N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2020

Ordinanza del 28 maggio 2020 del Giudice  di  pace  di  Lanciano  nel
procedimento civile promosso da Cognati Anna e  De  Michele  Vincenzo
contro ANAS spa e Provincia di Chieti. 
 
Ordinamento giudiziario -  Emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  -
  Dichiarazione  dello  stato  di   emergenza   -   Misure   connesse
  all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Nomina di un Commissario
  straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
  occorrenti  per  il   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 - Rifinanziamento  del  Fondo  emergenze
  nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza  di  stati
  di  emergenza  e   contabilita'   speciali   -   Misure   incidenti
  sull'esercizio della funzione giurisdizionale  civile  e  penale  e
  sull'organizzazione e l'attivita' degli uffici giudiziari. 
- Delibera del Consiglio dei ministri (Dichiarazione dello  stato  di
  emergenza   in   conseguenza   del   rischio   sanitario   connesso
  all'insorgenza   di   patologie   derivanti   da   agenti    virali
  trasmissibili)  del  31  gennaio  2020;  ordinanza  del  Capo   del
  dipartimento della protezione civile (Primi interventi  urgenti  di
  protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al  rischio
  sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da  agenti
  virali trasmissibili) del 3 febbraio 2020, n. 630; decreto-legge 17
  marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del  Servizio  sanitario
  nazionale e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e
  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
  convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,  n.  27,
  art. 122; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  (Misure  urgenti  in
  materia di salute, sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di
  politiche  sociali   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
  COVID-19), art. 14, commi 1 e 4. 
Ordinamento giudiziario -  Emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  -
  Misure  connesse  all'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19   -
  Prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in
  occasione di lavoro - Misure urgenti  per  contrastare  l'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in  materia  di
  giustizia  civile,  penale,  tributaria   e   militare   -   Misure
  straordinarie in materia di  lavoro  agile  -  Misure  urgenti  per
  evitare la  diffusione  del  COVID-19  -  Sanzioni  e  controlli  -
  Disposizioni  di  coordinamento  e   integrative   riguardanti   la
  disciplina sulla sospensione dei  termini  processuali  di  cui  al
  decreto-legge n. 18 del 2020 - Proroga dei termini previsti per  la
  scadenza  di  stati  di  emergenza  e   contabilita'   speciali   -
  Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico  e  di
  lavoro agile  -  Misure  incidenti  sull'esercizio  della  funzione
  giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attivita'
  degli uffici giudiziari. 
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  (Misure  di  potenziamento  del
  Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per  famiglie,
  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19), convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  aprile
  2020, n. 27, artt. 42, comma 2, 83 e  87;  decreto-legge  25  marzo
  2020,  n.  19  (Misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 22 maggio 2020, n. 35, artt. 1 e 4; decreto-legge  30  aprile
  2020, n. 28 (Misure urgenti per la  funzionalita'  dei  sistemi  di
  intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori  misure
  urgenti  in   materia   di   ordinamento   penitenziario,   nonche'
  disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia
  civile,  amministrativa  e   contabile   e   misure   urgenti   per
  l'introduzione  del  sistema  di   allerta   COVID-19),   art.   3;
  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di
  salute, sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
  sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19),  artt.
  [14, comma 4 e] 263. 
Ordinamento giudiziario -  Emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  -
  Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 -  Riforma
  organica della  magistratura  onoraria  e  altre  disposizioni  sui
  giudici  di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa   ai
  magistrati onorari in servizio  -  Attribuzione  del  coordinamento
  dell'ufficio del giudice di pace  al  Presidente  del  tribunale  -
  Importo massimo delle indennita' spettanti al  giudice  di  pace  -
  Omessa  previsione  che  l'importo  di  72.000  euro  lordi   annui
  costituisca la retribuzione lorda  annuale  comunque  spettante  al
  giudice di pace in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
  decreto legislativo n. 116 del 2017 -  Misure  di  sostegno  per  i
  magistrati   onorari    in    servizio    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 - Omessa estensione ai giudici  di  pace
  delle misure per il  superamento  del  precariato  nelle  pubbliche
  amministrazioni - Prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni
  da  coronavirus  in  occasione  di  lavoro  -  Misure  urgenti  per
  contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
  effetti in  materia  di  giustizia  civile,  penale,  tributaria  e
  militare - Disposizioni di coordinamento e integrative  riguardanti
  la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di  cui  al
  decreto-legge n. 18 del 2020 - Proroga dei termini previsti per  la
  scadenza di stati di emergenza e  contabilita'  speciali  -  Misure
  incidenti sull'esercizio della funzione  giurisdizionale  civile  e
  penale e sull'organizzazione e l'attivita' degli uffici giudiziari,
  con   particolare   riguardo   all'attivita'   giurisdizionale    e
  all'ufficio del giudice di pace. 
- Legge [recte: Decreto legislativo] 13 luglio 2017, n. 116  (Riforma
  organica della  magistratura  onoraria  e  altre  disposizioni  sui
  giudici  di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa   ai
  magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
  n. 57), artt. da 1 a 33; legge 28 aprile 2016,  n.  57  (Delega  al
  Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
  disposizioni sui giudici di pace), art. 5; legge 21 novembre  1991,
  n. 374 (Istituzione del giudice di pace),  art.  11,  comma  4-ter;
  decreto-legge 17 marzo 2020, n. n. 18 (Misure di potenziamento  del
  Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per  famiglie,
  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19), convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  aprile
  2020, n. 27, artt. 42, comma 2, 83 e 119;  decreto  legislativo  25
  maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
  30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
  a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,  lettere  a),  c),
  e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s)  e  z),  della  legge  7
  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
  amministrazioni pubbliche), art. 20; decreto-legge 30 aprile  2020,
  n.  28  (Misure  urgenti  per  la  funzionalita'  dei  sistemi   di
  intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori  misure
  urgenti  in   materia   di   ordinamento   penitenziario,   nonche'
  disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia
  civile,  amministrativa  e   contabile   e   misure   urgenti   per
  l'introduzione  del  sistema  di   allerta   COVID-19),   art.   3;
  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di
  salute, sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
  sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  art.
  14, comma 4. 
(GU n.53 del 30-12-2020 )
 
               UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO 
 
    Il giudice di pace di Lanciano, dott. Andrea Di Marco 
    L'ordinanza pronunciata nel  giudizio  iscritto  al  n.  803/2019
proposto con atto di citazione da: 
        Sig.ra Cognati Anna, rappresentata e difesa dall'avv.  Simone
Liberatore e domiciliata nel suo studio in  Frisa  (CH)  alla  Piazza
Principe   di   Piemonte,   n.   1   e   presso    l'indirizzo    pec
simone.liberatore@pec.giuffre'.it - attrice nei confronti di; 
        ANAS  s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Marco  Ciammaichella  e
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Monte in  Lanciano
(CH)   alla    via    S.    Spirito,    n.    11/D    e    con    pec
studiolegaleassociatociammaichella@pec.it  -  convenuta  nonche'  nei
confronti di; 
        Provincia di Chieti,  in  persona  del  Presidente  e  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di
Paolo ed elettivamente domiciliata in  viale  Amendola,  n.  42,  pec
avvmarcodipaolo@pec.ordineavvocatichieti.it  -  terzo   chiamato   in
causa; 
        Avv. Vincenzo De Michele, in proprio, rappresentato e  difeso
da se' stesso e dall'avv.  Gabriella  Guida  e  domiciliato  nel  suo
studio in Foggia alla via Ricciardi, n.42 presso  gli  indirizzi  pec
demichele.vincenzo@avvocatifoggialegalmail.it
guida.gabriella@avvocatifoggia.legalmail.it   e    l'indirizzo    fax
0881/714258 - intervenuto ad adiuvandum; 
    Sospeso con ordinanza di questo giudice depositata il  18  maggio
2020 di rimessione alla Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  di
questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato  per  il
funzionamento dell'Unione europea. 
Fatti di causa e eventi eccezionali che hanno rilevanza ai fini della
decisione del giudizio principale 
    1. Con atto di citazione del 12  giugno  2019  l'attrice  Cognati
Anna conveniva in giudizio davanti al giudice  di  pace  di  Lanciano
Anas s.p.a.,  per  sentirla  condannare  al  risarcimento  dei  danni
asseritamente subiti a seguito di un sinistro  stradale  verificatosi
in data 31 ottobre 2018; mentre il sig. Maramieri Camillo percorreva,
alla  guida  dell'autovettura  Lancia  Ypsilon  targata  EK735VH,  di
proprieta' dell'attrice,  la  S.S.  84,  incidente  causato,  secondo
l'assunto attoreo, da una buca presente in loco. 
    2. Costituitasi in giudizio con comparsa del  3  settembre  2019,
Anas s.p.a., rilevava l'infondatezza nel merito della domanda attorea
ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva,  sostenendo
che  la  responsabilita'  in  ordine  alla  causazione  del  sinistro
stradale de quo fosse da ascrivere in capo alla Provincia di  Chieti,
in ragione della clausola contenuta nel verbale di consegna  ad  Anas
s.p.a. del tratto stradale in questione,  e,  pertanto,  chiamava  in
causa l'ente Provincia di Chieti. 
    3. L'ente Provincia di Chieti chiamato in causa si costituiva con
comparsa di risposta del 9 gennaio 2020, impugnando e contestando  le
avverse domande, delle quali chiedeva il  rigetto  integrale  perche'
inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. 
    4. La  controversia  veniva  iscritta  al  n.  803/2019  R.G.  ed
assegnata allo scrivente giudice di pace, che, presso  l'ufficio  del
giudice di pace di Lanciano, si occupa con ruoli autonomi  sia  delle
cause  civili  sia  delle  cause  penali  che,  in  base  ai  criteri
organizzativi oggettivi,  gli  vengono  assegnate  presso  l'ufficio.
Questo giudice aveva ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti
e aveva fissato per l'espletamento della prova testimoniale  ammessa,
l'udienza del 4 maggio 2020. 
    5. Questo giudice  svolge  l'attivita'  di  giudice  di  pace  di
Lanciano ininterrottamente dall'aprile 2003, dopo aver  superato  una
procedura  selettiva  per  soli  titoli  professionali  gestita   dal
Consiglio superiore della  magistratura,  avendo  superato  tutte  le
verifiche    di    professionalita'    quadriennali    dell'attivita'
giurisdizionale svolta da  parte  dello  stesso  Consiglio  nazionale
della magistratura, su parere favorevole del Consiglio giudiziario. 
    6. Svolge due udienze alla settimana che, considerato che in base
all'organizzazione giudiziaria dell'ufficio gli  sono  assegnate  due
udienze di penale al mese, possono essere due udienze  civili  o  una
udienza civile e una penale. In un anno  giudiziario  questo  giudice
svolge sui propri ruoli autonomi del settore  civile  e  del  settore
penale circa trentacinque udienze, che corrispondono  alla  media  di
udienze della magistratura professionale di primo grado  nel  settore
civile. 
    7. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, il giudice di  pace  e'  pienamente  inserito
nell'ordinamento   giudiziario   come   giudice    «ordinario»    per
amministrare gli affari civili e penali in  primo  grado  nell'ambito
della competenza prevista dal legislatore. 
    8. Questo giudice fino al maggio 2016 e' stato anche Coordinatore
dei giudici di pace  di  Lanciano,  fino  a  quando  le  funzioni  di
coordinatore degli  uffici  dei  giudici  di  pace,  con  conseguente
perdita dell'autonomia rispetto al tribunale di Lanciano (giudice  di
appello per tutte le  decisioni  adottate  dai  giudici  di  pace  di
Lanciano), sono state sottratte all'ufficio del  giudice  di  pace  e
assegnate dall'art. 5 della legge delega n. 57/2016 al presidente del
tribunale  di  Lanciano,  che  le  esercita  attraverso  un   giudice
professionale coordinatore. 
    9. Questo giudice esercita anche la professione di avvocato al di
fuori del circondario del  tribunale  di  Lanciano,  per  ragioni  di
incompatibilita'   previste   per   legge   rispetto    all'attivita'
giurisdizionale  espletata,  ed  e'  iscritto  presso  il   Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Chieti dal  novembre  1994  e,  per  la
parte previdenziale, alla Cassa forense. 
    10. Questo giudice dal 1995 al 2000 ha anche svolto  funzioni  di
vice procuratore onorario presso il tribunale di Chieti. 
    11. Pertanto, i suoi redditi, con cui garantisce a se'  stesso  e
alla propria famiglia un tenore di vita dignitoso, derivano in  parte
dall'attivita' professionale di avvocato e in parte dalle  indennita'
corrisposte dal Ministero della giustizia per  le  prestazioni  rese,
con le modalita' a cottimo. 
    12. Infatti, le indennita' previste per i giudici pace  dall'art.
11 della legge n. 374/1991, rimaste invariate dall'entrata in  vigore
della legge che ha istituito la  figura  del  giudice  di  pace  come
giudice ordinario della Repubblica  italiana,  sono  pari,  al  lordo
delle ritenute fiscali: a) per ogni udienza ad  euro  36,15;  b)  per
ogni sentenza e per ogni verbale di conciliazione ad euro  56,10;  c)
per ogni altro provvedimento  giudiziale  diverso  dalla  sentenza  e
verbale di conciliazione ad euro 10,33; per attivita' di formazione e
studio ad euro 8,60 al giorno per ogni giorno di  servizio,  che  non
vengono erogate nel periodo estivo ad agosto e in caso di malattia  o
di sospensione dell'attivita' giurisdizionale. 
    13. Con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18  ottobre  2018
nella causa C-658/18 UX  (Status  des  juges  de  paix  italiens)  il
giudice di pace di  Bologna  ha  proposto  alla  Corte  di  giustizia
dell'Unione  europea  cinque  quesiti  sullo  stato  giuridico  della
magistratura onoraria e, in particolare, della magistratura  di  pace
per quanto riguarda il diritto alle ferie retribuite, ritenendo  che,
in base  alla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  (sentenza
O'Brien  del  1°  marzo  2012,  causa  C-393/10,  EU:C:2012:110),  le
condizioni di lavoro  dovessero  essere  equiparate  a  quelle  della
magistratura professionale. 
    14. Nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale il giudice di pace  di
Bologna ha censurato la Commissione europea per non aver attivato ne'
la procedura di infrazione conseguente l'esito negativo per lo  Stato
italiano del caso EU Pilot  7779/15/EMPL,  con  la  comunicazione  DG
EMPL/B2/DA-MAT/sk  (2016)   del   giugno   2016   della   Commissione
sull'incompatibilita' con  il  diritto  dell'Unione  della  normativa
interna che disciplinava (e  disciplina)  lo  stato  giuridico  della
magistratura onoraria, ne' la procedura di infrazione  nei  confronti
della Repubblica federale di Germania per l'eccesso di surplus  della
bilancia commerciale, che ha causato gravissimi danni  alle  economie
di molti altri Stati europei, tra cui l'Italia. 
    15. Il giudice di pace di Bologna ha, infatti, evidenziato che la
Commissione europea nella comunicazione del 21 dicembre 2016  C(2016)
8600  final  dal  titolo  «Diritto  dell'Unione:  risultati  migliori
attraverso una  migliore  occupazione»,  a  pag.  8  ha  definite  le
priorita' delle proprie azioni di  esecuzione  e,  invocando  la  sua
discrezionalita' e la giurisprudenza della  Corte  di  giustizia,  ha
escluso  qualsiasi  responsabilita'  e  possibilita'  di  configurare
un'ipotesi di violazione qualificata idonea a  fondare  un'azione  di
responsabilita'  extracontrattuale  nei  confronti   dell'istituzione
Unione europea; nel caso in cui si rifiuti di avviare  una  procedura
di infrazione o di deferire alla Corte di giustizia  con  il  ricorso
per inadempimento l'accertata violazione del diritto  dell'Unione  da
parte di uno Stato. 
    16. La presa di posizione del giudice  di  pace  di  Bologna  nei
confronti della Commissione dell'Unione europea, con gli  ultimi  due
quesiti  pregiudiziali  finalizzati  ad  attribuire   all'istituzione
europea la responsabilita' extracontrattuale per i  danni  subiti  in
favore del giudice  di  pace  ricorrente  da  richiedere  al  giudice
nazionale e non al  tribunale  dell'Unione,  ha  sortito  un  effetto
positivo sulla problematica della  mancata  equiparazione  economica,
previdenziale  e  normativa  della  magistratura  onoraria   con   la
magistratura professionale. 
    17. Infatti, nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
del Ministero della giustizia, allegata allo  schema  di  disegno  di
legge governativo n.  1438,  contenente  «Modifiche  alla  disciplina
sulla riforma organica della magistratura onoraria»,  trasmesso  alla
Presidenza del Senato della Repubblica in data 29 luglio  2019,  alle
pagine 4-7 (pagine 27-30 degli  atti  parlamentari),  attualmente  in
corso di discussione alla Commissione  giustizia  del  Senato,  viene
precisato: 
        a)  che  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione   europea   e'
«sensibile al  riconoscimento/ampiamento  di  diritti  e  tutele  nei
confronti dei cittadini degli Stati membri»; 
        b) che  l'Unione  europea  (cioe'  la  Commissione),  tra  le
istanze riformatrici del  sistema  giudiziario  avanzate  al  Governo
italiano per quanto riguarda il ruolo e lo status della  magistratura
onoraria,  «aveva  prospettato  come   possibili   soluzioni   o   la
stabilizzazione  dei  giudici  onorari  in  servizio,  soluzione  non
costituzionalmente praticabile, oppure la previsione, per essi, di un
impegno delimitato compatibile con l'esercizio di altre professioni»; 
        c) che la Commissione davanti al Parlamento europeo  in  data
28 febbraio 2018  «ha  ritenuto  che  le  condizioni  di  lavoro  dei
magistrati onorari e dei giudici onorari  in  Italia  non  dovrebbero
essere meno favorevoli rispetto a quelle dei magistrati di carriera e
dei  giudici  di  ruolo,  in  quanto  questi  ultimi  possono  essere
considerati come "lavoratori a tempo  indeterminata  comparabili"  di
cui alla clausola 3, punto 2, dell'accordo quadro»; 
        d) che la pendenza della causa pregiudiziale UX  (Statut  des
judes de paix italiens) determinava «il rischio di  apertura  di  una
procedura di  infrazione  a  carico  dell'Italia  per  effetto  della
pendenza del Pilot n. 7779/15/EMPL»; 
        e) che «la permanenza  in  servizio  dei  magistrati  onorari
presso i tribunali  e  le  Procure  e'  avvenuta  grazie  a  continue
proroghe annuali adottate al fine di evitare il collasso del  sistema
giudiziario»  e  che  «la  magistratura  onoraria   viene   impiegata
stabilmente nella gestione di ruoli autonomi al fine  di  evitare  la
paralisi della macchina della giustizia». 
    18. La Corte di giustizia con comunicazione del 25  ottobre  2019
ha fissato per il giorno 28 novembre 2019  l'udienza  di  trattazione
orale della causa C-658/18 UX davanti al Collegio  a  cinque  giudici
della seconda sezione, con avvocato generale Kokott. 
    19. Con comunicazione dell'11 novembre 2019 il giudice di pace di
Bologna  ha  rinunciato  al  quarto  quesito  e  al  quinto   quesito
sull'inadempimento    della    Commissione    dell'Unione    europea,
evidenziando che la stessa  Istituzione  europea,  sulla  base  della
citata relazione AIR  del  Ministero  della  giustizia,  aveva  fatto
«tutto quanto era  "umanamente"  e  istituzionalmente  possibile  per
risolvere  la  complessa  e  delicatissima  questione  dello   status
giuridico dei giudici di pace italiani». 
    20. All'udienza del 28 novembre 2019 nella causa C-658/18  UX  la
Commissione si e' schierata apertamente a favore  del  riconoscimento
dell'integrale equiparazione dei diritti della magistratura  onoraria
con quelli della magistratura professionale,  minacciando  l'apertura
della procedura di infrazione all'esito  del  giudizio  davanti  alla
Corte di giustizia. 
    21. L'Avvocato generale Kokott ha depositato il 23  gennaio  2020
le conclusioni scritte nella causa C-658/18 UX (EU:C:2020:33), che ha
riconosciuto lo status di lavoratore secondo il  diritto  dell'Unione
dei giudici di pace, equiparandoli  soltanto  sotto  il  profilo  dei
diritti  (e  del  diritto  alle  ferie  retribuite)  a  quelli  della
magistratura professionale. 
    22. E'  in  atti  di  questo  giudizio  copia   dell'istanza   di
riapertura della fase orale della causa pregiudiziale  C-658/18,  con
cui i difensori della giudice di pace ricorrente hanno contestato  le
conclusioni dell'avvocato generale  Kokott  per  quanto  riguarda  la
mancata  equiparazione  economica  dei  giudici  di   pace   con   la
magistratura professionale: sull'istanza la Corte dell'Unione europea
non ha ancora deciso. 
    23. Nelle more della decisione della causa  C-658/18  UX  (Statut
des juges de paix italiens), come e' noto, e' intervenuta la tragedia
dell'epidemia da Covid-19, che ha comportato l'adozione da parte  del
Governo di provvedimenti non nativi e  atti  amministrativi  generali
con   forza   di   legge,   che   questo   giudice   sospetta   siamo
costituzionalmente  illegittimi,   perche'   hanno   paralizzato   la
giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 fino al (come vedremo)  31
gennaio 2021, incidendo sull'ordinario sviluppo della presente causa. 
    24. Sta di fatto che, nell'ambito della sua competenza  esclusiva
in materia di rischi sanitari a livello nazionale, il 5 gennaio  2020
la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute ha inviato a regioni e ministeri una comunicazione con oggetto
«Polmonite da eziologia sconosciuta -  Cina»,  riportando  i  sintomi
clinici dei primi quarantaquattro casi di Wuhan: febbre,  difficolta'
respiratorie e lesioni invasive in entrambi i polmoni, riportando  le
seguenti raccomandazioni dell'O.M.S.: «L'O.M.S. raccomanda di evitare
qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la  Cina  in  base
alle informazioni attualmente disponibili su questo evento.». 
    25. Il 20 gennaio 2020 e' stata predisposto dal  Ministero  della
salute un piano nazionale di emergenza sul contrasto al  coronavirus,
che e' stato secretato  ai  cittadini  italiani  e  alle  Istituzioni
dell'Unione  europea  fino  alla  rivelazione  della  sua   esistenza
nell'intervista del dott. Andrea  Urbani,  direttore  generale  della
programmazione sanitaria del Ministero della salute, pubblicata il 21
aprile 2020 a pag. 11 del «Corriere della sera», a  distanza  di  tre
mesi dalla predisposizione del piano segreto nazionale antipandemico. 
    26. Il 22 gennaio 2020 la Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria del Ministero  della  salute  con  la  circolare  n.  1997,
indirizzata  a  tutte  le  regioni   e   associazioni   professionali
sanitarie, ha  rappresentato  la  situazione  di  rischio  pandemico,
compresa l'esistenza del piano nazionale di emergenza. 
    27. Nella circolare ministeriale sono stati forniti i  criteri  e
modalita' di segnalazione dei casi di infezione  da  nCoV,  condivisi
con l'Istituto superiore di sanita', che costituiscono la base logica
e organizzativa di tutti  i  protocolli  di  gestione  dell'emergenza
Covid-19  anche  al  di  fuori  degli  ambienti  sanitari  a  cui  le
indicazioni vengono indirizzate. 
    28. Le linee guida tracciate dal Ministero della salute  in  data
22 gennaio 2020 stabilivano che dovesse essere sottoposto  a  tampone
per Covid-19 «una persona che manifesta un decorso clinico insolito o
inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso  nonostante  un
trattamento adeguato». 
    29. Il controllo sanitario dei viaggiatori provenienti dalla Cina
e diretti agli aeroporti di Fiumicino e  Malpensa  veniva  rafforzato
dai Ministro della  salute  con  l'ordinanza  del  25  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020. 
    30. L'ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e  il  controllo
delle malattie della Commissione dell'Unione europea, alla  data  del
26 gennaio 2020 ha confermato al Ministero della  salute  l'esistenza
di un elevato  potenziale  pandemico  dell'epidemia  da  coronavirus,
precisando che vi era soltanto una moderata probabilita' di  rilevare
casi importati nei paesi dell'Unione europea. 
    31. Il 29 gennaio 2020 venivano ricoverati in  isolamento  presso
l'Ospedale «Spallanzani» di Roma due cinesi provenienti dalla  citta'
di Wuhan e sbarcati all'aeroporto di Milano Malpensa, confermati come
affetti da Covid-19 il 30  gennaio  2020,  che  saranno  dimessi  per
guarigione il 26 febbraio 2020. 
    32. Il Ministro della salute, seguendo le indicazioni  del  piano
segreto nazionale di emergenza, con ordinanza del  30  gennaio  2020,
preannunciata  pero'  il  giorno  prima   dopo   il   ricovero   allo
«Spallanzani» dei due cinesi di Wuhan, ha disposto il blocco di tutti
i voli internazionali da e per la Cina, in  violazione  dell'art.  43
del  Regolamento  sanitario  internazionale  (RSI),  adottato   dalla
cinquantottesima Assemblea mondiale della sanita' nel maggio 2005  ed
entrato  in  vigore  il  15  giugno  2007,   richiamato   nel   sesto
considerando della decisione n. 1182/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero. 
    33. Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato lo stato di emergenza pubblica di rilevanza internazionale
ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sanitario internazionale (RSI),
sulla  base  dell'ultimo  report  n.  10  dello  stesso  O.M.S.,  che
evidenziava n. 7818 contagiati distribuiti su diciotto Stati, di  cui
n. 5 in Francia, n. 4 in Germania e n. 1 in  Finlandia,  con  n.  170
morti in Cina. Il direttore generale dell'O.M.S.  ha  consigliato  di
non bloccare i voli internazionali con  la  Cina,  sconfessando  cosi
l'operato del Ministro della salute. 
    34. Lo stesso 30 gennaio 2020 l'ambasciatore cinese in Italia  ha
risposto con irritazione al blocco dei  voli  internazionali  con  la
Cina, sottolineando  come  neppure  l'Organizzazione  mondiale  della
sanita' considerasse la sospensione  una  misura  utile  a  contenere
l'epidemia. 
    35. Il giorno dopo 31 gennaio  2020  il  Consiglio  dei  ministri
deliberava lo stato di emergenza di rilievo nazionale  per  sei  mesi
fino al 31 luglio 2020, ai sensi degli articoli 7, comma  1,  lettera
c), e 24, comma  1,  del  decreto  legislativo  2018,  avocando  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  al  su  Dipartimento  della
protezione civile le competenze in materia di emergenza sanitaria che
la legge n. 833/1978 attribuisce al Ministro della salute. 
    36. La delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri e'
stata adottata senza alcuna convinzione (e quindi tenuta «riservata»)
e senza alcun rispetto delle regole, con un finanziamento  esiguo  di
appena cinque milioni di euro, senza l'intesa con le regioni e  senza
che le regioni nulla sapessero,  senza  nessuna  emergenza  sanitaria
all'interno del territorio nazionale e utilizzando una procedura  che
non prevede la dichiarazione di  stato  di  emergenza  nazionale  per
rischio sanitario, ma  solo  per  calamita'  naturali  derivanti  dai
rischi sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico,  da
fenomeni meteorologici  avversi,  da  deficit  idrico  e  da  incendi
boschivi (art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 1/2018). 
    37. Peraltro il 1° febbraio 2020, come riferito il giorno dopo da
«La  Repubblica»,  il  Presidente  Mattarella,  per  rimediare   alla
violazione dell'art.  43  del  Regolamento  sanitario  internazionale
commessa dal Ministro della salute, ha inviato  al  Presidente  della
Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, un messaggio per attestare la
vicinanza dello Stato italiano alla Cina in  merito  alla  diffusione
del  coronavirus  e  la  disponibilita'  a  offrire   tutto   l'aiuto
possibile. 
    38. Soltanto dall'intervista  al  quotidiano  Repubblica  del  23
marzo 2020 dell'avv. Guido Magnisi di Bologna questo giudice, come la
gran parte dei giuristi italiani, ha scoperto che il 31 gennaio  2020
il Consiglio dei ministri aveva gia' deliberato lo stato di emergenza
nazionale per la durata di sei mesi, cioe' fino al  31  luglio  2020,
pubblicando il provvedimento in posizione molto defilata alle  pagine
7-8 della Gazzetta ufficiale - prima serie  generale  n.  26  del  1°
febbraio 2020,  insieme  a  provvedimenti  di  nessun  significato  o
rilevanza ne' sul piano normativo ne' su quello amministrativo. 
    39. Non vi era nessuna evidenza  epidemiologica  di  contagio  in
Italia, dal momento che al 30  gennaio  2020  erano  stati  accertati
soltanto i due casi di cittadini cinesi  atterrati  a  Malpensa  che,
dopo  l'immediato  controllo  sanitario  presso  l'aeroporto,  il  29
gennaio 2020 erano stati trasferiti presso l'ospedale Spallanzani  di
Roma (poi guariti), e che erano stati conteggiati nel  report  n.  11
del 31 gennaio 2020 dell'O.M.S., aggiungendoli ai n. 6 contagiati  in
Francia, n. 5 in Germania e n. 1 in Finlandia. 
    40. ln buona sostanza, il Consiglio dei  ministri  ha  dichiarato
uno stato di emergenza di rilievo nazionale al di fuori e violando la
procedura dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018,  sottraendo
la competenza, almeno  per  la  parte  degli  approvvigionamenti  dei
dispositivi  di  sicurezza  e  prevenzione  e  delle  apparecchiature
sanitarie di gestione delle terapie intensive, alle regioni  che  non
erano state  compulsate  dall'iniziativa  straordinaria  e  secretata
dell'Esecutivo e allo  stesso  Ministero  della  salute,  che  ha  il
coordinamento degli interventi in materia  sanitaria  sul  territorio
nazionale in base alla legge n. 833/1978 anche  nelle  situazioni  di
emergenza. 
    41.  Inoltre,  a  seguito  della   dichiarazione   di   emergenza
internazionale dell'O.M.S. del 30 gennaio  2020,  con  quattro  Stati
membri dell'Unione europea  (Germania,  Francia,  Finlandia,  Italia)
gia'  interessati  dai  primi  casi  di  contagio  da  Covid-19,   la
Commissione europea non ha dichiarato l'emergenza sanitaria ai  sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera a), della decisione n.  1182/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, ne' lo ha mai
fatto fino  alla  dichiarazione  di  pandemia  da  parte  dell'O.M.S.
dell'11 marzo 2020. 
    42. Peraltro, il Land Baviera, dove gia' erano scoppiati i  primi
tre casi alla data del 30 gennaio 2020, soltanto il 16 marzo 2020  ha
dichiarato lo stato di  catastrofe,  anticipando  di  due  giorni  la
decisione del  Governo  federale  del  18  marzo  2020  di  emergenza
sanitaria nazionale, presa di intesa con gli altri Land, a differenza
del governo italiano che ha totalmente ignorato le regioni. 
    43.  In  Francia  lo  stato  di  emergenza  nazionale  e'   stato
dichiarato con legge dello Stato il 20 marzo 2020, a  differenza  del
governo italiano che lo  ha  fatto  con  grande  riservatezza  il  31
gennaio 2020 con una delibera di Consiglio dei ministri che e'  stata
adottata senza il coinvolgimento, obbligatorio  e  necessario,  delle
regioni. 
    44.  Questo  giudice  condivide  l'opinione  di  tanti  giuristi,
secondo cui il Governo e' entrato in un cortocircuito istituzionale e
costituzionale nella gestione  del  Covid-19,  generando  un  diritto
speciale per lo stato di emergenza in violazione  della  Costituzione
nazionale e del diritto dell'Unione. 
    45.  Con  soli  cinque  milioni  di  euro  per  fronteggiare  una
emergenza sanitaria che  si  sarebbe  trasformata  in  pandemia,  con
l'ordinanza del 3 febbraio 2020. n. 630, il Capo  dipartimento  della
protezione civile, in attuazione della  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 31 gennaio 2020 e dell'art. 25 del  decreto  legislativo
n. 1/2018, all'art. 1, comma 2, ha delineato  i  poteri  emergenziali
della Protezione civile, da esercitare anche  in  deroga  a  numerose
disposizioni di legge (indicate nell'art.3  dell'ordinanza),  tra  le
quali non e' stata indicata quella dell'art. 32, comma 1, della legge
n.  833/1978  che  attribuisce  i  poteri  di  ordinanza  urgente   e
contingibile su tutto  il  territorio  nazionale  al  Ministro  della
salute. 
    46. Neanche nel primo decreto-legge contenente «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19» del 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo contagio italiano
a Codogno, vi e' traccia nella premessa alla delibera  del  Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020. 
    47. L'occultamento della dichiarazione dello stato  di  emergenza
nazionale del 31 gennaio 2020 e' continuato  nei  primi  tre  decreti
emergenziali del 23 e del 25 febbraio 2020 e del 1°  marzo  2020  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  aventi  tutti  ad  oggetto
«misure urgenti in materia di contenimento e gestione, dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19»,  ove,  nell'adozione  dei  provvedimenti
restrittivi di cui ai rispettivi articolati, viene  precisato  che  i
provvedimenti sono concordati con le regioni e con il Ministro  della
salute, senza alcun richiamo alla delibera del 31  gennaio  2020  del
Consiglio dei ministri. 
    48.  Va  evidenziato  che  anche  nei   quattro   decreti   legge
(decreti-legge numeri 9/2020, 11/2020, 18/2020 e 23/2020) riguardanti
la sospensione  o  riorganizzazione  dell'attivita'  giudiziaria  nel
periodo 2 marzo 2020 - 31 luglio 2020 non vi e' alcun  riferimento  o
richiamo allo stato emergenza di rilievo nazionale per sei mesi  fino
al 31 luglio 2020, dichiarato con la delibera impugnata del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020. 
    49. Questo generale obnubilamento della realta' epidemiologica  e
della gravita' gia' pandemica dell'emergenza  Covid-19,  che  avrebbe
dovuto portare ad iniziative coordinate tra Ministero della salute  e
regioni,  ha  portato  a  conseguenze  terribili  particolarmente  in
Lombardia, dove il Prefetto e il Sindaco di Milano hanno  autorizzato
il 19 febbraio 2020 la  partita  di  calcio  internazionale  Atalanta
Valencia, con 45.792 spettatori sugli spalti di San  Siro.  La  festa
del calcio nella serata del 19 febbraio 2020 a S. Siro e'  diventata,
cosi, un moltiplicatore di contagi, il detonatore di  quello  che  il
prof. Fabiano Di Marco, responsabile del reparto  di  pneumologia  di
Bergamo,  ha  definito  «una  bomba  biologica»  nell'intervista   al
Corriere della Sera del 22 marzo 2020. 
    50. L'unico richiamo alla delibera emergenziale del Consiglio dei
ministri  del  31  gennaio  2020  e'  negli  articoli  6  e  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18  per  giustificare,  dopo  n.  47
giorni, la nomina del Commissario straordinario dott. Domenico Arcuri
Arcuri per coordinare gli interventi relativi all'emergenza Covid-19,
con l'alterazione di tutte le regole europee e nazionali  in  materia
di appalti pubblici e di contabilita' pubblica e  di  responsabilita'
contabile e amministrativa, di cui alle due  delibere  del  Consiglio
dei ministri del 6 e del  20  aprile  2020  e  all'art.14,  comma  1,
decreto-legge n. 34/2020, che hanno gia' assegnato al Fondo  speciale
personale del Commissario straordinario  la  considerevole  somma  di
euro 2.350.000.000 (due miliardi e trecentocinquantamilioni di euro). 
    51. E' soltanto con l'ordinanza  del  25  febbraio  2020,  a  ben
venticinque  giorni  dalla  dichiarazione  di  stato   di   emergenza
nazionale, che la Protezione civile ha cominciato ad  attivarsi  (con
la dotazione iniziale di soli cinque milioni di euro) per  provvedere
all'acquisizione   dei   dispositivi   di   protezione   individuali,
disponendo  la  priorita'  assoluta  degli  ordini  di  acquisto  del
Dipartimento della protezione civile rispetto ad  ogni  altro  ordine
anche gia' emesso, e facendo divieto, inoltre di esportare DPI  fuori
dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento
della protezione civile. 
    52. Cio' e'  avvenuto  troppo  tardi  per  rifornire  il  sistema
sanitario nazionale, in grande carenza di DPI, senza che  le  regioni
avessero avuto alcuna contezza della gravita' della  situazione  tale
da determinare la dichiarazione di emergenza nazionale, senza  che  i
soggetti interessati (medici e personale  sanitario)  ad  attuare  le
misure di prevenzione e protezione nulla sapessero. 
    53. Peraltro, vi sono stati comportamenti contraddittori da parte
dei due Commissari straordinari rispetto  ai  compiti  assegnati  dal
Governo nel combinato disposto della delibera del 31 gennaio 2020 del
Consiglio dei ministri e dell'art. 6 del decreto-legge n. 18/2020. 
    54. Nell'art. 6 del decreto-legge n. 18/2020  e'  precisato  che,
fino al termine dello stato di emergenza, il  Capo  del  dipartimento
della Protezione civile puo' disporre, nel limite  di  centocinquanta
milioni di euro, anche su  richiesta  del  Commissario  straordinario
dott. Arcuri, con proprio  decreto,  la  requisizione  in  uso  o  in
proprieta', da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi  sanitari
e medico-chirurgici, nonche' di  beni  mobili  di  qualsiasi  genere,
occorrenti  per  fronteggiare  l'emergenza   sanitaria,   anche   per
assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti  alle
aziende sanitarie o ospedaliere  ubicate  sul  territorio  nazionale,
nonche' per implementare il numero di posti letto  specializzati  nei
reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. 
    55. Dal servizio della televisione pubblica su Rai 3  di  Report,
del 4 maggio 2020, si e' appreso che  il  1°  aprile  2020  e'  stata
indirizzata  dal  commissario  Arcuri  al  dott.  Marcello   Minenna,
direttore dell'Agenzia delle dogane di Genova, una lettera con cui il
dirigente pubblico -  che  aveva  effettuato  il  26  marzo  2020  un
sequestro delle spedizioni  verso  l'estero  di  tubi  endotracheali,
parti fondamentali dei respiratori, prodotti in Italia da  Medtronic,
multinazionale statunitense delle  tecnologie  medicali,  nella  sede
italiana di Mirandola, come disposto dall'art. 6 del decreto-legge n.
18/2020 - viene invitato a non dare piu' seguito alle requisizioni di
materiale sanitario necessario per fronteggiare l'emergenza. 
    56. Con l'ordinanza del 28  marzo  2020  n.  6,  pubblicata  dopo
quarantaquattro giorni  soltanto  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  120
dell'11  maggio   2020,   il   Commissario   straordinario,   facendo
riferimento ad una propria delibera n. 1/2020 (non  datata)  con  cui
avrebbe avocato a se'  i  poteri  di  requisizione  che  l'art.6  del
decreto-legge n. 18/2020 riconosce invece al  Capo  del  dipartimento
della Protezione civile, ha disposto una  procedura  semplificata  di
sdoganamento dell'attivita' frontaliera  dell'Agenzia  delle  dogane,
imponendo ai funzionari dell'Agenzia di non sequestrare  direttamente
i DPI non diretti a regioni,  province  autonome,  enti  territoriali
locali, pubbliche amministrazioni,  strutture  ospedaliere  pubbliche
ovvero  private  accreditate  ed  inserite   nella   rete   regionale
dell'emergenza, ma ad attendere eventuali ordini del Commissario. 
    57. Solo il 30 aprile 2020 il Ministro della  salute  ha  firmato
l'ordinanza con cui ha adottato i criteri relativi alle attivita'  di
monitoraggio dei rischio sanitario  di  cui  all'allegato  n.  10  al
decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. 
    58. A seguito dell'emergenza Covid-19 il legislatore nazionale ha
iniziato la sequenza di norme d'urgenza (art. 10 del decreto-legge  2
marzo 2020, n. 9, articoli 1-4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
art. 83 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27;  art.  36  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23;  art.  3  del  decreto-legge  30
aprile 2020,  n.  28)  che  hanno  prima  limitato,  poi  sospeso  lo
svolgimento dell'attivita' giudiziaria in Italia in  campo  civile  e
penale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, con  la  sospensione  dei
termini processuali nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020. 
    59. La sospensione  dell'attivita'  giudiziaria  e'  avvenuta  in
deroga a quanto previsto dal decreto legislativo del 9  aprile  1948,
n. 457, che regolamenta ancora oggi le situazioni in cui, per  eventi
eccezionali, gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare o
funzionino in  maniera  irregolare,  attribuendo  al  Ministro  della
giustizia il potere e il  compito  di  determinare  con  decreto,  da
pubblicare nella Gazzetta ufficiale, l'eccezionalita'  dell'evento  e
il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli  uffici  (art.
2). 
    60. Per quanto gli interventi a sostegno  delle  professionalita'
private di ogni fonte di  reddito  dalla  sospensione  dell'attivita'
giudiziaria, il legislatore d'urgenza con l'art. 119 di n. 18/2020 ha
riconosciuto ai magistrati onorari «un contributo  economico  mensile
pari a seicento euro per un massimo di  tre  mesi  e  parametrato  al
periodo effettivo di sospensione di cui  all'art.  83»  dello  stesso
decreto. Nello stesso decreto-legge e' stato previsto dall'art. 44 un
contributo economico di seicento euro per il mese di marzo 2020 anche
per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti agli  enti
di previdenza privati, come la Cassa forense. 
    61. Questo giudice fino ad ora non ha percepito nessun indennizzo
ai sensi  dell'art.  19  del  decreto  legislativo  n.  18/2020  come
magistrato onorario, mentre ha percepito seicento euro  nel  mese  di
aprile 2020 come avvocato ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge  n.
18/2020, somma che forse sara'  costretto  a  restituire  alla  Cassa
forense, che non ha ancora ricevuto dallo Stato le  somme  che  hanno
finanziato tale contributo. 
    62. L'attivita' giudiziaria sembrava destinata  a  riprendere  in
via ordinaria dal 12 maggio 2020, seppure con le misure organizzative
previste  dall'art.  83,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  18/2020,
contestualmente  alla  ipotizzata  ripresa  delle   altre   attivita'
produttive, economiche e sociali e alla cessazione  delle  misure  di
contenimento dell'emergenza sanitaria disposte con vari  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri (d'ora innanzi, decreto dPCM). 
    63. Con i dPCM del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del  9  marzo
2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del
10 aprile 2020, tutti  contenenti  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  applicabili   sull'intero
territorio nazionale per vari periodi temporali fino al 3 maggio 2020
con l'ultimo dPCM innanzi indicato del 10  aprile  2020,  sono  state
adottate misure di contenimento del contegio, che  hanno  limitato  o
sospeso diritti fondamentali delle persone. 
    64. In  conseguenza,  dopo  aver  gia'  disposto  con  precedenti
decreti rinvii delle cause civili e penali per il periodo dal 9 marzo
2020 al 15 aprile 2020 (originario periodo di sospensione delle cause
civili e penali previsto dall'art.  83,  comma  1,  decreto-legge  n.
18/2020) con due decreti del 14 aprile 2020 questo giudice  disponeva
il rinvio sia dei procedimenti civili che  di  quelli  penali  a  lui
assegnati e rivenienti nel periodo di sospensione dal 16 aprile  2020
fino all'11 maggio 2020  (cosi'  prorogato  dall'art.  36,  comma  1,
decreto-legge  n.  23/2020),  rinviando  la   presente   controversia
d'ufficio dall'udienza del 4 maggio 2020 al 1°  giugno  2020,  al  di
fuori del periodo di sospensione dell'attivita' giudiziaria. 
    65. Soltanto per alcune cause civili e  penali  ritenute  urgenti
l'art.  83,  comma  3,  del  decreto-legge   n.18/2020   prevede   la
trattazione in udienza pubblica, senza imporre specifiche  misure  di
contenimento per l'emergenza Covid-19. 
    66. Le uniche controversie urgenti in base all'art. 83, comma  3,
del decreto-legge n.  18/2020  che  rientrano  nella  competenza  dei
giudici  di  pace  sono  quelle  dei   «procedimenti   di   convalida
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell'Unione  europea»,  ma  tali  giudizi  non  saranno  piu'
trattati presso gli uffici  dei  giudici  di  pace,  essendo  sospesi
dall'art. 103, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34. 
    67. L'originario testo dell'art. 83, comma 6,  del  decreto-legge
n. 18/2020 prevede che, «per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da Covid-19 e  contenerne  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile»
[termine iniziale poi spostato al 12 maggio dall'art.  36,  comma  1,
del decreto-legge n. 23/2020] «e il  30  giugno  2020  i  capi  degli
uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria  regionale,  per  il
tramite del Presidente della giunta della  regione,  e  il  Consiglio
dell'ordine degli avvocati, adottano le misure  organizzative,  anche
relative alla trattazione degli  affari  giudiziari,  necessarie  per
consentire il rispetto delle indicazioni  igienico-sanitarie  fornite
dal Ministero della  salute,  anche  d'intesa  con  le  regioni,  dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, dal Ministero  della  giustizia  e  delle  prescrizioni
adottate in materia con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, al fine di evitare assembramenti  all'interno  dell'ufficio
giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.». 
    68. Le  misure  organizzative  relative  alla  trattazione  degli
affari giudiziari penali e civili, che avrebbero dovuto adottate  nel
periodo dal 12  maggio  2020  al  30  giugno  2020  i  Presidenti  di
tribunale per garantire lo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale
ordinaria sono indicate all'art. 83, comma 7, lettere d), e), f), g),
h), del decreto-legge n. 83/2020. 
    69. Nell'originario periodo dal 16 aprile all'11 maggio  2020  di
programmazione delle attivita' giurisdizionali ordinarie al di  fuori
dell'originario periodo di sospensione  delle  attivita'  processuali
(dal 9 marzo al 15  aprile  2020)  il  Presidente  del  tribunale  di
Lanciano, cosi' come tutti i Presidenti di tribunale in tutta Italia,
non e' stato messo in condizioni  di  poter  adottare  nessuna  delle
misure organizzative di cui all'art. 83, comma 7, lettere d), e),  f)
e h), del decreto-legge n. 18/2020, ma ha dovuto dare disposizioni ai
giudici  professionali  e  onorari  operanti  nel   circondario   del
tribunale, compreso questo giudice di pace, di rinviare d'ufficio, ai
sensi dell'art.  83,  comma  7,  lettera  g),  dei  decreto-legge  n.
18/2020, le cause rivenienti nel predetto periodo a  data  successiva
al 12 maggio 2020, come appunto questo giudice ha disposto con i  due
decreti dei 14 aprile 2020, uno per le cause civili e l'altro per  il
ruolo penale. 
    70. Inaspettamente, con il dPCM del 26  aprile  2020  sono  state
prorogate  la  gran  parte  delle  precedenti   misure   urgenti   di
contenimento del contagio sul territorio nazionale per il periodo dal
4 maggio al 17 maggio 2020, salvo le attivita'  di  cui  all'art.  2,
commi 3-5, del decreto nonche' quelle individuate  negli  allegati  1
(«commercio  al  dettaglio»),  2  («Servizi  per  la  persona»)  e  3
(specifiche   attivita'   industriali,   commerciali,    artigianali,
professionali e di servizi individuate in  base  al  codice  «ATECO»)
allo stesso decreto. 
    71. Contestualmente, con la  legge  24  aprile  2020  n.  27,  di
conversione  del  decreto-legge  n.  18/2020,  sono  state  apportate
all'art. 83, comma 7, del decreto  alcune  modifiche  alle  modalita'
organizzative di ripresa dell'attivita' giurisdizionale ordinaria per
il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, prevedendo,  per  le
udienze «da remoto», che lo svolgimento  dell'udienza  deve  in  ogni
caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario  e
con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti [comma 7, lettera f)], con lo  svolgimento
dell'attivita' degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto
[comma 7, lettera h-bis)]. 
    72. Con il comunicato del 28  aprile  2020  la  giunta  esecutiva
centrale  (nel  prosieguo,  GEC)  dell'Associazione   nazionale   dei
magistrati professionali (nel prosieguo ANM) ha censurato le mancanze
organizzative del Ministero della giustizia per  quanto  riguarda  la
fase 2 dell'emergenza per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno  2020
nel settore civile,  puntualizzando  cosi'  per  quanto  riguarda  la
precaria  situazione  dei  giudici  di  pace  nel   settore   civile:
«Un'ultima criticita' concerne il giudizio civile davanti al  giudice
di pace. Poiche' non vi si applica il PCT, l'estensione  delle  norme
emergenziali  per  l'udienza  civile  presenta   ulteriori   problemi
interpretativi. Ogni protocollo che dovesse adattare le norme dettate
per la trattazione scritta all'udienza del  giudice  di  pace  dovra'
pertanto tenere conto dell'impossibilita' di condividere con le parti
gli atti e di documenti del giudizio.». 
    73. Viceversa, il legislatore d'urgenza con l'art.  3,  comma  1,
lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha prorogato al 31
luglio 2020 il termine del 30  giugno  2020  previsto  dall'art.  83,
commi 6, 7, lettera g), 9, 10, 12, 18,  del  decreto-legge  17  marzo
2020  modificando,  altresi',  i  commi  3,  6,  7,  12-bis,  12-ter,
12-quinquies e 20 dello stesso articolo, in cui ha introdotto i nuovi
commi 12-quater.1 e 12-quater.2. 
    74. Le nuove disposizioni, con le modifiche dell'art.  83,  comma
7, lettere f) e h-bis), del decreto-legge n. 18/2020, hanno scaricato
dal 1°  maggio  sui  capi  degli  uffici  (Presidenti  di  tribunale;
Presidenti di Corte di  appello;  Procuratori  della  Repubblica)  la
scelta di effettuare o non effettuare con la modalita' da remoto  sia
nel processo  civile  che  nel  processo  penale  (che  gli  avvocati
penalisti possono scegliere di non celebrare ove  non  garantisca  le
condizioni del giusto processo nell'interesse dell'imputato), con  il
magistrato professionale presente fisicamente nell'ufficio unitamente
al cancelliere, che redige il  processo  verbale  di  udienza  civile
sotto la direzione del giudice ai sensi dell'art. 130 del  codice  di
procedura civile, o all'ausiliario del giudice per la  redazione  dei
verbali nelle cause penali ai  sensi  dell'art.  135  del  codice  di
procedura penale, e i difensori  e  le  parti  collegati  con  l'aula
virtuale attraverso la piattaforma informatica  di  Microsoft  Teams,
mai utilizzata in  precedenza  dall'amministrazione  della  giustizia
prima dell'era Covid-19. 
    75. L'introduzione del processo virtuale o da  remoto  attraverso
la piattaforma informatica di Microsoft Teams, secondo modalita'  non
regolamentate ne' dal codice di procedura civile, ne' dal  codice  di
procedura penale, previsto dall'art. 83,  comma  7,  lettera  f)  del
decreto-legge n. 18/2020 e' di impossibile applicazione negli  uffici
giudiziari, per la mancata informatizzazione sia del processo  civile
che del processo penale (nonostante per il processo penale telematico
siano stati  stanziati  euro  17.331.052,96  sul  PON  «Governance  e
capacita' istituzionali» 2014-2020 dall'Asse II del FERS)  e  per  la
introduzione con il decreto-legge n. 18/2020 solo sul  piano  formale
delle modalita' dello smart working, che non possono essere praticate
da  casa  dal  personale  di  cancelleria,  che  non   ha   l'accesso
all'intranet del Ministero della giustizia e che, quindi, non lavora. 
    76. Peraltro,  i  computers  in  dotazione  a  tutti  gli  uffici
giudiziari italiani non sono attrezzati per la modalita' di  processo
da remoto attraverso la piattaforma informatica di  Microsoft  Teams,
perche' non sono dotati ne'  di  videocamere  ne'  di  microfoni  per
operare in udienza  virtuale.  Soltanto  i  giudici  professionali  e
onorari  sono  dotati  di  computers   portatili   predisposti,   con
videocamera e microfoni, a  poter  effettuare  il  processo  in  aula
virtuale. 
    77. In buona sostanza, la modalita' organizzativa  ordinaria  per
le pubbliche amministrazioni durante la fase  emergenziale  del  c.d.
lavoro agile di cui  all'art.  87,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 18/2020  ha  effetto  paralizzante  per  gli  uffici
giudiziari e per la modalita'  di  processo  da  remoto,  perche'  la
rotazione della gran parte del personale di cancelleria  non  addetto
all'attivita' di presidio per lavorare formalmente  da  casa  non  e'
operativa per mancanza di accesso all'intranet  del  Ministero  della
giustizia. 
    78.  Inoltre,  per  quanto  riguarda  la   tutela   dei   diritti
fondamentali,  e'  stata  disposta  dall'art.  67,   comma   3,   del
decreto-legge n. 18/2020 la sospensione fino al 31 maggio 2020  della
possibilita' di  accesso  dei  cittadini  agli  atti  della  pubblica
amministrazione (FOIA),  in  deroga  alla  legge  n.  241/1990  sulla
trasparenza dell'azione amministrativa. 
    79. Tale segretezza dell'azione delle  pubbliche  amministrazioni
si e' riversata anche sul dPCM del 26 aprile 2020, che, nell'adottare
misure di contenimento  per  il  Covid-19  che  hanno  comportato  la
proroga   della   limitazione   dei   diritti   e   delle    liberta'
costituzionali, ha motivato per relationem facendo riferimento ad  un
unico  atto  istruttorio,  rappresentato  dal  parere  contenuto  nei
«verbali n. 57 del 22 aprile 2020  e  n.  59  dei  24-25  aprile  del
Comitato tecnico  scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 530.».  Tali
verbali non risultano, ne' allegati al provvedimento ne' pubblicati. 
    80. Con l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n.  18/2020,  senza
nessun  dato  epidemiologico  specifico  e  stravolgendo  la  normale
istruttoria che l'INAIL deve compiere per individuare l'occasione  di
lavoro che lega l'evento lesivo subito dal lavoratore all'ambiente di
lavoro anche in itinere, il Governo ha  inquadrato  le  infezioni  da
nuovo  coronavirus  che  dovessero   colpire   il   lavoratore   come
presunzione iuris et  de  iure  di  infortunio  sul  lavoro,  creando
sostanzialmente le basi per la paralisi delle attivita' produttive ed
economiche ed un clima di  terrore  per  i  datori  di  lavoro  nello
svolgimento dell'attivita' imprenditoriale in tempi  di  epidemia  da
Covid-19, anche quando  il  datore  di  lavoro  sia  pubblico  e  sia
individuabile nel Capo dell'ufficio giudiziario. 
    81. Questa norma d'urgenza e la conseguente circolare INAIL del 3
aprile 2020 che l'ha attuata, ha esposto ed espone i datori di lavoro
pubblici e privati al rischio  di  responsabilita'  civile  e  penale
della causazione dell'infortunio sul lavoro da  Covid-19,  anche  nel
caso in cui essi abbiano adottato tutte le misure  di  prevenzione  e
protezione individuale  e  di  distanziamento  sociale  previsti  dai
Protocolli di sicurezza sottoscritti dalle parti sociali,  in  quanto
l'infortunio sul lavoro viene  riconosciuto  per  la  mera  oggettiva
circostanza che il lavoratore risulti affetto da  contagio  Covid-19,
senza nessuna verifica in fatto, d'altra parte  impossibile,  che  il
virus sia stato contratto in ambiente di lavoro e non altrove. 
    82. Inoltre, l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto-legge  n.
19/2020  prevede  «limitazione  o  sospensione  di  altre   attivita'
d'impresa o  professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio  di
pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con  possibilita'  di
esclusione dei servizi di pubblica necessita'  previa  assunzione  di
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove  non  sia  possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale
misura  di  contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di
proiezione individuale», con possibilita' per il prefetto, in caso di
violazione della limitazione, di sospendere  l'attivita'  fino  a  30
giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n.  19/2020,
assicurando «l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi  di
lavoro  avvalendosi  anche  del  personale   ispettivo   dell'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio   e   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia  di
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro», come disposto  dall'art.
4, comma 7, del decreto-legge n. 19/2020, nel testo modificato  dalla
legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35. 
    83. I Capi degli uffici giudiziari, infine,  rischiano  anche  di
incorrere nell'ipotesi di reato di epidemia colposa di  cui  all'art.
452 del codice penale o in quella  di  cui  all'art.  260  del  regio
decreto n. 1265/1934, come disposto specificamente dall'art. 4, comma
6, del decreto-legge n. 19/2020. 
    84. Queste disposizioni normative hanno avuto nel loro  complesso
intreccio effetti paralizzanti dell'attivita' dei servizi  essenziali
per quanto riguarda l'amministrazione  della  giustizia,  perche'  e'
stato incentivato il lavoro in smart  working  o  lavoro  agile  come
modalita'  di  lavoro  ordinaria  durante   la   fase   emergenziale,
costringendo cosi' i datori di lavoro/capi  degli  uffici  giudiziari
(Presidenti di tribunale; Presidenti di Corte di appello; Procuratori
della Repubblica) a dover rinunciare alla presenza della  gran  parte
del personale amministrativo in  ufficio,  per  vederlo  destinato  a
(non) lavorare a casa in quanto privo dei collegamenti da remoto  con
l'intranet del Ministero della giustizia per il lavoro a distanza. 
    85. Inoltre, dal 1° maggio con l'art. 3, comma 1, lettera c), del
decreto-legge n. 28/2020 e' stato introdotto l'obbligo del giudice di
presenziare nell'ufficio giudiziario per effettuare  il  processo  da
remoto, che rende  incomprensibile  la  mancata  utilizzazione  della
modalita' organizzativa  dell'ordinaria  udienza  pubblica,  anche  a
porte chiuse, perche' il cancelliere nel  processo  civile  ai  sensi
dell'art. 130 del codice  di  procedura  civile  o  l'ausiliario  del
giudice nel processo penale  ai  sensi  dell'art.135  del  codice  di
procedura penale non hanno la possibilita' di operare da remoto con i
computers del proprio ufficio giudiziario, non essendo  abilitati  ad
utilizzare le piattaforme informatiche per creare le aule virtuali. 
    86. In buona sostanza, laddove i Presidenti  di  tribunale,  come
quello di Lanciano, abbiano individuato come modalita' di svolgimento
di pochissime (rispetto a quelle  pendenti)  cause  civili  e  penali
pendenti nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 quella  del
processo da remoto, tale modalita' organizzativa presta  comunque  il
fianco,  come  l'altra  modalita'  della  trattazione  scritta  senza
difensori e delle parti, alla nullita' del  processo  per  violazione
delle disposizioni dei codici di procedura in  materia  di  redazione
dei verbali di udienza. 
    87.  Per  quanto  riguarda  l'altra  modalita'  organizzativa  di
svolgimento dell'udienza con trattazione scritta  senza  la  presenza
dei difensori e delle parti, essa e' stata introdotta  per  la  prima
volta  dall'art.  1-bis  del  decreto-legge  n.  l68/2016,   che   ha
modificato il processo civile in Cassazione,  orientandolo  verso  la
regola della camera  di  consiglio  non  partecipata  dai  difensori,
rispetto all'udienza pubblica, diventata l'eccezione. 
    88. La modalita' della trattazione scritta dei processi civili in
1° ed in 2° grado di cui  all'art.  83,  comma  7,  lettera  h),  del
decreto-legge  n.  18/2020  e'  stata  imposta  anche   al   giudizio
amministrativo dall'art. 84, comma 5, del decreto-legge  n.  18/2020,
ma il Consiglio di Stato -  sesta  sezione  con  l'ordinanza  del  21
aprile 2020 n. 2539 si  e'  rifiutato  di  decidere  la  causa  senza
udienza pubblica ed ha accolto l'istanza di rinvio formulata  da  una
delle parti  del  giudizio  che  ha  chiesto  la  discussione  orale,
ritenendo che, applicando coattivamente la previsione  normativa,  vi
sarebbe stato un contrasto  con  il  principio  del  giusto  processo
garantito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e dall'art. 111 della Costituzione. 
    89. In conseguenza di  questa  presa  di  posizione  del  massimo
organo di' giustizia amministrativa e tenendo conto che  il  processo
amministrativo    e'     l'unico     completamente     informatizzato
nell'ordinamento  nazionale,  insieme  a   quello   della   giustizia
contabile, il legislatore  d'urgenza  con  l'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,  e'  stato  costretto  per  il
periodo dal 30 maggio al 31 luglio 2020 ad estendere  piu'  possibile
la previsione del processo amministrativo da remoto con  la  presenza
nell'aula virtuale dei difensori, con indicazioni dettagliate  -  che
mancano nel processo civile e in quello penale - di come  il  giudice
amministrativo puo' comportarsi per garantire il pieno  rispetto  del
contraddittorio, su richiesta delle parti interessate. 
    90. La stessa situazione di  maggiore  efficienza  e  trasparenza
dell'attivita'  giurisdizionale  va   riscontrata   nella   giustizia
contabile,  in  quanto:  ai  sensi  dell'art.  85,   comma   3,   del
decreto-legge n. 18/2020, il Presidente della Corte  dei  conti,  con
decreto del 1° aprile 2020, n. 138, ha adottato le  «Regole  tecniche
ed  operative  in   materia   di   svolgimento   delle   udienze   in
videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti  del  giudice  nei
giudizi dinanzi alla Corte dei conti». 
    91. Il provvedimento presidenziale della  magistratura  contabile
fissa le modalita'  tecniche  necessarie  per  lo  svolgimento  delle
udienze, delle adunanze e delle camere di consiglio da  remoto  e  in
«aule virtuali», assicurando a  ciascun  partecipante  -  magistrati,
segretari, avvocati, amministrazioni,  parti  -  la  possibilita'  di
collegarsi direttamente dalla propria postazione di lavoro,  mediante
l'applicativo «Microsoft Teams», anche in mobilita',  con  l'utilizzo
di strumenti multimediali audio e video, quali smartphone,  tablet  o
computer dotati di videocamera, microfono e altoparlanti. 
    92. Nel decreto-legge n. 28/2020 per la giustizia civile e penale
non vi sono analoghe previsioni come quelle previste dalla  giustizia
amministrativa e dalla giustizia contabile. 
    93. Nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  i  Presidenti  dei
tribunali di tutto il territorio nazionale,  compreso  il  Presidente
del tribunale di Lanciano con il decreto presidenziale del 1-5 maggio
2020, hanno previsto come uniche modalita' di trattazione  di  alcune
(pochissime) cause civili e penali, che si discuteranno  nel  periodo
dal 12 maggio (ma sostanzialmente dai primi giorni di giugno 2020) al
31 luglio 2020, quella dell'udienza da remoto prevista dall'art.  83,
comma  7,  lettera  f),  del  decreto-legge  n.  18/2020,  nel  testo
convertito dalla legge n. 27/2020, o quella della trattazione scritta
senza presenza dei difensori, prevista dall'art. 83, comma 7, lettera
h), dello  stesso  decreto,  salvo  le  cause  definite  urgenti  dal
legislatore e individuate all'art. 83, comma 3, del decreto-legge  n.
18/2020, nessuna delle quali pendenti davanti ai giudici di  pace  di
Lanciano. 
    94. E' stata, dunque, preclusa nella maggior parte dei casi per i
Presidenti dei tribunali di tutto il territorio  nazionale,  compreso
il Presidente del tribunale di Lanciano, la possibilita' di celebrare
i processi civili  e  penali,  diversi  da  quelli  definiti  urgenti
dall'art. 83, comma 3,  del  decreto-legge  n.  18/2020,  in  udienza
pubblica a porte chiuse, secondo la previsione di  cui  all'art.  83,
comma 7, lettera e), del decreto-legge n. 83/2020. 
    95. Inoltre, anche il servizio sanitario delle regioni competenti
per l'autorizzazione ad effettuare  l'attivita'  giudiziaria  con  le
misure di protezione non risulta essere stato attivato  su  tutto  il
territorio nazionale ne' e' stato attivato alcun Protocollo sanitario
a livello nazionale da far  valere  negli  uffici  giudiziari,  e  la
circolazione stradale e lo spostamento di persone e'  stata  comunque
preclusa da regione a regione prima dal dPCM del 26 aprile  2020  per
il periodo dal 3 al 17 maggio 2020 e poi dal dPCM del 17 maggio  2020
per il periodo dal 18 maggio al 3 giugno 2020. 
    96. Ne', in mancanza del Protocollo sanitario a livello nazionale
da applicare a tutti gli uffici giudiziari, e' possibile capire se  e
in che misura il Ministero della giustizia abbia fornito agli  uffici
giudiziari i presidi di  protezione  e  prevenzione  per  evitare  il
contagio del virus, previsti dai protocolli  sanitari  del  Ministero
della salute e inseriti come allegati per lo svolgimento di tutte  le
alter attivita' produttive consentite nel citato dPCM del  26  aprile
2020, che ha prorogato il parziale lockdown fino al 17 maggio 2020. 
    97.  La  modalita'  organizzativa  prevalente  di   «svolgimento»
dell'attivita' giudiziaria per il periodo dal 12 maggio al 31  luglio
2020 sara' quella del rinvio delle udienze a data  successiva  al  31
luglio 2020, nella misura di oltre l'80% delle cause per  il  settore
civile e di circa il 90% per il settore penale. 
    98. La GEC dell'ANM  con  il  comunicato  «Sul  decreto-legge  30
aprile 2020 e i tanti ripensamenti del legislatore» del 2 maggio 2020
ha nuovamente censurato il comportamento del legislatore d'urgenza  e
del Ministero della  giustizia  per  aver  paralizzato  la  giustizia
civile e penale per sei mesi dal 9 marzo fino al 31 agosto  2020  con
la scusa dell'emergenza sanitaria,  rilevando  che,  «modificando  la
norma di un precedente decreto appena convertito, viene rimessa  alla
volonta' delle parti la scelta  sullo  svolgimento  da  remoto  delle
attivita' nel processo penale e si introduce l'innovativa  previsione
dell'udienza civile "da remoto necessariamente celebrata in ufficio"»
e concludendo che tutto questo avviene «in assenza di una  assunzione
di responsabilita' del Ministro in materia di sicurezza  dei  palazzi
di Giustizia, e dunque delle condizioni in cui rendere  possibile  la
presenza fisica, che oggi si impone anche quando non  necessaria,  in
evidente contraddizione con il persistere dell'emergenza sanitaria». 
    99. Inoltre, la GEC dell'ANM  con  il  comunicato  stampa  dell'8
maggio  2020  su  «Accesso  ai  registri,  test  sierologici,  wi-fi,
igienizzazioni: le misure per la Fase 2» ha  fotografato  in  termini
disastrosi la situazione di confusione organizzativa della  giustizia
civile e penale in Italia per quanto  riguarda  il  mancato  rispetto
delle condizioni igienico-sanitarie. 
    100. Pertanto, l'unica modalita' organizzativa  da  adottare  nel
periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 per  i  giudici  di  pace  di
Lanciano avrebbe dovuto essere quella del rinvio delle udienze a data
successiva al 31 agosto 2020, dal momento che l'ufficio  del  giudice
di pace di Lanciano  e'  sprovvisto  di  qualsiasi  forma  minima  di
informatizzazione con valore istituzionale e strutturale dei processi
assegnati alla magistratura di pace. 
    101. Infatti, il Presidente del tribunale di Lanciano con decreto
del 1° maggio 2020, depositato il 5 maggio 2020 (in atti), ha fissato
le linee guida per l'organizzazione del tribunale di Lanciano per  la
celebrazione delle udienze civili e penale nel periodo 12 maggio - 31
luglio 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,  ai
sensi dell'art. 83 del decreto-legge n. 18/2020, nel testo modificato
dalla legge di conversione n. 27/2020 e poi ulteriormente  modificato
dall'art. 3 del decreto-legge n. 28/2020, e, in particolare: 
        ha disposto la chiusura delle Cancellerie  degli  uffici  del
giudice di pace al pubblico,  «in  quanto  detto  ufficio  non  eroga
servizi urgenti»; 
        ha disposto che «gli uffici giudiziari  rimangono  chiusi  al
pubblico fino al 31 luglio 2020 e l'accesso e' consentito  oltre  che
ai magistrati, ai dipendenti, alle forze di PG, ai rappresentanti del
COA,  esclusivamente  agli  utenti  impegnati  nelle  udienze  e  nei
procedimenti civili  e  penali  -  nei  giorni  ed  orario  esatti  -
stabiliti nel  provvedimento  di  convocazione  -  e  nelle  connesse
attivita',  alle  condizioni  di  cui  al  citato  decreto-legge»  n.
18/2020, art. 83; 
        ha disposto che «ogni istanza, atto o documento  deve  essere
depositato telematicamente (comma 11), sia nel settore penale che  in
quello civile, agli indirizzi reperibili  sui  siti  istituzionali  e
solo quando cio' sia assolutamente  impossibile  presso  il  presidio
allestito presso  il  tribunale,  previo  appuntamento  telefonico  o
telematico d'ufficio». 
    102. Dal decreto del 1-5 maggio 2020 del Presidente del tribunale
di  Lanciano  si  evince  che  non  vi  sono  le  condizioni  per  la
trattazione dei procedimenti civili e  penali  secondo  le  modalita'
indicate  dall'art.  83,  comma  7,  lettere  e),  f)  ed   h),   del
decreto-legge  n.  18/2020,  che  non  possono  essere  assicurate  e
garantite all'interno dell'ufficio del giudice di pace di Lanciano. 
    103.  In  realta',   la   disposizione   delle   aule   d'udienza
consentirebbe la regolarita' dello svolgimento delle udienza  con  la
presenza dei soli difensori delle parti nel rispetto  delle  distanze
di   sicurezza   per   evitare   assembramenti,   previa    opportuna
sanificazione degli ambienti e l'adozione di tutti i  dispositivi  di
protezione individuali, sia per i magistrati  di  pace  nel  rispetto
della  salute  negli  ambienti  di  lavoro,  sia  per  il   personale
amministrativo sia per per gli avvocati difensori. 
    104. In particolare, l'attivita' giudiziaria presso l'ufficio del
giudice  di  pace  di  Lanciano,  come  in  tutti  gli  altri  uffici
giudiziari italiani, essendo assolutamente necessaria  come  servizio
pubblico essenziale, avrebbe potuto essere gia'  svolta  regolarmente
in campo civile e penale dal 18 maggio 2020, in base al decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, come e' avvenuto per i ristoranti e  i  bar  e
dal 25 maggio addirittura per le piscine, dotandosi gli  avvocati  di
guanti e mascherine, cosi come i magistrati; rispettando la  distanza
minima di  un  metro  e,  eventualmente,  utilizzando  separatori  in
plexiglass sul tavolo di udienza a prova di Covid-19. 
    105. L'unica attivita' consentita a questo giudice  di  pace,  in
base al decreto presidenziale del 1-5  maggio  2020,  era  quella  di
rinviare tutte le udienze civili e penali nel periodo dal  12  maggio
2020 al 31 luglio 2020 a nuova udienza fissata nei mesi di  settembre
o  ottobre  2020,  compresa  l'udienza  istruttoria  della   presente
controversia, fissata per il 1° giugno 2020. 
    106. Con la delibera del 10 maggio 2020 l'organismo  congressuale
forense ha proclamato lo stato di agitazione  di  tutta  l'avvocatura
contro il  blocco  sostanziale  dell'attivita'  processuale  sia  nel
settore penale che in quello civile, denunciando l'esistenza  di  una
situazione caotica con circa duecento protocolli sottoscritti  tra  i
Capi degli uffici giudiziari e i Coa. 
    107. L'11 maggio 2020 questo giudice, sulla base del decreto  del
1-5 maggio 2020 del Presidente del tribunale di Lanciano, ha disposto
il rinvio a data successiva al  31  agosto  2020  di  udienze  civili
fissate per il 14 e il 18 maggio 2020,  proprio  per  chiusura  degli
uffici del giudice di pace di Lanciano  e  per  la  insussistenza  di
cause  con  ragioni  d'urgenza  di  cui  all'art.83,  comma  3,   del
decreto-legge n. 18/2020 per poter effettuare udienza pubblica. 
    108. Viceversa, con decreto del  12  maggio  2020  (in  atti)  il
Presidente del tribunale di  Lanciano  ha  modificato  il  precedente
decreto  del  1-5  maggio  2020,  che  prevedeva  la  chiusura  delle
Cancellerie dei giudici di pace di Lanciano, e  ha  disposto  per  il
periodo dal 12 al 31 maggio 2020 che l'ufficio del giudice di pace di
Lanciano sia aperto al pubblico nei  giorni  da  lunedi'  a  venerdi'
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
    109. Per quanto riguarda le udienze civili e penali  del  giudice
di pace, il Presidente del tribunale di  Lanciano  ha  autorizzato  i
giudici di pace di Lanciano, i difensori e le  parti  a  svolgere  le
udienze pubbliche, cioe' secondo la modalita' organizzativa  prevista
dall'art. 83, comma 7, lettera  e),  del  decreto-legge  n.  18/2020,
disponendo «Che le udienze (civili e  penali)  siano  preferibilmente
svolte al piano terra, nelle aule di  udienza  penale,  con  adeguato
scaglionamento di orari e  riduzione  del  relativo  carico  (massimo
dodici fascicoli per udienza con non piu' di due  fascicoli  per  ora
per il penale) - con la massima limitazione possibile  dell'audizione
di testimoni, periti e parti, e privilegiando invece  le  udienze  di
discussione e decisione (che non comportano un  afflusso  particolare
di persone) - Che siano rinviate (salvi casi di particolare  urgenza)
le cause nelle quali sia  prevista  la  partecipazione  personale  di
soggetti (parti, avvocati o testimoni) residenti fuori della  Regione
Abruzzo.». 
    110. Nella premessa del decreto del Presidente del  tribunale  di
Lanciano sono esplicitate le ragioni per cui i giudici  di  pace  non
possono effettuare le udienze con modalita' da remoto [art. 83, comma
7, lettera h), decreto-legge n. 18/2020] nel contraddittorio  tra  le
parti e con modalita' di trattazione scritta remoto [art.  83,  comma
7,  lettera  h)  decreto-legge  n.  18/2020],  avendo  «rilevato  che
l'ufficio del giudice di pace non ha in funzione lo  strumento  della
consolle telematica,  che  consente  ai  difensori  di  consultare  i
fascicoli civili tramite computer.». 
    111. In buona sostanza, poiche' gli uffici del giudice di pace di
Lanciano non sono informatizzati ne' nel civile  ne'  nel  penale  (e
questo in tutta Italia),  i  giudici  di  pace  di  Lanciano  possono
utilizzare l'udienza pubblica, la cui  modalita'  di  svolgimento  e'
resa impossibile dalla mancanza delle  condizioni  igienico-sanitarie
di contenimento dell'emergenza Covid-l9  e  non  e'  prevista  per  i
magistrati professionali e onorari del tribunale di Lanciano, se  non
per le  cause  definite  urgenti  dal  legislatore  nella  previsione
dell'art. 83, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020. 
    112.   Inoltre,   viene   scaricata   su   questo   giudice    la
responsabilita'  del  mancato  svolgimento  delle  udienze  civili  e
pubbliche e del necessario rinvio di tutte le cause la cui udienza e'
fissata nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 a data successiva
al 31 agosto 2020, ad eccezione della presente controversia  in  cui,
secondo il decreto  presidenziale  del  12  maggio  2020,  il  rinvio
dell'udienza e' autorizzato dal fatto che  l'avvocato  di  una  delle
parti e' residente fuori della Regione Abruzzo. 
    113. Viceversa,  il  Presidente  del  tribunale  di  Taranto  con
decreto n. 33 del 13 maggio 2020 (in atti) ha diffidato un giudice di
pace di Taranto a non adottare provvedimenti giurisdizionali  di  sua
competenza per consentire  lo  svolgimento  delle  udienze  pubbliche
davanti  a  se',  in  violazione  delle  disposizioni   del   decreto
presidenziale n. 36/2020, che non prevedono per il settore  civile  e
per il settore penale, come avviene per il tribunale di Lanciano,  le
udienze pubbliche penali o  civili  che  non  rientrano  strettamente
nelle eccezioni indicate dall'art. 83, comma 3, del decreto-legge  n.
18/2020. 
    114. Per tutta risposta al decreto del Presidente  del  tribunale
di Taranto, il giudice di pace di Taranto «diffidato» con decreto del
14  maggio  2020  (in  atti)   ha   disapplicato   il   provvedimento
presidenziale, diffidando a sua volta il Capo dell'ufficio a  rendere
i locali dell'ufficio dei giudice di pace  idonei  sotto  il  profilo
igienico-sanitario. 
    115. Peraltro, con  comunicazione  del  14  maggio  2020  prot.n.
DFP-0033746-P (in atti) la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato  per  la  funzione
pubblica ha posto in essere una gravissima  ingerenza  dell'Esecutivo
nell'esercizio della funzione  giurisdizionale  della  Procura  della
Repubblica presso il tribunale  ordinario  di  Catania,  inibendo  la
scelta dell'ufficio giudiziario  di  far  lavorare  il  personale  di
cancelleria «in presenza», indirizzando la diffida  per  l'esecuzione
al  Prefetto  di  Catania  e,  per   conoscenza,   alla   CGIL   come
organizzazione  sindacale   evidentemente   denunciante   l'illecito»
comportamento della Procuratore  della  Repubblica  finalizzato  alla
ripresa dell'operativita' del proprio ufficio. 
    116. Contestualmente, comunicazione di identico contenuto del  14
maggio 2020 prot.n. DFP-0033747-P  (in  atti)  e'  stata  indirizzata
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  -  Ispettorato  per  la  funzione   pubblica   al
Presidente del tribunale di Teramo. 
    117.  Nella  relazione   sull'amministrazione   della   giustizia
nell'anno 2019, presentata a gennaio 2020 all'inaugurazione dell'anno
giudiziario, il  Ministero  della  giustizia  ha  affermato  di  aver
utilizzato e di stare utilizzando nell'ambito del PON  «Governance  e
capacita' istituzionali» 2014-2020 risorse, ricavate sull'asse II del
FERS, gia' stanziate per euro 15.863.450,00 (cioe' per  quasi  sedici
milioni di euro), per «estendere il PCT agli uffici  dei  giudici  di
pace  per  dare  maggiore  efficienza  al  sistema  della   giustizia
italiana, integrando i sistemi e le funzionalita'  per  aumentare  la
produttivita', l'efficienza e l'efficacia della giustizia nonche' per
perseguire i medesimi risultati di risparmio sui tempi  e  sui  costi
conseguiti presso i tribunali civili». 
    118. Dell'utilizzazione di queste  importanti  risorse  da  fondi
europei non vi e' traccia evidente nell'organizzazione  degli  uffici
del giudice di pace di Lanciano ne' negli uffici dei giudici di  pace
nel resto del territorio nazionale. Anzi, vi e' traccia normativa del
fatto che,  per  quanto  riguarda  l'organizzazione  delle  attivita'
giudiziali, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato,  il
Governo ha programmato la proroga della sostanziale paralisi fino  al
31 gennaio 2021. 
    119. Infatti, con l'art. 14,  comma  4,  del  decreto-legge  c.d.
«Rilancio» del 19 maggio 2020, n. 34, il Governo ha prorogato  al  31
gennaio  2021   lo   stato   di   emergenza   nazionale,   dichiarato
originariamente per sei mesi con delibera del Consiglio dei  ministri
del 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020. 
    120. Con l'art. 263 dello stesso decreto-legge  19  maggio  2020,
n.34, il Governo ha esteso al 31 dicembre 2020  la  inutilizzabilita'
del personale amministrativo degli uffici giudiziari  confermando  la
priorita'  della  scelta  del  lavoro  agile  o  smart  working   dei
dipendenti del Ministero della giustizia che, come  detto,  significa
tenere  il  personale  amministrativo  «in  servizio»  a  casa  senza
lavorare, per mancanza di collegamento intranet. 
    121. Contestualmente, soltanto con l'art. 219  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n.34, il Governo ha programmato misure urgenti per il
ripristino della funzionalita' delle  strutture  dell'amministrazione
della giustizia: «1. In considerazione del livello di esposizione  al
rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali improrogabili ed  urgenti  degli  uffici  giudiziari  e
delle articolazioni centrali del Ministero della  giustizia,  nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la  ripresa
delle attivita' nella fase successiva  all'emergenza  epidemiologica,
al  fine  di  consentire  la  sanificazione  e   la   disinfestazione
straordinaria degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  in  uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  nonche'  per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di  euro  31.727.516  per
l'anno 2020.». 
    122. Per quanto riguarda il sostegno  finanziario  agli  avvocati
che hanno subito e subiranno la sospensione incomprensibile  e  quasi
totale dell'attivita' professionale dal 9 marzo 2020  al  31  gennaio
2021, il decreto-legge c.d. «rilancio» n.  34/2020  i  professionisti
con partita Iva iscritti agli enti previdenziali di  diritto  privato
da ogni contributo, da un lato disponendo all'art. 78 la  concessione
dei seicento euro al mese per i mesi di aprile e maggio 2020  a  chi,
come questo giudice, aveva gia' ricevuto contributo di  pari  importo
nel mese di marzo ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020,
dall'altro specificamente escludendo il diritto a tale contributo con
il successivo art. 86 per chi lo ha gia' ricevut ai  sensi  dell'art.
44 del decreto-legge n. 18/2020. 
    123. Pare evidente a questo giudice che la scelta del Governo  di
impedire la celebrazione dei processi in pubblica udienza nel settore
civile e in quello penale fino al 31 luglio 2020, con prospettiva  di
proroga della fase emergenziale solo per il settore giustizia fino al
31 gennaio 2021, anche a porte chiuse e  con  gli  opportuni  presidi
sanitari, sia determinata  non  dall'emergenza  sanitaria,  ma  dalla
scelta dell'Esecutivo di impedire la tutela dei diritti  fondamentali
garantiti dal diritto dell'Unione e  dal  diritto  nazionale  per  un
lasso  di  tempo  sufficiente  lungo,  cosi'  da  rendere  non   piu'
censurabili  in   sede   giudiziaria   proprio   quei   provvedimenti
governativi emergenziali, che hanno provocato la lesione dei  diritti
di tutti i cittadini. 
    124. La volonta' di paralizzare la giustizia civile e  penale  in
Italia fino al 31 gennaio 2021 e' rappresentata dalla circolare del 2
maggio   2020,   n.   prot.   70897   del   Capo   del   Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero della giustizia (in atti), avente ad  oggetto  «prevenzione
della  diffusione  del  contagio  da   coronavirus   -   informazioni
riassuntive  su  attivita'  svolte  e  prime  direttive  in  tema  di
organizzative per avvio cd. «fase due», in cui a pagina 3, punto  2),
viene precisato  che  tra  le  misure  di  interlocuzione  a  livello
centrale con le autorita' competenti «le due azioni  piu'  importanti
hanno riguardato l'interlocuzione con le due autorita'  commissariali
(Protezione civile e il Commissario  Arcuri)»,  cioe'  due  autorita'
commissariali nominate per la  gestione  emergenziale  sanitaria  che
gestiscono il Fondo per l'emergenza di cui all'art.  44  del  decreto
legislativo n. 1/2018. 
    125. Sta di fatto che nei  vari  decreti  d'urgenza  emanati  dal
Governo per l'emergenza Covid-19 il primo stanziamento  destinato  al
Fondo per l'emergenza di cui all'art. 44 del decreto  legislativo  n.
1/2018 e' quello previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge  23
febbraio 2020, n.6 (convertito dalla legge 5 marzo 2020, n.  15)  per
euro 20.000.000,00 e il secondo quello previsto dall'art.  18,  comma
3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per euro 1.650.000.000,00. 
    126. L'art. 122 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  come
anticipato, ha previsto l'istituzione di un commissario straordinario
per l'emergenza Covid-19, nominato dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri il 13 marzo 2020), a cui  assegnare  su  un  fondo  speciale
«personale» con delibere del Consiglio dei ministri  le  risorse  del
fondo per l'emergenza di cui all'art. 44 del decreto  legislativo  n.
1/2018, da utilizzare in deroga a  tutte  le  disposizioni  di  legge
europee e nazionali in materia di appalti e rendicontazione dei fondi
pubblici  e  al  di  fuori  del  controllo  successivo  contabile  ed
amministrativo della Corte dei conti. 
    127. Con le delibere del 6 aprile 2020 e del 20 aprile  2020  del
Consiglio dei ministri sono state assegnate  al  fondo  speciale  del
commissario straordinario per l'emergenza dott.  Arcuri  risorse  per
complessivi euro 1.350.000.000,00  (un  miliardo  e  350  milioni  di
euro), di cui 450 milioni di euro con la prima delibera di  Consiglio
dei ministri dei 6 aprile 2020. 
    128. Con l'art. 14, comma 1,  del  decreto-legge  n.  34/2020  e'
stato  previsto   lo   stanziamento   in   favore   del   commissario
straordinario per l'emergenza Arcuri sul suo fondo  personale  di  un
ulteriore miliardo di euro, portando la dotazione del fondo  speciale
monocratico e senza controllo contabile alla somma di due miliardi  e
trecentocinquanta milioni di euro. 
    129. Pertanto, il Ministero della giustizia non aveva bisogno  di
uno specifico stanziamento di euro 31.727.516 per lo «svolgimento dei
compiti  istituzionali  improrogabili   ed   urgenti   degli   uffici
giudiziari  e  delle  articolazioni  centrali  del  Ministero   della
giustizia,  nonche'  della  necessita'  di  garantire  condizioni  di
sicurezza per  la  ripresa  delle  attivita'  nella  fase  successiva
all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la  sanificazione
e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi in  uso  all'amministrazione  giudiziaria,  per  l'acquisto  di
materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale,
nonche'  per  l'acquisto  di  apparecchiature  informatiche  e  delle
relative licenze di uso». 
    130.  Se  l'intenzione  reale  fosse  stata  quella  di  riaprire
l'attivita' giudiziaria ordinaria gia' dal 12  maggio  2020,  sarebbe
stato sufficiente gia' il  7  aprile  2020  per  il  Ministero  della
giustizia  mettersi  d'accordo  direttamente   con   il   commissario
straordinario Arcuri per farsi assegnare la somma occorrente di  euro
31.727.516, pari al 7,05% della somma  di  euro  450.000.000  gia'  a
disposizione  dell'autorita'  commissariale  con   la   delibera   di
Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020, e non prorogare lo stato di
emergenza nazionale per Civd-19 fino al 31 gennaio 2021. 
    131. Significativa, poi, e' la paralisi totale dell'azione  della
magistratura   di    pace,    con    l'impossibilita'    tecnica    e
igienico-sanitaria di celebrare le udienze fino  al  31  luglio  2020
quanto meno presso gli uffici del giudice di pace di Lanciano, con la
prospettiva di proroga della chiusura fino al 31 gennaio 2021 a causa
del   protrarsi   della   situazione   di   emergenza   nazionale   e
dell'operativita' della norma che prevede  medio  tempore  il  lavoro
agile  come   modalita'   ordinaria   di   lavoro   nelle   pubbliche
amministrazioni con la conseguente  inutilizzabilita'  del  personale
amministrativo negli uffici giudiziari. 
    132. Pare evidente che sia  in  atto  da  parte  del  Governo  il
ridimensionamento di fatto «per consunzione» fino  alla  soppressione
dell'organico  dei  giudici  di  pace,   in   risposta   alla   causa
pregiudiziale C-658/18 UX pendente davanti alla Corte di giustizia  e
in via  di  definizione  dopo  le  citate  conclusioni  dell'avvocato
generale Kokott depositate il 23 gennaio 2020. 
    133. Invece di preoccuparsi di sanare la situazione  di  mancanza
di tutela sostanziale e  previdenziale  della  magistratura  onoraria
prima della emananda sentenza della Corte di  giustizia  nella  causa
C-658/18 UX, il Governo ha approfittato delle precarie condizioni  di
lavoro  della  magistratura  onoraria  retribuita   a   cottimo   per
sospendere l'attivita' giudiziaria negli uffici dei giudici  di  pace
dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, prevedendo  con  l'art.  118  del
decreto-legge n. 18/2020 un contributo economico di euro 600 al  mese
per massimo tre mesi in favore dei magistrati onorari che  non  sara'
erogato dal Ministero della giustizia, in  quanto  condizionato  alla
«generale» sospensione effettiva delle attivita' ai  sensi  dell'art.
83 del decreto-legge n. 18/2020, che non si e' mai verificata perche'
anche nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020  e'  stato  comunque
previsto lo svolgimento delle cause civili e penali urgenti «urgenti»
indicate dall'art. 83, comma 3, decreto-legge  n.  18/2020,  tra  cui
quelle in materia di immigrazione di competenza del giudice di pace. 
    134. La  beffa  per  questa  assurda  e  ingiusta  situazione  di
denegata giustizia  nei  confronti  di  chi  in  Italia  esercita  la
giurisdizione c.d. di prossimita'  e'  resa  ancora  piu'  grave,  se
possibile, dalla situazione economica dei magistrati professionali  e
del personale amministrativo degli uffici giudiziari, che  continuano
a  percepire  le  stesse  retribuzioni  ricevute  prima   dell'inizio
dell'emergenza Covid-19, per i quali il periodo dal  9  marzo  al  31
luglio 2020 viene considerato periodo di servizio pieno anche se  non
si sono celebrati processi e anche se, come piu' volte precisato, per
il personale amministrativo la modalita' di lavoro agile o  in  smart
working non ha alcuna  utilita'  pratica  per  lo  svolgimento  degli
affari amministrativi in sede giudiziale in mancanza di  collegamento
da remoto. 
    135. Il comportamento oltraggioso per la  dignita'  del  giudice,
discriminatorio e lesivo delle sue  condizioni  di  lavoro  anche  in
termini di sicurezza sociale, mina non solo la sua indipendenza,  che
e' il presupposto per un processo equo e giusto, ma anche  i  diritti
delle parti del processo e dei loro  difensori  alla  definizione  in
tempi rapidi della causa che sono assicurati  dalla  magistratura  di
pace,  alla  certezza  del  diritto  e  delle  modalita'  di   tutela
effettiva. 
    136. Il Ministero della giustizia impegna  nel  bilancio  annuale
per ciascun giudice di pace l'importo di euro 72.000, che costituisce
il tetto massimo  delle  indennita'  che  il  giudice  di  pace  puo'
percepire in un anno solare, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  4-ter,
della legge n. 374/1991. 
    137. Pertanto, il costo  preventivato  dallo  Stato  in  un  anno
fiscale dei compensi per l'attivita' giurisdizionale dei circa  1.300
giudici di pace e' di euro 93.600.000, per cui il risparmio di  spesa
nei dieci mesi di paralisi della magistratura di  pace  dal  9  marzo
2020 al 31 gennaio 2021 e' stimabile in circa euro 74.800.000. 
    138. Ulteriore risparmio di spesa durante l'emergenza Covid-19 il
Ministero della giustizia lo ha maturato con la scarcerazione  di  n.
465 mafiosi, a cui e' stato riconosciuto, per  il  rischio  sanitario
della  diffusione  del  virus  nella  cella  singola,  il  diritto  a
beneficiare della misura alternativa alla reclusione in carcere degli
arresti domiciliari anche  per  chi  e'  responsabile  di  gravissimi
reati,  introdotta  dall'art.  123,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge  n.  18/2020,  provocando  tale  situazione   durissime
proteste  dei  giuristi  e  della  popolazione,  le  dimissioni   del
Dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e
del Capo di  Gabinetto  del  Ministro  della  giustizia,  ma  non  le
dimissioni del Ministro della giustizia che ha approvato il testo del
decreto-legge n. 18/2020 con la delibera del Consiglio  dei  ministri
del 16 marzo 2020. 
    139. Le regioni e le province autonome sono riuscite  ad  imporre
al Governo  di  uscire  dalla  gestione  commissariale  centralizzata
dell'emergenza sanitaria e a disporre con il decreto-legge 16  maggio
2020, n.33, e con il successivo dPCM del 17 maggio 2020,  concordando
con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministero della
salute,  in  autonomia   come   prevede   la   legge   n.   833/1978,
l'applicazione sul territorio di competenza delle misure sanitarie di
contenimento del Covid-19, con ripresa dal 18 maggio 2020 di  (quasi)
tutte le attivita' produttive ed economiche di competenza regionale e
con previsione della ripresa della libera circolazione tra le regioni
e nei confronti degli altri Stati dell'Unione europea a decorrere dal
3 giugno 2020, sulla base della regola  generale  del  distanziamento
sociale di un metro con  l'obbligo  di  indossare  le  mascherine  di
protezione  solo   in   ambienti   chiusi,   tranne   i   ristoranti,
naturalmente. 
    140.  Dal  15  giugno  2020  riapriranno   tutte   le   attivita'
produttive, economiche e sociali, tranne gli impianti  sciistici  per
evidenti  ragioni  ambientali,  le  scuole  pubbliche  e  il  settore
giustizia. Nel dPCM del 17 maggio  2020  sono  previsti  in  allegato
protocolli di sicurezza per tutti i settori  produttivi,  tranne  che
per il settore giustizia. 
    141. Le parti di questo processo e tutte  le  parti  delle  cause
civili e penali pendenti davanti a  questo  giudice  nel  periodo  12
maggio - 31 luglio 2020  subiranno  danni  ingiusti  dalla  ritardata
risposta di giustizia, per l'adozione, da parte  di  questo  giudice,
dell'unico provvedimento  organizzativo  che  gli  e'  oggettivamente
consentito  rispetto  alla  descritta  situazione  dell'ufficio   del
giudice di pace di Lanciano, quello del rinvio d'ufficio di tutte  le
cause a data successiva al 31 agosto 2020,  ai  sensi  dell'art.  83,
comma 7, lettera g), del decreto-legge n. 18/2020. 
    142. Cio' emerge chiaramente anche dal  descritto  contrasto  sul
piano organizzativo tra il Presidente del tribunale di Taranto  e  il
giudice di pace di Taranto e dai citati  provvedimenti  organizzativi
di diffida della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica del 14
maggio 2020 prott.n.  DFP-0033746-P  e  DFP-0033747-P  nei  confronti
rispettivamente del Procuratore della Repubblica  di  Catania  e  del
Presidente del tribunale di Teramo. 
    143. Peraltro, di questa «temporanea» (fino al 31  gennaio  2021)
denegata giustizia nell'ambito di un processo, quale quello davanti a
questa magistratura di pace, che e' statisticamente  il  piu'  veloce
dei processi di 1° grado  completandosi  mediamente  tutti  nell'arco
temporale di un anno, le parti del processo e le  parti  degli  altri
processi pendenti davanti a se' potrebbero chiedere  conto  a  questo
giudice, dal momento che lo scrivente e' il  responsabile  dei  ruoli
assegnati e delle modalita' di  svolgimento  e  di  conduzione  delle
udienze e il decreto del Presidente del tribunale di Lanciano del  12
maggio 2020,  addirittura,  autorizza  ciascun  giudice  di  pace  di
Lanciano ad effettuare le udienze pubbliche,  che  per  i  magistrati
professionali  e  onorari  dello  stesso  tribunale  non  sono  state
autorizzate. 
    144. Peraltro, non solo e' precluso a questo giudice  di  operare
in condizioni di indipendenza, ma  lo  scrivente  incorre  anche  nel
rischio di azioni di responsabilita'  per  ritardata  gestione  degli
affari civili e penali, dovendo rinviare tutte le  udienze  civili  e
penali nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 per  mancanza
oggettiva delle condizioni tecniche e igienico-sanitario, che  invece
sembrerebbero sussistere nel  decreto  presidenziale  del  12  maggio
2020. 
    145.  Secondo  lo  scrivente   giudice   questa   situazione   ha
determinato una grave violazione degli articoli 2,  4,  comma  3,  6,
comma 1, e 9 del Trattato dell'Unione, degli articoli 67, commi  1  e
4, 81 e 82 del Trattato per il funzionamento  dell'Unione  europea  e
dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
per quanto riguarda tutto il contenzioso pendente davanti a  se'  sul
ruolo civile e su quello penale, compresa la presente causa. 
    146. Infatti, l'art.  83  decreto-legge  n.  18/2020  (nel  testo
attualmente vigente come modificato dalla  legge  di  conversione  n.
27/2020 e successivamente modificato dall'art. 3 del decreto-legge n.
28/2020), viola il requisito dell'indipendenza di questo  giudice  di
pace, che e' giudice comune  europeo,  requisito  che  e'  parte  del
contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un equo processo, il
quale  riveste  un'importanza  cardine  in  quanto   garanzia   della
protezione di tutti i diritti che  i  singoli  traggono  dal  diritto
dell'Unione e della preservazione dei valori comuni agli Stati membri
enunciati  all'art.  2   del   Trattato   sull'Unione   europea,   in
particolare, del valore dello Stato di diritto (Corte  di  giustizia,
sentenza del 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto
48). 
    147. Alla luce del  quadro  normativo  e  fattuale  rappresentato
nella  narrativa  che  precede,  gia'  rappresentata  in  gran  parte
nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 13  maggio  2020,  ritiene
questo giudice che sia in atto una crisi sistemica della  tutela  dei
diritti fondamentali nell'ordinamento  interno  per  la  lesione  del
principio di indipendenza e di imparzialita' del  giudice,  provocata
dalla paralisi delle procedure  di  tutela  e  garanzia  dei  diritti
assicurati dalla Costituzione e dalla normativa dell'Unione  a  tempo
indefinito, e comunque fino al 31 gennaio 2021 per la durata  (e  con
la scusa) dello stato di emergenza nazionale per il Covid-19. 
    148. Pertanto, questo giudice con  la  citata  ordinanza  del  18
maggio  2020  ha  sospeso  il  giudizio   e   ha   proposto   domanda
pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  per
rimettere la  questione  della  compatibilita'  della  situazione  di
paralisi della giustizia civile e penale in  Italia  con  il  diritto
dell'Unione  europea,  ai  sensi  dell'art.  267  del  Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,   con   istanza   di   procedura
accelerata ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura  della
Corte. 
    149. Il quadro normativo interno rappresentato nell'ordinanza  di
rinvio pregiudiziale dell'Unione  europea  individuava  nell'art.  6,
comma 1, del c.d. decreto  «rilancio»  approvato  dal  Consiglio  dei
ministri il 13 maggio 2020, ma  non  ancora  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale, la norma ostativa che prorogava  al  31  gennaio  2021  lo
stato di emergenza nazionale per Covid-19. 
    150. Con comparsa di intervento  ad  adiuvandum  notificata  alle
parti costituite a mezzo pec in data 21 maggio  2020,  depositata  in
data 22 maggio  2020,  si  costituiva  nella  presente  causa  l'avv.
Vincenzo De Michele, in proprio, il quale chiedeva di essere  ammesso
come terzo ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice  di  procedura
civile. 
    151. L'interveniente chiedeva, altresi',  di  valutare  anche  la
rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  sulla  legittimita'
degli articoli 42,  83,  87  e  119  del  decreto-legge  n.  18/2020,
convertito dalla legge n.  27/2020,  degli  articoli  14  e  263  del
decreto-legge n. 34/2020, del decreto legislativo n. 116/2017. 
    152. Con ordinanza del 22 maggio 2020 questo giudice  ha  ammesso
l'intervento ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice di procedura
civile e ha provveduto ad integrare  il  quesito  pregiudiziale  alla
Corte di giustizia dell'Unione europea  con  il  dato  normativo  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con la seguente formulazione  di
seguito integralmente trascritta: 
        «Se gli articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 del  Trattato
dell'Unione, gli articoli 67, commi 1 e 4, 81 e 82 del  Trattato  per
il funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto  con  gli
articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34,  45  e  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione  europea,  ostano  rispetto  a  disposizioni
interne, quali gli articoli 42, 83 e 87 del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, la delibera  del  31  gennaio  2020  del  Consiglio  dei
ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale  sanitaria
per sei mesi fino al 31 luglio  2020,  gli  articoli  14  e  263  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che hanno prorogato lo stato  di
emergenza nazionale per Covid-19 e la paralisi della giustizia civile
e penale e  dell'attivita'  di  lavoro  amministrativo  degli  uffici
giudiziari italiani fino al 31 gennaio 2021, in  combinato  disposto,
violando le predette norme nazionali l'indipendenza del  giudice  del
rinvio e il principio del giusto processo, nonche' i diritti ad  essi
connessi  della  dignita'  delle  persone,  della  liberta'  e  della
sicurezza,   dell'uguaglianza   davanti   alla   legge,   della   non
discriminazione, di condizioni di lavoro eque e giuste,  dell'accesso
alle prestazioni di sicurezza sociale, della liberta' di circolazione
e di soggiorno. 
        In  particolare,  si  chiede  alla  Corte  di  giustizia   se
l'indipendenza del giudice del rinvio e il diritto al giusto processo
delle parti della presente controversia e di tutte le cause  pendenti
davanti a questo giudice siano stati violati dal Governo italiano nel
momento in cui si sono verificate le seguenti condizioni giuridiche e
situazioni di fatto: 
          in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri  con  una
delibera adottata  senza  l'intesa  obbligatoria  con  le  regioni  e
utilizzando una procedura non prevista dalla  normativa  interna  per
l'emergenza sanitaria, ha dichiarato lo stato di emergenza  nazionale
per Covid-19 per la durata di  sei  mesi  fino  al  31  luglio  2020,
avocando alla Presidenza del Consiglio dei ministri la competenza  di
tutte le disposizioni per fronteggiare una situazione  epidemiologica
in quel momento inesistente sul territorio nazionale, senza stanziare
risorse economiche adeguate per la dichiarata emergenza; 
          il Governo italiano con decretazione d'urgenza  ha  sospeso
per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 l'attivita' giudiziaria
nel settore civile e nel settore penale, ad eccezione  di  pochissime
cause ritenute urgenti sul piano legislativo e non nella  valutazione
del giudice, che  sono  state  trattate  in  udienza  pubblica  senza
prevedere specifiche misure di contenimento per l'emergenza Covid-19,
mentre l'attivita' dell'ufficio del giudice di  pace  del  rinvio  e'
stata  sospesa  integralmente,  in  mancanza  della  possibilita'  di
effettuare cause urgenti della tipologia pretesa dal legislatore; 
          il Governo italiano dal 9 marzo all'11 maggio 2020  non  ha
provveduto alla sanificazione e disinfestazione  straordinaria  degli
uffici, degli ambienti  e  dei  mezzi  in  uso  alla  amministrazione
giudiziaria,  all'acquisto  di  materiale  igienico  sanitario  e  di
dispositivi  di  protezione  individuale,  nonche'  all'acquisto   di
apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze  di  uso  per
informatizzare i settori  giudiziari  civili  e  penali  anche  degli
uffici del giudice di pace, pur avendo a  disposizione  il  Ministero
della giustizia per le misure di contenimento del virus e la  ripresa
dell'ordinaria attivita' giudiziaria  disponibilita'  finanziarie  di
importo molto elevato e da utilizzare immediatamente in  deroga  alle
norme dell'Unione europea nazionali in materia di  appalti  pubblici,
senza l'obbligo di  rendicontazione  contabile  ed  amministrativa  e
senza il controllo della Corte dei conti: 
per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, il  Governo  italiano
ha imposto con decretazione d'urgenza per il settore civile e per  il
settore penale, cioe' per i settori di competenza del giudice di pace
del rinvio, ad eccezione delle limitate tipologie  di  cause  urgenti
come quelle gia' trattate in udienza pubblica per il  periodo  dal  9
marzo all'11 maggio 2020, modalita'  organizzative  delle  pochissime
udienze che avrebbero  dovuto  essere  effettuate  o  di  impossibile
attuazione come il processo da remoto  per  carenza  strutturale  del
sistema informatico e organizzativo di  lavoro  del  Ministero  della
giustizia,  o  gravemente  lesive  dei  diritti  di  difesa   e   del
contraddittorio delle parti,  come  le  udienze  a  sola  trattazione
scritta senza la presenza dei difensori e delle parti. 
per il periodo dal 12 maggio al 31 gennaio 2021, il  Ministero  della
giustizia non ha consentito ne' consentira' per il settore  civile  e
per il settore penale di poter effettuare udienze pubbliche  anche  a
porte  chiuse  a  causa   della   inutilizzabilita'   del   personale
amministrativo di cancelleria in lavoro agile senza  collegamenti  da
remoto con gli  uffici  giudiziari,  della  mancata  sanificazione  e
disinfestazione straordinaria degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei
mezzi in uso alla amministrazione giudiziaria, del  mancato  acquisto
di  materiale  igienico  sanitario  e   dispositivi   di   protezione
individuale, della mancata individuazione di protocolli di misure  di
contenimento   per   lo   svolgimento   dell'attivita'   giudiziaria,
scaricando la responsabilita' di effettuare (in rarissime  occasioni)
o non effettuare (nella generalita' dei casi) le  udienze  pubbliche,
in carenza delle condizioni di sicurezza  sanitaria  e  senza  tutele
contro  l'emergenza  Cavid-19,  ai  Capi  degli   uffici   giudiziari
(Presidenti di tribunale per i giudizi in primo grado) o  ai  singoli
giudici; 
per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 il giudice di pace
del rinvio e' stato messo nelle condizioni di  non  poter  effettuare
udienza con nessuna  delle  modalita'  organizzative  previste  dalla
decretazione d'urgenza ne' con udienza pubblica ne' con  il  processo
da remoto e l'aula virtuale ne'  con  trattazione  scritta  senza  la
presenza dei difensori e delle parti, e sara'  costretto  a  rinviare
tutte le cause rivenienti sui suoi ruoli del  settore  civile  e  del
settore penale a  data  successivo  al  31  agosto  2020  e,  con  la
pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, al  31  gennaio
2021; 
a causa della totale inattivita' giurisdizionale come udienze  svolte
e provvedimenti giudiziali prodotti nel periodo dal 9 marzo  2020  al
31 gennaio 2021 il giudice di pace del rinvio non ha percepito e  non
percepira' alcuna indennita' dal Ministero della giustizia, neanche a
titolo di contributo economico per l'emergenza sanitaria; 
infine, il Governo italiano con decretazione d'urgenza  ha  prorogato
per altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2021  lo  stato  di  emergenza
nazionale e l'attuale  paralisi  della  giustizia  civile  e  penale,
mentre dal 18 maggio 2020 sono  state  riaperte  tutte  le  attivita'
produttive ed economiche che si svolgono nell'ambito della competenza
territoriale regionale, con ripresa della libera circolazione tra  le
regioni e nei confronti degli Stati  dell'Unione,  senza  obbligo  di
quarantena, dal 3 giugno  2020,  con  l'adozione  di  modeste  misure
igienico-sanitarie e di contenimento sociale.» 
    153. Con la presente ordinanza, data la gravita' della situazione
della paralisi della giustizia civile e penale in Italia fino  al  31
gennaio  2021  e  la  necessita'  di  attivare  tutti  gli  strumenti
interpretativi e giuridici per rimuovere tutti  gli  ostacoli  ad  un
efficiente ripresa dell'attivita' giudiziaria e della presente causa,
si  propone  alla  Corte  costituzionale  questione  di  legittimita'
costituzionale della stessa normativa interna sottoposta al vaglio di
compatibilita' con il diritto dell'Unione europea,  nel  solco  delle
indicazioni   sull'ammissibilita'    della    doppia    pregiudiziale
costituzionale ed europea enunciate nella sentenza n. 269/2017  della
Corte costituzionale. 
    154. Nell'evidenziare che la paralisi della  giustizia  civile  e
penale fino al 31 gennaio 2021 e' stata  costruita  con  una  tecnica
normativa a scatole cinesi, di complicata dipanazione  e  demolizione
con   il   presente   procedimento   incidentale   di    legittimita'
costituzionale, si cerchera' nel prosieguo di evidenziare per norme o
per gruppi di norme «omogenee» i profili di sospetta  violazione  dei
precetti costituzionali, sottolineando che, ai fini  della  rilevanza
delle questioni di legittimita' sollevate  e  della  incidenza  della
rimozione di dette norme per  la  soluzione  della  controversia,  le
condizioni  di  ammissibilita'   andranno   verificate   da   codesta
Eccellentissima Corte anche nel quadro normativo complessivo  che  le
disposizioni interne ostative  hanno  determinato  nella  tutela  dei
diritti richiesti non solo nella presente controversia. 
    Non manifesta  infondatezza  della  questione  di  illegittimita'
costituzionale dello  stato  di  emergenza  sanitaria  nazionale  per
Covid-19 dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 e,  in  particolare,
delle seguenti norme di legge  o  dei  seguenti  atti  amministrativi
generali aventi forza di legge: a) delibera del 31 gennaio  2020  del
Consiglio dei ministri (Gazzetta Ufficiale  n.  26  del  1°  febbraio
2020);  b)  ordinanza  del  3  febbraio  2020,  n.  630,   del   Capo
dipartimento della Protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020); c) art.
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 27/2020; d) art. 14, commi 1  e  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. 
    Violazione degli articoli 32, 76, 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma
2, 102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 3, della  Costituzione,
120,  nonche'  dell'art.  117,  comma  1,   della   Costituzione   in
riferimento  al  parametro  dell'art.  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea e/o dell'art. 168 del  Trattato  per
il funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'art.
12, comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli articoli  12  e
43 del Regolamento sanitario  internazionale  (RSI),  adottato  dalla
cinquantottesima Assemblea mondiale della sanita' nel maggio 2005  ed
entrato in vigore il 15 giugno 2007, nella parte in cui il Governo si
e' sostituito alle regioni e al Ministero della salute nella gestione
del servizio sanitario nazionale e al Ministero della giustizia nella
gestione  dell'attivita'  giudiziaria,  creando  una  situazione   di
emergenza sanitaria  nazionale  di  tipo  pandemico  con  sospensione
dell'attivita' giurisdizionale in sede civile e penale ai di fuori di
ogni ambito di competenza  costituzionale  e  istituzionale  e  degli
stessi presupposti fattuali per l'esercizio dei poteri sostitutivi. 
    155. L'art. 47-bis del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana  anche  in  materia  di
profilassi internazionale, ai sensi degli articoli 32, 117, comma  2,
lettera q), e 118 della Costituzione. 
    156. Ai sensi dell'art. 32, comma  1,  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, nell'ambito del riparto di  competenze  nella  gestione
del Servizio sanitario nazionale tra Stato  e  regioni,  il  Ministro
della sanita' puo' emettere ordinanze  di  carattere  contingibile  e
urgente, in materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  e  di  polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente piu' regioni. 
    157. Stravolgendo questo chiaro assetto della normativa ordinaria
sulla gestione dell'emergenza sanitaria in  capo  al  Ministro  della
salute, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale  per
l'epidemia Covid19 per la durata di sei mesi e fino al 31 luglio 2020
con la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile), avocando  i  poteri  di  gestione  dell'emergenza  sanitaria
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
Protezione civile. 
    158. Il Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanza  del  3  febbraio
2020, n. 630, in sedicente attuazione della  delibera  del  Consiglio
dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e  dell'art.  25  del  decreto
legislativo n. 1/2018, comma 2, ha delineato  i  poteri  emergenziali
della Protezione civile, da esercitare anche  in  deroga  a  numerose
disposizioni di legge, indicate nell'art. 3 dell'ordinanza,  con  una
dotazione iniziale di soli cinque milioni di euro per gli  interventi
urgenti. 
    159.  Come  gia'  anticipato,  non  vi   era   nessuna   evidenza
epidemiologica di contagio in Italia, dal momento che al  30  gennaio
2020 erano stati accertati soltanto i due casi  di  cittadini  cinesi
atterrati a Malpensa che, dopo l'immediato controllo sanitario presso
l'aeroporto,  il  29  gennaio  2020  erano  stati  trasferiti  presso
l'Ospedale Spallanzani di Roma  (poi  guariti),  e  che  erano  stati
conteggiati nel  report  n.  11  del  31  gennaio  2020  dell'O.M.S.,
aggiungendoli ai n. 6 contagiati in Francia, n. 5 in Germania e n.  1
in Finlandia. 
    160. Pertanto, il Consiglio dei ministri ha dichiarato uno  stato
di emergenza di rilievo nazionale al di fuori e violando la procedura
dell'art.  24  del  decreto  legislativo  n.  1/2018,  sottraendo  la
competenza,  almeno  per  la  parte  degli   approvvigionamenti   dei
dispositivi  di  sicurezza  e  prevenzione  e  delle  apparecchiature
sanitarie di gestione delle terapie intensive, alle regioni  che  non
erano state compulsate dall'iniziativa straordinaria e secretata  del
Governo. 
    161. Ne' risulta che il Governo, dopo aver dichiarato lo stato di
emergenza nazionale per epidemia Covid-19 per la durata di sei  mesi,
abbia attivato la Commissione  europea  per  avviare  l'attivita'  di
coordinamento degli interventi sanitari  prevista  dall'art.  68  del
Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, anche al  fine  di
dichiarare l'emergenza pubblica  sanitaria  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 1, lettera a), della  decisione  n.  1182/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 22  ottobre  2013,  relativa  alle  gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero. 
    162. La delibera del 31 Gennaio 2020 del Consiglio  dei  ministri
appare viziata, altresi', in quanto tende a reiterare,  con  l'avallo
dell'azione dell'intero  Governo,  la  violazione  dell'art.  43  del
Regolamento sanitario  internazionale  (RSI)  commessa  dal  Ministro
della salute con l'ordinanza del 30 gennaio 2020, con cui erano stati
bloccati i collegamenti diretti aerei con la Cina dai  due  aeroporti
di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, suscitando, come anticipato,  le
proteste  dell'ambasciatore  cinese  e  la  lettera  del   Presidente
Mattarella al Presidente della  Repubblica  popolare  cinese  del  1°
febbraio 2020, che ha evitato l'incidente diplomatico con la Cina. 
    163.  L'art.  43,  paragrafo   2,   del   Regolamento   sanitario
internazionale  (RSI)  prevede  «Misure  sanitarie  aggiuntive»   che
possono essere  stabilite  dagli  Stati  membri,  cosi'  testualmente
disponendo: «2. Nel determinare se attuare le misure sanitarie di cui
al paragrafo 1 del presente articolo o misure sanitarie aggiuntive in
base al paragrafo 2 dell'art. 23, al paragrafo  1  dell'art.  27,  al
paragrafo 2 dell'art. 28 e al paragrafo 2 (c) dell'art. 31, gli Stati
Parti  devono  basare  le  proprie   decisioni:   (a)   su   principi
scientifici; (b) su prove scientifiche disponibili di un rischio  per
la  salute  o,  in  caso  tali  prove  non  siano   sufficienti,   su
informazioni disponibili incluse  quelle  fornite  dall'O.M.S.  e  da
altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali:  e
(c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell'O.M.S..». 
    164.  In  buona  sostanza,  per  attuare  la   misura   sanitaria
aggiuntiva del blocco dei voli internazionali diretti con la Cina  il
Ministro della salute nell'ordinanza del 30 gennaio 2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio  2020  contestualmente
alla delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri, avrebbe
dovuto basare la propria decisione su  prove  scientifiche  ulteriori
rispetto a quelle fornite dall'O.M.S.. 
    165. Nell'ordinanza del 30 gennaio 2020 del Ministro della salute
vi e'  invece,  per  giustificare  l'adozione  dei  provvedimento  di
sospensione dei voli internazionali  con  la  Cina,  una  motivazione
chiaramente diatonica rispetto all'art. 43 del Regolamento  sanitario
internazionale (RSI) e alle condizioni fissate per  legittime  misure
sanitarie aggiuntive, perche' basata  sui  soli  dati  epidemiologici
diffusi dall'O.M.S.. 
    166. A seguito della dichiarazione  di  emergenza  internazionale
sanitaria pubblica dell'O.M.S. del 30 gennaio 2020, con quattro Stati
membri dell'Unione europea  (Germania,  Francia,  Finlandia,  Italia)
gia'  interessati  dai  primi  casi  di  contagio  da  Covid-l9,   la
Commissione europea non ha dichiarato l'emergenza sanitaria ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a), della decisione  n.  1182/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, ne' lo ha mai
fatto fino  alla  dichiarazione  di  pandemia  da  parte  dell'O.M.S.
dell'11 marzo 2020. 
    167. L'art.122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  ha
previsto l'istituzione di  un  nuovo  commissario  straordinario  per
l'emergenza Covid-19, da aggiungere al Capo  del  Dipartimento  della
Protezione civile, a cui sono state assegnate su  un  fondo  speciale
«personale», con delibere del Consiglio dei ministri del 6 e  del  20
aprile 2020 e con l'art. 14, comma 1, del decreto-legge  n.  34/2020,
ingenti risorse per euro 2.350.000.000,00 del Fondo  per  l'emergenza
di cui all'art. 44 del decreto-legislativo n. 1/2018,  da  utilizzare
in deroga a tutte le disposizioni di legge  europee  e  nazionali  in
materia di appalti e rendicontazione dei fondi pubblici e al di fuori
del controllo successivo contabile ed amministrativo della Corte  dei
conti. 
    168. La procedura di emergenza nazionale  adottata  dal  Governo,
con  accentramento  delle  funzioni  anche  di  produzione  normativa
primaria in deroga alle disposizioni di legge in capo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Capo del Dipartimento della Protezione
civile e al Commissario straordinario  per  l'emergenza  nominato  ai
sensi dell'art. 122 del decreto-legge n. 18/2020, non e' utilizzabile
in caso di rischio sanitario, i cui  interventi  rientrano,  come  e'
noto, nella competenza  delle  regioni  che  gestiscono  il  servizio
sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  n.  833/1978,  con  il
coordinamento del Ministero della salute, che provvede con  ordinanze
d'urgenza e contingibili, ai  sensi  dell'art.  32,  comma  1,  della
citata legge, quando l'emergenza  sanitaria  riguarda  il  territorio
nazionale. 
    169. Infatti, l'art. 16, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
1/2018 individua la tipologia dei rischi di protezione civile, tra  i
quali non vi e' il  rischio  sanitario:  «1.  L'azione  del  Servizio
nazionale si esplica, in  particolare,  in  relazione  alle  seguenti
tipologie di rischi:  sismico,  vulcanico,  da  maremoto,  idraulico,
idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e
da incendi boschivi.». 
    170. Il  Consiglio  dei  ministri  ha  dichiarato  uno  stato  di
emergenza di rilievo nazionale, con un atto  amministrativo  generale
avente forza di legge,  al  di  fuori  e  violando  la  procedura  di
(sub)delega legislativa  dell'art.  24  del  decreto  legislativo  n.
1/2018, sottraendo la competenza alle regioni  che  non  erano  state
compulsate dall'iniziativa straordinaria e secretata  dell'Esecutivo,
come ampiamente precisato nella narrativa che precede. 
    171. Il ruolo dei due  commissari  straordinari  come  «autorita'
centrali» per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  e'  stato  di
ingerenza  di   organi   di   nomina   governativa   nell'ordinamento
giudiziario, come dimostra la citata circolare del 2 maggio  2020  n.
prot.  70897  del  Capo  del  Dipartimento  dell'Organizzazione   del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia,  condizionando
quindi in negativo lo sblocco del lockdown della giustizia  civile  e
penale. 
    172. Sconcertante, poi, e' la proroga della  dichiarazione  dello
stato di emergenza  nazionale  dichiarato  con  la  delibera  del  31
gennaio 2020 del Consiglio dei ministri di ulteriori sei mesi fino al
31 gennaio 2021, disposta dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n.
34/2020,  rispetto  a  un'epidemia  della  quale  non  e'   possibile
conoscere l'evoluzione  nei  prossimi  mesi  e,  dunque,  rispetto  a
un'emergenza futura di cui non e' dato conoscere ne'  la  sussistenza
ne' la dimensione. 
    173. In questo contesto,  le  norme  e  gli  atti  amministrativi
generali aventi valore di legge scrutinati (delibera del  31  gennaio
2020 del Consiglio dei ministri; ordinanza del 3  febbraio  2020,  n.
630, del Capo dipartimento della Protezione civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri: art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; art.  14,
commi 1 e 4, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34)  sembrano
presentare gravi profili di illegittimita' costituzionale, nonche' di
c.d. costituzionalita' di merito, per diverse e concorrenti ragioni. 
    174.  Mancano,  nella  specie,  le   straordinarie   ragioni   di
necessita' e urgenza richieste dall'art. 77 della  Costituzione,  con
particolare riferimento al requisito dell'urgenza e appaiono  violati
anche gli articoli 32, 102, comma 1, 117, comma 3, e l20 della  Carta
fondamentale, nella parte in cui il Governo  si  e'  sostituito  alle
regioni e al Ministero  della  salute  nella  gestione  del  servizio
sanitario nazionale e al Ministero  della  giustizia  nella  gestione
dell'attivita'  giudiziaria,  creando  una  situazione  di  emergenza
sanitaria nazionale di tipo pandemico con sospensione  dell'attivita'
giurisdizionale in sede civile e penale al di fuori di ogni ambito di
competenza costituzionale e istituzionale e degli stessi  presupposti
fattuali per l'esercizio dei poteri sostitutivi. 
    175. Per quanto riguarda la delibera  del  31  gennaio  2020  del
Consiglio dei ministri e l'ordinanza del febbraio 2020, n.  630,  del
Capo dipartimento della  Protezione  civile  del  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri vi e' anche la violazione dell'art.  76  della
Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 32 e 117,  comma
3, della Carta fondamentale, perche' la funzione legislativa delegata
al Governo dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo  n.  1/2018
e'  stata  esercitata  escludendo  dal  procedimento   amministrativo
prescritto dalla norma delegante le regioni e comunque il Governo  ha
operato al di fuori dei principi e criteri direttivi e  dello  stesso
oggetto del Codice della Protezione civile, stravolgendo l'equilibrio
delle competenze in materia sanitaria tra Stato e  regioni  delineato
dalla legge n. 833/1978. 
    176. Lo stato di emergenza dichiarato con delibera del  Consiglio
dei  ministri  il  31  gennaio   2020   poggiava   espressamente   ed
esclusivamente  sulla  dichiarazione,  resa  il   giorno   precedente
dall'Organizzazione mondiale della sanita', dello stato di  emergenza
sanitaria internazionale. 
    177. Quindi, non  vi  era  bisogno  di  attivare  o,  meglio,  di
violare, applicandolo al di fuori del suo  ambito  oggettivo,  l'art.
24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. 
    178. La gerarchia delle fonti del diritto e' stata sovvertita nel
nostro ordinamento. 
    179. Il Governo ha  dichiarato  lo  «stato  di  emergenza»  senza
vaglio parlamentare e in assenza di alcuna previsione  costituzionale
sullo stato di emergenza, senza coinvolgere le regioni, invocando  il
codice della Protezione civile (in particolare, gli articoli 7 e  24)
che, come detto, per un verso non contempla il caso di pandemie  (ne'
all'art. 7 ne' all'art. 16 sulla tipologia dei rischi  di  protezione
civile)  e,  per  altro  verso,  consente  di  emanare  ordinanze  di
protezione civile in ambiti del tutto diversi da quelli oggetto delle
misure in seguito adottate dal Governo e comunque «nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione europea». 
    180. E' stato violato l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in
relazione all'art. 168 del Trattato per il funzionamento  dell'Unione
europea in combinato disposto con l'art. 12,  comma  1,  lettera  a),
della decisione n. 1182/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 22 ottobre 2013 e con  gli  articoli  12  e  43  del  Regolamento
sanitario internazionale (RSI) che, in un quadro normativo di diritto
dell'Unione europea e di diritto internazionale fortemente integrati,
riconoscono primariamente all'Organizzazione mondiale della sanita' e
alla  Commissione  europea  il  compito  di  dichiarare   l'emergenza
pubblica sanitaria internazionale quando il  fenomeno  potenzialmente
pandemico riguardi rispettivamente il territorio  mondiale  e  quello
dell'Unione. 
    181. Appaiono violati, altresi', anche gli articoli 97, commi 2 e
3, 101, comma 2, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della  Costituzione,
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea. 
    182. Infatti, lo stravolgimento  dell'ordinamento  costituzionale
che  ha  determinato  la  dichiarazione  dello  stato  di   emergenza
nazionale per Covid-19 dal  febbraio  2020  al  31  gennaio  2021  ha
comportato anche il venir meno delle condizioni del buon andamento  e
dell'imparzialita'  dell'amministrazione  pubblica,  l'invasione   di
competenze degli uffici  governativi  nell'esercizio  della  funzione
giurisdizionale, con la paralisi della giustizia civile e penale e la
lesione ai principi del giudice indipendente e del giusto processo. 
    Non manifesta  infondatezza  della  questione  di  illegittimita'
costituzionale della paralisi della giustizia civile e penale  dal  9
marzo 2020 al 31 gennaio 2021 con la lesione dei principi del  giusto
processo  e  dell'indipendenza  del   giudice,   sotto   il   profilo
«oggettivo», in relazione alle seguenti norme di legge:  a)  articoli
42, comma 2, 83  e  87  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; b) articoli 1  e
4  del  decreto-legge  25   marzo   2020, n.   19,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 35/2020; c) art. 3 del decreto-legge  30
aprile 2020, n. 28; d) articoli 14, comma 4, e 263 del  decreto-legge
19 maggio 2020 n. 34. 
    Violazione degli articoli 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma 2, 104,
comma 1, 108, comma 1,  111,  commi  1  e  2,  117,  comma  1,  della
Costituzione, quest'ultima  disposizione  in  relazione  all'art.  47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
    183. Nella narrativa che precede e' stato  ampiamente  affrontato
il complesso e parossistico intreccio normativo che ha determinato la
incredibile paralisi della giustizia civile e penale nel periodo  dal
9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, attraverso la deroga  sistematica  e
non dichiarata al potere di  sospensione  dell'attivita'  giudiziaria
riconosciuto al solo Ministro della giustizia ai  sensi  del  decreto
legislativo del 9 aprile 1948, n. 457, per eventi eccezionali, quando
gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare  o  funzionino
in   maniera   irregolare,    con    determinazione    con    decreto
dell'eccezionalita'  dell'evento  e  del  periodo  non  superiore   a
quindici giorni di mancato o irregolare funzionamento degli uffici. 
    184. Con l'art. 42, comma 2, del  decreto-legge  n.  18/2020,  il
Governo ha inquadrato le infezioni da nuovo coronavirus che dovessero
colpire il lavoratore come presunzione iuris et de iure di infortunio
sul lavoro, creando sostanzialmente le basi  per  la  paralisi  delle
attivita' produttive ed economiche ed  un  clima  di  terrore  per  i
datori di lavoro nello  svolgimento  dell'attivita'  economica  o  di
servizi in tempi di epidemia da Covid-19, anche quando il  datore  di
lavoro  sia  pubblico  e  sia  individuabile  nel  Capo  dell'ufficio
giudiziario. 
    185. Il  Capo  dell'ufficio  giudiziario  (nella  fattispecie  di
causa, il Presidente del tribunale di Lanciano) e' stato  esposto  al
rischio  di  responsabilita'  civile  e   penale   della   causazione
dell'infortunio sul lavoro da Covid-19,  senza  nessuna  verifica  in
fatto, d'altra parte impossibile, che il virus sia stato contratto in
ambiente di lavoro e non altrove, dal momento  che  gli  articoli  1,
comma 2, lettera z), e 4, commi  2,  6  e  7,  del  decreto-legge  n.
19/2020 consentono all'autorita' amministrativa (Prefetto)  di  poter
denunciare il Capo dell'ufficio giudiziario «inadempiente» sia  sotto
il profilo delle sanzioni amministrative che dei gravi  riflessi  sul
piano   penale   delle   presunte   violazioni   delle   disposizioni
emergenziali. 
    186.  La  modalita'  organizzativa  ordinaria  per  le  pubbliche
amministrazioni durante la fase emergenziale del c.d. lavoro agile  -
di cui all'art. 87, comma 1, secondo periodo,  del  decreto-legge  n.
18/2020, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  27/2020  e
all'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020 - ha avuto e avra'  effetto
paralizzante per gli uffici giudiziari e per la modalita' di processo
da remoto per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, perche'
la rotazione del personale di cancelleria per lavorare formalmente da
casa non e'  operativa  per  mancanza  di  accesso  all'intranet  del
Ministero della giustizia. 
    187.  La  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'intero art. 83 del decreto-legge  n.
18/2020  e  dell'art.  3  del  decreto-legge  n.   28/2020   derivano
dall'impossibilita' o estrema difficolta' dei  Capi  dell'ufficio  di
organizzare l'attivita' giudiziaria secondo modalita' non praticabili
nel contesto organizzativo giudiziario attuale, poiche' i  Presidenti
di tribunale non sono stati messi nelle condizioni di  poter  operare
attraverso  modalita'  che   garantiscono   la   piena   tutela   del
contraddittorio delle parti e di un processo giusto,  davanti  ad  un
giudice oggettivamente indipendente. 
    188. Sui precetti  costituzionali  che  questo  giudice  sospetta
siano stati violati di cui agli articoli 77, 97, commi 2  e  3,  101,
comma 2, 111, commi 1 e 2,  117,  comma  1,  della  Costituzione,  in
relazione soprattutto al  parametro  dell'art.  47  della  Carta  dei
diritti fondamentali  dell'Unione  europea,  si  e'  sufficientemente
dissertato in precedenza  ai  punti  174-182  per  quanto  attiene  i
profili di illegittimita' dello  stato  di  emergenza  nazionale  per
Covid-19 dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, che costituisce  il
presupposto, la causa e  la  scusa  della  paralisi  della  giustizia
civile e penale, sotto il profilo della lesione all'indipendenza  del
giudice sotto il profilo oggettivo. 
    189. Nel prosieguo, le violazioni delle stesse disposizioni della
Carta fondamentale verranno analizzate alla  luce  dei  principi  del
giusto processo e dell'indipendenza  del  giudice  sotto  il  profilo
oggettivo. 
    190. Appaiono violati, altresi', gli articoli  104,  comma  1,  e
108, comma 1, della Costituzione, dal momento  che  e'  inaccettabile
che la magistratura, compresa la magistratura di pace, non sia  piu',
a tempo  indefinito  a  causa  dell'emergenza  sanitaria,  un  ordine
autonomo e indipendente dal potere governativo, a cui e' assoggettato
fino al 31 gennaio 2021 per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario
e l'organizzazione degli uffici, che  non  sono  piu'  disposti  solo
dalla legge (peraltro d'urgenza, con tutte  le  violazioni  di  norme
costituzionali  innanzi  segnalate)  ma  dal  Governo  attraverso  il
Presidente del tribunale e gli altri Capi  degli  uffici  giudiziari,
privi peraltro gli uni e gli altri  di  margini  di  discrezionalita'
operativa in grado di discostarsi dalle confuse misure  organizzative
imposte dall'Esecutivo  attraverso  la  decretazione  d'urgenza  e  i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    191.  Infine,  sul  punto  si  sottolinea   la   gravita'   della
situazione, in un momento in cui tra  le  principali  raccomandazioni
fatte  all'Italia  dalla  Commissione  europea  vi   e'   quella   di
«migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e l'efficacia  della
pubblica amministrazione» e tali raccomandazioni specifiche per Paese
avranno un forte legame con i fondi che verranno erogati dal Recovery
Fund. 
    Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale della paralisi della giustizia civile e penale  dal  9
marzo 2020 al 31 gennaio 2021 con la lesione dei principi del  giusto
processo  e  dell'indipendenza  del   giudice,   sotto   il   profilo
soggettivo, in relazione alle seguenti norme di  legge:  a)  articoli
1-33 della legge 13 luglio 2017;  n.  116,  nelle  parti  in  cui  le
predette disposizioni vengono estese  ai  giudici  di  pace  gia'  in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto; b) art. 5  della
legge  28  aprile  2016,  n.  57,  nella  parte  in  cui  affida   il
Coordinamento degli uffici del giudice  di  pace  al  Presidente  del
tribunale; c) art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991,  n.
374, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi
annui costituisca il  tetto  massimo  e  non  la  retribuzione  lorda
annuale comunque spettante ai giudici di pace gia' in  servizio  alla
data di entrata in vigore del decreto  legislativo  n.  116/2017;  d)
art. 119 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 27/2020, nella parte in cui riconosce ai
magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il  periodo
di sospensione dell'attivita' giudiziaria nei  mesi  di  marzo-maggio
2020; e) art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella
parte in  cui  non  estende  ai  giudici  di  pace  la  procedura  di
stabilizzazione e di superamento del precariato prevista i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni  in  regime  di  rapporto  di  lavoro
pubblico contrattualizzato;  f)  articoli  42,  comma  2,  e  83  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27/2020; g) art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28;
h) art. 14, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. 
    Violazione degli articoli 3, 4, comma 1, 36,  comma  1,  38,  97,
commi 2 e 4, 101, comma 2, 104, comma 1, 106, commi 1 e 2, 107, comma
1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della  Costituzione,
quest'ultima disposizione in relazione agli articoli 15, 20, 21,  30,
31, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
alle clausole 2, 4  e  5  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo
determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, nonche'  in  relazione
agli articoli 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea, nella
parte in cui le norme sottoposte a scrutinio di costituzionalita' non
riconoscono a questo  giudice  condizioni  di  lavoro  equivalenti  a
quelle dei magistrati professionali pur svolgendo le stesse  funzioni
giurisdizionali con inaridimento nell'ordinamento giudiziario, in  un
contesto fattuale e normativo aggravato dalla paralisi  del  giudizio
civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. 
    192. Come gia' evidenziato, lo scrivente giudice di  pace  presso
l'ufficio del giudice  di  pace  di  Lanciano  si  occupa  con  ruoli
autonomi sia delle cause civili sia delle cause penali che,  in  base
ai criteri organizzativi  oggettivi,  gli  vengono  assegnate  presso
l'ufficio. 
    193. Questo giudice svolge l'attivita'  di  giudice  di  pace  di
Lanciano ininterrottamente dall'aprile 2003, dopo  aver  superato  la
procedura concorsuale prevista dall'art. 4-bis, comma 1, della  legge
21 novembre 1991, n. 374, ed essere chiamato  a  ricoprire  l'ufficio
del giudice di pace con nomina, all'esito del periodo di tirocinio  e
del giudizio di idoneita' del  consiglio  giudiziario  (integrato  da
cinque rappresentanti designati,  d'intesa  tra  loro,  dai  consigli
dell'ordine degli avvocati del  distretto  di  Corte  di  appello  di
L'Aquila),  con  decreto  del  Ministro   della   giustizia,   previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 
    194.  Questo  giudice  ha  superato   tutte   le   verifiche   di
professionalita'  quadriennali  dell'attivita'  giurisdizionale,  con
rinnovi quadriennali dell'attivita'  giurisdizionale  di  giudice  di
pace di Lanciano da parte  dello  stesso  Consiglio  nazionale  della
magistratura, su parere favorevole del Consiglio giudiziario.  Questo
giudice dal 1997 al 2000 ha anche svolto funzioni di vice procuratore
onorario presso il tribunale di Chieti. 
    195. Lo scrivente svolge due  udienze  alla  settimana  che,  dal
momento che in base all'organizzazione giudiziaria  dell'ufficio  gli
sono assegnate due udienze di penale  al  mese,  possono  essere  due
udienze civili o  una  udienza  civile  e  una  penale.  In  un  anno
giudiziario questo giudice  svolge  sui  propri  ruoli  autonomi  del
settore civile e del settore penale circa ottantacinque udienze,  che
corrispondono alla media di udienze della magistratura  professionale
di primo grado nel settore civile. 
    196. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, il giudice di  pace  e'  pienamente  inserito
nell'ordinamento   giudiziario   come   giudice    «ordinario»    per
amministrare gli affari civili e penali in  primo  grado  nell'ambito
della competenza prevista dal legislatore. 
    197.  Questo  giudice  fino  al  maggio  2016  e'   stato   anche
coordinatore dei giudici di  pace  di  Lanciano,  fino  a  quando  le
funzioni di Coordinatore  degli  uffici  dei  giudici  di  pace,  con
conseguente perdita dell'autonomia rispetto al tribunale di  Lanciano
(giudice di appello per tutte le decisioni adottate  dai  giudici  di
pace di Lanciano), sono state sottratte all'ufficio  del  giudice  di
pace e assegnate  dall'art.  5  della  legge  delega  n.  57/2016  al
Presidente del tribunale di Lanciano, che le esercita  attraverso  un
giudice professionale coordinatore. 
    198. Questo giudice esercita anche la professione di avvocato  al
di fuori del circondario del tribunale di Lanciano,  per  ragioni  di
incompatibilita'   previste   per   legge   rispetto    all'attivita'
giurisdizionale  espletata,  ed  e'  iscritto  presso  il   Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Chieti dal  novembre  1994  e,  per  la
parte previdenziale, alla Cassa forense. 
    199. Pertanto, i suoi redditi, con cui garantisce a se' stesso  e
alla propria famiglia un tenore di vita dignitoso, derivano in  parte
dall'attivita' professionale di avvocato e in parte dalle  indennita'
corrisposte dal Ministero della giustizia per  le  prestazioni  rese,
con le modalita' a cottimo gia' descritte in narrativa. 
    200. Il legislatore d'urgenza con l'art. 19 del decreto-legge  n.
18/2020  ha  riconosciuto  ai  magistrati  onorari   «un   contributo
economico mensile pari a 600 euro  per  un  massimo  di  tre  mesi  e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui  all'art.  83»
dello stesso decreto. Nello stesso decreto-legge  e'  stato  previsto
dall'art. 44 un contributo economico di 600 euro per il mese di marzo
2020 anche per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti
agli enti di previdenza privati, come la Cassa avvocati. 
    201.  Questo  giudice  fino  ad  ora  non  ha  percepito   nessun
indennizzo ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  18/2020
come magistrato onorario, mentre ha percepito 600 euro  nel  mese  di
aprile 2020 come avvocato ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge  n.
18/2020, somma che forse sara'  costretto  a  restituire  alla  Cassa
forense, che ha dichiarato di non aver ancora ricevuto dallo Stato le
somme che hanno finanziato tale contributo. 
    202. Il decreto-legge n. 34/2020 ha escluso i professionisti  con
partita Iva iscritti agli enti previdenziali di  diritto  privato  da
ogni contributo, da un lato disponendo all'art. 78 la concessione dei
600 euro mensili per i mesi di aprile  e  maggio  2020  a  chi,  come
questo giudice, aveva gia' ricevuto contributo  di  pari  importo  ai
sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020 per la mensilita'  di
marzo 2020, dall'altro specificamente escludendo il  diritto  a  tale
contributo con il successivo art. 86 per chi, come questo giudice, ha
gia' ricevuto il contributo previsto dall'art. 44  del  decreto-legge
n. 18/2020. 
    203. Pare  evidente  a  questo  giudice  che  la  paralisi  della
giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020  al  31  gennaio  2021  si
accompagni  ad  un  attacco  sistematico,  da  parte   del   Governo,
all'avvocatura del libero foro e alla magistratura onoraria, l'una  e
l'altra private di ogni fonte di sostegno di  reddito  economico,  ma
anche  alla  magistratura  professionale  attraverso  l'attivita'  di
intimidazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   nei
confronti dei Capi degli uffici giudiziari che osassero richiedere la
presenza fisica di tutto il personale amministrativo a  fronte  della
totale assenza dal servizio e di ogni prestazione utile in  nome  del
lavoro agile. 
    204. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio  di
Stato,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze   istituzionali
consultive, hanno sostenuto soluzioni adeguate e compatibili  con  la
Costituzione   per   la   sistemazione   giuridico-economica    della
magistratura onoraria. 
    205.  Per  quanto   riguarda   il   Consiglio   superiore   della
magistratura, il giudice di pace di Bologna nell'ordinanza di  rinvio
pregiudiziale del 18 ottobre 2018 nella causa C-658/18 UX (Statut des
juges de paix italiens), al punto 103, ha cosi' precisato:  «103.  In
conclusione, "e' indubbio che l'attivita' del  giudice  di  pace,  in
quanto espletata nell'ambito di un  rapporto  di  servizio,  sia  pur
onorario, prevede obblighi di prestazione disciplinati  dalla  legge,
dalle disposizioni di circolari e  ministeriali  e  dagli  ordini  di
servizio che promanano dai coordinatori degli uffici del  giudice  di
pace con la previsioni di turni,  udienze,  adempimenti  procedurali,
senza che vi sia la possibilita' effettiva  di  organizzare  in  modo
autonomo  il  proprio  lavoro"  (delibera  del  27  luglio  2006  del
Consiglio  superiore  della  magistratura),  ossia  e'  indubbio,   a
prescindere dal nomen iuris utilizzato  dal  legislatore  (magistrato
onorario), che l'attivita' di giudice di pace integra un rapporto  di
lavoro pubblico subordinato, ossia un rapporto di  pubblico  impiego,
al pari del magistrato di carriera.». 
    206. In particolare, nel parere  deliberato  il  15  giugno  2017
«sullo schema di decreto  legislativo  recante  la  riforma  organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' la disciplina transitoria relativa ai magistrati  onorari  in
servizio, a norma della legge 22 aprile 2016, n.  57»,  il  Consiglio
superiore  della  magistratura  ha  affermato  che   il   trattamento
economico per i magistrati onorari gia'  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore della legge delega va determinato sulla base di «un
importo  dell'indennita'  ancorato  a  parametri  obiettivi   e   che
consentano l'individuazione della  base  di  calcolo»  corrispondente
alla «retribuzione complessiva riconosciuta ad un  magistrato  togato
di prima valutazione di professionalita'»  (nota  30  del  parere)  e
«all'impegno  lavorativo  richiesto  (che  nello  schema   e'   stato
quantificato nella misura di due giorni a  settimana  e  che  con  il
presente parere si suggerisce di alzare alla misura di tre  giorni  a
settimana) e che pare poi opportuno ulteriormente elevare  in  misura
pari ai 2/3  dei  complessivi  contributi  previdenziali  dovuti,  in
ragione  proprio  della   scelta   legislativa   di   porre   l'onere
contributivo per intero a carico del lavoratore.». 
    207. Del resto, la base di calcolo  la  retribuzione  complessiva
riconosciuta  ad  un  magistrato  togato  di  prima  valutazione   di
professionalita' era stata gia' utilizzata in passato con la legge n.
217/1974  di  «sistemazione  giuridico-economica»  dei  vice  pretori
onorari incaricati di funzioni giudiziarie e con la legge n. 516/1977
di stabilizzazione dei vice pretori onorari reggenti. 
    208. Infatti, la Commissione speciale del Consiglio di Stato  nel
parere reso nell'adunanza del 23 marzo 2017 e depositato il 7  aprile
2017 n. 854/2017 sull'«attuazione della legge delega n. 57  del  2016
per la riforma organica della magistratura onoraria» ha affermato che
«puo' concepirsi un'ulteriore ipotesi astrattamente  sussumibile  nel
termine "stabilizzazione". Si potrebbe in particolare ipotizzare, per
una parte dei giudici onorari in  servizio,  la  mera  "conservazione
dell'incarico  in   corso"   sino   al   conseguimento   della   eta'
pensionabile. La fattispecie, invero,  e'  stata  gia'  impiegata  in
passato dalla legge 18 maggio 1974, n.  217,  con  riguardo  ai  vice
pretori onorari  incaricati  ("Sistemazione  giuridico-economica  dei
vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi  del
secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario".)». 
    209.  Non  e'  un  caso  che  l'avvocato  generale  Kokott  nelle
conclusioni scritte del 23 gennaio 2020 nella causa  C-658/18  UX  al
punto 34 abbia tenuto conto della posizione del  Consiglio  superiore
della magistratura  favorevole  al  riconoscimento  della  natura  di
lavoratore (subordinato) del magistrato onorario e della precisazione
fatta nella nota 30 del parere del 15 giugno  2017,  secondo  cui,  a
titolo di indennita' per il  servizio  giurisdizionale  svolto,  puo'
essere utilizzata la  retribuzione  complessiva  riconosciuta  ad  un
magistrato togato  di  prima  valutazione  di  professionalita',  che
corrisponde al tetto  massimo  annuale  delle  indennita'  a  cottimo
previsto per i giudici di pace dall'art. 1, comma 4-ter, della  legge
n. 371/1991: «34. Il fatto che, secondo il Consiglio Superiore  della
Magistratura e lo stesso giudice del rinvio, i giudici di pace  siano
senz'alcun dubbio lavoratori non comporta,  contrariamente  a  quanto
sostenuto dalla Commissione, l'irrilevanza della seconda questione.». 
    210. Senza dubbio la situazione economica ai tempi della pandemia
giudiziaria programmata dal 9  marzo  2020  al  31  gennaio  2021  e'
disastrosa per questo giudice sia come magistrato onorario  sia  come
avvocato, se comparata con quella dei magistrati professionali e  del
personale amministrativo degli uffici giudiziari,  che  continuano  a
percepire  le  stesse  retribuzioni  corrisposte  prima   dell'inizio
dell'emergenza Covid-19, per i quali il periodo dal  9  marzo  al  31
luglio 2020 viene considerato periodo di servizio pieno anche se  non
si sono celebrati processi e anche se non si e' svolta  alcuna  utile
attivita' di lavoro. 
    211. Il comportamento del Governo e' oltraggioso per la  dignita'
del giudice, discriminatorio e lesivo delle sue condizioni di  lavoro
anche  in  termini  di  sicurezza  sociale,  mina  non  solo  la  sua
indipendenza, che e' il presupposto per un processo equo e giusto, ma
anche i diritti delle parti del processo e dei  loro  difensori  alla
definizione in tempi rapidi della causa  che  sono  assicurati  dalla
magistratura di pace, alla certezza del diritto e delle modalita'  di
tutela effettiva. 
    212. Nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18  ottobre  2018
nella  causa  C-658/18  UX   (pubblicata   integralmente   sul   sito
istituzionale  della  Corte  di  giustizia  http://www.curia.eu/)  il
giudice  di  pace  di  Bologna  ha  ricostruito,  come   di   seguito
trascritto, la normativa  che  regolamenta  lo  stato  giuridico  dei
giudici di pace gia' in servizio al momento  dell'entrata  in  vigore
del decreto legislativo n. 116/2017. 
    213. ln conformita' all'art. 97, comma 4, della  Costituzione  la
legge istitutiva del giudice di pace in  Italia  (legge  21  novembre
1991, n. 374) prevede una procedura concorsuale  per  l'accesso  alla
funzione, regolata dagli articoli 4, 4-bis e 5, che si svolge in  tre
fasi: a) predisposizione di una provvisoria graduatoria per titoli ai
fini dell'ammissione al tirocinio; b) svolgimento del  tirocinio  per
una  durata  di  sei  mesi;  c)  predisposizione  della   graduatoria
definitiva e nomina quale giudice di pace a seguito  dei  giudizi  di
idoneita' dei consigli giudiziari e  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura. 
    214. Malgrado tale assetto normativo sia conforme al  dettato  di
cui ai commi 1  e  2  dell'art.  106  della  Costituzione,  le  legge
definisce i giudici di pace quali magistrati onorari (art.  1,  comma
2, legge n. 374/1991). 
    215.  I  giudici   di   pace   sono   assoggettati   a   rigorose
incompatibilita' [art. 5, comma 1, lettera g) ed  art.  8,  legge  n.
374/1991, ora art. 5 del decreto legislativo  n.  116/2017],  potendo
solo  esercitare  la  professione  di  avvocato  al  di   fuori   del
circondario di tribunale ove svolgono le funzioni di giudice di pace. 
    216. Il giudice di pace e' un giudice ordinario (art. 1 del regio
decreto n. 12 del 30 gennaio 1941  sull'ordinamento  giudiziario)  ed
appartiene all'ordine giudiziario (art. 1, comma 2, legge n. 374  del
21 novembre 1991), «il quale esercita  la  giurisdizione  in  materia
civile e penale e la funzione conciliativa in materia  civile»  (art.
1, comma 1, della legge n. 374/1991). 
    217. Il giudice di pace  e'  immesso  in  un  ruolo  organico  ed
assegnato  agli  uffici   territoriali   secondo   piante   organiche
predeterminate per legge (art. 3, legge n.  374/1991),  al  pari  del
magistrato di carriera. 
    218. «Il giudice di pace  e'  tenuto  all'osservanza  dei  doveri
previsti per i magistrati ordinari»  (art.  10,  comma  1,  legge  n.
374/1991). 
    219. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza delle tabelle di
composizione   dell'ufficio   di   appartenenza,   che   disciplinano
dettagliatamente ed  in  modo  vincolante  l'organizzazione  del  suo
lavoro (assegnazione  delle  pratiche,  date  ed  orari  di  udienza,
etc...), al pari  del  magistrato  di  carriera,  con  applicabilita'
diretta dell'art.  7-bis  della  legge  n.  12/1941  sull'ordinamento
giudiziario. 
    220. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza degli ordini  di
servizio dei  Capo  dell'ufficio,  dapprima  nominato  dal  Consiglio
Superiore della Magistratura fra  i  giudici  di  pace  dell'ufficio,
incarico direttivo attualmente ricoperto dal Presidente di  tribunale
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 57/2016. 
    221.  Il  giudice  di   pace   e'   tenuto   all'osservanza   dei
provvedimenti  organizzativi  speciali  e  generali   del   Consiglio
Superiore della Magistratura, su  parere  del  Consiglio  giudiziario
(articoli 10, comma 1, e 15, comma 1, lettera e), decreto legislativo
n. 25 del 27 gennaio  2006  e  successive  modifiche),  al  pari  dei
magistrati di carriera. 
    222.  Vanno  sottolineati  i  penetranti   poteri   organizzativi
previsti dalla legge  in  capo  al  Ministero  della  giustizia,  con
effetti  immediati  sul  lavoro  dei  giudici  di  pace  (potere   di
accorpamento di sedi e di istituzione di sedi distaccate art. 2 della
legge n. 374/1991 -; potere di revisione delle piante organiche degli
uffici - articoli 3 e 10-ter, comma  2,  della  legge  n.  374/1991),
oltre alle piu' generali  potesta'  ispettive  ed  organizzative  del
Ministero in relazione alla corretta funzionalita' degli  uffici  con
poteri di segnalazione di  irregolarita'  agli  organi  disciplinari,
nonche'  potesta'  interpretative  ed  applicative  in   materia   di
prestazioni  economiche,  unilateralmente  suscettibili  di  incidere
immediatamente sul reddito del giudice di pace a mezzo di circolari o
anche di semplici note. 
    223. Il giudice di pace e' tenuto a garantire la propria costante
reperibilita' (rapporto di servizio  a  tempo  pieno),  al  pari  del
magistrato di carriera. 
    224. Il giudice di pace e' sottoposto, in  caso  di  inosservanza
dei suoi doveri deontologici e d'ufficio, al pari dei  magistrati  di
carriera,  al  potere  disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura. 
    225. Con delibera del 14 settembre 2011  il  Consiglio  Superiore
della Magistratura ha esteso  ai  giudici  di  pace  l'applicabilita'
dell'art. 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, inerente
la responsabilita' disciplinare del magistrato di carriera  e  l'art.
2, comma  11,  della  legge  delega  n.  57/2016  aveva  previsto  la
tipizzazione degli illeciti disciplinari,  richiamando  espressamente
le disposizioni applicabili ai magistrati ordinari. 
    226. Tuttavia, l'art. 2, comma 11, della legge delega n.  57/2016
non e' stata  recepita  nel  decreto  legislativo  n.  116/2017,  che
all'art. 21 prevede la revoca dall'incarico senza nessuna graduazione
sanzionatoria, sostanzialmente a discrezione del Consiglio  Superiore
della Magistratura che, tuttavia, per quanto consta a questo giudice,
ha esercitato il potere sanzionatorio espulsivo con grande prudenza e
utilizzando la prassi procedimentale della previgente disciplina. 
    227. Il giudice  di  pace  e'  tenuto,  prima  della  nomina,  al
superamento positivo di  un  tirocinio  della  durata  di  sei  mesi,
nonche',  successivamente,  alla  formazione  obbligatoria   continua
(dapprima  articoli  4-bis  e  6,  legge  n.  374/1991  ed   ora   le
disposizioni sulla formazione previste  dal  decreto  legislativo  n.
26/2006 e dall'art. 22 del decreto legislativo n. 116/2017). 
    228. La nomina e l'esercizio della funzione di  giudice  di  pace
era ed e' o incompatibile, in via assoluta,  con  lo  svolgimento  di
qualsiasi  attivita'  lavorativa   subordinata   o   parasubordinata,
pubblica o privata [art.5, comma 1, lettera g),  legge  n.  374/1991;
art. 5 del decreto legislativo n. 116/2017],  nonche'  con  qualsiasi
incarico di natura politica (art. 8, legge n. 374/1991;  art.  5  del
decreto legislativo n. 116/2017). 
    229. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 374/1991, i  giudici  di
pace sono assoggettati, ogni quattro anni, a valutazioni di idoneita'
dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura,
che costituiscono veri e propri giudizi di merito  sulla  qualita'  e
quantita' del lavoro svolto (comma 2-bis). 
    230. Il decreto legislativo 31 maggio 2016, n.  92,  parzialmente
attuativo  della  legge  delega  n.  57/2016,   ha   introdotto   una
disposizione che ribadisce l'assimilazione dei  giudici  di  pace  ai
magistrati professionali, prevedendo, all'art. 2, comma 4, che, nelle
procedure di conferma dei giudici di pace in servizio, il giudizio di
idoneita' e' «espresso a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile», ossia,  nella  sostanza,
che ai fini della conferma i giudici di  pace  sono  sottoposti  agli
stessi  rigorosi   criteri   utilizzati   per   le   valutazioni   di
professionalita' del magistrato ordinario (il richiamato art. 11  del
decreto  legislativo   n.   160/2006   e'   espressamente   rubricato
«Valutazione della professionalita'»). 
    231. I giudici di pace partecipano  agli  organi  di  autogoverno
della  magistratura,  all'interno  dei  consigli  giudiziari  in  una
sezione autonoma  con  competenze  per  tutto  cio'  che  attiene  al
rapporto  di  lavoro  dei  magistrati  onorari,  compresi  poteri  di
organizzazione degli uffici giudiziari ai quali sono assegnati. 
    232. ln materia di responsabilita' civile ed erariale del giudice
di pace, si applicano le stesse identiche norme previste dalla  legge
con riguardo ai magistrati di carriera: la legge 13 aprile  1988,  n.
117,  modificata  dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.   18,   sulla
responsabilita' civile del giudice; legge 24  marzo  2001,  n.  89  e
successive modifiche,  cd.  legge  Pinto  sulla  responsabilita'  del
giudice per irragionevole durata del processo; art. 2043  e  seguenti
del codice civile sulla responsabilita'  extracontrattuale;  art.  28
della Costituzione sulla responsabilita' civile dei funzionari  dello
Stato; legge n. 81/2008 e successive modifiche sulla  responsabilita'
contabile ed erariale del capo dell'ufficio; legge 20 dicembre  1996,
n. 639 e normativa  correlata,  sulla  responsabilita'  erariale  dei
funzionari pubblici. 
    233. Il giudice di pace  e'  retribuito  con  lo  stesso  sistema
previsto per i magistrati di carriera (ruoli di spesa fissa,  tramite
il sistema informatizzato GiudiciNet; v. nota del 12 febbraio 2007  a
firma congiunta del Direttore generale della giustizia civile  e  del
Direttore generale del bilancio e della contabilita', in allegato  al
ricorso per decreto ingiuntivo). 
    234. Del pari, le certificazioni reddituali del giudice  di  pace
sono rilasciate con  le  stesse  modalita'  previste  per  gli  altri
pubblici impiegati, previa obbligatoria iscrizione ed accesso al sito
istituzionale internet «stipendi Pubblica  amministrazione»,  gestito
dal Dipartimento dell'Amministrazione generale del  personale  e  dei
servizi, che «si occupa degli  approvvigionamenti  per  le  pubbliche
amministrazioni e dell'elaborazione ed erogazione degli stipendi  dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato», come  esplicato  nella
home page del servizio in oggetto. 
    235. Fiscalmente il reddito del giudice di pace e' assimilato  al
reddito da lavoro dipendente [art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR -
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 -, sub  Capo  IV,
«Redditi  di  lavoro  dipendente»],  con  applicazione  delle  stesse
trattenute  del  pubblico  impiegato   (escluse   ovviamente   quelle
previdenziali, in assenza di tutela). Alla fine di  ogni  anno  viene
consegnato, infatti, il C.U.D. ai sensi dell'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998. n. 322. 
    236. Rispetto al quadro normativa ordinario nessuna  norma  della
Costituzione (articoli 36, 97, commi 1 e 4, 102, comma 1, 106 commi 1
e 2, 107, comma 1, 108, comma 1, 117, comma 1)  legittima  condizioni
di lavoro diverse tra magistrati professionali  e  giudici  di  pace,
anzi e' riconosciuta la  primazia  del  diritto  dell'Unione  europea
(art.  97,  comma  1,  art.  117,  comma  1)  a   condizione,   nella
giurisprudenza di codesta Eccellentissima  Corte,  che  la  normativa
dell'Unione europea non violi  l'identita'  nazionale  italiana  e  i
principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. 
    237. Pertanto, pur in pendenza del giudizio davanti alla Corte di
giustizia nella causa C-658/18 sullo stato giuridico dei  giudici  di
pace, poiche' la  situazione  di  precarieta'  lavorativa  di  questo
giudice e' gravemente peggiorata in conseguenza della paralisi  della
giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 al  31  gennaio  2021  con
l'azzeramento di ogni  possibilita'  reddituale,  e'  necessario  che
anche  (e,  in   questo   momento   storico,   soprattutto)   codesta
Eccellentissima Corte si occupi dello scrutinio di  costituzionalita'
delle norme che limitano l'indipendenza soggettiva di questo giudice,
ledendo il principio del giusto  processo  e  dell'imparzialita'  del
giudice  (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenza  n.  223/2012)   con
rilevanza diretta nella presente causa principale e,  ovviamente,  in
tutte quelle pendenti davanti allo scrivente magistrato. 
    238. A tal proposito, preliminarmente va evidenziato che  con  la
sentenza n. 1/1967 la Corte costituzionale, rigettando  la  questione
di  costituzionalita'  sulle  modalita'  di  nomina  governativa  dei
giudici  contabili  e  amministrativi  anche  sotto  il  profilo  del
presunto vulnus all'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti per la presenza di «estranei» non di nomina concorsuale, ha
affermato  testualmente:  «La  questione  cosi'  delimitata  non   e'
fondata. Innanzitutto non e' fondata  nei  confronti  dell'art.  106,
primo comma. La regola che le nomine dei magistrati abbiano luogo per
concorso non e' di per se' una norma di garanzia di indipendenza  del
titolare di un ufficio, sibbene d'idoneita'  a  ricoprire  l'ufficio.
Puo' ritenersi, tuttavia, che nell'ambito di un sistema, quale quello
delineato dalle norme contenute nel titolo IV, sezione I, della Carta
costituzionale, la nomina  per  concorso,  che  pur  in  quest'ambito
patisce eccezioni, concorra a rafforzare e a integrare l'indipendenza
dei magistrati.». 
    239.  Ne  consegue   che   codesta   Eccellentissima   Corte   ha
riconosciuto che il dettato costituzionale e, in particolare,  l'art.
106 consente al legislatore, cosi' come l'art. 97, comma 4, eccezioni
alla regola concorsuale, che comunque questo giudice ha affrontato  e
superato seguendo la procedura prevista dall'art. 4-bis  della  legge
n. 371/1991, come e' avvenuto, ad esempio, nel ricordato  caso  della
legge n. 217/1974  di  «sistemazione  giuridico-economica»  dei  vice
pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie e con la legge  n.
516/1977 di stabilizzazione dei vice pretori onorari reggenti. 
    240. Con la fondamentale sentenza del  29  marzo  1993,  n.  121,
codesta   Eccellentissima   Corte   ha   affermato    il    principio
dell'inderogabilita' costituzionale  del  tipo  negoziale  anche  nel
pubblico impiego, precisando che «non sarebbe comunque consentito  al
legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di  lavoro
subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da
cio' derivi  l'inapplicabilita'  delle  norme  inderogabili  previste
dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e  ai
diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.». 
    241. Anche nella sentenza n.  115/1994  la  Corte  costituzionale
evidenziava che «affinche' si  mantenga  il  carattere  precettivo  e
fondamentale, essi (diritti dettati dalla Costituzione a  tutela  del
lavoratore) devono trovare attuazione ogni qual  volta  vi  sia,  nei
fatti, quel rapporto  economico  sociale  al  quale  la  Costituzione
riferisce tali principi, tali  garanzie  e  tali  diritti.  Pertanto,
allorquando il contenuto concreto del rapporto  e  le  sue  effettive
modalita' di svolgimento, eventualmente anche  in  contrasto  con  le
pattuizioni stipulate e con il nomen iuris  enunciato,  siano  quelli
propri del rapporto di lavoro  subordinato,  solo  quest'ultima  puo'
essere la qualificazione da dare  al  rapporto,  agli  effetti  della
disciplina ad esso applicabile.». 
    242. Recependo, dunque, le richiamate sentenze n. 121 del 1993  e
n. 115 del  1994  di  codesta  Eccellentissima  Corte,  la  Corte  di
giustizia  ha  enunciato  la  nozione   di   lavoratore   subordinato
occasionale,  nell'ambito  di  applicazione  della  clausola  quattro
dell'accordo quadro  sul  lavoro  a  tempo  parziale  recepito  dalla
direttiva 97/81/CE, alle fattispecie di lavoro «atipico», occupandosi
con la sentenza O'Brien del 1° marzo 2012 (causa  C-393/10,  O'Brien,
EU:C:2012:110)  del  caso  dei  giudici  inglesi  a  tempo   parziale
retribuiti  in  base   a   tariffe   giornaliere   (c.d.   recorders)
riconoscendo il diritto alla stessa tutela  pensionistica  assicurata
ai magistrati professionali. 
    243. Il diniego  di  tutela  della  magistratura  onoraria  sulle
condizioni di  lavoro  da  parte  della  giurisdizione  nazionale  ha
provocato la comunicazione  DG  EMPL/B2/DA-MAT/sk  (2016),  pervenuta
alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 giugno 2016, con cui
la Commissione dell'Unione europea a giugno 2016 ha chiuso con  esito
negativo il caso EU Pilot  7779/15/EMPL,  preannunciando  l'imminente
apertura di una procedura di infrazione, sulla compatibilita' con  il
diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola  il
servizio prestato dai magistrati onorari (giudici e viceprocuratori),
in materia di reiterazione abusiva di contratti a  termine  (clausola
cinque dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva  1999/70/CE),  di
disparita' di trattamento in materia di retribuzione (clausola cinque
dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva  1999/70/CE),  di  ferie
(art. 7, Direttiva 2003/88, in combinato  disposto  con  la  clausola
quattro dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 97/81/CE  e  con
la clausola quattro  dell'accordo  quadro  recepito  dalla  Direttiva
1999/70/CE) e di congedo di maternita' (art. 8 della Direttiva  92/85
e art. 8 Direttiva 2010/41). 
    244. Subito dopo, con la  decisione  sul  reclamo  collettivo  n.
102/2013, pubblicata il 16 novembre 2016,  il  Comitato  europeo  dei
diritti sociali presso il Consiglio d'Europa ha equiparato i  diritti
previdenziali dei giudici di pace con quelli riconosciuti ai  giudici
ordinari  come  lavoratori   a   tempo   indeterminato   comparabili,
applicando la sentenza  O'Brien  del  Comitato  europeo  dei  diritti
sociali presso il Consiglio d'Europa della Corte di giustizia. 
    245. Nella comunicazione del 23 marzo 2017  prot.  D  304831,  la
Presidente  della  Commissione  per  le  petizioni   del   Parlamento
dell'Unione  europea,  Signora  Cecilia  Wikstrom,  all'esito   della
riunione del 28 febbraio 2017 in cui sono state discusse le petizioni
numeri  1328/2015,  1376/2015,   0028/2016,   0044/2016,   0177/2016,
0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto dei giudici di pace in
Italia, ha invitato il Ministro della giustizia  a  trovare  un  equo
compromesso sulla situazione lavorativa  dei  giudici  di  pace,  per
eliminare la «palese disparita' di trattamento sul  piano  giuridico,
economico e sociale tra magistrati togati e onorari», alla luce della
sentenza O'Brien della Corte  di  giustizia  e  della  decisione  del
Comitato europeo  dei  diritti  sociali  sul  reclamo  collettivo  n.
102/2013. 
    246. Sta di fatto che gia' nel gennaio 2018 la dottrina [A. Proto
Pisani, «La magistratura onoraria tra commissione europea e (tentata)
furbizia italiana, su Foro.it. gennaio 2018, n. 1,  parte  V,  pagine
42-47], nel sintetizzare la comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016)
del 10 giugno 2016 della Commissione europea alle Autorita'  italiane
di chiusura negativa della procedura di  preinfrazione  sul  caso  EU
Pilot 7779/15/EMPL, ne ha pubblicato integralmente il contenuto. 
    247. Ignorando la procedura di preinfrazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk
(2016) del 10 giugno 2016 della Commissione europea, con la circolare
del 18 gennaio 2018, n. 11799, la Direttrice generale della Direzione
affari generali (DAG) del Ministero della giustizia,  a  distanza  di
quasi diciotto anni della legge n. 36/1990 che ha introdotto il porto
d'armi senza licenza per tutti i  magistrati  anche  onorari,  valido
anche come documento di riconoscimento, ha disposto il  ritiro  entro
il 6 febbraio 2018 di tutti i tesserini di riconoscimento  rilasciati
ai magistrati onorari, ritenendo che tale privilegio fosse  riservato
soltanto ai magistrati ordinari, in ragione  della  natura  meramente
volontaria del rapporto di servizio dei magistrati onorari. 
    248. Viceversa, la Commissione europea ha ribadito  il  contrasto
della situazione di precarieta' lavorativa  dei  magistrati  onorari,
aggravata dal decreto legislativo n. 116/2017, nella risposta del  23
febbraio  2018  alla  Commissione  PETI  del  Parlamento  dell'Unione
europea  sulle  petizioni  numeri  1328/2015,  1376/2015,  0028/2016,
0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo  statuto
dei giudici di pace in Italia. 
    249. Inoltre, il comportamento inadempiente dello Stato  italiano
per la mancata applicazione delle direttive 1999/70/CE  e  2003/88/CE
nei confronti dei magistrati onorari  e'  stato  stigmatizzato  nella
risoluzione  del  31  maggio  2018  (2018/2600(RSP))  del  Parlamento
europeo. 
    250. Di fronte a queste «evidenze», con decreto del 21  settembre
2018 del Ministro  della  giustizia  e'  stato  istituito  presso  il
Gabinetto del  Ministro  un  tavolo  tecnico  per  la  riforma  della
magistratura  onoraria,  nella  cui  premessa  si  legge:  «vista  la
risposto della Commissione europea per le  petizioni  del  Parlamento
europeo ai giudici onorari di pace italiani del 28 febbraio 2018  che
afferma che "i magistrati onorari sono lavoratori a tempo determinato
e non possono essere trattati in modo  meno  favorevole  rispetto  ai
lavoratori  a  tempo   indeterminato   ai   sensi   della   direttiva
1999/70/CE": ... e' emersa  la  necessita'  di  istituire  un  Tavolo
tecnico quale conferenza di soggetti politici e istituzionali per  un
confronto sul tema della Magistratura onoraria al fine di individuare
un comune indirizzo per redigere un progetto  di  legge  di  modifica
della suddetta Riforma...». 
    251. Sulla base delle univoche censure della Commissione europea,
del  Comitato  europeo  dei  diritti  sociali  presso  il   Consiglio
d'Europa, del Parlamento dell'Unione europea,  nonche'  dell'apertura
del travolo tecnico di riforma della  magistratura  onoraria  con  il
decreto del 21 settembre 2018 del Ministro della  giustizia,  con  la
citata ordinanza di rinvio pregiudiziale del 16  ottobre  2018  nella
causa C-658/18 UX (Statut des juges de paix italiens) il  giudice  di
pace  di  Bologna  ha  sollevato  cinque  quesiti  per  risolvere  la
problematica   della   tutela   effettiva    giuridica,    economica,
previdenziale della magistratura onoraria. 
    252.  Nella  relazione  del  Primo  Presidente  della  Cassazione
sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018, presentata il 25
gennaio 2019 in occasione dell'inaugurazione  dell'anno  giudiziario,
si legge a pagina 26 dell'importanza del ruolo e dello  «status»  dei
magistrati onorari, oltre  che  della  necessita'  di  modificare  il
decreto legislativo n. 116/2017, che  li  qualifica  come  lavoratori
autonomi,  con  obbligo  a  loro  esclusivo   carico   delle   tutele
previdenziali: «In questo quadro, rilievo importante assume  rapporto
dei magistrati onorari.  La  magistratura  onorario  e'  composta  da
complessive 3.518 unita', di  cui  1.273  giudici  di  pace  e  2.245
giudici  onorari  di  tribunale;  ad  essi  si  sommano  377  giudici
ausiliari di  Corte  d'appello  e  1.734  vice  procuratori  onorari,
nonche', a seguito della recente immissione in servizio,  21  giudici
ausiliari di Corte di cassazione  addetti  alla  Sezione  tributaria.
L'assegnazione  ai   magistrati   onorari   di   compiti   rientranti
nell'ordinario lavoro giudiziario costituisce un ausilio  offerto  al
complessivo  funzionamento  della  giustizia,  anche  se  la  recente
riforma della magistratura onoraria (decreto  legislativo  13  luglio
2017 n. 116)  non  ha  ancora  consentito  di  fornire  una  risposta
adeguata   ai   bisogni    di    efficiente    utilizzo    di    tali
professionalita'.». 
    253. Negli allegati al documento di economia  e  finanze  per  il
2019, pubblicato sugli atti parlamentari del Senato della  Repubblica
(doc. LVII, n. 2), presentato il 10 aprile 2019 dal Governo, viene in
evidenza l'esistenza di  una  procedura  di  infrazione  avviata  nei
confronti dello Stato  italiano  sulla  situazione  lavorativa  della
magistratura onoraria. 
    254. Si legge, infatti, alle pagine  186-187  degli  allegati  al
documento di economia e finanze 2019 (ma anche alle pagine 381, 391 e
392 della stessa documentazione): «razionalizzazione della spesa  per
indennita' spettanti alla magistratura onoraria:  L'obiettivo  da  un
punto di vista finanziario  per  il  2018  e'  stato  raggiunto.  Gli
effetti della riforma in itinere della magistratura onoraria (decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116) sulla spesa in esame decorreranno
dal  2019,  cosi'  come   pure   gli   effetti   economici   relativi
all'immissione in servizio di un nuovo contingente di 400  unita'  di
giudici onorari, i quali non hanno  ancora  iniziato  il  periodo  di
tirocinio di sei mesi previsto dalla legge ... I tempi tecnici per la
completa attuazione della riforma si sono  tuttavia  dimezzati  anche
per  assicurare  la  copertura  degli  oneri  previdenziali  per   la
magistratura  onoraria,  alla  luce  dell'avvio  della  procedura  di
infrazione contro lo Stato italiano ai sensi degli articoli 258,  259
e 260 TFUE  (Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea)  che
richiedeva uno specifico intervento normativo di settore.». 
    255. Il tavolo tecnico per la riforma della magistratura onoraria
non ha portato a nessun risultato utile sul piano operativo,  se  non
uno schema di disegno di legge governativo n. 1438, in discussione al
Senato, recante «Modifiche alla  disciplina  sulla  riforma  organica
della magistratura onoraria». 
    256. Anche il giudice del lavoro professionale del  tribunale  di
Vicenza che ha sollevato con ordinanza  del  29  ottobre  2019  nella
causa C-834/2019 AV/Ministero della  giustizia,  Repubblica  italiana
un'altra importante questione pregiudiziale sullo status e i  diritti
di un giudice onorario di  tribunale:  «Se  osti  alla  realizzazione
dell'effetto  utile   delle   direttive   1997/81/CE   e   1999/70/CE
l'orientamento nazionale che esclude dalla nozione di  "lavoratore  a
tempo parziale" di cui alla clausola due dell'accordo quadro  annesso
alla direttiva 1997/81/CE e dalla  nazione  di  "lavoratore  a  tempo
determinato" di cui alla clausola  due  dell'accordo  quadro  annesso
alla direttiva 1999/70/CE il giudice onorario di tribunale (GOT)  che
presti la sua attivita' lavorativa con le modalita' illustrate  nella
presente  fattispecie,  che  caratterizzano  lo   svolgimento   della
prestazione od opera di AV». 
    257. Per quanto riguarda la mancanza di stabilita' lavorativa  di
questo giudice, si evidenzia che  con  la  sentenza  Sciotto  del  25
ottobre 2018 (causa C-331/17, EU:C:2018:859) la Corte  di  giustizia,
rispondendo alla pregiudiziale sollevata dalla Corte  di  appello  di
Roma  che  riguardava  l'applicabilita'  ai  precari  pubblici  delle
Fondazioni lirico-sinfoniche della tutela prevista dall'art. 5, comma
4-bis, decreto  legislativo  n.  368/2001,  ha  cosi'  concluso:  «La
clausola cinque dell'accordo quadro sul lavoro  a  tempo  determinato
... deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nel  procedimento  principale,
in forza della quale le  norme  di  diritto  comune  disciplinanti  i
rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso  abusivo  a  una
successione di contratti a tempo determinato tramite  la  conversione
automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a  tempo
indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa
non  sono  applicabili  al  settore  di  attivita'  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra  misura  effettiva
nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi  constatati
in tale settore.». 
    258.  La  Corte  dell'Unione  europea  nella   sentenza   Sciatto
indirizza  i  giudici  nazionali  verso  l'applicazione   diretta   e
verticale dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato a  tutte
le  pubbliche  amministrazioni  attraverso  il   principio   di   non
discriminazione sulle condizioni  di  lavoro  di  cui  alla  clausola
quattro dello stesso accordo, cosi precisando al punto 71:  «In  ogni
caso,  come  sostenuto  dalla  Commissione,  poiche'   la   normativa
nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente in
nessuna  ipotesi,  nel  settore   di   attivita'   delle   fondazioni
lirico-sinfoniche, la trasformazione dei contratti di lavoro a  tempo
determinata  in  un  contratto  a  tempo  indeterminato,  essa   puo'
instaurare una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato  di
detto settore e lavoratori a tempo determinato degli  altri  settori,
poiche' questi ultimi, dopo la  conversione  del  loro  contratto  di
lavoro in caso di violazione delle norme relative alla conclusione di
contratti a tempo determinato, possono diventare lavoratori  a  tempo
indeterminato  comparabili  ai  sensi  della  clausola  4,  punto  1,
dell'accordo quadro.», 
    259. La Corte di giustizia con la sentenza Rossato dell'8  maggio
2019 (causa C-494/17,  EU:C:2019:387)  ai  punti  27-28  e  36-40  ha
individuato la trasformazione  a  tempo  indeterminato  come  «unica»
misura sanzionatoria idonea  a  garantire  gli  effetti  utili  della
clausola cinque dell'accordo quadro a tempo indeterminato per  quanto
riguarda l'abusivo ricorso  ai  contratti  a  tempo  determinato  nel
pubblico impiego. 
    260. Dopo le sentenze Sciotto e Rossato della Corte di giustizia,
il 25 luglio 2019 la Commissione europea ha avviato la  procedura  di
infrazione n. 2014/4231 con lettera di messa in  mora  nei  confronti
dell'Italia riguardante la  mancanza  di  tutele  contro  l'abuso  di
successivi contratti a tempo determinato  nel  settore  dei  pubblico
impiego. 
    261. Alla luce della sentenza Sciotto della Corte  di  giustizia,
il tribunale di Napoli ha sollevato con  ordinanza  del  13  febbraio
2019 (causa C-282/19  GILDA-UNAMS)  quattro  questioni  pregiudiziali
sugli  insegnanti  precari  di  religione  cattolica,   fondate   sul
principio di  uguaglianza  e  non  discriminazione  alla  luce  degli
articoli 20 e 21 della Carta di Nizza e delle due  direttive  sociali
2000/78/CE e 1999/70/CE. 
    262. Subito dopo, con ordinanza del 3 aprile 2019 (causa C-326/19
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - MIUR  e
a.)  il  Tribunale  amministrativo  regionale   del   Lazio,   sempre
richiamando  la  sentenza  Sciotto  della  Corte  di  giustizia,   ha
sollevato alla Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  importanti
questioni pregiudiziali sull'abusivo ricorso  ai  contratti  a  tempo
determinato dei ricercatori universitari, ritenendo ostativo  con  il
diritto dell'Unione l'art. 20  del  decreto  legislativo  n.  75/2017
nella  parte  in  cui  non  prevede  l'accesso  alle   procedure   di
stabilizzazione della predetta  categoria  di  docenti  del  pubblico
impiego non contrattualizzato. 
    263. Il Governo, dalla procedura di preinfrazione del  10  giugno
2016 della Commissione europea fino al l'attualita', non ha garantito
la tutela effettiva della magistratura onoraria privata dello  status
di lavoratore subordinato e quindi, per la sua precarieta',  di  ogni
garanzia delle condizioni di  indipendenza  e  di  imparzialita'  del
giudice comune europeo, delineata  dalla  consolidata  giurisprudenza
della Corte di giustizia (sentenza Wilson,  C-506/04,  EU:C:2006:587,
punti 47-53; sentenza Associação  Sindical  dos  Juizes  Portugueses,
C-64/16, EU:C:2018:117, punto 32 e punti 41-45; sentenza Minister for
Justice and Equality, C-216/18 PPU,  EU:C:2018:586,  punti  50-54)  e
della Corte costituzionale (sentenza n. 223/2012, cit.). 
    264. Anzi, il Governo ha peggiorato la situazione lavorativa  dei
magistrati onorari  prima  con  la  legge  delega  n.  57/2016  e  il
trasferimento del coordinamento dei giudici di pace al Presidente del
tribunale (art. 5), cioe' al Capo dell'ufficio giudiziario presso cui
vengono trattati gli appelli proposti contro le sentenze dei  giudici
di pace sia in sede civile che in sede penale,  poi  con  il  decreto
legislativo n. 116/2017 con il nuovo regime di incompatibilita' per i
giudici  onorari  (art.  5)  e  di  coordinamento  ed  organizzazione
dell'ufficio  del  giudice  di  pace  da  parte  del  Presidente  del
tribunale (art. 8) molto  piu'  rigidi  della  precedente  disciplina
anche durante la fase transitoria (fino al  16  agosto  2021),  prima
dell'entrata a regime dell'ufficio del processo (articoli  3  e  10),
che trasformera' il giudice onorario in un vero e proprio  ausiliario
del  giudice  professionale,  senza  neanche  le  tutele  economiche,
giuridiche e previdenziali del lavoratore subordinato ausiliario. 
    265. La paralisi della giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020
al 31 gennaio 2021, con i provvedimenti legislativi «emergenziali» di
cui  questo  giudice  ha  evidenziato  i  profili  di  non  manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita'  sollevata  con   la
presente ordinanza,  ha  ulteriormente  aggravato  la  situazione  di
precarieta'  lavorativa  della  magistratura  onoraria  e  di  questo
giudice in particolare, anche per quanto riguarda la problematica del
riconoscimento ex lege  (art.  42,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
18/2020)  come  infortunio  sul  lavoro  dell'eventuale  contagio  da
Covid-19. 
    266.  In  particolare,  per  la   sconcertante   gravita'   della
situazione di diniego di  tutela,  si  segnala  che  il  dott.  Carlo
Mancini, giudice onorario di tribunale presso il tribunale di  Lucca,
che aveva tenuto l'ultima udienza il 25  febbraio  al  ritmo  di  tre
udienze alla settimana con pagamento a cottimo solo  per  le  udienze
svolte e non per i tanti provvedimenti giudiziali  adottati  in  nome
del popolo italiano, e' morto  il  21  aprile  2020  all'ospedale  di
Firenze dove si trovava ricoverato da un mese in terapia intensiva  a
seguito delle complicazioni respiratorie causate dal virus. 
    267. Altri magistrati onorari sono morti a causa del contagio del
Covid-19 o per le complicazioni provocate  dal  virus  su  un  quadro
patologico  gia'  deteriorate.  Gli  eredi  dei  magistrati   onorari
deceduti durante la fase emergenziale sanitaria a causa del  contagio
della Sars Cov-2 non riceveranno la rendita ai superstiti  ne'  altra
forma di sostegno previdenziale dall'Inail, non  essendo  considerati
«lavoratori» subordinati. 
    268. Infatti, con comunicazione del 20 maggio 2020 prot. n. 30735
indirizzata ad un'Associazione di magistrati  onorari,  la  Direzione
regionale Lombardia dell'INAIL ha precisato che l'art. 42,  comma  2,
del decreto-legge n.18/2020 si applica anche ai  magistrati  onorari,
«laddove, nei casi accertati di contagio  da  coronavirus  (Covid-19)
avvenuto  in  occasione  di  lavoro,  avranno  diritto  diritto  alle
prestazioni  previste  dal  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In  tal  caso,  i  predetti  capi
degli uffici dovranno assolvere all'obbligo di effettuare,  come  per
gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio
ai sensi dell'art. 53 del  succitato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.». 
    269. Quindi, mentre per tutti gli altri lavoratori  del  comparto
giustizia il contagio da coronavirus costituisce presunzione iuris et
de iure di infortunio sul lavoro, per il magistrato onorario deceduto
per Covid-19 occorrera' che gli eredi provino l'occasione di lavoro o
che  essa   sia   accertata   dal   capo   dell'ufficio   giudiziario
«denunciante»: esempio preclaro di prova  diabolica  (sotto  tutti  i
profili soprattutto sul piano etico e morale) e impossibile. 
    270. Sembra a questo giudice che  la  responsabilita'  soggettiva
della paralisi della giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31
gennaio 2021 dipenda dalla scelta governativa  di  non  risolvere  la
problematica dello status giuridico della  magistratura  onoraria  in
attesa della sentenza della Corte di giustizia nella  causa  C-658/18
UX e, quindi, di rifiutarsi di avvalersi delle  loro  prestazioni  in
sede  giurisdizionale  per  non  correre  il   rischio   di   doverne
riconoscere la natura di lavoro subordinato in caso di  contagion  da
Covid-19. 
    271. Pertanto, appare non manifestamente infondata  la  questione
di legittimita' costituzionale: 
        degli articoli 1-33 della legge 13 luglio 2017, n. 116, nelle
parti in cui le predette disposizioni vengono estese  ai  giudici  di
pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto; 
        dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, nella parte in
cui affida il Coordinamento degli  uffici  del  giudice  di  pace  al
Presidente del tribunale facendo venir meno l'autonomia organizzativa
dell'ufficio del giudice di pace; 
        dell'art. 119 del decreto legislativo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34,  nella  parte  in  cui  e'  riconosciuto  un  contributo
economico,   non   percepito,   per   il   periodo   di   sospensione
dell'attivita' giudiziaria nei mesi di marzo, aprile  e  maggio  2020
del tutto insufficiente  rispetto  allo  stato  di  disoccupazione  e
comunque discriminatorio rispetto al trattamento economico  percepito
dai magistrati professionali nelle stesse condizioni  di  inattivita'
lavorativa; 
        dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
nella parte in cui non estende anche ai giudici di pace la  procedura
di  stabilizzazione  e  di  superamento  del  precariato  prevista  i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di  rapporto  di
lavoro pubblico contrattualizzato; 
        dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre  1991,  n.
374, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi
annui costituisca il  tetto  massimo  e  non  la  retribuzione  lorda
annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio  alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, al fine  di
garantire il precetto costituzionale di cui  all'art.  36,  comma  1,
della Costituzione; 
        degli articoli 42, comma 2, e 83 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  27/2020,
dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nonche' comma 4,
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  in  combinato  disposto,  nella
parte in cui le predette disposizioni hanno paralizzato e paralizzano
l'attivita' giurisdizionale di questo giudice di pace per il  periodo
dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021,  privandolo  di  ogni  fonte  di
reddito e ledendo l'indipendenza  sotto  il  profilo  soggettivo  del
giudice e quindi il giusto  processo,  senza  assicurare  neanche  la
tutela  previdenziale  ed  assicurativa  in  caso  di  disoccupazione
prevista per gli  altri  lavoratori  dipendenti  da  Ministero  della
giustizia. 
    272. In particolare, appaiono violati i seguenti  articoli  della
Costituzione: 
        art. 3 sul principio di uguaglianza e non discriminazione del
giudice di pace rispetto alle condizioni di  lavoro  assicurate  alla
magistratura professionale, in combinato  disposto  con  l'art.  117,
comma 1, in relazione agli articoli 20,  21  e  30  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, alle  clausole  2,  4  e  5
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo  determinato,  recepito  dalla
direttiva 1999/70,  nell'interpretazione  della  Corte  di  giustizia
nelle sentenze O'Brien  (EU:C:2012:110),  Sciotto  (EU:C:2018:859)  e
Rossato (EU:C:2019:387), e agli articoli 1, 2, 24 ed  E  della  Carta
sociale europea: 
        art. 4, comma 1, sul diritto del giudice di pace al lavoro  e
a condizioni che  rendano  effettivo  questo  diritto,  in  combinato
disposto con l'art. 17, comma 1, in relazione all'art. 15 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli  1  e  2
della Carta sociale europea; 
        art. 36, comma 1, sul diritto del  giudice  di  pace  ad  una
retribuzione proporzionata  alla  qualita'  e  quantita'  del  lavoro
svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia
una vita libera e dignitosa, in combinato disposto  con  l'art.  117,
comma 1, in relazione all'art.31 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e all'art. 4 della Carta sociale europea; 
        art. 38, comma 2, sul  diritto  del  giudice  di  pace,  come
lavoratore, alla previsione degli stessi mezzi adeguati alle esigenze
di  vita  assicurati  alla  magistratura  professionale  in  caso  di
infortunio,  malattia,  invalidita'   e   vecchiaia,   disoccupazione
involontaria, in combinato  disposto  con  l'art.  17,  comma  1,  in
relazione  agli  articoli  20,  21  e  34  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea, alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo
quadro sul lavoro  a  tempo  determinato,  recepito  dalla  direttiva
1999/70, nell'interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza
O'Brien (EU:C:2012:110), e agli articoli 12 ed E della Carta  sociale
europea, nell'interpretazione della decisione  del  Comitato  europeo
dei diritti sociali sul reclamo collettivo n. 102/2013 pubblicato  il
16 novembre 2016; 
        art.  97,  commi  2  e  4,  nella  parte  sull'organizzazione
dell'ufficio del giudice di pace secondo disposizioni  di  legge  che
garantiscano     il     buon     andamento     e      l'imparzialita'
dell'amministrazione, nonche' assicurino al giudice di pace l'accesso
stabile all'impiego nella pubblica amministrazione giudiziaria avendo
superato un concorso pubblico e comunque  nei  casi  stabiliti  dalla
legge per altri lavoratori pubblici con contratti a tempo determinato
che hanno complessivamente maturato almeno trentasei mesi di servizio
alle dipendenze della stessa amministrazione pubblica,  in  combinato
disposto con l'art. 117, comma 1, in relazione agli articoli 15, 30 e
31 della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,  alle
clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla direttiva 1999/70, nell'interpretazione della Corte di
giustizia  nella   sentenze   Sciotto   (EU:C:2018:859)   e   Rossato
(EU:C:2019:387), e agli articoli 1 e 2 della Carta sociale europea; 
        art. 101, comma 2, nella parte in cui prevede che il  giudice
di pace sia soggetto soltanto alla  legge  e  non  alle  disposizioni
organizzative del Presidente dei tribunale  o  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in combinato disposto con l'art.  117,  comma
1, in relazione all'art. 47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea, nell'interpretazione della  Corte  di  giustizia
nelle  sentenze  Wilson  (EU:C:2006:587,  punti  47-53),   Associação
Sindical dos Juizes Portugueses  (EU:C:2018:117,  punto  32  e  punti
41-45), Minister  for  Justice  and  Equality  (EU:C:2018:586,  punti
50-54); 
        art. 104, comma 1, nella parte in cui  riconosce  anche  alla
magistratura di pace  l'autonomia  e  l'indipendenza  da  ogni  altro
potere e, in  particolare,  dal  potere  esecutivo,  ma  anche  dalle
disposizioni organizzative del Presidente del tribunale, in combinato
disposto con l'art. 117, comma 1,  in  relazione  all'art.  47  della
Carta    dei    diritti     fondamentali     dell'Unione     europea,
nell'interpretazione della Corte di giustizia nelle  sentenze  Wilson
(EU:C:2006:587,  punti  47-53),  Associação   Sindical   dos   Juizes
Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e  punti  41-45),  Minister  for
Justice and Equality (EU:C:2018:586, punti 50-54); 
        art. 106, commi 1 e 2, nella parte in cui anche le assunzioni
dei  giudici  di   pace   avvengono   per   concorso   e   la   legge
sull'ordinamento  giudiziario  comunque  ammette  la  nomina,   anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le  funzioni  attribuite  a
giudici singoli, ai fini del riconoscimento delle  stesse  condizioni
di lavoro della magistratura professionale, in combinato disposto con
l'art. 117, comma 1, in relazione agli articoli 15, 20, 21, 30, 31  e
47 della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,  alle
clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla direttiva 1999/70, nell'interpretazione della Corte di
giustizia   nelle   sentenze   O'Brien    (EU:C:2012:110),    Sciotto
(EU:C:2018:359) e Rossato (EU:C:2019:387); e agli articoli 1,  2,  24
ed E della Carta sociale europea; 
        art. 107, comma 1, sull'inamovibilita' anche dei  giudici  di
pace, con le stesse garanzie  di  difesa  stabilite  dall'ordinamento
giudiziario assicurate alla magistratura professionale, in  combinato
disposto con l'art. 17, comma 1, in relazione agli articoli  15,  20,
21, 30, 31 e 47 della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, alle clausole 2, 4 e 5  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a
tempo    determinato,    recepito    dalla     direttiva     1999/70,
nell'interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze  O'Brien
(EU:C:2012:110), Sciotto (EU:C:2013:859) e Rossato (EU:C:2019:337), e
agli articoli 1, 2, 24 ed E della Carta sociale europea; 
        art.  108,  comma  1,   nella   parte   in   cui   le   norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni  magistratura  anche  di  pace
sono  stabilite  con  legge,  e  non  anche  con  disposizioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri o del Presidente di  tribunale,
in combinato disposto con l'art. 117, comma 1, in relazione  all'art.
47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione   europea,
nell'interpretazione della Corte di giustizia nelle  sentenze  Wilson
(EU:C:2006:587,  punti  47-53),  Associação   Sindical   dos   Juizes
Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e  punti  41-45),  Minister  for
Justice and Equality (EU:C:2018:586, punti 50-54); 
        art. 111, commi 1 e 2, nella parte in  cui  la  giurisdizione
anche davanti alla magistratura di pace si attua mediante  il  giusto
processo regolato dalla legge, nel contraddittorio  tra  le  parti  e
davanti ad un giudice terzo e imparziale, in combinato  disposto  con
l'art. 117, comma 1, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, nell'interpretazione della Corte di
giustizia  nelle  sentenze  Wilson  (EU:C:2006:587,   punti   47-53),
Associação Sindical dos Juizes Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e
punti 41-45), Minister for Justice and Equality (EU:C:2018:586, punti
50-54). 
    273.  Di  qui  la  necessita'  di  proporre   la   questione   di
legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione e  nel
seguente dispositivo, sollevata d'ufficio. 
 
                              P. Q. M. 
 
La questione incidentale di costituzionalita' 
    Per questi motivi, il giudice di pace di Lanciano,  visto  l'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale: 
        1. della delibera del  31  gennaio  2020  dei  Consiglio  dei
ministri  (Gazzetta  Ufficiale  n.  26   del   10   febbraio   2020),
dell'ordinanza del 3 febbraio 2020, n.  630,  del  Capo  dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
(Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020),  dell'art.  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 27/2020, dell'art. 14, commi 1 e 4, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nella parte con le predette norme  il  Governo
dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 si e' sostituito alle regioni
e al Ministero della salute nella  gestione  del  servizio  sanitario
nazionale   e   al   Ministero   della   giustizia   nella   gestione
dell'attivita'  giudiziaria,  creando  una  situazione  di  emergenza
sanitaria nazionale di tipo pandemico con sospensione  dell'attivita'
giurisdizionale in sede civile e penale al di fuori di ogni ambito di
competenza costituzionale e istituzionale e degli stessi  presupposti
fattuali per l'esercizio dei poteri  sostitutivi,  cio'  in  ritenuto
contrasto con gli articoli 32, 76, 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma 2,
102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117,  comma  3,  della  Costituzione,
120,  nonche'  con  l'art.  117,  comma  1,  della  Costituzione   in
riferimento  al  parametro  dell'art.  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea e/o dell'art. 168 del  Trattato  per
il funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'art.
12, comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli articoli  12  e
43 del Regolamento sanitario  internazionale  (RSI),  adottato  dalla
cinquantottesima Assemblea mondiale della sanita' nel maggio 2005  ed
entrato in vigore il 15 giugno 2007; 
        2. degli articoli 42, comma 2, 83 e 87 del  decreto-legge  17
marzo  2020,  n.18,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
27/2020, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, dell'art. 3  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, dell'art. 263 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nella parte in cui  dette  disposizioni  hanno
paralizzato la giustizia civile e penale  dal  9  marzo  2020  al  31
gennaio 2021 con la  lesione  dei  principi  del  giusto  processo  e
dell'indipendenza  del  giudice,  sotto  il  profilo  oggettivo,  per
ritenuto contrasto con gli articoli 77, 97, commi 2 e 3,  101,  comma
2, 104, comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1,  della
Costituzione, quest'ultima a disposizione in  relazione  all'art.  47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
        3. degli articoli 1-33 della legge 13 luglio  2017,  n.  116,
nelle parti in cui le predette disposizioni vengono estese ai giudici
di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del  decreto;
dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57,  nella  parte  in  cui
affida  il  Coordinamento  degli  uffici  del  giudice  di  pace   al
Presidente del tribunale; dell'art. 11, comma 4-ter, della  legge  21
novembre 1991, n. 374, nella parte in cui stabilisce che l'importo di
euro 72.000 lordi  annui  costituisca  il  tetto  massimo  e  non  la
retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di  pace  in
servizio alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.
116/2017; dell'art. 119 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, nella  parte  in
cui  riconosce  ai  magistrati  onorari   un   contributo   economico
inadeguato per il periodo di sospensione  dell'attivita'  giudiziaria
nei mesi di marzo-maggio 2020; dell'art. 20 del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, nella  parte  in  cui  non  estende  anche  ai
giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento  del
precariato prevista i dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  in
regime  di  rapporto  di  lavoro  pubblico  contrattualizzato;  degli
articoli 42, comma 2, e 83 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dell'art. 3  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nonche' dell'art. 14,  comma  4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in combinato disposto, nella
parte in cui le predette disposizioni hanno paralizzato e paralizzano
l'attivita' giurisdizionale di questo giudice di pace per il  periodo
dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021,  privandolo  di  ogni  fonte  di
reddito e ledendo l'indipendenza  sotto  il  profilo  soggettivo  del
giudice e quindi il giusto  processo,  senza  assicurare  neanche  la
tutela  previdenziale  ed  assicurativa  in  caso  di  disoccupazione
prevista per gli  altri  lavoratori  dipendenti  da  Ministero  della
giustizia; per ritenuto contrasto con gli articoli 3, 4, comma 1, 36,
comma 1, 38, 97, commi 2 e 4, 101, comma 2, 104, comma 1, 106,  commi
1 e 2, 107, comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2,  117,  comma  1,
della  Costituzione,  quest'ultima  disposizione  in  relazione  agli
articoli 15, 20, 21,  30,  31,  34  e  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea, alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo
quadro sul lavoro  a  tempo  determinato,  recepito  dalla  direttiva
1999/70, nonche' in relazione agli articoli 1, 2,  4,  12,  24  ed  E
della Carta sociale europea. 
    Conferma  la  sospensione  del  giudizio,   gia'   disposta   con
l'ordinanza del 18 maggio 2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte  di
giustizia. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata a mezzo pec alle parti di causa agli indirizzi  telematici
in atti, al Presidente del Consiglio dei ministri  all'indirizzo  pec
attigiudiziaripcm@pec.governo.it, alla Presidente  del  Senato  della
Repubblica  all'indirizzo  pec  amministrazione@pec.senato.it  e   al
Presidente   della   Camera   dei    deputati    all'indirizzo    pec
camera.protcentrale@certcamera.it. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza,  con   le   ricevute   pec
dell'avvenuta notifica  e  comunicazione  alle  parti  di  causa,  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due
Camere, sia trasmessa, unitamente al fascicolo integrale  degli  atti
di causa, alla Corte costituzionale. 
        Lanciano, 28 maggio 2020 
 
                Il giudice onorario di pace: Di Marco