AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Tarlidocin» (20A07250) 
(GU n.1 del 2-1-2021)

 
       Estratto determina AAM/AIC n. 182 del 23 dicembre 2020 
 
    Procedura europea n. DE/H/5412/001/DC. 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione   n.    A.I.C.:
e' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  TARLIDOCIN,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel und Consilium  GmbH  -
Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim, Germania. 
    Confezioni: 
      «1.200.000 U.I./25  mg  polvere  e  soluzione  per  sospensione
iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 fiala in  vetro  di
soluzione da 5 ml - A.I.C. n. 046094013 (in base 10) 1CYPPX (in  base
32); 
      «1.200.000 U.I./25  mg  polvere  e  soluzione  per  sospensione
iniettabile» 5 flaconcini in vetro di polvere + 5 fiale in  vetro  di
soluzione da 5 ml - A.I.C. n. 046094025 (in base 10) 1CYPQ9 (in  base
32). 
    Forma  farmaceutica:  polvere   e   soluzione   per   sospensione
iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari per  la  conservazione:  conservare  nella
confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        1   flaconcino   di   polvere   contiene    916,7    mg    di
benzilpenicillina  benzatinica  (come  tetraidrato),  equivalente   a
1.200.000 UI di benzilpenicillina benzatinica; 
        1 fiala in vetro da 5 ml  di  soluzione  contiene  25  mg  di
lidocaina cloridrato monoidrato; 
      eccipienti: 
        flaconcino di polvere: 
          povidone K17; 
          polisorbato 80, 
          sodio citrato, anidro; 
          acido citrico; 
          mannitolo (E421); 
          simeticone; 
          lecitina di soia 
        fiala con soluzione: 
          idrossido di sodio; 
          acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile  del  rilascio  dei  lotti:  Infectopharm
Arzneimittel  und  Consilium  GmbH  -  Von-Humboldt-Str.   1,   64646
Heppenheim, Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: «Tarlidocin» e' indicato per  l'uso  in
adulti, adolescenti, bambini e  lattanti  per  il  trattamento  e  la
profilassi delle seguenti infezioni  causate  da  patogeni  sensibili
alla  penicillina  (vedere  paragrafo   5.1   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto). 
    Per il trattamento di: 
      erisipela  (trattamento  di  follow‑up,  dopo  aver   raggiunto
apiressia stabile e  il  miglioramento  di  segni  e  sintomi  locali
mediante trattamento antibiotico endovenoso); 
      sifilide precoce (sifilide primaria, secondaria o  latente  con
una durata dell'infezione non superiore a un anno) senza anomalie del
liquido cerebrospinale (LCS); 
      sifilide con una durata  dell'infezione  superiore  a  un  anno
(sifilide latente, cardiovascolare o  tardiva  benigna),  esclusa  la
neurosifilide e senza anomalie del liquido cerebrospinale (LCS), 
      framboesia; 
      pinta. 
    Per la profilassi di: 
      febbre reumatica (corea, cardite reumatica); 
      glomerulonefrite post‑streptococcica; 
      erisipela. 
    Si devono prendere in considerazione gli  orientamenti  ufficiali
sull'uso appropriato di agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del  Ministero  della
salute del 30 aprile 2015 in attuazione della direttiva 2010/84/UE  i
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale  almeno   ogni   sei   mesi   a   partire   dal   rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.