N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 dicembre 2020
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 24 dicembre 2020 (del Tribunale di Torino). Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a carico di un senatore all'epoca dei fatti - Deliberazione di insindacabilita' del Senato della Repubblica. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019.(GU n.1 del 7-1-2021 )
Ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Torino nei confronti del senato della Repubblica davanti alla Corte costituzionale: Nel procedimento penale iscritto al NRG 1422/14 (NR Tribunale 4250/17) nei confronti di Stefano Esposito nato a Moncalieri il 18 giugno 1969 imputato del reato di cui all'art. 595, comma 3 del codice penale perche', nel corso dell'intervista radiofonica rilasciata telefonicamente alla trasmissione «La Zanzara» di Radio 24 e, quindi, comunicando con piu' persone, offendeva la reputazione di Pepino Livio, con affermazioni che, facendo riferimento all'episodio intimidatorio subito dall'Esposito il giorno precedente, alla domanda dell'intervistatore «insomma, secondo te, si sanno i nomi e i cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?», rispondeva con affermazioni cosi' consistenti «[...] materialmente no, chi sono i mandanti pero', guarda e' fin troppo facile» ... «ma guarda, basta leggere... basta leggere libri, e' pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C'e' il libro di Livio Pepino, ex capo di Magistratura Democratica [...] che basta leggerlo! Cioe' che e' un libro...»; e ancora, a domanda dell'intervistatore a chi si riferisse l'espressione «cattivi maestri», affermava: «mi riferisco a questa gente che... mi riferisco a gente come Pepino che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli [...] che fa... eh, che reprime questi fenomeni.». Fatto commesso in Torino in data 13 gennaio 2014. Fatto A seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., Stefano Esposito e' stato citato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di diffamazione nei confronti di Livio Pepino. L'accusa ipotizza che le affermazioni dell'imputato rese nei confronti della persona offesa abbiano contenuto diffamatorio e su tale ipotesi questo giudice e' stato chiamato ad esercitare le attribuzioni proprie della magistratura. In data 28 novembre 2017 il difensore dell'imputato ha depositato memoria, sottoscritta anche da Stefano Esposito, con la quale ha chiesto che il Tribunale disponesse la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per le determinazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, legge n. 140/2003, reiterando la richiesta alla prima udienza del 13 dicembre 2017. Il Tribunale ha di conseguenza disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica, contestualmente sospendendo il processo fino alla decisione del Senato, in quanto ha ritenuto non del tutto evidente ne' la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito ne' la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilita' con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione. La Giunta per le immunita' parlamentari, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, ha trasmesso il suo parere all'aula. In data 9 gennaio 2019, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, il Senato ha deliberato che «le dichiarazioni rese dal sig. Stefano Esposito, Senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione». La suddetta delibera del Senato della Repubblica preclude pertanto al Tribunale di Torino l'esame nel merito delle dichiarazioni contestate al senatore Esposito, non rendendo possibile accertare, senza il previo annullamento della delibera da parte della Corte costituzionale, se nella specie ricorrano o meno i presupposti del reato contestato allo stesso. La delibera in oggetto rende infatti insindacabili sotto qualunque profilo le dichiarazioni dell'imputato. Tale sindacato e', tuttavia, precluso legittimamente al giudice ordinario solo in presenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni e specifici atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari. L'eventuale assenza di tale nesso funzionale determina quindi l'illegittimita' della delibera parlamentare e la necessita' di sollevare il conflitto di attribuzioni al fine di ottenere da parte della Corte costituzionale l'annullamento della delibera del Senato della Repubblica, che preclude al Tribunale di Torino il sindacato sul merito delle dichiarazioni oggetto dell'imputazione. Le dichiarazioni del Senatore Esposito, rese nel corso di una trasmissione radiofonica, rientrano tra quelle extra moenia, tipologia in relazione alla quale la Corte costituzionale ha gia' evidenziato come debbano ricorrere due requisiti perche' sia possibile ravvisare un nesso funzionale con l'esercizio delle funzioni parlamentari. In particolare, la Corte costituzionale ha sancito che: affinche' esista un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un Parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, al quale e' subordinata la prerogativa dell'insindacabilita' e' necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressioni dell'esercizio di attivita' parlamentare. A tal fine e' richiesto il concorso di due requisiti. a) un legame di ordine temporale tra l'attivita' parlamentare e l'attivita' esterna, tale che questa venga ad assumere una finalita' divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di la' delle formule letterarie usate, non essendo sufficiente ne' un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, ne' un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, (Corte costituzionale, 9 giugno 2015 n. 144/2015), mentre il mero «contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale non valgono a connotare in se' le dichiarazioni quali espressive della funzione, la' dove esse non costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni; in tal caso, infatti, le dichiarazioni non rappresentano il riflesso del peculiare contributo che ciascun parlamentare apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (Corte costituzionale, 4 maggio 2007, n. 152). La Giunta per le immunita' parlamentari nella relazione trasmessa all'aula, poi da questa approvata, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 Costituzione fondandosi su vari interventi del senatore Esposito che: 1. il 28 maggio 2013, in assemblea, aveva sostenuto la correttezza dell'operato del Procuratore Caselli impegnato a contrastare fenomeni violenti legati alla contestazione dei cantieri Tav ed esprimendo il proprio disappunto per chi non prende le distanze da tali comportamenti criminosi e per coloro che non pronunciano «parole di condanna ne' pubblica ne' privata»; 2. nelle sedute del 3 del 11 e del 23 luglio 2013 aveva attaccato i comportamenti criminosi di coloro che contestavano la costruzione dei cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione; 3. il 30 luglio 2013 esprimeva la propria critica nei confronti di coloro che attaccano i magistrati della Procura di Torino «che stanno esclusivamente svolgendo il loro lavoro, che e' quello di applicare la legge». Non sembra a questo giudice che i suddetti interventi, addotti dalla Giunta a sostegno dell'insindacabilita' delle affermazioni oggetto dell'imputazione, evidenzino una sostanziale corrispondenza con le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di Parlamentare da Stefano Esposito. L'odierno imputato, invero, il giorno dopo aver rinvenuto tre bottiglie molotov sull'uscio di casa ha accusato la persona offesa di essere il mandante degli ignoti autori della condotta minatoria. L'imputato in primo luogo dunque ha attribuito la condotta degli ignoti (sulla base di un'evidente valutazione probabilistica) al gruppo degli oppositori violenti alla linea ferroviaria Torino-Lione; gruppo contro il quale ha indirizzato, a sua volta, la propria azione politica. A tale arbitraria e generica attribuzione di responsabilita' l'imputato ha fatto seguire una seconda manifestazione di pensiero, rivolta all'odierna persona offesa, facendo risalire la responsabilita' morale per il rinvenimento delle molotov alle opinioni espresse dalla stessa, individuata come ex dirigente di un gruppo associativo interno alla magistratura che «invece di prendere le distanze scrivono libri per attaccare Caselli». In altri giudizi, il Tribunale di Torino, anche nella persona di questo giudice, non ha sollevato conflitto di attribuzione allorquando il Senato ha ravvisato la copertura dell'art. 68 della Costituzione per le affermazioni di Stefano Esposito rivolte ad esponenti del movimento NO-TAV, ritenendo che il Senato avesse esercitato invece le proprie prerogative entro i limiti della fattispecie nascente dal combinato disposto dell'art. 68 della Costituzione e della legge n. 140/2003, senza ledere attribuzioni del potere giudiziario. A differenza di tali giudizi, pero', nell'odierno processo le dichiarazioni dell'imputato sono rivolte ad un soggetto che non risulta in alcun modo attivista o manifestante del movimento NO TAV, ma che ha solo espresso, come risulta dalle stesse dichiarazioni oggetto dell'imputazione, un pensiero sulle vicende connesse alla linea ferroviaria Torino-Lione, di segno opposto a quelle di Stefano Esposito. L'accusa rivolta alla persona offesa di un fatto specifico - vale a dire l'avere spinto o indotto qualcuno (peraltro all'imputato ignoto come da Stefano Esposito dichiarato nella medesima intervista oggetto dell'imputazione) a posizionare tre bottiglie molotov dinanzi all'uscio di casa - appare a questo giudice solo artificiosamente connessa all'attivita' parlamentare dell'odierno imputato. L'immediata indicazione del mandante del posizionamento delle bottiglie molotov, senza nemmeno scandagliare le possibili diverse motivazioni degli autori, apoditticamente individuati nel gruppo no-tav, sembra piuttosto esprimere la volonta' di contestare il pensiero che non si condivide di un altro soggetto, onde sottoporlo a critica. In tal senso pero' le affermazioni dell'imputato non rappresentano il riflesso del peculiare contributo che ciascun parlamentare apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti - contributo coperto dalle guarentigie di cui all'ad 68 della Costituzione - ma rientrano nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurato a tutti dall'art. 21 della Costituzione. La copertura offerta alla manifestazione del pensiero dall'art. 21 della Costituzione, pero', a differenza di quella offerta dall'art. 68 della Costituzione (posto a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non per garantire privilegi personali ai singoli componenti) non impedisce l'esame delle affermazioni ritenute lesive dalla persona offesa, da parte del giudice ordinario, al fine di verificare se le stesse rientrino nel diritto di critica o lo trascendano confluendo in una fattispecie delittuosa, quale quella contestata all'odierno imputato. Con la deliberazione del 9 gennaio 2019, invece, facendo propria la proposta della Giunta per le immunita', il Senato della Repubblica ha impedito al Tribunale di Torino l'esercizio del suddetto vaglio privandolo, in relazione alle condotte contestate a Stefano Esposito, delle proprie funzioni giurisdizionali. Deve essere pertanto sollevato il conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, in quanto la deliberazione adottata dallo stesso in data 9 gennaio 2019 ha illegittimamente sottratto all'autorita' giudiziaria il potere di decidere in ordine al reato contestato a Stefano Esposito.
P.Q.M. Visto l'art. 134 Costituzione e l'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 ricorre all'Ill.ma Corte costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica; Chiede che l'Ill.ma Corte costituzionale: dichiari ammissibile il presente conflitto; dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Stefano Esposito, in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68 della Costituzione; annulli la delibera del Senato della Repubblica 9 gennaio 2019 (Doc. IV ter, n. 1) di insindacabilita' delle dichiarazioni rilasciate dal senatore Stefano Esposito nei confronti di Livio Pepino. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione del presente provvedimento al Senato della Repubblica, a cura della cancelleria. Comunicato alle parti in Torino all'udienza del giorno 11 febbraio 2020. Il Giudice: Villani L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 148/2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., n. 29 del 15 luglio 2020.