MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 novembre 2020 

Modifica  del  decreto  24  gennaio  2014,  relativo  al   Fondo   di
solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione  e  della
riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del
Gruppo Poste Italiane. (20A07095) 
(GU n.320 del 28-12-2020)

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»,  ed  in
particolare l'art. 3; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  24
gennaio 2014, n. 78642, relativo al  Fondo  di  solidarieta'  per  il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione  professionale  del  personale  del   Gruppo   Poste
Italiane; 
  Visto l'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  punto  2),  del  medesimo
decreto, che prevede che il Fondo  provveda,  in  via  ordinaria,  al
finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei  lavoratori
dipendenti interessati  da  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa  per   le   cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria  o  straordinaria  anche  in  concorso  con  gli   appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente  e  che  il
Fondo versa, altresi', la  contribuzione  correlata  alla  competente
gestione assicurativa obbligatoria; 
  Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto in base al  quale  nei
casi di riduzione dell'orario di lavoro o di  sospensione  temporanea
dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 2), (superiore a trentasei ore annue pro-capite) il Fondo,  per
le ore eccedenti tale limite,  eroga  ai  lavoratori  interessati  un
assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente, secondo criteri e  modalita'  in  atto  per  la
cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale  assegno  ordinario
di sostegno al reddito deve riguardare interventi di  durata  massima
almeno pari a quella prevista dall'art. 9; 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare,  ai  lavoratori  dei  settori  non
coperti dalla normativa in materia  di  integrazione  salariale,  una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del  2015,
che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia  di
integrazione salariale,  che  si  costituiscano,  previa  stipula  di
accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali
con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela  in  costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste  dalla  normativa  in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del  2015,
che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del  2015,
che  prevede  la  possibilita'  di  apportare  modifiche  agli   atti
istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 26; 
  Visto l'accordo sottoscritto in  data  30  aprile  2020  tra  Poste
Italiane S.p.a., anche in rappresentanza di Postel S.p.a., Poste Vita
S.p.a.,  Poste  Assicura  S.p.a.,  Egi  S.p.a.,  Postemobile   S.p.a,
BancoPosta Fondi S.p.a. sgr,  PostePay  S.p.a.  e  le  organizzazioni
sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL  Com.ni
e FNC UGL Com.ni, con cui,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015, e' stato convenuto di  apportare
modificazioni  alla  disciplina  dell'assegno  ordinario  di  cui  al
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio
2014, n. 78642; 
  Considerata l'avvertita esigenza delle parti sociali  espressa  nel
citato  accordo  del  30  aprile  2020,  di  apportare  modifiche   e
integrazioni all'atto istitutivo del Fondo  di  solidarieta'  per  il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione  professionale  del  Gruppo   Poste   Italiane,   in
particolare con riferimento all'art.  10  comma  2  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642,
con la finalita' di utilizzare al meglio gli strumenti disponibili di
sostegno al reddito e  all'occupazione  e  di  pervenire  a  un  piu'
efficiente utilizzo degli  accantonamenti  e  delle  prestazioni  del
Fondo; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 10, comma 2,  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642,
dando seguito a quanto stabilito nell'accordo sindacale del 30 aprile
2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art.  10  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, il comma 2 e'  sostituito  dal
seguente: «2. Nei casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a) punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati
un  assegno  ordinario  per  il   sostegno   del   reddito,   ridotto
dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti
dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in  atto  per
la  cassa  integrazione  guadagni  per  l'industria.   Tale   assegno
ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata
massima almeno pari a quella prevista dall'art. 9». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri         

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2387