N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 dicembre 2020

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il  24  dicembre  2020  (del  Tribunale  di
Torino). 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari -  Procedimento  penale,  per  il
  reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a carico  di  un
  senatore all'epoca dei fatti -  Deliberazione  di  insindacabilita'
  del Senato della Repubblica. 
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019. 
(GU n.1 del 7-1-2021 )
    Ricorso per conflitto di attribuzione tra i  poteri  dello  Stato
sollevato dal Tribunale di Torino  nei  confronti  del  senato  della
Repubblica davanti alla Corte costituzionale: 
    Nel procedimento penale iscritto al  NRG  1422/14  (NR  Tribunale
4250/17) nei confronti di Stefano Esposito nato a  Moncalieri  il  18
giugno 1969 imputato del reato di  cui  all'art.  595,  comma  3  del
codice  penale  perche',  nel   corso   dell'intervista   radiofonica
rilasciata telefonicamente alla trasmissione «La Zanzara» di Radio 24
e, quindi, comunicando con piu' persone, offendeva la reputazione  di
Pepino Livio, con affermazioni che, facendo riferimento  all'episodio
intimidatorio subito dall'Esposito il giorno precedente, alla domanda
dell'intervistatore «insomma, secondo te, si sanno i nomi e i cognomi
di quelli  che  ti  hanno  messo  le  bottiglie  di  molotov,  tu  li
conosci?»,  rispondeva  con  affermazioni  cosi'  consistenti  «[...]
materialmente no, chi sono i mandanti pero',  guarda  e'  fin  troppo
facile» ... «ma guarda, basta  leggere...  basta  leggere  libri,  e'
pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che  giustificano
anche le azioni violente. C'e' il libro di Livio Pepino, ex  capo  di
Magistratura Democratica [...] che basta leggerlo! Cioe'  che  e'  un
libro...»; e ancora, a domanda dell'intervistatore a chi si riferisse
l'espressione «cattivi maestri», affermava: «mi  riferisco  a  questa
gente che... mi riferisco a gente come Pepino che, invece di prendere
le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli [...] che fa...
eh, che reprime questi fenomeni.». 
    Fatto commesso in Torino in data 13 gennaio 2014. 
 
                                Fatto 
 
    A seguito dell'esercizio dell'azione penale da  parte  del  P.M.,
Stefano  Esposito  e'  stato  citato  a  giudizio  innanzi  a  questo
Tribunale in composizione monocratica per  rispondere  del  reato  di
diffamazione nei confronti di Livio Pepino. 
    L'accusa ipotizza che  le  affermazioni  dell'imputato  rese  nei
confronti della persona offesa abbiano contenuto  diffamatorio  e  su
tale ipotesi questo  giudice  e'  stato  chiamato  ad  esercitare  le
attribuzioni proprie della magistratura. 
    In data 28 novembre 2017 il difensore dell'imputato ha depositato
memoria, sottoscritta anche da Stefano  Esposito,  con  la  quale  ha
chiesto che il Tribunale disponesse la  trasmissione  degli  atti  al
Senato della Repubblica per le  determinazioni  di  cui  all'art.  3,
commi 3 e 4, legge n. 140/2003, reiterando la  richiesta  alla  prima
udienza del 13 dicembre 2017. 
    Il Tribunale ha di conseguenza disposto la trasmissione di  copia
degli atti al Senato della Repubblica, contestualmente sospendendo il
processo fino alla decisione del Senato, in quanto  ha  ritenuto  non
del tutto evidente ne' la sussistenza  di  una  prevalente  causa  di
proscioglimento  nel  merito  ne'   la   ricorrenza   integrale   dei
presupposti  applicativi  della  causa   di   non   punibilita'   con
riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di
contestazione. 
    La Giunta per le immunita' parlamentari, ritenuti  sussistenti  i
presupposti per l'applicazione dell'art. 68  della  Costituzione,  ha
trasmesso il suo parere all'aula. 
    In data 9 gennaio 2019,  accogliendo  la  proposta  della  Giunta
delle  elezioni  e  delle  immunita'  parlamentari,  il   Senato   ha
deliberato che «le dichiarazioni  rese  dal  sig.  Stefano  Esposito,
Senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse  da  un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue  funzioni  e  ricadono
pertanto  nell'ipotesi  di  cui  all'art.  68,  primo  comma,   della
Costituzione». 
    La  suddetta  delibera  del  Senato  della  Repubblica   preclude
pertanto  al  Tribunale  di   Torino   l'esame   nel   merito   delle
dichiarazioni contestate al senatore Esposito, non rendendo possibile
accertare, senza il previo annullamento della delibera da parte della
Corte costituzionale, se nella specie ricorrano o meno i  presupposti
del reato contestato  allo  stesso.  La  delibera  in  oggetto  rende
infatti  insindacabili  sotto  qualunque  profilo  le   dichiarazioni
dell'imputato. Tale sindacato e', tuttavia,  precluso  legittimamente
al giudice ordinario solo in presenza di un nesso funzionale  tra  le
dichiarazioni e specifici atti compiuti nell'esercizio delle funzioni
parlamentari. L'eventuale assenza di tale nesso funzionale  determina
quindi l'illegittimita' della delibera parlamentare e  la  necessita'
di sollevare il conflitto di attribuzioni  al  fine  di  ottenere  da
parte della Corte costituzionale l'annullamento  della  delibera  del
Senato della Repubblica, che  preclude  al  Tribunale  di  Torino  il
sindacato sul merito delle dichiarazioni oggetto dell'imputazione. 
    Le dichiarazioni del Senatore Esposito, rese  nel  corso  di  una
trasmissione  radiofonica,  rientrano  tra   quelle   extra   moenia,
tipologia in relazione alla quale la  Corte  costituzionale  ha  gia'
evidenziato  come  debbano  ricorrere  due  requisiti   perche'   sia
possibile  ravvisare  un  nesso  funzionale  con  l'esercizio   delle
funzioni parlamentari. In particolare,  la  Corte  costituzionale  ha
sancito  che:  affinche'  esista   un   nesso   funzionale   tra   le
dichiarazioni rese extra moenia da un Parlamentare  e  l'espletamento
delle  sue  funzioni,  al  quale  e'   subordinata   la   prerogativa
dell'insindacabilita' e' necessario che  tali  dichiarazioni  possano
essere identificate  come  espressioni  dell'esercizio  di  attivita'
parlamentare. A tal fine e' richiesto il concorso di  due  requisiti.
a) un legame di  ordine  temporale  tra  l'attivita'  parlamentare  e
l'attivita' esterna, tale che questa venga ad assumere una  finalita'
divulgativa  della  prima;  b)  una  sostanziale  corrispondenza   di
significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni  e
gli atti esterni, al di  la'  delle  formule  letterarie  usate,  non
essendo sufficiente ne'  un  semplice  collegamento  tematico  o  una
corrispondenza  contenutistica  parziale,  ne'  un   mero   «contesto
politico» entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi,
(Corte costituzionale, 9 giugno 2015 n.  144/2015),  mentre  il  mero
«contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo  generale
non valgono a connotare in  se'  le  dichiarazioni  quali  espressive
della funzione,  la'  dove  esse  non  costituiscano  la  sostanziale
riproduzione delle specifiche opinioni manifestate  dal  parlamentare
nell'esercizio delle proprie attribuzioni; in tal caso,  infatti,  le
dichiarazioni non rappresentano il riflesso del peculiare  contributo
che ciascun parlamentare apporta alla vita  democratica  mediante  le
proprie opinioni  e  i  propri  voti,  ma  una  ulteriore  e  diversa
articolazione di  siffatto  contributo,  elaborata  ed  offerta  alla
pubblica opinione  nell'esercizio  della  libera  manifestazione  del
pensiero assicurata a tutti dall'art. 21  della  Costituzione  (Corte
costituzionale, 4 maggio 2007, n. 152). 
    La Giunta per le immunita' parlamentari nella relazione trasmessa
all'aula,  poi  da  questa  approvata,  ha  ritenuto  sussistenti   i
presupposti per l'applicazione dell'art. 68  Costituzione  fondandosi
su vari interventi del senatore Esposito che: 
        1. il 28  maggio  2013,  in  assemblea,  aveva  sostenuto  la
correttezza  dell'operato  del  Procuratore   Caselli   impegnato   a
contrastare fenomeni violenti legati alla contestazione dei  cantieri
Tav ed esprimendo  il  proprio  disappunto  per  chi  non  prende  le
distanze da  tali  comportamenti  criminosi  e  per  coloro  che  non
pronunciano «parole di condanna ne' pubblica ne' privata»; 
        2. nelle sedute del 3 del 11  e  del  23  luglio  2013  aveva
attaccato i comportamenti criminosi di  coloro  che  contestavano  la
costruzione dei cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione; 
        3. il  30  luglio  2013  esprimeva  la  propria  critica  nei
confronti di coloro che  attaccano  i  magistrati  della  Procura  di
Torino «che stanno esclusivamente svolgendo il loro  lavoro,  che  e'
quello di applicare la legge». 
    Non sembra a questo giudice che i  suddetti  interventi,  addotti
dalla Giunta  a  sostegno  dell'insindacabilita'  delle  affermazioni
oggetto dell'imputazione, evidenzino una  sostanziale  corrispondenza
con  le  opinioni   espresse   nell'esercizio   delle   funzioni   di
Parlamentare da Stefano  Esposito.  L'odierno  imputato,  invero,  il
giorno dopo aver rinvenuto tre bottiglie molotov sull'uscio  di  casa
ha accusato la persona offesa di  essere  il  mandante  degli  ignoti
autori della condotta minatoria. 
    L'imputato in primo luogo dunque ha attribuito la condotta  degli
ignoti (sulla base  di  un'evidente  valutazione  probabilistica)  al
gruppo degli oppositori violenti alla linea ferroviaria Torino-Lione;
gruppo contro il quale ha indirizzato, a sua volta, la propria azione
politica. 
    A tale arbitraria  e  generica  attribuzione  di  responsabilita'
l'imputato ha fatto seguire una seconda manifestazione  di  pensiero,
rivolta   all'odierna   persona   offesa,   facendo    risalire    la
responsabilita'  morale  per  il  rinvenimento  delle  molotov   alle
opinioni espresse dalla stessa, individuata come ex dirigente  di  un
gruppo associativo interno alla magistratura che «invece di  prendere
le distanze scrivono libri per attaccare Caselli». 
    In altri giudizi, il Tribunale di Torino, anche nella persona  di
questo  giudice,  non  ha   sollevato   conflitto   di   attribuzione
allorquando  il  Senato  ha  ravvisato  la  copertura  dell'art.   68
della Costituzione per le affermazioni di Stefano Esposito rivolte ad
esponenti del  movimento  NO-TAV,  ritenendo  che  il  Senato  avesse
esercitato  invece  le  proprie  prerogative  entro  i  limiti  della
fattispecie  nascente  dal  combinato  disposto  dell'art.  68  della
Costituzione e della legge n. 140/2003, senza ledere attribuzioni del
potere giudiziario. 
    A differenza di tali giudizi,  pero',  nell'odierno  processo  le
dichiarazioni dell'imputato sono  rivolte  ad  un  soggetto  che  non
risulta in alcun modo attivista o manifestante del movimento NO  TAV,
ma che ha solo espresso,  come  risulta  dalle  stesse  dichiarazioni
oggetto dell'imputazione, un pensiero  sulle  vicende  connesse  alla
linea ferroviaria Torino-Lione, di segno opposto a quelle di  Stefano
Esposito. 
    L'accusa rivolta alla persona offesa di un fatto specifico - vale
a dire l'avere  spinto  o  indotto  qualcuno  (peraltro  all'imputato
ignoto come da Stefano Esposito dichiarato nella medesima  intervista
oggetto dell'imputazione) a posizionare tre bottiglie molotov dinanzi
all'uscio di casa - appare a  questo  giudice  solo  artificiosamente
connessa   all'attivita'    parlamentare    dell'odierno    imputato.
L'immediata  indicazione  del  mandante  del   posizionamento   delle
bottiglie molotov, senza nemmeno scandagliare  le  possibili  diverse
motivazioni degli  autori,  apoditticamente  individuati  nel  gruppo
no-tav, sembra piuttosto  esprimere  la  volonta'  di  contestare  il
pensiero che non si condivide di un altro soggetto, onde sottoporlo a
critica.  In  tal  senso  pero'  le  affermazioni  dell'imputato  non
rappresentano  il  riflesso  del  peculiare  contributo  che  ciascun
parlamentare  apporta  alla  vita  democratica  mediante  le  proprie
opinioni e i propri voti - contributo coperto  dalle  guarentigie  di
cui all'ad 68 della Costituzione - ma rientrano nell'esercizio  della
libera manifestazione del pensiero assicurato a  tutti  dall'art.  21
della Costituzione. 
    La copertura offerta alla manifestazione del  pensiero  dall'art.
21  della  Costituzione,  pero',  a  differenza  di  quella   offerta
dall'art. 68 della Costituzione (posto  a  tutela  delle  istituzioni
parlamentari  nel  loro  complesso  e  non  per  garantire  privilegi
personali  ai  singoli  componenti)  non  impedisce   l'esame   delle
affermazioni ritenute lesive  dalla  persona  offesa,  da  parte  del
giudice ordinario, al fine di verificare se le stesse  rientrino  nel
diritto di critica o lo trascendano  confluendo  in  una  fattispecie
delittuosa, quale quella contestata all'odierno imputato. 
    Con la deliberazione del 9 gennaio 2019, invece, facendo  propria
la proposta della Giunta per le immunita', il Senato della Repubblica
ha impedito al Tribunale di Torino l'esercizio  del  suddetto  vaglio
privandolo, in relazione alle condotte contestate a Stefano Esposito,
delle proprie funzioni giurisdizionali. 
    Deve essere pertanto sollevato il conflitto di  attribuzioni  nei
confronti del Senato della Repubblica,  in  quanto  la  deliberazione
adottata dallo stesso in data  9  gennaio  2019  ha  illegittimamente
sottratto all'autorita' giudiziaria il potere di decidere  in  ordine
al reato contestato a Stefano Esposito. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 Costituzione e l'art. 37, legge 11  marzo  1953,
n. 87  ricorre  all'Ill.ma  Corte  costituzionale  per  sollevare  il
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato  nei  confronti  del
Senato della Repubblica; 
    Chiede che l'Ill.ma Corte costituzionale: 
        dichiari ammissibile il presente conflitto; 
        dichiari che non  spettava  al  Senato  della  Repubblica  la
valutazione della condotta addebitabile al senatore Stefano Esposito,
in  quanto  estranea  alla  previsione  di  cui  all'art.  68   della
Costituzione; 
        annulli la delibera del Senato  della  Repubblica  9  gennaio
2019 (Doc. IV ter, n.  1)  di  insindacabilita'  delle  dichiarazioni
rilasciate dal senatore  Stefano  Esposito  nei  confronti  di  Livio
Pepino. 
    Dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
previa notificazione  del  presente  provvedimento  al  Senato  della
Repubblica, a cura della cancelleria. 
    Comunicato  alle  parti  in  Torino  all'udienza  del  giorno  11
febbraio 2020. 
 
                         Il Giudice: Villani 
 
    L'ammissibilita' del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza n. 148/2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s.,
n. 29 del 15 luglio 2020.