AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dexmedetomidina B. Braun» (20A07067) 
(GU n.313 del 18-12-2020)

 
        Estratto determina n. 1319/2020 del 15 dicembre 2020 
 
    Medicinale: DEXMEDETOMIDINA B. BRAUN. 
    Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG. 
    Confezioni: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048966016 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 10
fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048966028 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25
fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048966030 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  4
fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 048966042 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 10
fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 048966055 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  4
fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048966067 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 10
fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048966079 (in base 10). 
    Forma  farmaceutica:  concentrato  per  soluzione  per  infusione
(concentrato sterile). 
    Validita' prodotto integro: confezione non aperta due anni. 
    Composizione: 
      dexmedetomidina cloridrato, 100 microgrammi/ml; 
      eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore del principio attivo: 
      Edmond Pharma S.r.l., Strada Statale  Dei  Giovi  131,  Paderno
Dugnano - 20037 Milano, Italy; 
      Norchim S.A.S, 33, quai d'Amont, Saint Leu d'Esserent  -  60340
France. 
    Produzione, confezionamento primario e secondario,  controllo  di
qualita',  rilascio  dei  lotti:  B.  Braun  Medical,  SA,  Poligonol
Industrial Los Olivares, onda De os  Olivares,  Parcela  11  -  23009
Jaen, Spain. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      per la sedazione di pazienti adulti in UTI (Unita'  di  terapia
intensiva) che necessitano  di  un  livello  di  sedazione  non  piu'
profondo  del  risveglio  in  risposta  a  una  stimolazione  verbale
(corrispondente  al  valore  da  0  a -  3   della   scala   Richmond
agitazione-sedazione (Richmond Agitation-Sedation Scale - RASS); 
      per la sedazione di pazienti  adulti  non  intubati  prima  e/o
durante  procedure  diagnostiche   o   chirurgiche   che   richiedono
sedazione, ossia sedazione procedurale/cosciente. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Dexmedetomidina  B.  Braun»  (dexmedetomidina  cloridrato)   e'   la
seguente:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico,  e'  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si  riferiscano   ad
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   nel   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.