MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2020 

Individuazione   dei   dirigenti    generali    e    dei    dirigenti
dell'amministrazione penitenziaria, della  giustizia  minorile  e  di
comunita' e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali  non  sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. (21A00156) 
(GU n.14 del 19-1-2021)

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art.  1,  comma  7,  che
prevede che, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre  2020,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con  il  Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  dell'interno,  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  il  Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati di  cui  al  comma  1  dell'art.  14  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che  le  pubbliche  amministrazioni
devono  pubblicare  con  riferimento   ai   titolari   di   incarichi
dirigenziali, nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalla  medesima
disposizione; 
  Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, che prevede che l'amministrazione dell'interno,  l'amministrazione
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le forze  di
polizia, le forze armate  e  l'amministrazione  penitenziaria,  nelle
more dell'adozione del regolamento di cui al  comma  7  del  medesimo
art. 1, possono individuare, con decreto del Ministro  competente,  i
dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali  di  cui
all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per i quali non sono pubblicati i dati di cui  all'art.  14  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del  pregiudizio
alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e  sicurezza
pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la  tutela  delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine  e  della  sicurezza
interna ed esterna; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
adeguamento delle strutture  e  degli  organici  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivo  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della  legge  28
luglio 1999, n. 266; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  recante
ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma  della
legge 27 luglio 2005, n. 154; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni e, in  particolare,  l'art.  14
che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti  i  titolari
di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di  Governo
e i titolari di incarichi dirigenziali; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
disposizioni in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma, 1 lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  172,  recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e
3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 99, recante regolamento concernente  l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 84/2015; 
  Visto il decreto del Ministro  della  giustizia  17  novembre  2015
concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la  giustizia
minorile di  comunita'  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale,   la   definizione    dei    relativi    compiti    nonche'
l'organizzazione delle  articolazioni  dirigenziali  territoriali  ai
sensi dell'art. 16, commi 1 e  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  giustizia  2  marzo  2016
concernente     l'individuazione     presso      il      Dipartimento
dell'amministrazione   penitenziaria   degli   uffici   di    livello
dirigenziale non generale, la  definizione  dei  relativi  compiti  e
l'organizzazione delle  articolazioni  dirigenziali  territoriali  ai
sensi dell'art. 16, commi 1 e  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   15   giugno   2015,   n.   84,   nonche'
l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli
uffici centrali e periferici  dell'amministrazione  penitenziaria  ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63; 
  Considerato  che,  nelle  more  dell'emanazione   del   regolamento
previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8,  da  emanarsi  sentito  il  Garante  della  protezione  dei   dati
personali, non e' possibile procedere, con riferimento  ai  dati  dei
titolari di incarichi dirigenziali, alla graduazione  degli  obblighi
di pubblicazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 14, comma  1,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  ne'  alla  valutazione
della   possibilita'   di    prevedere    la    sola    comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dati di cui alla  lettera  f)
del medesimo art. 14, comma 1; 
  Ritenuto necessario, alla luce delle funzioni affidate ai dirigenti
dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia  minorile  e  di
comunita', nonche' del Corpo di  polizia  penitenziaria,  finalizzate
alla  salvaguardia  di  interessi  pubblici  di  primaria  rilevanza,
tutelare la riservatezza delle informazioni concernenti i titolari di
incarichi  dirigenziali  preposti  allo  svolgimento   di   attivita'
operative e investigative, nonche' allo svolgimento di  attivita'  di
controllo e indirizzo delle stesse, anche strategico, e di quelle  ad
esse funzionali e di supporto; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere,  nelle  more  dell'emanazione
del regolamento di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, all'individuazione degli incarichi  dirigenziali
per i quali, in ragione  del  pregiudizio  alla  sicurezza  nazionale
interna ed esterna e all'ordine  e  sicurezza  pubblica,  nonche'  in
rapporto  ai  compiti  svolti  per  la   tutela   delle   istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed
esterna, non sono pubblicati i dati di cui all'art.  14  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione   dei   dirigenti    generali    e    dei    dirigenti
  dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e  di
  comunita', nonche' del Corpo di polizia penitenziaria, per i  quali
  non  sono  pubblicati  i  dati  di  cui  all'art.  14  del  decreto
  legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
 
  1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.  1,  comma  7,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma
7-bis del medesimo art. 1, non sono pubblicati i dati di cui all'art.
14 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  in  relazione  ai
dirigenti generali e ai dirigenti dell'amministrazione  penitenziaria
di seguito individuati: 
    Articolazioni centrali: 
      a) Capo del Dipartimento; 
      b) vice Capo del Dipartimento; 
      c) direttore generale del personale e delle risorse; 
      d) direttore generale dei detenuti e del trattamento; 
      e) direttore generale della formazione; 
      f) dirigenti  in  servizio  presso  l'Ufficio  I  -  Segreteria
generale e  l'Ufficio  III  -  Attivita'  ispettiva  e  di  controllo
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento; 
      g) dirigenti in  servizio  presso  la  Direzione  generale  dei
detenuti e del trattamento; 
      h) dirigenti in  servizio  presso  la  Direzione  generale  del
personale e delle risorse, Uffici: I - Affari generali, II - Corpo di
polizia penitenziaria, III - Personale dirigenziale, amministrativo e
non di ruolo, IV - Relazioni sindacali, V - Trattamento  economico  e
previdenziale, VI - Concorsi, X - Traduzioni e piantonamenti e  XI  -
Disciplina; 
      i) dirigenti in servizio presso  la  Direzione  generale  della
formazione,  Ufficio  IV  -  Formazione  del  personale  di   polizia
penitenziaria; 
      l)  dirigenti  in  servizio  presso  il  Nucleo   investigativo
centrale; 
      m) dirigenti in servizio presso il Gruppo operativo mobile; 
      n) dirigenti in servizio  presso  l'Ufficio  per  la  sicurezza
personale e per la vigilanza; 
    Articolazioni regionali e interregionali: 
      o) Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria; 
      p) dirigenti in servizio presso gli uffici  dei  provveditorati
regionali che svolgono i seguenti compiti: Affari generali, Personale
e formazione, Detenuti e trattamento, Sicurezza e traduzioni; 
      q)  dirigenti  in  servizio  presso  il  Nucleo   investigativo
regionale; 
    Articolazioni territoriali: 
      r) dirigenti in servizio presso istituti penitenziari; 
      s)  dirigenti  in  servizio  presso  il  Nuclei  traduzioni   e
piantonamenti cittadino, provinciale o interprovinciale; 
      t)  dirigenti  in  servizio  presso  scuole   o   istituti   di
istruzione. 
  2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.  1,  comma  7,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma
7-bis del medesimo art. 1 non sono pubblicati i dati di cui  all'art.
14 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  in  relazione  ai
dirigenti generali e dirigenti dell'amministrazione per la  giustizia
minorile e di comunita' di seguito individuati: 
    a) Capo del Dipartimento; 
    b) vice Capo del Dipartimento 
    c)  direttore  generale  del  personale,  delle  risorse  e   per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; 
    d) direttore generale dell'esecuzione penale esterna e  di  messa
alla prova; 
    e) dirigenti in  servizio  presso  l'Ufficio  I  della  Direzione
generale  del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
provvedimenti del giudice minorile; 
    f)  dirigenti  in  servizio   presso   l'Ufficio   I   del   Capo
Dipartimento; 
    g) dirigenti in servizio presso la segreteria di sicurezza UE/S; 
    h)  dirigenti  in  servizio  presso  l'Ufficio  per   l'attivita'
ispettiva e del controllo; 
    i)  dirigenti  in  servizio  presso  l'Ufficio  delle   autorita'
centrali; 
    l) dirigenti  in  servizio  presso  il  reparto  di  sicurezza  e
vigilanza del Dipartimento; 
    m) dirigenti in servizio presso gli uffici di  esecuzione  penale
esterna; 
    n) dirigenti  in  servizio  presso  i  centri  per  la  giustizia
minorile; 
    o) dirigenti  in  servizio  presso  gli  istituti  penali  per  i
minorenni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 ottobre 2020 
 
                                                Il Ministro: Bonafede