N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2020
Ordinanza del 28 maggio 2020 del Giudice di pace di Lanciano nel procedimento civile promosso da Cognati Anna e De Michele Vincenzo contro ANAS spa e Provincia di Chieti. Ordinamento giudiziario - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Dichiarazione dello stato di emergenza - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita' speciali - Misure incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attivita' degli uffici giudiziari. - Delibera del Consiglio dei ministri (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) del 31 gennaio 2020; ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) del 3 febbraio 2020, n. 630; decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 122; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), art. 14, commi 1 e 4. Ordinamento giudiziario - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - Misure straordinarie in materia di lavoro agile - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 - Sanzioni e controlli - Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 - Proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita' speciali - Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile - Misure incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attivita' degli uffici giudiziari. - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, artt. 42, comma 2, 83 e 87; decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, artt. 1 e 4; decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19), art. 3; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), artt. [14, comma 4 e] 263. Ordinamento giudiziario - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio - Attribuzione del coordinamento dell'ufficio del giudice di pace al Presidente del tribunale - Importo massimo delle indennita' spettanti al giudice di pace - Omessa previsione che l'importo di 72.000 euro lordi annui costituisca la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Omessa estensione ai giudici di pace delle misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - Prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 - Proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita' speciali - Misure incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attivita' degli uffici giudiziari, con particolare riguardo all'attivita' giurisdizionale e all'ufficio del giudice di pace. - Legge [recte: Decreto legislativo] 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), artt. da 1 a 33; legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), art. 5; legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), art. 11, comma 4-ter; decreto-legge 17 marzo 2020, n. n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, artt. 42, comma 2, 83 e 119; decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 20; decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19), art. 3; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), art. 14, comma 4.(GU n.53 del 30-12-2020 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO
Il giudice di pace di Lanciano, dott. Andrea Di Marco
L'ordinanza pronunciata nel giudizio iscritto al n. 803/2019
proposto con atto di citazione da:
Sig.ra Cognati Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Simone
Liberatore e domiciliata nel suo studio in Frisa (CH) alla Piazza
Principe di Piemonte, n. 1 e presso l'indirizzo pec
simone.liberatore@pec.giuffre'.it - attrice nei confronti di;
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ciammaichella e
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Monte in Lanciano
(CH) alla via S. Spirito, n. 11/D e con pec
studiolegaleassociatociammaichella@pec.it - convenuta nonche' nei
confronti di;
Provincia di Chieti, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di
Paolo ed elettivamente domiciliata in viale Amendola, n. 42, pec
avvmarcodipaolo@pec.ordineavvocatichieti.it - terzo chiamato in
causa;
Avv. Vincenzo De Michele, in proprio, rappresentato e difeso
da se' stesso e dall'avv. Gabriella Guida e domiciliato nel suo
studio in Foggia alla via Ricciardi, n.42 presso gli indirizzi pec
demichele.vincenzo@avvocatifoggialegalmail.it
guida.gabriella@avvocatifoggia.legalmail.it e l'indirizzo fax
0881/714258 - intervenuto ad adiuvandum;
Sospeso con ordinanza di questo giudice depositata il 18 maggio
2020 di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di
questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato per il
funzionamento dell'Unione europea.
Fatti di causa e eventi eccezionali che hanno rilevanza ai fini della
decisione del giudizio principale
1. Con atto di citazione del 12 giugno 2019 l'attrice Cognati
Anna conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Lanciano
Anas s.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni
asseritamente subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi
in data 31 ottobre 2018; mentre il sig. Maramieri Camillo percorreva,
alla guida dell'autovettura Lancia Ypsilon targata EK735VH, di
proprieta' dell'attrice, la S.S. 84, incidente causato, secondo
l'assunto attoreo, da una buca presente in loco.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa del 3 settembre 2019,
Anas s.p.a., rilevava l'infondatezza nel merito della domanda attorea
ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo
che la responsabilita' in ordine alla causazione del sinistro
stradale de quo fosse da ascrivere in capo alla Provincia di Chieti,
in ragione della clausola contenuta nel verbale di consegna ad Anas
s.p.a. del tratto stradale in questione, e, pertanto, chiamava in
causa l'ente Provincia di Chieti.
3. L'ente Provincia di Chieti chiamato in causa si costituiva con
comparsa di risposta del 9 gennaio 2020, impugnando e contestando le
avverse domande, delle quali chiedeva il rigetto integrale perche'
inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto.
4. La controversia veniva iscritta al n. 803/2019 R.G. ed
assegnata allo scrivente giudice di pace, che, presso l'ufficio del
giudice di pace di Lanciano, si occupa con ruoli autonomi sia delle
cause civili sia delle cause penali che, in base ai criteri
organizzativi oggettivi, gli vengono assegnate presso l'ufficio.
Questo giudice aveva ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti
e aveva fissato per l'espletamento della prova testimoniale ammessa,
l'udienza del 4 maggio 2020.
5. Questo giudice svolge l'attivita' di giudice di pace di
Lanciano ininterrottamente dall'aprile 2003, dopo aver superato una
procedura selettiva per soli titoli professionali gestita dal
Consiglio superiore della magistratura, avendo superato tutte le
verifiche di professionalita' quadriennali dell'attivita'
giurisdizionale svolta da parte dello stesso Consiglio nazionale
della magistratura, su parere favorevole del Consiglio giudiziario.
6. Svolge due udienze alla settimana che, considerato che in base
all'organizzazione giudiziaria dell'ufficio gli sono assegnate due
udienze di penale al mese, possono essere due udienze civili o una
udienza civile e una penale. In un anno giudiziario questo giudice
svolge sui propri ruoli autonomi del settore civile e del settore
penale circa trentacinque udienze, che corrispondono alla media di
udienze della magistratura professionale di primo grado nel settore
civile.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, il giudice di pace e' pienamente inserito
nell'ordinamento giudiziario come giudice «ordinario» per
amministrare gli affari civili e penali in primo grado nell'ambito
della competenza prevista dal legislatore.
8. Questo giudice fino al maggio 2016 e' stato anche Coordinatore
dei giudici di pace di Lanciano, fino a quando le funzioni di
coordinatore degli uffici dei giudici di pace, con conseguente
perdita dell'autonomia rispetto al tribunale di Lanciano (giudice di
appello per tutte le decisioni adottate dai giudici di pace di
Lanciano), sono state sottratte all'ufficio del giudice di pace e
assegnate dall'art. 5 della legge delega n. 57/2016 al presidente del
tribunale di Lanciano, che le esercita attraverso un giudice
professionale coordinatore.
9. Questo giudice esercita anche la professione di avvocato al di
fuori del circondario del tribunale di Lanciano, per ragioni di
incompatibilita' previste per legge rispetto all'attivita'
giurisdizionale espletata, ed e' iscritto presso il Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Chieti dal novembre 1994 e, per la
parte previdenziale, alla Cassa forense.
10. Questo giudice dal 1995 al 2000 ha anche svolto funzioni di
vice procuratore onorario presso il tribunale di Chieti.
11. Pertanto, i suoi redditi, con cui garantisce a se' stesso e
alla propria famiglia un tenore di vita dignitoso, derivano in parte
dall'attivita' professionale di avvocato e in parte dalle indennita'
corrisposte dal Ministero della giustizia per le prestazioni rese,
con le modalita' a cottimo.
12. Infatti, le indennita' previste per i giudici pace dall'art.
11 della legge n. 374/1991, rimaste invariate dall'entrata in vigore
della legge che ha istituito la figura del giudice di pace come
giudice ordinario della Repubblica italiana, sono pari, al lordo
delle ritenute fiscali: a) per ogni udienza ad euro 36,15; b) per
ogni sentenza e per ogni verbale di conciliazione ad euro 56,10; c)
per ogni altro provvedimento giudiziale diverso dalla sentenza e
verbale di conciliazione ad euro 10,33; per attivita' di formazione e
studio ad euro 8,60 al giorno per ogni giorno di servizio, che non
vengono erogate nel periodo estivo ad agosto e in caso di malattia o
di sospensione dell'attivita' giurisdizionale.
13. Con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18 ottobre 2018
nella causa C-658/18 UX (Status des juges de paix italiens) il
giudice di pace di Bologna ha proposto alla Corte di giustizia
dell'Unione europea cinque quesiti sullo stato giuridico della
magistratura onoraria e, in particolare, della magistratura di pace
per quanto riguarda il diritto alle ferie retribuite, ritenendo che,
in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza
O'Brien del 1° marzo 2012, causa C-393/10, EU:C:2012:110), le
condizioni di lavoro dovessero essere equiparate a quelle della
magistratura professionale.
14. Nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale il giudice di pace di
Bologna ha censurato la Commissione europea per non aver attivato ne'
la procedura di infrazione conseguente l'esito negativo per lo Stato
italiano del caso EU Pilot 7779/15/EMPL, con la comunicazione DG
EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016) del giugno 2016 della Commissione
sull'incompatibilita' con il diritto dell'Unione della normativa
interna che disciplinava (e disciplina) lo stato giuridico della
magistratura onoraria, ne' la procedura di infrazione nei confronti
della Repubblica federale di Germania per l'eccesso di surplus della
bilancia commerciale, che ha causato gravissimi danni alle economie
di molti altri Stati europei, tra cui l'Italia.
15. Il giudice di pace di Bologna ha, infatti, evidenziato che la
Commissione europea nella comunicazione del 21 dicembre 2016 C(2016)
8600 final dal titolo «Diritto dell'Unione: risultati migliori
attraverso una migliore occupazione», a pag. 8 ha definite le
priorita' delle proprie azioni di esecuzione e, invocando la sua
discrezionalita' e la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha
escluso qualsiasi responsabilita' e possibilita' di configurare
un'ipotesi di violazione qualificata idonea a fondare un'azione di
responsabilita' extracontrattuale nei confronti dell'istituzione
Unione europea; nel caso in cui si rifiuti di avviare una procedura
di infrazione o di deferire alla Corte di giustizia con il ricorso
per inadempimento l'accertata violazione del diritto dell'Unione da
parte di uno Stato.
16. La presa di posizione del giudice di pace di Bologna nei
confronti della Commissione dell'Unione europea, con gli ultimi due
quesiti pregiudiziali finalizzati ad attribuire all'istituzione
europea la responsabilita' extracontrattuale per i danni subiti in
favore del giudice di pace ricorrente da richiedere al giudice
nazionale e non al tribunale dell'Unione, ha sortito un effetto
positivo sulla problematica della mancata equiparazione economica,
previdenziale e normativa della magistratura onoraria con la
magistratura professionale.
17. Infatti, nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
del Ministero della giustizia, allegata allo schema di disegno di
legge governativo n. 1438, contenente «Modifiche alla disciplina
sulla riforma organica della magistratura onoraria», trasmesso alla
Presidenza del Senato della Repubblica in data 29 luglio 2019, alle
pagine 4-7 (pagine 27-30 degli atti parlamentari), attualmente in
corso di discussione alla Commissione giustizia del Senato, viene
precisato:
a) che la Corte di giustizia dell'Unione europea e'
«sensibile al riconoscimento/ampiamento di diritti e tutele nei
confronti dei cittadini degli Stati membri»;
b) che l'Unione europea (cioe' la Commissione), tra le
istanze riformatrici del sistema giudiziario avanzate al Governo
italiano per quanto riguarda il ruolo e lo status della magistratura
onoraria, «aveva prospettato come possibili soluzioni o la
stabilizzazione dei giudici onorari in servizio, soluzione non
costituzionalmente praticabile, oppure la previsione, per essi, di un
impegno delimitato compatibile con l'esercizio di altre professioni»;
c) che la Commissione davanti al Parlamento europeo in data
28 febbraio 2018 «ha ritenuto che le condizioni di lavoro dei
magistrati onorari e dei giudici onorari in Italia non dovrebbero
essere meno favorevoli rispetto a quelle dei magistrati di carriera e
dei giudici di ruolo, in quanto questi ultimi possono essere
considerati come "lavoratori a tempo indeterminata comparabili" di
cui alla clausola 3, punto 2, dell'accordo quadro»;
d) che la pendenza della causa pregiudiziale UX (Statut des
judes de paix italiens) determinava «il rischio di apertura di una
procedura di infrazione a carico dell'Italia per effetto della
pendenza del Pilot n. 7779/15/EMPL»;
e) che «la permanenza in servizio dei magistrati onorari
presso i tribunali e le Procure e' avvenuta grazie a continue
proroghe annuali adottate al fine di evitare il collasso del sistema
giudiziario» e che «la magistratura onoraria viene impiegata
stabilmente nella gestione di ruoli autonomi al fine di evitare la
paralisi della macchina della giustizia».
18. La Corte di giustizia con comunicazione del 25 ottobre 2019
ha fissato per il giorno 28 novembre 2019 l'udienza di trattazione
orale della causa C-658/18 UX davanti al Collegio a cinque giudici
della seconda sezione, con avvocato generale Kokott.
19. Con comunicazione dell'11 novembre 2019 il giudice di pace di
Bologna ha rinunciato al quarto quesito e al quinto quesito
sull'inadempimento della Commissione dell'Unione europea,
evidenziando che la stessa Istituzione europea, sulla base della
citata relazione AIR del Ministero della giustizia, aveva fatto
«tutto quanto era "umanamente" e istituzionalmente possibile per
risolvere la complessa e delicatissima questione dello status
giuridico dei giudici di pace italiani».
20. All'udienza del 28 novembre 2019 nella causa C-658/18 UX la
Commissione si e' schierata apertamente a favore del riconoscimento
dell'integrale equiparazione dei diritti della magistratura onoraria
con quelli della magistratura professionale, minacciando l'apertura
della procedura di infrazione all'esito del giudizio davanti alla
Corte di giustizia.
21. L'Avvocato generale Kokott ha depositato il 23 gennaio 2020
le conclusioni scritte nella causa C-658/18 UX (EU:C:2020:33), che ha
riconosciuto lo status di lavoratore secondo il diritto dell'Unione
dei giudici di pace, equiparandoli soltanto sotto il profilo dei
diritti (e del diritto alle ferie retribuite) a quelli della
magistratura professionale.
22. E' in atti di questo giudizio copia dell'istanza di
riapertura della fase orale della causa pregiudiziale C-658/18, con
cui i difensori della giudice di pace ricorrente hanno contestato le
conclusioni dell'avvocato generale Kokott per quanto riguarda la
mancata equiparazione economica dei giudici di pace con la
magistratura professionale: sull'istanza la Corte dell'Unione europea
non ha ancora deciso.
23. Nelle more della decisione della causa C-658/18 UX (Statut
des juges de paix italiens), come e' noto, e' intervenuta la tragedia
dell'epidemia da Covid-19, che ha comportato l'adozione da parte del
Governo di provvedimenti non nativi e atti amministrativi generali
con forza di legge, che questo giudice sospetta siamo
costituzionalmente illegittimi, perche' hanno paralizzato la
giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 fino al (come vedremo) 31
gennaio 2021, incidendo sull'ordinario sviluppo della presente causa.
24. Sta di fatto che, nell'ambito della sua competenza esclusiva
in materia di rischi sanitari a livello nazionale, il 5 gennaio 2020
la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute ha inviato a regioni e ministeri una comunicazione con oggetto
«Polmonite da eziologia sconosciuta - Cina», riportando i sintomi
clinici dei primi quarantaquattro casi di Wuhan: febbre, difficolta'
respiratorie e lesioni invasive in entrambi i polmoni, riportando le
seguenti raccomandazioni dell'O.M.S.: «L'O.M.S. raccomanda di evitare
qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina in base
alle informazioni attualmente disponibili su questo evento.».
25. Il 20 gennaio 2020 e' stata predisposto dal Ministero della
salute un piano nazionale di emergenza sul contrasto al coronavirus,
che e' stato secretato ai cittadini italiani e alle Istituzioni
dell'Unione europea fino alla rivelazione della sua esistenza
nell'intervista del dott. Andrea Urbani, direttore generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute, pubblicata il 21
aprile 2020 a pag. 11 del «Corriere della sera», a distanza di tre
mesi dalla predisposizione del piano segreto nazionale antipandemico.
26. Il 22 gennaio 2020 la Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute con la circolare n. 1997,
indirizzata a tutte le regioni e associazioni professionali
sanitarie, ha rappresentato la situazione di rischio pandemico,
compresa l'esistenza del piano nazionale di emergenza.
27. Nella circolare ministeriale sono stati forniti i criteri e
modalita' di segnalazione dei casi di infezione da nCoV, condivisi
con l'Istituto superiore di sanita', che costituiscono la base logica
e organizzativa di tutti i protocolli di gestione dell'emergenza
Covid-19 anche al di fuori degli ambienti sanitari a cui le
indicazioni vengono indirizzate.
28. Le linee guida tracciate dal Ministero della salute in data
22 gennaio 2020 stabilivano che dovesse essere sottoposto a tampone
per Covid-19 «una persona che manifesta un decorso clinico insolito o
inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un
trattamento adeguato».
29. Il controllo sanitario dei viaggiatori provenienti dalla Cina
e diretti agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa veniva rafforzato
dai Ministro della salute con l'ordinanza del 25 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020.
30. L'ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie della Commissione dell'Unione europea, alla data del
26 gennaio 2020 ha confermato al Ministero della salute l'esistenza
di un elevato potenziale pandemico dell'epidemia da coronavirus,
precisando che vi era soltanto una moderata probabilita' di rilevare
casi importati nei paesi dell'Unione europea.
31. Il 29 gennaio 2020 venivano ricoverati in isolamento presso
l'Ospedale «Spallanzani» di Roma due cinesi provenienti dalla citta'
di Wuhan e sbarcati all'aeroporto di Milano Malpensa, confermati come
affetti da Covid-19 il 30 gennaio 2020, che saranno dimessi per
guarigione il 26 febbraio 2020.
32. Il Ministro della salute, seguendo le indicazioni del piano
segreto nazionale di emergenza, con ordinanza del 30 gennaio 2020,
preannunciata pero' il giorno prima dopo il ricovero allo
«Spallanzani» dei due cinesi di Wuhan, ha disposto il blocco di tutti
i voli internazionali da e per la Cina, in violazione dell'art. 43
del Regolamento sanitario internazionale (RSI), adottato dalla
cinquantottesima Assemblea mondiale della sanita' nel maggio 2005 ed
entrato in vigore il 15 giugno 2007, richiamato nel sesto
considerando della decisione n. 1182/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero.
33. Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato lo stato di emergenza pubblica di rilevanza internazionale
ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sanitario internazionale (RSI),
sulla base dell'ultimo report n. 10 dello stesso O.M.S., che
evidenziava n. 7818 contagiati distribuiti su diciotto Stati, di cui
n. 5 in Francia, n. 4 in Germania e n. 1 in Finlandia, con n. 170
morti in Cina. Il direttore generale dell'O.M.S. ha consigliato di
non bloccare i voli internazionali con la Cina, sconfessando cosi
l'operato del Ministro della salute.
34. Lo stesso 30 gennaio 2020 l'ambasciatore cinese in Italia ha
risposto con irritazione al blocco dei voli internazionali con la
Cina, sottolineando come neppure l'Organizzazione mondiale della
sanita' considerasse la sospensione una misura utile a contenere
l'epidemia.
35. Il giorno dopo 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri
deliberava lo stato di emergenza di rilievo nazionale per sei mesi
fino al 31 luglio 2020, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera
c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2018, avocando alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al su Dipartimento della
protezione civile le competenze in materia di emergenza sanitaria che
la legge n. 833/1978 attribuisce al Ministro della salute.
36. La delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri e'
stata adottata senza alcuna convinzione (e quindi tenuta «riservata»)
e senza alcun rispetto delle regole, con un finanziamento esiguo di
appena cinque milioni di euro, senza l'intesa con le regioni e senza
che le regioni nulla sapessero, senza nessuna emergenza sanitaria
all'interno del territorio nazionale e utilizzando una procedura che
non prevede la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per
rischio sanitario, ma solo per calamita' naturali derivanti dai
rischi sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da
fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi
boschivi (art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 1/2018).
37. Peraltro il 1° febbraio 2020, come riferito il giorno dopo da
«La Repubblica», il Presidente Mattarella, per rimediare alla
violazione dell'art. 43 del Regolamento sanitario internazionale
commessa dal Ministro della salute, ha inviato al Presidente della
Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, un messaggio per attestare la
vicinanza dello Stato italiano alla Cina in merito alla diffusione
del coronavirus e la disponibilita' a offrire tutto l'aiuto
possibile.
38. Soltanto dall'intervista al quotidiano Repubblica del 23
marzo 2020 dell'avv. Guido Magnisi di Bologna questo giudice, come la
gran parte dei giuristi italiani, ha scoperto che il 31 gennaio 2020
il Consiglio dei ministri aveva gia' deliberato lo stato di emergenza
nazionale per la durata di sei mesi, cioe' fino al 31 luglio 2020,
pubblicando il provvedimento in posizione molto defilata alle pagine
7-8 della Gazzetta ufficiale - prima serie generale n. 26 del 1°
febbraio 2020, insieme a provvedimenti di nessun significato o
rilevanza ne' sul piano normativo ne' su quello amministrativo.
39. Non vi era nessuna evidenza epidemiologica di contagio in
Italia, dal momento che al 30 gennaio 2020 erano stati accertati
soltanto i due casi di cittadini cinesi atterrati a Malpensa che,
dopo l'immediato controllo sanitario presso l'aeroporto, il 29
gennaio 2020 erano stati trasferiti presso l'ospedale Spallanzani di
Roma (poi guariti), e che erano stati conteggiati nel report n. 11
del 31 gennaio 2020 dell'O.M.S., aggiungendoli ai n. 6 contagiati in
Francia, n. 5 in Germania e n. 1 in Finlandia.
40. ln buona sostanza, il Consiglio dei ministri ha dichiarato
uno stato di emergenza di rilievo nazionale al di fuori e violando la
procedura dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018, sottraendo
la competenza, almeno per la parte degli approvvigionamenti dei
dispositivi di sicurezza e prevenzione e delle apparecchiature
sanitarie di gestione delle terapie intensive, alle regioni che non
erano state compulsate dall'iniziativa straordinaria e secretata
dell'Esecutivo e allo stesso Ministero della salute, che ha il
coordinamento degli interventi in materia sanitaria sul territorio
nazionale in base alla legge n. 833/1978 anche nelle situazioni di
emergenza.
41. Inoltre, a seguito della dichiarazione di emergenza
internazionale dell'O.M.S. del 30 gennaio 2020, con quattro Stati
membri dell'Unione europea (Germania, Francia, Finlandia, Italia)
gia' interessati dai primi casi di contagio da Covid-19, la
Commissione europea non ha dichiarato l'emergenza sanitaria ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, ne' lo ha mai
fatto fino alla dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S.
dell'11 marzo 2020.
42. Peraltro, il Land Baviera, dove gia' erano scoppiati i primi
tre casi alla data del 30 gennaio 2020, soltanto il 16 marzo 2020 ha
dichiarato lo stato di catastrofe, anticipando di due giorni la
decisione del Governo federale del 18 marzo 2020 di emergenza
sanitaria nazionale, presa di intesa con gli altri Land, a differenza
del governo italiano che ha totalmente ignorato le regioni.
43. In Francia lo stato di emergenza nazionale e' stato
dichiarato con legge dello Stato il 20 marzo 2020, a differenza del
governo italiano che lo ha fatto con grande riservatezza il 31
gennaio 2020 con una delibera di Consiglio dei ministri che e' stata
adottata senza il coinvolgimento, obbligatorio e necessario, delle
regioni.
44. Questo giudice condivide l'opinione di tanti giuristi,
secondo cui il Governo e' entrato in un cortocircuito istituzionale e
costituzionale nella gestione del Covid-19, generando un diritto
speciale per lo stato di emergenza in violazione della Costituzione
nazionale e del diritto dell'Unione.
45. Con soli cinque milioni di euro per fronteggiare una
emergenza sanitaria che si sarebbe trasformata in pandemia, con
l'ordinanza del 3 febbraio 2020. n. 630, il Capo dipartimento della
protezione civile, in attuazione della delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020 e dell'art. 25 del decreto legislativo
n. 1/2018, all'art. 1, comma 2, ha delineato i poteri emergenziali
della Protezione civile, da esercitare anche in deroga a numerose
disposizioni di legge (indicate nell'art.3 dell'ordinanza), tra le
quali non e' stata indicata quella dell'art. 32, comma 1, della legge
n. 833/1978 che attribuisce i poteri di ordinanza urgente e
contingibile su tutto il territorio nazionale al Ministro della
salute.
46. Neanche nel primo decreto-legge contenente «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19» del 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo contagio italiano
a Codogno, vi e' traccia nella premessa alla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020.
47. L'occultamento della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale del 31 gennaio 2020 e' continuato nei primi tre decreti
emergenziali del 23 e del 25 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020 del
Presidente del Consiglio dei ministri, aventi tutti ad oggetto
«misure urgenti in materia di contenimento e gestione, dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19», ove, nell'adozione dei provvedimenti
restrittivi di cui ai rispettivi articolati, viene precisato che i
provvedimenti sono concordati con le regioni e con il Ministro della
salute, senza alcun richiamo alla delibera del 31 gennaio 2020 del
Consiglio dei ministri.
48. Va evidenziato che anche nei quattro decreti legge
(decreti-legge numeri 9/2020, 11/2020, 18/2020 e 23/2020) riguardanti
la sospensione o riorganizzazione dell'attivita' giudiziaria nel
periodo 2 marzo 2020 - 31 luglio 2020 non vi e' alcun riferimento o
richiamo allo stato emergenza di rilievo nazionale per sei mesi fino
al 31 luglio 2020, dichiarato con la delibera impugnata del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020.
49. Questo generale obnubilamento della realta' epidemiologica e
della gravita' gia' pandemica dell'emergenza Covid-19, che avrebbe
dovuto portare ad iniziative coordinate tra Ministero della salute e
regioni, ha portato a conseguenze terribili particolarmente in
Lombardia, dove il Prefetto e il Sindaco di Milano hanno autorizzato
il 19 febbraio 2020 la partita di calcio internazionale Atalanta
Valencia, con 45.792 spettatori sugli spalti di San Siro. La festa
del calcio nella serata del 19 febbraio 2020 a S. Siro e' diventata,
cosi, un moltiplicatore di contagi, il detonatore di quello che il
prof. Fabiano Di Marco, responsabile del reparto di pneumologia di
Bergamo, ha definito «una bomba biologica» nell'intervista al
Corriere della Sera del 22 marzo 2020.
50. L'unico richiamo alla delibera emergenziale del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020 e' negli articoli 6 e 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per giustificare, dopo n. 47
giorni, la nomina del Commissario straordinario dott. Domenico Arcuri
Arcuri per coordinare gli interventi relativi all'emergenza Covid-19,
con l'alterazione di tutte le regole europee e nazionali in materia
di appalti pubblici e di contabilita' pubblica e di responsabilita'
contabile e amministrativa, di cui alle due delibere del Consiglio
dei ministri del 6 e del 20 aprile 2020 e all'art.14, comma 1,
decreto-legge n. 34/2020, che hanno gia' assegnato al Fondo speciale
personale del Commissario straordinario la considerevole somma di
euro 2.350.000.000 (due miliardi e trecentocinquantamilioni di euro).
51. E' soltanto con l'ordinanza del 25 febbraio 2020, a ben
venticinque giorni dalla dichiarazione di stato di emergenza
nazionale, che la Protezione civile ha cominciato ad attivarsi (con
la dotazione iniziale di soli cinque milioni di euro) per provvedere
all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali,
disponendo la priorita' assoluta degli ordini di acquisto del
Dipartimento della protezione civile rispetto ad ogni altro ordine
anche gia' emesso, e facendo divieto, inoltre di esportare DPI fuori
dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento
della protezione civile.
52. Cio' e' avvenuto troppo tardi per rifornire il sistema
sanitario nazionale, in grande carenza di DPI, senza che le regioni
avessero avuto alcuna contezza della gravita' della situazione tale
da determinare la dichiarazione di emergenza nazionale, senza che i
soggetti interessati (medici e personale sanitario) ad attuare le
misure di prevenzione e protezione nulla sapessero.
53. Peraltro, vi sono stati comportamenti contraddittori da parte
dei due Commissari straordinari rispetto ai compiti assegnati dal
Governo nel combinato disposto della delibera del 31 gennaio 2020 del
Consiglio dei ministri e dell'art. 6 del decreto-legge n. 18/2020.
54. Nell'art. 6 del decreto-legge n. 18/2020 e' precisato che,
fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del dipartimento
della Protezione civile puo' disporre, nel limite di centocinquanta
milioni di euro, anche su richiesta del Commissario straordinario
dott. Arcuri, con proprio decreto, la requisizione in uso o in
proprieta', da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari
e medico-chirurgici, nonche' di beni mobili di qualsiasi genere,
occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per
assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle
aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale,
nonche' per implementare il numero di posti letto specializzati nei
reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
55. Dal servizio della televisione pubblica su Rai 3 di Report,
del 4 maggio 2020, si e' appreso che il 1° aprile 2020 e' stata
indirizzata dal commissario Arcuri al dott. Marcello Minenna,
direttore dell'Agenzia delle dogane di Genova, una lettera con cui il
dirigente pubblico - che aveva effettuato il 26 marzo 2020 un
sequestro delle spedizioni verso l'estero di tubi endotracheali,
parti fondamentali dei respiratori, prodotti in Italia da Medtronic,
multinazionale statunitense delle tecnologie medicali, nella sede
italiana di Mirandola, come disposto dall'art. 6 del decreto-legge n.
18/2020 - viene invitato a non dare piu' seguito alle requisizioni di
materiale sanitario necessario per fronteggiare l'emergenza.
56. Con l'ordinanza del 28 marzo 2020 n. 6, pubblicata dopo
quarantaquattro giorni soltanto nella Gazzetta Ufficiale n. 120
dell'11 maggio 2020, il Commissario straordinario, facendo
riferimento ad una propria delibera n. 1/2020 (non datata) con cui
avrebbe avocato a se' i poteri di requisizione che l'art.6 del
decreto-legge n. 18/2020 riconosce invece al Capo del dipartimento
della Protezione civile, ha disposto una procedura semplificata di
sdoganamento dell'attivita' frontaliera dell'Agenzia delle dogane,
imponendo ai funzionari dell'Agenzia di non sequestrare direttamente
i DPI non diretti a regioni, province autonome, enti territoriali
locali, pubbliche amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche
ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale
dell'emergenza, ma ad attendere eventuali ordini del Commissario.
57. Solo il 30 aprile 2020 il Ministro della salute ha firmato
l'ordinanza con cui ha adottato i criteri relativi alle attivita' di
monitoraggio dei rischio sanitario di cui all'allegato n. 10 al
decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
58. A seguito dell'emergenza Covid-19 il legislatore nazionale ha
iniziato la sequenza di norme d'urgenza (art. 10 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, articoli 1-4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 36 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; art. 3 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28) che hanno prima limitato, poi sospeso lo
svolgimento dell'attivita' giudiziaria in Italia in campo civile e
penale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, con la sospensione dei
termini processuali nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020.
59. La sospensione dell'attivita' giudiziaria e' avvenuta in
deroga a quanto previsto dal decreto legislativo del 9 aprile 1948,
n. 457, che regolamenta ancora oggi le situazioni in cui, per eventi
eccezionali, gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare o
funzionino in maniera irregolare, attribuendo al Ministro della
giustizia il potere e il compito di determinare con decreto, da
pubblicare nella Gazzetta ufficiale, l'eccezionalita' dell'evento e
il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici (art.
2).
60. Per quanto gli interventi a sostegno delle professionalita'
private di ogni fonte di reddito dalla sospensione dell'attivita'
giudiziaria, il legislatore d'urgenza con l'art. 119 di n. 18/2020 ha
riconosciuto ai magistrati onorari «un contributo economico mensile
pari a seicento euro per un massimo di tre mesi e parametrato al
periodo effettivo di sospensione di cui all'art. 83» dello stesso
decreto. Nello stesso decreto-legge e' stato previsto dall'art. 44 un
contributo economico di seicento euro per il mese di marzo 2020 anche
per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti agli enti
di previdenza privati, come la Cassa forense.
61. Questo giudice fino ad ora non ha percepito nessun indennizzo
ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 18/2020 come
magistrato onorario, mentre ha percepito seicento euro nel mese di
aprile 2020 come avvocato ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n.
18/2020, somma che forse sara' costretto a restituire alla Cassa
forense, che non ha ancora ricevuto dallo Stato le somme che hanno
finanziato tale contributo.
62. L'attivita' giudiziaria sembrava destinata a riprendere in
via ordinaria dal 12 maggio 2020, seppure con le misure organizzative
previste dall'art. 83, comma 7, del decreto-legge n. 18/2020,
contestualmente alla ipotizzata ripresa delle altre attivita'
produttive, economiche e sociali e alla cessazione delle misure di
contenimento dell'emergenza sanitaria disposte con vari decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri (d'ora innanzi, decreto dPCM).
63. Con i dPCM del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo
2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del
10 aprile 2020, tutti contenenti misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale per vari periodi temporali fino al 3 maggio 2020
con l'ultimo dPCM innanzi indicato del 10 aprile 2020, sono state
adottate misure di contenimento del contegio, che hanno limitato o
sospeso diritti fondamentali delle persone.
64. In conseguenza, dopo aver gia' disposto con precedenti
decreti rinvii delle cause civili e penali per il periodo dal 9 marzo
2020 al 15 aprile 2020 (originario periodo di sospensione delle cause
civili e penali previsto dall'art. 83, comma 1, decreto-legge n.
18/2020) con due decreti del 14 aprile 2020 questo giudice disponeva
il rinvio sia dei procedimenti civili che di quelli penali a lui
assegnati e rivenienti nel periodo di sospensione dal 16 aprile 2020
fino all'11 maggio 2020 (cosi' prorogato dall'art. 36, comma 1,
decreto-legge n. 23/2020), rinviando la presente controversia
d'ufficio dall'udienza del 4 maggio 2020 al 1° giugno 2020, al di
fuori del periodo di sospensione dell'attivita' giudiziaria.
65. Soltanto per alcune cause civili e penali ritenute urgenti
l'art. 83, comma 3, del decreto-legge n.18/2020 prevede la
trattazione in udienza pubblica, senza imporre specifiche misure di
contenimento per l'emergenza Covid-19.
66. Le uniche controversie urgenti in base all'art. 83, comma 3,
del decreto-legge n. 18/2020 che rientrano nella competenza dei
giudici di pace sono quelle dei «procedimenti di convalida
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell'Unione europea», ma tali giudizi non saranno piu'
trattati presso gli uffici dei giudici di pace, essendo sospesi
dall'art. 103, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34.
67. L'originario testo dell'art. 83, comma 6, del decreto-legge
n. 18/2020 prevede che, «per contrastare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile»
[termine iniziale poi spostato al 12 maggio dall'art. 36, comma 1,
del decreto-legge n. 23/2020] «e il 30 giugno 2020 i capi degli
uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale, per il
tramite del Presidente della giunta della regione, e il Consiglio
dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche
relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per
consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite
dal Ministero della salute, anche d'intesa con le regioni, dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni
adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio
giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.».
68. Le misure organizzative relative alla trattazione degli
affari giudiziari penali e civili, che avrebbero dovuto adottate nel
periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 i Presidenti di
tribunale per garantire lo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale
ordinaria sono indicate all'art. 83, comma 7, lettere d), e), f), g),
h), del decreto-legge n. 83/2020.
69. Nell'originario periodo dal 16 aprile all'11 maggio 2020 di
programmazione delle attivita' giurisdizionali ordinarie al di fuori
dell'originario periodo di sospensione delle attivita' processuali
(dal 9 marzo al 15 aprile 2020) il Presidente del tribunale di
Lanciano, cosi' come tutti i Presidenti di tribunale in tutta Italia,
non e' stato messo in condizioni di poter adottare nessuna delle
misure organizzative di cui all'art. 83, comma 7, lettere d), e), f)
e h), del decreto-legge n. 18/2020, ma ha dovuto dare disposizioni ai
giudici professionali e onorari operanti nel circondario del
tribunale, compreso questo giudice di pace, di rinviare d'ufficio, ai
sensi dell'art. 83, comma 7, lettera g), dei decreto-legge n.
18/2020, le cause rivenienti nel predetto periodo a data successiva
al 12 maggio 2020, come appunto questo giudice ha disposto con i due
decreti dei 14 aprile 2020, uno per le cause civili e l'altro per il
ruolo penale.
70. Inaspettamente, con il dPCM del 26 aprile 2020 sono state
prorogate la gran parte delle precedenti misure urgenti di
contenimento del contagio sul territorio nazionale per il periodo dal
4 maggio al 17 maggio 2020, salvo le attivita' di cui all'art. 2,
commi 3-5, del decreto nonche' quelle individuate negli allegati 1
(«commercio al dettaglio»), 2 («Servizi per la persona») e 3
(specifiche attivita' industriali, commerciali, artigianali,
professionali e di servizi individuate in base al codice «ATECO»)
allo stesso decreto.
71. Contestualmente, con la legge 24 aprile 2020 n. 27, di
conversione del decreto-legge n. 18/2020, sono state apportate
all'art. 83, comma 7, del decreto alcune modifiche alle modalita'
organizzative di ripresa dell'attivita' giurisdizionale ordinaria per
il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, prevedendo, per le
udienze «da remoto», che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni
caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e
con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti [comma 7, lettera f)], con lo svolgimento
dell'attivita' degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto
[comma 7, lettera h-bis)].
72. Con il comunicato del 28 aprile 2020 la giunta esecutiva
centrale (nel prosieguo, GEC) dell'Associazione nazionale dei
magistrati professionali (nel prosieguo ANM) ha censurato le mancanze
organizzative del Ministero della giustizia per quanto riguarda la
fase 2 dell'emergenza per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020
nel settore civile, puntualizzando cosi' per quanto riguarda la
precaria situazione dei giudici di pace nel settore civile:
«Un'ultima criticita' concerne il giudizio civile davanti al giudice
di pace. Poiche' non vi si applica il PCT, l'estensione delle norme
emergenziali per l'udienza civile presenta ulteriori problemi
interpretativi. Ogni protocollo che dovesse adattare le norme dettate
per la trattazione scritta all'udienza del giudice di pace dovra'
pertanto tenere conto dell'impossibilita' di condividere con le parti
gli atti e di documenti del giudizio.».
73. Viceversa, il legislatore d'urgenza con l'art. 3, comma 1,
lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha prorogato al 31
luglio 2020 il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'art. 83,
commi 6, 7, lettera g), 9, 10, 12, 18, del decreto-legge 17 marzo
2020 modificando, altresi', i commi 3, 6, 7, 12-bis, 12-ter,
12-quinquies e 20 dello stesso articolo, in cui ha introdotto i nuovi
commi 12-quater.1 e 12-quater.2.
74. Le nuove disposizioni, con le modifiche dell'art. 83, comma
7, lettere f) e h-bis), del decreto-legge n. 18/2020, hanno scaricato
dal 1° maggio sui capi degli uffici (Presidenti di tribunale;
Presidenti di Corte di appello; Procuratori della Repubblica) la
scelta di effettuare o non effettuare con la modalita' da remoto sia
nel processo civile che nel processo penale (che gli avvocati
penalisti possono scegliere di non celebrare ove non garantisca le
condizioni del giusto processo nell'interesse dell'imputato), con il
magistrato professionale presente fisicamente nell'ufficio unitamente
al cancelliere, che redige il processo verbale di udienza civile
sotto la direzione del giudice ai sensi dell'art. 130 del codice di
procedura civile, o all'ausiliario del giudice per la redazione dei
verbali nelle cause penali ai sensi dell'art. 135 del codice di
procedura penale, e i difensori e le parti collegati con l'aula
virtuale attraverso la piattaforma informatica di Microsoft Teams,
mai utilizzata in precedenza dall'amministrazione della giustizia
prima dell'era Covid-19.
75. L'introduzione del processo virtuale o da remoto attraverso
la piattaforma informatica di Microsoft Teams, secondo modalita' non
regolamentate ne' dal codice di procedura civile, ne' dal codice di
procedura penale, previsto dall'art. 83, comma 7, lettera f) del
decreto-legge n. 18/2020 e' di impossibile applicazione negli uffici
giudiziari, per la mancata informatizzazione sia del processo civile
che del processo penale (nonostante per il processo penale telematico
siano stati stanziati euro 17.331.052,96 sul PON «Governance e
capacita' istituzionali» 2014-2020 dall'Asse II del FERS) e per la
introduzione con il decreto-legge n. 18/2020 solo sul piano formale
delle modalita' dello smart working, che non possono essere praticate
da casa dal personale di cancelleria, che non ha l'accesso
all'intranet del Ministero della giustizia e che, quindi, non lavora.
76. Peraltro, i computers in dotazione a tutti gli uffici
giudiziari italiani non sono attrezzati per la modalita' di processo
da remoto attraverso la piattaforma informatica di Microsoft Teams,
perche' non sono dotati ne' di videocamere ne' di microfoni per
operare in udienza virtuale. Soltanto i giudici professionali e
onorari sono dotati di computers portatili predisposti, con
videocamera e microfoni, a poter effettuare il processo in aula
virtuale.
77. In buona sostanza, la modalita' organizzativa ordinaria per
le pubbliche amministrazioni durante la fase emergenziale del c.d.
lavoro agile di cui all'art. 87, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge n. 18/2020 ha effetto paralizzante per gli uffici
giudiziari e per la modalita' di processo da remoto, perche' la
rotazione della gran parte del personale di cancelleria non addetto
all'attivita' di presidio per lavorare formalmente da casa non e'
operativa per mancanza di accesso all'intranet del Ministero della
giustizia.
78. Inoltre, per quanto riguarda la tutela dei diritti
fondamentali, e' stata disposta dall'art. 67, comma 3, del
decreto-legge n. 18/2020 la sospensione fino al 31 maggio 2020 della
possibilita' di accesso dei cittadini agli atti della pubblica
amministrazione (FOIA), in deroga alla legge n. 241/1990 sulla
trasparenza dell'azione amministrativa.
79. Tale segretezza dell'azione delle pubbliche amministrazioni
si e' riversata anche sul dPCM del 26 aprile 2020, che, nell'adottare
misure di contenimento per il Covid-19 che hanno comportato la
proroga della limitazione dei diritti e delle liberta'
costituzionali, ha motivato per relationem facendo riferimento ad un
unico atto istruttorio, rappresentato dal parere contenuto nei
«verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 dei 24-25 aprile del
Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 530.». Tali
verbali non risultano, ne' allegati al provvedimento ne' pubblicati.
80. Con l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, senza
nessun dato epidemiologico specifico e stravolgendo la normale
istruttoria che l'INAIL deve compiere per individuare l'occasione di
lavoro che lega l'evento lesivo subito dal lavoratore all'ambiente di
lavoro anche in itinere, il Governo ha inquadrato le infezioni da
nuovo coronavirus che dovessero colpire il lavoratore come
presunzione iuris et de iure di infortunio sul lavoro, creando
sostanzialmente le basi per la paralisi delle attivita' produttive ed
economiche ed un clima di terrore per i datori di lavoro nello
svolgimento dell'attivita' imprenditoriale in tempi di epidemia da
Covid-19, anche quando il datore di lavoro sia pubblico e sia
individuabile nel Capo dell'ufficio giudiziario.
81. Questa norma d'urgenza e la conseguente circolare INAIL del 3
aprile 2020 che l'ha attuata, ha esposto ed espone i datori di lavoro
pubblici e privati al rischio di responsabilita' civile e penale
della causazione dell'infortunio sul lavoro da Covid-19, anche nel
caso in cui essi abbiano adottato tutte le misure di prevenzione e
protezione individuale e di distanziamento sociale previsti dai
Protocolli di sicurezza sottoscritti dalle parti sociali, in quanto
l'infortunio sul lavoro viene riconosciuto per la mera oggettiva
circostanza che il lavoratore risulti affetto da contagio Covid-19,
senza nessuna verifica in fatto, d'altra parte impossibile, che il
virus sia stato contratto in ambiente di lavoro e non altrove.
82. Inoltre, l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto-legge n.
19/2020 prevede «limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di
pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di
esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale
misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di
proiezione individuale», con possibilita' per il prefetto, in caso di
violazione della limitazione, di sospendere l'attivita' fino a 30
giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 19/2020,
assicurando «l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di
lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato
nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro», come disposto dall'art.
4, comma 7, del decreto-legge n. 19/2020, nel testo modificato dalla
legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35.
83. I Capi degli uffici giudiziari, infine, rischiano anche di
incorrere nell'ipotesi di reato di epidemia colposa di cui all'art.
452 del codice penale o in quella di cui all'art. 260 del regio
decreto n. 1265/1934, come disposto specificamente dall'art. 4, comma
6, del decreto-legge n. 19/2020.
84. Queste disposizioni normative hanno avuto nel loro complesso
intreccio effetti paralizzanti dell'attivita' dei servizi essenziali
per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, perche' e'
stato incentivato il lavoro in smart working o lavoro agile come
modalita' di lavoro ordinaria durante la fase emergenziale,
costringendo cosi' i datori di lavoro/capi degli uffici giudiziari
(Presidenti di tribunale; Presidenti di Corte di appello; Procuratori
della Repubblica) a dover rinunciare alla presenza della gran parte
del personale amministrativo in ufficio, per vederlo destinato a
(non) lavorare a casa in quanto privo dei collegamenti da remoto con
l'intranet del Ministero della giustizia per il lavoro a distanza.
85. Inoltre, dal 1° maggio con l'art. 3, comma 1, lettera c), del
decreto-legge n. 28/2020 e' stato introdotto l'obbligo del giudice di
presenziare nell'ufficio giudiziario per effettuare il processo da
remoto, che rende incomprensibile la mancata utilizzazione della
modalita' organizzativa dell'ordinaria udienza pubblica, anche a
porte chiuse, perche' il cancelliere nel processo civile ai sensi
dell'art. 130 del codice di procedura civile o l'ausiliario del
giudice nel processo penale ai sensi dell'art.135 del codice di
procedura penale non hanno la possibilita' di operare da remoto con i
computers del proprio ufficio giudiziario, non essendo abilitati ad
utilizzare le piattaforme informatiche per creare le aule virtuali.
86. In buona sostanza, laddove i Presidenti di tribunale, come
quello di Lanciano, abbiano individuato come modalita' di svolgimento
di pochissime (rispetto a quelle pendenti) cause civili e penali
pendenti nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 quella del
processo da remoto, tale modalita' organizzativa presta comunque il
fianco, come l'altra modalita' della trattazione scritta senza
difensori e delle parti, alla nullita' del processo per violazione
delle disposizioni dei codici di procedura in materia di redazione
dei verbali di udienza.
87. Per quanto riguarda l'altra modalita' organizzativa di
svolgimento dell'udienza con trattazione scritta senza la presenza
dei difensori e delle parti, essa e' stata introdotta per la prima
volta dall'art. 1-bis del decreto-legge n. l68/2016, che ha
modificato il processo civile in Cassazione, orientandolo verso la
regola della camera di consiglio non partecipata dai difensori,
rispetto all'udienza pubblica, diventata l'eccezione.
88. La modalita' della trattazione scritta dei processi civili in
1° ed in 2° grado di cui all'art. 83, comma 7, lettera h), del
decreto-legge n. 18/2020 e' stata imposta anche al giudizio
amministrativo dall'art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020,
ma il Consiglio di Stato - sesta sezione con l'ordinanza del 21
aprile 2020 n. 2539 si e' rifiutato di decidere la causa senza
udienza pubblica ed ha accolto l'istanza di rinvio formulata da una
delle parti del giudizio che ha chiesto la discussione orale,
ritenendo che, applicando coattivamente la previsione normativa, vi
sarebbe stato un contrasto con il principio del giusto processo
garantito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e dall'art. 111 della Costituzione.
89. In conseguenza di questa presa di posizione del massimo
organo di' giustizia amministrativa e tenendo conto che il processo
amministrativo e' l'unico completamente informatizzato
nell'ordinamento nazionale, insieme a quello della giustizia
contabile, il legislatore d'urgenza con l'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, e' stato costretto per il
periodo dal 30 maggio al 31 luglio 2020 ad estendere piu' possibile
la previsione del processo amministrativo da remoto con la presenza
nell'aula virtuale dei difensori, con indicazioni dettagliate - che
mancano nel processo civile e in quello penale - di come il giudice
amministrativo puo' comportarsi per garantire il pieno rispetto del
contraddittorio, su richiesta delle parti interessate.
90. La stessa situazione di maggiore efficienza e trasparenza
dell'attivita' giurisdizionale va riscontrata nella giustizia
contabile, in quanto: ai sensi dell'art. 85, comma 3, del
decreto-legge n. 18/2020, il Presidente della Corte dei conti, con
decreto del 1° aprile 2020, n. 138, ha adottato le «Regole tecniche
ed operative in materia di svolgimento delle udienze in
videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei
giudizi dinanzi alla Corte dei conti».
91. Il provvedimento presidenziale della magistratura contabile
fissa le modalita' tecniche necessarie per lo svolgimento delle
udienze, delle adunanze e delle camere di consiglio da remoto e in
«aule virtuali», assicurando a ciascun partecipante - magistrati,
segretari, avvocati, amministrazioni, parti - la possibilita' di
collegarsi direttamente dalla propria postazione di lavoro, mediante
l'applicativo «Microsoft Teams», anche in mobilita', con l'utilizzo
di strumenti multimediali audio e video, quali smartphone, tablet o
computer dotati di videocamera, microfono e altoparlanti.
92. Nel decreto-legge n. 28/2020 per la giustizia civile e penale
non vi sono analoghe previsioni come quelle previste dalla giustizia
amministrativa e dalla giustizia contabile.
93. Nella stragrande maggioranza dei casi i Presidenti dei
tribunali di tutto il territorio nazionale, compreso il Presidente
del tribunale di Lanciano con il decreto presidenziale del 1-5 maggio
2020, hanno previsto come uniche modalita' di trattazione di alcune
(pochissime) cause civili e penali, che si discuteranno nel periodo
dal 12 maggio (ma sostanzialmente dai primi giorni di giugno 2020) al
31 luglio 2020, quella dell'udienza da remoto prevista dall'art. 83,
comma 7, lettera f), del decreto-legge n. 18/2020, nel testo
convertito dalla legge n. 27/2020, o quella della trattazione scritta
senza presenza dei difensori, prevista dall'art. 83, comma 7, lettera
h), dello stesso decreto, salvo le cause definite urgenti dal
legislatore e individuate all'art. 83, comma 3, del decreto-legge n.
18/2020, nessuna delle quali pendenti davanti ai giudici di pace di
Lanciano.
94. E' stata, dunque, preclusa nella maggior parte dei casi per i
Presidenti dei tribunali di tutto il territorio nazionale, compreso
il Presidente del tribunale di Lanciano, la possibilita' di celebrare
i processi civili e penali, diversi da quelli definiti urgenti
dall'art. 83, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, in udienza
pubblica a porte chiuse, secondo la previsione di cui all'art. 83,
comma 7, lettera e), del decreto-legge n. 83/2020.
95. Inoltre, anche il servizio sanitario delle regioni competenti
per l'autorizzazione ad effettuare l'attivita' giudiziaria con le
misure di protezione non risulta essere stato attivato su tutto il
territorio nazionale ne' e' stato attivato alcun Protocollo sanitario
a livello nazionale da far valere negli uffici giudiziari, e la
circolazione stradale e lo spostamento di persone e' stata comunque
preclusa da regione a regione prima dal dPCM del 26 aprile 2020 per
il periodo dal 3 al 17 maggio 2020 e poi dal dPCM del 17 maggio 2020
per il periodo dal 18 maggio al 3 giugno 2020.
96. Ne', in mancanza del Protocollo sanitario a livello nazionale
da applicare a tutti gli uffici giudiziari, e' possibile capire se e
in che misura il Ministero della giustizia abbia fornito agli uffici
giudiziari i presidi di protezione e prevenzione per evitare il
contagio del virus, previsti dai protocolli sanitari del Ministero
della salute e inseriti come allegati per lo svolgimento di tutte le
alter attivita' produttive consentite nel citato dPCM del 26 aprile
2020, che ha prorogato il parziale lockdown fino al 17 maggio 2020.
97. La modalita' organizzativa prevalente di «svolgimento»
dell'attivita' giudiziaria per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio
2020 sara' quella del rinvio delle udienze a data successiva al 31
luglio 2020, nella misura di oltre l'80% delle cause per il settore
civile e di circa il 90% per il settore penale.
98. La GEC dell'ANM con il comunicato «Sul decreto-legge 30
aprile 2020 e i tanti ripensamenti del legislatore» del 2 maggio 2020
ha nuovamente censurato il comportamento del legislatore d'urgenza e
del Ministero della giustizia per aver paralizzato la giustizia
civile e penale per sei mesi dal 9 marzo fino al 31 agosto 2020 con
la scusa dell'emergenza sanitaria, rilevando che, «modificando la
norma di un precedente decreto appena convertito, viene rimessa alla
volonta' delle parti la scelta sullo svolgimento da remoto delle
attivita' nel processo penale e si introduce l'innovativa previsione
dell'udienza civile "da remoto necessariamente celebrata in ufficio"»
e concludendo che tutto questo avviene «in assenza di una assunzione
di responsabilita' del Ministro in materia di sicurezza dei palazzi
di Giustizia, e dunque delle condizioni in cui rendere possibile la
presenza fisica, che oggi si impone anche quando non necessaria, in
evidente contraddizione con il persistere dell'emergenza sanitaria».
99. Inoltre, la GEC dell'ANM con il comunicato stampa dell'8
maggio 2020 su «Accesso ai registri, test sierologici, wi-fi,
igienizzazioni: le misure per la Fase 2» ha fotografato in termini
disastrosi la situazione di confusione organizzativa della giustizia
civile e penale in Italia per quanto riguarda il mancato rispetto
delle condizioni igienico-sanitarie.
100. Pertanto, l'unica modalita' organizzativa da adottare nel
periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 per i giudici di pace di
Lanciano avrebbe dovuto essere quella del rinvio delle udienze a data
successiva al 31 agosto 2020, dal momento che l'ufficio del giudice
di pace di Lanciano e' sprovvisto di qualsiasi forma minima di
informatizzazione con valore istituzionale e strutturale dei processi
assegnati alla magistratura di pace.
101. Infatti, il Presidente del tribunale di Lanciano con decreto
del 1° maggio 2020, depositato il 5 maggio 2020 (in atti), ha fissato
le linee guida per l'organizzazione del tribunale di Lanciano per la
celebrazione delle udienze civili e penale nel periodo 12 maggio - 31
luglio 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai
sensi dell'art. 83 del decreto-legge n. 18/2020, nel testo modificato
dalla legge di conversione n. 27/2020 e poi ulteriormente modificato
dall'art. 3 del decreto-legge n. 28/2020, e, in particolare:
ha disposto la chiusura delle Cancellerie degli uffici del
giudice di pace al pubblico, «in quanto detto ufficio non eroga
servizi urgenti»;
ha disposto che «gli uffici giudiziari rimangono chiusi al
pubblico fino al 31 luglio 2020 e l'accesso e' consentito oltre che
ai magistrati, ai dipendenti, alle forze di PG, ai rappresentanti del
COA, esclusivamente agli utenti impegnati nelle udienze e nei
procedimenti civili e penali - nei giorni ed orario esatti -
stabiliti nel provvedimento di convocazione - e nelle connesse
attivita', alle condizioni di cui al citato decreto-legge» n.
18/2020, art. 83;
ha disposto che «ogni istanza, atto o documento deve essere
depositato telematicamente (comma 11), sia nel settore penale che in
quello civile, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali e
solo quando cio' sia assolutamente impossibile presso il presidio
allestito presso il tribunale, previo appuntamento telefonico o
telematico d'ufficio».
102. Dal decreto del 1-5 maggio 2020 del Presidente del tribunale
di Lanciano si evince che non vi sono le condizioni per la
trattazione dei procedimenti civili e penali secondo le modalita'
indicate dall'art. 83, comma 7, lettere e), f) ed h), del
decreto-legge n. 18/2020, che non possono essere assicurate e
garantite all'interno dell'ufficio del giudice di pace di Lanciano.
103. In realta', la disposizione delle aule d'udienza
consentirebbe la regolarita' dello svolgimento delle udienza con la
presenza dei soli difensori delle parti nel rispetto delle distanze
di sicurezza per evitare assembramenti, previa opportuna
sanificazione degli ambienti e l'adozione di tutti i dispositivi di
protezione individuali, sia per i magistrati di pace nel rispetto
della salute negli ambienti di lavoro, sia per il personale
amministrativo sia per per gli avvocati difensori.
104. In particolare, l'attivita' giudiziaria presso l'ufficio del
giudice di pace di Lanciano, come in tutti gli altri uffici
giudiziari italiani, essendo assolutamente necessaria come servizio
pubblico essenziale, avrebbe potuto essere gia' svolta regolarmente
in campo civile e penale dal 18 maggio 2020, in base al decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, come e' avvenuto per i ristoranti e i bar e
dal 25 maggio addirittura per le piscine, dotandosi gli avvocati di
guanti e mascherine, cosi come i magistrati; rispettando la distanza
minima di un metro e, eventualmente, utilizzando separatori in
plexiglass sul tavolo di udienza a prova di Covid-19.
105. L'unica attivita' consentita a questo giudice di pace, in
base al decreto presidenziale del 1-5 maggio 2020, era quella di
rinviare tutte le udienze civili e penali nel periodo dal 12 maggio
2020 al 31 luglio 2020 a nuova udienza fissata nei mesi di settembre
o ottobre 2020, compresa l'udienza istruttoria della presente
controversia, fissata per il 1° giugno 2020.
106. Con la delibera del 10 maggio 2020 l'organismo congressuale
forense ha proclamato lo stato di agitazione di tutta l'avvocatura
contro il blocco sostanziale dell'attivita' processuale sia nel
settore penale che in quello civile, denunciando l'esistenza di una
situazione caotica con circa duecento protocolli sottoscritti tra i
Capi degli uffici giudiziari e i Coa.
107. L'11 maggio 2020 questo giudice, sulla base del decreto del
1-5 maggio 2020 del Presidente del tribunale di Lanciano, ha disposto
il rinvio a data successiva al 31 agosto 2020 di udienze civili
fissate per il 14 e il 18 maggio 2020, proprio per chiusura degli
uffici del giudice di pace di Lanciano e per la insussistenza di
cause con ragioni d'urgenza di cui all'art.83, comma 3, del
decreto-legge n. 18/2020 per poter effettuare udienza pubblica.
108. Viceversa, con decreto del 12 maggio 2020 (in atti) il
Presidente del tribunale di Lanciano ha modificato il precedente
decreto del 1-5 maggio 2020, che prevedeva la chiusura delle
Cancellerie dei giudici di pace di Lanciano, e ha disposto per il
periodo dal 12 al 31 maggio 2020 che l'ufficio del giudice di pace di
Lanciano sia aperto al pubblico nei giorni da lunedi' a venerdi'
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
109. Per quanto riguarda le udienze civili e penali del giudice
di pace, il Presidente del tribunale di Lanciano ha autorizzato i
giudici di pace di Lanciano, i difensori e le parti a svolgere le
udienze pubbliche, cioe' secondo la modalita' organizzativa prevista
dall'art. 83, comma 7, lettera e), del decreto-legge n. 18/2020,
disponendo «Che le udienze (civili e penali) siano preferibilmente
svolte al piano terra, nelle aule di udienza penale, con adeguato
scaglionamento di orari e riduzione del relativo carico (massimo
dodici fascicoli per udienza con non piu' di due fascicoli per ora
per il penale) - con la massima limitazione possibile dell'audizione
di testimoni, periti e parti, e privilegiando invece le udienze di
discussione e decisione (che non comportano un afflusso particolare
di persone) - Che siano rinviate (salvi casi di particolare urgenza)
le cause nelle quali sia prevista la partecipazione personale di
soggetti (parti, avvocati o testimoni) residenti fuori della Regione
Abruzzo.».
110. Nella premessa del decreto del Presidente del tribunale di
Lanciano sono esplicitate le ragioni per cui i giudici di pace non
possono effettuare le udienze con modalita' da remoto [art. 83, comma
7, lettera h), decreto-legge n. 18/2020] nel contraddittorio tra le
parti e con modalita' di trattazione scritta remoto [art. 83, comma
7, lettera h) decreto-legge n. 18/2020], avendo «rilevato che
l'ufficio del giudice di pace non ha in funzione lo strumento della
consolle telematica, che consente ai difensori di consultare i
fascicoli civili tramite computer.».
111. In buona sostanza, poiche' gli uffici del giudice di pace di
Lanciano non sono informatizzati ne' nel civile ne' nel penale (e
questo in tutta Italia), i giudici di pace di Lanciano possono
utilizzare l'udienza pubblica, la cui modalita' di svolgimento e'
resa impossibile dalla mancanza delle condizioni igienico-sanitarie
di contenimento dell'emergenza Covid-l9 e non e' prevista per i
magistrati professionali e onorari del tribunale di Lanciano, se non
per le cause definite urgenti dal legislatore nella previsione
dell'art. 83, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020.
112. Inoltre, viene scaricata su questo giudice la
responsabilita' del mancato svolgimento delle udienze civili e
pubbliche e del necessario rinvio di tutte le cause la cui udienza e'
fissata nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 a data successiva
al 31 agosto 2020, ad eccezione della presente controversia in cui,
secondo il decreto presidenziale del 12 maggio 2020, il rinvio
dell'udienza e' autorizzato dal fatto che l'avvocato di una delle
parti e' residente fuori della Regione Abruzzo.
113. Viceversa, il Presidente del tribunale di Taranto con
decreto n. 33 del 13 maggio 2020 (in atti) ha diffidato un giudice di
pace di Taranto a non adottare provvedimenti giurisdizionali di sua
competenza per consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche
davanti a se', in violazione delle disposizioni del decreto
presidenziale n. 36/2020, che non prevedono per il settore civile e
per il settore penale, come avviene per il tribunale di Lanciano, le
udienze pubbliche penali o civili che non rientrano strettamente
nelle eccezioni indicate dall'art. 83, comma 3, del decreto-legge n.
18/2020.
114. Per tutta risposta al decreto del Presidente del tribunale
di Taranto, il giudice di pace di Taranto «diffidato» con decreto del
14 maggio 2020 (in atti) ha disapplicato il provvedimento
presidenziale, diffidando a sua volta il Capo dell'ufficio a rendere
i locali dell'ufficio dei giudice di pace idonei sotto il profilo
igienico-sanitario.
115. Peraltro, con comunicazione del 14 maggio 2020 prot.n.
DFP-0033746-P (in atti) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione
pubblica ha posto in essere una gravissima ingerenza dell'Esecutivo
nell'esercizio della funzione giurisdizionale della Procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario di Catania, inibendo la
scelta dell'ufficio giudiziario di far lavorare il personale di
cancelleria «in presenza», indirizzando la diffida per l'esecuzione
al Prefetto di Catania e, per conoscenza, alla CGIL come
organizzazione sindacale evidentemente denunciante l'illecito»
comportamento della Procuratore della Repubblica finalizzato alla
ripresa dell'operativita' del proprio ufficio.
116. Contestualmente, comunicazione di identico contenuto del 14
maggio 2020 prot.n. DFP-0033747-P (in atti) e' stata indirizzata
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica al
Presidente del tribunale di Teramo.
117. Nella relazione sull'amministrazione della giustizia
nell'anno 2019, presentata a gennaio 2020 all'inaugurazione dell'anno
giudiziario, il Ministero della giustizia ha affermato di aver
utilizzato e di stare utilizzando nell'ambito del PON «Governance e
capacita' istituzionali» 2014-2020 risorse, ricavate sull'asse II del
FERS, gia' stanziate per euro 15.863.450,00 (cioe' per quasi sedici
milioni di euro), per «estendere il PCT agli uffici dei giudici di
pace per dare maggiore efficienza al sistema della giustizia
italiana, integrando i sistemi e le funzionalita' per aumentare la
produttivita', l'efficienza e l'efficacia della giustizia nonche' per
perseguire i medesimi risultati di risparmio sui tempi e sui costi
conseguiti presso i tribunali civili».
118. Dell'utilizzazione di queste importanti risorse da fondi
europei non vi e' traccia evidente nell'organizzazione degli uffici
del giudice di pace di Lanciano ne' negli uffici dei giudici di pace
nel resto del territorio nazionale. Anzi, vi e' traccia normativa del
fatto che, per quanto riguarda l'organizzazione delle attivita'
giudiziali, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, il
Governo ha programmato la proroga della sostanziale paralisi fino al
31 gennaio 2021.
119. Infatti, con l'art. 14, comma 4, del decreto-legge c.d.
«Rilancio» del 19 maggio 2020, n. 34, il Governo ha prorogato al 31
gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale, dichiarato
originariamente per sei mesi con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020.
120. Con l'art. 263 dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020,
n.34, il Governo ha esteso al 31 dicembre 2020 la inutilizzabilita'
del personale amministrativo degli uffici giudiziari confermando la
priorita' della scelta del lavoro agile o smart working dei
dipendenti del Ministero della giustizia che, come detto, significa
tenere il personale amministrativo «in servizio» a casa senza
lavorare, per mancanza di collegamento intranet.
121. Contestualmente, soltanto con l'art. 219 del decreto-legge
19 maggio 2020, n.34, il Governo ha programmato misure urgenti per il
ripristino della funzionalita' delle strutture dell'amministrazione
della giustizia: «1. In considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e
delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa
delle attivita' nella fase successiva all'emergenza epidemiologica,
al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonche' per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per
l'anno 2020.».
122. Per quanto riguarda il sostegno finanziario agli avvocati
che hanno subito e subiranno la sospensione incomprensibile e quasi
totale dell'attivita' professionale dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio
2021, il decreto-legge c.d. «rilancio» n. 34/2020 i professionisti
con partita Iva iscritti agli enti previdenziali di diritto privato
da ogni contributo, da un lato disponendo all'art. 78 la concessione
dei seicento euro al mese per i mesi di aprile e maggio 2020 a chi,
come questo giudice, aveva gia' ricevuto contributo di pari importo
nel mese di marzo ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020,
dall'altro specificamente escludendo il diritto a tale contributo con
il successivo art. 86 per chi lo ha gia' ricevut ai sensi dell'art.
44 del decreto-legge n. 18/2020.
123. Pare evidente a questo giudice che la scelta del Governo di
impedire la celebrazione dei processi in pubblica udienza nel settore
civile e in quello penale fino al 31 luglio 2020, con prospettiva di
proroga della fase emergenziale solo per il settore giustizia fino al
31 gennaio 2021, anche a porte chiuse e con gli opportuni presidi
sanitari, sia determinata non dall'emergenza sanitaria, ma dalla
scelta dell'Esecutivo di impedire la tutela dei diritti fondamentali
garantiti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale per un
lasso di tempo sufficiente lungo, cosi' da rendere non piu'
censurabili in sede giudiziaria proprio quei provvedimenti
governativi emergenziali, che hanno provocato la lesione dei diritti
di tutti i cittadini.
124. La volonta' di paralizzare la giustizia civile e penale in
Italia fino al 31 gennaio 2021 e' rappresentata dalla circolare del 2
maggio 2020, n. prot. 70897 del Capo del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del
Ministero della giustizia (in atti), avente ad oggetto «prevenzione
della diffusione del contagio da coronavirus - informazioni
riassuntive su attivita' svolte e prime direttive in tema di
organizzative per avvio cd. «fase due», in cui a pagina 3, punto 2),
viene precisato che tra le misure di interlocuzione a livello
centrale con le autorita' competenti «le due azioni piu' importanti
hanno riguardato l'interlocuzione con le due autorita' commissariali
(Protezione civile e il Commissario Arcuri)», cioe' due autorita'
commissariali nominate per la gestione emergenziale sanitaria che
gestiscono il Fondo per l'emergenza di cui all'art. 44 del decreto
legislativo n. 1/2018.
125. Sta di fatto che nei vari decreti d'urgenza emanati dal
Governo per l'emergenza Covid-19 il primo stanziamento destinato al
Fondo per l'emergenza di cui all'art. 44 del decreto legislativo n.
1/2018 e' quello previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6 (convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 15) per
euro 20.000.000,00 e il secondo quello previsto dall'art. 18, comma
3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per euro 1.650.000.000,00.
126. L'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
anticipato, ha previsto l'istituzione di un commissario straordinario
per l'emergenza Covid-19, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri il 13 marzo 2020), a cui assegnare su un fondo speciale
«personale» con delibere del Consiglio dei ministri le risorse del
fondo per l'emergenza di cui all'art. 44 del decreto legislativo n.
1/2018, da utilizzare in deroga a tutte le disposizioni di legge
europee e nazionali in materia di appalti e rendicontazione dei fondi
pubblici e al di fuori del controllo successivo contabile ed
amministrativo della Corte dei conti.
127. Con le delibere del 6 aprile 2020 e del 20 aprile 2020 del
Consiglio dei ministri sono state assegnate al fondo speciale del
commissario straordinario per l'emergenza dott. Arcuri risorse per
complessivi euro 1.350.000.000,00 (un miliardo e 350 milioni di
euro), di cui 450 milioni di euro con la prima delibera di Consiglio
dei ministri dei 6 aprile 2020.
128. Con l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 e'
stato previsto lo stanziamento in favore del commissario
straordinario per l'emergenza Arcuri sul suo fondo personale di un
ulteriore miliardo di euro, portando la dotazione del fondo speciale
monocratico e senza controllo contabile alla somma di due miliardi e
trecentocinquanta milioni di euro.
129. Pertanto, il Ministero della giustizia non aveva bisogno di
uno specifico stanziamento di euro 31.727.516 per lo «svolgimento dei
compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici
giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della
giustizia, nonche' della necessita' di garantire condizioni di
sicurezza per la ripresa delle attivita' nella fase successiva
all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione
e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di
materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale,
nonche' per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle
relative licenze di uso».
130. Se l'intenzione reale fosse stata quella di riaprire
l'attivita' giudiziaria ordinaria gia' dal 12 maggio 2020, sarebbe
stato sufficiente gia' il 7 aprile 2020 per il Ministero della
giustizia mettersi d'accordo direttamente con il commissario
straordinario Arcuri per farsi assegnare la somma occorrente di euro
31.727.516, pari al 7,05% della somma di euro 450.000.000 gia' a
disposizione dell'autorita' commissariale con la delibera di
Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020, e non prorogare lo stato di
emergenza nazionale per Civd-19 fino al 31 gennaio 2021.
131. Significativa, poi, e' la paralisi totale dell'azione della
magistratura di pace, con l'impossibilita' tecnica e
igienico-sanitaria di celebrare le udienze fino al 31 luglio 2020
quanto meno presso gli uffici del giudice di pace di Lanciano, con la
prospettiva di proroga della chiusura fino al 31 gennaio 2021 a causa
del protrarsi della situazione di emergenza nazionale e
dell'operativita' della norma che prevede medio tempore il lavoro
agile come modalita' ordinaria di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni con la conseguente inutilizzabilita' del personale
amministrativo negli uffici giudiziari.
132. Pare evidente che sia in atto da parte del Governo il
ridimensionamento di fatto «per consunzione» fino alla soppressione
dell'organico dei giudici di pace, in risposta alla causa
pregiudiziale C-658/18 UX pendente davanti alla Corte di giustizia e
in via di definizione dopo le citate conclusioni dell'avvocato
generale Kokott depositate il 23 gennaio 2020.
133. Invece di preoccuparsi di sanare la situazione di mancanza
di tutela sostanziale e previdenziale della magistratura onoraria
prima della emananda sentenza della Corte di giustizia nella causa
C-658/18 UX, il Governo ha approfittato delle precarie condizioni di
lavoro della magistratura onoraria retribuita a cottimo per
sospendere l'attivita' giudiziaria negli uffici dei giudici di pace
dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, prevedendo con l'art. 118 del
decreto-legge n. 18/2020 un contributo economico di euro 600 al mese
per massimo tre mesi in favore dei magistrati onorari che non sara'
erogato dal Ministero della giustizia, in quanto condizionato alla
«generale» sospensione effettiva delle attivita' ai sensi dell'art.
83 del decreto-legge n. 18/2020, che non si e' mai verificata perche'
anche nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e' stato comunque
previsto lo svolgimento delle cause civili e penali urgenti «urgenti»
indicate dall'art. 83, comma 3, decreto-legge n. 18/2020, tra cui
quelle in materia di immigrazione di competenza del giudice di pace.
134. La beffa per questa assurda e ingiusta situazione di
denegata giustizia nei confronti di chi in Italia esercita la
giurisdizione c.d. di prossimita' e' resa ancora piu' grave, se
possibile, dalla situazione economica dei magistrati professionali e
del personale amministrativo degli uffici giudiziari, che continuano
a percepire le stesse retribuzioni ricevute prima dell'inizio
dell'emergenza Covid-19, per i quali il periodo dal 9 marzo al 31
luglio 2020 viene considerato periodo di servizio pieno anche se non
si sono celebrati processi e anche se, come piu' volte precisato, per
il personale amministrativo la modalita' di lavoro agile o in smart
working non ha alcuna utilita' pratica per lo svolgimento degli
affari amministrativi in sede giudiziale in mancanza di collegamento
da remoto.
135. Il comportamento oltraggioso per la dignita' del giudice,
discriminatorio e lesivo delle sue condizioni di lavoro anche in
termini di sicurezza sociale, mina non solo la sua indipendenza, che
e' il presupposto per un processo equo e giusto, ma anche i diritti
delle parti del processo e dei loro difensori alla definizione in
tempi rapidi della causa che sono assicurati dalla magistratura di
pace, alla certezza del diritto e delle modalita' di tutela
effettiva.
136. Il Ministero della giustizia impegna nel bilancio annuale
per ciascun giudice di pace l'importo di euro 72.000, che costituisce
il tetto massimo delle indennita' che il giudice di pace puo'
percepire in un anno solare, ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter,
della legge n. 374/1991.
137. Pertanto, il costo preventivato dallo Stato in un anno
fiscale dei compensi per l'attivita' giurisdizionale dei circa 1.300
giudici di pace e' di euro 93.600.000, per cui il risparmio di spesa
nei dieci mesi di paralisi della magistratura di pace dal 9 marzo
2020 al 31 gennaio 2021 e' stimabile in circa euro 74.800.000.
138. Ulteriore risparmio di spesa durante l'emergenza Covid-19 il
Ministero della giustizia lo ha maturato con la scarcerazione di n.
465 mafiosi, a cui e' stato riconosciuto, per il rischio sanitario
della diffusione del virus nella cella singola, il diritto a
beneficiare della misura alternativa alla reclusione in carcere degli
arresti domiciliari anche per chi e' responsabile di gravissimi
reati, introdotta dall'art. 123, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 18/2020, provocando tale situazione durissime
proteste dei giuristi e della popolazione, le dimissioni del
Dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e
del Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia, ma non le
dimissioni del Ministro della giustizia che ha approvato il testo del
decreto-legge n. 18/2020 con la delibera del Consiglio dei ministri
del 16 marzo 2020.
139. Le regioni e le province autonome sono riuscite ad imporre
al Governo di uscire dalla gestione commissariale centralizzata
dell'emergenza sanitaria e a disporre con il decreto-legge 16 maggio
2020, n.33, e con il successivo dPCM del 17 maggio 2020, concordando
con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministero della
salute, in autonomia come prevede la legge n. 833/1978,
l'applicazione sul territorio di competenza delle misure sanitarie di
contenimento del Covid-19, con ripresa dal 18 maggio 2020 di (quasi)
tutte le attivita' produttive ed economiche di competenza regionale e
con previsione della ripresa della libera circolazione tra le regioni
e nei confronti degli altri Stati dell'Unione europea a decorrere dal
3 giugno 2020, sulla base della regola generale del distanziamento
sociale di un metro con l'obbligo di indossare le mascherine di
protezione solo in ambienti chiusi, tranne i ristoranti,
naturalmente.
140. Dal 15 giugno 2020 riapriranno tutte le attivita'
produttive, economiche e sociali, tranne gli impianti sciistici per
evidenti ragioni ambientali, le scuole pubbliche e il settore
giustizia. Nel dPCM del 17 maggio 2020 sono previsti in allegato
protocolli di sicurezza per tutti i settori produttivi, tranne che
per il settore giustizia.
141. Le parti di questo processo e tutte le parti delle cause
civili e penali pendenti davanti a questo giudice nel periodo 12
maggio - 31 luglio 2020 subiranno danni ingiusti dalla ritardata
risposta di giustizia, per l'adozione, da parte di questo giudice,
dell'unico provvedimento organizzativo che gli e' oggettivamente
consentito rispetto alla descritta situazione dell'ufficio del
giudice di pace di Lanciano, quello del rinvio d'ufficio di tutte le
cause a data successiva al 31 agosto 2020, ai sensi dell'art. 83,
comma 7, lettera g), del decreto-legge n. 18/2020.
142. Cio' emerge chiaramente anche dal descritto contrasto sul
piano organizzativo tra il Presidente del tribunale di Taranto e il
giudice di pace di Taranto e dai citati provvedimenti organizzativi
di diffida della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica del 14
maggio 2020 prott.n. DFP-0033746-P e DFP-0033747-P nei confronti
rispettivamente del Procuratore della Repubblica di Catania e del
Presidente del tribunale di Teramo.
143. Peraltro, di questa «temporanea» (fino al 31 gennaio 2021)
denegata giustizia nell'ambito di un processo, quale quello davanti a
questa magistratura di pace, che e' statisticamente il piu' veloce
dei processi di 1° grado completandosi mediamente tutti nell'arco
temporale di un anno, le parti del processo e le parti degli altri
processi pendenti davanti a se' potrebbero chiedere conto a questo
giudice, dal momento che lo scrivente e' il responsabile dei ruoli
assegnati e delle modalita' di svolgimento e di conduzione delle
udienze e il decreto del Presidente del tribunale di Lanciano del 12
maggio 2020, addirittura, autorizza ciascun giudice di pace di
Lanciano ad effettuare le udienze pubbliche, che per i magistrati
professionali e onorari dello stesso tribunale non sono state
autorizzate.
144. Peraltro, non solo e' precluso a questo giudice di operare
in condizioni di indipendenza, ma lo scrivente incorre anche nel
rischio di azioni di responsabilita' per ritardata gestione degli
affari civili e penali, dovendo rinviare tutte le udienze civili e
penali nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 per mancanza
oggettiva delle condizioni tecniche e igienico-sanitario, che invece
sembrerebbero sussistere nel decreto presidenziale del 12 maggio
2020.
145. Secondo lo scrivente giudice questa situazione ha
determinato una grave violazione degli articoli 2, 4, comma 3, 6,
comma 1, e 9 del Trattato dell'Unione, degli articoli 67, commi 1 e
4, 81 e 82 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea e
dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
per quanto riguarda tutto il contenzioso pendente davanti a se' sul
ruolo civile e su quello penale, compresa la presente causa.
146. Infatti, l'art. 83 decreto-legge n. 18/2020 (nel testo
attualmente vigente come modificato dalla legge di conversione n.
27/2020 e successivamente modificato dall'art. 3 del decreto-legge n.
28/2020), viola il requisito dell'indipendenza di questo giudice di
pace, che e' giudice comune europeo, requisito che e' parte del
contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un equo processo, il
quale riveste un'importanza cardine in quanto garanzia della
protezione di tutti i diritti che i singoli traggono dal diritto
dell'Unione e della preservazione dei valori comuni agli Stati membri
enunciati all'art. 2 del Trattato sull'Unione europea, in
particolare, del valore dello Stato di diritto (Corte di giustizia,
sentenza del 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto
48).
147. Alla luce del quadro normativo e fattuale rappresentato
nella narrativa che precede, gia' rappresentata in gran parte
nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 13 maggio 2020, ritiene
questo giudice che sia in atto una crisi sistemica della tutela dei
diritti fondamentali nell'ordinamento interno per la lesione del
principio di indipendenza e di imparzialita' del giudice, provocata
dalla paralisi delle procedure di tutela e garanzia dei diritti
assicurati dalla Costituzione e dalla normativa dell'Unione a tempo
indefinito, e comunque fino al 31 gennaio 2021 per la durata (e con
la scusa) dello stato di emergenza nazionale per il Covid-19.
148. Pertanto, questo giudice con la citata ordinanza del 18
maggio 2020 ha sospeso il giudizio e ha proposto domanda
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per
rimettere la questione della compatibilita' della situazione di
paralisi della giustizia civile e penale in Italia con il diritto
dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, con istanza di procedura
accelerata ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura della
Corte.
149. Il quadro normativo interno rappresentato nell'ordinanza di
rinvio pregiudiziale dell'Unione europea individuava nell'art. 6,
comma 1, del c.d. decreto «rilancio» approvato dal Consiglio dei
ministri il 13 maggio 2020, ma non ancora pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, la norma ostativa che prorogava al 31 gennaio 2021 lo
stato di emergenza nazionale per Covid-19.
150. Con comparsa di intervento ad adiuvandum notificata alle
parti costituite a mezzo pec in data 21 maggio 2020, depositata in
data 22 maggio 2020, si costituiva nella presente causa l'avv.
Vincenzo De Michele, in proprio, il quale chiedeva di essere ammesso
come terzo ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice di procedura
civile.
151. L'interveniente chiedeva, altresi', di valutare anche la
rimessione degli atti alla Corte costituzionale sulla legittimita'
degli articoli 42, 83, 87 e 119 del decreto-legge n. 18/2020,
convertito dalla legge n. 27/2020, degli articoli 14 e 263 del
decreto-legge n. 34/2020, del decreto legislativo n. 116/2017.
152. Con ordinanza del 22 maggio 2020 questo giudice ha ammesso
l'intervento ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice di procedura
civile e ha provveduto ad integrare il quesito pregiudiziale alla
Corte di giustizia dell'Unione europea con il dato normativo del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con la seguente formulazione di
seguito integralmente trascritta:
«Se gli articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 del Trattato
dell'Unione, gli articoli 67, commi 1 e 4, 81 e 82 del Trattato per
il funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con gli
articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, ostano rispetto a disposizioni
interne, quali gli articoli 42, 83 e 87 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei
ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sanitaria
per sei mesi fino al 31 luglio 2020, gli articoli 14 e 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che hanno prorogato lo stato di
emergenza nazionale per Covid-19 e la paralisi della giustizia civile
e penale e dell'attivita' di lavoro amministrativo degli uffici
giudiziari italiani fino al 31 gennaio 2021, in combinato disposto,
violando le predette norme nazionali l'indipendenza del giudice del
rinvio e il principio del giusto processo, nonche' i diritti ad essi
connessi della dignita' delle persone, della liberta' e della
sicurezza, dell'uguaglianza davanti alla legge, della non
discriminazione, di condizioni di lavoro eque e giuste, dell'accesso
alle prestazioni di sicurezza sociale, della liberta' di circolazione
e di soggiorno.
In particolare, si chiede alla Corte di giustizia se
l'indipendenza del giudice del rinvio e il diritto al giusto processo
delle parti della presente controversia e di tutte le cause pendenti
davanti a questo giudice siano stati violati dal Governo italiano nel
momento in cui si sono verificate le seguenti condizioni giuridiche e
situazioni di fatto:
in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri con una
delibera adottata senza l'intesa obbligatoria con le regioni e
utilizzando una procedura non prevista dalla normativa interna per
l'emergenza sanitaria, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale
per Covid-19 per la durata di sei mesi fino al 31 luglio 2020,
avocando alla Presidenza del Consiglio dei ministri la competenza di
tutte le disposizioni per fronteggiare una situazione epidemiologica
in quel momento inesistente sul territorio nazionale, senza stanziare
risorse economiche adeguate per la dichiarata emergenza;
il Governo italiano con decretazione d'urgenza ha sospeso
per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 l'attivita' giudiziaria
nel settore civile e nel settore penale, ad eccezione di pochissime
cause ritenute urgenti sul piano legislativo e non nella valutazione
del giudice, che sono state trattate in udienza pubblica senza
prevedere specifiche misure di contenimento per l'emergenza Covid-19,
mentre l'attivita' dell'ufficio del giudice di pace del rinvio e'
stata sospesa integralmente, in mancanza della possibilita' di
effettuare cause urgenti della tipologia pretesa dal legislatore;
il Governo italiano dal 9 marzo all'11 maggio 2020 non ha
provveduto alla sanificazione e disinfestazione straordinaria degli
uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla amministrazione
giudiziaria, all'acquisto di materiale igienico sanitario e di
dispositivi di protezione individuale, nonche' all'acquisto di
apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso per
informatizzare i settori giudiziari civili e penali anche degli
uffici del giudice di pace, pur avendo a disposizione il Ministero
della giustizia per le misure di contenimento del virus e la ripresa
dell'ordinaria attivita' giudiziaria disponibilita' finanziarie di
importo molto elevato e da utilizzare immediatamente in deroga alle
norme dell'Unione europea nazionali in materia di appalti pubblici,
senza l'obbligo di rendicontazione contabile ed amministrativa e
senza il controllo della Corte dei conti:
per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, il Governo italiano
ha imposto con decretazione d'urgenza per il settore civile e per il
settore penale, cioe' per i settori di competenza del giudice di pace
del rinvio, ad eccezione delle limitate tipologie di cause urgenti
come quelle gia' trattate in udienza pubblica per il periodo dal 9
marzo all'11 maggio 2020, modalita' organizzative delle pochissime
udienze che avrebbero dovuto essere effettuate o di impossibile
attuazione come il processo da remoto per carenza strutturale del
sistema informatico e organizzativo di lavoro del Ministero della
giustizia, o gravemente lesive dei diritti di difesa e del
contraddittorio delle parti, come le udienze a sola trattazione
scritta senza la presenza dei difensori e delle parti.
per il periodo dal 12 maggio al 31 gennaio 2021, il Ministero della
giustizia non ha consentito ne' consentira' per il settore civile e
per il settore penale di poter effettuare udienze pubbliche anche a
porte chiuse a causa della inutilizzabilita' del personale
amministrativo di cancelleria in lavoro agile senza collegamenti da
remoto con gli uffici giudiziari, della mancata sanificazione e
disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi in uso alla amministrazione giudiziaria, del mancato acquisto
di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione
individuale, della mancata individuazione di protocolli di misure di
contenimento per lo svolgimento dell'attivita' giudiziaria,
scaricando la responsabilita' di effettuare (in rarissime occasioni)
o non effettuare (nella generalita' dei casi) le udienze pubbliche,
in carenza delle condizioni di sicurezza sanitaria e senza tutele
contro l'emergenza Cavid-19, ai Capi degli uffici giudiziari
(Presidenti di tribunale per i giudizi in primo grado) o ai singoli
giudici;
per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 il giudice di pace
del rinvio e' stato messo nelle condizioni di non poter effettuare
udienza con nessuna delle modalita' organizzative previste dalla
decretazione d'urgenza ne' con udienza pubblica ne' con il processo
da remoto e l'aula virtuale ne' con trattazione scritta senza la
presenza dei difensori e delle parti, e sara' costretto a rinviare
tutte le cause rivenienti sui suoi ruoli del settore civile e del
settore penale a data successivo al 31 agosto 2020 e, con la
pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, al 31 gennaio
2021;
a causa della totale inattivita' giurisdizionale come udienze svolte
e provvedimenti giudiziali prodotti nel periodo dal 9 marzo 2020 al
31 gennaio 2021 il giudice di pace del rinvio non ha percepito e non
percepira' alcuna indennita' dal Ministero della giustizia, neanche a
titolo di contributo economico per l'emergenza sanitaria;
infine, il Governo italiano con decretazione d'urgenza ha prorogato
per altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza
nazionale e l'attuale paralisi della giustizia civile e penale,
mentre dal 18 maggio 2020 sono state riaperte tutte le attivita'
produttive ed economiche che si svolgono nell'ambito della competenza
territoriale regionale, con ripresa della libera circolazione tra le
regioni e nei confronti degli Stati dell'Unione, senza obbligo di
quarantena, dal 3 giugno 2020, con l'adozione di modeste misure
igienico-sanitarie e di contenimento sociale.»
153. Con la presente ordinanza, data la gravita' della situazione
della paralisi della giustizia civile e penale in Italia fino al 31
gennaio 2021 e la necessita' di attivare tutti gli strumenti
interpretativi e giuridici per rimuovere tutti gli ostacoli ad un
efficiente ripresa dell'attivita' giudiziaria e della presente causa,
si propone alla Corte costituzionale questione di legittimita'
costituzionale della stessa normativa interna sottoposta al vaglio di
compatibilita' con il diritto dell'Unione europea, nel solco delle
indicazioni sull'ammissibilita' della doppia pregiudiziale
costituzionale ed europea enunciate nella sentenza n. 269/2017 della
Corte costituzionale.
154. Nell'evidenziare che la paralisi della giustizia civile e
penale fino al 31 gennaio 2021 e' stata costruita con una tecnica
normativa a scatole cinesi, di complicata dipanazione e demolizione
con il presente procedimento incidentale di legittimita'
costituzionale, si cerchera' nel prosieguo di evidenziare per norme o
per gruppi di norme «omogenee» i profili di sospetta violazione dei
precetti costituzionali, sottolineando che, ai fini della rilevanza
delle questioni di legittimita' sollevate e della incidenza della
rimozione di dette norme per la soluzione della controversia, le
condizioni di ammissibilita' andranno verificate da codesta
Eccellentissima Corte anche nel quadro normativo complessivo che le
disposizioni interne ostative hanno determinato nella tutela dei
diritti richiesti non solo nella presente controversia.
Non manifesta infondatezza della questione di illegittimita'
costituzionale dello stato di emergenza sanitaria nazionale per
Covid-19 dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 e, in particolare,
delle seguenti norme di legge o dei seguenti atti amministrativi
generali aventi forza di legge: a) delibera del 31 gennaio 2020 del
Consiglio dei ministri (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020); b) ordinanza del 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo
dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020); c) art.
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge n. 27/2020; d) art. 14, commi 1 e 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.
Violazione degli articoli 32, 76, 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma
2, 102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 3, della Costituzione,
120, nonche' dell'art. 117, comma 1, della Costituzione in
riferimento al parametro dell'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e/o dell'art. 168 del Trattato per
il funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'art.
12, comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli articoli 12 e
43 del Regolamento sanitario internazionale (RSI), adottato dalla
cinquantottesima Assemblea mondiale della sanita' nel maggio 2005 ed
entrato in vigore il 15 giugno 2007, nella parte in cui il Governo si
e' sostituito alle regioni e al Ministero della salute nella gestione
del servizio sanitario nazionale e al Ministero della giustizia nella
gestione dell'attivita' giudiziaria, creando una situazione di
emergenza sanitaria nazionale di tipo pandemico con sospensione
dell'attivita' giurisdizionale in sede civile e penale ai di fuori di
ogni ambito di competenza costituzionale e istituzionale e degli
stessi presupposti fattuali per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
155. L'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana anche in materia di
profilassi internazionale, ai sensi degli articoli 32, 117, comma 2,
lettera q), e 118 della Costituzione.
156. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, nell'ambito del riparto di competenze nella gestione
del Servizio sanitario nazionale tra Stato e regioni, il Ministro
della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente piu' regioni.
157. Stravolgendo questo chiaro assetto della normativa ordinaria
sulla gestione dell'emergenza sanitaria in capo al Ministro della
salute, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per
l'epidemia Covid19 per la durata di sei mesi e fino al 31 luglio 2020
con la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri, ai
sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile), avocando i poteri di gestione dell'emergenza sanitaria
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
Protezione civile.
158. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanza del 3 febbraio
2020, n. 630, in sedicente attuazione della delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'art. 25 del decreto
legislativo n. 1/2018, comma 2, ha delineato i poteri emergenziali
della Protezione civile, da esercitare anche in deroga a numerose
disposizioni di legge, indicate nell'art. 3 dell'ordinanza, con una
dotazione iniziale di soli cinque milioni di euro per gli interventi
urgenti.
159. Come gia' anticipato, non vi era nessuna evidenza
epidemiologica di contagio in Italia, dal momento che al 30 gennaio
2020 erano stati accertati soltanto i due casi di cittadini cinesi
atterrati a Malpensa che, dopo l'immediato controllo sanitario presso
l'aeroporto, il 29 gennaio 2020 erano stati trasferiti presso
l'Ospedale Spallanzani di Roma (poi guariti), e che erano stati
conteggiati nel report n. 11 del 31 gennaio 2020 dell'O.M.S.,
aggiungendoli ai n. 6 contagiati in Francia, n. 5 in Germania e n. 1
in Finlandia.
160. Pertanto, il Consiglio dei ministri ha dichiarato uno stato
di emergenza di rilievo nazionale al di fuori e violando la procedura
dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018, sottraendo la
competenza, almeno per la parte degli approvvigionamenti dei
dispositivi di sicurezza e prevenzione e delle apparecchiature
sanitarie di gestione delle terapie intensive, alle regioni che non
erano state compulsate dall'iniziativa straordinaria e secretata del
Governo.
161. Ne' risulta che il Governo, dopo aver dichiarato lo stato di
emergenza nazionale per epidemia Covid-19 per la durata di sei mesi,
abbia attivato la Commissione europea per avviare l'attivita' di
coordinamento degli interventi sanitari prevista dall'art. 68 del
Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di
dichiarare l'emergenza pubblica sanitaria ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
162. La delibera del 31 Gennaio 2020 del Consiglio dei ministri
appare viziata, altresi', in quanto tende a reiterare, con l'avallo
dell'azione dell'intero Governo, la violazione dell'art. 43 del
Regolamento sanitario internazionale (RSI) commessa dal Ministro
della salute con l'ordinanza del 30 gennaio 2020, con cui erano stati
bloccati i collegamenti diretti aerei con la Cina dai due aeroporti
di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, suscitando, come anticipato, le
proteste dell'ambasciatore cinese e la lettera del Presidente
Mattarella al Presidente della Repubblica popolare cinese del 1°
febbraio 2020, che ha evitato l'incidente diplomatico con la Cina.
163. L'art. 43, paragrafo 2, del Regolamento sanitario
internazionale (RSI) prevede «Misure sanitarie aggiuntive» che
possono essere stabilite dagli Stati membri, cosi' testualmente
disponendo: «2. Nel determinare se attuare le misure sanitarie di cui
al paragrafo 1 del presente articolo o misure sanitarie aggiuntive in
base al paragrafo 2 dell'art. 23, al paragrafo 1 dell'art. 27, al
paragrafo 2 dell'art. 28 e al paragrafo 2 (c) dell'art. 31, gli Stati
Parti devono basare le proprie decisioni: (a) su principi
scientifici; (b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per
la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su
informazioni disponibili incluse quelle fornite dall'O.M.S. e da
altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali: e
(c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell'O.M.S..».
164. In buona sostanza, per attuare la misura sanitaria
aggiuntiva del blocco dei voli internazionali diretti con la Cina il
Ministro della salute nell'ordinanza del 30 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 contestualmente
alla delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri, avrebbe
dovuto basare la propria decisione su prove scientifiche ulteriori
rispetto a quelle fornite dall'O.M.S..
165. Nell'ordinanza del 30 gennaio 2020 del Ministro della salute
vi e' invece, per giustificare l'adozione dei provvedimento di
sospensione dei voli internazionali con la Cina, una motivazione
chiaramente diatonica rispetto all'art. 43 del Regolamento sanitario
internazionale (RSI) e alle condizioni fissate per legittime misure
sanitarie aggiuntive, perche' basata sui soli dati epidemiologici
diffusi dall'O.M.S..
166. A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale
sanitaria pubblica dell'O.M.S. del 30 gennaio 2020, con quattro Stati
membri dell'Unione europea (Germania, Francia, Finlandia, Italia)
gia' interessati dai primi casi di contagio da Covid-l9, la
Commissione europea non ha dichiarato l'emergenza sanitaria ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, ne' lo ha mai
fatto fino alla dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S.
dell'11 marzo 2020.
167. L'art.122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha
previsto l'istituzione di un nuovo commissario straordinario per
l'emergenza Covid-19, da aggiungere al Capo del Dipartimento della
Protezione civile, a cui sono state assegnate su un fondo speciale
«personale», con delibere del Consiglio dei ministri del 6 e del 20
aprile 2020 e con l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020,
ingenti risorse per euro 2.350.000.000,00 del Fondo per l'emergenza
di cui all'art. 44 del decreto-legislativo n. 1/2018, da utilizzare
in deroga a tutte le disposizioni di legge europee e nazionali in
materia di appalti e rendicontazione dei fondi pubblici e al di fuori
del controllo successivo contabile ed amministrativo della Corte dei
conti.
168. La procedura di emergenza nazionale adottata dal Governo,
con accentramento delle funzioni anche di produzione normativa
primaria in deroga alle disposizioni di legge in capo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Capo del Dipartimento della Protezione
civile e al Commissario straordinario per l'emergenza nominato ai
sensi dell'art. 122 del decreto-legge n. 18/2020, non e' utilizzabile
in caso di rischio sanitario, i cui interventi rientrano, come e'
noto, nella competenza delle regioni che gestiscono il servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 833/1978, con il
coordinamento del Ministero della salute, che provvede con ordinanze
d'urgenza e contingibili, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della
citata legge, quando l'emergenza sanitaria riguarda il territorio
nazionale.
169. Infatti, l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n.
1/2018 individua la tipologia dei rischi di protezione civile, tra i
quali non vi e' il rischio sanitario: «1. L'azione del Servizio
nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti
tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico,
idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e
da incendi boschivi.».
170. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato uno stato di
emergenza di rilievo nazionale, con un atto amministrativo generale
avente forza di legge, al di fuori e violando la procedura di
(sub)delega legislativa dell'art. 24 del decreto legislativo n.
1/2018, sottraendo la competenza alle regioni che non erano state
compulsate dall'iniziativa straordinaria e secretata dell'Esecutivo,
come ampiamente precisato nella narrativa che precede.
171. Il ruolo dei due commissari straordinari come «autorita'
centrali» per la gestione dell'emergenza sanitaria e' stato di
ingerenza di organi di nomina governativa nell'ordinamento
giudiziario, come dimostra la citata circolare del 2 maggio 2020 n.
prot. 70897 del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia, condizionando
quindi in negativo lo sblocco del lockdown della giustizia civile e
penale.
172. Sconcertante, poi, e' la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale dichiarato con la delibera del 31
gennaio 2020 del Consiglio dei ministri di ulteriori sei mesi fino al
31 gennaio 2021, disposta dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n.
34/2020, rispetto a un'epidemia della quale non e' possibile
conoscere l'evoluzione nei prossimi mesi e, dunque, rispetto a
un'emergenza futura di cui non e' dato conoscere ne' la sussistenza
ne' la dimensione.
173. In questo contesto, le norme e gli atti amministrativi
generali aventi valore di legge scrutinati (delibera del 31 gennaio
2020 del Consiglio dei ministri; ordinanza del 3 febbraio 2020, n.
630, del Capo dipartimento della Protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri: art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; art. 14,
commi 1 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) sembrano
presentare gravi profili di illegittimita' costituzionale, nonche' di
c.d. costituzionalita' di merito, per diverse e concorrenti ragioni.
174. Mancano, nella specie, le straordinarie ragioni di
necessita' e urgenza richieste dall'art. 77 della Costituzione, con
particolare riferimento al requisito dell'urgenza e appaiono violati
anche gli articoli 32, 102, comma 1, 117, comma 3, e l20 della Carta
fondamentale, nella parte in cui il Governo si e' sostituito alle
regioni e al Ministero della salute nella gestione del servizio
sanitario nazionale e al Ministero della giustizia nella gestione
dell'attivita' giudiziaria, creando una situazione di emergenza
sanitaria nazionale di tipo pandemico con sospensione dell'attivita'
giurisdizionale in sede civile e penale al di fuori di ogni ambito di
competenza costituzionale e istituzionale e degli stessi presupposti
fattuali per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
175. Per quanto riguarda la delibera del 31 gennaio 2020 del
Consiglio dei ministri e l'ordinanza del febbraio 2020, n. 630, del
Capo dipartimento della Protezione civile del la Presidenza del
Consiglio dei ministri vi e' anche la violazione dell'art. 76 della
Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 32 e 117, comma
3, della Carta fondamentale, perche' la funzione legislativa delegata
al Governo dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018
e' stata esercitata escludendo dal procedimento amministrativo
prescritto dalla norma delegante le regioni e comunque il Governo ha
operato al di fuori dei principi e criteri direttivi e dello stesso
oggetto del Codice della Protezione civile, stravolgendo l'equilibrio
delle competenze in materia sanitaria tra Stato e regioni delineato
dalla legge n. 833/1978.
176. Lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio
dei ministri il 31 gennaio 2020 poggiava espressamente ed
esclusivamente sulla dichiarazione, resa il giorno precedente
dall'Organizzazione mondiale della sanita', dello stato di emergenza
sanitaria internazionale.
177. Quindi, non vi era bisogno di attivare o, meglio, di
violare, applicandolo al di fuori del suo ambito oggettivo, l'art.
24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018.
178. La gerarchia delle fonti del diritto e' stata sovvertita nel
nostro ordinamento.
179. Il Governo ha dichiarato lo «stato di emergenza» senza
vaglio parlamentare e in assenza di alcuna previsione costituzionale
sullo stato di emergenza, senza coinvolgere le regioni, invocando il
codice della Protezione civile (in particolare, gli articoli 7 e 24)
che, come detto, per un verso non contempla il caso di pandemie (ne'
all'art. 7 ne' all'art. 16 sulla tipologia dei rischi di protezione
civile) e, per altro verso, consente di emanare ordinanze di
protezione civile in ambiti del tutto diversi da quelli oggetto delle
misure in seguito adottate dal Governo e comunque «nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione europea».
180. E' stato violato l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in
relazione all'art. 168 del Trattato per il funzionamento dell'Unione
europea in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, lettera a),
della decisione n. 1182/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2013 e con gli articoli 12 e 43 del Regolamento
sanitario internazionale (RSI) che, in un quadro normativo di diritto
dell'Unione europea e di diritto internazionale fortemente integrati,
riconoscono primariamente all'Organizzazione mondiale della sanita' e
alla Commissione europea il compito di dichiarare l'emergenza
pubblica sanitaria internazionale quando il fenomeno potenzialmente
pandemico riguardi rispettivamente il territorio mondiale e quello
dell'Unione.
181. Appaiono violati, altresi', anche gli articoli 97, commi 2 e
3, 101, comma 2, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
182. Infatti, lo stravolgimento dell'ordinamento costituzionale
che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale per Covid-19 dal febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 ha
comportato anche il venir meno delle condizioni del buon andamento e
dell'imparzialita' dell'amministrazione pubblica, l'invasione di
competenze degli uffici governativi nell'esercizio della funzione
giurisdizionale, con la paralisi della giustizia civile e penale e la
lesione ai principi del giudice indipendente e del giusto processo.
Non manifesta infondatezza della questione di illegittimita'
costituzionale della paralisi della giustizia civile e penale dal 9
marzo 2020 al 31 gennaio 2021 con la lesione dei principi del giusto
processo e dell'indipendenza del giudice, sotto il profilo
«oggettivo», in relazione alle seguenti norme di legge: a) articoli
42, comma 2, 83 e 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; b) articoli 1 e
4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge n. 35/2020; c) art. 3 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28; d) articoli 14, comma 4, e 263 del decreto-legge
19 maggio 2020 n. 34.
Violazione degli articoli 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma 2, 104,
comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della
Costituzione, quest'ultima disposizione in relazione all'art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
183. Nella narrativa che precede e' stato ampiamente affrontato
il complesso e parossistico intreccio normativo che ha determinato la
incredibile paralisi della giustizia civile e penale nel periodo dal
9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, attraverso la deroga sistematica e
non dichiarata al potere di sospensione dell'attivita' giudiziaria
riconosciuto al solo Ministro della giustizia ai sensi del decreto
legislativo del 9 aprile 1948, n. 457, per eventi eccezionali, quando
gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare o funzionino
in maniera irregolare, con determinazione con decreto
dell'eccezionalita' dell'evento e del periodo non superiore a
quindici giorni di mancato o irregolare funzionamento degli uffici.
184. Con l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, il
Governo ha inquadrato le infezioni da nuovo coronavirus che dovessero
colpire il lavoratore come presunzione iuris et de iure di infortunio
sul lavoro, creando sostanzialmente le basi per la paralisi delle
attivita' produttive ed economiche ed un clima di terrore per i
datori di lavoro nello svolgimento dell'attivita' economica o di
servizi in tempi di epidemia da Covid-19, anche quando il datore di
lavoro sia pubblico e sia individuabile nel Capo dell'ufficio
giudiziario.
185. Il Capo dell'ufficio giudiziario (nella fattispecie di
causa, il Presidente del tribunale di Lanciano) e' stato esposto al
rischio di responsabilita' civile e penale della causazione
dell'infortunio sul lavoro da Covid-19, senza nessuna verifica in
fatto, d'altra parte impossibile, che il virus sia stato contratto in
ambiente di lavoro e non altrove, dal momento che gli articoli 1,
comma 2, lettera z), e 4, commi 2, 6 e 7, del decreto-legge n.
19/2020 consentono all'autorita' amministrativa (Prefetto) di poter
denunciare il Capo dell'ufficio giudiziario «inadempiente» sia sotto
il profilo delle sanzioni amministrative che dei gravi riflessi sul
piano penale delle presunte violazioni delle disposizioni
emergenziali.
186. La modalita' organizzativa ordinaria per le pubbliche
amministrazioni durante la fase emergenziale del c.d. lavoro agile -
di cui all'art. 87, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e
all'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020 - ha avuto e avra' effetto
paralizzante per gli uffici giudiziari e per la modalita' di processo
da remoto per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, perche'
la rotazione del personale di cancelleria per lavorare formalmente da
casa non e' operativa per mancanza di accesso all'intranet del
Ministero della giustizia.
187. La non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'intero art. 83 del decreto-legge n.
18/2020 e dell'art. 3 del decreto-legge n. 28/2020 derivano
dall'impossibilita' o estrema difficolta' dei Capi dell'ufficio di
organizzare l'attivita' giudiziaria secondo modalita' non praticabili
nel contesto organizzativo giudiziario attuale, poiche' i Presidenti
di tribunale non sono stati messi nelle condizioni di poter operare
attraverso modalita' che garantiscono la piena tutela del
contraddittorio delle parti e di un processo giusto, davanti ad un
giudice oggettivamente indipendente.
188. Sui precetti costituzionali che questo giudice sospetta
siano stati violati di cui agli articoli 77, 97, commi 2 e 3, 101,
comma 2, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della Costituzione, in
relazione soprattutto al parametro dell'art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, si e' sufficientemente
dissertato in precedenza ai punti 174-182 per quanto attiene i
profili di illegittimita' dello stato di emergenza nazionale per
Covid-19 dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, che costituisce il
presupposto, la causa e la scusa della paralisi della giustizia
civile e penale, sotto il profilo della lesione all'indipendenza del
giudice sotto il profilo oggettivo.
189. Nel prosieguo, le violazioni delle stesse disposizioni della
Carta fondamentale verranno analizzate alla luce dei principi del
giusto processo e dell'indipendenza del giudice sotto il profilo
oggettivo.
190. Appaiono violati, altresi', gli articoli 104, comma 1, e
108, comma 1, della Costituzione, dal momento che e' inaccettabile
che la magistratura, compresa la magistratura di pace, non sia piu',
a tempo indefinito a causa dell'emergenza sanitaria, un ordine
autonomo e indipendente dal potere governativo, a cui e' assoggettato
fino al 31 gennaio 2021 per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario
e l'organizzazione degli uffici, che non sono piu' disposti solo
dalla legge (peraltro d'urgenza, con tutte le violazioni di norme
costituzionali innanzi segnalate) ma dal Governo attraverso il
Presidente del tribunale e gli altri Capi degli uffici giudiziari,
privi peraltro gli uni e gli altri di margini di discrezionalita'
operativa in grado di discostarsi dalle confuse misure organizzative
imposte dall'Esecutivo attraverso la decretazione d'urgenza e i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
191. Infine, sul punto si sottolinea la gravita' della
situazione, in un momento in cui tra le principali raccomandazioni
fatte all'Italia dalla Commissione europea vi e' quella di
«migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e l'efficacia della
pubblica amministrazione» e tali raccomandazioni specifiche per Paese
avranno un forte legame con i fondi che verranno erogati dal Recovery
Fund.
Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale della paralisi della giustizia civile e penale dal 9
marzo 2020 al 31 gennaio 2021 con la lesione dei principi del giusto
processo e dell'indipendenza del giudice, sotto il profilo
soggettivo, in relazione alle seguenti norme di legge: a) articoli
1-33 della legge 13 luglio 2017; n. 116, nelle parti in cui le
predette disposizioni vengono estese ai giudici di pace gia' in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto; b) art. 5 della
legge 28 aprile 2016, n. 57, nella parte in cui affida il
Coordinamento degli uffici del giudice di pace al Presidente del
tribunale; c) art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n.
374, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi
annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda
annuale comunque spettante ai giudici di pace gia' in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017; d)
art. 119 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge n. 27/2020, nella parte in cui riconosce ai
magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo
di sospensione dell'attivita' giudiziaria nei mesi di marzo-maggio
2020; e) art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella
parte in cui non estende ai giudici di pace la procedura di
stabilizzazione e di superamento del precariato prevista i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro
pubblico contrattualizzato; f) articoli 42, comma 2, e 83 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27/2020; g) art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;
h) art. 14, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.
Violazione degli articoli 3, 4, comma 1, 36, comma 1, 38, 97,
commi 2 e 4, 101, comma 2, 104, comma 1, 106, commi 1 e 2, 107, comma
1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della Costituzione,
quest'ultima disposizione in relazione agli articoli 15, 20, 21, 30,
31, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, nonche' in relazione
agli articoli 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea, nella
parte in cui le norme sottoposte a scrutinio di costituzionalita' non
riconoscono a questo giudice condizioni di lavoro equivalenti a
quelle dei magistrati professionali pur svolgendo le stesse funzioni
giurisdizionali con inaridimento nell'ordinamento giudiziario, in un
contesto fattuale e normativo aggravato dalla paralisi del giudizio
civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021.
192. Come gia' evidenziato, lo scrivente giudice di pace presso
l'ufficio del giudice di pace di Lanciano si occupa con ruoli
autonomi sia delle cause civili sia delle cause penali che, in base
ai criteri organizzativi oggettivi, gli vengono assegnate presso
l'ufficio.
193. Questo giudice svolge l'attivita' di giudice di pace di
Lanciano ininterrottamente dall'aprile 2003, dopo aver superato la
procedura concorsuale prevista dall'art. 4-bis, comma 1, della legge
21 novembre 1991, n. 374, ed essere chiamato a ricoprire l'ufficio
del giudice di pace con nomina, all'esito del periodo di tirocinio e
del giudizio di idoneita' del consiglio giudiziario (integrato da
cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli
dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte di appello di
L'Aquila), con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
194. Questo giudice ha superato tutte le verifiche di
professionalita' quadriennali dell'attivita' giurisdizionale, con
rinnovi quadriennali dell'attivita' giurisdizionale di giudice di
pace di Lanciano da parte dello stesso Consiglio nazionale della
magistratura, su parere favorevole del Consiglio giudiziario. Questo
giudice dal 1997 al 2000 ha anche svolto funzioni di vice procuratore
onorario presso il tribunale di Chieti.
195. Lo scrivente svolge due udienze alla settimana che, dal
momento che in base all'organizzazione giudiziaria dell'ufficio gli
sono assegnate due udienze di penale al mese, possono essere due
udienze civili o una udienza civile e una penale. In un anno
giudiziario questo giudice svolge sui propri ruoli autonomi del
settore civile e del settore penale circa ottantacinque udienze, che
corrispondono alla media di udienze della magistratura professionale
di primo grado nel settore civile.
196. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, il giudice di pace e' pienamente inserito
nell'ordinamento giudiziario come giudice «ordinario» per
amministrare gli affari civili e penali in primo grado nell'ambito
della competenza prevista dal legislatore.
197. Questo giudice fino al maggio 2016 e' stato anche
coordinatore dei giudici di pace di Lanciano, fino a quando le
funzioni di Coordinatore degli uffici dei giudici di pace, con
conseguente perdita dell'autonomia rispetto al tribunale di Lanciano
(giudice di appello per tutte le decisioni adottate dai giudici di
pace di Lanciano), sono state sottratte all'ufficio del giudice di
pace e assegnate dall'art. 5 della legge delega n. 57/2016 al
Presidente del tribunale di Lanciano, che le esercita attraverso un
giudice professionale coordinatore.
198. Questo giudice esercita anche la professione di avvocato al
di fuori del circondario del tribunale di Lanciano, per ragioni di
incompatibilita' previste per legge rispetto all'attivita'
giurisdizionale espletata, ed e' iscritto presso il Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Chieti dal novembre 1994 e, per la
parte previdenziale, alla Cassa forense.
199. Pertanto, i suoi redditi, con cui garantisce a se' stesso e
alla propria famiglia un tenore di vita dignitoso, derivano in parte
dall'attivita' professionale di avvocato e in parte dalle indennita'
corrisposte dal Ministero della giustizia per le prestazioni rese,
con le modalita' a cottimo gia' descritte in narrativa.
200. Il legislatore d'urgenza con l'art. 19 del decreto-legge n.
18/2020 ha riconosciuto ai magistrati onorari «un contributo
economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'art. 83»
dello stesso decreto. Nello stesso decreto-legge e' stato previsto
dall'art. 44 un contributo economico di 600 euro per il mese di marzo
2020 anche per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti
agli enti di previdenza privati, come la Cassa avvocati.
201. Questo giudice fino ad ora non ha percepito nessun
indennizzo ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 18/2020
come magistrato onorario, mentre ha percepito 600 euro nel mese di
aprile 2020 come avvocato ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n.
18/2020, somma che forse sara' costretto a restituire alla Cassa
forense, che ha dichiarato di non aver ancora ricevuto dallo Stato le
somme che hanno finanziato tale contributo.
202. Il decreto-legge n. 34/2020 ha escluso i professionisti con
partita Iva iscritti agli enti previdenziali di diritto privato da
ogni contributo, da un lato disponendo all'art. 78 la concessione dei
600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020 a chi, come
questo giudice, aveva gia' ricevuto contributo di pari importo ai
sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020 per la mensilita' di
marzo 2020, dall'altro specificamente escludendo il diritto a tale
contributo con il successivo art. 86 per chi, come questo giudice, ha
gia' ricevuto il contributo previsto dall'art. 44 del decreto-legge
n. 18/2020.
203. Pare evidente a questo giudice che la paralisi della
giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 si
accompagni ad un attacco sistematico, da parte del Governo,
all'avvocatura del libero foro e alla magistratura onoraria, l'una e
l'altra private di ogni fonte di sostegno di reddito economico, ma
anche alla magistratura professionale attraverso l'attivita' di
intimidazione della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti dei Capi degli uffici giudiziari che osassero richiedere la
presenza fisica di tutto il personale amministrativo a fronte della
totale assenza dal servizio e di ogni prestazione utile in nome del
lavoro agile.
204. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio di
Stato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali
consultive, hanno sostenuto soluzioni adeguate e compatibili con la
Costituzione per la sistemazione giuridico-economica della
magistratura onoraria.
205. Per quanto riguarda il Consiglio superiore della
magistratura, il giudice di pace di Bologna nell'ordinanza di rinvio
pregiudiziale del 18 ottobre 2018 nella causa C-658/18 UX (Statut des
juges de paix italiens), al punto 103, ha cosi' precisato: «103. In
conclusione, "e' indubbio che l'attivita' del giudice di pace, in
quanto espletata nell'ambito di un rapporto di servizio, sia pur
onorario, prevede obblighi di prestazione disciplinati dalla legge,
dalle disposizioni di circolari e ministeriali e dagli ordini di
servizio che promanano dai coordinatori degli uffici del giudice di
pace con la previsioni di turni, udienze, adempimenti procedurali,
senza che vi sia la possibilita' effettiva di organizzare in modo
autonomo il proprio lavoro" (delibera del 27 luglio 2006 del
Consiglio superiore della magistratura), ossia e' indubbio, a
prescindere dal nomen iuris utilizzato dal legislatore (magistrato
onorario), che l'attivita' di giudice di pace integra un rapporto di
lavoro pubblico subordinato, ossia un rapporto di pubblico impiego,
al pari del magistrato di carriera.».
206. In particolare, nel parere deliberato il 15 giugno 2017
«sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in
servizio, a norma della legge 22 aprile 2016, n. 57», il Consiglio
superiore della magistratura ha affermato che il trattamento
economico per i magistrati onorari gia' in servizio alla data di
entrata in vigore della legge delega va determinato sulla base di «un
importo dell'indennita' ancorato a parametri obiettivi e che
consentano l'individuazione della base di calcolo» corrispondente
alla «retribuzione complessiva riconosciuta ad un magistrato togato
di prima valutazione di professionalita'» (nota 30 del parere) e
«all'impegno lavorativo richiesto (che nello schema e' stato
quantificato nella misura di due giorni a settimana e che con il
presente parere si suggerisce di alzare alla misura di tre giorni a
settimana) e che pare poi opportuno ulteriormente elevare in misura
pari ai 2/3 dei complessivi contributi previdenziali dovuti, in
ragione proprio della scelta legislativa di porre l'onere
contributivo per intero a carico del lavoratore.».
207. Del resto, la base di calcolo la retribuzione complessiva
riconosciuta ad un magistrato togato di prima valutazione di
professionalita' era stata gia' utilizzata in passato con la legge n.
217/1974 di «sistemazione giuridico-economica» dei vice pretori
onorari incaricati di funzioni giudiziarie e con la legge n. 516/1977
di stabilizzazione dei vice pretori onorari reggenti.
208. Infatti, la Commissione speciale del Consiglio di Stato nel
parere reso nell'adunanza del 23 marzo 2017 e depositato il 7 aprile
2017 n. 854/2017 sull'«attuazione della legge delega n. 57 del 2016
per la riforma organica della magistratura onoraria» ha affermato che
«puo' concepirsi un'ulteriore ipotesi astrattamente sussumibile nel
termine "stabilizzazione". Si potrebbe in particolare ipotizzare, per
una parte dei giudici onorari in servizio, la mera "conservazione
dell'incarico in corso" sino al conseguimento della eta'
pensionabile. La fattispecie, invero, e' stata gia' impiegata in
passato dalla legge 18 maggio 1974, n. 217, con riguardo ai vice
pretori onorari incaricati ("Sistemazione giuridico-economica dei
vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del
secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario".)».
209. Non e' un caso che l'avvocato generale Kokott nelle
conclusioni scritte del 23 gennaio 2020 nella causa C-658/18 UX al
punto 34 abbia tenuto conto della posizione del Consiglio superiore
della magistratura favorevole al riconoscimento della natura di
lavoratore (subordinato) del magistrato onorario e della precisazione
fatta nella nota 30 del parere del 15 giugno 2017, secondo cui, a
titolo di indennita' per il servizio giurisdizionale svolto, puo'
essere utilizzata la retribuzione complessiva riconosciuta ad un
magistrato togato di prima valutazione di professionalita', che
corrisponde al tetto massimo annuale delle indennita' a cottimo
previsto per i giudici di pace dall'art. 1, comma 4-ter, della legge
n. 371/1991: «34. Il fatto che, secondo il Consiglio Superiore della
Magistratura e lo stesso giudice del rinvio, i giudici di pace siano
senz'alcun dubbio lavoratori non comporta, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Commissione, l'irrilevanza della seconda questione.».
210. Senza dubbio la situazione economica ai tempi della pandemia
giudiziaria programmata dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 e'
disastrosa per questo giudice sia come magistrato onorario sia come
avvocato, se comparata con quella dei magistrati professionali e del
personale amministrativo degli uffici giudiziari, che continuano a
percepire le stesse retribuzioni corrisposte prima dell'inizio
dell'emergenza Covid-19, per i quali il periodo dal 9 marzo al 31
luglio 2020 viene considerato periodo di servizio pieno anche se non
si sono celebrati processi e anche se non si e' svolta alcuna utile
attivita' di lavoro.
211. Il comportamento del Governo e' oltraggioso per la dignita'
del giudice, discriminatorio e lesivo delle sue condizioni di lavoro
anche in termini di sicurezza sociale, mina non solo la sua
indipendenza, che e' il presupposto per un processo equo e giusto, ma
anche i diritti delle parti del processo e dei loro difensori alla
definizione in tempi rapidi della causa che sono assicurati dalla
magistratura di pace, alla certezza del diritto e delle modalita' di
tutela effettiva.
212. Nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18 ottobre 2018
nella causa C-658/18 UX (pubblicata integralmente sul sito
istituzionale della Corte di giustizia http://www.curia.eu/) il
giudice di pace di Bologna ha ricostruito, come di seguito
trascritto, la normativa che regolamenta lo stato giuridico dei
giudici di pace gia' in servizio al momento dell'entrata in vigore
del decreto legislativo n. 116/2017.
213. ln conformita' all'art. 97, comma 4, della Costituzione la
legge istitutiva del giudice di pace in Italia (legge 21 novembre
1991, n. 374) prevede una procedura concorsuale per l'accesso alla
funzione, regolata dagli articoli 4, 4-bis e 5, che si svolge in tre
fasi: a) predisposizione di una provvisoria graduatoria per titoli ai
fini dell'ammissione al tirocinio; b) svolgimento del tirocinio per
una durata di sei mesi; c) predisposizione della graduatoria
definitiva e nomina quale giudice di pace a seguito dei giudizi di
idoneita' dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della
Magistratura.
214. Malgrado tale assetto normativo sia conforme al dettato di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106 della Costituzione, le legge
definisce i giudici di pace quali magistrati onorari (art. 1, comma
2, legge n. 374/1991).
215. I giudici di pace sono assoggettati a rigorose
incompatibilita' [art. 5, comma 1, lettera g) ed art. 8, legge n.
374/1991, ora art. 5 del decreto legislativo n. 116/2017], potendo
solo esercitare la professione di avvocato al di fuori del
circondario di tribunale ove svolgono le funzioni di giudice di pace.
216. Il giudice di pace e' un giudice ordinario (art. 1 del regio
decreto n. 12 del 30 gennaio 1941 sull'ordinamento giudiziario) ed
appartiene all'ordine giudiziario (art. 1, comma 2, legge n. 374 del
21 novembre 1991), «il quale esercita la giurisdizione in materia
civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile» (art.
1, comma 1, della legge n. 374/1991).
217. Il giudice di pace e' immesso in un ruolo organico ed
assegnato agli uffici territoriali secondo piante organiche
predeterminate per legge (art. 3, legge n. 374/1991), al pari del
magistrato di carriera.
218. «Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari» (art. 10, comma 1, legge n.
374/1991).
219. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza delle tabelle di
composizione dell'ufficio di appartenenza, che disciplinano
dettagliatamente ed in modo vincolante l'organizzazione del suo
lavoro (assegnazione delle pratiche, date ed orari di udienza,
etc...), al pari del magistrato di carriera, con applicabilita'
diretta dell'art. 7-bis della legge n. 12/1941 sull'ordinamento
giudiziario.
220. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza degli ordini di
servizio dei Capo dell'ufficio, dapprima nominato dal Consiglio
Superiore della Magistratura fra i giudici di pace dell'ufficio,
incarico direttivo attualmente ricoperto dal Presidente di tribunale
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 57/2016.
221. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei
provvedimenti organizzativi speciali e generali del Consiglio
Superiore della Magistratura, su parere del Consiglio giudiziario
(articoli 10, comma 1, e 15, comma 1, lettera e), decreto legislativo
n. 25 del 27 gennaio 2006 e successive modifiche), al pari dei
magistrati di carriera.
222. Vanno sottolineati i penetranti poteri organizzativi
previsti dalla legge in capo al Ministero della giustizia, con
effetti immediati sul lavoro dei giudici di pace (potere di
accorpamento di sedi e di istituzione di sedi distaccate art. 2 della
legge n. 374/1991 -; potere di revisione delle piante organiche degli
uffici - articoli 3 e 10-ter, comma 2, della legge n. 374/1991),
oltre alle piu' generali potesta' ispettive ed organizzative del
Ministero in relazione alla corretta funzionalita' degli uffici con
poteri di segnalazione di irregolarita' agli organi disciplinari,
nonche' potesta' interpretative ed applicative in materia di
prestazioni economiche, unilateralmente suscettibili di incidere
immediatamente sul reddito del giudice di pace a mezzo di circolari o
anche di semplici note.
223. Il giudice di pace e' tenuto a garantire la propria costante
reperibilita' (rapporto di servizio a tempo pieno), al pari del
magistrato di carriera.
224. Il giudice di pace e' sottoposto, in caso di inosservanza
dei suoi doveri deontologici e d'ufficio, al pari dei magistrati di
carriera, al potere disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura.
225. Con delibera del 14 settembre 2011 il Consiglio Superiore
della Magistratura ha esteso ai giudici di pace l'applicabilita'
dell'art. 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, inerente
la responsabilita' disciplinare del magistrato di carriera e l'art.
2, comma 11, della legge delega n. 57/2016 aveva previsto la
tipizzazione degli illeciti disciplinari, richiamando espressamente
le disposizioni applicabili ai magistrati ordinari.
226. Tuttavia, l'art. 2, comma 11, della legge delega n. 57/2016
non e' stata recepita nel decreto legislativo n. 116/2017, che
all'art. 21 prevede la revoca dall'incarico senza nessuna graduazione
sanzionatoria, sostanzialmente a discrezione del Consiglio Superiore
della Magistratura che, tuttavia, per quanto consta a questo giudice,
ha esercitato il potere sanzionatorio espulsivo con grande prudenza e
utilizzando la prassi procedimentale della previgente disciplina.
227. Il giudice di pace e' tenuto, prima della nomina, al
superamento positivo di un tirocinio della durata di sei mesi,
nonche', successivamente, alla formazione obbligatoria continua
(dapprima articoli 4-bis e 6, legge n. 374/1991 ed ora le
disposizioni sulla formazione previste dal decreto legislativo n.
26/2006 e dall'art. 22 del decreto legislativo n. 116/2017).
228. La nomina e l'esercizio della funzione di giudice di pace
era ed e' o incompatibile, in via assoluta, con lo svolgimento di
qualsiasi attivita' lavorativa subordinata o parasubordinata,
pubblica o privata [art.5, comma 1, lettera g), legge n. 374/1991;
art. 5 del decreto legislativo n. 116/2017], nonche' con qualsiasi
incarico di natura politica (art. 8, legge n. 374/1991; art. 5 del
decreto legislativo n. 116/2017).
229. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 374/1991, i giudici di
pace sono assoggettati, ogni quattro anni, a valutazioni di idoneita'
dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura,
che costituiscono veri e propri giudizi di merito sulla qualita' e
quantita' del lavoro svolto (comma 2-bis).
230. Il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, parzialmente
attuativo della legge delega n. 57/2016, ha introdotto una
disposizione che ribadisce l'assimilazione dei giudici di pace ai
magistrati professionali, prevedendo, all'art. 2, comma 4, che, nelle
procedure di conferma dei giudici di pace in servizio, il giudizio di
idoneita' e' «espresso a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile», ossia, nella sostanza,
che ai fini della conferma i giudici di pace sono sottoposti agli
stessi rigorosi criteri utilizzati per le valutazioni di
professionalita' del magistrato ordinario (il richiamato art. 11 del
decreto legislativo n. 160/2006 e' espressamente rubricato
«Valutazione della professionalita'»).
231. I giudici di pace partecipano agli organi di autogoverno
della magistratura, all'interno dei consigli giudiziari in una
sezione autonoma con competenze per tutto cio' che attiene al
rapporto di lavoro dei magistrati onorari, compresi poteri di
organizzazione degli uffici giudiziari ai quali sono assegnati.
232. ln materia di responsabilita' civile ed erariale del giudice
di pace, si applicano le stesse identiche norme previste dalla legge
con riguardo ai magistrati di carriera: la legge 13 aprile 1988, n.
117, modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18, sulla
responsabilita' civile del giudice; legge 24 marzo 2001, n. 89 e
successive modifiche, cd. legge Pinto sulla responsabilita' del
giudice per irragionevole durata del processo; art. 2043 e seguenti
del codice civile sulla responsabilita' extracontrattuale; art. 28
della Costituzione sulla responsabilita' civile dei funzionari dello
Stato; legge n. 81/2008 e successive modifiche sulla responsabilita'
contabile ed erariale del capo dell'ufficio; legge 20 dicembre 1996,
n. 639 e normativa correlata, sulla responsabilita' erariale dei
funzionari pubblici.
233. Il giudice di pace e' retribuito con lo stesso sistema
previsto per i magistrati di carriera (ruoli di spesa fissa, tramite
il sistema informatizzato GiudiciNet; v. nota del 12 febbraio 2007 a
firma congiunta del Direttore generale della giustizia civile e del
Direttore generale del bilancio e della contabilita', in allegato al
ricorso per decreto ingiuntivo).
234. Del pari, le certificazioni reddituali del giudice di pace
sono rilasciate con le stesse modalita' previste per gli altri
pubblici impiegati, previa obbligatoria iscrizione ed accesso al sito
istituzionale internet «stipendi Pubblica amministrazione», gestito
dal Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei
servizi, che «si occupa degli approvvigionamenti per le pubbliche
amministrazioni e dell'elaborazione ed erogazione degli stipendi dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato», come esplicato nella
home page del servizio in oggetto.
235. Fiscalmente il reddito del giudice di pace e' assimilato al
reddito da lavoro dipendente [art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR -
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 -, sub Capo IV,
«Redditi di lavoro dipendente»], con applicazione delle stesse
trattenute del pubblico impiegato (escluse ovviamente quelle
previdenziali, in assenza di tutela). Alla fine di ogni anno viene
consegnato, infatti, il C.U.D. ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998. n. 322.
236. Rispetto al quadro normativa ordinario nessuna norma della
Costituzione (articoli 36, 97, commi 1 e 4, 102, comma 1, 106 commi 1
e 2, 107, comma 1, 108, comma 1, 117, comma 1) legittima condizioni
di lavoro diverse tra magistrati professionali e giudici di pace,
anzi e' riconosciuta la primazia del diritto dell'Unione europea
(art. 97, comma 1, art. 117, comma 1) a condizione, nella
giurisprudenza di codesta Eccellentissima Corte, che la normativa
dell'Unione europea non violi l'identita' nazionale italiana e i
principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.
237. Pertanto, pur in pendenza del giudizio davanti alla Corte di
giustizia nella causa C-658/18 sullo stato giuridico dei giudici di
pace, poiche' la situazione di precarieta' lavorativa di questo
giudice e' gravemente peggiorata in conseguenza della paralisi della
giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 con
l'azzeramento di ogni possibilita' reddituale, e' necessario che
anche (e, in questo momento storico, soprattutto) codesta
Eccellentissima Corte si occupi dello scrutinio di costituzionalita'
delle norme che limitano l'indipendenza soggettiva di questo giudice,
ledendo il principio del giusto processo e dell'imparzialita' del
giudice (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223/2012) con
rilevanza diretta nella presente causa principale e, ovviamente, in
tutte quelle pendenti davanti allo scrivente magistrato.
238. A tal proposito, preliminarmente va evidenziato che con la
sentenza n. 1/1967 la Corte costituzionale, rigettando la questione
di costituzionalita' sulle modalita' di nomina governativa dei
giudici contabili e amministrativi anche sotto il profilo del
presunto vulnus all'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti per la presenza di «estranei» non di nomina concorsuale, ha
affermato testualmente: «La questione cosi' delimitata non e'
fondata. Innanzitutto non e' fondata nei confronti dell'art. 106,
primo comma. La regola che le nomine dei magistrati abbiano luogo per
concorso non e' di per se' una norma di garanzia di indipendenza del
titolare di un ufficio, sibbene d'idoneita' a ricoprire l'ufficio.
Puo' ritenersi, tuttavia, che nell'ambito di un sistema, quale quello
delineato dalle norme contenute nel titolo IV, sezione I, della Carta
costituzionale, la nomina per concorso, che pur in quest'ambito
patisce eccezioni, concorra a rafforzare e a integrare l'indipendenza
dei magistrati.».
239. Ne consegue che codesta Eccellentissima Corte ha
riconosciuto che il dettato costituzionale e, in particolare, l'art.
106 consente al legislatore, cosi' come l'art. 97, comma 4, eccezioni
alla regola concorsuale, che comunque questo giudice ha affrontato e
superato seguendo la procedura prevista dall'art. 4-bis della legge
n. 371/1991, come e' avvenuto, ad esempio, nel ricordato caso della
legge n. 217/1974 di «sistemazione giuridico-economica» dei vice
pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie e con la legge n.
516/1977 di stabilizzazione dei vice pretori onorari reggenti.
240. Con la fondamentale sentenza del 29 marzo 1993, n. 121,
codesta Eccellentissima Corte ha affermato il principio
dell'inderogabilita' costituzionale del tipo negoziale anche nel
pubblico impiego, precisando che «non sarebbe comunque consentito al
legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro
subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da
cio' derivi l'inapplicabilita' delle norme inderogabili previste
dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai
diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.».
241. Anche nella sentenza n. 115/1994 la Corte costituzionale
evidenziava che «affinche' si mantenga il carattere precettivo e
fondamentale, essi (diritti dettati dalla Costituzione a tutela del
lavoratore) devono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei
fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione
riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti. Pertanto,
allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive
modalita' di svolgimento, eventualmente anche in contrasto con le
pattuizioni stipulate e con il nomen iuris enunciato, siano quelli
propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima puo'
essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della
disciplina ad esso applicabile.».
242. Recependo, dunque, le richiamate sentenze n. 121 del 1993 e
n. 115 del 1994 di codesta Eccellentissima Corte, la Corte di
giustizia ha enunciato la nozione di lavoratore subordinato
occasionale, nell'ambito di applicazione della clausola quattro
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla
direttiva 97/81/CE, alle fattispecie di lavoro «atipico», occupandosi
con la sentenza O'Brien del 1° marzo 2012 (causa C-393/10, O'Brien,
EU:C:2012:110) del caso dei giudici inglesi a tempo parziale
retribuiti in base a tariffe giornaliere (c.d. recorders)
riconoscendo il diritto alla stessa tutela pensionistica assicurata
ai magistrati professionali.
243. Il diniego di tutela della magistratura onoraria sulle
condizioni di lavoro da parte della giurisdizione nazionale ha
provocato la comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), pervenuta
alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 giugno 2016, con cui
la Commissione dell'Unione europea a giugno 2016 ha chiuso con esito
negativo il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, preannunciando l'imminente
apertura di una procedura di infrazione, sulla compatibilita' con il
diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il
servizio prestato dai magistrati onorari (giudici e viceprocuratori),
in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine (clausola
cinque dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di
disparita' di trattamento in materia di retribuzione (clausola cinque
dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di ferie
(art. 7, Direttiva 2003/88, in combinato disposto con la clausola
quattro dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 97/81/CE e con
la clausola quattro dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva
1999/70/CE) e di congedo di maternita' (art. 8 della Direttiva 92/85
e art. 8 Direttiva 2010/41).
244. Subito dopo, con la decisione sul reclamo collettivo n.
102/2013, pubblicata il 16 novembre 2016, il Comitato europeo dei
diritti sociali presso il Consiglio d'Europa ha equiparato i diritti
previdenziali dei giudici di pace con quelli riconosciuti ai giudici
ordinari come lavoratori a tempo indeterminato comparabili,
applicando la sentenza O'Brien del Comitato europeo dei diritti
sociali presso il Consiglio d'Europa della Corte di giustizia.
245. Nella comunicazione del 23 marzo 2017 prot. D 304831, la
Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento
dell'Unione europea, Signora Cecilia Wikstrom, all'esito della
riunione del 28 febbraio 2017 in cui sono state discusse le petizioni
numeri 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016,
0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto dei giudici di pace in
Italia, ha invitato il Ministro della giustizia a trovare un equo
compromesso sulla situazione lavorativa dei giudici di pace, per
eliminare la «palese disparita' di trattamento sul piano giuridico,
economico e sociale tra magistrati togati e onorari», alla luce della
sentenza O'Brien della Corte di giustizia e della decisione del
Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo n.
102/2013.
246. Sta di fatto che gia' nel gennaio 2018 la dottrina [A. Proto
Pisani, «La magistratura onoraria tra commissione europea e (tentata)
furbizia italiana, su Foro.it. gennaio 2018, n. 1, parte V, pagine
42-47], nel sintetizzare la comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016)
del 10 giugno 2016 della Commissione europea alle Autorita' italiane
di chiusura negativa della procedura di preinfrazione sul caso EU
Pilot 7779/15/EMPL, ne ha pubblicato integralmente il contenuto.
247. Ignorando la procedura di preinfrazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk
(2016) del 10 giugno 2016 della Commissione europea, con la circolare
del 18 gennaio 2018, n. 11799, la Direttrice generale della Direzione
affari generali (DAG) del Ministero della giustizia, a distanza di
quasi diciotto anni della legge n. 36/1990 che ha introdotto il porto
d'armi senza licenza per tutti i magistrati anche onorari, valido
anche come documento di riconoscimento, ha disposto il ritiro entro
il 6 febbraio 2018 di tutti i tesserini di riconoscimento rilasciati
ai magistrati onorari, ritenendo che tale privilegio fosse riservato
soltanto ai magistrati ordinari, in ragione della natura meramente
volontaria del rapporto di servizio dei magistrati onorari.
248. Viceversa, la Commissione europea ha ribadito il contrasto
della situazione di precarieta' lavorativa dei magistrati onorari,
aggravata dal decreto legislativo n. 116/2017, nella risposta del 23
febbraio 2018 alla Commissione PETI del Parlamento dell'Unione
europea sulle petizioni numeri 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016,
0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto
dei giudici di pace in Italia.
249. Inoltre, il comportamento inadempiente dello Stato italiano
per la mancata applicazione delle direttive 1999/70/CE e 2003/88/CE
nei confronti dei magistrati onorari e' stato stigmatizzato nella
risoluzione del 31 maggio 2018 (2018/2600(RSP)) del Parlamento
europeo.
250. Di fronte a queste «evidenze», con decreto del 21 settembre
2018 del Ministro della giustizia e' stato istituito presso il
Gabinetto del Ministro un tavolo tecnico per la riforma della
magistratura onoraria, nella cui premessa si legge: «vista la
risposto della Commissione europea per le petizioni del Parlamento
europeo ai giudici onorari di pace italiani del 28 febbraio 2018 che
afferma che "i magistrati onorari sono lavoratori a tempo determinato
e non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato ai sensi della direttiva
1999/70/CE": ... e' emersa la necessita' di istituire un Tavolo
tecnico quale conferenza di soggetti politici e istituzionali per un
confronto sul tema della Magistratura onoraria al fine di individuare
un comune indirizzo per redigere un progetto di legge di modifica
della suddetta Riforma...».
251. Sulla base delle univoche censure della Commissione europea,
del Comitato europeo dei diritti sociali presso il Consiglio
d'Europa, del Parlamento dell'Unione europea, nonche' dell'apertura
del travolo tecnico di riforma della magistratura onoraria con il
decreto del 21 settembre 2018 del Ministro della giustizia, con la
citata ordinanza di rinvio pregiudiziale del 16 ottobre 2018 nella
causa C-658/18 UX (Statut des juges de paix italiens) il giudice di
pace di Bologna ha sollevato cinque quesiti per risolvere la
problematica della tutela effettiva giuridica, economica,
previdenziale della magistratura onoraria.
252. Nella relazione del Primo Presidente della Cassazione
sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018, presentata il 25
gennaio 2019 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario,
si legge a pagina 26 dell'importanza del ruolo e dello «status» dei
magistrati onorari, oltre che della necessita' di modificare il
decreto legislativo n. 116/2017, che li qualifica come lavoratori
autonomi, con obbligo a loro esclusivo carico delle tutele
previdenziali: «In questo quadro, rilievo importante assume rapporto
dei magistrati onorari. La magistratura onorario e' composta da
complessive 3.518 unita', di cui 1.273 giudici di pace e 2.245
giudici onorari di tribunale; ad essi si sommano 377 giudici
ausiliari di Corte d'appello e 1.734 vice procuratori onorari,
nonche', a seguito della recente immissione in servizio, 21 giudici
ausiliari di Corte di cassazione addetti alla Sezione tributaria.
L'assegnazione ai magistrati onorari di compiti rientranti
nell'ordinario lavoro giudiziario costituisce un ausilio offerto al
complessivo funzionamento della giustizia, anche se la recente
riforma della magistratura onoraria (decreto legislativo 13 luglio
2017 n. 116) non ha ancora consentito di fornire una risposta
adeguata ai bisogni di efficiente utilizzo di tali
professionalita'.».
253. Negli allegati al documento di economia e finanze per il
2019, pubblicato sugli atti parlamentari del Senato della Repubblica
(doc. LVII, n. 2), presentato il 10 aprile 2019 dal Governo, viene in
evidenza l'esistenza di una procedura di infrazione avviata nei
confronti dello Stato italiano sulla situazione lavorativa della
magistratura onoraria.
254. Si legge, infatti, alle pagine 186-187 degli allegati al
documento di economia e finanze 2019 (ma anche alle pagine 381, 391 e
392 della stessa documentazione): «razionalizzazione della spesa per
indennita' spettanti alla magistratura onoraria: L'obiettivo da un
punto di vista finanziario per il 2018 e' stato raggiunto. Gli
effetti della riforma in itinere della magistratura onoraria (decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116) sulla spesa in esame decorreranno
dal 2019, cosi' come pure gli effetti economici relativi
all'immissione in servizio di un nuovo contingente di 400 unita' di
giudici onorari, i quali non hanno ancora iniziato il periodo di
tirocinio di sei mesi previsto dalla legge ... I tempi tecnici per la
completa attuazione della riforma si sono tuttavia dimezzati anche
per assicurare la copertura degli oneri previdenziali per la
magistratura onoraria, alla luce dell'avvio della procedura di
infrazione contro lo Stato italiano ai sensi degli articoli 258, 259
e 260 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che
richiedeva uno specifico intervento normativo di settore.».
255. Il tavolo tecnico per la riforma della magistratura onoraria
non ha portato a nessun risultato utile sul piano operativo, se non
uno schema di disegno di legge governativo n. 1438, in discussione al
Senato, recante «Modifiche alla disciplina sulla riforma organica
della magistratura onoraria».
256. Anche il giudice del lavoro professionale del tribunale di
Vicenza che ha sollevato con ordinanza del 29 ottobre 2019 nella
causa C-834/2019 AV/Ministero della giustizia, Repubblica italiana
un'altra importante questione pregiudiziale sullo status e i diritti
di un giudice onorario di tribunale: «Se osti alla realizzazione
dell'effetto utile delle direttive 1997/81/CE e 1999/70/CE
l'orientamento nazionale che esclude dalla nozione di "lavoratore a
tempo parziale" di cui alla clausola due dell'accordo quadro annesso
alla direttiva 1997/81/CE e dalla nazione di "lavoratore a tempo
determinato" di cui alla clausola due dell'accordo quadro annesso
alla direttiva 1999/70/CE il giudice onorario di tribunale (GOT) che
presti la sua attivita' lavorativa con le modalita' illustrate nella
presente fattispecie, che caratterizzano lo svolgimento della
prestazione od opera di AV».
257. Per quanto riguarda la mancanza di stabilita' lavorativa di
questo giudice, si evidenzia che con la sentenza Sciotto del 25
ottobre 2018 (causa C-331/17, EU:C:2018:859) la Corte di giustizia,
rispondendo alla pregiudiziale sollevata dalla Corte di appello di
Roma che riguardava l'applicabilita' ai precari pubblici delle
Fondazioni lirico-sinfoniche della tutela prevista dall'art. 5, comma
4-bis, decreto legislativo n. 368/2001, ha cosi' concluso: «La
clausola cinque dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
... deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,
in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i
rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una
successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione
automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo
indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa
non sono applicabili al settore di attivita' delle fondazioni
lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva
nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati
in tale settore.».
258. La Corte dell'Unione europea nella sentenza Sciatto
indirizza i giudici nazionali verso l'applicazione diretta e
verticale dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato a tutte
le pubbliche amministrazioni attraverso il principio di non
discriminazione sulle condizioni di lavoro di cui alla clausola
quattro dello stesso accordo, cosi precisando al punto 71: «In ogni
caso, come sostenuto dalla Commissione, poiche' la normativa
nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente in
nessuna ipotesi, nel settore di attivita' delle fondazioni
lirico-sinfoniche, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo
determinata in un contratto a tempo indeterminato, essa puo'
instaurare una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di
detto settore e lavoratori a tempo determinato degli altri settori,
poiche' questi ultimi, dopo la conversione del loro contratto di
lavoro in caso di violazione delle norme relative alla conclusione di
contratti a tempo determinato, possono diventare lavoratori a tempo
indeterminato comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro.»,
259. La Corte di giustizia con la sentenza Rossato dell'8 maggio
2019 (causa C-494/17, EU:C:2019:387) ai punti 27-28 e 36-40 ha
individuato la trasformazione a tempo indeterminato come «unica»
misura sanzionatoria idonea a garantire gli effetti utili della
clausola cinque dell'accordo quadro a tempo indeterminato per quanto
riguarda l'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato nel
pubblico impiego.
260. Dopo le sentenze Sciotto e Rossato della Corte di giustizia,
il 25 luglio 2019 la Commissione europea ha avviato la procedura di
infrazione n. 2014/4231 con lettera di messa in mora nei confronti
dell'Italia riguardante la mancanza di tutele contro l'abuso di
successivi contratti a tempo determinato nel settore dei pubblico
impiego.
261. Alla luce della sentenza Sciotto della Corte di giustizia,
il tribunale di Napoli ha sollevato con ordinanza del 13 febbraio
2019 (causa C-282/19 GILDA-UNAMS) quattro questioni pregiudiziali
sugli insegnanti precari di religione cattolica, fondate sul
principio di uguaglianza e non discriminazione alla luce degli
articoli 20 e 21 della Carta di Nizza e delle due direttive sociali
2000/78/CE e 1999/70/CE.
262. Subito dopo, con ordinanza del 3 aprile 2019 (causa C-326/19
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - MIUR e
a.) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sempre
richiamando la sentenza Sciotto della Corte di giustizia, ha
sollevato alla Corte di giustizia dell'Unione europea importanti
questioni pregiudiziali sull'abusivo ricorso ai contratti a tempo
determinato dei ricercatori universitari, ritenendo ostativo con il
diritto dell'Unione l'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017
nella parte in cui non prevede l'accesso alle procedure di
stabilizzazione della predetta categoria di docenti del pubblico
impiego non contrattualizzato.
263. Il Governo, dalla procedura di preinfrazione del 10 giugno
2016 della Commissione europea fino al l'attualita', non ha garantito
la tutela effettiva della magistratura onoraria privata dello status
di lavoratore subordinato e quindi, per la sua precarieta', di ogni
garanzia delle condizioni di indipendenza e di imparzialita' del
giudice comune europeo, delineata dalla consolidata giurisprudenza
della Corte di giustizia (sentenza Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587,
punti 47-53; sentenza Associação Sindical dos Juizes Portugueses,
C-64/16, EU:C:2018:117, punto 32 e punti 41-45; sentenza Minister for
Justice and Equality, C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 50-54) e
della Corte costituzionale (sentenza n. 223/2012, cit.).
264. Anzi, il Governo ha peggiorato la situazione lavorativa dei
magistrati onorari prima con la legge delega n. 57/2016 e il
trasferimento del coordinamento dei giudici di pace al Presidente del
tribunale (art. 5), cioe' al Capo dell'ufficio giudiziario presso cui
vengono trattati gli appelli proposti contro le sentenze dei giudici
di pace sia in sede civile che in sede penale, poi con il decreto
legislativo n. 116/2017 con il nuovo regime di incompatibilita' per i
giudici onorari (art. 5) e di coordinamento ed organizzazione
dell'ufficio del giudice di pace da parte del Presidente del
tribunale (art. 8) molto piu' rigidi della precedente disciplina
anche durante la fase transitoria (fino al 16 agosto 2021), prima
dell'entrata a regime dell'ufficio del processo (articoli 3 e 10),
che trasformera' il giudice onorario in un vero e proprio ausiliario
del giudice professionale, senza neanche le tutele economiche,
giuridiche e previdenziali del lavoratore subordinato ausiliario.
265. La paralisi della giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020
al 31 gennaio 2021, con i provvedimenti legislativi «emergenziali» di
cui questo giudice ha evidenziato i profili di non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' sollevata con la
presente ordinanza, ha ulteriormente aggravato la situazione di
precarieta' lavorativa della magistratura onoraria e di questo
giudice in particolare, anche per quanto riguarda la problematica del
riconoscimento ex lege (art. 42, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020) come infortunio sul lavoro dell'eventuale contagio da
Covid-19.
266. In particolare, per la sconcertante gravita' della
situazione di diniego di tutela, si segnala che il dott. Carlo
Mancini, giudice onorario di tribunale presso il tribunale di Lucca,
che aveva tenuto l'ultima udienza il 25 febbraio al ritmo di tre
udienze alla settimana con pagamento a cottimo solo per le udienze
svolte e non per i tanti provvedimenti giudiziali adottati in nome
del popolo italiano, e' morto il 21 aprile 2020 all'ospedale di
Firenze dove si trovava ricoverato da un mese in terapia intensiva a
seguito delle complicazioni respiratorie causate dal virus.
267. Altri magistrati onorari sono morti a causa del contagio del
Covid-19 o per le complicazioni provocate dal virus su un quadro
patologico gia' deteriorate. Gli eredi dei magistrati onorari
deceduti durante la fase emergenziale sanitaria a causa del contagio
della Sars Cov-2 non riceveranno la rendita ai superstiti ne' altra
forma di sostegno previdenziale dall'Inail, non essendo considerati
«lavoratori» subordinati.
268. Infatti, con comunicazione del 20 maggio 2020 prot. n. 30735
indirizzata ad un'Associazione di magistrati onorari, la Direzione
regionale Lombardia dell'INAIL ha precisato che l'art. 42, comma 2,
del decreto-legge n.18/2020 si applica anche ai magistrati onorari,
«laddove, nei casi accertati di contagio da coronavirus (Covid-19)
avvenuto in occasione di lavoro, avranno diritto diritto alle
prestazioni previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In tal caso, i predetti capi
degli uffici dovranno assolvere all'obbligo di effettuare, come per
gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio
ai sensi dell'art. 53 del succitato decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».
269. Quindi, mentre per tutti gli altri lavoratori del comparto
giustizia il contagio da coronavirus costituisce presunzione iuris et
de iure di infortunio sul lavoro, per il magistrato onorario deceduto
per Covid-19 occorrera' che gli eredi provino l'occasione di lavoro o
che essa sia accertata dal capo dell'ufficio giudiziario
«denunciante»: esempio preclaro di prova diabolica (sotto tutti i
profili soprattutto sul piano etico e morale) e impossibile.
270. Sembra a questo giudice che la responsabilita' soggettiva
della paralisi della giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31
gennaio 2021 dipenda dalla scelta governativa di non risolvere la
problematica dello status giuridico della magistratura onoraria in
attesa della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-658/18
UX e, quindi, di rifiutarsi di avvalersi delle loro prestazioni in
sede giurisdizionale per non correre il rischio di doverne
riconoscere la natura di lavoro subordinato in caso di contagion da
Covid-19.
271. Pertanto, appare non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale:
degli articoli 1-33 della legge 13 luglio 2017, n. 116, nelle
parti in cui le predette disposizioni vengono estese ai giudici di
pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto;
dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, nella parte in
cui affida il Coordinamento degli uffici del giudice di pace al
Presidente del tribunale facendo venir meno l'autonomia organizzativa
dell'ufficio del giudice di pace;
dell'art. 119 del decreto legislativo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, nella parte in cui e' riconosciuto un contributo
economico, non percepito, per il periodo di sospensione
dell'attivita' giudiziaria nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020
del tutto insufficiente rispetto allo stato di disoccupazione e
comunque discriminatorio rispetto al trattamento economico percepito
dai magistrati professionali nelle stesse condizioni di inattivita'
lavorativa;
dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
nella parte in cui non estende anche ai giudici di pace la procedura
di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di
lavoro pubblico contrattualizzato;
dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n.
374, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi
annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda
annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, al fine di
garantire il precetto costituzionale di cui all'art. 36, comma 1,
della Costituzione;
degli articoli 42, comma 2, e 83 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020,
dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nonche' comma 4,
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in combinato disposto, nella
parte in cui le predette disposizioni hanno paralizzato e paralizzano
l'attivita' giurisdizionale di questo giudice di pace per il periodo
dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, privandolo di ogni fonte di
reddito e ledendo l'indipendenza sotto il profilo soggettivo del
giudice e quindi il giusto processo, senza assicurare neanche la
tutela previdenziale ed assicurativa in caso di disoccupazione
prevista per gli altri lavoratori dipendenti da Ministero della
giustizia.
272. In particolare, appaiono violati i seguenti articoli della
Costituzione:
art. 3 sul principio di uguaglianza e non discriminazione del
giudice di pace rispetto alle condizioni di lavoro assicurate alla
magistratura professionale, in combinato disposto con l'art. 117,
comma 1, in relazione agli articoli 20, 21 e 30 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, alle clausole 2, 4 e 5
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
direttiva 1999/70, nell'interpretazione della Corte di giustizia
nelle sentenze O'Brien (EU:C:2012:110), Sciotto (EU:C:2018:859) e
Rossato (EU:C:2019:387), e agli articoli 1, 2, 24 ed E della Carta
sociale europea:
art. 4, comma 1, sul diritto del giudice di pace al lavoro e
a condizioni che rendano effettivo questo diritto, in combinato
disposto con l'art. 17, comma 1, in relazione all'art. 15 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 1 e 2
della Carta sociale europea;
art. 36, comma 1, sul diritto del giudice di pace ad una
retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro
svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia
una vita libera e dignitosa, in combinato disposto con l'art. 117,
comma 1, in relazione all'art.31 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e all'art. 4 della Carta sociale europea;
art. 38, comma 2, sul diritto del giudice di pace, come
lavoratore, alla previsione degli stessi mezzi adeguati alle esigenze
di vita assicurati alla magistratura professionale in caso di
infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione
involontaria, in combinato disposto con l'art. 17, comma 1, in
relazione agli articoli 20, 21 e 34 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70, nell'interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza
O'Brien (EU:C:2012:110), e agli articoli 12 ed E della Carta sociale
europea, nell'interpretazione della decisione del Comitato europeo
dei diritti sociali sul reclamo collettivo n. 102/2013 pubblicato il
16 novembre 2016;
art. 97, commi 2 e 4, nella parte sull'organizzazione
dell'ufficio del giudice di pace secondo disposizioni di legge che
garantiscano il buon andamento e l'imparzialita'
dell'amministrazione, nonche' assicurino al giudice di pace l'accesso
stabile all'impiego nella pubblica amministrazione giudiziaria avendo
superato un concorso pubblico e comunque nei casi stabiliti dalla
legge per altri lavoratori pubblici con contratti a tempo determinato
che hanno complessivamente maturato almeno trentasei mesi di servizio
alle dipendenze della stessa amministrazione pubblica, in combinato
disposto con l'art. 117, comma 1, in relazione agli articoli 15, 30 e
31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alle
clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla direttiva 1999/70, nell'interpretazione della Corte di
giustizia nella sentenze Sciotto (EU:C:2018:859) e Rossato
(EU:C:2019:387), e agli articoli 1 e 2 della Carta sociale europea;
art. 101, comma 2, nella parte in cui prevede che il giudice
di pace sia soggetto soltanto alla legge e non alle disposizioni
organizzative del Presidente dei tribunale o della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in combinato disposto con l'art. 117, comma
1, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, nell'interpretazione della Corte di giustizia
nelle sentenze Wilson (EU:C:2006:587, punti 47-53), Associação
Sindical dos Juizes Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e punti
41-45), Minister for Justice and Equality (EU:C:2018:586, punti
50-54);
art. 104, comma 1, nella parte in cui riconosce anche alla
magistratura di pace l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro
potere e, in particolare, dal potere esecutivo, ma anche dalle
disposizioni organizzative del Presidente del tribunale, in combinato
disposto con l'art. 117, comma 1, in relazione all'art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
nell'interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze Wilson
(EU:C:2006:587, punti 47-53), Associação Sindical dos Juizes
Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e punti 41-45), Minister for
Justice and Equality (EU:C:2018:586, punti 50-54);
art. 106, commi 1 e 2, nella parte in cui anche le assunzioni
dei giudici di pace avvengono per concorso e la legge
sull'ordinamento giudiziario comunque ammette la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli, ai fini del riconoscimento delle stesse condizioni
di lavoro della magistratura professionale, in combinato disposto con
l'art. 117, comma 1, in relazione agli articoli 15, 20, 21, 30, 31 e
47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alle
clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla direttiva 1999/70, nell'interpretazione della Corte di
giustizia nelle sentenze O'Brien (EU:C:2012:110), Sciotto
(EU:C:2018:359) e Rossato (EU:C:2019:387); e agli articoli 1, 2, 24
ed E della Carta sociale europea;
art. 107, comma 1, sull'inamovibilita' anche dei giudici di
pace, con le stesse garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario assicurate alla magistratura professionale, in combinato
disposto con l'art. 17, comma 1, in relazione agli articoli 15, 20,
21, 30, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70,
nell'interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze O'Brien
(EU:C:2012:110), Sciotto (EU:C:2013:859) e Rossato (EU:C:2019:337), e
agli articoli 1, 2, 24 ed E della Carta sociale europea;
art. 108, comma 1, nella parte in cui le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura anche di pace
sono stabilite con legge, e non anche con disposizioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri o del Presidente di tribunale,
in combinato disposto con l'art. 117, comma 1, in relazione all'art.
47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
nell'interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze Wilson
(EU:C:2006:587, punti 47-53), Associação Sindical dos Juizes
Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e punti 41-45), Minister for
Justice and Equality (EU:C:2018:586, punti 50-54);
art. 111, commi 1 e 2, nella parte in cui la giurisdizione
anche davanti alla magistratura di pace si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti e
davanti ad un giudice terzo e imparziale, in combinato disposto con
l'art. 117, comma 1, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, nell'interpretazione della Corte di
giustizia nelle sentenze Wilson (EU:C:2006:587, punti 47-53),
Associação Sindical dos Juizes Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e
punti 41-45), Minister for Justice and Equality (EU:C:2018:586, punti
50-54).
273. Di qui la necessita' di proporre la questione di
legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione e nel
seguente dispositivo, sollevata d'ufficio.
P. Q. M.
La questione incidentale di costituzionalita'
Per questi motivi, il giudice di pace di Lanciano, visto l'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale:
1. della delibera del 31 gennaio 2020 dei Consiglio dei
ministri (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2020),
dell'ordinanza del 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
(Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020), dell'art. 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge n. 27/2020, dell'art. 14, commi 1 e 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nella parte con le predette norme il Governo
dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 si e' sostituito alle regioni
e al Ministero della salute nella gestione del servizio sanitario
nazionale e al Ministero della giustizia nella gestione
dell'attivita' giudiziaria, creando una situazione di emergenza
sanitaria nazionale di tipo pandemico con sospensione dell'attivita'
giurisdizionale in sede civile e penale al di fuori di ogni ambito di
competenza costituzionale e istituzionale e degli stessi presupposti
fattuali per l'esercizio dei poteri sostitutivi, cio' in ritenuto
contrasto con gli articoli 32, 76, 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma 2,
102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 3, della Costituzione,
120, nonche' con l'art. 117, comma 1, della Costituzione in
riferimento al parametro dell'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e/o dell'art. 168 del Trattato per
il funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'art.
12, comma 1, lettera a), della decisione n. 1182/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli articoli 12 e
43 del Regolamento sanitario internazionale (RSI), adottato dalla
cinquantottesima Assemblea mondiale della sanita' nel maggio 2005 ed
entrato in vigore il 15 giugno 2007;
2. degli articoli 42, comma 2, 83 e 87 del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, dell'art. 3 del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, dell'art. 263 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, nella parte in cui dette disposizioni hanno
paralizzato la giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31
gennaio 2021 con la lesione dei principi del giusto processo e
dell'indipendenza del giudice, sotto il profilo oggettivo, per
ritenuto contrasto con gli articoli 77, 97, commi 2 e 3, 101, comma
2, 104, comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della
Costituzione, quest'ultima a disposizione in relazione all'art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
3. degli articoli 1-33 della legge 13 luglio 2017, n. 116,
nelle parti in cui le predette disposizioni vengono estese ai giudici
di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto;
dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, nella parte in cui
affida il Coordinamento degli uffici del giudice di pace al
Presidente del tribunale; dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21
novembre 1991, n. 374, nella parte in cui stabilisce che l'importo di
euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la
retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
116/2017; dell'art. 119 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, nella parte in
cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico
inadeguato per il periodo di sospensione dell'attivita' giudiziaria
nei mesi di marzo-maggio 2020; dell'art. 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, nella parte in cui non estende anche ai
giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del
precariato prevista i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato; degli
articoli 42, comma 2, e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dell'art. 3 del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nonche' dell'art. 14, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in combinato disposto, nella
parte in cui le predette disposizioni hanno paralizzato e paralizzano
l'attivita' giurisdizionale di questo giudice di pace per il periodo
dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, privandolo di ogni fonte di
reddito e ledendo l'indipendenza sotto il profilo soggettivo del
giudice e quindi il giusto processo, senza assicurare neanche la
tutela previdenziale ed assicurativa in caso di disoccupazione
prevista per gli altri lavoratori dipendenti da Ministero della
giustizia; per ritenuto contrasto con gli articoli 3, 4, comma 1, 36,
comma 1, 38, 97, commi 2 e 4, 101, comma 2, 104, comma 1, 106, commi
1 e 2, 107, comma 1, 108, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1,
della Costituzione, quest'ultima disposizione in relazione agli
articoli 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70, nonche' in relazione agli articoli 1, 2, 4, 12, 24 ed E
della Carta sociale europea.
Conferma la sospensione del giudizio, gia' disposta con
l'ordinanza del 18 maggio 2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata a mezzo pec alle parti di causa agli indirizzi telematici
in atti, al Presidente del Consiglio dei ministri all'indirizzo pec
attigiudiziaripcm@pec.governo.it, alla Presidente del Senato della
Repubblica all'indirizzo pec amministrazione@pec.senato.it e al
Presidente della Camera dei deputati all'indirizzo pec
camera.protcentrale@certcamera.it.
Dispone che la presente ordinanza, con le ricevute pec
dell'avvenuta notifica e comunicazione alle parti di causa, al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due
Camere, sia trasmessa, unitamente al fascicolo integrale degli atti
di causa, alla Corte costituzionale.
Lanciano, 28 maggio 2020
Il giudice onorario di pace: Di Marco