N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 dicembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 dicembre 2020 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Norme della Provincia autonoma di Trento -  Concessioni  di
  grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico  -  Modificazioni
  della  legge  provinciale  n.  4  del  1998  -   Procedimento   per
  l'assegnazione delle concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo
  idroelettrico - Bando di gara - Contenuti -  Previsione  che  entro
  180 giorni dall'aggiudicazione il concessionario  si  doti  di  una
  sede operativa  nel  territorio  provinciale  avente  in  dotazione
  risorse   umane   e   strumentali   idonee   in   relazione    alle
  caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara. 
Energia - Norme della Provincia autonoma di Trento -  Concessioni  di
  grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico  -  Modificazioni
  della  legge  provinciale  n.  4  del  1998  -   Procedimento   per
  l'assegnazione delle concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo
  idroelettrico  -  Disciplina  della  valutazione  delle  offerte  -
  Provvedimento unico di concessione di grande  derivazione  a  scopo
  idroelettrico. 
Energia - Norme della Provincia autonoma di Trento -  Concessioni  di
  grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico  -  Modificazioni
  della  legge  provinciale  n.  4  del  1998  -   Procedimento   per
  l'assegnazione delle concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo
  idroelettrico - Operatori economici e requisiti di partecipazione -
  Previsione  che  i  documenti  di  gara   possono   prevedere   che
  l'operatore economico sia in possesso di  uno  o  piu'  specificati
  requisiti opzionali, se pertinenti con l'oggetto della concessione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento  21  ottobre  2020,  n.  9
  ("Modificazioni  della  legge  provinciale  6  marzo  1998,  n.   4
  (Disposizioni per l'attuazione del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale
  provinciale per l'energia,  disciplina  dell'utilizzo  dell'energia
  elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13  dello
  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  criteri  per  la
  redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle  leggi
  provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7),  della
  legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale  sulle
  acque pubbliche 1976 e  della  legge  provinciale  sull'agricoltura
  2003"), artt. 8, commi 9 e 14, 10 e 16, comma 3 (recte:  16,  nella
  parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4,  della  legge
  provinciale 6 marzo 1998, n. 4). 
(GU n.3 del 20-1-2021 )
 
                   AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
 
    Ricorso ex art. 127  della  Costituzione  per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587)  rappresentato  e
difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale
80224030587)  ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it  -  fax  06/96514000
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.
12; 
    Contro  la  Provincia  autonoma   di   Trento   (codice   fiscale
00337460224) in persona del presidente della giunta pro tempore; 
    Per la declaratoria  di  incostituzionalita'  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9 pubblicata in pari
data sul B.U.R. del Trentino-Alto Adige n. 42  (numero  straordinario
3) recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n.  4
(Disposizioni per  l'attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione  dell'azienda  speciale
provinciale  per  l'energia,  disciplina  dell'utilizzo  dell'energia
elettrica spettante  alla  provincia  ai  sensi  dell'art.  13  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione
del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi  provinciali
15 dicembre 1980, n.  38  e  13  luglio  1995,  n.  7),  della  legge
provinciale sull'energia 2012, della legge  provinciale  sulle  acque
pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura  2003»,  in
relazione alle  disposizioni  di  seguito  indicate,  per  violazione
dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) della  Costituzione,
in  relazione  alla  materia  della  «tutela  della  concorrenza»,  e
dell'art. 13 dello statuto speciale di autonomia di  cui  alla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  5,  nonche'  delle  disposizioni
vincolanti contenute nel decreto legislativo n. 79 del 1999. 
    La  legge   provinciale   prevede   modificazioni   della   legge
provinciale 6 marzo 1998, n. 4, prevedendo modalita' e  procedure  di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a  scopo
idroelettrico, in attuazione  dell'art.  13  dello  statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige. 
    La norma eccede  dalle  competenze  riconosciute  alla  Provincia
autonoma di Trento dallo statuto speciale di  autonomia,  presentando
aspetti   di   illegittimita'   costituzionale   relativamente   alle
disposizioni contenute negli articoli 8,  commi  9  e  14,  10  -  in
relazione al comma  4  del  novellato  art.  1-bis  1.2  della  legge
provinciale n. 4 del 1998 - e 16, comma 3. 
    Tali disposizioni, per le ragioni di seguito illustrate, eccedono
dalle competenze statutarie riconosciute alla Provincia  autonoma  di
Trento dall'art. 13 dello statuto speciale di autonomia della Regione
Trentino-Alto Adige, e vanno a violare  l'art.  117,  primo  comma  e
terzo comma della Costituzione. 
    In via preliminare va ricordato  che  l'art.  13  dello  statuto,
cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 833 della legge 27  dicembre
2017, n.  205,  riconosce  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  una
competenza legislativa primaria (da esercitare tuttavia «nel rispetto
dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi  internazionali,
nonche'  dei   principi   fondamentali   dell'ordinamento   statale»)
prevedendo che con legge provinciale siano disciplinate «le modalita'
e  le  procedure  di  assegnazione  delle  concessioni   per   grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in  particolare
norme procedurali  per  lo  svolgimento  delle  gare,  i  termini  di
indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di  aggiudicazione,
i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti.  La
legge provinciale disciplina inoltre la durata delle  concessioni,  i
criteri  per  la  determinazione  dei  canoni  di   concessione   per
l'utilizzo  e  la  valorizzazione  del  demanio  idrico  e  dei  beni
patrimoniali  costituiti   dagli   impianti   afferenti   le   grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di  sviluppo  degli  impianti
nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e  di
impatto   ambientale,   determinando   le   conseguenti   misure   di
compensazione  ambientale   e   territoriale,   anche   a   carattere
finanziario.». 
    Dunque  il  parametro  di  riferimento  per   l'esercizio   della
competenza   provinciale   in   materia   di    grandi    derivazioni
idroelettriche, oltre che dal  necessario  rispetto  dell'ordinamento
euro-unitario, e' costituito dal predetto articolo e, per  quanto  da
esso non previsto, dalle norme di attuazione dello statuto  speciale,
in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del
1977 (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  energia)  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 381  del  1974  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  nonche'  dalle  disposizioni
statali  interposte  che  costituiscono  limite  all'esercizio  della
potesta' normativa provinciale in quanto  riconducibili  ai  principi
fondamentali dell' ordinamento statale. 
    Cio' premesso, si rilevano i seguenti profili  di  illegittimita'
costituzionale: 
        1) La disposizione contenuta nell'art. 8, comma 9 della legge
provinciale  novella  il  comma  2  dell'art.  1-bis  1  della  legge
provinciale n. 4 del 1998, disciplinando nel  dettaglio  i  contenuti
del bando di gara. 
    Alla lettera e) di detto comma 2 si prevede che  l'aggiudicatario
debba dotarsi «[...]  entro  centottanta  giorni  dall'aggiudicazione
[...] di una sede operativa  nel  territorio  provinciale  avente  in
dotazione risorse  umane  e  strumentali  idonee  in  relazione  alle
caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara». 
    Il requisito in questione appare anzitutto incompatibile rispetto
all'art. 49 del TFUE, in quanto produce una discriminazione di fatto,
in danno degli operatori non stabiliti nel  nostro  Paese,  che,  per
quanto  giustificabile  in   funzione   della   necessita'   che   il
concessionario abbia una struttura che gli  permetta  di  gestire  la
concessione, va al di la' di quanto, per l'appunto, necessario, nella
misura in cui la sede operativa in questione andrebbe ad  aggiungersi
alla sede gia' costituita dalla medesima infrastruttura energetica. 
    L'obbligo di mettere a disposizione  nel  territorio  provinciale
una sede  operativa  appare  inoltre  incompatibile  con  l'art.  14,
rubricato «Requisiti vietati», paragrafo 1, numero 3) della direttiva
12 dicembre 2006, n. 123, relativa alla disciplina  dei  servizi  nel
mercato interno - direttiva servizi - ove si prevede che «[g]li Stati
membri non subordinano l'accesso ad un'attivita' di servizi o il  suo
esercizio sul loro territorio al  rispetto  dei  requisiti  seguenti:
[...] 3) restrizioni della liberta', per il prestatore, di  scegliere
tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare
l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale  sul
loro territorio o restrizioni alla liberta' di scegliere  tra  essere
stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale». 
    Dalla violazione delle suddette norme europee ed  in  particolare
del  principio  della  liberta'  di  concorrenza  «per»  il  mercato,
discende che la norma provinciale eccede dalle competenze  statutarie
della Provincia di Trento, andando a violare l'art. 117, primo  comma
della Costituzione, che impone il rispetto del diritto europeo. 
        2) Con riferimento agli articoli 8, comma 14 e  16,  comma  3
della legge provinciale, si rappresenta quanto segue. 
    L'art. 11-quater del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,  n.  12
(innovando la disciplina di cui all'art. 12 del  decreto  legislativo
n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norma
comuni per il  mercato  interno  dell'energia  elettrica)  ha  inciso
sensibilmente  sulla   disciplina   delle   concessioni   di   grandi
derivazioni idroelettriche,  disponendo  la  regionalizzazione  della
proprieta' delle opere idroelettriche  (di  cui  all'art.  25,  primo
comma del testo unico di cui al regio decreto 11  dicembre  1933,  n.
1775), alla scadenza delle concessioni e  nei  casi  di  decadenza  o
rinuncia alle stesse, e conferendo alle regioni o province  autonome,
gia'  titolari  della  funzione  amministrativa  di  rilascio   delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico,  la
potesta'  di  legiferare  sulle  modalita'  e  sulle   procedure   di
assegnazione delle medesime  concessioni,  seppure  nel  rispetto  di
principi e parametri indicati dalla legge statale. 
    L'art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo  n.  79  del  1999
stabilisce che, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e
degli  accordi  internazionali,  nonche'  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo
articolo, le regioni (e le province autonome) disciplinano con legge,
le modalita' e le procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  stabilendo  il
perimetro entro il quale e' demandato  al  legislatore  regionale  il
compito di emanare tali disposizioni di rango legislativo. 
    Nel quadro del riconoscimento  di  prerogative  in  favore  delle
regioni e delle province autonome,  il  legislatore  statale  con  la
riforma di cui al decreto-legge n. 135 del 2018,  ha  introdotto  una
serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori  ritenuti
basilari, primi fra tutti quelli tesi a  garantire  la  tutela  della
concorrenza e la tutela dell'ambiente e della  pubblica  incolumita',
riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. 
    In tale contesto, la disciplina recata dall'art. 12, comma 1-ter,
lettera m)  del  decreto  legislativo  n.  79  del  1999,  includendo
nell'ambito di un unico  procedimento  la  selezione  delle  proposte
progettuali  presentate,  risponde  all'esigenza  di  assicurare   il
coinvolgimento  delle  amministrazioni  statali,  a  garanzia   della
controllabilita'  della  scelta  effettuata  in  ordine  al  progetto
migliore sul piano tecnico e ambientale, di una maggiore  trasparenza
del procedimento stesso e, in ultima analisi, a garanzia del rispetto
di quegli stessi principi che la riforma legislativa in  esame,  come
detto, ha inteso salvaguardare. 
    La  procedura  di  assegnazione,  solo  delineata   dalla   legge
provinciale in esame con  una  disciplina  incompleta  rispetto  alle
previsioni  della  legge  nazionale,  presenta  profili  di   ambigua
formulazione in rapporto all'esigenza di unicita' procedimentale e  a
quella della partecipazione  delle  amministrazioni  dello  Stato  al
procedimento valutativo. 
    In particolare, la legge provinciale in esame prevede: 
        all'art. 8, comma 14, la disciplina della  valutazione  delle
offerte,  stabilendo  che  la  provincia  si   avvale   di   apposita
commissione tecnica che «valuta le offerte dal punto di vista tecnico
ed economico, ai sensi dell'art. 1-bis 1.4, valuta la loro congruita'
ai sensi dell'art. 1-bis 1.5 e redige la graduatoria»; 
        all'art. 16, comma 3, prevede che «la  struttura  provinciale
competente in materia di risorse  idriche  trasmette  la  domanda  di
provvedimento unico  e  la  relativa  documentazione  alle  strutture
provinciali  e  alle  amministrazioni   interessate,   che   compiono
l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza  secondo  quanto
previsto  dalla  normativa  di  settore.  La  struttura   provinciale
competente in materia di risorse idriche  indice  una  conferenza  di
servizi, alla quale partecipano tutte le strutture e  amministrazioni
interessate per il  rilascio  dei  titoli  abilitativi  compresi  nel
provvedimento unico». 
    La disciplina dettata dalla  legge  provinciale,  quindi,  sembra
sottrarre  al  procedimento   unico,   cui   partecipano   tutte   le
amministrazioni interessate, la fase di selezione  delle  domande  di
concessione presentate in aperto contrasto con la ratio sottesa  alla
previsione statale, volta a  salvaguardare  il  corretto  dispiegarsi
delle  dinamiche  concorrenziali  e  della  tutela   ambientale,   in
un'ottica di valorizzazione della produzione idroelettrica  nazionale
e di tutela e conservazione del bene acqua. 
    Per le ragioni esposte, le citate norme della  legge  provinciale
in  esame  eccedono  dalle  competenze  riconosciute  alla  provincia
autonoma dall'art. 13 dello Statuto speciale di autonomia, in  quanto
si pongono in contrasto con la disposizione statale dettata dall'art.
12, comma 1-ter, lettera m) decreto legislativo n.  79  del  1999  e,
piu' in generale, con il nuovo assetto regolatorio della materia, per
come delineato dalla novella legislativa recata  dall'art.  11-quater
del decreto-legge n. 135 del 2018 che costituisce  norma  interposta,
determinando la violazione della competenza  statale  in  materia  di
tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
e) della Costituzione. 
        3) Come gia'  rappresentato,  l'art.  13  dello  statuto  del
Trentino-Alto  Adige,   afferma   che   la   competenza   legislativa
provinciale in  materia  di  rilascio  delle  concessioni  di  grande
derivazione  idroelettrica  deve  essere  esercitata   nel   rispetto
dell'ordinamento  euro-unitario  (ex  art.  117,  primo  comma  della
Costituzione) e dei principi fondamentali dell'ordinamento  nazionale
tra cui la tutela della concorrenza (materia  di  competenza  statale
esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera e). 
    Il rispetto dei richiamati parametri di  legittimita',  richiede,
quindi, che la norma provinciale definisca procedure di selezione per
l'individuazione dei concessionari improntate ai principi di  massima
partecipazione,    parita'    di    trattamento,    trasparenza     e
proporzionalita'. 
    L'art. 10 della legge  provinciale  introduce  l'art.  1-bis  1.2
nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4. 
    Detta disposizione reca, tra le altre  cose,  la  disciplina  dei
requisiti  che  gli,  operatori  economici   devono   possedere   per
partecipare  alle  procedure  di  gara   per   l'assegnazione   delle
concessioni, di grandi derivazioni a scopo  idroelettrico,  requisiti
che  appaiono  eccessivamente  restrittivi  e   idonei,   quindi,   a
restringere la piu' ampia partecipazione alle future gare. 
    In particolare il comma 4 dell'art. 1-bis 1.2 con le  lettere  da
a) a g) e j), prescrive  una  serie  requisiti  ulteriori  opzionali,
facoltativi, solo a patto  che  siano  pertinenti  all'oggetto  della
concessione di natura tecnico-organizzativa. 
    Orbene anche a volere ammettere la «necessita'» dei requisiti  in
questione, per usare l'espressione di cui all'art. 15,  paragrafo  3,
lettera b), della direttiva  servizi  n.  123  del  2006  e  la  loro
idoneita' a realizzare l'obiettivo perseguito,  i  medesimi  sembrano
violare il principio di  proporzionalita'  che  la  stessa  direttiva
servizi impone, ai sensi dell'art. 10 paragrafo 2, lettera e), e  15,
paragrafo 3, lettera e), seconda e terza frase. 
    I requisiti di partecipazione alle  gare  devono  infatti  essere
commisurati  all'obiettivo  di  interesse  generale   perseguito,   e
cumulativamente, non devono introdurre prescrizioni ultronee rispetto
a quanto necessario per conseguirlo. 
    Possono essere infine  introdotti  solo  ove  non  sia  possibile
sostituirli con misure meno restrittive ma ugualmente efficaci. 
    Si tratta dunque di valutare la ragionevolezza di tali requisiti,
avuto riguardo all'obiettivo  ipotizzato,  di  sicuro,  efficiente  e
continuo funzionamento del servizio di produzione di energia. 
    In particolare, si ritiene che la valutazione dovrebbe  avere  ad
oggetto, per quanto riguarda i requisiti tecnici, il  diverso  numero
di anni di pregressa esperienza nel settore  -  e,  in  taluni  casi,
anche la sua continuativita' - rispetto alle singole esigenze per cui
il numero di anni viene richiesto. 
    Considerati  la  numerosita',  il  significativo   frazionamento,
l'onerosita' e il tecnicismo  dei  requisiti  richiesti  dalla  norma
provinciale,  gli  stessi  non  possono   sottrarsi   ad   un'attenta
valutazione di proporzionalita', non potendosi escludere - primafacie
e quantomeno con riguardo al frazionamento e all'onerosita' di alcuni
di  essi  -  la  ricorrenza  della  violazione   del   principio   di
proporzionalita' previsto dalle citate disposizioni della direttiva -
e,  per  l'effetto,   del   principio   di   massima   partecipazione
concorrenziale - nella misura in cui non risulta  evidente  che,  nel
complesso o in parte, tali requisiti siano effettivamente finalizzati
a richiedere  cio'  che  e'  realmente  necessario  al  perseguimento
dell'obiettivo di interesse generale ovvero che  non  possano  essere
sostituiti da misure meno restrittive. 
    Preme ricordare che le disposizioni della  direttiva  servizi  da
ritenersi, in questa sede, parametri di compatibilita' dei  requisiti
esaminati, sono ricompresi nel capo III «Liberta' di stabilimento del
prestatore», il quale e' applicabile anche  a  situazioni  cosiddette
«puramente  interne»,  ossia  che  non  presentano  alcuna  rilevanza
transfrontaliera. 
    Di conseguenza dette disposizioni, funzionano quali, parametri di
compatibilita' anche  con  riferimento  a  concessioni  di  interesse
esclusivamente nazionale. 
    Come statuito dalla Corte di giustizia, infatti l'interpretazione
in base alla quale le  disposizioni  del  capo  III  della  direttiva
2006/133 si applicano non solo al prestatore che  intende  stabilirsi
in un altro Stato membro, ma anche a quello  che  intende  stabilirsi
nel proprio Stato membro e'  conforme  agli  scopi  perseguiti  dalla
suddetta direttiva. 
    Per le ragioni e nei termini suesposti,  l'art.  10  della  legge
della Provincia autonoma di Trento  in  esame,  nella  parte  in  cui
introduce l'art. 1-bis 1.2, comma 4, lettere da a) a g) e  j),  nella
legge provinciale n. 4 del 1998 e' censurabile rispetto agli articoli
10, paragrafo 2, lettera e) e  15,  paragrafo  3,  lettera  e)  della
citata direttiva servizi, quali parametri interposti  dell'art.  117,
comma 1 della Costituzione, nella parte in cui  vincola  la  potesta'
legislativa  regionale  e  provinciale  al  rispetto  degli  obblighi
discendenti dall'ordinamento unionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 8 (commi 9 e 14), 10,  e  16,  comma  3
della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9,
pubblicata in pari data sul B.U.R.  del  Trentino-Alto  Adige  n.  42
(numero  straordinario  3),  recante   «Modificazioni   della   legge
provinciale 6 marzo 1998, n. 4  (Disposizioni  per  l'attuazione  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  26  marzo  1977,  n.  235.
Istituzione  dell'azienda   speciale   provinciale   per   l'energia,
disciplina  dell'utilizzo  dell'energia  elettrica   spettante   alla
Provincia ai  sensi  dell'art.  13  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  criteri  per  la  redazione  del  piano  della
distribuzione e modificazioni  alle  leggi  provinciali  15  dicembre
1980, n. 38  e  13  luglio  1995,  n.  7),  della  legge  provinciale
sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976
e della legge provinciale sull'agricoltura 2003», in  relazione  alle
disposizioni di seguito indicate, per violazione dell'art. 117, primo
e secondo comma, lettera e) della  Costituzione,  in  relazione  alla
materia della  «tutela  della  concorrenza»,  e  dell'art.  13  dello
statuto speciale di autonomia di cui  alla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 5, nonche' delle disposizioni vincolanti  contenute
nel decreto legislativo n. 79 del 1999. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1) estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  18
dicembre 2020; 
        2) copia della legge provinciale impugnata; 
        3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
      Roma, 19 dicembre 2020 
 
                   L'avvocato dello Stato: Aiello