N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2019
Ordinanza del 4 dicembre 2019 del Giudice di pace di Brindisi nel procedimento civile promosso da Tafuro Sergio contro Prefetto di Brindisi. Circolazione stradale - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Previsione che, in caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 213, comma 8.(GU n.1 del 7-1-2021 )
IL GIUDICE DI PACE Avv. Giuseppe Capodieci, sciogliendo la riserva; Letti gli atti del procedimento n. 5272/2019 RG promosso da Tafuro Sergio; Osserva Il Prefetto di Brindisi in data 29 luglio 2019 contestava al ricorrente la violazione dell'art. 213 comma 8 del codice della strada, disponendo la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo tg. CH 643 LP appartenente allo stesso. Premesso che in data 21 maggio 2019 il Comando stazione carabinieri di Celiino san marco contestava al Tafuro la circolazione abusiva del veicolo tg. CH 643 LP di proprieta' dello stesso, del quale era stato nominato custode con verbale i sequestro elevato il 20 maggio 2019 del Comando carabinieri NOR di Brindisi a seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 193, comma 2 del codice della strada. La norma richiamata art. 213 del codice della strada al comma 8, prevede, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la doppia sanzione accessoria della perdita della proprieta' del veicolo e della revoca della patente e' eccessivamente afflittiva e viola il precetto costituzionale dell'art. 3, comma 1 della Costituzione. Considerato che la confisca trova causa nel mancato pagamento dell'assicurazione obbligatoria, sembra gia' sufficientemente punitiva, senza doversi anche aggiungere la revoca del titolo di guida (patente). In realta' la sanzione accessoria attiene ad un'afflizione personale che non ha nulla a che vedere co l'abuso del titolo di guida di cui al provvedimento prefettizio, perche' astrattamente legata alla violazione degli obblighi della custodia e non all'attivita' di conduzione del veicolo. Da quanto sopra sembra che la norma del codice della strada e' in contrasto con il precetto costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Preliminarmente sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e dispone l'immediata restituzione della patente di guida di Tafuro Sergio. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 213, comma 8 del codice della strada in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Il giudice: Capodieci --- IL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI Esaminato il provvedimento della Corte costituzionale protocollo n. 131 datato 21 luglio 2020, con il quale veniva rilevata, nella ordinanza di rimessione, la presenza di errore materiale, in quanto veniva riportato il numero di ruolo generale 5272/2019 invece di 4521/2019. In ordine all'errata indicazione del numero di ruolo generale, cosi' dispone: nella ordinanza di rimessione laddove e' scritto «letti gli atti del procedimento n. 5272/2019 promosso da Tafuro Sergio» deve leggersi «letti gli atti dei procedimento n. 4521/2019 promosso da Tafuro Sergio». Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Brindisi, 3 ottobre 2020 Il giudice di pace: Capodieci