IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il
quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia
denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito FSC) e
finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme
degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,
l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale,
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, ripartendo le funzioni relative alla politica
di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa
Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101;
Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di
programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta
determinata come segue:
un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto
in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810
milioni di euro stabilita dall'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014);
un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni
2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente
quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»;
un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione
stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Considerato che la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1,
comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del
FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni, e, in particolare,
l'art. 44, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi
di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», in cui e'
previsto, tra l'altro, che, al fine di migliorare il coordinamento
unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonche' di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione
o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul FSC, in
sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori
variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli
interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale
proceda, sentite le amministrazioni interessate, ad una
riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale un unico piano operativo per ogni
amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»;
Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del
2019, il quale dispone che, in sede di prima approvazione, il Piano
sviluppo e coesione possa contenere sia gli interventi dotati di
progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata,
sia gli interventi che, pur non rientrando nella precedente
casistica, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con
le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli
obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi
europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34
del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione
da parte del CIPE dei piani di sviluppo e coesione di cui al citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio
2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via
eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere
nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19,
in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
programmi operativi dei fondi strutturali e di investimento europei,
di seguito Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del
regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso
riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, procede
all'approvazione di tali riprogrammazioni la Cabina di regia di cui
all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste
per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni
deve essere fornita apposita informativa al CIPE e alle Commissioni
parlamentari competenti da parte dell'autorita' politica delegata per
le politiche di coesione.
Visto, in particolare, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34
del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui
programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali gia'
anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra
l'altro, che:
a) le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della
rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del
bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che
abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi
operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi,
per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi
complementari, vigenti o da adottarsi;
b) nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate
dall'Unione europea, tali amministrazioni possono assicurare gli
impegni gia' assunti in relazione ad interventi poi sostituiti da
quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la
riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di
cui al citato art. 44, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 34
del 2019, previa apposita approvazione di tali riprogrammazioni da
parte della Cabina di regia di cui al citato art. 1, comma 703 della
legge n. 190 del 2014, secondo le regole e le modalita' previste per
il ciclo di programmazione 2014-2020, e la successiva informativa al
CIPE;
c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al
precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e' possibile
procedere attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti
delle disponibilita' attuali, fermo restando che tali risorse
rientrano nella disponibilita' del Fondo nel momento in cui siano
rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea;
d) per le predette finalita', il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi
con le singole amministrazioni titolari dei programmi operativi dei
Fondi SIE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,
con il quale, tra l'altro, il dott. Giuseppe Luciano Calogero
Provenzano e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.
Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, e' stato conferito l'incarico
per il Sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
settembre 2019, concernente la delega di funzioni al Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero
Provenzano;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, prot. n. 1457-P del 23 settembre 2020, e
l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, concernente la riprogrammazione dell'importo di complessivi
48,09 milioni di euro e la proposta di assegnare risorse FSC
2014-2020, non ancora programmate, per un importo di 38,69 milioni di
euro alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del
combinato disposto del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del
2019 e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del
2020, nonche' del citato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del
2014, in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia il 22 settembre 2020;
Considerato, in particolare, che:
a) per finanziare urgenti misure di contrasto all'emergenza
Covid-19, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha assunto
l'impegno a riprogrammare i Fondi SIE (a valere sul Programma
operativo regionale FSE) per l'importo complessivo di 48,09 milioni
di euro;
b) sul predetto importo, la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia intende destinare alla rendicontazione di spese anticipate a
carico dello Stato fino a 36,60 milioni di euro, ai sensi del citato
art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dispone di risorse
FSC riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n.
34 del 2019, pari a 9,40 milioni di euro, cosi' come risulta dagli
esiti dell'istruttoria tecnica coordinata congiuntamente dal Nucleo
per la valutazione e l'analisi della programmazione del Dipartimento
per le politiche di coesione e dal Nucleo di verifica e controllo
dell'Agenzia per la coesione territoriale, svolta in collaborazione
con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione
europea;
Considerato, in particolare, che la riprogrammazione dei Fondi SIE
per un ammontare complessivo di 48,09 milioni di euro corrisponde al
fabbisogno finanziario espresso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia ed indicato nel predetto Accordo sottoscritto, sopra citato,
al fine di assicurare copertura finanziaria agli impegni gia' assunti
dalla medesima Regione in relazione agli interventi/linee d'azione
del Piano operativo regionale FSE a fronte delle risorse europee
riprogrammate nonche' in favore di nuovi interventi connessi
all'emergenza Covid-19;
Tenuto conto che in data 29 settembre 2020 la Cabina di regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2014-2020 previste dal citato art. 1, comma 703, lettera c),
della legge n. 190 del 2014, si e' espressa favorevolmente;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3
della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;
Vista la nota prot. n. 5265-P del 29 settembre 2020, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a
base della odierna seduta del Comitato;
Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il Sud e la
coesione territoriale;
Delibera:
1. Riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia.
1.1 Per le finalita' indicate in premessa, nelle more
dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel prendere atto della
riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai
sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si
dispone la nuova fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui
programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse
riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34
del 2019.
1.2 In applicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in
particolare, commi 2 e 5 dell'art. 242, le risorse assegnate ai sensi
del precedente punto 1.1 ritornano nella disponibilita' del FSC nel
momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare,
le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della
rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un
importo massimo di 12,35 milioni di euro.
1.3 Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 703, lettera l)
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'assegnazione in termini di
competenza e' a valere sulle attuali disponibilita' del FSC 2014-2020
secondo il seguente profilo finanziario annuale in milioni di euro:
=====================================================================
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
+===========+===========+===========+=========+========+============+
| 8,98 | 9,16 | 6,35 | 3,92 | 0,67 | 29,08 |
+-----------+-----------+-----------+---------+--------+------------+
Tale profilo finanziario costituisce limite annuale,
compatibilmente con le disponibilita' di cassa del Bilancio dello
Stato, per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti.
1.4 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per
cento al Centro-Nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC
2014-2020.
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.
2.1 Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle
regole di governance e alle modalita' di attuazione e monitoraggio
del FSC 2014-2020.
2.2 La Regione Marche riferira' annualmente e, in ogni caso, su
specifica richiesta a questo Comitato, sullo stato di attuazione
delle risorse assegnate e sull'ammontare delle risorse rimborsate
dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese
anticipate.
Roma, 29 settembre 2020
Il Presidente: Conte
Il segretario: Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1475