N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2020
Ordinanza del 14 settembre 2020 della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria sull'istanza proposta da P. P.. Esecuzione penale - Rideterminazione della pena dell'ergastolo in corso di esecuzione con la pena di anni trenta di reclusione - Mancata previsione dell'applicazione della disciplina prevista sull'accesso al giudizio abbreviato dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000 nell'ipotesi in cui sia stata avanzata richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma era comunque antecedente all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. - Legge 5 giugno 2000, n. 144 [recte: decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144], art. 4-ter.(GU n.2 del 13-1-2021 )
LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Cosi' composta: dott. Roberto Lucisano, Presidente; dott. Giuliana Campagna, consigliere estensore; sig. Concetta Pisciuneri, giudice popolare; sig. Daniela Nicotera, giudice popolare; sig. Rocco Patafio, giudice popolare; sig. Mirella Italiano, giudice popolare; sig. Domenico Messineo, giudice popolare; sig. Angelica De Masi, giudice popolare; Visto l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di P. P., con il quale si chiede la rideterminazione in anni trenta di reclusione, della pena all'ergastolo inflitta al predetto con sentenza n. 11/2000 della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, anche previa promozione del giudizio di costituzionalita' dell'art. 4-ter, decreto-legge n. 82/2000, convertito nella legge n. 144/2000; Sentite le parti all'udienza camerale, a scioglimento della riserva ivi formulata; Osserva Nell'interesse di P., come detto, si chiede che il giudice dell'esecuzione ridetermini la pena dell'ergastolo in corso di esecuzione, con quella di anni trenta di reclusione, anche previa promozione del giudizio di incostituzionalita' dell'art. 4-ter, legge n. 144/2000. Si espone nell'istanza che questa Corte, con decisione del 7 novembre 2018, riconosceva il vincolo della continuazione fra le sentenze c.d. ... e ..., rigettando la rideterminazione della pena in anni trenta di reclusione, statuendo debba ritenersi reato principale quello contestato nel processo ..., che ha comportato la pena dell'ergastolo. In detto giudizio tuttavia il P. aveva richiesto di essere giudicato con rito abbreviato, richiesta rigettata dalla Corte di merito, nonche' esaminata e rigettata dal supremo collegio che confermava la decisione sul punto. In particolare, l'odierno istante, dopo avere ripercorso l'iter normativo che ha poi portato alla declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 7, decreto-legge n. 341/2000, a seguito della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola/Italia, rileva che in tale fattispecie si statuiva che avessero diritto al riconoscimento dell'applicazione della pena di anni trenta di reclusione solo coloro che erano stati ammessi nel giudizio di merito al rito abbreviato, in cui cioe' il processo a loro carico era stato celebrato con tale rito speciale. Tra i presupposti dell'ammissione al rito abbreviato, pero', la disposizione transitoria emanata dall'art 4-ter, legge n. 144/2000, entrata in vigore l'8 giugno 2000, disponeva che la richiesta di rito abbreviato nei processi puniti con pena dell'ergastolo era ammessa nel giudizio d'appello prima della eventuale rinnovazione dell'istruttoria disposta in secondo grado, sicche' poiche' nel processo ... doveva considerarsi ormai esaurita l'istruzione dibattimentale, la Corte di merito non ammetteva l'imputato al rito abbreviato, rigettando altresi' l'eccezione di incostituzionalita' all'epoca sollevata, decisione come detto confermata in sede di legittimita'. L'istante ritiene costituzionalmente illegittima tale limitazione, che determina un trattamento deteriore per imputati che avevano commesso reati dello stesso tipo di coloro che avevano beneficiato del rito abbreviato. Si ritiene quindi sussistente la violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione, poiche' la disciplina processuale in esame non consente la fruizione all'imputato che abbia tempestivamente formulato la relativa richiesta e che si vede respingere tale richiesta, a causa di un ostacolo normativo poi rimosso. Inoltre, si deduce che la disparita' di trattamento non puo' trovare adeguata giustificazione in valutazioni connesse alla finalita' deflattiva del rito speciale, giacche' anche nei giudizi con istruttoria esaurita, comunque l'accesso al rito abbreviato comporta benefici processuali, come la sanatoria delle nullita' non assolute, il superamento delle questioni di competenza e l'irrilevanza delle questioni di inutilizzabilita' non patologica. Si sostiene poi che la possibilita' di far valere i vizi di illegittimita' costituzionale non puo' essere preclusa dalla formazione del giudicato, dovendo essere considerata quale fatto nuovo la sentenza europea sul caso Scoppola, nonche' la decisione della consulta n. 210/2013. Tanto premesso, si ritiene opportuno riassumere le vicende processuali che hanno interessato il P.: costui subisce, nel 2000 e nel 2001, due condanne all'ergastolo, rispettivamente nei processi denominati convenzionalmente «...» e «...», in quanto ritenuto responsabile di omicidi commessi nell'ambito della guerra di mafia reggina. A seguito della nota sentenza CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali) Scoppola/Italia, sussistendone le condizioni, in relazione al processo c.d. ... questa Corte rideterminava la pena inflitta in quella di anni trenta di reclusione, successivamente, con ordinanza emessa nell'anno 2018, veniva riconosciuto il vincolo della continuazione fra il reato di omicidio giudicato nel processo c.d. ... e quello per il quale il P. era stato condannato nel processo c.d. ..., ritenendosi la riconducibilita' degli stessi ad un unico disegno criminoso, stante la comune matrice inscrivibile nell'ambito della guerra di mafia. Si era tuttavia confermata l'esecuzione della pena all'ergastolo, dovendosi ritenere quella giudicata nel processo ... la condotta piu' grave, in quanto in relazione a quell'omicidio il P. aveva assunto il ruolo di sparatore, a differentemente dal delitto oggetto del processo ..., in cui aveva guidato la vettura utilizzata per l'agguato. Orbene, l'esame degli atti relativi al processo di appello «...» celebrato nei confronti dell'odierno istante, acquisiti in visione dalla Corte, consente di verificare come il 14 gennaio 2000 il P. chiedeva di essere ammesso al giudizio abbreviato (v. pag. 29 verbale di udienza), richiesta rigettata da quella Corte con ordinanza emessa nella medesima udienza, in quanto «essendo il presente procedimento in fase di appello non ricorrono le condizioni per accedere alle richieste di rito abbreviato avanzate dall'imputato... P. P.». La richiesta di rito abbreviato veniva reiterata all'udienza del 12 giugno 2000, richiesta ancora una volta, come sopra segnalato, rigettata da quella Corte, atteso che si era ormai esaurita la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in precedenza disposta, ed essendo il processo gia' transitato nella fase della discussione. Appare a questo punto opportuno riepilogare la tormentata evoluzione legislativa che ha subito la previsione dell'accesso al rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, iter che, con tutta evidenza, ha determinato l'attuale stato esecutivo del richiedente e la ragione che determina l'odierna richiesta. Infatti, da un'iniziale disposizione, contenuta nel nuovo codice di procedura penale, che consentiva l'ammissione al giudizio abbreviato per detti reati, si e' giunti alla declaratoria di incostituzionalita' di tale norma e quindi, con la c.d. legge Carotti, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, alla reintroduzione della facolta' di accedere al rito abbreviato anche per gli imputati dei piu' gravi delitti. Tuttavia a quella data rimanevano fermi i limiti temporali gia' previsti per l'operativita' dell'istituto e quindi la sostanziale operativita' esclusivamente per i soggetti sottoposti ancora al giudizio di primo grado. Solo con la successiva legge entrata in vieore l'8 giugno 2000 veniva previsto, all'art. 4-ter, che la richiesta di giudizio abbreviato potesse essere proposta «nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione dell'istruzione stessa». Seguiva poi, il decreto-legge n. 341/2000, entrato in vigore il 24 novembre del 2000, con cui si statuiva che, ai fini della riduzione della pena per la scelta del rito, la pena dell'ergastolo doveva intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno, laddove alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo. Orbene, nel caso oggetto della sentenza Scoppola/Italia, era accaduto che l'imputato, il quale, sussistendo le condizioni della legge allora in vigore, aveva acquisito l'ammissione al rito abbreviato nell'arco temporale compreso fra il gennaio e il novembre 2000, aveva poi visto modificare la in peius la propria posizione, stante la differente scelta legislativa operata nel novembre del 2000, sicche' la Corte europea ha ritenuto operante il principio della irretroattivita' della legge penale piu' severa, applicandosi quindi, fra piu' norme succedutesi prima dell'emissione della sentenza definitiva, quella che reca disposizioni piu' favorevoli all'imputato. Risulta pertanto evidente che la fattispecie qui in esame non possa assimilarsi ai profili fattuali che hanno caratterizzato il caso Scoppola, non essendo stato il P. ammesso al rito abbreviato nel corso della celebrazione del processo a suo carico, per le ragioni gia' esposte, sicche' non puo' accogliersi la richiesta formulata in via principale, di sostituzione della pena dell'ergastolo in anni trenta di reclusione, in virtu' della ritenuta, come detto, non fondata analogia della fattispecie in esame a quella che aveva interessato il condannato Scoppola. Si ritiene di dovere promuovere giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter, legge n. 144/2000, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Invero, si osserva che P. ha tempestivamente avanzato la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato gia' dal gennaio 2000, reiterandola nel successivo giugno 2000, sicche' ha visto precluso in suo favore il trattamento premiale, in virtu' di una mera casualita', determinata dalla circostanza che nel processo a suo carico inizialmente lo stato normativo non consentiva l'ammissione al giudizio speciale e successivamente in quanto l'istituto non poteva concretamente operare, posto che l'istruzione dibattimentale si era rapidamente esaurita nell'arco temporale intercorso fra gennaio e giugno 2000. Deve pero' prendersi atto che, avendo l'istante, come detto formulato richiesta di rito abbreviato sin dal 14 gennaio 2000, ossia nella fase assolutamente iniziale del processo, a quella data si ritiene debba considerarsi ormai cristallizzata e acquisita sia per il soggetto interessato che per il giudizio stesso, l'operativita' dell'istituto, con la conseguente riduzione di pena allora prevista, che rideterminava la sanzione dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione. Tale conseguenza appare necessariamente connessa alla circostanza che P., si ribadisce del tutto tempestivamente, ha manifestato la propria volonta' di essere giudicato con il rito abbreviato, in una situazione normativa che vedeva l'istituto in questione in costante evoluzione e trasformazione, sicche' il predetto ha visto sostanzialmente dipendere l'irrogazione nei suoi confronti di una sanzione piu' grave da un fatto meramente accidentale ed al di fuori di ogni sua possibilita' di controllo. Cio' si traduce in un evidente disparita' di trattamento tra P. e coloro che, pur avendo commesso fatti di pari disvalore, per una mera casualita' temporale, hanno potuto fruire della trasformazione della pena da perenne a temporanea. Questa Corte quindi dubita della conformita' costituzionale, in particolare all'art. 3 della Costituzione, della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede un meccanismo tale da assicurare la tutela di un soggetto che, si ribadisce, nonostante avesse tempestivamente avanzato richiesta di essere giudicato con rito abbreviato, ossia antecedentemente all'inizio dell'istruttoria dibattimentale, abbia poi visto dipendere la decisione da un'evoluzione legislativa che lo ha visto subire un trattamento sostanziale deteriore, in quanto ancorata ad una circostanza, ossia il rapido espletamento della riaperta istruttoria, con tutta evidenza sottratta ad ogni sua determinazione. Questa Corte non disconosce che analoga questione di costituzionalita' era stata gia' esaminata e rigettata in sede di merito, per come peraltro ammesso dallo stesso istante, tuttavia ritiene di dovere valorizzare il dato che si reputa dirimente, ed in precedenza non convenientemente valutato, costituito come detto dalla inequivoca manifestazione di volonta' dell'imputato, pregiudicato poi dal rapido espletamento dell'istruttoria rinnovata e dalla successiva evoluzione legislativa, che limitava l'applicabilita' dell'istituto nei termini sopra esposti. Senza contare poi che, per come condivisibilmente segnalato nell'istanza oggi in esame, non puo' omettersi di osservare come, anche nel caso di istruttoria ormai conclusa, ossia quando la finalita' deflattiva del rito sembrerebbe oramai frustrata, comunque l'opzione del giudizio abbreviato assicuri comunque al processo una serie di benefici di non poco momento, se si pone mente alla sanatoria per accettazione delle nullita' non assolute, il superamento delle questioni di competenza e l'irrilevanza delle questioni di inutilizzabilita' non patologica. Palese poi e' la rilevanza della questione, se si pone mente alla circostanza che, avendo il P. allo stato in esecuzione una condanna alla pena di trent'anni e stante il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le due sentenze di condanna riportata, ove si riconoscesse la riduzione di pena in virtu' dell'applicabilita' del rito abbreviato anche per il processo ..., il soggetto dovrebbe porre in esecuzione due condanne a pene temporanee, in relazione alle quali tuttavia, in virtu' della riconosciuta continuazione fra i reati, non opererebbe il criterio previsto dall'art. 73, comma 2 del codice penale con una nuova irrogazione della pena dell'ergastolo, bensi' un calcolo di pena che dovrebbe considerare una pena base di anni trenta di reclusione, da aumentarsi di una quota di sanzione temporanea, cosi' conducendo pur sempre all'irrogazione di una pena contenuta entro il limite di anni trenta, in virtu' del criterio moderatore statuito dall'art. 78 del codice penale. Da cio' deriva la sicura rilevanza che la questione di legittimita' costituzionale riveste nel caso di specie, potendo essa consentire - se accolta - che la pena in esecuzione si trasformi per il P., da pena perenne in pena temporanea. Ritenuta pertanto la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, per come sin qui esposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini sin qui specificati, della norma di cui all'art. 4-ter, legge n. 144/2000, se ne impone la rimessione alla Corte costituzionale per la decisione, con conseguente sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M. Visti gli articoli 1, legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter, legge n. 144/2000 nella parte in cui non prevede l'applicabilita' dell'istituto nell'ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma era comunque antecedente l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Reggio Calabria, 14 settembre 2020 Il Presidente: Lucisano Il consigliere estensore: Campagna