeriale  n.  593/2016  cit.  vengono
disciplinate le modalita'  di  utilizzo  e  gestione  del  FIRST  con
riferimento agli interventi diretti al sostegno  delle  attivita'  di
ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di  sviluppo
sperimentale e delle connesse attivita' di  formazione  del  capitale
umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,  inseriti  in  accordi   e
programmi europei e internazionali; 
  Considerato che il ridetto  decreto  ministeriale  n.  593/2016  e'
stato  notificato  alla  Commissione  europea,  mediante  applicativo
SANI2, State Aid Case SA.47037, validato in data 14 dicembre 2016; 
  Visto il d.d. 13 ottobre 2017 (prot. n.  2759),  recante  le  linee
guida al decreto ministeriale n. 593/2016, cosi' come aggiornato  con
d.d. 17 ottobre 2018 (prot. n. 2705); 
  Visto il d.d. 15 marzo 2018  (prot.  n.  555),  recante  attuazione
dell'art. 18 decreto ministeriale n. 593/2016 e delle  direttive  del
d.d. n. 2759/2017 cit. con  cui  sono  state  emanate  le  «Procedure
operative per il  finanziamento  dei  progetti  internazionali»,  che
disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande di  finanziamento  nazionale  da  parte  dei  proponenti  dei
progetti di ricerca internazionale e di utilizzo  e  di  gestione  di
FIRST, FAR e FESR  per  gli  interventi  diretti  al  sostegno  delle
attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi
di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del
capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e
programmi europei e internazionali; 
  Considerato che il decreto ministeriale n. 593/2016 si applica solo
agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali  e'  possibile
calcolare con precisione l'equivalente  sovvenzione  lordo  (ESL)  ex
ante senza dover effettuare una  valutazione  dei  rischi,  ai  sensi
dell'art. 5, commi 1 e 2 di cui al regolamento (UE)  n.  651/2014  ed
agli interventi  del  PON  RI  2014-2020  e  del  PNR  2015-2020  ove
possibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni», e in particolare gli articoli 9,  13,  14  e  15,  i
quali prevedono,  prima  della  concessione  da  parte  del  soggetto
concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale  e
l'espletamento di verifiche  tramite  cui  estrarre  le  informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al  soggetto  richiedente
per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 972/2020  della  Commissione  europea,
del 2 luglio 2020, «che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per
quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014  per
quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti  pertinenti»,  e  in
particolare: 
    l'art. 1, che proroga  l'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 de minimis al 31 dicembre 2023; 
    l'art. 2, par. 5, che proroga l'applicazione del regolamento (UE)
n. 651/2014 al 31 dicembre 2023; 
  Ritenuto, in coerenza con le citate proroghe di cui al  regolamento
(UE) n. 972/2020, di procedere alla proroga delle disposizioni di cui
al decreto ministeriale n. 593/2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Proroga della misura di sostegno 
 
  1. Il presente  decreto  recepisce,  nell'ambito  delle  misure  di
sostegno che costituiscono aiuti di Stato ai  sensi  dei  regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014, i contenuti e le disposizioni di cui
al regolamento (UE) n. 972/2020, ivi incluse  quelle  concernenti  la
proroga dell'applicabilita' delle misure di sostegno. 
  2. L'art. 19, comma 4, decreto ministeriale 26 luglio  2016  (prot.
n. 593) e' cosi' modificato: 
    «4. La vigenza  del  presente  regime  di  aiuti  di  Stato  alla
ricerca, sviluppo ed innovazione e' fissata al 31 dicembre  2023,  in
coerenza con le disposizioni di cui all'art. 59 del regolamento  (UE)
n. 651/2014, cosi' come  modificato  dall'art.  2,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 972/2020». 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 novembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Manfredi 

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2342