MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2020 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi  calamitosi   verificatisi   nei   territori   della   Regione
Emilia-Romagna dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020. (20A07043) 
(GU n.318 del 23-12-2020)

 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006,
n. 1857, della Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  29
marzo  2004,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi,  l'individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 maggio 2020 n. 128, e
convertito dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2020  n.  180,
che all'art. 222-bis, stabilisce: «1. Le imprese agricole ubicate nei
territori  che  hanno   subito   danni   dalle   gelate   eccezionali
verificatesi dal  24  marzo  al  3  aprile  2020,  e  che  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, possono accedere  agli  interventi  previsti  per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite  della
dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarieta'  nazionale,
come rifinanziato ai sensi dell'art. 10. Le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano possono  conseguentemente  deliberare
la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui  al
comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per fare fronte ai danni subiti dalle  imprese  agricole  danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile
2020, la dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale-interventi
indennizzatori, di cui all'art. 5, comma 2, del  decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 agosto 2020  n.  203,
convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  13
ottobre 2020 n. 253, recante «Misure urgenti per  il  sostegno  e  il
rilancio dell'economia», ed in particolare  l'art.  50,  comma  1-bis
dove e' stabilito: "All'art. 222-bis, comma 1, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: "termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre  2020"
e le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20
milioni di euro"»; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   ed   in
particolare  l'art.  1,  comma  1  che  ha  trasferito  le   funzioni
esercitate in  materia  di  turismo  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo al  Ministero  dei  beni
culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo,  ai  sensi
del quale  la  denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e  forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente   in   provvedimenti   legislativi   e   regolamentari,   la
denominazione:  «Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi'  come  modificato
da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24
marzo  2020,  n.  53  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425 (2017/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di  declaratoria
degli eventi avversi di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale di cui alla deliberazione della giunta  regionale  n.  1088
del 31 agosto 2020: 
    gelate dal 24 marzo 2020 al  3  aprile  2020  nelle  Province  di
Bologna, Ferrara, Forli-Cesena,  Modena,  Parma,  Piacenza,  Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini; 
  Dato  atto  alla  Regione  Emilia-Romagna  di  aver  effettuato   i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla
presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto   opportuno   accogliere   la   proposta   della   Regione
Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo
di solidarieta'  nazionale  nelle  aree  colpite  per  i  danni  alle
produzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  e
successive modificazioni ed integrazioni: 
    Bologna: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio dei Comuni di  Anzola  dell'Emilia,  Argelato,  Baricella,
Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio,  Calderara  di  Reno,
Casalfiumanese, Castel D'Aiano, Castel  del  Rio,  Castel  di  Casio,
Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San  Pietro  Terme,
Castello D'Argile, Castenaso Crevalcore, Dozza, Fontanelice -  Gaggio
Montano, Galliera Imola, Lizzano in  Belvedere,  Loiano,  Malalbergo,
Marzabotto,  Medicina,  Minerbio,  Molinella,  Monterenzio,  Mordano,
Monte San Pietro, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di  Cento,  Sala
Bolognese, San Benedetto Val Di Sambro, San  Giorgio  di  Piano,  San
Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro  in  Casale,
Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa; 
    Ferrara: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio dei Comuni di Argenta, Berra,  Bondeno,  Cento,  Codigoro,
Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Formignana, Goro, Iolanda  di
Savoia,  Lagosanto,  Masi  Torello,  Mirabello,   Ostellato,   Poggio
Renatico,  Portomaggiore,  Ro,   Sant'Agostino,   Terre   del   Reno,
Tresigallo, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera; 
    Forli' Cesena: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio  dei  Comuni  di  Bagno  di  Romagna,  Bertinoro,  Borghi,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico,  Civitella  di
Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo,
Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio,
Premilcuore, Rocca San  Casciano,  Roncofreddo,  San  Mauro  Pascoli,
Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano  al  Rubicone,
Tredozio, Verghereto; 
    Modena: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio  dei  Comuni  di   Bastiglia,   Bomporto,   Campogalliano,
Camposanto,  Carpi,   Castelfranco   Emilia,   Castelnuovo   Rangone,
Castelvetro di  Modena,  Cavezzo,  Concordia  sulla  Secchia,  Finale
Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello,  Marano  sul
Panaro, Medolla,  Mirandola,  Modena,  Montese,  Nonantola,  Novi  di
Modena, Pavullo  nel  Frignano,  Polinago,  Prignano  sulla  Secchia,
Ravarino,  San  Cesario  sul  Panaro,  San  Felice  sul  Panaro,  San
Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano  sul  Panaro,  Sestola,
Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca; 
    Parma: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio dei Comuni di Berceto, Parma, Traversetolo; 
    Piacenza: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio  dei  Comuni   di   Besenzone,   Castelvetro   Piacentino,
Cortemaggiore, Gazzola, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Pontenure, San
Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Travo, Villanova sull'Arda; 
    Ravenna: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna,
Brisighella, Casola Valsenio, Castel  Bolognese,  Cervia,  Conselice,
Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa  Lombarda,  Ravenna,  Riolo
Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo; 
    Reggio Emilia: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio dei Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso,  Bibbiano,
Boretto, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Canossa,  Carpineti,
Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelbosco di  Sopra,  Castelnovo
di  Sotto,  Castelnovo  Ne'  Monti,  Cavriago,  Correggio,  Fabbrico,
Guastalla, Novellara, Poviglio,  Reggio  nell'Emilia,  Reggiolo,  Rio
Saliceto, Rolo,  Rubiera,  San  Martino  in  Rio,  San  Polo  d'Enza,
Scandiano, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo; 
    Rimini: 
      gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), nel
territorio   dei   Comuni   di   Casteldelci,    Misano    Adriatico,
Montescudomonte Colombo, Novafeltria,  Pennabilli,  Poggio  Torriana,
San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo
di Romagna, Verucchio, Rimini, Mondaino,  Bellaria,  Igeamarina,  San
Clemente, Talamello. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova