N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2020
Ordinanza dell'8 luglio 2020 del Tribunale di Oristano sull'istanza proposta da Madeddu Marinella. Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di mediazione obbligatoria non seguita dall'instaurazione del giudizio - Ammissione dei non abbienti al patrocinio nel procedimento di mediazione, quando il suo esperimento e' condizione di procedibilita' della domanda e il giudizio non e' introdotto per conciliazione delle parti, e attribuzione al giudice, che sarebbe competente a conoscere la causa, del potere di provvedere alla liquidazione dei relativi compensi - Omessa previsione. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), artt. 74, comma 2, e 83, comma 2.(GU n.1 del 7-1-2021 )
TRIBUNALE DI ORISTANO Sezione Civile in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 629 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2020, promosso da Madeddu Marinella, avvocato, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Cugia n. 34, presso se stessa, quale difensore di O ... P ..., in persona dell'amministratore di sostegno, il sindaco del comune di ... pro tempore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano prot. n. 188/XVII in data 4 marzo 2019 - ricorrente; Fatto e Diritto Con ricorso depositato il 6 marzo 2020, l'avv. Marinella Madeddu ha chiesto al Presidente del Tribunale di Oristano la liquidazione dei compensi per l'attivita' svolta nell'interesse del sindaco del comune di quale amministratore di sostegno di P ...O ..., nata a ... ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano prot. n. 188/XVII in data 4 marzo 2019, giusta autorizzazione del giudice tutelare e procura alle liti, relativamente alla controversia sorta con D ... O ..., legale rappresentante della societa' cooperativa «...», per il rilascio dell'immobile sito in ..., e per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo; espone di aver instaurato il procedimento di mediazione, definito per conciliazione il 17 dicembre 2019, ed evidenzia l'importanza dell'attivita' svolta per la beneficiaria e il fine di giustizia perseguito attraverso la celere definizione della controversia. Il Presidente ha designato il giudice per la trattazione del procedimento. Il fascicolo, dopo l'iscrizione sul ruolo, e' stato trasmesso al giudice designato. 1. L'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, volta a ottenere il decreto di pagamento per la fase di mediazione obbligatoria conclusa con esito positivo e non seguita dall'introduzione del giudizio, induce il Tribunale adito a sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per i motivi in appresso indicati. 2. Pregiudizialmente, deve ritenersi la legittimazione a proporre la questione di legittimita' costituzionale, stante la inerenza all'esercizio della giurisdizione del procedimento di liquidazione dei compensi al difensore, in linea con la natura giurisdizionale dei provvedimenti del giudice in tema di patrocinio a spese dello Stato, riconosciuta dalla piu' recente giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale del 24 aprile 2020, n. 80). 3. Quanto al requisito di rilevanza, non appare possibile la definizione del procedimento di liquidazione indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita'. 3.1. P ... O ..., nata a ... ed ivi residente in, beneficiaria di amministrazione di sostegno, affidata al sindaco del comune di ... pro tempore, in base a quello che risulta dagli atti, riprodotti in copia e depositati insieme col ricorso, e' stata ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano prot. n. 188/XVII in data 4 marzo 2019. S ... B ..., sindaco in carica ed attuale amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare con decreto del 18 maggio 2018, ha rilasciato alI'avv. Marinella Madeddu procura speciale alle liti in data 3 luglio 2018, preordinata alla difesa della beneficiaria nel giudizio da promuoversi davanti al Tribunale di Oristano contro D ... O ... in proprio e quale legale rappresentante della societa' cooperativa sociale «...», con sede in ..., ai fini del rilascio dell'immobile sito in ... identificato in catasto al foglio 9, particella 5402, subalterno 3, oltre al risarcimento del danno. Nella domanda di mediazione, presentata all'organismo di mediazione della camera di commercio di Oristano in data 18 aprile 2019, e' specificato trattarsi di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per occupazione senza titolo, in danno della beneficiaria, interessata alla restituzione dell'immobile di sua proprieta'. Al procedimento di mediazione, iscritto al n. 113/2019, l'amministratore di sostegno ha effettivamente partecipato con l'assistenza del difensore, incontrando la resistenza dell'altra parte. Quest'ultima ha contestato la pretesa, opponendo il proprio diritto di credito con riguardo alle spese sostenute per i' lavori di manutenzione straordinaria svolti sull'immobile in contesa, di ammontare pari a euro 48.895,00. A seguito di piu' incontri, le parti hanno raggiunto l'accordo per la composizione della controversia mediante il trasferimento del bene, occupato senza titolo, verso il pagamento del prezzo di euro 29.000,00, convenuto in via transattiva. L'amministratore di sostegno, espressamente autorizzato dal giudice tutelare con decreto del 27 settembre 2019, e' intervenuto alla conciliazione davanti al mediatore ed alla contestuale cessione dell'immobile, stipulata con scrittura privata autenticata da notaio in data 17 dicembre 2019. Richiesto di' integrare la prova del requisito reddituale, nel presente procedimento, il difensore istante ha depositato l'ultima dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, da cui la beneficiaria risulta titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, pari a Euro 7.821,00, inferiore al limite temporalmente applicabile. 3.2. Cio' premesso, e' facilmente riconoscibile la peculiarita' della fattispecie. Il diritto fatto valere e' comprovato dalla documentazione prodotta, idonea a far ritenere la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, relativamente al rispetto del limite di reddito ed alla non manifesta infondatezza della pretesa. L'istanza, tuttavia, diverge dal modello legale, delineato dal testo unico sulle spese di giustizia, perche' e' stata presentata dal difensore in via principale e non in corso di causa, davanti a un giudice mai adito in precedenza, che sarebbe stato competente per la causa di rilascio ed a cui viene rivolta unicamente la domanda di liquidazione, e non anche alcuna domanda di merito. Nella situazione descritta, la causa non e' piu' proponibile e, correttamente, non e' stata proposta, per carenza d'interesse. La domanda di' liquidazione, dunque, trova ostacolo nella mancata previsione, in materia di patrocinio a spese dello Stato, della liquidazione dei compensi per l'attivita' svolta dal difensore interamente ed esclusivamente nel procedimento di mediazione, di carattere stragiudiziale, quando il suo esperimento e' previsto come condizione necessaria per l'accesso alla giustizia ed il raggiungimento dell'accordo conciliativo rende inutile la proposizione della domanda giudiziale. Se si considera, alla luce di tali rilievi, il nesso tra il dubbio di legittimita' costituzionale, relativo alla preclusione ai non abbienti dell'assistenza per la mediazione obbligatoria chiusa con buon esito, ed il contenuto del decreto sull'istanza di liquidazione dei compensi al difensore, da pronunciarsi entro i limiti applicativi dell'istituto del patrocinio ai non abbienti, si coglie in tutta la sua concreta rilevanza la questione prospettata, in termini di' stretta pregiudizialita'. Poiche' le norme censurate, come si vedra', sono quelle di cui deve farsi applicazione nella pronuncia ed esse si pongono in senso ostativo, l'esito del giudizio a quo viene a dipendere inevitabilmente dalla soluzione della questione di costituzionalita' sui limiti oggettivi del beneficio, secondo una rigida alternativa, a cui non e' possibile sfuggire: o l'esclusione assoluta del patrocinio in ogni fase anteriore al processo e' compatibile con i principi fondamentali, ed allora l'istanza e' destinata alla declaratoria di inammissibilita', o e' incompatibile, ed in tal caso l'istanza, dopo che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale, e' meritevole di accoglimento. 3.3. Per tali ragioni, non potendo provvedere altrimenti, il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione davanti alla Corte costituzionale. 4. Quanto al requisito di non manifesta infondatezza, non appaire possibile escludere in via interpretativa il contrasto fra le disposizioni di cui agli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che si sospettano viziate, e le disposizioni di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione, che si presumono violate, con riferimento alle controversie soggette alla mediazione obbligatoria, e definite per conciliazione delle parti, sottratte al principio del patrocinio ai non abbienti ed al principio di uguaglianza. 4.1. Prima di tutto, occorre definire i parametri applicabili, posti dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, secondo cui «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», e dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che intende rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale», tali da limitare di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini. Nel declinare il principio del patrocinio ai non abbienti, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito da tempo che i non abbienti sono «coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo» (Corte costituzionale 3 marzo 1972, n. 41), secondo «una soglia di reddito che leghi ad un dato oggettivo lo stato di non abbienza» (Corte costituzionale 30 marzo 1992, n. 144); a proposito dell'abbandono del sistema del gratuito patrocinio e dell'introduzione di quello del patrocinio a spese dello Stato, altresi', ha statuito che «la finalita' del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato e' quella di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attivita' di assistenza nei confronti dell'indigente medesimo», fermo restando che il principio del patrocinio a carico dell'erario «esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio» (Corte costituzionale 1° ottobre 2019, n. 217). Nel delineare la legittimita' delle forrne di giurisdizione condizionata, in cui l'accesso e' sottoposto al previo adempimento di oneri a carico delle parti, fra cui rientrano le ipotesi di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza costituzionale ha spiegato in piu' occasioni che il legislatore «e' sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa» (Corte costituzionale 16 aprile 2014, n. 98); nella consapevolezza, sempre piu' avvertita dal legislatore, che «la giurisdizione sia una risorsa non illimitata», ha giustificato il ricorso a misure di contenimento del contenzioso civile, attraverso istituti processuali diretti, in chiave preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo (Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77) e configurati come condizioni di procedibilita' della domanda giudiziale, con finalita' deflattiva (Corte costituzionale 18 aprile 2019, n. 97). 4.2. Ai fini della verifica di conformita', e' imprescindibile il dato letterale, risultante dalle disposizioni censurate, da confrontarsi con le altre ad esse connesse del testo unico sulle spese di giustizia. L'art. 74, comma 2, sulla istituzione del patrocinio, prevede quanto segue: «E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate». Alla norma istitutiva e' conforme, anche nella terminologia, l'art. 75, comma 1, sull'ambito di' applicabilita' dell'istituto, secondo cui «l'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse». L'art. 83, comma 2, sugli onorari e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, con riguardo agli aspetti piu' strettamente procedurali, e' cosi' formulato: «La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo, la loro definizione». Riemerge la necessita' del processo, infine, nell'art. 124, comma 2, sulla competenza a ricevere l'istanza, secondo cui «il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito». 4.3. Non puo' prescindersi, inoltre, dagli elementi sintomatici dell'interfetenza tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della mediazione. Col decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di «mediazione finalizzata alla conciliazione», ha fatto ingresso nel sistema processuale il «procedimento di mediazione» come «condizione di procedibilita' della domanda giudiziale», in determinate materie, fra cui i diritti reali, ai sensi dell'art. 5, comma 1. A seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, avvenuta con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, la previsione e' stata nuovamente inserita nell'art. 5, comma 1-bis, ad opera del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 84, comma 1. La riforma introduce l'importante specificazione, apportata in sede di conversione, dell'obbligatorieta' dell'assistenza tecnica per la mediazione obbligatoria, nel senso che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia», ove rientri fra le materie indicate, «e' tenuto, assistito dall'avvoecato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione», cosi come ribadito dall'art. 8, comma 1, secondo cui «al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato». Fra le disposizioni caducate del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in via consequenziale, figurava l'art. 17, comma 5, il cui contenuto e' stato trasfuso nell'art. 17, comma 5-bis, cosi' formulato: «Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato». In proposito, e' da osservare che il decreto legislativo 4 marzo 2010. n. 28, in base ai limiti della delega di cui all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non poteva riformare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, laddove la legge 9 agosto 2013, n. 98, sul solco della normativa anteriore, si limita a confermare l'esonero dei non abbienti dall'indennita' di mediazione, senza disporre alcunche' sulla possibilita' di ammissione al patrocinio a carico dell'erario per i compensi al difensore, nonostante la contestuale prescrizione dell'assistenza legale come requisito per la partecipazione. 4.4. Con decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, coerentemente al ruolo assunto dall'avvocato nel procedimento di mediazione, e' stato modificato il decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, applicabili anche per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 82, comma 1, del testo unico sulle spese di giustizia. Nel regolamento sono stati aggiunti il comma 1-bis all'art. 20 e la tabella n. 25-bis, distinguendo nella piu' ampia categoria delle prestazioni stragiudiziali, rese in precedenza o in concomitanza con attivita' giudiziali, quelle di assistenza nella procedura di mediazione, oltre che nella procedura di negoziazione assistita. I nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi per l'attivita' di assistenza si riferiscono alle fasi di «attivazione», «negoziazione» ed eventuale «conciliazione». 4.5. Secondo il costante orientamento della Corte suprema di cassazione, con cui occorre confrontarsi, il patrocinio a spese dello Stato e' ammesso per l'attivita' giudiziale e non anche per quella stragiudiziale, in base alla lettura del testo unico, poiche' «le disposizioni citate non lasciano alcun dubbio che il patrocinio a spese dello Stato e' previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente» (Cassazione 23 novembre 2011, n. 24723). Allorche' chiamate a pronunciare sulla responsabilita' disciplinare dell'avvocato, derivante dalla richiesta del compenso al cliente ammesso al beneficio in relazione ad attivita' stragiudiziale non seguita da attivita' giudiziale, attestandosi sulla stessa linea, le Sezioni unite hanno affermato che «l'attivita' professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere nell'interesse del proprio assistito non e' ammessa al patrocinio, in quanto esplicantesi fuori del processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente»; hanno precisato, nondimeno, che «ove si tratti di attivita' professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria [...] essa deve essere ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato», sicche' «in relazione ad essa il professionista non puo' chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato» (Cassazione sezione unica 19 aprile 2013, n. 9529). Non sembra togliere valore alla precisa distinzione tra attivita' giudiziale ed attivita' stragiudiziale l'attrazione all'ambito dell'attivita' giudiziale della transazione in pendenza di lite, non in forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante negozio extraprocessuale, tradizionalmente riconosciuta di rilievo dalla giurisprudenza, ai fini dell'applicazione della legge professionale forense 13 giugno 1942, n. 1794: anche se si enuncia il principio secondo cui «sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attivita' che si svolgano al di fuori del processo, purche' strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio», comprese le attivita' «preordinate allo svolgimento di attivita' propriamente processuali o ad esse complementari», il riferimento e' sempre all'opera prestata dal «difensore di una parte in giudizio», presupponendosi necessariamente la sua introduzione, come dimostrano le ragioni intrinseche delle singole decisioni (Cassazione 13 aprile 2001, n. 5566; conf. 8 novembre 2002, n. 15718 e 11 settembre 2003, n. 13342, nonche', di recente, sezione unica 23 febbraio 2018, n. 4485, con riguardo al procedimento di cui all'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150). 4.6. Nella giurisprudenza di merito, invece, si rinvengono opinioni contrastanti sulla questione specifica, se siano liquidabili i compensi al difensore che abbia assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel corso di una procedura di mediazione obbligatoria, quando le parti abbiano raggiunto un accordo e non sia promosso il giudizio. Secondo alcuni sarebbe possibile, gia' in base alla legislazione vigente, che la parte non abbiente possa usufruire del beneficio anche quando alla mediazione, dato l'esito positivo, non faccia seguito il processo, alla luce di un'interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni richiamate (Tribunale di Firenze, dec. 13 gennaio 2015 e 13 dicembre 2016). Secondo altri non sarebbe possibile, allo stato, la liquidazione dei compensi al difensore quando l'attivita' svolta sia limitata alla fase stragiudiziale e non sia seguita dall'instaurazione di alcun giudizio, per conclusione di un accordo conciliativo, ostandovi il tenore letterale del dettato normativo e la non assimilabilita' della mediazione ad una procedura di natura giurisdizionale (Tribunale di Roma, dec. 11 gennaio 2018). 4.7. Alla luce del diritto vivente, e' ragionevolmente possibile ampliare Ia portata normativa degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, fino a includere nella liquidazione dei compensi al difensore, rimessa al giudice, quanto dovuto per la fase pregiurisdizionale di carattere obbligatorio, oltre che per le fasi del procedimento giurisdizionale vero e proprio. Le norme in esame non impediscono di ricomprendere fra le attivita' strumentali al giudizio l'assistenza tecnica ai fini del prescritto tentativo di conciliazione in sede di' mediazione. Sarebbe assurdo limitare il patrocinio alla difesa nel processo, quando l'accesso alla giustizia e' subordinato alla partecipazione assistita a un procedimento di natura non giurisdizionale, che precede immediatamente il giudizio e ne resta inevitabilmente attratto. L'interpretazione estensiva, dunque, esclude il dubbio sulla liquidabilita' dei compensi per la mediazione obbligatoria esperita ante causam e per la mediazione delegata in corso di causa dal giudice adito. 4.8. Questo sforzo, tuttavia, non e' sufficiente a risolvere la questione di fondo, oggetto di' rimessione, relativa al caso in cui il processo non abbia avuto inizio, per essersi le parti gia' conciliate. Se non si determina formalmente la pendenza di un giudizio, non si verifica la condizione a cui e' subordinato il potere del giudice di regolarne le spese, ivi comprese quelle a carico dell'erario. Il collegamento di carattere necessario istituito tra la liquidazione dei compensi e il previo svolgimento di un processo, ricavabile dall'analisi letterale, sbarra il passo a ogni interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, in apparenza impossibile, non potendosi attribuire natura processuale, se non contro la lettera della legge e la pacifica sua lettura, almeno in sede di nomofilachia, a quella che e' una procedura stragiudiziale, concepita con l'intento di evitare l'introduzione del giudizio. 4.9. I rilievi che precedono fanno dubitare della legittimita' di norme che, nonostante l'obbligo della mediazione con l'assistenza di un difensore, a pena di improcedibilita' della domanda giudiziale, non prevedono il diritto ai compensi per la relativa attivita' con oneri a carico dell'erario, anche e soprattutto quando lo scopo conciliativo sia raggiunto. Appare del tutto incongruo, frutto di inconsapevole omissione, che la conciliazione intervenuta fuori e prima del processo, mentre evita che sia adito il giudice, gli impedisca di liquidare i compensi per l'opera prestata dal difensore, proprio quando e' conseguita la finalita' deflattiva del contenzioso civile, a cui tutto il sistema e' diretto. D'altra parte, la mancata previsione della liquidabilita' dei compensi ostacola la stessa conciliazione, anziche' favorirla. Non tener conto delle condizioni economiche dei contendenti, spesso di forte sperequazione, significa limitarne di fatto l'uguaglianza nell'accesso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, impedendo l'effettivo esercizio delle facolta' difensive. Nelle liti in cui siano contrapposte persone abbienti e non, chi e' privo di mezzi economici adeguati e' piu' propenso a rinunciare a far valere le proprie ragioni in toto oppure a rinunciare all'accordo conciliativo o a concluderlo a condizioni diverse e piu' onerose in sede di mediazione, benche' essa sia la forma piu' spedita e piu' semplice di tutela dei diritti; cio' nella consapevolezza di non poter sostenere le spese per il proprio difensore relativamente a tale fase, ove la controversia si esaurisca con essa e le spese si intendano compensate, e di non poter pretendere dal proprio difensore, come e' ovvio, la rinuncia alle sue spettanze. L'interessato, piuttosto, e' determinato ad agire o resistere in giudizio, sperando di uscirne vittorioso anche sulle spese, destinate a esser liquidate sia per la mediazione che per il processo, peraltro in misura di gran lunga superiore, con effetti antitetici rispetto alla finalita' deflattiva e, per di piu', con oneri maggiori per la finanza pubblica. 4.10. Ne deriva la ingiustificata compressione del diritto di difesa per il non abbiente che sia disposto a concludere l'accordo conciliativo con l'altra parte in sede di mediazione e la conseguente violazione, dell'art. 24 della Costituzione, nonche' la ingiustificata disparita' di trattamento tra contendenti, abbienti e non, e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. 4.11. E' possibile trarre un argomento di prova della irragionevolezza delle norme in questione dalla disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, emanato in attuazione della direttiva 2003/8/CE del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia in tali controversie, attraverso la definizione di «norme minime comuni». A differenza del testo unico in materia di spese di giustizia, la normativa di matrice europea estende espressamente il patrocinio, ai sensi dell'art. 10, ai «procedimenti stragiudiziali», alle condizioni previste dal decreto, «qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa». Alla norma di diritto interno, che riproduce in sostanza l'art. 10 della direttiva, deve essere attribuito il senso che meglio si accorda col punto 21 del preambolo della direttiva stessa, in cui si esplicita l'intenzione di parificare all'assistenza legale in ambito giudiziale quella in ambito stragiudiziale, con particolare riferimento alla mediazione, ove obbligatoria, ope legis ovvero ope iudicis: «il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso alle stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari' tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale». La disposizione di cui all'art. 10 del decreto legislativo citato e' idonea a fungere da tertium comparationis, perche' non ha carattere eccezionale, istituendo il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito delle controversie transfrontaliere, ed e' del tutto comparabile alle disposizioni impugnate, essendo intese a regolare la stessa materia, con effetti diversi ed opposti. Se si prende come termine di confronto la soluzione gia' adottata dal legislatore per una certa categoria di' non abbienti, in modo coerente con la finalita' di tutela effettiva del diritto di difesa, diviene palese l'illogicita' della disciplina in vigore per tutti gli altri. Ne' la presenza di elementi di portata transfrontaliera puo' validamente assurgere a criterio distintivo, ai fini dell'esclusione dal beneficio dei partecipanti ai procedimenti di mediazione interni. 4.12. Nel contesto normativo attuale, a seguito dell'introduzione della mediazione obbligatoria in determinate materie, con l'obbligo di assistenza tecnica, e della discriminazione innescata tra non abbienti, alcuni ammessi ed altri non ammessi all'assistenza legale a spese dello Stato, secondo che non abbiano ovvero abbiano la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato, e' plausibile che la disciplina sovranazionale finisca per innalzare il livello minimo di tutela esigibile sulla base di quella nazionale, facendo anticipare alla fase precontenziosa la garanzia del patrocinio ai non abbienti per la generalita' delle controversie, anche se indirettamente, per il tramite del sindacato di' ragionevolezza. 5. Ritiene il tribunale, pertanto, di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, quando il suo esperimento e' condizione di procedibilita' della domanda e il giudizio non e' introdotto per conciliazione delle parti, e che il giudice che sarebbe competente a conoscere della causa, nello stesso caso, provveda alla liquidazione dei compensi per il procedimento di mediazione. La pronuncia additiva, inserendo la previsione del diritto ai compensi per il caso di buon esito della mediazione e del potere-dovere di liquidazione giudiziale in regime di patrocinio a spese dello Stato, non dovrebbe implicare alcuna invasione dell'ampia discrezionalita' attribuita al legislatore in materia processuale, con riguardo ai lineamenti della mediazione a fini conciliativi e del patrocinio ai non abbienti. In sintesi, la richiesta mira soltanto a ricondurre nell'ambito applicativo delle disposizioni impugnate un caso in esse non considerato, eppure circoscritto e del tutto contiguo, ed a rimediare al difetto di coerenza del sistema, nel senso unico da esso emergente, ai fini del coordinamento tra istituti interferenti l'uno sull'altro, entrambi incidenti sul grado di attuazione dei principi di effettivita' della tutela dei diritti ed eguaglianza sostanziale. 6. Conclusivamente, la questione di costituzionalita' va rimessa alla Corte costituzionale per la decisione, promuovendo il giudizio in via incidentale.
P. Q. M. Il Tribunale, visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 295 del codice di procedura civile: 1) solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, quando il suo esperimento e' condizione di procedibilita' della domanda e il giudizio non e' introdotto per conciliazione delle parti, e che il giudice che sarebbe competente a conoscere della causa provveda alla liquidazione dei compensi per il procedimento di mediazione, quando il suo esperimento e' condizione di procedibilita' della domanda e il giudizio non e' introdotto per conciliazione delle parti; 2) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 3) sospende il processo in corso. Oristano, 8 luglio 2020 Il giudice: Angioi