N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2020

Ordinanza dell'8 luglio 2020 del Tribunale di  Oristano  sull'istanza
proposta da Madeddu Marinella. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di mediazione obbligatoria
  non seguita dall'instaurazione del giudizio -  Ammissione  dei  non
  abbienti al patrocinio nel procedimento di  mediazione,  quando  il
  suo esperimento e' condizione di procedibilita' della domanda e  il
  giudizio  non  e'  introdotto  per  conciliazione  delle  parti,  e
  attribuzione al giudice, che  sarebbe  competente  a  conoscere  la
  causa, del potere di  provvedere  alla  liquidazione  dei  relativi
  compensi - Omessa previsione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), artt. 74, comma 2, e 83,
  comma 2. 
(GU n.1 del 7-1-2021 )
 
                        TRIBUNALE DI ORISTANO 
                           Sezione Civile 
 
    in persona del dott.  Antonio  Angioi,  in  funzione  di  giudice
monocratico, ha pronunciato la seguente  ordinanza  nel  procedimento
iscritto al n.  629  del  ruolo  generale  degli  affari  civili  non
contenziosi e da trattarsi in camera  di  consiglio  dell'anno  2020,
promosso da Madeddu Marinella, avvocato, elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Cugia n. 34, presso se stessa, quale difensore di O ...
P ..., in persona dell'amministratore di  sostegno,  il  sindaco  del
comune di ... pro tempore, ammessa al patrocinio a spese dello  Stato
con  provvedimento  del  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati   di
Oristano prot. n. 188/XVII in data 4 marzo 2019 - ricorrente; 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    Con ricorso depositato il 6 marzo 2020, l'avv. Marinella  Madeddu
ha chiesto al Presidente del Tribunale di  Oristano  la  liquidazione
dei compensi per l'attivita' svolta nell'interesse  del  sindaco  del
comune di quale amministratore di sostegno di P ...O ..., nata a  ...
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del  Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Oristano prot. n. 188/XVII  in  data  4
marzo 2019, giusta autorizzazione del giudice tutelare e procura alle
liti, relativamente alla controversia sorta con D ... O  ...,  legale
rappresentante della societa'  cooperativa  «...»,  per  il  rilascio
dell'immobile sito in  ...,  e  per  il  risarcimento  del  danno  da
occupazione senza titolo; espone di aver instaurato  il  procedimento
di mediazione, definito per conciliazione il  17  dicembre  2019,  ed
evidenzia l'importanza dell'attivita' svolta per la beneficiaria e il
fine di giustizia perseguito attraverso la celere  definizione  della
controversia. 
    Il Presidente ha designato il  giudice  per  la  trattazione  del
procedimento. 
    Il fascicolo, dopo l'iscrizione sul ruolo, e' stato trasmesso  al
giudice designato. 
    1. L'istanza di liquidazione dei compensi  per  il  patrocinio  a
spese dello Stato, volta a ottenere il decreto di  pagamento  per  la
fase di mediazione obbligatoria conclusa con  esito  positivo  e  non
seguita dall'introduzione del giudizio, induce il Tribunale  adito  a
sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia. (Testo A)», in  relazione  agli  articoli  3  e  24  della
Costituzione, nei termini e per i motivi in appresso indicati. 
    2. Pregiudizialmente, deve ritenersi la legittimazione a proporre
la questione  di  legittimita'  costituzionale,  stante  la  inerenza
all'esercizio della giurisdizione del  procedimento  di  liquidazione
dei compensi al difensore, in linea con la natura giurisdizionale dei
provvedimenti del giudice in tema di patrocinio a spese dello  Stato,
riconosciuta dalla piu' recente giurisprudenza costituzionale  (Corte
costituzionale del 24 aprile 2020, n. 80). 
    3. Quanto al requisito di  rilevanza,  non  appare  possibile  la
definizione del procedimento di liquidazione indipendentemente  dalla
risoluzione della questione di costituzionalita'. 
    3.1. P ... O ..., nata a ... ed ivi residente in, beneficiaria di
amministrazione di sostegno, affidata al sindaco del  comune  di  ...
pro tempore, in base a quello che risulta dagli atti,  riprodotti  in
copia e depositati insieme col  ricorso,  e'  stata  ammessa  in  via
anticipata e provvisoria  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  con
delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di  Oristano  prot.
n. 188/XVII in data 4 marzo 2019. S ... B ..., sindaco in  carica  ed
attuale amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice
tutelare con decreto del  18  maggio  2018,  ha  rilasciato  alI'avv.
Marinella Madeddu procura speciale alle liti in data 3  luglio  2018,
preordinata  alla  difesa  della   beneficiaria   nel   giudizio   da
promuoversi davanti al Tribunale di Oristano contro D ...  O  ...  in
proprio e quale  legale  rappresentante  della  societa'  cooperativa
sociale «...», con sede in ..., ai fini  del  rilascio  dell'immobile
sito in ... identificato in catasto al  foglio  9,  particella  5402,
subalterno 3, oltre al  risarcimento  del  danno.  Nella  domanda  di
mediazione, presentata all'organismo di mediazione  della  camera  di
commercio  di  Oristano  in  data  18  aprile  2019,  e'  specificato
trattarsi di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali,  ai
sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, per occupazione senza titolo,  in  danno  della  beneficiaria,
interessata alla restituzione dell'immobile  di  sua  proprieta'.  Al
procedimento di mediazione, iscritto al n. 113/2019, l'amministratore
di  sostegno  ha  effettivamente  partecipato  con  l'assistenza  del
difensore, incontrando la resistenza dell'altra  parte.  Quest'ultima
ha contestato la pretesa, opponendo il proprio diritto di credito con
riguardo  alle  spese  sostenute  per  i'  lavori   di   manutenzione
straordinaria svolti sull'immobile in contesa, di  ammontare  pari  a
euro 48.895,00. A seguito di piu' incontri, le parti hanno  raggiunto
l'accordo  per  la  composizione  della  controversia   mediante   il
trasferimento del bene, occupato senza titolo, verso il pagamento del
prezzo   di   euro   29.000,00,   convenuto   in   via   transattiva.
L'amministratore di sostegno, espressamente autorizzato  dal  giudice
tutelare con decreto del  27  settembre  2019,  e'  intervenuto  alla
conciliazione davanti  al  mediatore  ed  alla  contestuale  cessione
dell'immobile, stipulata con scrittura privata autenticata da  notaio
in data 17 dicembre  2019.  Richiesto  di'  integrare  la  prova  del
requisito reddituale, nel presente procedimento, il difensore istante
ha depositato l'ultima  dichiarazione  dei  redditi  per  le  persone
fisiche, da cui  la  beneficiaria  risulta  titolare  di  un  reddito
imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, pari  a  Euro
7.821,00, inferiore al limite temporalmente applicabile. 
    3.2. Cio' premesso, e' facilmente riconoscibile  la  peculiarita'
della fattispecie.  Il  diritto  fatto  valere  e'  comprovato  dalla
documentazione prodotta, idonea a far ritenere la  sussistenza  delle
condizioni per l'ammissione al beneficio, relativamente  al  rispetto
del limite di  reddito  ed  alla  non  manifesta  infondatezza  della
pretesa. L'istanza, tuttavia, diverge dal modello  legale,  delineato
dal testo unico sulle spese di giustizia, perche' e' stata presentata
dal difensore in via principale e non in corso di causa, davanti a un
giudice mai adito in precedenza, che sarebbe stato competente per  la
causa di rilascio ed a cui viene rivolta  unicamente  la  domanda  di
liquidazione, e non anche alcuna domanda di merito. Nella  situazione
descritta, la causa non e' piu' proponibile e, correttamente, non  e'
stata proposta, per carenza d'interesse. La domanda di' liquidazione,
dunque, trova  ostacolo  nella  mancata  previsione,  in  materia  di
patrocinio a spese dello Stato, della liquidazione dei  compensi  per
l'attivita' svolta dal difensore interamente  ed  esclusivamente  nel
procedimento di mediazione, di carattere  stragiudiziale,  quando  il
suo esperimento e' previsto come condizione necessaria per  l'accesso
alla giustizia ed il raggiungimento dell'accordo  conciliativo  rende
inutile la proposizione della domanda giudiziale.  Se  si  considera,
alla luce di tali rilievi, il nesso tra  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale,   relativo   alla   preclusione   ai   non   abbienti
dell'assistenza per la mediazione obbligatoria chiusa con buon esito,
ed il contenuto del decreto sull'istanza di liquidazione dei compensi
al  difensore,   da   pronunciarsi   entro   i   limiti   applicativi
dell'istituto del patrocinio ai non abbienti, si coglie in  tutta  la
sua concreta rilevanza  la  questione  prospettata,  in  termini  di'
stretta pregiudizialita'. Poiche' le norme censurate, come si vedra',
sono quelle di cui deve farsi applicazione nella pronuncia ed esse si
pongono in senso  ostativo,  l'esito  del  giudizio  a  quo  viene  a
dipendere  inevitabilmente  dalla  soluzione   della   questione   di
costituzionalita' sui limiti oggettivi  del  beneficio,  secondo  una
rigida alternativa, a cui non e' possibile sfuggire:  o  l'esclusione
assoluta del  patrocinio  in  ogni  fase  anteriore  al  processo  e'
compatibile con i  principi  fondamentali,  ed  allora  l'istanza  e'
destinata alla declaratoria di inammissibilita', o e'  incompatibile,
ed in tal caso l'istanza, dopo che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale, e' meritevole di accoglimento. 
    3.3. Per tali ragioni,  non  potendo  provvedere  altrimenti,  il
tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio la  questione  davanti
alla Corte costituzionale. 
    4. Quanto al requisito di non manifesta infondatezza, non appaire
possibile  escludere  in  via  interpretativa  il  contrasto  fra  le
disposizioni di cui agli articoli 74, comma 2, e  83,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  che
si sospettano viziate, e le disposizioni di cui agli articoli 3 e  24
della Costituzione, che si presumono violate,  con  riferimento  alle
controversie soggette alla mediazione obbligatoria,  e  definite  per
conciliazione delle parti, sottratte al principio del  patrocinio  ai
non abbienti ed al principio di uguaglianza. 
    4.1. Prima di tutto, occorre definire  i  parametri  applicabili,
posti dall'art. 24, terzo  comma,  della  Costituzione,  secondo  cui
«sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi  per
agire e difendersi davanti ad ogni  giurisdizione»,  e  dall'art.  3,
secondo  comma,  della  Costituzione,  che  intende   rimuovere   gli
«ostacoli di ordine economico e sociale», tali da limitare  di  fatto
la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini. Nel declinare il principio
del patrocinio ai non abbienti, la giurisprudenza  costituzionale  ha
chiarito da tempo che i non abbienti sono «coloro  che  non  sono  in
grado di sopportare il costo di un processo» (Corte costituzionale  3
marzo 1972, n. 41), secondo «una soglia di reddito che  leghi  ad  un
dato oggettivo lo stato di non  abbienza»  (Corte  costituzionale  30
marzo 1992, n. 144);  a  proposito  dell'abbandono  del  sistema  del
gratuito patrocinio e dell'introduzione di quello  del  patrocinio  a
spese dello Stato, altresi', ha statuito che «la finalita' del  nuovo
istituto del patrocinio a spese dello Stato e' quella  di  assicurare
la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui
particolari categorie professionali espletano attivita' di assistenza
nei  confronti  dell'indigente  medesimo»,  fermo  restando  che   il
principio del patrocinio a carico dell'erario «esclude che per alcune
fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla  superata  logica
del gratuito patrocinio» (Corte costituzionale 1°  ottobre  2019,  n.
217). Nel delineare la legittimita'  delle  forrne  di  giurisdizione
condizionata, in cui l'accesso e' sottoposto al previo adempimento di
oneri  a  carico  delle  parti,  fra  cui  rientrano  le  ipotesi  di
mediazione obbligatoria, la giurisprudenza costituzionale ha spiegato
in piu' occasioni che il legislatore «e' sempre tenuto  ad  osservare
il  limite  imposto  dall'esigenza   di   non   rendere   la   tutela
giurisdizionale eccessivamente difficoltosa» (Corte costituzionale 16
aprile 2014, n. 98); nella consapevolezza, sempre piu' avvertita  dal
legislatore, che «la giurisdizione sia una risorsa  non  illimitata»,
ha giustificato il ricorso a misure di contenimento  del  contenzioso
civile,  attraverso   istituti   processuali   diretti,   in   chiave
preventiva, a favorire la  composizione  della  lite  in  altro  modo
(Corte costituzionale 19 aprile  2018,  n.  77)  e  configurati  come
condizioni di procedibilita' della domanda giudiziale, con  finalita'
deflattiva (Corte costituzionale 18 aprile 2019, n. 97). 
    4.2. Ai fini della verifica di conformita', e' imprescindibile il
dato  letterale,  risultante   dalle   disposizioni   censurate,   da
confrontarsi con le altre ad esse  connesse  del  testo  unico  sulle
spese di  giustizia.  L'art.  74,  comma  2,  sulla  istituzione  del
patrocinio,  prevede  quanto  segue:  «E',  altresi',  assicurato  il
patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario
e negli  affari  di  volontaria  giurisdizione,  per  la  difesa  del
cittadino  non  abbiente  quando  le  sue   ragioni   risultino   non
manifestamente infondate». Alla norma istitutiva e'  conforme,  anche
nella   terminologia,   l'art.   75,   comma   1,   sull'ambito   di'
applicabilita' dell'istituto, secondo cui «l'ammissione al patrocinio
e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte  le
eventuali procedure, derivate  ed  accidentali,  comunque  connesse».
L'art. 83, comma 2, sugli onorari e le spese spettanti al  difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di  parte,  con
riguardo  agli  aspetti  piu'  strettamente  procedurali,  e'   cosi'
formulato: «La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase
o  grado  del  processo  e,  comunque,  all'atto   della   cessazione
dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha  proceduto;  per  il
giudizio di cassazione,  alla  liquidazione  procede  il  giudice  di
rinvio, ovvero quello che  ha  pronunciato  la  sentenza  passata  in
giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere  anche
alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori
del processo, se il provvedimento  di  ammissione  al  patrocinio  e'
intervenuto dopo, la loro definizione». Riemerge  la  necessita'  del
processo, infine, nell'art. 124, comma 2, sulla competenza a ricevere
l'istanza, secondo cui «il consiglio dell'ordine competente e' quello
del luogo in cui ha sede il magistrato  davanti  al  quale  pende  il
processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo  in  cui
ha sede il magistrato competente a conoscere del merito». 
    4.3. Non puo' prescindersi, inoltre, dagli  elementi  sintomatici
dell'interfetenza tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e
quello della mediazione. Col decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
in materia di «mediazione finalizzata alla conciliazione»,  ha  fatto
ingresso nel sistema processuale il «procedimento di mediazione» come
«condizione  di  procedibilita'   della   domanda   giudiziale»,   in
determinate materie, fra cui i diritti reali, ai sensi  dell'art.  5,
comma  1.   A   seguito   della   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale, per  eccesso  di  delega,  avvenuta  con  sentenza  6
dicembre 2012, n. 272, la previsione  e'  stata  nuovamente  inserita
nell'art. 5, comma 1-bis, ad opera del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
art. 84, comma 1. La riforma introduce  l'importante  specificazione,
apportata    in    sede    di    conversione,    dell'obbligatorieta'
dell'assistenza tecnica per la mediazione obbligatoria, nel senso che
«chi  intende  esercitare  in  giudizio  un'azione  relativa  a   una
controversia», ove rientri  fra  le  materie  indicate,  «e'  tenuto,
assistito dall'avvoecato, preliminarmente a esperire il  procedimento
di mediazione», cosi come ribadito dall'art. 8, comma 1, secondo  cui
«al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine  della
procedura,   le   parti   devono   partecipare    con    l'assistenza
dell'avvocato». Fra le disposizioni caducate del decreto  legislativo
4 marzo 2010, n. 28, in via consequenziale, figurava l'art. 17, comma
5, il cui contenuto e' stato  trasfuso  nell'art.  17,  comma  5-bis,
cosi'   formulato:   «Quando   la   mediazione   e'   condizione   di
procedibilita' della domanda  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1-bis,
ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'art.  5,  comma  2,  del
presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla
parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio  a
spese dello Stato». In proposito, e'  da  osservare  che  il  decreto
legislativo 4 marzo 2010. n. 28, in base ai limiti  della  delega  di
cui all'art. 60 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  non  poteva
riformare la disciplina del patrocinio a spese dello  Stato,  laddove
la legge 9 agosto 2013, n. 98, sul solco della  normativa  anteriore,
si limita a confermare l'esonero dei non abbienti dall'indennita'  di
mediazione, senza disporre alcunche' sulla possibilita' di ammissione
al patrocinio a carico  dell'erario  per  i  compensi  al  difensore,
nonostante la contestuale prescrizione  dell'assistenza  legale  come
requisito per la partecipazione. 
    4.4. Con decreto del Ministro della giustizia 8  marzo  2018,  n.
37, coerentemente al ruolo assunto dall'avvocato nel procedimento  di
mediazione, e' stato modificato il decreto  10  marzo  2014,  n.  55,
concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma  6,
della legge 31 dicembre  2012,  n.  247,  applicabili  anche  per  la
liquidazione  dei  compensi  spettanti  al  difensore  in  regime  di
patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 82,  comma  1,  del
testo unico sulle spese di  giustizia.  Nel  regolamento  sono  stati
aggiunti  il  comma  1-bis  all'art.  20  e  la  tabella  n.  25-bis,
distinguendo   nella   piu'   ampia   categoria   delle   prestazioni
stragiudiziali, rese in precedenza o in  concomitanza  con  attivita'
giudiziali, quelle di assistenza nella procedura di mediazione, oltre
che nella procedura di negoziazione assistita. I nuovi parametri  per
la liquidazione giudiziale dei compensi per l'attivita' di assistenza
si  riferiscono  alle  fasi  di  «attivazione»,   «negoziazione»   ed
eventuale «conciliazione». 
    4.5. Secondo il costante  orientamento  della  Corte  suprema  di
cassazione, con cui occorre confrontarsi, il patrocinio a spese dello
Stato e' ammesso per l'attivita' giudiziale e non  anche  per  quella
stragiudiziale, in base alla lettura del  testo  unico,  poiche'  «le
disposizioni citate non lasciano alcun dubbio  che  il  patrocinio  a
spese dello  Stato  e'  previsto  esclusivamente  per  la  difesa  in
giudizio del cittadino non abbiente» (Cassazione 23 novembre 2011, n.
24723).  Allorche'  chiamate  a  pronunciare  sulla   responsabilita'
disciplinare dell'avvocato, derivante dalla richiesta del compenso al
cliente ammesso al beneficio in relazione ad attivita' stragiudiziale
non seguita da attivita' giudiziale, attestandosi sulla stessa linea,
le Sezioni unite hanno affermato che  «l'attivita'  professionale  di
natura  stragiudiziale   che   l'avvocato   si   trova   a   svolgere
nell'interesse del proprio assistito non e' ammessa al patrocinio, in
quanto esplicantesi fuori del processo, con  la  conseguenza  che  il
relativo compenso si pone a carico  del  cliente»;  hanno  precisato,
nondimeno, che «ove si tratti di attivita'  professionale  svolta  in
vista della successiva azione  giudiziaria  [...]  essa  deve  essere
ricompresa nell'azione stessa ai fini  della  liquidazione  a  carico
dello Stato», sicche' «in relazione ad  essa  il  professionista  non
puo' chiedere il compenso al cliente ammesso al  patrocinio  a  spese
dello Stato» (Cassazione sezione unica 19 aprile 2013, n. 9529).  Non
sembra  togliere  valore  alla  precisa  distinzione  tra   attivita'
giudiziale  ed  attivita'  stragiudiziale   l'attrazione   all'ambito
dell'attivita' giudiziale della transazione in pendenza di lite,  non
in forma di conciliazione davanti al  giudice,  ma  mediante  negozio
extraprocessuale,  tradizionalmente  riconosciuta  di  rilievo  dalla
giurisprudenza, ai fini dell'applicazione della  legge  professionale
forense 13 giugno 1942, n. 1794: anche se  si  enuncia  il  principio
secondo cui «sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto
quelle  che  consistono  nel  compimento  di  veri  e   propri   atti
processuali, ma anche quelle attivita' che si svolgano  al  di  fuori
del processo, purche' strettamente dipendenti da un mandato  relativo
alla difesa e rappresentanza  in  giudizio»,  comprese  le  attivita'
«preordinate allo svolgimento di attivita' propriamente processuali o
ad esse complementari», il riferimento e' sempre  all'opera  prestata
dal  «difensore  di   una   parte   in   giudizio»,   presupponendosi
necessariamente la  sua  introduzione,  come  dimostrano  le  ragioni
intrinseche delle singole decisioni (Cassazione 13  aprile  2001,  n.
5566; conf. 8 novembre 2002, n. 15718 e 11 settembre 2003, n.  13342,
nonche', di recente, sezione unica 23 febbraio  2018,  n.  4485,  con
riguardo al procedimento di cui all'art. 14 del  decreto  legislativo
1° settembre 2011, n. 150). 
    4.6.  Nella  giurisprudenza  di  merito,  invece,  si  rinvengono
opinioni contrastanti sulla questione specifica, se siano liquidabili
i compensi al difensore che abbia  assistito  una  parte  ammessa  al
patrocinio a  spese  dello  Stato  nel  corso  di  una  procedura  di
mediazione obbligatoria, quando le parti abbiano raggiunto un accordo
e non sia promosso il giudizio.  Secondo  alcuni  sarebbe  possibile,
gia' in base alla legislazione vigente, che  la  parte  non  abbiente
possa usufruire del beneficio  anche  quando  alla  mediazione,  dato
l'esito positivo, non  faccia  seguito  il  processo,  alla  luce  di
un'interpretazione  sistematica  e  teleologica  delle   disposizioni
richiamate (Tribunale di Firenze, dec. 13 gennaio 2015 e 13  dicembre
2016).  Secondo  altri  non  sarebbe  possibile,   allo   stato,   la
liquidazione dei compensi al difensore quando l'attivita' svolta  sia
limitata   alla   fase   stragiudiziale    e    non    sia    seguita
dall'instaurazione di alcun giudizio, per conclusione di  un  accordo
conciliativo, ostandovi il tenore letterale del dettato  normativo  e
la non assimilabilita' della mediazione ad una  procedura  di  natura
giurisdizionale (Tribunale di Roma, dec. 11 gennaio 2018). 
    4.7. Alla luce del diritto vivente, e' ragionevolmente  possibile
ampliare Ia portata normativa degli articoli 74, comma 2, e 83, comma
2, fino a includere nella liquidazione  dei  compensi  al  difensore,
rimessa al giudice, quanto dovuto per la fase  pregiurisdizionale  di
carattere obbligatorio,  oltre  che  per  le  fasi  del  procedimento
giurisdizionale vero e proprio. Le norme in esame non impediscono  di
ricomprendere fra le attivita' strumentali al  giudizio  l'assistenza
tecnica ai fini del prescritto tentativo di conciliazione in sede di'
mediazione. Sarebbe assurdo limitare il patrocinio  alla  difesa  nel
processo,  quando  l'accesso  alla  giustizia  e'  subordinato   alla
partecipazione  assistita   a   un   procedimento   di   natura   non
giurisdizionale, che precede immediatamente il giudizio  e  ne  resta
inevitabilmente  attratto.   L'interpretazione   estensiva,   dunque,
esclude il dubbio sulla liquidabilita' 
    dei compensi per la mediazione obbligatoria esperita ante  causam
e per la mediazione delegata in corso di causa dal giudice adito. 
    4.8. Questo sforzo, tuttavia, non e' sufficiente a  risolvere  la
questione di fondo, oggetto di' rimessione, relativa al caso  in  cui
il processo non  abbia  avuto  inizio,  per  essersi  le  parti  gia'
conciliate. Se  non  si  determina  formalmente  la  pendenza  di  un
giudizio, non si verifica la  condizione  a  cui  e'  subordinato  il
potere del giudice di regolarne  le  spese,  ivi  comprese  quelle  a
carico dell'erario. Il collegamento di carattere necessario istituito
tra la liquidazione dei  compensi  e  il  previo  svolgimento  di  un
processo, ricavabile dall'analisi letterale, sbarra il passo  a  ogni
interpretazione  adeguatrice   delle   disposizioni   impugnate,   in
apparenza impossibile, non potendosi attribuire  natura  processuale,
se non contro la lettera della  legge  e  la  pacifica  sua  lettura,
almeno in sede  di  nomofilachia,  a  quella  che  e'  una  procedura
stragiudiziale, concepita con l'intento di evitare l'introduzione del
giudizio. 
    4.9. I rilievi che precedono fanno dubitare della legittimita' di
norme che, nonostante l'obbligo della mediazione con l'assistenza  di
un difensore, a pena di improcedibilita'  della  domanda  giudiziale,
non prevedono il diritto ai compensi per la  relativa  attivita'  con
oneri a carico dell'erario,  anche  e  soprattutto  quando  lo  scopo
conciliativo sia raggiunto. Appare del  tutto  incongruo,  frutto  di
inconsapevole omissione, che la  conciliazione  intervenuta  fuori  e
prima del processo, mentre  evita  che  sia  adito  il  giudice,  gli
impedisca di liquidare i compensi per l'opera prestata dal difensore,
proprio quando e' conseguita la finalita' deflattiva del  contenzioso
civile, a cui tutto il sistema e' diretto. D'altra parte, la  mancata
previsione della  liquidabilita'  dei  compensi  ostacola  la  stessa
conciliazione, anziche' favorirla. Non tener conto  delle  condizioni
economiche dei contendenti, spesso di forte sperequazione,  significa
limitarne  di  fatto  l'uguaglianza   nell'accesso   agli   strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie, impedendo  l'effettivo
esercizio  delle  facolta'  difensive.  Nelle  liti  in   cui   siano
contrapposte persone abbienti e non, chi e' privo di mezzi  economici
adeguati e' piu' propenso  a  rinunciare  a  far  valere  le  proprie
ragioni in toto oppure a  rinunciare  all'accordo  conciliativo  o  a
concluderlo  a  condizioni  diverse  e  piu'  onerose  in   sede   di
mediazione, benche' essa sia la forma piu' spedita e piu' semplice di
tutela dei diritti; cio' nella consapevolezza di non poter  sostenere
le spese per il proprio difensore relativamente a tale fase,  ove  la
controversia  si  esaurisca  con  essa  e  le  spese   si   intendano
compensate, e di non poter pretendere dal proprio difensore, come  e'
ovvio, la rinuncia alle sue spettanze. L'interessato,  piuttosto,  e'
determinato ad agire o resistere in  giudizio,  sperando  di  uscirne
vittorioso anche sulle spese, destinate a esser liquidate sia per  la
mediazione che per il processo, peraltro  in  misura  di  gran  lunga
superiore, con effetti antitetici rispetto alla finalita'  deflattiva
e, per di piu', con oneri maggiori per la finanza pubblica. 
    4.10. Ne deriva la ingiustificata  compressione  del  diritto  di
difesa per il non abbiente che sia disposto  a  concludere  l'accordo
conciliativo con l'altra parte in sede di mediazione e la conseguente
violazione,   dell'art.   24   della   Costituzione,    nonche'    la
ingiustificata disparita' di trattamento tra contendenti, abbienti  e
non, e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    4.11.  E'  possibile  trarre  un   argomento   di   prova   della
irragionevolezza delle norme in questione dalla  disciplina  relativa
al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere
di cui al decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  116,  emanato  in
attuazione della direttiva 2003/8/CE del 27 gennaio  2003,  intesa  a
migliorare l'accesso alla giustizia in tali controversie,  attraverso
la definizione di «norme minime comuni». A differenza del testo unico
in materia di spese di giustizia, la  normativa  di  matrice  europea
estende espressamente  il  patrocinio,  ai  sensi  dell'art.  10,  ai
«procedimenti stragiudiziali», alle condizioni previste dal  decreto,
«qualora l'uso di tali mezzi sia  previsto  come  obbligatorio  dalla
legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa».
Alla norma di diritto interno, che riproduce in  sostanza  l'art.  10
della direttiva, deve  essere  attribuito  il  senso  che  meglio  si
accorda col punto 21 del preambolo della direttiva stessa, in cui  si
esplicita l'intenzione di parificare all'assistenza legale in  ambito
giudiziale  quella  in   ambito   stragiudiziale,   con   particolare
riferimento alla mediazione, ove obbligatoria, ope legis  ovvero  ope
iudicis: «il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso  alle
stesse  condizioni,  che  si  tratti  di   procedimenti   giudiziari'
tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali  la  mediazione,
quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per  legge  o  ordinato
dall'organo giurisdizionale». La disposizione di cui all'art. 10  del
decreto  legislativo  citato  e'  idonea   a   fungere   da   tertium
comparationis, perche' non ha carattere  eccezionale,  istituendo  il
patrocinio  a  spese  dello  Stato  nell'ambito  delle   controversie
transfrontaliere, ed  e'  del  tutto  comparabile  alle  disposizioni
impugnate, essendo intese a regolare la stessa materia,  con  effetti
diversi ed opposti.  Se  si  prende  come  termine  di  confronto  la
soluzione gia' adottata dal legislatore per una certa  categoria  di'
non abbienti, in modo coerente con la finalita' di  tutela  effettiva
del diritto di difesa, diviene palese l'illogicita' della  disciplina
in vigore per tutti gli altri. Ne' la presenza di elementi di portata
transfrontaliera puo' validamente assurgere a criterio distintivo, ai
fini dell'esclusione dal beneficio dei partecipanti  ai  procedimenti
di mediazione interni. 
    4.12. Nel contesto normativo attuale, a seguito dell'introduzione
della mediazione obbligatoria in determinate materie,  con  l'obbligo
di assistenza tecnica, e  della  discriminazione  innescata  tra  non
abbienti, alcuni ammessi ed altri non ammessi all'assistenza legale a
spese  dello  Stato,  secondo  che  non  abbiano  ovvero  abbiano  la
residenza o il domicilio nel territorio dello  Stato,  e'  plausibile
che la disciplina sovranazionale finisca  per  innalzare  il  livello
minimo di tutela esigibile sulla base di  quella  nazionale,  facendo
anticipare alla fase precontenziosa la garanzia del patrocinio ai non
abbienti  per   la   generalita'   delle   controversie,   anche   se
indirettamente, per il tramite del sindacato di' ragionevolezza. 
    5. Ritiene il tribunale, pertanto, di dover  sollevare  d'ufficio
la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 74,  comma
2, e 83, comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n.  115,  in  relazione  agli  articoli  3  e  24  della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente,  che
sia assicurato il patrocinio ai  non  abbienti  nel  procedimento  di
mediazione, quando il suo esperimento e' condizione di procedibilita'
della domanda e il giudizio non e' introdotto per conciliazione delle
parti, e che il giudice che  sarebbe  competente  a  conoscere  della
causa, nello stesso caso, provveda alla liquidazione dei compensi per
il procedimento di mediazione. La pronuncia  additiva,  inserendo  la
previsione del diritto ai compensi per il caso di  buon  esito  della
mediazione e del potere-dovere di liquidazione giudiziale  in  regime
di patrocinio a spese dello  Stato,  non  dovrebbe  implicare  alcuna
invasione dell'ampia discrezionalita' attribuita  al  legislatore  in
materia processuale, con riguardo ai lineamenti  della  mediazione  a
fini conciliativi e del patrocinio ai non abbienti.  In  sintesi,  la
richiesta mira soltanto a ricondurre  nell'ambito  applicativo  delle
disposizioni impugnate  un  caso  in  esse  non  considerato,  eppure
circoscritto e del tutto contiguo,  ed  a  rimediare  al  difetto  di
coerenza del sistema, nel senso unico da esso emergente, ai fini  del
coordinamento tra istituti interferenti  l'uno  sull'altro,  entrambi
incidenti sul grado di attuazione dei principi di effettivita'  della
tutela dei diritti ed eguaglianza sostanziale. 
    6. Conclusivamente, la questione di costituzionalita' va  rimessa
alla Corte costituzionale per la decisione, promuovendo  il  giudizio
in via incidentale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale, visti gli articoli 23 e  seguenti  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 e l'art. 295 del codice di procedura civile: 
        1)   solleva   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia. (Testo A)», in relazione agli articoli
3 e  24  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevedono,
rispettivamente, che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel
procedimento di mediazione, quando il suo esperimento  e'  condizione
di procedibilita' della domanda e il giudizio non e'  introdotto  per
conciliazione delle parti, e che il giudice che sarebbe competente  a
conoscere della causa provveda alla liquidazione dei compensi per  il
procedimento di mediazione, quando il suo esperimento  e'  condizione
di procedibilita' della domanda e il giudizio non e'  introdotto  per
conciliazione delle parti; 
        2) dispone, a cura della Cancelleria, la  trasmissione  degli
atti alla  Corte  costituzionale,  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento; 
        3) sospende il processo in corso. 
 
        Oristano, 8 luglio 2020 
 
                         Il giudice: Angioi