PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2020 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Calabria nelle iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni  dal  14  al  19
giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria,  di  Bagnara
Calabra e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di  Joppolo  e
di Nicotera, in Provincia  di  Vibo  Valentia.  (Ordinanza  n.  720).
(20A07039) 
(GU n.316 del 21-12-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  dell'8  agosto  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei  Comuni  di  Reggio
Calabria, di Bagnara Calabra e di  Scilla,  in  Provincia  di  Reggio
Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia  di  Vibo  Valentia
nonche' la successiva delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  6
agosto 2019 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato  prorogato
fino al 6 agosto 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 545 del 18 settembre 2018 recante: «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018  nei  territori  dei
Comuni di Reggio  Calabria,  di  Bagnara  Calabra  e  di  Scilla,  in
Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia
di Vibo Valentia»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
545 del  18  settembre  2018,  nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  dirigente  dell'U.O.A.
protezione  civile  della  Regione  Calabria  e'  individuato   quale
soggetto responsabile delle iniziative finalizzate  al  completamento
degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 545/2018  e  nelle  eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla  data  di
adozione della presente ordinanza.  Il  predetto  soggetto  provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
commissario delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  citata
ordinanza n. 545/2018  provvede  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2,  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Calabria, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6101,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 545/2018, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  30
settembre 2021. Eventuali proroghe di tale termine,  entro  i  limiti
previsti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n.  1  del  2
gennaio 2018, possono essere disposte  previa  richiesta  debitamente
motivata del soggetto responsabile. Le eventuali somme giacenti sulla
predetta contabilita' speciale,  non  attribuite  a  interventi  gia'
pianificati e approvati, vengono restituite con le modalita'  di  cui
al comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito  delle  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a  cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Calabria che provvede, anche avvalendosi  dei  soggetti
di cui al comma 4, nei modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di  detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli