MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo (20A07379) 
(GU n.8 del 12-1-2021)

 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/013036/XVJ/CE/C  del  10
dicembre 2020, l'esplosivo denominato «Rioprime 25» o «SWG-Primer»  o
«APB-25» e' classificato nella II categoria di cui  all'art.  82  del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A»  al
medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3,  lettera  a),
del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272,  con  numero  ONU
0042 1.1D, assegnato  dall'organismo  notificato  «BAM»  in  data  19
maggio 2004. 
    Per il citato esplosivo il  sig.  Roberto  Toso,  titolare  delle
licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
Pravisani S.p.a., con stabilimento sito in Sequals (PN),  loc.  Prati
del  Sbriss,  ha  prodotto  l'attestato  di  esame  UE  del  tipo  n.
0589.EXP.2841/02 del 17 dicembre 2003 ed il modulo  a  scelta  basato
sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D»)
del 19 giugno 2019, rilasciati dall'organismo notificato «BAM». 
    Dalla  documentazione  presentata  risulta  che  l'esplosivo   in
argomento e' prodotto  dalla  «Maxam  Deutschland  GmbH.»  presso  lo
stabilimento sito in Doberschau Gauβig (Germania). 
    Tale prodotto esplodente e' sottoposto alle disposizioni  di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
    Sull'imballaggio dello stesso  deve  essere  apposta  l'etichetta
riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto,  numero
ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato  di  esame  UE
del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il  T.U.L.P.S.,  nome  del
fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare  delle
licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel  maneggio
e trasporto,  nonche'  gli  estremi  del  presente  provvedimento  di
classificazione. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.