ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2020 

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione  da
dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2021 ai  fini
della determinazione del contributo di  vigilanza  sull'attivita'  di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.  (Provvedimento  n.
104). (20A07132) 
(GU n.322 del 30-12-2020)

 
          L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI  
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti  annuali
e consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  concernente
il codice delle assicurazioni private, e le  successive  disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto in particolare  l'art.  335,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  il  quale  prevede  che  il
contributo   di   vigilanza   sull'attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione e' commisurato ad un importo non superiore al due per
mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri  di  gestione  calcolata
dall'IVASS mediante apposita elaborazione  dei  dati  risultanti  dai
bilanci dell'esercizio precedente; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini e, in  particolare,  l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica del 12 dicembre 2012; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008  concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci  dell'esercizio
2019 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita
l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro  diretto  e'
stata mediamente pari al 4,07%; 
 
                              Dispone: 
 
  Ai  fini  della  determinazione   del   contributo   di   vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e  riassicurazione  di  cui  all'art.
335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  per
l'esercizio 2021 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre  dai
premi incassati e' fissata nella misura del 4,07% dei predetti premi. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino   dell'IVASS   e   reso
disponibile sul sito internet dell'IVASS. 
    Roma, 16 dicembre 2020 
 
                      p. delegazione del direttorio integrato: Cesari