N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 dicembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 dicembre 2020 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Interventi finanziari in favore delle Citta'  metropolitane  e  dei
  liberi Consorzi comunali - Modifica della legge regionale n. 13 del
  2019  -  Prevista  autorizzazione  del   Ragioniere   generale   ad
  attualizzare, entro il 15 dicembre  2020,  l'importo  di  euro  250
  milioni attribuiti alla Regione Siciliana dalla legge  n.  145  del
  2018, per le finalita' da quest'ultima definite. 
- Legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche  di
  norme in materia finanziaria), art. 2. 
(GU n.2 del 13-1-2021 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui
uffici domicilia  in  Roma,  alla  Via  dei  Portoghesi  n.  12  (fax
0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) 
    contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826),  in  persona  del
Presidente della Regione in carica pro tempore 
    per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale 
    dell'art. 2 (Modifica dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio
2019, n. 13 in materia  di  interventi  finanziari  in  favore  delle
citta' metropolitane e dei  liberi  consorzi  comunali)  della  legge
della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 recante: «Modifiche di
norme in materia finanziaria»  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
della Regione Siciliana (p. I) n. 53 del 16 ottobre 2020, Supplemento
Ordinario (n. 36) 
    1.- L'art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020,
n. 23 recante: «Modifiche di norme in materia finanziaria» pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 53 del  16
ottobre 2020, Supplemento Ordinario (n. 36), ha  apportato  modifiche
all'art. 5 della legge regionale  19  luglio  2019,  n.  13,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019.  Legge  di
stabilita' regionale». 
    Prima di tali modifiche, il predetto art. 5, recante la  seguente
rubrica: «Interventi finanziari in favore delle citta'  metropolitane
e dei liberi consorzi comunali», era formulato come segue: 
    «1.  Il  Ragioniere  generale  e'   autorizzato   ad   effettuare
operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo  di
250 milioni di euro  attribuito  alla  Regione  siciliana,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  entro
il 31 dicembre 2019, da trasferire ai  liberi  consorzi  comunali  ed
alle citta' metropolitane, per le finalita' definite  dalla  medesima
legge, entro il 30 settembre 2019. I liberi consorzi  comunali  e  le
citta' metropolitane possono utilizzare fino al 20  per  cento  delle
somme ad essi attribuite per il pagamento di rate  di  mutui  accesi,
per opere di manutenzione di strade e scuole. 
    2. Gli oneri derivanti  dalle  disposizioni  del  comma  1,  sono
quantificati in 50  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari dal 2021 al 2025, di cui euro 45.812.754,53 quale rimborso
della quota capitale, ed euro 4.187.245,47  per  il  pagamento  della
quota interessi nell'esercizio finanziario 2021». 
    2.- Con ricorso notificato in data 23  settembre  2019  (iscritto
nel registro ricorsi della Corte al, n. 99 del  2019)  il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato,  unitamente  ad   altre
disposizioni della legge regionale 13/2019, la norma sopra riportata,
rilevandone  il  contrasto  con  l'art.  81,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Infatti l'art. 1, comma 883 della legge 145/2018 aveva attribuito
alla regione siciliana, in  applicazione  del  punto  9  dell'accordo
firmato il 19 dicembre 2018 tra il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Presidente della regione, «l'importo complessivo di  540
milioni di euro  da  destinare  ai  liberi  consorzi  e  alle  citta'
metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade  e
scuole, da erogare in quote di euro 20  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno  degli  anni  dal
2021  al  2025».  Pertanto,  poiche'  la  norma  regionale  censurata
comportava un impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto,
consentendo che gli oneri derivanti dall'operazione fossero coperti a
valere sulle somme indicate nel citato art. 1, comma 883, interamente
destinate dal legislatore  statale  a  spese  di  investimento,  essa
doveva ritenersi in contrasto con lo spirito della norma  statale  e,
quindi, con i  principi  in  materia  di  equilibrio  di  bilancio  e
sostenibilita' del debito pubblico desumibili dalla  disposizione  in
questione e dalle norme di legge attuative della stessa. 
    3.- Nell'emendare il  suddetto  art.  5,  l'art.  2  della  legge
regionale 23/2020, in particolare: 
        - con la disposizione contenuta  nel  comma  1,  lettera  a),
sostituisce, al comma 1 dello stesso art. 5, le parole «entro  il  31
dicembre 2019» con le parole «entro il 15 dicembre 2020»,  prorogando
fino a quest'ultima data il termine  entro  il  quale  il  Ragioniere
generale  della  regione  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni
finanziarie per attualizzare l'importo massimo di 250 milioni di euro
attribuito alla regione siciliana, ai sensi dell'art. 1,  comma  883,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
        - con la  disposizione  contenuta  nel  comma  1,  lett.  b),
sopprimendo le  parole  da  «entro  il  30  settembre  2019»  fino  a
«manutenzione di strade e scuole» nel comma 1 della norma modificata,
elimina il termine entro il quale il ricavo derivante dall'operazione
di attualizzazione puo' essere trasferito ai liberi consorzi comunali
ed alle citta' metropolitane, cancellando, altresi', la  disposizione
che prevedeva la possibilita' per i liberi  consorzi  comunali  e  le
citta' metropolitane di utilizzare fino al 20 per cento  delle  somme
ad essi attribuite per il pagamento di rate  di  mutui  accesi  oltre
alle opere di manutenzione di strade e scuole; 
        - infine, con la disposizione contenuta nel  comma  1,  lett.
c), sopprimendo le parole da  «di  cui  euro  45.812.754,53»  fino  a
«nell'esercizio finanziario 2021», al comma 2 dell'art. 5, elimina la
specificazione che prevedeva, in  dettaglio,  la  ripartizione  degli
oneri derivanti dall'operazione di attualizzazione  e  relativi  atti
consequenziali tra rimborso della quota capitale  e  pagamento  della
quota interessi. 
    4.- Il citato art. 21 legge regionale 23/2020, prorogando  al  15
dicembre  2020   il   termine   entro   il   quale   e'   autorizzata
l'attualizzazione dell'importo massimo  di  250  milioni,  attribuito
alla regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 883, della  legge
145/2018, distoglie risorse dalle finalita' della  norma  originaria,
volta a incentivare la realizzazione di nuove  opere,  attinenti,  in
particolare, alla manutenzione straordinaria di strade  e  scuole  da
parte dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane della regione.
Poiche' le previsioni della norma si pongono in contrasto con  l'art.
81,  terzo  comma,  della  Costituzione  ed  eccedono  la  competenza
legislativa della  regione,  il  suddetto  articolo  viene  impugnato
dinanzi  a  codesta  Ecc.ma  Corte,  ai  sensi  dell'art.  127  della
Costituzione e dell'art. 33, primo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, giusta deliberazione assunta in  data  10  dicembre  2020  dal
Consiglio dei ministri, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 81, terzo comma, della  Costituzione,  anche  in
relazione agli articoli 17 e 19 della legge 23 dicembre 2009, n. 196,
nonche' degli articoli 14 E 17 dello statuto della regione siciliana.
(corsivo dal vivo) 
    5.- Come si e' evidenziato  in  premessa,  nel  prorogare  al  15
dicembre 2020 il termine entro il quale opera l'autorizzazione,  gia'
conferita al ragioniere generale  della  regione  dall'art.  5  della
legge regionale n. 13/2019 fino al 31 dicembre 2019, ad  attualizzare
l'importo massimo di 250  milioni  di  euro  attribuito  alla  stessa
regione siciliana nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1,  comma
883 della legge 145/2018, l'art. 2 della legge regionale  n.  23/2020
distoglie risorse dalle finalita' previste da quest'ultima norma. 
    L'importo complessivo assegnato alla regione dal menzionato  art.
1,  comma   883,   infatti,   e'   espressamente   vincolato,   nella
destinazione,   alla   realizzazione   di   opere   di   manutenzione
straordinaria di strade e scuole da parte di liberi consorzi e citta'
metropolitane, cioe' alla realizzazione di spese  d'investimento.  La
finalizzazione di parte di tale provvista a un'operazione finanziaria
consistente, nella sostanza, nell'acquisizione di un'anticipazione di
somme a titolo oneroso (tale e', infatti, il significato del  termine
«attualizzazione» contenuto nell'art. 5 legge regionale 13/2019, come
si ricava anche dal fatto che, nel  bilancio  finanziario  gestionale
per l'esercizio 2020 ed il Triennio 2020-2022 della regione  -  parte
entrate -  cap.  7708  -  titolo  6,  il  predetto  importo  di  euro
250.000.000 e' iscritto nella categoria 2 -  accensione  prestiti  da
attualizzazione  contributi  pluriennali  come  «Somma  da  ricavarsi
mediante operazioni  finanziarie  di  attualizzazione  a  fronte  dei
contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145» - v. all. 2), sottrae le  predette  risorse  a
tale scopo, destinandole anche  alla  copertura  di  oneri  di  parte
corrente  della  stessa   operazione   finanziaria   (come   dimostra
l'iscrizione, nel predetto bilancio finanziario  gestionale  -  parte
spese - cap. 214921 - titolo 1 - degli importi destinati a «Interessi
sulle  operazioni  finanziarie  di  attualizzazione  a   fronte   dei
contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145»  -  v.  all.  3),  comportando,  peraltro,  un
impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto. 
    Il prolungamento dell efficacia  di  tale  previsione,  stabilito
dall'art. 2 della legge regionale impugnata, con la rinnovazione  del
termine gia' spirato originariamente previsto dalla  legge  regionale
13/2019, viola in modo palese l'art. 81, comma 3,  il  cui  disposto,
stabilendo che  «ogni  legge  che  importi  nuovi  o  maggiori  oneri
provvede  ai  mezzi  per  farvi  _fronte»,  sancisce   il   principio
dell'equilibrio di bilancio, in  attuazione  del  quale,  l'art.  17,
comma  1,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  2009,   n.   196
(applicabile anche alle regioni e province autonome, ex art. 19 della
stessa legge), nello stabilire le modalita' di copertura  finanziaria
delle leggi che comportino nuovi  o  maggiori  oneri,  ovvero  minori
entrate, precisa espressamente  che  da  esse  «resta  in  ogni  caso
esclusa la copertura di nuovi o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi  derivanti  da  entrate  in  conto
capitale». 
    6.-  E'  appena  il  caso  di  precisare,  al  riguardo,  che  la
circostanza che la norma  impugnata  abbia,  altresi',  soppresso  le
disposizioni dell'art. 5 legge regionale 13/2019, che autorizzavano i
liberi consorzi comunali e  le  citta'  metropolitane  ad  utilizzare
parte delle risorse in questione  per  il  pagamento  rate  di  mutui
accesi   e   ripartivano   il   riparto   degli    oneri    derivanti
dall'applicazione della norma in parti destinate, rispettivamente, al
rimborso della quota capitale e della quota interessi  nell'esercizio
finanziario 2021, non fa venire meno la violazione  censurata,  ferma
restando  ed  essendo  evidente  la  natura  onerosa  dell'operazione
finanziaria prorogata, come si evince sia dal disposto  dello  stesso
art. 5, comma 3, legge regionale 13/2019,  anche  dopo  le  modifiche
apportate dalla  legge  regionale  23/2020,  sia  dalle  tabelle  del
bilancio gestionale  vigente  della  regione  siciliana  che  saranno
depositate unitamente al presente ricorso. 
    7.- Come gia' cennato, la proroga disposta dalla norma impugnata,
oltre  a  distogliere  risorse   dalla   finalita'   originaria   del
trasferimento di fondi attribuito dallo Stato alla regione, determina
un impatto negativo sul debito e sull'indebitamento  netto  a  carico
del bilancio pubblico, accelerando la spesa  esterna  a  quest'ultimo
nel periodo di ammortamento dell'operazione finanziaria  e  violando,
percio',  anche  sotto  tale  profilo,  l'art.  81,  comma  3,  della
Costituzione. 
    8.- Ne' il ricorso all'indebitamento, ne' la copertura di nuovi o
maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'approvazione di leggi
regionali, mediante utilizzo di  proventi  derivanti  da  entrate  in
conto capitale, ne', infine, il mutamento di  destinazione  di  somme
destinate ad investimenti, erogate a  valere  sul  bilancio  statale,
rientrano  nelle  competenze  legislative  attribuite  alla   regione
siciliana, rispettivamente, dagli articoli 14, in materia di potesta'
legislativa esclusiva, e  17,  in  materia  di  potesta'  legislativa
concorrente, del suo statuto; dovendo,  tra  l'altro,  le  competenze
individuate dalla seconda disposizione essere anche esercitate «entro
i limiti dei  principi  ed  interessi  generali  cui  si  informa  la
legislazione dello Stato»: limiti, come si e'  osservato,  del  tutto
incompatibili con le previsioni oggetto delle censurate  disposizioni
dell'art. 2 in esame. 
    Pertanto la norma della legge regionale impugnata, disponendo  la
suddetta proroga, merita censura anche per  violazione  delle  citate
disposizioni  statutarie,   in   quanto   eccedente   la   competenza
legislativa regionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Pertanto, sulla base degli esposti motivi, si  conclude  perche',
in accoglimento del presente ricorso,  codesta  Ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  (Modifica
dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 in materia di
interventi finanziari in favore  delle  citta'  metropolitane  e  dei
liberi consorzi comunali) della  legge  della  regione  siciliana  14
ottobre  2020,  n.  23  recante:  «Modifiche  di  norme  in   materia
finanziaria». 
    Unitamente all'originale del presente ricorso notificato  saranno
depositati: (carattere "tondo") 
        1) Copia autentica  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 10 dicembre 2020, con l'allegata relazione; 
        2) Bilancio finanziario gestionale  della  regione  siciliana
per l'esercizio 2020 ed il triermio 2020-2022 della regione  -  parte
entrate; 
        3) Bilancio finanziario gestionale  della  regione  siciliana
per l'esercizio 2020 ed il triennio 2020-2022 della regione  -  parte
spesa. 
          Roma, 15 dicembre 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Del Gaizo