PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 dicembre 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
728). (20A07419) 
(GU n.3 del 5-1-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15
ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del  7  ottobre
2020 con cui il medesimo stato di emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e  667  del  22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020,  n.  684  del  24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17  agosto  2020,  n.  698  del  18
agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020,
n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del  22
ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,  n.  712  del  15  novembre
2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25  novembre  2020,  n.
716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718  del  2
dicembre 2020 e n.  719  del  4  dicembre  2020  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126  recante  «Misure
urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia»; 
  Ritenuto necessario assicurare un adeguato supporto alle  strutture
sanitarie regionali  deputate  alle  attivita'  di  tracciamento  dei
contatti dei casi di COVID-19 attraverso il reperimento di  ulteriori
professionalita' specifiche rispetto a  quelle  gia'  individuate  ai
sensi  della  citata  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Reperimento figure professionali 
 
  1. Al fine di garantire l'operativita' del  sistema  di  ricerca  e
gestione dei contatti dei casi  di  COVID-19  (contact  tracing),  le
regioni e province autonome  possono  provvedere  al  reperimento  di
ulteriori unita' di medici abilitati  non  specializzati  rispetto  a
quelle  indicate  nell'allegato  1  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  le  regioni  e  province  autonome
utilizzano  l'elenco  gia'   predisposto   dal   Dipartimento   della
protezione civile ai sensi dell'art. 1 della  predetta  ordinanza  n.
709 del 2020, secondo i tempi e le modalita' indicate ai commi 4,  6,
7, 8 e 9 del citato art. 1 e con le deroghe di cui all'art.  2  della
medesima ordinanza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sui rispettivi bilanci  autonomi  delle  regioni  e
province autonome interessate. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 dicembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli