N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2019

Ordinanza del 4 dicembre 2019 del Giudice di  pace  di  Brindisi  nel
procedimento civile promosso da  Tafuro  Sergio  contro  Prefetto  di
Brindisi. 
 
Circolazione   stradale   - Misura   cautelare   del   sequestro    e
  sanzione accessoria della confisca amministrativa - Previsione che,
  in caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro,
  si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca
  della patente. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 213, comma 8. 
(GU n.1 del 7-1-2021 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Avv. Giuseppe Capodieci, sciogliendo la riserva; 
    Letti gli atti del  procedimento  n.  5272/2019  RG  promosso  da
Tafuro Sergio; 
 
                               Osserva 
 
    Il Prefetto di Brindisi in data  29  luglio  2019  contestava  al
ricorrente la violazione dell'art.  213  comma  8  del  codice  della
strada, disponendo la revoca della patente di guida e la confisca del
veicolo tg. CH 643 LP appartenente allo stesso. 
    Premesso  che  in  data  21  maggio  2019  il  Comando   stazione
carabinieri di Celiino san marco contestava al Tafuro la circolazione
abusiva del veicolo tg. CH 643 LP di  proprieta'  dello  stesso,  del
quale era stato nominato custode con verbale i sequestro  elevato  il
20 maggio 2019 del Comando carabinieri  NOR  di  Brindisi  a  seguito
della contestazione della violazione di cui all'art. 193, comma 2 del
codice della strada. 
    La norma richiamata art. 213 del codice della strada al comma  8,
prevede, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a
sequestro,  la  doppia  sanzione  accessoria  della   perdita   della
proprieta' del veicolo e della revoca della patente e' eccessivamente
afflittiva e viola il precetto costituzionale dell'art.  3,  comma  1
della Costituzione. 
    Considerato che la confisca trova  causa  nel  mancato  pagamento
dell'assicurazione   obbligatoria,   sembra   gia'   sufficientemente
punitiva, senza doversi anche aggiungere  la  revoca  del  titolo  di
guida  (patente).  In  realta'  la  sanzione  accessoria  attiene  ad
un'afflizione personale che non ha nulla a che vedere co l'abuso  del
titolo  di  guida  di  cui  al  provvedimento  prefettizio,   perche'
astrattamente legata alla violazione degli obblighi della custodia  e
non all'attivita' di conduzione del veicolo. 
    Da quanto sopra sembra che la norma del codice della strada e' in
contrasto con il precetto costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Preliminarmente  sospende  l'efficacia  esecutiva  dell'ordinanza
impugnata e dispone l'immediata restituzione della patente  di  guida
di Tafuro Sergio. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale relativa all'art. 213, comma 8 del codice
della strada  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  nei
termini e per le ragioni sopra indicate; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  in
causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
 
                        Il giudice: Capodieci 
 
 
                                 --- 
 
 
                   IL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI 
 
    Esaminato il provvedimento della Corte costituzionale  protocollo
n. 131 datato 21 luglio 2020, con il  quale  veniva  rilevata,  nella
ordinanza di rimessione, la presenza di errore materiale,  in  quanto
veniva riportato il numero di  ruolo  generale  5272/2019  invece  di
4521/2019. 
    In ordine all'errata indicazione del numero  di  ruolo  generale,
cosi' dispone: 
        nella ordinanza di rimessione laddove e' scritto  «letti  gli
atti del procedimento n. 5272/2019 promosso da  Tafuro  Sergio»  deve
leggersi «letti gli atti dei procedimento n.  4521/2019  promosso  da
Tafuro Sergio». 
    Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. 
 
        Brindisi, 3 ottobre 2020 
 
                    Il giudice di pace: Capodieci