N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 2020
Ordinanza del 17 settembre 2020 della Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di D. L. E.. Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto della consegna - Mancata previsione, quale motivo di rifiuto, delle ragioni di salute croniche e di durata interminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta. - Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), artt. 18 e 18-bis.(GU n.2 del 13-1-2021 )
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione V penale Composta dai magistrati: dott.ssa Giovanna Ichino, Presidente; dott.ssa Monica Fagnoni, consigliere; dott.ssa Micaela Curami, consigliere estensore; Ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2020, relativo alla richiesta di consegna di D. L. E. , nato a , res. via , libero, difeso di fiducia dall'avv. Nicola Canestrini, nei confronti del quale e' stato emesso il mandato d'arresto europeo dal Tribunale comunale di in data 9 settembre 2019 la seguente ordinanza. La Corte d'appello di Milano sottopone al giudizio di codesta ecc.ma Corte questione di legittimita' costituzionale degli articoli 18 e 18-bis della legge 69/2005 nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto alla consegna l'esistenza di ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta, per contrasto con gli articoli 2, 3, 32, 110 della Costituzione. La questione e' rilevante: il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata: l'univocita' testuale delle norme contenute nella legge 69/2005 impongono l'adozione di una pronuncia favorevole alla consegna del richiesto alla , con conseguente, eventuale, sospensione a tempo indeterminato della consegna: la decisione favorevole alla consegna implica il concreto rischio di un grave pregiudizio per la salute psichica del soggetto. Il fatto Il Tribunale comunale di ha emesso in data 9 settembre 2019 un mandato di arresto europeo a carico di D. L. E. per il reato di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti commesso in il . Il Procuratore generale ha chiesto in data 11 ottobre 2019 l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Preliminari accertamenti attivati dal Presidente della sezione di questa corte consentivano di appurare che il soggetto richiesto in consegna conviveva con i genitori a ed era portatore «di patologie psichiatriche» non meglio precisate (Cfr. nota Stazione CC del 15 ottobre 2019). D. L. , al quale non veniva applicata nessuna misura, veniva sentito nel corso dell'udienza per identificazione il 12 novembre 2019 ed in tale occasione non prestava il consenso alla consegna (e non rinunciava al principio di specialita'). La difesa del soggetto richiesto in consegna ha prodotto in atti documentazione medica attestante che lo stesso e' affetto da patologie psichiatriche. In particolare, dopo avere riferito di un tentativo di suicidio nel 2013 in Germania, la difesa ha prodotto la seguente documentazione: 10 ottobre 2013 - referto pronto soccorso dell'Ospedale : D. L. «si presenta per stato di angoscia di stampo delirante e ideazione suicidiaria»; viene dimesso ed inviato al medico curante con la seguente diagnosi di episodio schizofrenico acuto, non specificato; stato ansioso non specificato»; 2 ottobre 2014 - referto pronto soccorso Ospedale recante diagnosi di «psicosi non specificata; abuso di anfetamina o simpaticomimetici ad azione simile»; dal 5 al 14 ottobre 2014 - ricovero presso l'Ospedale in regime di obbligatorieta' (TSO) e contenzione; D. L. viene dimesso con la diagnosi di «Asse I Episodio psicotico. Abuso cannabis continuo, abuso misto»; relazione psichiatrica del medico psichiatra della , struttura « », in data 25 agosto 2017, da cui risulta che D. L. era stato ivi trasferito «su disposizione dell'autorita' giudiziaria (1) , direttamente dalla SPDC di ove era stato ricoverato dal 15 ottobre 2016, per diagnosi di "psicosi paranoidea indotta dall'uso continuo e prolungato di sostanze varie in particolare cannabis e metamfetamine (MDMA)". Recentemente ...e' stata modificata la diagnosi in Sindrome schizoaffettiva...»; lettera di dimissioni in data 7 dicembre 2017 dalla che conferma la diagnosi suindicata; relazione psichiatrica in data 7 maggio 2019 del che conferma la diagnosi di «disturbo schizoaffettivo»; certificato medico ospedale del in cui si certifica «stato di cronico scompenso caratterizzato da disturbi dell'ideazione a carattere delirante, episodici fenomeni dispercettivi, gravi anomalie del comportamento»; certificazione del 18 settembre 2019 della Commissione medica dell'INPS di invalidita' con riduzione permanente della capacita' lavorativa del 75% per «sindrome schizoaffettiva con pregressa dipendenza da sostanze - psicosi paranoidea indotta dall'uso di sostanze stupefacenti»; relazione in data 6 novembre 2019 del medico psichiatra dott. dell' che dopo avere ripercorso la storia della malattia del D. L. evidenziava come l'attivazione della presente procedura avesse «notevolmente angosciato e scompensato il paziente» tanto da indurre a valutare un eventuale ricovero presso il reparto psichiatrico per «contenere le preoccupazioni»; prosegue il medico evidenziando che «il giovane necessita ...del proseguimento della terapia farmacologica, del supporto psicologico di cui si giova frequentando ogni 15 giorni il della vicinanza alla famiglia che dopo tanti contrasti e' ritornata ad acquisire per lui valore positivo e sostegno», concludendo che «nel caso il signor D. L. fosse consegnato allo Stato croato per l'espletamento del processo e della pena ...il giovane rischierebbe oltre la vanificazione del positivo percorso in cui si e' impegnato la perdita dell'equilibrio psichico ed il grave ritorno alla situazione negativa pregressa con un grave rischio per la persona»; relazione in data 2 marzo 2020 del medesimo dott. , il quale attesta che nel caso di interruzione del percorso terapeutico, il D. L. potrebbe incorrere in un «break down psicotico». Alla luce dell'indicata documentazione, questa corte, al fine di avere un quadro completo ed attuale sullo stato di salute del consegnando, disponeva perizia psichiatrica sulla persona del D. S. nominando perito la dott.ssa Marina Carla Verga, la quale, all'esito della sua analisi, concludeva nel senso che «La capacita' di intendere e volere di E. D. L. portatore di patologia psichiatrica, era al momento dei fatti assente per scompenso acuto; nell'attualita' egli e' persona che conserva sufficienti capacita' per partecipare al giudizio. Il periziando ha necessita' di cure, la cui interruzione rappresenterebbe un possibile [inc] pregiudizio per la sua salute e per il percorso da quattro anni intrapreso». Il perito in seno al suo elaborato, dopo avere analizzato le risultanze documentali e commentato gli esiti dei colloqui avuti con il periziando, ha ritenuto di discostarsi dall'ultima diagnosi effettuata dai sanitari che ebbero in cura il giovane (diagnosi di Disturbo Schizoaffettivo) orientandosi invece per una diagnosi di Disturbo Psicotico Non Altrimenti Specificato» (2) , evolutasi «su di un terreno vulnerabile, di cui nei momenti di relativo compenso come l'attuale si riconoscono gli aspetti, e sul quale appare ragionevole che una cura non (solo) farmacologica, ma bensi' psicoterapica debba essere prevista». Il perito evidenziava altresi' un forte rischio suicidiario, sottolineando in particolare come il meccanismo di negazione portasse il D. L. ad affrontare la problematica legata alla pendenza della presente procedura con «rassegnazione di fronte alla consapevolezza che essere ristretto in un carcere in significhi per lui morte o suicidio e falsa sensazione di accettazione. Appare molto probabile che di fronte al concretizzarsi di tale evenienza, inteso come aspetto temporale, il periziando non avrebbe altra possibilita' che passare all'atto, in questo modo divenendo il suicidio non possibile ma probabile» (3) . La dott.ssa Verga, all'esito della sua analisi, ha ritenuto D. L. capace di stare in giudizio; ha tuttavia aggiunto che «si tratta di individuo che necessita di terapia farmacologia e psicoterapica essendo portatore di patologia psichiatrica di Asse I; in assenza di terapia farmacologica o in caso di terapia farmacologica in dosaggio inadeguato o di terapia inadatta, la possibilita' che il periziando vada incontro ad un nuovo episodio di scompenso psichico appare significativa. Va inoltre ricordato che non solo dal punto di vista psicologico ma anche da quello neurocognitivo e neurologico il susseguirsi di episodi di scompenso e nello specifico le alterazioni organiche che a questi corrispondono, rappresentano eventi traumatici per l'organo cervello, inteso in senso anatomico, potendo portare ad un generale peggioramento della condizione del soggetto; gli stessi richiedono inoltre l'incremento, seppur temporaneo della terapia farmacologica, con l'ovvio aumento della potenzialita' di effetti collaterali. Cio' detto appare evidente che E. D. L. non e' persona, che nel nostro ordinamento, potrebbe essere ristretto in un carcere comune, prevalendo in lui non solo l'incapacita' al momento dei fatti ma anche la necessita' di cure. Egli non e' individuo adatto alla vita carceraria, necessitando di poter mantenere il percorso iniziato e che si puo' dire sia oggi avviato ma certamente ben lontano dall'essere concluso». Quanto infine alle possibilita' di guarigione, il perito ha chiarito che «la possibilita' di esprimersi in relazione alla prognosi in generale e/o ad una possibile "guarigione" e' in psichiatra un concetto complesso, laddove non necessariamente la guarigione corrisponde a cio' che viene inteso per altre specialita' (restitutio ad integrum) ma corrisponde al raggiungimento di un equilibrio accettabile e di una buona qualita' di vita a fronte della possibile necessita' di assumere terapia farmacologica per la maggior parte della vita, e soprattutto quando si tratti di patologia psichiatriche di Asse I gravi e importanti come quella del periziando». In diritto D. L. E. e' stato richiesto in consegna dalla in forza di m.a.e. processuale emesso in data 9 settembre 2019 per il reato di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti commesso in il . Osserva la corte come sussistano i presupposti formali e sostanziali per l'emissione di un provvedimento favorevole alla consegna. Essendo D. L. cittadino italiano, e trattandosi di m.a.e. processuale, opera nel caso concreto il meccanismo dell'esecuzione condizionata di cui all'art. 19, lettera c) legge 69/2005 («la consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione»); la Suprema Corte di cassazione ha chiarito che l'espressione «dopo essere stata ascoltata», contenuta nell'art. 19, lettera c) della legge 22 aprile 2005, n. 69, va intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione» (cfr. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 938 del 7 gennaio 2010 Cc. (dep. 12 gennaio 2010) Rv. 245803-01). Il trasferimento in del D. L., in esecuzione del m.a.e., oltre ad interrompere la possibilita' di cura, con conseguente aggravamento dello stato generale dell'interessato, costituisce un concreto rischio per la salute del soggetto che potrebbe avere effetti di eccezionale gravita', stante l'acclarato rischio suicidiario evidenziato dal perito nominato dalla corte. La questione di legittimita' costituzionale si presenta non manifestamente infondata per una serie di considerazioni. Ricostruzione dell'assetto normativo La decisione-quadro sul MAE 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 costituisce attuazione del principio dell'integrazione di uno spazio giudiziario comune, ed e' fondata sul principio del reciproco riconoscimento: l'art. l, par. 2 stabilisce che gli stati membri «danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo» in base al suddetto principio. Il riconoscimento reciproco si fonda a sua volta sull'elevato livello di fiducia conseguito tra gli stati membri. Il decimo considerando della decisione quadro opera un richiamo ai diritti fondamentali e precisa che il meccanismo del mandato d'arresto puo' essere sospeso in caso di violazione grave e persistente da parte degli Stati membri dei principi sanciti nell'art. 6, par. 1 del Trattato sull'Unione europea. Inoltre, il dodicesimo considerando afferma che la decisione quadro rispetta i diritti fondamentali sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e dalla Carta. Il richiamo all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea operato da tale considerando costituisce il rinvio ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Ed ancora, nell'art. 1, par. 3 della decisione quadro si legge che la stessa non puo' modificare l'obbligo del rispetto dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6, par. 1 del Trattato sull'Unione europea.3. La legge quadro prevede poi dei motivi di rifiuto obbligatori (art. 3) e dei motivi di rifiuto facoltativi (art. 4); e' infine prevista la possibilita', in casi eccezionali, di sospendere l'esecuzione del m.a.e. per «motivi umanitari». In particolare l'art. 23, par. 4 della decisione quadro prevede: «La consegna puo', a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorita' giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorita' giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata». L'adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro istitutiva del mandato d'arresto europeo si deve alla legge 22 aprile 2005, n. 69, che all'art. 1 precisa che l'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della citata decisione quadro avviene nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo. Ai sensi dell'art. 2 cit. legge viene specificato che l'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei diritti e principi stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, in particolare negli articoli 5 e 6 e nella Costituzione italiana con riferimento al diritto al giusto processo, alla liberta' personale, al diritto di difesa, alla responsabilita' penale ed alla qualita' delle sanzioni penali, nonche' al principio di eguaglianza. L'autorita' giudiziaria dell'esecuzione ha l'obbligo generale di dare esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco. La procedura della consegna prevede peraltro che l'esecuzione della stessa avvenga necessariamente con il soggetto consegnando in vinculis: ai sensi dell'art. 12 della decisione quadro, l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione puo' decidere se mantenere il richiesto in consegna in stato di custodia o se rimetterlo in liberta', ma cio' solo sino alla decisione definitiva sull'esecuzione del MAE; nel caso che la decisione definitiva sia favorevole alla consegna, dovra' essere emessa una misura detentiva che possa assicurare la materiale consegna al paese richiedente. L'obbligo generale di dare esecuzione ai MAE trova una limitazione nei motivi di rifiuto, obbligatori o facoltativi, del MAE, previsti dagli articoli 18 e 18-bis della legge 69/2005: si tratta di un'elencazione tassativa, non essendo possibile per l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione porre a fondamento di una decisione di rifiuto motivi diversi da quelli espressamente elencati nella normativa nazionale. Va osservato come ne' la legge quadro ne' la legge 69/2005 contemplino tra i casi tassativi di rifiuto, neppure facoltativo, in generale la non-compliance with fundamental rights, ed in particolare la lesione di un diritto fondamentale quale quello del diritto alla salute, con il necessario corollario del diritto ad avere cure adeguate alla «persona», necessariamente individualizzate soprattutto nel campo, come quello che ci occupa, delle malattie psichiatriche. L'eventuale sussistenza di gravi ragioni che possano mettere in pericolo la salute del soggetto richiesto in consegna e' disciplinata dall'art. 23 della legge 69/2005 (che ripropone in modo quasi testuale la corrispondente norma di cui all'art. 23 della legge quadro), che consente, qualora sussistano gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, al Presidente della corte di sospendere l'esecuzione del MAE con decreto motivato. La violazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione Il diritto alla salute della persona, declinato nelle varie accezioni di diritto all'inviolabilita' fisica, e di diritto ad avere cure adeguate, rientra a pieno titolo nella materia dei diritti fondamentali garantiti in ogni ordinamento democratico e, in particolare, di quelli riconosciuti unanimemente dagli ordinamenti dei paesi dell'Unione europea, tutti impegnati al rispetto della Convenzione dei diritti dell'uomo di Roma del 1950. L'art. 32 della nostra Carta costituzionale e l'art. 35 della Carta di Nizza lo riconoscono come diritto fondamentale. Il diritto alla fruizione dei migliori trattamenti terapeutici per assicurare la salute psichica rientra poi certamente nel novero dei diritti inviolabili dell'individuo di cui all'art. 2 della Costituzione. Tuttavia, come visto, l'ordinamento nazionale non prevede la lesione del diritto alla salute quale motivo di rifiuto neanche facoltativo, alla consegna in forza di un MAE. Si e' infatti visto che, ai sensi dell'art. 23 della legge 69/2005, la rilevanza dei motivi di salute attiene alla fase esecutiva; soltanto nella fase terminale dell'iter procedimentale, successivamente alla decisione sulla consegna, si potra' valutare la sussistenza di gravi ragioni di pericolo per la salute del consegnando. La Suprema Corte di cassazione ha recentemente chiarito che «Le condizioni di salute del consegnando non sono, tuttavia, annoverate dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna (Sez. 6, n. 108 del 30 dicembre 2013, Di Giuseppe, Rv. 258460; Sez. 6, n. 42041 del 4 ottobre 2016). L'art. 23, comma 3 della legge dispone, infatti, che in presenza di gravi ragioni che inducano a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della Corte di appello o il magistrato da lui delegato, puo', con decreto motivato, sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia. Nel disegno del legislatore, pertanto, lo stato di salute e' una condizione personale soggetta a modificazioni, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna perche', in quest'ultimo segmento della procedura, condizioni di salute in precedenza non ostative potrebbero aggravarsi e divenire tali o viceversa (Sez. 6, n. 108 del 30 dicembre 2013). Le condizioni di salute, pertanto, non precludono l'accoglimento della richiesta di consegna, ma possono, secondo valutazioni operate rebus sic stantibus e delibando un adeguato supporto documentale, determinare la sospensione della esecuzione della consegna». Cfr. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 7489 del 15 febbraio 2017. La corte si e' chiesta se la tutela della salute, nello specifico caso in oggetto, possa rientrare nell'ambito di operativita' del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lettera h) e i) della legge 69/2005 - peraltro oggetto di precisi motivi di doglianza avanzati dalla difesa. La disamina ha consentito di escludere di poter rifiutare la consegna del D. L. ai sensi delle citate norme. Nel caso che ci occupa, al di la' delle eventuali condizioni «inumane o degradanti» cui il D. L. potrebbe essere sottoposto - condizioni tuttavia che richiederebbero una specifica istruttoria - la tutela della salute psichica del consegnando verrebbe lesa o messa in serio pericolo dalla stessa attivazione del procedimento di consegna: la peculiarita' della malattia del D. L. - malattia psichiatrica -, l'interruzione del rapporto terapeutico con il medico che lo ha in cura, lo sradicamento anche solo temporaneo dalla famiglia (in questo momento peraltro «luogo di cura»), sono tutti elementi che, come attestato dalla perizia svolta su incarico di questa corte renderebbero molto concreto il pericolo suicidiario. Neppure puo' soccorrere il motivo di rifiuto sub lettera i) che attiene all'incapacita' del soggetto richiesto per motivi di eta'. Esclusa quindi la riconducibilita' del caso in esame nel paradigma dei casi di rifiuto ex 18 lettera h) e i), occorre verificare se la tutela del diritto alla salute - come visto principio fondamentale assoluto - riceva adeguata tutela dal meccanismo della sospensione della consegna previsto dall'art. 23, comma 3 della legge 69/2005. Il sistema delineato pare a questa corte irragionevole sotto plurimi profili: l'eventualita' di una sospensione della consegna successiva alla pronuncia favorevole alla consegna medesima, sottrae alla fase giurisdizionale la valutazione circa l'analisi di un'eventuale lesione al diritto fondamentale della salute quale motivo che consenta di rifiutare la consegna; rimette alla fase esecutiva (eventuale) la verifica - con atto peraltro non impugnabile (4) -, della sussistenza di gravi ragioni di salute consentendo la sospensione del procedimento; sospensione del procedimento che tuttavia avrebbe, nel caso che ci occupa, una durata indeterminabile. Ma, la sospensione e' assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi (5) . Eppure la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo permea l'intero assetto della legge 69/2005 ed ancor prima, della legge quadro sul MAE (6) . Ed infatti, la tutela del diritto alla salute risulta sotteso ai motivi di rifiuto obbligatorio previsti dall'art. 18, lettera h) (se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti) e art. 18, lettera s) della legge 69/2005 riguardante il caso che la persona richiesta in consegna sia una donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente. Occorre poi considerare come spunti per una sempre maggior attenzione ai diritti fondamentali dell'individuo possano cogliersi nella direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale (o.e.i.) che prevede [art. 11, § 1, lettera f)] che l'autorita' di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un o.e.i. qualora «sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto» sia «incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione» ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e della Carta. Ed ancora, va ricordata la disposizione di cui all'art. 696-ter del codice di procedura penale (7) , che precisa che «L'autorita' giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Nel caso che ci occupa il soggetto richiesto in consegna e' affetto da una patologia psichiatrica conclamata; lo stesso perito nominato dalla corte ha utilizzato, nel riferirsi al periziando, la categoria della vulnerabilita': ebbene proprio il concetto di «vulnerabilita'», e' concetto acquisito a livello europeo. Non a caso la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009 «relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali» ha approvato «la "tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali" ("la tabella di marcia"), figurante nell'allegato alla presente risoluzione, come base per la futura azione», con la specificazione che «I diritti citati in questa tabella di marcia, che potrebbero essere integrati da altri diritti, sono considerati diritti procedurali fondamentali e all'azione relativa a tali diritti dovrebbe essere attribuita priorita' in questa fase». Ebbene l'allegato alla citata Risoluzione prevede la misura sub E) «garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili»: «al fine di garantire l'equita' del procedimento, e' importante rivolgere particolare attenzione agli indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato del procedimento per ragioni ad esempio di eta' o di condizioni mentali o fisiche». Vale infine la pena di precisare come nel caso che ci occupa non sovviene alcun vulnus al principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri - che sottende al sistema delineato dalla legge quadro MAE - in quanto la lesione del diritto fondamentale della salute del consegnando prescinde da un'analisi dell'ordinamento dello stato richiedente e si rinviene esclusivamente nella peculiarita' della malattia psichiatrica (e delle correlate esigenze di cura) che ha colpito il D. L. La violazione degli articoli 3 e 110 della Costituzione La mancata previsione di un motivo di rifiuto legato alle condizioni di salute potenzialmente irreversibili ed alla necessita' di avere cure adeguate si pone anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Osserva la corte come nella procedura di estradizione, l'art. 705, comma 2, lettera c-bis) del codice di procedura penale preveda che la corte pronunci sentenza sfavorevole all'estradizione «se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.» Se e' da un lato e' chiaro che la diversita' di trattamento della tutela del diritto di salute nelle due diverse procedure estradizionali trova la sua ratio principale nella fiducia tra stati dell'Unione che permea il sistema dell'euromandato, e nel principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, purtuttavia non puo' non rilevarsi come tale fondamento trovi il suo limite allorquando il diritto alla salute si declini come diritto ad avere cure adeguate individualizzate: la malattia psichiatrica del D. L. prevede infatti la necessita' di proseguire il trattamento terapeutico in un contesto protetto, quale quello familiare. La mancata previsione di un motivo di rifiuto legato alle condizioni di salute del consegnando - in caso di malattia mentale potenzialmente cronica ed irreversibile - contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, nella duplice accezione di «garanzia oggettiva», relativa al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia e all'esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, nonche' di «garanzia soggettiva», quale diritto dell'imputato ad essere giudicato - o comunque a vedere conclusa la fase procedimentale cui e' sottoposto - in un tempo ragionevole, sancito altresi' dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Eppure, in caso di malattie psichiche croniche perduranti nel tempo potenzialmente destinate a durare anni, che richiedono trattamenti costanti a fini di compensazione e contenimento, e l'instaurazione di un rapporto terapeutico di fondamentale importanza con il proprio sanitario di fiducia, il sistema impone una sospensione a tempo indeterminato; nel caso in cui, con il passar del tempo, lo stato mentale dell'imputato non migliori si produce una paralisi processuale destinata a durare un tempo del tutto indefinito; cio' determina una stasi del procedimento. Una siffatta situazione processuale, paradossalmente, pregiudica anche lo stesso imputato, il quale, in caso di espletamento del processo a suo carico in in absentia (possibile in caso di rifiuto della consegna ai sensi delle norme processuali croate (8) ), potrebbe difendersi anche sotto il profilo dell'imputabilita'. La ratio dell'art. 23 della legge 69/2005, come correttamente interpretato dalla Suprema Corte di cassazione nella sopra citata pronuncia impone di individuare la ratio della norma nella possibilita' di sospendere l'esecuzione di un mae processuale in presenza di uno stato di malattia che abbia una diagnosi ed una durata prevedibile: uno stato temporaneo e transitorio destinato a risolversi in un tempo ben definito. La circostanza che in tali casi sia possibile sospendere l'esecuzione del mae presuppone la consapevolezza in capo al legislatore (prima europeo e poi italiano) del diritto del consegnando ad ottenere le cure adeguate nel paese di residenza; ma quid iuris allorquando la malattia investa la psiche del soggetto, in caso quindi di malattia mentale destinata a durare un tempo indefinito? Il rifiuto della consegna invece, nel concludere una fase procedimentale, consente all'AG emittente di procedere a carico del soggetto - certamente non in vinculis ma a piede libero - e di addivenire ad una pronuncia definitiva a suo carico con possibilita' quindi di attivare, a processo concluso, un m.a.e. esecutivo. (1) D. L. veniva arrestato il 15 ottobre 2016 per il reato di maltrattamenti in famiglia; veniva condannato per il reato di cui all'art. 572 del codice penale aggravato ex art. 94 del codice penale perche' il fatto era commesso in stato di intossicazione abituale da sostanze stupefacenti, alla pena di anni 3 mesi 5 di reclusione; scontava la pena dapprima in regime di arresti domiciliari e, successivamente alla condanna, in regime di detenzione domiciliare, sempre nella forma del ricovero presso strutture di cura psichiatriche, e precisamente dal 15 ottobre 2016 al 23 novembre 2016 presso il SPDC di ; dal 23 novembre 2016 al 14 dicembre 2017 presso la ; dal 15 dicembre 2017 all'8 agosto 2019 presso la Comunita' . (2) «...non si concorda pienamente rispetto alla diagnosi di Disturbo Schizoaffettivo (che indica la presenza sia di sintomatologia attribuibile ad un disturbo del pensiero che ad una attribuibile ad un disturbo dell'umore), stante che le alterazioni dell'umore paiono essere state prevalenti negli anni di cronica intossicazione, per poi divenire minori in seguito, lasciando il maggior spazio agli aspetti piu' conclamatamente psicotici. Dalle relazioni delle comunita' ove il D. L. e' stato ospite emerge un quadro residuo con sintomatologia dispercettiva, talora delirante o interpretativa e non particolari alterazioni del tono dell'umore. (...) Appare delinearsi un quadro di vulnerabilita' caratteriale e di personalita' evolutasi in modo disarmonico con vulnerabilita' alla psicosi, ulteriormente complicata dall'assunzione di sostanze...» Cfr. relazione peritale pag. 16. (3) Ulteriormente specificava il perito in calce alla sua relazione che «gli studi recenti indicano come la prima carcerazione, le prime settimane di carcerazione, precedenti tentativi di suicidio e spesso la giovane eta' rappresentino fattori di aumentato rischio per la possibilita' di un evento suicidario. Nel caso in esame si tratta non solo di un soggetto che corrisponde ai criteri appena elencati, ma che presenta anche vulnerabilita' ulteriore conseguente all'essere portatore di patologia psichiatrica, e che verrebbe inoltre non solo inserito in un ambiente inadeguato, restrittivo, sconosciuto ma anche in luogo del quale egli non conosce la lingua ulteriormente aggravando le condizioni e deprivandolo di uno strumento importante per il suo equilibrio, la possibilita' di comunicare, che gia' nell'attualita' appare deficitario e necessita di sostegno». (4) Cfr. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 20849 del 26 aprile 2018 Cc. (dep. 10 maggio 2018) Rv. 272935-01. (5) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 2015, in seno alla quale codesta Corte ha sottolineato la differenza tra le diverse situazioni di sospensione, anche per incapacita' di partecipare coscientemente al processo, destinate a una durata limitata nel tempo e la sospensione derivante da un'incapacita' irreversibile, che e' destinata a non avere termine, dando luogo per l'imputato alla condizione di «eterno giudicabile». La differenza e' fondamentale e rende irragionevole l'identita' di disciplina. (6) Pare opportuno riportare le conclusioni del 6 luglio 2010, rassegnate nell'ambito del caso I. B. contro Belgio, dall'Avvocato generale (punto 41): «Se e' vero che il mutuo riconoscimento e' uno strumento che rafforza lo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, e' altrettanto vero che la salvaguardia dei diritti e delle liberta' fondamentali costituisce un prius che legittima l'esistenza e lo sviluppo di tale spazio. La decisione quadro si esprime ripetutamente in tal senso nei "considerando" 10, 12, 13 e 14, nonche' all'art. 1, n. 3». (7) Inserito nel codice di rito dall'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149. (8) Cfr. art. 402, par. 3 Law of Criminal Proceeding.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 110 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 e 18-bis nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta. Ai sensi dell'art. 23, comma 2 n. 67/1953 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, comma 4 legge 67/1953. Milano, 17 settembre 2020 Il Presidente: Ichino L'estensore: Curami