N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 dicembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 dicembre 2020 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Salute (tutela della) - Emergenza epidemiologica da COVID-19 -  Norme
  della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento della
  diffusione  del  virus  SARS-COV-2  nelle  attivita'   sociali   ed
  economiche della Regione in relazione allo  stato  di  emergenza  -
  Misure per l'esercizio delle attivita' -  Esonero  dall'obbligo  di
  coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari condizioni
  psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine - Disciplina
  dello svolgimento dell'attivita' sportiva e dell'attivita'  motoria
  - Disciplina dello  svolgimento  delle  attivita'  agricole,  della
  caccia, della pesca e della cura degli animali addomesticati e  del
  bestiame - Deroghe alle  disposizioni  emergenziali  per  eventi  e
  manifestazioni  determinati  con  ordinanza  del  Presidente  della
  Regione, nonche' per  eventi  ecclesiastici  o  religiosi,  che  si
  svolgono nel rispetto delle  norme  di  sicurezza  determinate  con
  ordinanza del Presidente della Regione - Previsione,  a  condizione
  del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della  riapertura
  delle attivita' commerciali  al  dettaglio,  della  riapertura  dei
  servizi  alla  persona  e  degli  altri  settori  dei   servizi   -
  Previsione, a condizione del rispetto  delle  misure  di  sicurezza
  stabilite, che i servizi  di  ristorazione  e  somministrazione  di
  alimenti e bevande, le attivita' artistiche e culturali, compresi i
  musei, le biblioteche e i centri giovanili, le strutture  ricettive
  ubicate sul territorio regionale e le attivita' turistiche,  e  gli
  impianti a fune ad  uso  sportivo  o  turistico-ricreativo  possono
  svolgere regolare attivita' - Disciplina dei servizi educativi  per
  l'infanzia, delle attivita' formative delle  scuole  dell'infanzia,
  delle attivita' didattiche delle scuole di  ogni  ordine  e  grado,
  nonche' delle istituzioni  di  formazione  superiore,  comprese  le
  universita'  -  Disciplina  della  programmazione   del   trasporto
  pubblico locale  erogato  dalle  aziende  da  parte  dell'assessore
  regionale competente alla mobilita' e  ai  trasporti  -  Poteri  di
  intervento dei sindaci in materia di contenimento del  contagio  da
  Covid-19 -  Previsione  che,  qualora  a  livello  nazionale  siano
  previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione  del
  virus, queste possono essere recepite con ordinanza del  Presidente
  della Regione - Poteri di intervento del Presidente della Regione -
  Previsione dello svolgimento delle procedure concorsuali  pubbliche
  e private qualora sia possibile  seguire  le  misure  di  sicurezza
  stabilite - Previsione che il  mancato  rispetto  delle  misure  e'
  sanzionato secondo l'art. 4 del decreto-legge  n.  19  del  2020  -
  Costituzione  di  una  Unita'  di  supporto  e  coordinamento   per
  l'emergenza COVID-19. Istanza di sospensione dell'esecuzione  della
  legge impugnata. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 dicembre 2020,  n.  11
  (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle
  attivita'  sociali  ed  economiche  della  Regione  autonoma  Valle
  d'Aosta in relazione allo stato di emergenza)  e,  in  particolare,
  artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,  22,
  23, 24 e 25; 3, comma 1, lettera a); e 4. 
(GU n.53 del 30-12-2020 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione con istanza  di
sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87  e
dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei  cui
uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; 
    contro la Regione autonoma della Valle d'Aosta,  in  persona  del
Presidente in carica; 
    per l'impugnazione della legge della Regione autonoma della Valle
d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, pubblicata nel  Bollettino  ufficiale
della regione  n.  60  dell'11  dicembre  2020,  recante  «Misure  di
contenimento  del  virus  SARS-COV-2  nelle  attivita'   sociali   ed
economiche della Regione Valle d'Aosta in  relazione  allo  stato  di
emergenza». 
    La legge regionale della Valle d'Aosta  n.  11  del  2020  ha  la
finalita', enunciata nel suo art. 1, comma  1,  di  disciplinare  «la
gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  sul  territorio
regionale e introduce misure per  la  pianificazione  della  fase  di
ripresa   e   di   rilancio   dei   settori   maggiormente    colpiti
dall'epidemia». 
    A questo fine, la legge regionale detta le misure di contenimento
della diffusione del virus  SARS-COV-2  nelle  attivita'  sociali  ed
economiche della regione. 
    Numerose disposizioni in essa contenute, tuttavia, esulano  dalle
competenze  attribuite  alla  Regione  Valle  d'Aosta  dallo  Statuto
speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4) e invadono vari ambiti riservati alla legislazione dello Stato.
Esse eccedono, in particolare, dalla  competenza  di  integrazione  e
attuazione delle leggi della  Repubblica  riconosciuta  alla  regione
dall'art. 3, lettera l) dello Statuto, in materia di «igiene sanita',
assistenza ospedaliera e  profilattica»,  nonche'  dalla  piu'  ampia
competenza  concorrente  in  materia  di   «tutela   della   salute»,
riconosciuta  alla  regione  in  virtu'  dell'art.  10  della   legge
costituzionale n. 3 del 2001, poiche' si pongono in contrasto con  la
disciplina dettata dallo  Stato  in  materia  di  contenimento  e  di
gestione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   con   il
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, decreto-legge 16 maggio 2020,  n.
33, decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e decreto-legge  2  dicembre
2020, n. 158 e con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da ultimo adottato del 3 dicembre 2020. 
    Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) In  relazione  all'art.  117,  comma  secondo,  lettere  q)  e  m)
violazione della  potesta'  esclusiva  statale  nelle  materie  della
«profilassi  internazionale»  e  della  «determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto  il  territorio  nazionale»;  in
relazione all'art. 117, comma terzo, della  Costituzione,  violazione
dei principi fondamentali in materia della «tutela della salute».  In
relazione all'art. 118, comma primo,  della  Costituzione  violazione
dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e  adeguatezza.  In
relazione agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, violazione
del principio di leale collaborazione. 
    Merita  premettere  che  il  ricorso  si  dirige  nei   confronti
dell'intera  legge  regionale,   sulla   scorta   della   consolidata
giurisprudenza   della    Corte    che    ritiene    l'ammissibilita'
dell'impugnazione di una  intera  legge  -  e,  cioe',  di  tutte  le
disposizioni nelle quali si articola - alla condizione che, tra  tali
disposizioni, vi sia omogeneita' (si  veda,  per  tutte,  la  recente
sentenza n. 236 del 2020). 
    Nella fattispecie, l'omogeneita' non va intesa in senso meramente
contenutistico - atteso che la legge regionale contiene, in  effetti,
varie disposizioni con oggetti eterogenei  -  quanto,  piuttosto,  in
senso funzionale e  teleologico,  dal  momento  che  tutte  le  norme
trovano il loro fattore comune  e  la  loro  cifra  unificante  nelle
finalita' dell'intervento legislativo, il quale e'  rivolto,  per  un
verso, alla gestione dell'emergenza epidemiologica e, per  un  altro,
alla gestione di quella economica alla prima correlata e conseguente,
nell'ottica del suo progressivo superamento. 
    La censura dell'intera  legge  ricomprende  anche  le  norme  che
prevedono la ripresa di attivita' attinenti a materie attribuite alla
competenza primaria della regione. 
    Se e' vero, infatti,  che  lo  Statuto  speciale  riconosce  alla
regione potesta' legislativa primaria nelle materie dei «trasporti su
funivie e linee automobilistiche locali» [art. 2, lettera h)  Statuto
speciale],  «dell'industria  alberghiera,  turismo   e   tutela   del
paesaggio» e delle «biblioteche e musei degli enti locali»  [art.  2,
lettere q) e s)], nonche' competenza integrativa e di  attuazione  in
materia di «antichita' e belle arti»  [art.  3,  lettera  m)  Statuto
speciale], tuttavia la  potesta'  legislativa  primaria  deve  essere
esercitata  in  «armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della  Repubblica»
(art. 2, primo comma, dello Statuto). Nell'ambito delle norme  e  dei
principi ai quali la regione deve attenersi rientrano le disposizioni
dettate dallo Stato a difesa del  diritto  alla  salute  pubblica  in
occasione dell'emergenza da  COVID-19,  che  e'  stata  espressamente
qualificata quale evento pandemico dall'Organizzazione Mondiale della
sanita'. 
    Tali disposizioni, infatti, proprio in quanto dirette a contenere
la  diffusione  dell'epidemia,  recano  misure  che  devono   trovare
necessariamente   applicazione   uniforme   sull'intero    territorio
nazionale, ai sensi dei principi costituzionali sopra  menzionati,  e
si impongono, pertanto, sulla potesta' della regione,  in  ordine  ai
predetti titoli di competenza. 
    Occorre inoltre rappresentare che - al momento in  cui  e'  stata
adottata la legge regionale e al momento in cui e'  stato  deliberato
il  presente  ricorso  -  la  Regione   Valle   d'Aosta,   ai   sensi
dell'ordinanza del Ministro della salute del  5  dicembre  2020,  era
ricompresa tra le regioni che si collocano in uno «scenario  di  tipo
3» e con un  livello  di  rischio  «alto»  (c.d.  «aree  arancioni»),
segnatamente,  tra  le  regioni  connotate  da  una  «situazione   di
trasmissibilita' sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema
sanitario nel medio periodo». 
    Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.  74,
spetta al Ministero della salute individuare, con propria  ordinanza,
«sentiti i presidenti delle regioni interessate, stilla base dei dati
in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto  del
Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento  di
"Prevenzione e risposta a  COV1D-19;  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno
invernale", di cui all'allegato 25  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4  novembre  2020,  sentito  altresi'  sui  dati
monitorati il Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una  o
piu' regioni nei cui territori si manifesta un piu'  elevato  rischio
epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche
misure individuate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  aggiuntive  rispetto  a  quelle   applicabili
sull'intero territorio nazionale». 
    Le  ordinanze  di  classificazione  delle  regioni   nell'una   o
nell'altra area di rischio sono efficaci per  un  periodo  minimo  di
quindici giorni, salvo che dai  risultati  del  monitoraggio  risulti
necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono  comunque
meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla cui base sono state adottate,  salva
la possibilita' di reiterazione. 
    Nel corso di tale periodo, una  eventuale  nuova  classificazione
puo' essere disposta solo con  nuova  ordinanza  del  Ministro  della
salute,  in  ragione  dell'andamento   del   rischio   epidemiologico
certificato dalla Cabina di regia. 
    Conseguentemente,  sull'intero  territorio  della  Regione  Valle
d'Aosta, al momento in cui e'  stata  approvata  la  legge  regionale
avrebbero  dovuto  trovare  applicazione  le  misure  piu'   rigorose
stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2020. 
    Cio' premesso, la legge regionale in esame, da un lato, reca  una
disciplina che prescinde dalle limitazioni applicabili nella  regione
in forza della legge nazionale (che - come detto  -  classificava  la
Regione Valle d'Aosta come  area  arancione),  rivelandosi  ben  piu'
permissiva di quella nazionale di cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre  2020,  dall'altro
lato, detta disposizioni  che  configgono  con  quelle  di  carattere
generale valide per l'intero territorio nazionale. 
In merito appare opportuno evidenziare quanto segue: 
    L'art.  117,  secondo  comma,  lettera  q),  della   Costituzione
attribuisce alla competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la
materia della «profilassi internazionale». L'art. 117,  terzo  comma,
attribuisce alla competenza legislativa  concorrente  dello  Stato  e
delle regioni e delle province autonome  la  «tutela  della  salute».
L'art. 118, primo comma, della Costituzione prevede che  le  funzioni
amministrative spettino, rispettivamente, allo Stato o alle  regioni,
oltre che alle province o citta' metropolitane (sulla base  del  c.d.
«parallelismo»  rispetto   alle   competenze   legislative),   quando
l'attribuzione di tali funzioni a tali enti, e  in  particolare  allo
Stato o alle regioni, sia  necessaria  «per  assicurarne  l'esercizio
unitario». 
    La scelta dell'ente da individuare come competente deve  avvenire
basandosi   sui   principi   di   sussidiarieta',   differenziazione,
adeguatezza. 
    Il contenimento dell'epidemia da COVID-19  costituisce  esercizio
della  funzione  di   garanzia   della   profilassi   internazionale,
considerato  il  carattere  mondiale   del   fenomeno.   Cio'   rende
imprescindibile la competenza statale  accentrata  in  materia,  alla
luce dei riferimenti costituzionali sopra evidenziati.  Il  carattere
appena indicato, inoltre, rende evidente che sussiste  l'esigenza  di
esercizio unitario  delle  competenze  legislative  e  amministrative
necessarie (in tal senso si e' espressa anche la Corte nella sentenza
n. 5 del 2018). In questo ambito, pertanto, ragioni sia  logiche  sia
giuridiche rendono necessario un intervento del legislatore statale e
le regioni e le province autonome sono vincolate  a  rispettare  ogni
previsione contenuta nella normativa  statale,  incluse  quelle  che,
sebbene  a  contenuto  specifico  e  dettagliato,  per  la  finalita'
perseguita si pongono in rapporto  di  coessenzialita'  e  necessaria
integrazione con i principi di settore (sentenze n. 192 del 2017,  n.
301 del 2013, n. 79 del 2012 e n. 108 del 2010). 
    La competenza di «profilassi internazionale» viene,  inoltre,  in
rilievo ogni volta che determinate misure di  sorveglianza  sanitaria
servano a garantire  uniformita'  anche  nell'attuazione,  in  ambito
nazionale,  di  programmi  o  raccomandazioni   elaborati   in   sede
internazionale e sovranazionale  (come  piu'  volte  affermato  dalla
Corte: sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005, n.
12 del 2004).  I  provvedimenti  in  questione,  soprattutto  laddove
dispongano misure di sorveglianza  sanitaria  o,  comunque,  incidano
sull'esercizio  di  diritti  civili   e   sociali   del   singolo   e
sull'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, non possono
non assicurare la necessaria coerenza con gli indirizzi, i  programmi
e  le  raccomandazioni  della  comunita'  scientifica  nazionale   (e
internazionale). 
    In  altri  termini,  la  gestione  dell'emergenza,  anche  per  i
possibili riflessi su altri interessi costituzionalmente rilevanti  e
su altri territori, non  puo'  essere  rimessa  all'iniziativa  della
singola regione/provincia autonoma, ma deve necessariamente far capo,
in termini complessivi e unitari, allo Stato. 
    Questa conclusione, peraltro, va ponderata alla luce dei principi
di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza. 
    In particolare, il principio di sussidiarieta' (enunciato per  la
prima volta - come principio di carattere generale - dal Trattato  di
Maastricht del 1992 e poi recepito, nella sua accezione  «verticale»,
prima ancora che dalla riforma costituzionale del 2001, dall'art.  4,
comma 3, della legge n.  59  del  1997  -  cd.  Bassanini  uno)  puo'
definirsi come la regola per cui e' competente l'ente «piu' vicino al
problema»,  intendendosi  per  «vicinanza»  la   maggiore   idoneita'
relativa a risolverlo. 
    Nella  specie,  il  carattere  globale,  e  quindi,   sicuramente
nazionale, del problema, implica  che  debba  indicarsi  nello  Stato
l'ente maggiormente in grado di operare le  valutazioni  complessive,
sia sanitarie che economiche, necessarie a calibrare i  provvedimenti
di contenimento dell'emergenza. 
    In attuazione  di  tale  principio,  oltreche'  dei  principi  di
differenziazione  e   adeguatezza   di   cui   all'art.   118   della
Costituzione, le funzioni e le responsabilita' devono essere allocate
a un livello capace di garantirne l'efficace espletamento (cfr. Corte
costituzionale, 1° ottobre 2003, n. 303). 
    Il radicamento dell'emergenza in particolari aree del  territorio
rispetto ad altre, giustifica  certamente  l'intervento  anche  della
regione e delle province autonome competenti, ma  non  attribuisce  a
queste, per sussidiarieta', il  ruolo  primario.  Cio'  che  potrebbe
apparire utile o opportuno per un  determinato  territorio,  sia  dal
punto di vista sanitario che dal punto di vista  economico,  potrebbe
infatti  rivelarsi  pregiudizievole  per   il   restante   territorio
nazionale. L'approccio al problema anche nelle  sue  differenziazioni
territoriali deve essere in via  primaria  complessivo,  unitario  e,
quindi, rimesso allo Stato. 
    Pertanto, le regioni e le province autonome, quali enti  titolari
del  servizio  sanitario  operante  nel  loro  territorio   ed   enti
esponenziali degli interessi economici radicati nel loro  territorio,
dovranno intervenire con misure che si  pongano  in  coerenza  con  i
provvedimenti statali. 
    Dovranno, cioe', esercitare i propri poteri in materia  sanitaria
in modo da non contraddire il contenuto delle misure statali, se  del
caso specificandole a livello operativo. 
    I decreti-legge e i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri che si sono succeduti dall'inizio  dell'emergenza  sanitaria
costituiscono  l'esplicazione  dei  principi   costituzionali   sopra
riportati, che regolano il riparto delle competenze in materia. 
    In particolare,  i  decreti-legge  sopra  riportati  sono  frutto
dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato  in
materia di profilassi internazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera q), della Costituzione e della competenza dello Stato,
in ambito di legislazione concorrente, relativa alla  fissazione  dei
principi fondamentali nella materia  della  tutela  della  salute  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, oltre che della
parziale attrazione allo Stato di  funzioni  amministrative,  per  la
necessita' di  garantire  l'unitaria  gestione  della  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19,  sulla  base  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di  cui  all'art.  118
della Costituzione. 
    Il carattere globale dell'emergenza impone, infatti, che  sia  lo
Stato il  soggetto  maggiormente  in  grado  di  operare  valutazioni
complessive del fenomeno, sia in  termini  sanitari  sia  in  termini
economici, adottando i piu'  opportuni  e  calibrati  interventi  per
gestire la crisi in atto. 
    Il sopravvenire di  specifiche  situazioni  di  aggravamento  del
rischio sanitario giustifica sicuramente l'intervento delle  regioni,
ma a queste attribuiscono, in base al principio di sussidiarieta', un
ruolo solo integrativo, mai primario. 
    La gestione dell'emergenza, anche per  i  possibili  riflessi  su
altri interessi costituzionalmente rilevanti e  su  altri  territori,
non puo' quindi essere rimessa all'iniziativa della singola  regione,
ma deve necessariamente far capo, in termini complessivi  e  unitari,
allo Stato. 
    In particolare,  il  decreto-legge  n.  19  del  2020  intitolato
«Attuazione delle misure di contenimento», e successive  modifiche  e
integrazioni, prevede: 
        all'art. 1 la delega dell'adozione di una serie di misure  di
contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 a una tipologia di
atto - il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -
ascrivibile (con ogni probabilita') alla categoria  dottrinale  degli
«atti necessitati», la cui adozione - su proposta del Ministro  della
salute e sentiti i Ministri competenti per materia -  e'  subordinata
al riscontro di situazioni di pericolo  predeterminate  dalla  stessa
norma attributiva del potere; 
        all'art. 2, comma 1, che «(l)e misure di cui all'art. 1  sono
adottate con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il  Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche'  i
presidenti delle regioni interessate,  nel  caso  in  cui  riguardino
esclusivamente una regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.  I  decreti
di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta
dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui  riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche  regioni,  ovvero  del
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti  il
Ministro della salute, il Ministro dell'interno,  il  Ministro  della
difesa, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri
ministri competenti per materia.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente  alle
Camere il contenuto  dei  provvedimenti  da  adottare  ai  sensi  del
presente comma, al fine di tenere  conto  degli  eventuali  indirizzi
dalle stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni  di
urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle
Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo  periodo.  Per  i  profili
tecnico-scientifici e le valutazioni adeguatezza e  proporzionalita',
i provvedimenti di cui al presente comma sono  adottati  sentito,  di
norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,  n.  630,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»; 
        il medesimo art. 2, al comma 2,  prevede  che  «(n)elle  more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a  tale  momento,  in
casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni  sopravvenute  le
misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal  Ministro  della
salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»; 
        l'art.  3  stabilisce,  al  comma  1,   che   «(n)elle   more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui all'art. 2, comma 1, e con  efficacia  limitata  fino  a  tale
momento,  le  regioni,   in   relazione   a   specifiche   situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario  verificatesi  nel
loro territorio o in una parte di  esso,  possono  introdurre  misure
ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti,  tra
quelle di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente  nell'ambito  delle
attivita' di  loro  competenza  e  senza  incisione  delle  attivita'
produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l'economia
nazionale» e al comma 3 che «(l)e disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per  ragioni
di sanita' in forza di poteri  attribuiti  da  ogni  disposizione  di
legge previgente». 
    Inoltre,  come  noto,  e'  stato  successivamente   adottato   il
decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che ha posto ulteriore ordine  nei
rapporti tra Stato e regioni ai fini  della  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, con particolare  riguardo  alla  fase  di
riavvio della attivita' economiche e produttive. 
    In particolare, l'art. 1, comma 16, del decreto-legge n.  33  del
2020, come da ultimo integrato e modificato dal decreto-legge n.  125
del  2020,  ha  previsto  che  «(p)er  garantire  lo  svolgimento  in
condizioni di sicurezza  delle  attivita'  economiche,  produttive  e
sociali, le regioni monitorano con  cadenza  giornaliera  l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in  relazione
a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema  sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle
regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di  sanita'
e al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del
dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n.  630,  e
successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti
con decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,  e  sue  eventuali
modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge n.  19
del 2020, la regione, informando contestualmente  il  Ministro  della
salute, puo' introdurre misure  derogatorie  restrittive  rispetto  a
quelle disposte ai sensi del medesimo art. 2, ovvero, nei soli casi e
nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e  d'intesa  con
il Ministro della salute, anche ampliative». 
    La  suindicata  normativa,  come  e'  evidente,   risponde   alla
fondamentale   esigenza   di   unitaria    gestione    dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  che  vede  lo  Stato  quale   soggetto
maggiormente  in  grado  di  operare  valutazioni   complessive   del
fenomeno, sia in termini sanitari sia in termini economici, adottando
i piu' opportuni e calibrati interventi per gestire la crisi in atto.
Alle  regioni  e'  invece  demandato,  in  base   al   principio   di
sussidiarieta', un ruolo  solo  integrativo,  mai  primario,  per  la
gestione  di  specifiche  situazioni  di  aggravamento  del   rischio
sanitario a livello regionale o infra regionale. 
    I decreti-legge n. 19 del 2020, n. 33 del 2020 e n. 125 del  2020
e n. 158 del 2020 sono stati, infatti, adottati, e'  bene  ricordare,
nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato  in
materia  di  profilassi  internazionale  (art.  117,  secondo  comma,
lettera q), della  Costituzione)  e  di  determinazione  dei  livelli
essenziali dei diritti civili e sociali  da  garantire  su  tutto  il
territorio nazionale (art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione), nonche' della competenza dello  Stato,  in  ambito  di
legislazione  concorrente,  relativa  alla  fissazione  dei  principi
fondamentali  nella  materia  della  tutela  della  salute  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,  a  cui  infine  si
aggiunge, a chiusura  del  sistema,  l'attrazione  allo  Stato  delle
funzioni amministrative occorrenti per  la  gestione  unitaria  della
situazione di emergenza epidemiologica da  COVID-19  sulla  base  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza  ai  sensi
dell'art. 118 della Costituzione. 
    Inoltre, e' da evidenziare che dalle norme sopra riportate emerge
come tale disciplina abbia attratto allo strumento  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  ascrivibile  alla  categoria
dottrinale degli «atti necessitati» -  nel  rispetto,  tuttavia,  del
procedimento di cui al comma 1 dell'art. 2 del  decreto-legge  n.  19
del 2020 - la competenza all'adozione delle  misure  di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica in atto, subordinata  al  riscontro  di
situazioni di pericolo predeterminate dalla stessa norma  attributiva
del potere. Competenza che trova la propria giustificazione nell'art.
118, primo comma, della Costituzione: «il principio di sussidiarieta'
impone  infatti   che,   trattandosi   di   emergenza   a   carattere
internazionale,  l'individuazione  delle  misure  precauzionali   sia
operata   al   livello   amministrativo   unitario»   (cosi',   nella
giurisprudenza  amministrativa,  Tribunale  amministrativo  regionale
Calabria, Sez. I, sentenza del 9 maggio 2020, n. 457). 
    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre
2020 - atto che la legge regionale  viola  direttamente  -  e'  stato
adottato proprio in attuazione dell'art. 2 del  decreto-legge  n.  19
del 2020, conv. dalla legge  n.  35  del  2020,  e  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 33 del 2020, conv.  dalla  legge  n.  74  del  2020,
adottati a loro volta nell'esercizio della competenza esclusiva dello
Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali dei diritti
civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale  (art.
117, comma secondo, lettera m), della Costituzione) e  di  profilassi
internazionale  (art.  117,  secondo   comma,   lettera   q),   della
Costituzione),  nonche'  nel  rispetto  della   competenza   statale,
relativamente  alla  fissazione  dei  principi  fondamentali,   nella
materia della tutela della  salute  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, della  Costituzione,  in  forza  della  quale  lo  Stato  puo'
determinare standard uniformi  e  vincolanti  per  le  regioni  e  le
province autonome. Inoltre, tale decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e' stato adottato dopo aver sentito il Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni e  delle  province  autonome.
Tale momento partecipativo e'  espressione  del  principio  di  leale
collaborazione tra Stato e regioni, in quanto volto a consentire - in
coerenza  con  l'art.  118  della  Costituzione   -   la   presa   in
considerazione delle istanze e delle esigenze del livello di  governo
regionale nella fase di adozione del provvedimento  statale,  che  e'
finalizzato, come detto, a garantire la coerente e unitaria  gestione
dell'emergenza sanitaria in corso. 
    Alla responsabilita' delle  regioni  e  delle  province  autonome
resta  affidata  l'adozione  di  eventuali  misure  interinali  e  di
ulteriore  profilassi,   giustificate   da   «specifiche   situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario» a livello locale,
da esercitare in via di urgenza e  nelle  more  dell'adozione  di  un
nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che, come si
appena visto, e' strumento che la legge destina anche alla previsione
di misure dirette a  operare  su  «specifiche  parti  del  territorio
nazionale»). 
    In altre parole, la legittimita' di simili interventi da parte di
singole  regioni  e'  subordinata  al  ricorrere,  cumulativo,  delle
seguenti condizioni: 
        che si tratti di interventi «interinali», ossia  destinati  a
operare nelle more dell'adozione di un (nuovo) decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri; 
        che si  tratti  di  interventi  giustificati  da  «situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario», le  quali  siano
anche «specifiche», ossia proprie della singola regione interessata e
tali da differenziare la situazione del territorio  regionale  (o  di
una parte di esso) rispetto a quello di altre regioni; 
        che, conseguentemente, si  tratti  di  misure  «ulteriormente
restrittive» delle attivita' sociali e produttive esercitabili  nella
regione sulla base della normativa emergenziale statale vigente  alla
data dell'intervento regionale, e non certo tali  da  consentirne  un
piu' libero svolgimento. 
    Si e' visto, infatti, che, ai sensi del comma  16,  dell'art.  1,
del decreto-legge  n.  33  del  2020,  il  presidente  di  regione  -
informando  contestualmente  il  Ministro  della  salute  -  potrebbe
introdurre misure derogatorie rispetto a quelle dettate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge n. 19 del 2020, soltanto «restrittive rispetto a quelle
disposte ai sensi del medesimo art. 2», ovvero, «nei soli casi e  nel
rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e  d'intesa  con  il
Ministro della salute, anche  ampliative»  e  comunque  in  relazione
all'andamento  della  situazione   epidemiologica   sul   territorio,
accertato secondo i criteri  stabiliti  con  il  citato  decreto  del
Ministro della salute 30 aprile 2020. 
    Ogni intervento sia statale sia regionale sia provinciale  dovra'
comunque   ispirarsi   al   principio   costituzionale    di    leale
collaborazione. Per quanto riguarda  l'intervento  statale,  cio'  e'
espressamente previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 19 del 2020, allorche' consente che i decreti del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  siano  adottati  a  condizione  che   siano
«sentiti» i presidenti delle regioni interessate, al fine di prendere
in considerazione le istanze e le esigenze  del  livello  di  governo
regionale/provinciale  nella  fase  di  adozione  del   provvedimento
statale, finalizzato, come detto, a garantire la coerente e  unitaria
gestione  dell'emergenza   sanitaria   in   corso.   E   cio'   vale,
reciprocamente, anche per gli interventi regionali. 
    Nel  momento  in  cui  l'esercizio  di  tali   poteri   venga   a
intrecciarsi con indiscutibili competenze statali,  in  virtu'  della
costante giurisprudenza della Corte,  diviene  obbligo  della  stessa
regione attenersi al principio di leale cooperazione,  e  condividere
con lo Stato gli interventi che intenda adottare. 
    Inoltre, non e'  superfluo  rammentare,  anche  alla  luce  delle
considerazioni sopra addotte, che non si rinviene  nello  Statuto  di
autonomia la competenza legislativa a emanare una legge regionale  in
deroga alla normativa statale vigente «emergenziale» sopra richiamata
ne', tantomeno, si  rinviene  nella  norma  di  attuazione,  adottata
all'esito dello speciale procedimento  e  con  la  particolare  forza
normativa prevista dallo Statuto medesimo, che prevede  espressamente
che resta in capo allo Stato la competenza in materia di  «profilassi
internazionale», come di seguito riportato. 
    La legge 16 maggio  1978,  n.  196  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della Valle d'Aosta.) prevede, infatti  all'art.  35
che «(f)ermo restando quanto  disposto  dal  decreto-legge  8  luglio
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella  legge  17  luglio
1974, n. 386, tutte le finzioni  amministrative  gia'  di  competenza
degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di  igiene,
sanita',   assistenza   ospedaliera   e   assistenza    profilattica,
concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate  -  in
attuazione dell'art. 4, comma primo, della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera l), della legge
costituzionale medesima - dalla Regione Valle d'Aosta. A tal fine, le
funzioni  anzidette,  ancora  esercitate  da  organi  statali,   sono
trasferite alla Regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni  di  cui
all'articolo  seguente»  e,  all'articolo  seguente  (art.  36),  che
«(r)estano ferme le competenze degli organi statali in ordine: 1)  ai
rapporti  internazionali  in  materia  di  assistenza   sanitaria   e
ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale». 
    Nessuna  possibilita'  di  deroga  puo',  dunque,  essere   fatta
risalire  all'autonomia  speciale  riconosciuta  alla  Regione  Valle
d'Aosta, dovendosi piuttosto affermare  la  sicura  prevalenza  delle
disposizioni contenute nei decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.
19 del 2020, i cui effetti non potevano essere incidi  da  previsioni
di leggi della Regione Valle d'Aosta. 
    Con il provvedimento in esame, invece, la Regione  Valle  d'Aosta
cristallizza con legge, in deroga alla citata disciplina statale, una
situazione che, in caso di aumento del contagio, non potrebbe  essere
modificata  neanche  dal  legislatore  statale   -   unico   soggetto
legittimato, per i motivi sopra esposti, a disciplinare la materia in
esame - in ragione della specialita' della legge regionale che, nelle
intenzioni  della  regione,  resterebbe  comunque,   nel   territorio
valdostano, la fonte regolatrice dei rapporti che ne formano oggetto. 
    La  legge  regionale  eccede,  pertanto,   manifestamente   dalle
competenze attribuite alla regione e  invade  ambiti  riservati  alla
potesta' legislativa dello Stato. 
    Non si intende negare, con cio', ogni possibilita' per la regione
di intervenire mediante proprie misure, ma occorre ribadire che  tale
intervento, in difetto di un titolo di competenza  legislativa,  puo'
avvenire esclusivamente in via amministrativa, negli ambiti e con  le
modalita' appositamente stabiliti dalla disciplina primaria statale. 
    Al riguardo, non e' irrilevante rimarcare ancora  una  volta  che
l'azione  del   Governo   e'   stata   improntata,   nella   gestione
dell'emergenza sanitaria, ad assicurare il dialogo interistituzionale
e la partecipazione delle regioni e  delle  province  autonome  nella
definizione delle misure. E' stato inoltre allocato  al  livello  dei
predetti Enti l'esercizio di fondamentali competenze  amministrative,
da  assumere  pero'  nella  cornice   della   disciplina   nazionale.
Significative, in questo senso, come gia' evidenziato, le  previsioni
dell'art. 2, del  decreto-legge  n.  19  del  2020,  che  prevede  il
coinvolgimento delle regioni in vista dell'adozione dei  decreti  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  finalizzati  all'attuazione
delle misure di contenimento, nonche' la riserva alle regioni o  alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'adozione - in
via amministrativa - dei «protocolli o linee guida idonei a prevenire
o  ridurre  il  rischio  di  contagio  nelle  attivita'   economiche,
produttive e sociali» (v. art. 1, comma 14, del decreto-legge  n.  33
del 2020). 
    Con la promulgazione della legge in  esame,  invece,  la  Regione
Valle d'Aosta, anticipando la ripresa graduale di varie attivita'  (e
cristallizzandone la disciplina  anche  a  fronte  di  futuri,  e  in
ipotesi piu' restrittivi, interventi statali), interviene  in  totale
autonomia,    prescindendo    dalla     necessaria     collaborazione
interistituzionale. 
    In altre parole, utilizzando lo strumento giuridico  della  legge
regionale, la regione detta unilateralmente, con un provvedimento che
ha efficacia prolungata nel tempo e che puo' essere  modificato  solo
mediante l'emanazione di una successiva legge  regionale,  le  misure
volte alla ripresa delle varie attivita', ponendosi in  tal  modo  in
contrasto con la disciplina statale vigente alla data di  entrata  in
vigore  della  legge  regionale -  decreto-legge  n.  19  del   2020,
decreto-legge n. 33  del  2020,  decreto-legge  n.  125  del  2020  e
decreto-legge n. 158 del 2020 e decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020 - che costituiscono  l'esplicazione  dei
principi  costituzionali  sopra  riportati,  e  che  consentono  alle
regioni e alle province autonome di intervenire in materia  solo  con
provvedimenti amministrativi, al ricorrere di determinate  condizioni
e nelle more di un successivo intervento statale. 
    Quanto  sin  qui  esposto  in  ordine  alla  distribuzione  delle
competenze assume, evidentemente, rilievo decisivo e assorbente. 
    E'  pero'  opportuno  di  seguito  indicare,  alla   luce   delle
considerazioni sopra  esposte,  i  profili  di  contrasto -  ciascuno
suscettibile  anche  di  autonoma  considerazione -  tra  le  singole
disposizioni  della  legge  regionale   in   esame   e   i   principi
costituzionali sopra elencati, le prescrizioni dei decreti  legge  n.
19 del 2020, n. 33 del 2020, n. 125 del  2020,  n.  158  del  2020  e
quelle del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2020, finalizzati, come detto, a  garantire  la  coerente  e
unitaria gestione dell'emergenza sanitaria in  corso,  completando  e
attuando, come previsto dal menzionato decreto-legge n. 19 del  2020,
in  base  al  principio  di  sussidiarieta',  le   misure   volte   a
fronteggiare l'emergenza COVID-19. 
    Per  le  motivazioni  sopra  addotte,  sono  in  particolare   da
censurare - anche, quindi, per i profili sostanziali, oltre  che  per
l'invasione  di   competenze   statali -   le   seguenti   specifiche
disposizioni: 
        1) l'art. 2, comma 4, che esonera dall'obbligo di  utilizzare
dispositivi di protezione individuale le persone «che si  trovino  in
particolari condizioni psicofisiche». Trattasi, a ben vedere, di  una
formulazione particolarmente ampia, non in linea con quanto  previsto
dall'art. 1, comma 1, lettera c),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, che - nel disporre  l'esonero
dall'obbligo  di  cui  trattasi -  fa  specifico   e   circostanziato
riferimento ai soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' a coloro che  per  interagire  con  i
predetti versino nella  stessa  incompatibilita'.  Lo  stesso  comma,
inoltre, quando stabilisce che «restano ferme le misure previste  dai
protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in
ragione dell'andanzento epidemiologico» si pone in contrasto  con  la
normativa statale vigente sopra richiamata; 
        2) i commi 6 e 7 dell'art. 2, che omettono di  precisare  che
le attivita' in questione possono svolgersi nel rispetto  dei  limiti
«spaziali» definiti dall'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il quale,  per
la zona «arancione», dispone il divieto di ogni spostamento con mezzi
di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso  da  quello  di
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate  esigenze
lavorative, di studio,  per  motivi  di  salute,  per  situazioni  di
necessita' o per  svolgere  attivita'  o  usufruire  di  servizi  non
sospesi e non disponibili in tale comune. Lo stesso  comma,  inoltre,
quando  stabilisce  che  «(f)anno   eccezione   gli   eventi   e   le
manifestazioni  determinati  con  ordinanza  del   Presidente   della
regione» si pone in contrasto con la normativa statale vigente  sopra
richiamata; 
        3) il comma 9 del medesimo art. 2, laddove prevede che «(p)er
tutto il periodo dello stato di emergenza, relativamente ad eventi  o
manifestazioni pubbliche, si seguono  le  disposizioni  emergenziali.
Fanno eccezione  gli  eventi  e  le  manifestazioni  determinati  con
ordinanza  del  Presidente  della   regione,   nonche'   gli   eventi
ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto  delle  norme
di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della regione»,
risultando cosi' non in linea con quanto  sul  punto  previsto  dalla
lettera n) dell'art. 1, comma 10,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, che vieta,  senza  eccezioni,
le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri  analoghi  eventi,
con la lettera o) del medesimo comma,  che  analogamente  prevede  la
sospensione di convegni, congressi e altri  eventi,  a  eccezione  di
quelli che si svolgono con  modalita'  a  distanza,  nonche'  con  le
lettere p) e q), che nell'imporre il rispetto di puntuali misure  per
l'accesso ai luoghi di culto e l'esercizio delle  funzioni  religiose
con la partecipazione di persone, non prevedono la  possibilita'  che
siano disposte particolari  eccezioni  con  ordinanze  regionali.  Lo
stesso comma, inoltre, quando stabilisce che «(f)anno  eccezione  gli
eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza  del  Presidente
della regione» si pone in contrasto con la normativa statale  vigente
sopra richiamata; 
        4) il comma 11 dello stesso art. 2,  che  dispone  la  totale
riapertura  delle  attivita'  commerciali  al  dettaglio  alla   sola
condizione che «che sia possibile garantire il rispetto delle  misure
di sicurezza di cui al comma 10» ossia  la  distanza  interpersonale.
Tale disposizione si pone  in  contrasto  con  l'art.  1,  comma  10,
lettera ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3
dicembre 2020, il quale richiede  condizioni  ulteriori  rispetto  al
mantenimento della distanza interpersonale, dovendosi assicurarsi che
gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che  venga  impedito  di
sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto
dei beni. Inoltre, le attivita' aperte devono rispettare i protocolli
o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio
nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese  le  misure
di cui agli allegati 9 e 11 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, relativi rispettivamente al «Commercio al dettaglio»  e
alle «Misure per gli esercizi commerciali».  Peraltro,  il  comma  in
esame, nel disporre  la  piena  riapertura  delle  attivita'  di  cui
trattasi  omette  di  specificare  che,  nelle  giornate  festive   e
prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno
di  mercati  e  centri  commerciali,  gallerie  commerciali,   parchi
commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari,  punti  vendita  di  generi
alimentari, di  prodotti  agricoli  e  florovivaistici,  tabacchi  ed
edicole; 
        5) ancora, il comma 12 dell'art.  2,  che,  nel  disporre  la
riapertura dei servizi alla persona e agli altri settori dei servizi,
richiama come unica condizione il rispetto delle misure di  sicurezza
della distanza interpersonale, omette il rinvio alle regole di igiene
e prevenzione dettate nei  protocolli  nazionali,  in  contrasto  con
l'art. 1, comma 10,  lettera  ii)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020  e  nella  misura  in  cui  si
ritengano ricomprese nella disposizione anche palestre e  piscine  si
pone in contrasto con l'art. 1,  comma  10,  lettera  f)  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  che  dispone  la
sospensione delle «attivita' di palestre, piscine,  centri  natatori,
centri benessere, centri termali»; 
        6) l'art. 2, comma 13,  che  stabilisce  che  «(a)  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente  legge  i  servizi  di
ristorazione  e  somministrazione  di  alimenti  e  bevande   possono
svolgere regolare attivita', a condizione che sia possibile garantire
il rispetto delle misure di sicurezza  di  cui  al  comma  10».  Tale
disposizione si pone in contrasto con la  disposizione  dell'art.  2,
comma 4, lettera c) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2020, la quale stabilisce che  «sono  sospese  le
attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,  ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), a esclusione  delle  mense  e  del  catering
continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati
i protocolli o le linee guida diretti  a  prevenire  o  contenere  il
contagio. Resta  consentita  la  sola  ristorazione  con  consegna  a
domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie  sia  per
l'attivita' di confezionamento che di trasporto,  nonche'  fino  alle
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con  divieto  di  consumazione
sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi  di
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio  e
rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli  itinerari
europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli
interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro»; 
        7) l'art. 2, comma 14, poiche'  prevede  che  «(a)  decorrere
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  le  attivita'
artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e  i  centri
giovanili, possono svolgere regolare attivita', a condizione che  sia
possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di  cui  al
comma 10», ponendosi cosi' in contrasto con la disposizione dell'art.
1, comma 10, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2020, la quale stabilisce che «(s)ono sospesi  le
mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove  i  relativi
servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo  restando
il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica». A
tale riguardo, vale evidenziare che l'art. 1, comma  2,  lettera  a),
della legge 12 giugno 1990,  n.  146,  qualifica  espressamente  come
servizio pubblico essenziale «l'apertura al pubblico regolamentata di
musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui  all'art.  101,
comma 3, del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.    42».    Rientra,
conseguentemente, nella potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato
anche  la  potesta'  di  dettare  le  scelte  fondamentali   inerenti
all'erogazione del predetto servizio pubblico essenziale, inclusa  la
relativa sospensione, in una situazione di emergenza sanitaria estesa
all'intero territorio nazionale; 
        8) l'art. 2, comma 15, che prevede che «(a)  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive
ubicate sul territorio regionale e le  attivita'  turistiche  possono
svolgere regolare attivita', a condizione che sia possibile garantire
il rispetto  delle  misure  di  sicurezza  di  cui  al  comma  10»  e
contrasta, pertanto, con l'art. 1, comma 10, lettera pp), decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre  2020,  in  quanto
omette di richiamare il rispetto dei protocolli e delle  linee  guida
adottati dalle regioni o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome,  idonei  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
contagio; 
        9) l'art. 2, comma 16, il quale stabilisce che «(a) decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere
regolare  attivita'  gli  impianti  a  fune   ad   uso   sportivo   o
turistico-ricreativo, a condizione che  sia  possibile  garantire  il
rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di  sicurezza
vigenti». Tale norma si pone in contrasto con  l'art.  1,  comma  10,
lettera oo), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3
dicembre  2020,  che  dispone  «(s)ono  chiusi   gli   impianti   nei
comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati  solo  da
parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI),
dal  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e/o   dalle   rispettive
federazioni  per  permettere   la   preparazione   finalizzata   allo
svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o  lo
svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio  2021,  gli
impianti sono aperti agli sciatori amatoriali  solo  subordinatamente
all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza  delle
regioni  e  delle  province  autonome   e   validate   dal   Comitato
tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e,  in
genere,  assembramenti».  La  ratio  sottesa  alla   chiusura   degli
«impianti nei comprensori sciistici», ai sensi  del  citato  art.  1,
comma 10, lettera oo), del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2020 e', infatti, quella di evitare che vi  siano
luoghi, come gli impianti di  sci,  caratterizzati,  soprattutto  con
l'inizio della stagione invernale,  da  eccezionale  aggregazione  di
persone  e  potenziali  occasioni  di  assembramento,  foriere  della
diffusione del virus Sars-Cov-2. Peraltro, la riapertura,  a  partire
dal 7 gennaio 2021, dei suddetti impianti agli  sciatori  amatoriali,
come previsto dal decreto-legge n.  125  del  2020,  e'  condizionata
all'adozione di linee guida da parte della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, validate dal  Comitato  tecnico-scientifico.
Pertanto, il predetto art. 2, comma 16, nel  consentire  il  regolare
svolgimento delle attivita' degli impianti a fune anteriormente al  7
gennaio 2020, necessariamente non puo'  tener  in  debito  conto  dei
contenuti delle predette linee guida con conseguente  violazione  del
principio di leale collaborazione, principio interpretativo  generale
delle norme sul riparto di competenza e delle relazioni istituzionali
fra Stato e regioni (cosi', Corte costituzionale sentenze n. 341  del
1996 e n. 242 del 1997); 
        10) l'art. 2, comma 18, che  prevede  che  «(p)er  i  servizi
educativi  per  l'infanzia,  le  attivita'  formative  delle   scuole
dell'infanzia, le attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine  e
grado, nonche' le istituzioni di formazione  superiore,  comprese  le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale  e
coreutica, i corsi professionali, master, corsi  per  le  professioni
sanitarie e le universita' per anziani, nonche' i corsi professionali
e le  attivita'  formative  svolte  da  altri  enti  pubblici,  anche
territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi  corsi,
attivita' formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate  e  le  uscite
didattiche  comunque  denominate,   programmate   dalle   istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio  nazionale  sia
all'estero, si applica la normativa statale emergenziale  in  vigore,
fatti  salvi  ulteriori   interventi   normativi   regionali».   Tale
disposizione contrasta con l'art. 1, comma 10, lettera s) del decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  che
disciplina la  materia  nella  parte  in  cui  demanda  a  «ulteriori
interventi normativi regionali» la disciplina della stessa, sembrando
ammettersi una deroga anche «ampliativa»  alle  disposizioni  statali
vigenti in materia di servizi  educativi  per  l'infanzia,  scuola  e
universita'; 
        11) l'art. 2, comma 20, il  quale  prevede  che  «l'assessore
regionale competente alla mobilita' e ai trasporti puo'  disporre  la
programmazione del  servizio  erogato  dalle  aziende  del  trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
misure in materia di  trasporto  pubblico  di  linea  si  applica  la
normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali  prescrizioni
ulteriori fissate dal  Presidente  della  regione,  di  concerto  con
l'assessore regionale competente alla mobilita' e ai trasporti». Tale
disposizione contrasta con l'art 1, comma 10, lettera mm) del decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020  che
disciplina la materia e - nella parte in  cui  demanda  a  «eventuali
prescrizioni ulteriori  fissate  dal  Presidente  della  regione,  di
concerto con l'assessore regionale competente  alla  mobilita'  e  ai
trasporti» - non rispetta le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  e  all'art.  1,  commi  16  e
16-bis del decreto-legge n. 33 del 2020, che permettono alle  regioni
di  introdurre  soltanto   misure   piu'   restrittive   nelle   more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
(adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n.  19  del
2020) o ampliative ma nei soli casi e  con  i  criteri  previsti  dai
citati decreti e previa intesa con il Ministro della salute; 
        12) l'art. 2, comma 21, laddove  dispone  che  «in  relazione
alle misure previste dalla  presente  legge  i  sindaci,  nell'ambito
delle proprie competenze, possono adottare misure  ulteriori  e  piu'
restrittive, in ragione  delle  situazioni  di  rischio  rilevate.  I
sindaci individuano nel territorio di loro  competenza  i  luoghi  di
potenziali  assembramenti  e  predispongono   adeguate   misure   per
evitarli». La formulazione della disposizione  appare  eccessivamente
generica e  suscettibile  di  essere  interpretata  nel  senso  della
attribuzione ai  sindaci  di  un  generale  potere  di  deroga  della
normativa, statale  e  regionale,  in  materia  di  contenimento  del
contagio  da  COVID-19,  in  contrasto  con   quanto   previsto,   in
particolare, dall'art. 3 del decreto-legge n. 19/2020.  Una  siffatta
lettura del testo  condurrebbe  a  ritenerne  la  illegittimita'  per
violazione: 
          della  competenza  statale   in   materia   di   profilassi
internazionale e  di  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m)  e  q),  e
terzo comma della Costituzione; 
          dei  principi  di  sussidiarieta'  e  adeguatezza  di   cui
all'art. 118, primo comma della Costituzione; 
          del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. 
        Considerato che, a fronte della cennata competenza  esclusiva
dello Stato in  materia  di  profilassi  internazionale,  l'autonomia
speciale della  Regione  Valle  d'Aosta  in  materia  sanitaria  deve
considerarsi cedevole (cfr. Corte costituzionale, 15  dicembre  2016,
n. 270), il potere d'intervento  dei  sindaci  non  puo'  che  essere
circoscritto  all'ambito  loro  assegnato  dalla  vigente   normativa
nazionale, compatibilmente con le specifiche disposizioni eccezionali
dettate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
        13) il comma 22 dell'art. 2, - stabilendo  che  «(q)ualora  a
livello  nazionale  siano  previste  mitigazioni  delle   misure   di
contrasto alla diffusione del virus, queste possono  essere  recepite
con ordinanza del presidente della regione» - e l'art.  4,  rubricato
«Gestione dell'emergenza sul territorio  regionale»,  introducono  un
sistema di gestione dell'epidemia parallelo a quello delineato  dalle
norme statali, e pertanto, contrastano con gli articoli 1, 2 e 3  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e art. 1, commi 16  e  16-bis  del
decreto-legge n. 33 del 2020, che - come si  e'  visto  -  permettono
alle regioni di introdurre soltanto  misure  piu'  restrittive  nelle
more dell'adozione dei  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri (adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n.
19 del 2020) o ampliative ma nei soli casi e con i  criteri  previsti
dai citati decreti e previa intesa con il Ministro della salute; 
        14) l'art. 2, comma 24, che attribuisce al  presidente  della
regione, in caso di necessita'  inerenti  l'andamento  dell'emergenza
sanitaria, la competenza a sospendere le attivita' di cui ai commi da
11 a 19 del medesimo articolo e tra queste  sono  ricomprese  sia  lo
svolgimento dell'attivita' degli impianti a fune (comma 16),  sia  lo
svolgimento degli esami di idoneita' per la patente di guida  teorici
e pratici (comma 19) di cui all'art. 121 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 1,  comma
10, lettera s) del citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 dicembre 2020 disciplina  l'espletamento  delle  prove
teoriche e pratiche da parte degli uffici della motorizzazione civile
e delle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle  patenti
di guida, consentendole. Il successivo art. 3, comma  4,  lettera  l)
del suddetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
prevede la sospensione esclusivamente delle prove di  verifica  delle
capacita' e dei comportamenti (prove pratiche) e non anche di  quelle
teoriche per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e  BE
nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto (zone rosse). Tale disposizione,  in  maniera
difforme dalla regolamentazione delle attivita' stabilite dal decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  3  dicembre  2020,
consente lo svolgimento degli esami  sia  pure  «nel  rispetto  delle
distanze di sicurezza interpersonali di almeno  un  nzetro  e  previa
copertura di  naso  e  bocca»  (comma  19  dell'art.  2  della  legge
regionale  in  esame),  demandando  al   presidente   della   regione
l'adozione di eventuale provvedimenti di sospensione delle attivita',
in  caso  di   necessita'   inerenti   all'andamento   dell'emergenza
sanitaria; 
        15) L'art.  2,  comma  25,  che  prevede  che  «le  procedure
concorsuali pubbliche e private si  svolgono  qualora  sia  possibile
garantire la distanza di sicurezza interpersonale di abneno un  metro
e con obbligo di coprirsi naso e bocca». La disposizione si  pone  in
contrasto con la disposizione dell'art. 1, comma 10, lettera  z)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, la
quale  dispone  che  «(e')  sospeso  lo   svolgimento   delle   prove
preselettive  e  scritte  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e
private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle  professioni,
a esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati  sia
effettuata esclusivamente su basi  curriculari  ovvero  in  modalita'
telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il  personale  del
servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli  esami
di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di  medico
chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile,  ferma
restando l'osservanza delle disposizioni di cui  alla  direttiva  del
Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020  e
degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma  la  possibilita'  per  le
commissioni di procedere alla  correzione  delle  prove  scritte  con
collegamento da remoto». 
2) Violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione. 
    L'art. 2, comma 23, della  legge  regionale  stabilisce  che  «il
mancato  rispetto  delle  misure  di  cui  alla  presente  legge   e'
sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19 (Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19)». 
    Il citato art. 4 del decreto-legge n. 19 del  2020  presenta  una
formulazione   composita,   atteso   che   contempla   sia   sanzioni
amministrative pecuniarie (comma 1), sia sanzioni  accessorie  (comma
2: chiusura dell'esercizio o dell'attivita' commerciale), sia  misure
a  carattere  precauzionale   (comma   4:   chiusura   dell'esercizio
commerciale nell'immediatezza  dell'accertamento).  Al  comma  8  e',
altresi',  prevista  la   depenalizzazione   di   fattispecie   prima
considerate reato. 
    La  legge  regionale  avrebbe,  dunque,  dovuto  perimetrare  con
sufficiente  determinatezza  l'ambito  delle   condotte   sanzionate,
individuando specificatamente le disposizioni della legge  regionale,
la cui violazione comporta  l'applicazione  delle  sanzioni,  a  loro
volta individuate, secondo l'esatta tipologia. 
    Pertanto, la disposizione regionale in esame appare in  contrasto
- oltre che  i  parametri  di  costituzionalita'  gia'  indicati  nel
superiore mezzo di ricorso - anche con il principio di  legalita'  di
cui all'art. 1 della legge n. 689/1981, con violazione dell'art.  25,
secondo comma, della  Costituzione,  pacificamente  applicabile  alla
materia dell'illecito amministrativo (cfr.  Corte  costituzionale,  7
giugno 2018, n. 121; Cassazione Civ., Sez. II, 25 febbraio  2020,  n.
4962); 
3) In relazione all'art. 117, comma secondo,  lettera  h)  violazione
della potesta' esclusiva statale nella  materia  «ordine  pubblico  e
sicurezza» l'art. 3, comma  1,  lettera  a),  della  legge  regionale
impugnata interferisce con la materia «ordine pubblico e  sicurezza»,
riservata in via esclusiva al legislatore statale ai sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera h) della Costituzione. 
    In virtu' della cennata disposizione e', infatti, costituita, con
decreto del presidente della  regione,  una  «Unita'  di  supporto  e
coordinamento per l'emergenza COVID-19», cui spetta, tra  gli  altri,
il compito di «promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie
tra tutti i soggetti interni ed esterni alla regione, quali gli  enti
locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi». 
    Sul punto si osserva che, a  norma  dell'art.  44  dello  Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla  legge  costituzionale  26
febbraio  1948,  n.  4,  spetta  al  presidente  della  regione,  per
delegazione del Governo della Repubblica, provvedere «al mantenimento
dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo,  verso  il
quale e' responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato  e  di
polizia locale». E' il presidente della regione, infatti, in qualita'
di Autorita' provinciale di pubblica sicurezza, a coordinare ai sensi
dell'articolo della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  l'operato  delle
Forze di polizia, avvalendosi del Comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica. 
    Con tale disposizione si andrebbe  a  incidere  sulle  competenze
riservate in via esclusiva al presidente della regione, atteso che il
compito di  promuovere  il  raccordo  e  le  sinergie  con  le  Forze
dell'ordine verrebbe a essere posto in capo alla summenzionata Unita'
di supporto e coordinamento. 
 
                       Istanza di sospensione 
 
    Quanto ai  fondamento  del  ricorso,  si  rinvia  alle  superiori
considerazioni, che descrivono l'introduzione di misure ampliative  e
derogatorie rispetto al quadro regolatorio nazionale, in un  contesto
di grave e preoccupante innalzamento della curva  del  contagio,  con
inevitabile rischio di esternalita'  negative  per  l'intero  sistema
sanitario nazionale. 
    Le esigenze cautelari emergono, con particolare urgenza,  ove  si
consideri  che  le  disposizioni  della  legge   regionale   incidono
immediatamente e direttamente su interessi fondamentali,  creando  un
evidente pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per  i  diritti
dei  cittadini,  oltre  che   per   l'ordinamento   giuridico   della
Repubblica: rischi, questi, al ricorrere dei quali  l'art.  35  della
legge n. 87 del 1953 giustifica l'esercizio, da  parte  della  Corte,
del pur eccezionale potere di  sospensione  cautelare  degli  effetti
della legge. 
    La legge regionale della Valle d'Aosta n. 11 del  2020  sta  gia'
attualmente determinando  gravi  rischi  per  la  salute  pubblica  -
facendo si'  che,  nella  regione,  trovino  applicazione  misure  di
contenimento della pandemia diverse e piu' lievi di quella  stabilite
dello Stato (cui, invece, spetta inequivocabilmente di stabilirle, in
forza dei richiamati titoli competenziali) - e ancor  piu'  gravi  e'
suscettibile di determinarne, nella misura in cui le disposizioni  da
essa previste sono idonee a fare da argine all'applicazione di  nuove
misure statali che si rendessero necessarie  nei  prossimi  giorni  o
nelle prossime settimane e che fossero introdotte con  nuovi  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  o  ordinanze  ministeriali
ovvero anche con legge statale. 
    Si consideri, al riguardo, che in base a una prima -  e  sia  pur
controvertibile - lettura del giudice amministrativo,  la  perdurante
efficacia della legge regionale, ove questa  non  sia  sospesa  dalla
Corte, preclude la tutela cautelare, quanto meno nella forma  urgente
e  monocratica  prevista  dall'art.  56  del  codice   del   processo
amministrativo, anche nei confronti degli atti attuativi della  legge
regionale (a meno che le autorita' valdostane non vadano  addirittura
oltre quanto consentito dalla legge regionale). 
    Ci si  riferisce  al  recentissimo  decreto  del  Presidente  del
Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, n. 41 del 18
dicembre  2020,  che  ha  appunto  respinto  una  domanda  di  tutela
cautelare urgente avverso  l'ordinanza  n.  552/2020  del  Presidente
della Valle d'Aosta, con le seguenti motivazioni: 
        «(...)  Atteso  che,  in   caso   di   ricorso   alla   Corte
costituzionale, non fa difetto un  rimedio  cautelare  esperibile  in
quella sede; 
    Atteso  che  l'ordinanza  impugnata  prescrive  limitazioni  piu'
stringenti    della    normativa,    verosimilmente     di     dubbia
costituzionalita', di fatto in vigore nella regione; 
    Atteso il  rischio  che  la  sospensione  dell'ordinanza  gravata
ripristini  la  piu'  ampia  e  liberale  disciplina  dettata   dalla
menzionata legge; 
    Atteso, infine, che un'eccessiva instabilita' di disposizioni  in
ordine a minute attivita' di bar e ristoranti cagionerebbe  non  solo
negli esercenti ma anche nella cittadinanza situazioni  di  crescente
sconcerto e disordine nelle quotidiane attivita' per un  periodo  del
resto brevissimo; 
    Si reputa non sussistente  il  presupposto  dell'art.  56  c.p.a.
nella presente vicenda processuale». 
    Si vede, quindi, come lo strumento della legge regionale consenta
- soprattutto in ragione dei tempi minimi di risposta che  richiedono
i rimedi giurisdizionali, anche  avverso  gli  atti  attuativi  della
legge - che misure derogatorie e meno rigorose  di  quelle  nazionali
conservino efficacia per periodi anche  non  brevissimi,  e  comunque
certamente idonei a incidere sull'andamento dell'epidemia. 
    Eventualita', questa, che - nell'assenza di un'efficace e  pronta
risposta - rischia inoltre di suscitare analoghe iniziative anche  da
parte di altre regioni, con inevitabile pregiudizio, come detto,  per
l'integrita' dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  ancor
maggiore pericolo di danno alla salute pubblica. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' della  legge  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta n. 11 del  2020,  previa  sospensione  in  via
urgente della sua efficacia. 
    Si produrra' copia autentica della  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri del 18 dicembre 2020, con l'allegata relazione. 
        Roma, 21 dicembre 2020 
 
      Gli Avvocati dello Stato: Colelli - Fiorentino - Galluzzo