COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERA 22 dicembre 2020 

Proroga del periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera n.
19783 del 23 novembre 2016. (Delibera n. 21666). (20A07213) 
(GU n.322 del 30-12-2020)

 
         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2017,  n.  129,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE, cosi' come modificata dalla  direttiva  2016/1034/UE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  e  di
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come  modificato  dal
regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 giugno 2016»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 12, del richiamato  decreto
legislativo n. 129 del 2017 che, nell'abrogare il decreto legislativo
8 ottobre 2007, n. 179, ha stabilito, tra l'altro, che «i riferimenti
ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 2, e al comma  2  dell'art.  9,  del
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono  effettuati,
rispettivamente, ai commi 1, 2  e  3  dell'art.  32-ter  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; 
  Visto il predetto art. 32-ter del decreto  legislativo  n.  58  del
1998  che,  al  comma  2,  attribuisce  alla  Consob  il  potere   di
determinare con proprio regolamento i criteri  di  svolgimento  delle
procedure di risoluzione delle controversie; 
  Vista la propria delibera n.  19602  del  4  maggio  2016  relativa
all'istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)  e
all'adozione del regolamento di attuazione del citato art.  2,  commi
5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della richiamata delibera
n. 19602, a  norma  del  quale  «La  Consob  adotta,  con  successive
delibere, disposizioni di attuazione del  regolamento,  disciplinanti
l'organizzazione e il funzionamento dell'Arbitro per le  controversie
finanziarie, e ne determina la data di avvio dell'operativita'»; 
  Vista la propria delibera n. 19783 del 23 novembre 2016  di  «Avvio
dell'operativita' dell'Arbitro per le controversie finanziarie  (ACF)
e adozione di disposizioni transitorie»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della richiamata delibera
n. 19783, a norma del quale, «Per un periodo di due anni  dalla  data
di  avvio  dell'operativita'   dell'Arbitro   per   le   controversie
finanziarie  (ACF)  gli  intermediari  che  si   avvalgono   di   una
associazione di categoria provvedono, nei  trenta  giorni  successivi
alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni  e  la
relativa documentazione all'associazione che, entro  quindici  giorni
dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalita'  rese  note  sul
sito web, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto regolamento»; 
  Vista la propria delibera n. 20760 del 20 dicembre 2018 di «Proroga
del periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n.  19783  del
23 novembre 2016»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della richiamata delibera
n. 20760, a norma del quale, «E' prorogato fino al 31  dicembre  2020
il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera della Consob n.
19783 del 23 novembre 2016, ai sensi del quale gli  intermediari  che
si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei  trenta
giorni successivi  alla  ricezione  del  ricorso,  a  trasmettere  le
proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione  che,
entro quindici giorni dalla ricezione,  le  inoltra  all'ACF  con  le
modalita' rese note sul sito web, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del
predetto regolamento»; 
  Vista la propria delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, con la  quale
e' stato adottato il  «regolamento  concernente  i  procedimenti  per
l'adozione di atti di regolazione  generale  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni»; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  predetto
regolamento concernente i procedimenti  per  l'adozione  di  atti  di
regolazione generale, la revisione periodica dei regolamenti adottati
dalla Consob e' effettuata almeno ogni tre anni; 
  Considerato che il processo di revisione delle previsioni di cui al
regolamento adottato con la richiamata delibera n.  19602  del  2016,
avviato con consultazione pubblica  in  data  19  dicembre  2019,  e'
tuttora in corso; 
  Ritenuto che, in vista della sua imminente scadenza,  e'  opportuno
prorogare il periodo  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  della  citata
delibera n. 19783 del 2016 (gia' prorogato dall'art. 1 comma 1, della
citata delibera n. 20760  del  2018),  al  fine  di  consentire  agli
intermediari  -  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle   nuove
disposizioni adottate all'esito del predetto  processo  di  revisione
del regolamento adottato con la richiamata delibera n. 19602 del 2016
- di continuare a gestire  in  maniera  efficiente  ed  efficace  gli
adempimenti connessi ai procedimenti dinanzi all'ACF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
           Proroga del periodo di cui all'art. 2, comma 2, 
            della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016 
 
  1. Il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera Consob  n.
19783 del 23 novembre 2016, gia' prorogato fino al 31  dicembre  2020
dall'art. 1, comma 1, della delibera Consob n. 20760 del 20  dicembre
2018, e' prorogato fino al 1° luglio 2021. 
  2. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel  sito  internet  della  Consob.  Essa
entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   data   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 22 dicembre 2020 
 
                                                Il Presidente: Savona