DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2020 

Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
27  febbraio  2019  «Assegnazione  di  risorse  finanziarie  di   cui
all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145»  e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  4  aprile
2019  «Assegnazione  di  risorse  finanziarie  di  cui   all'articolo
24-quater del convertito decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119».
(20A07249) 
(GU n.1 del 2-1-2021)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare, l'art. 3, comma 18; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice
della protezione civile»; 
  Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
con cui al fine di far fronte alle esigenze  derivanti  dagli  eventi
calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre  e  ottobre  dell'anno
2018, e' stato istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021», con cui  e'
stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021  «al  fine
di permettere l'immediato avvio  e  la  realizzazione  nell'arco  del
triennio   2019   -   2021   degli   investimenti    strutturali    e
infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed
e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente
alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonche'
all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1,  secondo  periodo,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; 
  Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018,  il
quale prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021  e  che
dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in apposito fondo del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il piano  nazionale  per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela
della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che,
relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'Azione  2  (Piano
emergenza dissesto),  «il  sotto-piano  di  Azione  di  contrasto  al
rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e'
prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate,
gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2019 recante: «Assegnazione di risorse  finanziarie  di  cui
all'art. 1, comma 1028,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145»,
adottato ai sensi del citato art. 1, comma 1029 ed,  in  particolare,
la tabella A al medesimo allegata, contenente l'elenco degli stati di
emergenza vigenti alla data del 31 dicembre 2018, ovvero  cessati  da
non oltre  sei  mesi  dalla  medesima  data  al  fine  di  permettere
l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del  triennio  2019  -
2021 degli investimenti strutturali e  infrastrutturali  urgenti,  di
cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del  decreto  legislativo
n. 1 del 2018; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
aprile 2019 recante: «Assegnazione  di  risorse  finanziarie  di  cui
all'art. 24-quater,  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
luglio 2019 recante: «Integrazione del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019», con il quale  e'  stata
disposta  l'integrazione  dell'elenco  degli   stati   di   emergenza
ricompresi nella tabella A allegata al citato decreto del 27 febbraio
2019, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma  1028,  della
legge n. 145 del 2018; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
gennaio  2020  recante:  «Rimodulazione  delle  risorse   finanziarie
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della legge  30  dicembre
2018, n. 145»; 
  Visti l'art. 2, comma 3, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e l'art. 1, comma 7,  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile
2019, con cui si dispone che  nell'ipotesi  di  mancata  stipula  dei
contratti di affidamento degli interventi di cui ai medesimi decreti,
si provvede entro il 30 settembre  di  ciascuna  annualita'  mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Capo Dipartimento della protezione civile,  alla  assegnazione  delle
risorse non utilizzate; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,  in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14, del 17 marzo 2020, n. 18, del  25  marzo
2020, n. 19 e dell'8  aprile  2020, n.  22  e  n.  23,  adottati  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22  marzo  2020,  1°
aprile 2020 e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni  attuative  del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19; 
  Considerato che a seguito dei richiamati provvedimenti adottati per
fronteggiare,  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state  sospese  tutte
le attivita' produttive industriali e commerciali; 
  Considerato, altresi', che  i  citati  provvedimenti  adottati  per
fronteggiare il Covid-19 non consentono l'operativita' delle imprese,
dei professionisti e delle amministrazioni locali con la  conseguente
impossibilita', per le amministrazioni interessate,  di  garantire  e
rispettare i tempi di stipula dei contratti di affidamento dei lavori
previsti dall'art.  2,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del   27   febbraio   2019   e   successive
modificazioni e dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di prorogare, per le  annualita'
2020 e 2021: 
    a) il termine previsto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  27  febbraio  2019  e
successive modificazioni, onde  consentire  ai  commissari  delegati,
ovvero ai soggetti responsabili di cui  all'art.  26,  comma  1,  del
decreto  legislativo  2   gennaio   2018,   n.   1,   di   provvedere
tempestivamente alla realizzazione  di  investimenti  strutturali  ed
infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle
strutture e infrastrutture colpite dagli eventi  calamitosi  elencati
nel citato decreto; 
    b) il termine previsto dall'art. 1,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  4  aprile  2019,  onde
consentire ai commissari delegati  delle  regioni  ed  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  cui  all'art.  1,   comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
558 del 15 novembre 2018, la realizzazione di investimenti  immediati
di  messa  in  sicurezza  o  ripristino  delle  strutture   e   delle
infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi  di  ottobre  2018
nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione  e  sicurezza,
della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto
idrogeologico; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di consentire  l'utilizzo  delle
economie derivanti dall'attuazione dei piani delle varie annualita'; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e   delle   finanze,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali  e  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  del  27  febbraio  2019  e  successive
modifiche e integrazioni viene modificato come di seguito: 
    a) all'art. 2, comma 2, l'ultimo periodo viene cosi' modificato: 
      «Le restanti risorse sono trasferite, per l'annualita' 2019, in
relazione allo stato di attuazione del piano». 
    b) dopo l'art. 2, comma  2,  viene  inserito  il  seguente  comma
2-bis: 
      «2-bis. Per le annualita' 2020 e 2021,  il  Dipartimento  della
protezione  civile   assicura   il   trasferimento   dei   rispettivi
finanziamenti, ai soggetti di cui all'art. 1,  mediante  la  seguente
procedura: 
        40% dell'importo finanziato, contestualmente all'approvazione
del piano degli investimenti di cui al comma 1; 
        ulteriore  50%  dell'importo  finanziato  su  richiesta   dei
soggetti di cui all'art. 1, corredata di documentazione  che  attesti
la liquidazione, da parte  degli  enti  attuatori,  della  precedente
anticipazione nella misura non inferiore all'80%; 
        saldo  dell'importo  del   piano   approvato,   eventualmente
rimodulato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, corredata di
documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione,  da  parte  degli
enti attuatori,  delle  precedenti  anticipazioni  nella  misura  non
inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie per consentire
la   chiusura   amministrativa   di   ciascuno   degli   investimenti
programmati». 
    c) all'art. 2, comma 3, le parole «di ciascuna  annualita'»  sono
sostituite  con  «dell'annualita'  2019»  e  le   parole   «di   ogni
annualita'» con «dell'annualita' 2019». 
    d) dopo l'art. 2, comma  3,  viene  inserito  il  seguente  comma
3-bis: 
      «3-bis. I soggetti di cui  all'art.  1  garantiscono  l'impiego
delle somme assegnate per le annualita' 2020 e  2021,  attraverso  la
stipula  dei  contratti  ovvero  la  definizione  delle  obbligazioni
giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei
piani  degli  investimenti,  entro  il  31   dicembre   di   ciascuna
annualita'». 
    e) dopo l'art. 2, comma 4,  vengono  inseriti  i  seguenti  commi
4-bis e 4-ter: 
      4-bis «Per gli investimenti del piano  relativo  all'annualita'
2020 puo' essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare
nella medesima annualita'. In tal caso, i soggetti di cui all'art.  1
dovranno garantire la programmazione delle relative  lavorazioni  nel
piano della successiva annualita' 2021». 
      4-ter  «E'  consentito  l'utilizzo  delle  economie   derivanti
dall'attuazione  dei  piani  delle  annualita'  2019,  2020  e  2021,
attraverso  la  rimodulazione  degli  stessi  piani   da   sottoporre
all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. I soggetti
di  cui  all'art.  1  garantiscono  l'impiego  di   dette   economie,
attraverso la stipula  dei  contratti  ovvero  la  definizione  delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura
programmata, entro  il  30  settembre  successivo  all'annualita'  di
riferimento del piano come rimodulato». 
    f) dopo l'art. 2, comma 5, viene inserito il seguente comma 6: 
      «6. Con ordinanze del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile sono individuate le modalita' di  completamento  in  ordinario
dei piani degli investimenti di cui al presente articolo». 
  2. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 e' cosi modificato: 
    a) all'art. 1, comma 6, l'ultimo periodo viene cosi' modificato: 
      «Le restanti risorse sono trasferite, per l'annualita' 2019, in
relazione allo stato di attuazione del piano». 
    b) dopo l'art. 1, comma  6,  viene  inserito  il  seguente  comma
6-bis: 
      «6-bis. Per l'annualita' 2020, il Dipartimento della protezione
civile assicura il trasferimento  dei  rispettivi  finanziamenti,  ai
soggetti di cui all'art. 1, mediante la seguente procedura: 
        40% dell'importo finanziato, contestualmente all'approvazione
del piano degli investimenti di cui al comma 5; 
        ulteriore  50%  dell'importo  finanziato  su  richiesta   dei
soggetti di cui all'art. 1, corredata di documentazione  che  attesti
la liquidazione, da parte  degli  enti  attuatori,  della  precedente
anticipazione nella misura non inferiore all'80%; 
        saldo  dell'importo  del   piano   approvato,   eventualmente
rimodulato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, corredata di
documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione,  da  parte  degli
enti attuatori,  delle  precedenti  anticipazioni  nella  misura  non
inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie per consentire
la   chiusura   amministrativa   di   ciascuno   degli   investimenti
programmati». 
    c) all'art. 1, comma 7, le parole «di ciascuna  annualita'»  sono
sostituite  con  «dell'annualita'  2019»  e  le   parole   «di   ogni
annualita'» con «dell'annualita' 2019». 
    d) dopo l'art. 1, comma 7,  vengono  inseriti  i  seguenti  commi
7-bis e 7-ter: 
      «7-bis. I soggetti di cui al  comma  1  garantiscono  l'impiego
delle somme assegnate per l'annualita' 2020,  attraverso  la  stipula
dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti per ogni intervento o  misura  inseriti  nei  piani  degli
investimenti, entro il 31 dicembre 2020». 
      7-ter  «E'  consentito  l'utilizzo  delle  economie   derivanti
dall'attuazione dei piani delle annualita' 2019 e 2020, attraverso la
rimodulazione degli stessi piani da sottoporre  all'approvazione  del
Dipartimento della protezione civile. I soggetti di cui  al  comma  1
garantiscono l'impiego di dette economie, attraverso la  stipula  dei
contratti ovvero la  definizione  delle  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti per ogni investimento o misura programmata,  entro  il  30
settembre successivo all'annualita' di  riferimento  del  piano  come
rimodulato». 
    e) dopo l'art. 1, comma 8, viene inserito il seguente comma: 
      «9. Con ordinanze del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile sono individuate le modalita' di  completamento  in  ordinario
dei piani degli investimenti di cui al presente articolo». 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 ottobre 2020 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                                Costa 
 
           Il Ministro per i beni, le attivita' culturali 
                          e per il turismo 
                            Franceschini 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                              Bellanova 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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