N. 2 SENTENZA 17 novembre 2020- 13 gennaio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Immobili
  ricadenti  all'interno  dei   centri   storici   -   Mutamento   di
  destinazione  -  Introduzione  dell'alternativa  tra  permesso   di
  costruire e segnalazione certificata di  inizio  attivita'  (SCIA),
  anche in assenza di opere edilizie - Obbligo di iniziare  i  lavori
  decorsi trenta giorni dalla  segnalazione  -  Omessa  previsione  -
  Violazione dei principi fondamentali  in  materia  di  governo  del
  territorio - Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi  in
  zone sismiche - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione  -
  Termini  e  ambito  di  applicazione  -  Violazione  dei   principi
  fondamentali in materia di  protezione  civile  e  di  governo  del
  territorio - Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi  in
  zone sismiche - Individuazione degli interventi  strutturali  privi
  di rilevanza - Assenza dei  relativi  controlli  -  Violazione  dei
  principi fondamentali  in  materia  di  governo  del  territorio  -
  Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi  in
  zone  sismiche  -  Disciplina  della  realizzazione  dei  lavori  -
  Obblighi di trasmissione  documentale  in  capo  al  direttore  dei
  lavori  -  Violazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di
  protezione civile - Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi  in
  zone sismiche - Accertamento di conformita' in sanatoria,  mediante
  segnalazione certificata di inizio attivita'  (SCIA)  -  Necessita'
  della  c.d.  doppia  conformita'  tecnica  -  Omessa  previsione  -
  Violazione dei  principi  fondamentali  in  materia  di  protezione
  civile - Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi  in
  zone sismiche -  Istanze  di  autorizzazione  e  di  preavviso  per
  l'inizio dei lavori  -  Disciplina  transitoria  -  Violazione  dei
  principi  fondamentali  in   materia   di   protezione   civile   -
  Illegittimita' costituzionale. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi  su
  immobili ricadenti all'interno dei centri  storici  -  Introduzione
  dell'alternativa  tra  permesso   di   costruire   e   segnalazione
  certificata di inizio attivita' (SCIA), anche in assenza  di  opere
  edilizie - Controlli su opere  e  costruzioni  in  zone  a  rischio
  sismico - Disciplina generale della  SCIA  regionale  -  Interventi
  eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita'
  o con variazioni essenziali, in  difformita'  dalla  SCIA  o  dalle
  norme urbanistiche comunali  -  Interventi  di  attivita'  edilizia
  libera - Interventi  di  recupero  dei  sottotetti  -  Ricorso  del
  Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia
  del governo del territorio - Non fondatezza delle questioni. 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Toscana  -  Disciplina
  generale della segnalazione certificata di inizio attivita'  (SCIA)
  regionale - Interventi in zone a rischio sismico - Controlli  sulle
  opere  e  sulle  costruzioni  -  Procedimento   per   il   rilascio
  dell'autorizzazione - Termini e ambito di applicazione - Interventi
  di minore rilevanza - Modalita' di deposito dei relativi progetti e
  di svolgimento delle conseguenti verifiche -  Individuazione  degli
  interventi strutturali  privi  di  rilevanza  -  Realizzazione  dei
  lavori - Obblighi di trasmissione documentale in capo al  direttore
  dei lavori - Istanze di autorizzazione e di preavviso per  l'inizio
  dei lavori - Disciplina transitoria - Interventi  di  recupero  dei
  sottotetti  -  Computo  delle  superfici  recuperate  ai  fini  del
  rispetto dei requisiti  igienico-sanitari  fissati  per  le  unita'
  immobiliari residenziali -  Esclusione  -  Ricorso  del  Governo  -
  Lamentata violazione dei  principi  di  ragionevolezza  e  di  buon
  andamento,  del  diritto  alla   salute,   nonche'   dei   principi
  fondamentali in materia del governo del territorio e  della  tutela
  della salute - Inammissibilita' delle questioni. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi  in
  zone sismiche - Individuazione degli interventi  strutturali  privi
  di rilevanza - Disciplina, mediante regolamenti, delle modalita' di
  effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e  verifica  -
  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione  dei  principi   di
  ragionevolezza  e  di  buon   andamento,   nonche'   dei   principi
  fondamentali in materia di  protezione  civile  e  di  governo  del
  territorio - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Regione Toscana 22 novembre  2019,  n.  69,  artt.  30,
  commi 1, 4 e 5, 34, commi 1 e 2, 36, 37, 38, 39, 40,  41,  44,  45,
  46, comma 1, 51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1, 66,  67,  comma
  2, e 73. 
- Costituzione, artt. 3, 32, 97 e 117, terzo comma. 
(GU n.3 del 20-1-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 30, commi
1, 4 e 5, 34, commi 1 e 2, da 36 a 41, da 44 a 46, comma 1, 51, comma
6, 53, comma 3, 54, comma 1, 66, 67, comma 2, e 73 della legge  della
Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in  materia  di
governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia
di edilizia e di sismica. Modifiche alla legge regionale n.  65/2014,
alla legge regionale n. 64/2009, alla legge  regionale  n.  5/2010  e
alla  legge  regionale  n.  35/2015),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29 gennaio  2020,
depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020, iscritto al  n.  9  del
registro ricorsi 2020 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nella udienza pubblica del  17  novembre  2020  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Giammario   Rocchitta   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti
per la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020 e depositato  il
30  gennaio  2020,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato - per i motivi  che  saranno  analiticamente  indicati  nel
Considerato in diritto - plurimi articoli della legge  della  Regione
Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia  di  governo
del territorio. Adeguamenti alla  normativa  statale  in  materia  di
edilizia e di sismica. Modifiche alla  legge  regionale  n.  65/2014,
alla legge regionale n. 64/2009, alla legge  regionale  n.  5/2010  e
alla legge regionale n. 35/2015), assumendone il contrasto, a seconda
dei casi, con gli artt. 3, 32 e 97 della  Costituzione,  nonche'  con
l'art. 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi
fondamentali della materia «governo  del  territorio»  stabiliti  dal
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)». 
    2.- Con memoria del 28 febbraio 2020, depositata il 2 marzo 2020,
si e' costituita in giudizio la Regione Toscana, la quale ha  chiesto
che tali questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli
sopra indicati siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate,
per i motivi che saranno  parimenti  illustrati  nel  Considerato  in
diritto. 
    3.- Con memoria illustrativa depositata il 27  ottobre  2020,  la
Regione Toscana ha ribadito e ulteriormente chiarito quanto sostenuto
nell'atto  di  costituzione,  richiamando  altresi'  l'attenzione  su
taluni fatti nuovi nel frattempo  intervenuti,  dei  quali  si  dara'
conto piu' innanzi, nella sede di volta in volta opportuna. 
    4.- Il 28 ottobre 2020 e' stata infine depositata - fuori termine
- una memoria illustrativa dell'Avvocatura generale dello Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato plurime disposizioni  della  legge
della Regione Toscana  22  novembre  2019,  n.  69  (Disposizioni  in
materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale
in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla  legge  regionale
n. 65/2014, alla legge regionale n. 64/2009, alla legge regionale  n.
5/2010 e alla legge regionale n. 35/2015). 
    Piu' in particolare, sono  impugnate  le  seguenti  disposizioni,
elencate nell'ordine in cui appaiono nel ricorso: 
    - l'art. 30, commi 1, 4 e 5, che introducono  rispettivamente  la
lettera e-bis) del comma 1, il comma 2-bis e il comma 2-ter nell'art.
134 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65  (Norme
per il governo del territorio), per violazione dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, in  ragione  del  loro  contrasto  con  il
principio  fondamentale  della  materia  «governo   del   territorio»
espresso dall'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001,
n.  380,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)», in  combinato  disposto
con l'art. 23 dello stesso d.P.R. (infra, punto 2); 
    - l'art. 36, comma 1, che  sostituisce  il  testo  dell'art.  167
della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione degli artt. 3
e 97 Cost. nonche', in via subordinata, dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle
materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dagli
artt. 93, commi 2 e 5, 94, comma 4, e 94-bis, comma 3, del d.P.R.  n.
380 del 2001 (di seguito: t.u. edilizia) (infra, punto 3); 
    - l'art. 34, comma 1, che modifica l'art. 145, comma  2,  lettera
d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per le medesime  ragioni
(infra, punto 4); 
    - l'art. 37, comma 1, che sostituisce l'art. 168 della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, limitatamente  alla  nuova  formulazione  dei
commi 3 e 4, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonche', in  via
subordinata, dell'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione  del  loro
contrasto con  i  principi  fondamentali  delle  materie  «protezione
civile» e «governo del territorio» espressi dall'art. 94, comma 2,  e
94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 5); 
    - l'art. 38, che sostituisce l'art. 169 della legge reg.  Toscana
n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 1, 2,
lettera a), 4 e 5, per le medesime ragioni (infra, punto 6); 
    - l'art. 34, comma 2, che introduce il comma 2-bis nell'art.  145
della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  per  le  medesime  ragioni
(infra, punto 7); 
    - l'art. 39, comma 1, che sostituisce l'art. 170 della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, per violazione  degli  artt.  3  e  97  Cost.
nonche', in via subordinata, dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in
ragione del suo contrasto con i principi fondamentali  delle  materie
«protezione civile» e «governo  del  territorio»  espressi  dall'art.
94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 8); 
    - l'art. 40, comma 1, che introduce l'art.  170-bis  nella  legge
reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente ai commi 1 e 5 della nuova
disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonche', in via
subordinata, dell'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione  del  loro
contrasto con  i  principi  fondamentali  delle  materie  «protezione
civile» e «governo del territorio» espressi dall'art. 94-bis, commi e
5, t.u. edilizia (infra, punto 9); 
    - l'art. 41, comma 1, che introduce l'art.  170-ter  nella  legge
reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 97  Cost.
nonche', in via subordinata, dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in
ragione del suo contrasto con i principi fondamentali  delle  materie
«protezione civile» e «governo  del  territorio»  espressi  dall'art.
94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 10); 
    - l'art. 44, comma 1, che  sostituisce  il  testo  dell'art.  174
della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  limitatamente  alla  nuova
formulazione dei commi 4 e 5, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
nonche', in via subordinata, dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in
ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle  materie
«protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall'art. 65,
comma 6, t.u. edilizia (infra, punto 11); 
    - l'art. 45, comma 1, che  sostituisce  il  testo  dell'art.  181
della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 -  limitatamente  alla  nuova
formulazione del comma  2,  lettere  d),  e),  f),  g)  e  i)  -  per
violazione degli artt. 3 e 97  Cost.  nonche',  in  via  subordinata,
dell'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto  con
i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e  «governo
del territorio» espressi dall'art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia
(infra, punto 12); 
    - l'art. 73, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonche',  in
via subordinata, dell'art. 117, terzo comma, Cost.,  in  ragione  del
suo contrasto con i principi fondamentali delle  materie  «protezione
civile» e «governo del territorio» espressi dall'art. 94-bis, commi 1
e 2, t.u. edilizia (infra, punto 13); 
    - l'art. 46, comma 1, che modifica l'art.  182,  comma  2,  della
legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  per  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost., in ragione  del  suo  contrasto  con  i  principi
fondamentali della materia «governo del territorio"»  espressi  dagli
artt. 36, comma 1, e 37, comma 4, t.u. edilizia (infra, punto 14); 
    - l'art. 51, comma 6, che inserisce la lettera  b-bis)  nell'art.
196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i
principi fondamentali della materia «governo del territorio» espressi
dall'art. 31 t.u. edilizia (infra, punto 15); 
    - gli artt. 53, comma 3, che inserisce il comma 6-bis)  nell'art.
200 della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  e  54,  comma  1,  che
inserisce il comma 2-bis nell'art. 201 della legge reg. Toscana n. 65
del 2014, per la medesima ragione (infra, punto 16); 
    - l'art. 66, comma 1, che inserisce il comma  2-bis  nell'art.  2
della legge della Regione Toscana 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il
recupero abitativo dei sottotetti),  per  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost., in ragione  del  suo  contrasto  con  i  principi
fondamentali della materia  «governo  del  territorio»  espressi  dal
«combinato disposto dell'art. 10, comma 1, lettera c), dell'art.  23,
comma 1, lettera a), e  dell'art.  22,  comma  1,  lettera  c)»  t.u.
edilizia (infra, punto 17); 
    - l'art. 67, comma 2, che inserisce il comma  4-bis  nell'art.  3
della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, per violazione degli artt.  3
e 32 Cost., nonche' - in  via  subordinata  -  dell'art.  117,  terzo
comma,  Cost.,  in  ragione  del  suo  contrasto   con   i   principi
fondamentali delle materie «governo del territorio» e  «tutela  della
salute» espressi dal decreto  ministeriale  5  luglio  1975,  recante
«Modificazioni  alle   istruzioni   ministeriali   20   giugno   1896
relativamente all'altezza minima ed ai  requisiti  igienico  sanitari
principali dei locali d'abitazione» (infra, punto 18). 
    2.- E' anzitutto impugnato l'art. 30, rubricato «Disposizioni per
l'adeguamento alla normativa statale della disciplina  sui  mutamenti
di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo  134  della
L. R. 65/2014», nei suoi commi 1, 4 e 5. 
    Il comma 1 dell'art. 30 recita: «[d]opo la lettera e) del comma 1
dell'art. 134 della L. R. 65/2014, e' inserita la seguente: "e bis) i
mutamenti urbanisticamente  rilevanti  della  destinazione  d'uso  di
immobili,  o  di  loro  parti,  anche  nei  casi  in  cui  non  siano
accompagnati  dall'esecuzione  di  opere  edilizie,   ove   ricadenti
all'interno delle zone omogenee "A" di cui al  D.M.  1444/1968  o  ad
esse  assimilate   dagli   strumenti   comunali   di   pianificazione
urbanistica;"». 
    Il comma 4 dispone: «[d]opo il comma 2 dell'art. 134 della L.  R.
65/2014, e' inserito il seguente: "2  bis.  Possono  altresi'  essere
realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso  di  costruire  i
mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di  cui
al comma 1, lettera e bis)"». 
    Infine, il comma 5 prevede: «[d]opo il comma 2-bis dell'art.  134
della L.R. n. 65/2014, e' inserito il seguente: "2-ter. Nei  casi  di
cui ai commi 2 e 2-bis, il  procedimento  si  svolge  secondo  quanto
disposto  dall'articolo  145,  restando  ferme  le  sanzioni   penali
previste dal D.P.R. 380/2001."». 
    2.1.-  Secondo  il  ricorrente,  tali  disposizioni  violerebbero
l'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione al principio fondamentale
della materia «governo del territorio» espresso dall'art.  10,  comma
1, lettera c), t.u. edilizia, in combinato  disposto  con  l'art.  23
dello stesso testo unico, che disciplinano il rapporto  tra  permesso
di costruire e la segnalazione certificata di  inizio  attivita'  (di
seguito: SCIA). 
    Le disposizioni impugnate estenderebbero infatti ai mutamenti  di
destinazione d'uso  di  immobili  ricadenti  all'interno  delle  zone
omogenee "A" di cui al decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.  1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza
fra fabbricati e  rapporti  massimi  tra  gli  spazi  destinati  agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita'  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  a
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge 6 agosto 1967, n. 765) la possibilita' di ricorrere  alla  SCIA
in alternativa al permesso di costruire. 
    Tale  disciplina  si  porrebbe  in  contrasto  con  il  combinato
disposto dell'art. 10, comma 1,  lettera  c),  e  dell'art.  23  t.u.
edilizia. La prima disposizione prescrive il  permesso  di  costruire
per tale tipo di interventi, mentre  la  seconda  consente,  per  gli
stessi interventi, la SCIA in alternativa al  permesso  di  costruire
(cosiddetta  "super  SCIA"),  alla  condizione,  tra   l'altro,   che
l'interessato   la   presenti   la   almeno   trenta   giorni   prima
dell'effettivo inizio dei lavori. 
    Le  disposizioni  regionali  impugnate   invece,   nel   rinviare
semplicemente alla disciplina procedimentale della  SCIA  "ordinaria"
di cui all'art. 145 della legge reg. Toscana  n.  65  del  2014,  non
contemplerebbero tale termine, risultando cosi' incompatibili con  il
menzionato principio fondamentale fissato dal t.u. edilizia. 
    2.2.- La difesa regionale ritiene che la censura  sia  infondata,
non sussistendo alcun contrasto tra  la  disciplina  impugnata  e  le
disposizioni del t.u. edilizia assunte a parametro interposto. 
    La Regione invoca anzitutto l'art. 10, comma 2, t.u. edilizia,  a
tenore  del  quale  «[l]e  regioni  stabiliscono  con   legge   quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire
o a segnalazione certificata di inizio attivita'». 
    Osserva inoltre che le disposizioni regionali impugnate sarebbero
conformi  anche  all'art.  23,   comma   01,   t.u.   edilizia,   che
contemplerebbe   la   possibilita'   di   realizzare   modifiche   di
destinazione d'uso  mediante  SCIA  in  alternativa  al  permesso  di
costruire. 
    La  difesa  regionale  rileva,  infine,  che  lo  stesso  decreto
legislativo 25 novembre 2016,  n.  222,  recante  «Individuazione  di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione  certificata  di
inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso  e  comunicazione  e  di
definizione  dei  regimi  amministrativi  applicabili  a  determinate
attivita' e procedimenti, ai sensi  dell'articolo  5  della  legge  7
agosto 2015, n. 124» - il quale, al suo art. 3, comma 1, lettera  g),
numero 2), ha introdotto, inserendo il  comma  01  all'art.  23  t.u.
edilizia, la SCIA alternativa al  permesso  di  costruire,  o  "super
SCIA", per determinati interventi - ha altresi' previsto, all'art. 5,
la  facolta'  per  le  Regioni  di  prevedere  ulteriori  livelli  di
semplificazione nella disciplina dei regimi  amministrativi  di  loro
competenza. La norma regionale impugnata sarebbe dunque  «espressione
della potesta' che il legislatore statale ha attribuito alle  Regioni
di prevedere ulteriori forme di semplificazioni: la norma non muta il
titolo edilizio, ma attua solo, limitatamente al momento iniziale del
procedimento, una facolta' di snellimento procedurale  che  l'art.  5
del d.lgs. n. 222/2016 ha previsto». Il che  avverrebbe  in  coerenza
con  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  che  ha  ricondotto   la
disciplina della SCIA ai livelli essenziali delle prestazioni di  cui
all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  Cost.  (sono  citate  le
sentenze n. 121 del 2014, n. 203 e n. 164 del 2012), livelli rispetto
ai  quali  sarebbe  consentito  alle  Regioni  introdurre   ulteriori
semplificazioni oltre la soglia minima prescritta dalla legge statale
(sono citate le sentenze n. 246 del 2018, n. 387 del 2007  e  n.  248
del 2006). 
    2.3.- Le questioni relative ai commi 1 e  4  dell'art.  30  della
legge reg. Toscana n. 69 del 2019 non sono fondate, mentre e' fondata
la questione relativa al comma 5. 
    2.3.1.- I commi 1 e 4 dell'art. 30 della legge reg. Toscana n. 69
del 2019, che inseriscono rispettivamente nell'art. 134  della  legge
reg. Toscana n. 65 del 2014 la lettera e-bis),  nel  comma  1,  e  il
nuovo comma 2-bis,  si  limitano  a  stabilire  che  i  mutamenti  di
destinazione d'uso di immobili o di loro parti, compresi  nei  centri
storici, sono soggetti a permesso di costruire (art.  134,  comma  1,
lettera e-bis) o a SCIA «in alternativa»  (art.  134,  comma  2-bis),
anche nel caso in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere
edilizie. 
    Tali norme regionali sono pienamente conformi al  t.u.  edilizia,
anche alla luce della giurisprudenza amministrativa e di legittimita'
che impone il permesso di costruire per i mutamenti  di  destinazione
d'uso nei centri storici  anche  in  assenza  di  opere  (ex  multis,
Consiglio di Stato, sezione sesta,  sentenza  20  novembre  2018,  n.
6562; Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza  26  giugno
2018, n. 40678). 
    Dal che l'infondatezza delle relative questioni. 
    2.3.2.- Il comma 5 dell'art. 30 della legge reg.  Toscana  n.  69
del 2019 si pone, invece, in contrasto con l'art. 117,  terzo  comma,
Cost.,  e  deve   pertanto   essere   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo. 
    Tale disposizione, introducendo  il  comma  2-ter  nell'art.  134
della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, prevede che  per  tutti  gli
interventi soggetti a SCIA alternativa al permesso di  costruire,  di
cui ai precedenti commi 2 e 2-bis  -  ivi  compresi  i  mutamenti  di
destinazione d'uso senza opere nei centri storici -  si  applichi  il
procedimento stabilito per la SCIA dall'art. 145 della  stessa  legge
reg. Toscana n. 65 del  2014,  il  quale  non  prevede  l'obbligo  di
iniziare i lavori (ovvero, nel  caso  di  mutamenti  di  destinazione
senza opere, di dare effettivo  avvio  al  mutamento  d'uso)  decorsi
trenta giorni dalla segnalazione, come invece stabilito dall'art. 23,
comma 1, t.u. edilizia. 
    Come piu' volte rilevato da questa Corte, «la  definizione  delle
categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli
abilitativi  costituisce   principio   fondamentale   della   materia
concorrente   «governo   del   territorio»,   vincolando   cosi'   la
legislazione regionale di dettaglio» (ex multis, sentenze n.  68  del
2018 e n. 231 del 2016). D'altra parte, non v'e' dubbio che l'obbligo
di non iniziare i lavori prima di trenta  giorni  dalla  segnalazione
stabilito  dall'art.  23,  comma  1,  t.u.   edilizia,   concorra   a
caratterizzare indefettibilmente il  regime  del  titolo  abilitativo
della "super SCIA", e costituisca  anch'esso  principio  fondamentale
della materia. 
    Ne' l'art. 5 del d.lgs. n. 222 del 2016, invocato dalla  Regione,
puo' essere interpretato nel senso di derogare  a  tale  obbligo,  il
quale e' espressione di un bilanciamento tra gli interessi privati  e
pubblici coinvolti nella disciplina e che non puo' essere  modificato
dal legislatore regionale, come riconosciuto del resto  dalla  stessa
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nel documento allegato  all'intesa  del  29  settembre  2015,
raggiunta sullo schema di decreto legislativo, poi approvato  con  il
n. 222 del 2016. 
    3.- Impugnato e'  poi,  in  materia  di  interventi  antisismici,
l'art. 36, comma  1,  della  legge  reg.  Toscana  n.  69  del  2019,
rubricato «Richiesta di autorizzazione per gli interventi  rilevanti.
Sostituzione  dell'articolo  167  della  L.R.  65/2014»,   il   quale
sostituisce l'art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 con il
seguente testo: 
    «1. Fermo  restando  l'obbligo  dei  titoli  abilitativi  non  si
possono  iniziare  i  lavori  relativi   agli   interventi   di   cui
all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R. 380/2001,  senza
la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente. 
    2.  Con  la  richiesta  di  autorizzazione,  da  presentare  allo
sportello unico in via telematica, sono trasmessi:  a)  il  progetto,
debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o  un
perito edile, nei limiti delle  rispettive  competenze,  nonche'  dal
direttore dei lavori; b) l'asseverazione di cui all'articolo 173. 
    3. Il progetto trasmesso con la richiesta  di  autorizzazione  e'
esauriente  per  planimetria,   piante,   prospetti   e   sezioni   e
accompagnato da una relazione  tecnica,  dal  fascicolo  dei  calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 
    4. La  trasmissione  della  richiesta  e  del  relativo  progetto
allegato nei modi e nei termini indicati  nel  presente  articolo  e'
valida anche agli effetti dell'articolo 65 del  d.P.R.  380/2001,  se
sottoscritta dal costruttore. 
    5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti da
un ingegnere, un architetto, un  geometra  o  un  perito  edile,  nei
limiti delle rispettive competenze». 
    3.1.- Il ricorrente lamenta la «sovrapposizione  della  normativa
regionale a quella statale», in particolare rappresentata dagli artt.
93, commi 2 e 5, 94, comma 4,  e  94-bis,  comma  3,  t.u.  edilizia;
sovrapposizione che causerebbe «ambiguita'  e  incertezza  in  ordine
alla disciplina applicabile in concreto». 
    Cio' determinerebbe anzitutto il contrasto della norma  impugnata
con gli artt. 3 e 97 Cost. 
    In via subordinata, il ricorrente si duole della  violazione  dei
principi fondamentali delle materie «protezione  civile»  e  «governo
del territorio»  espressi  dalle  menzionate  disposizioni  del  t.u.
edilizia. 
    3.2.- La  difesa  regionale  eccepisce  l'inammissibilita'  delle
censure, in quanto carenti «dei requisiti di chiarezza e  completezza
necessari per sollevare la questione di legittimita' costituzionale». 
    Nel merito, le censure  statali  sarebbero  infondate.  La  norma
regionale si limiterebbe, infatti, ad adeguare  l'indicato  art.  167
all'art. 93 t.u. edilizia, dopo le modifiche a questo  apportate  dal
decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione  a  seguito  di  eventi   sismici),   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  14  giugno  2019,  n.  55,   apportando
«specificazioni di minimo rilievo e di natura organizzativa (quali la
trasmissione in via telematica e la conseguente inutilita' del doppio
esemplare), senza alcuna violazione dei principi della materia  posti
dagli artt. 93, 94 e 94 bis» t.u. edilizia. 
    Ne'  potrebbe  rinvenirsi  una   violazione   di   un   principio
inderogabile della materia «protezione civile»  nella  differenza  di
disciplina rappresentata dall'espressa indicazione, nel comma  4  del
nuovo art. 167 della  legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2014,  della
necessaria  firma  anche   del   costruttore   nella   richiesta   di
autorizzazione per le finalita' di cui  all'art.  65  t.u.  edilizia.
Quest'ultima disposizione, sostiene la Regione resistente, del  resto
prevede espressamente l'indicazione del  costruttore  nella  denuncia
dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato. 
    Privo di pregio, poi, sarebbe il riferimento  del  ricorrente  al
comma 2 dell'art. 94-bis t.u. edilizia, in cui si rinvia alla  futura
adozione delle  linee  guida  ministeriali  per  l'elencazione  delle
categorie di opere rilevanti, di minor rilevanza o prive di rilevanza
a fini sismici, stabilendo, al contempo, che le Regioni  possono  nel
frattempo confermare le disposizioni  vigenti.  Il  che  sarebbe  per
l'appunto avvenuto nel caso di specie. 
    Il  ricorrente,  dunque,  avrebbe   citato   «impropriamente   la
giurisprudenza della Corte costituzionale  in  tema  di  applicazione
distorta o ambigua della legge  statale,  perche'  la  lettura  della
norma  impugnata  e  delle  norme  statali  permette  di   verificare
agevolmente che tutti i principi posti  dal  legislatore  statale  in
merito  agli  interventi  in  zone  sismiche  sono  rispettati  dalla
disposizione in esame, la quale si limita a contenere  specificazioni
e norme di  mero  dettaglio,  senza  modificare  le  categorie  degli
interventi nelle zone sismiche, ne' la disciplina per essi prevista a
livello nazionale». 
    3.3.- La censura formulata in riferimento alla  violazione  degli
artt. 3 e 97 e' inammissibile, per carenza di  adeguata  motivazione,
mentre non e' fondata quella formulata in riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    3.3.1.- Come piu' volte rammentato da questa  Corte,  «l'esigenza
di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta  declaratoria
di illegittimita' costituzionale si  pone  in  termini  perfino  piu'
pregnanti nei giudizi proposti in via principale  rispetto  a  quelli
instaurati in via incidentale» (ex  plurimis,  sentenze  n.  198  del
2019, n. 32 del 2017 e  n.  141  del  2016).  Nel  caso  odierno,  il
ricorrente non spiega in alcun modo quali sarebbero le «ambiguita'  e
incertezze» derivanti dalla sovrapposizione delle  normative,  capaci
di inficiare la loro intelligibilita' e, pertanto, il buon  andamento
della pubblica amministrazione. Ne' l'ampia citazione della  sentenza
n. 107 del 2017 contenuta nel ricorso  vale  a  colmare  tale  lacuna
motivazionale, posto che in quel caso il  ricorrente  aveva  chiarito
quale fosse il principio fondamentale della materia rispetto al quale
la norma  regionale  andava  a  sovrapporsi,  e  aveva  concretamente
individuato i rischi di elusione di tale principio derivanti da  tale
sovrapposizione. 
    Dal che l'inammissibilita' delle censure formulate in riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost. 
    3.3.2.- Quanto invece alla censura formulata in riferimento  alla
violazione dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  per  violazione  dei
principi fondamentali delle materie «protezione  civile»  e  «governo
del territorio», essa - come anticipato - non e' fondata. 
    Occorre invero premettere che gli artt.  93,  94  e  94-bis  t.u.
edilizia sono gia' stati ritenuti espressivi di principi fondamentali
di quelle materie (ex multis, sentenze n. 264 del 2019, n. 232  e  n.
60 del 2017), in particolare per cio' che concerne la  necessita'  di
dare il preavviso degli interventi  edilizi  in  zona  sismica  o,  a
seconda  dei   casi,   di   chiederne   l'autorizzazione   preventiva
all'amministrazione regionale competente. Espressiva di un  principio
fondamentale e'  altresi'  la  necessita'  per  le  Regioni  -  posta
dall'art. 94-bis t.u. edilizia, introdotto dal d.l. n. 32  del  2019,
come  convertito  -  di  rispettare  le  definizioni  di   interventi
«rilevanti», «di minore rilevanza» o «privi di  rilevanza»  contenute
al comma 1 di tale disposizione. A cio' si aggiunge l'obbligo per  le
Regioni, parimenti  costitutivo  di  un  principio  fondamentale,  di
adeguare le proprie elencazioni di detti interventi alle linee  guida
ministeriali  cui  rinvia  il  successivo  comma   2,   consentendosi
semplicemente alle stesse  Regioni  di  confermare,  nelle  more,  le
elencazioni vigenti. 
    Tuttavia, le  disposizioni  regionali  impugnate  si  limitano  a
introdurre norme di  dettaglio,  che  non  contraddicono  i  principi
fondamentali  posti  dalla  legge   statale,   non   potendo   essere
considerato tale, in particolare, l'obbligo di presentare un  «doppio
esemplare»  (art.  93,  comma  2,  t.u.  edilizia).  Ne'  la  mancata
previsione, nella legge statale,  della  firma  del  costruttore  sul
preavviso scritto di cui all'art. 93, comma  5,  t.u.  edilizia  puo'
ragionevolmente  essere  intesa  come  un  divieto,  per   la   legge
regionale, di prevedere un tale adempimento. 
    Quanto poi all'omesso riferimento, nelle disposizioni  regionali,
all'iscrizione  all'albo  del   professionista   responsabile   degli
interventi, correttamente  la  Regione  obietta  che  il  divieto  di
esercitare la  professione  in  assenza  di  iscrizione  all'albo  e'
comunque imposto da altre norme dell'ordinamento statale,  certamente
applicabili anche ai fini della normativa impugnata. 
    4.- E' poi impugnato l'art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana
n. 69 del 2019, il quale inserisce nell'art.  145  della  legge  reg.
Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della SCIA,
in riferimento al successivo art. 167,  come  modificato  dall'appena
esaminato art. 36. 
    Le censure del Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono  qui
formulate meramente per relationem rispetto a  quanto  sostenuto  nel
ricorso a proposito dell'art. 36 della legge reg. Toscana n.  69  del
2019. 
    Esse  vanno   pertanto   risolte   nel   medesimo   senso   della
inammissibilita' in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e della  non
fondatezza in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost. 
    5.- Impugnato e' altresi' l'art. 37, comma 1,  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 168 della  legge  reg.
Toscana n. 65 del  2014,  rubricato  «Procedimento  per  il  rilascio
dell'autorizzazione   e   verifiche   della   struttura   regionale»,
limitatamente ai soli commi 3 e 4 del nuovo art. 168. 
    5.1.-  Il  ricorrente  ritiene  anche  in  questo  caso  che   la
disposizione si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto»  con  la
normativa dettata dal t.u. edilizia; cio' che determinerebbe  in  via
principale la  violazione  degli  artt.  3  e  97  Cost.,  e  in  via
subordinata dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in  riferimento  ai
principi fondamentali delle materie «protezione  civile»  e  «governo
del territorio». 
    Sotto quest'ultimo profilo, il ricorrente osserva che il comma  3
dell'art.  168  della  legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2014,  come
modificato   dalla    disposizione    impugnata,    stabilisce    che
l'autorizzazione relativa a interventi in zone  sismiche  di  cui  al
precedente art.  167  «e'  rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta ed e' trasmessa al richiedente per  via  telematica».  Tale
disposizione risulterebbe in contrasto con quanto stabilito dall'art.
94, comma 2, t.u. edilizia, a tenore del quale, nel testo vigente  al
momento del ricorso, «[l]'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta
giorni dalla richiesta, ed entro  quaranta  giorni  dalla  stessa  in
riferimento ad interventi finalizzati all'installazione  di  reti  di
comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene  comunicata  al
comune,  subito  dopo  il  rilascio,  per  i  provvedimenti  di   sua
competenza». 
    Inoltre, il comma 4 del  novellato  art.  168  della  legge  reg.
Toscana n. 65 del 2014 - stabilendo che «[g]li adempimenti di cui  al
presente articolo sono prescritti anche per le  varianti  comportanti
mutamenti sostanziali alle strutture  portanti  che,  nel  corso  dei
lavori, si intenda apportare al progetto originario» - si porrebbe in
sovrapposizione e in contrasto  con  l'art.  94-bis,  comma  2,  t.u.
edilizia. 
    5.2.- La Regione ritiene che le censure siano infondate. 
    Anzitutto, quanto al nuovo comma 3  dell'art.  168  citato,  essa
osserva che la disposizione regionale impugnata nulla prevede  quanto
allo specifico procedimento relativo  all'installazione  di  reti  di
comunicazione elettronica a banda  ultra  larga,  dovendosi  pertanto
applicare la disposizione statale invocata nel ricorso. 
    Quanto al nuovo comma 4 dell'art. 168 della legge reg. Toscana n.
65 del 2014, la Regione eccepisce, da un lato, che esso si  riferisce
alle «varianti comportanti mutamenti sostanziali»,  mentre  la  norma
statale invocata come parametro interposto (l'art. 94-bis,  comma  2,
t.u.  edilizia)  si  riferirebbe  alle  varianti  di  carattere   non
sostanziale; e,  dall'altro,  che  la  norma  statale  riconoscerebbe
comunque alle Regioni la possibilita' di confermare  le  disposizioni
vigenti sino all'emanazione delle  future  linee  guida  disciplinate
dalla stessa norma statale. 
    5.3.-  Come  riferito  dalla  difesa  regionale   nella   memoria
depositata in prossimita' dell'udienza, nelle more  del  giudizio  e'
entrata in vigore la legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51
(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale  2019),  la  quale,
all'art. 76, comma 1, ha nuovamente modificato l'indicato art. 168. 
    In particolare, il vigente art. 168, comma 3,  della  legge  reg.
Toscana n. 65 del 2014 oggi recita: «[l]'autorizzazione e' rilasciata
entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla
stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione  di
reti  di  comunicazione  elettronica  a  banda  ultra  larga,  ed  e'
trasmessa per via telematica al comune e al richiedente». 
    La difesa  regionale  ha  pertanto  chiesto  che  sia  dichiarata
cessata la materia del contendere  con  riguardo  al  nuovo  comma  3
dell'art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. 
    Quanto invece alla censura relativa al nuovo  comma  4  dell'art.
168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, la difesa  regionale  ha
osservato che la legittimita' della  disposizione  impugnata  avrebbe
trovato conferma nelle linee guida ministeriali approvate nelle  more
del giudizio,  le  quali  stabiliscono  che  «una  variante  si  puo'
definire non sostanziale  se  interviene  solo  su  singole  parti  o
elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui  parametri
che determinano il comportamento statico o dinamico  della  struttura
nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale  T1,  il
taglio alla base VR,  le  sollecitazioni  massime  (M,  N.  T)  sugli
elementi strutturali». La disposizione  impugnata,  ad  avviso  della
Regione, sarebbe conforme a tale criterio delle linee guida. 
    5.4.- Le censure formulate avverso l'art.  37  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,  sono
inammissibili, in ragione della loro assoluta genericita'. 
    Sono invece fondate quelle formulate in relazione  all'art.  117,
terzo comma, Cost. in  riferimento  ai  principi  fondamentali  nelle
materie «protezione civile»  e  «governo  del  territorio»,  espressi
dagli artt. 94, comma 2, e 94-bis, comma 2, t.u. edilizia. 
    5.4.1.- Quanto al nuovo comma 3 dell'art. 168  della  legge  reg.
Toscana n. 65 del 2014, come modificato  dall'indicato  art.  37,  va
infatti subito rilevato che lo ius  superveniens  introdotto  con  la
legge reg. Toscana n. 51 del  2020,  pur  avendo  natura  chiaramente
satisfattiva delle censure del ricorrente,  non  puo'  condurre  alla
cessazione della materia del contendere. La difesa regionale infatti,
interpellata a tal proposito in udienza, non e'  stata  in  grado  di
fornire  elementi  che  facciano  ritenere  che  la  norma  regionale
originariamente impugnata non abbia avuto nel frattempo applicazione. 
    Inoltre, la mancata previsione  -  da  parte  della  disposizione
nella sua versione  in  questa  sede  impugnata  (poi  spontaneamente
modificata dalla Regione) - di un termine differenziato, e piu' breve
di quello ordinario, per gli interventi finalizzati all'installazione
di reti di comunicazioni elettronica a banda larga (evidentemente  in
un'ottica  di  favor  per  questi  ultimi   interventi,   considerati
strategici  dal  legislatore  statale)  si  poneva,  in  effetti,  in
contrasto con una disposizione statale - il comma 2 dell'art. 94 t.u.
edilizia - costituente parte integrante  del  principio  fondamentale
della  necessaria  autorizzazione  preventiva  per   gli   interventi
rilevanti in zona sismica, espresso dal comma 1 dello stesso art. 94.
La normativa statale stabilisce infatti doveri procedimentali in capo
all'amministrazione regionale che rappresentano essi stessi il  punto
di equilibrio di un bilanciamento tra tutti i molteplici interessi in
gioco, che non puo' essere modificato dal legislatore regionale. 
    5.4.2.- Quanto al nuovo comma 4 dell'art. 168  della  legge  reg.
Toscana n.  65  del  2014,  l'esclusivo  riferimento  compiuto  dalla
disciplina  censurata  ai  mutamenti   sostanziali   concernenti   le
«strutture portanti» degli edifici non risulta conforme  ai  criteri,
assai piu' articolati e complessi, indicati dall'art.  94-bis,  comma
1, t.u. edilizia per  distinguere  tra  interventi  «rilevanti»,  «di
minore rilevanza» e «privi di rilevanza». 
    Le linee guida ministeriali nel frattempo adottate confermano, in
effetti, che il criterio rilevante per il legislatore statale non  e'
semplicemente quello dell'attinenza della variazione progettuale alle
sole strutture portanti dell'opera, bensi' quello  dell'incidenza  su
una molteplicita' di ulteriori  parametri  rilevanti  ai  fini  della
tutela dell'incolumita' pubblica in  caso  di  eventi  sismici.  Tali
parametri, lungi dall'essere stati  introdotti  per  la  prima  volta
dalle citate linee guida ministeriali, ben  potevano  gia'  desumersi
dal combinato  disposto  dei  commi  1  e  2  dell'art.  94-bis  t.u.
edilizia. 
    Come gia' affermato in un  caso  analogo  da  questa  Corte,  non
sembra   dunque   esservi   «coincidenza   fra   il    criterio    di
differenziazione degli interventi adottato dal  legislatore  statale,
che si  fonda  sull'idoneita'  degli  stessi  ad  arrecare  nocumento
all'incolumita'  pubblica,  e   quello   adottato   dal   legislatore
regionale,  basato  sull'incidenza  del   progetto   sugli   elementi
strutturali della costruzione» (sentenza n. 264 del 2019). 
    Pertanto, se e' vero - come osservato dalla  difesa  regionale  -
che l'art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia autorizzava  le  Regioni  a
«confermare le disposizioni vigenti» nelle more  dell'adozione  delle
linee guida ministeriali, e' anche vero che tale  clausola  non  puo'
essere intesa come legittimante  le  Regioni  ad  adottare  normative
incompatibili con i principi  fondamentali  desumibili  dallo  stesso
art. 94-bis a tutela della  sicurezza  pubblica  in  caso  di  eventi
sismici,  come  -  segnatamente  -  la   dispensa   dall'obbligo   di
autorizzazione di tutte indistintamente le varianti  non  comportanti
mutamenti alle strutture portanti degli edifici. 
    6.- E' poi impugnato l'art. 38, comma 1, della legge reg. Toscana
n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 169 della legge  reg.  Toscana
n.  65  del  2014,  rubricato  «Deposito  dei  progetti  relativi  ad
interventi di minore rilevanza», limitatamente ai commi 1, 2, lettera
a), 4 e 5 di tale nuovo art. 169. 
    6.1.- Il  ricorrente  ritiene,  anche  in  questo  caso,  che  la
disposizione si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto»  con  la
normativa dettata dal t.u. edilizia; cio' che determinerebbe  in  via
principale la  violazione  degli  artt.  3  e  97  Cost.,  e  in  via
subordinata dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  in  riferimento  ai
principi fondamentali delle materie «protezione  civile»  e  «governo
del territorio». 
    Sotto quest'ultimo profilo,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato
osserva che la nuova disposizione ha una formulazione sostanzialmente
identica a quella di cui all'art. 167 della legge reg. Toscana n.  65
del 2014, come novellato dal  gia'  esaminato  art.  36  della  legge
regionale impugnata,  esponendosi  cosi'  alle  medesime  censure  di
illegittimita' costituzionale. 
    6.2.- La difesa regionale eccepisce l'inammissibilita'  di  tutte
le censure perche' generiche e prive di requisiti minimi di chiarezza
e completezza, si' da risultare incomprensibile. Nel merito, sostiene
la  loro  infondatezza,  non  sussistendo  alcun  contrasto  con   la
normativa statale invocata in relazione alle  doglianze  relative  al
gia' esaminato art. 36 della legge regionale impugnata. 
    6.3.- L'eccezione  di  inammissibilita'  formulata  dalla  difesa
regionale e' fondata in relazione a tutti i parametri  invocati,  non
avendo il ricorso  indicato  in  alcun  modo  sotto  quali  specifici
profili la disposizione impugnata risulti contrastare  con  le  norme
del t.u. edilizia, qui invocate meramente per relationem  a  sostegno
della richiamata censura relativa al menzionato art. 36. 
    7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi  l'art.
34, comma 2, della legge reg.  Toscana  n.  69  del  2019,  che,  nel
novellare l'art. 145 della legge reg. Toscana  n.  65  del  2014,  vi
aggiunge un comma 2-bis, il quale richiama il  successivo  art.  169,
come modificato dall'appena esaminato art. 38 della stessa legge reg.
Toscana  n.  69  del  2019.   Nell'effettuare   tale   richiamo,   la
disposizione  si  esporrebbe,  secondo  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, alle medesime censure formulate nei confronti dell'art. 38. 
    Dal momento che, come appena chiarito, le censure  formulate  nei
confronti   dell'art.   38   devono   ritenersi   inammissibili,   la
dichiarazione di inammissibilita' non puo' che estendersi anche  alle
censure - meramente ancillari - formulate nei confronti dell'art  34,
comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 ora all'esame. 
    8.- E' poi impugnato l'art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana
n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 170 della legge  reg.  Toscana
n.  65  del  2014,  dedicato  alle  modalita'  di  svolgimento  delle
verifiche  da  parte  della  struttura  regionale  relativamente   ai
progetti soggetti a deposito per gli interventi di «minore rilevanza»
di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), t.u. edilizia. 
    8.1.- Secondo la difesa statale, tale  disposizione  risulterebbe
«in sovrapposizione e in contrasto» con l'art. 94-bis t.u.  edilizia,
e in particolare con il suo comma 2, violando cosi' gli artt. 3, 97 e
- in via subordinata - 117, terzo comma, Cost. 
    8.2.- La Regione eccepisce l'inammissibilita' delle  censure  per
genericita' e  difetto  di  chiarezza.  Nel  merito,  esse  sarebbero
comunque  infondate,  non   risultando   alcun   contrasto   tra   la
disposizione regionale e il parametro interposto invocato. 
    8.3.- Le censure  sono  inammissibili  per  difetto  assoluto  di
motivazione, non avendo il ricorso chiarito in alcun modo in che cosa
consista il lamentato contrasto tra la disposizione regionale  -  che
disciplina un procedimento  -  e  la  norma  statale  invocata  quale
parametro  interposto,  che  fissa  i  criteri  sostanziali  per   la
definizione degli interventi «di minore rilevanza». 
    9.- E' impugnato, ancora, l'art. 40, comma 1,  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2019, che introduce un  nuovo  art.  170-bis  nella
legge reg. Toscana n. 65 del 2014. 
    In particolare, oggetto di censure e' anzitutto  il  comma  1  di
tale art. 170-bis, che disciplina il procedimento attraverso il quale
la  Regione  dovra'  individuare,   sentito   il   Comitato   tecnico
scientifico per il rischio sismico di cui all'art. 3-bis della  legge
della Regione Toscana 16 ottobre 2009, n. 58  (Norme  in  materia  di
prevenzione  e  riduzione  del  rischio  sismico),  gli   «interventi
strutturali  privi  di  rilevanza»  nei   riguardi   della   pubblica
incolumita' di  cui  all'art.  94-bis,  comma  1,  lettera  c),  t.u.
edilizia, cosi' come «elencati dal regolamento di cui  all'art.  181»
della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. 
    In secondo luogo, il comma 5 dell'art. 170-bis della  legge  reg.
Toscana n. 65 del 2014, come introdotto dalla disposizione impugnata,
dispone che  «[i]  progetti  al  comma  1  non  sono  assoggettati  a
controllo». 
    9.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il  comma
1 dell'art. 170-bis della legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2014  si
porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con l'art. 94-bis, comma
2, t.u. edilizia, mentre  il  comma  5  della  medesima  disposizione
sarebbe incompatibile con l'art. 94-bis, comma 5, t.u.  edilizia,  il
quale prevede che anche per gli interventi indicati come  «di  minore
rilevanza» ovvero «privi di rilevanza» nei  riguardi  della  pubblica
incolumita'  «le  regioni  possono  istituire  controlli  anche   con
modalita'  a  campione».  Cio'  determinerebbe  il  contrasto   della
disposizione impugnata con gli artt. 3 e 97  Cost.  nonche',  in  via
subordinata, con l'art. 117, terzo comma,  Cost.  in  relazione  alle
materie «protezione civile» e «governo del territorio». 
    9.2.- Secondo la difesa regionale,  il  comma  1  sarebbe  invece
conforme alla legislazione statale, dal momento che il regolamento di
cui all'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del  2014  -  cui  la
disposizione  impugnata  rinvia  -  sarebbe   comunque   emanato   in
conformita' con le linee guida nazionali. 
    Quanto al comma 5, neppure  sussisterebbe  alcun  contrasto,  dal
momento che l'art. 94-bis, comma 5,  t.u.  edilizia  dispone  che  le
Regioni «possono»  istituire  controlli  anche  a  campioni,  ma  non
sarebbero tenute a farlo: si tratterebbe dunque di «una facolta'  che
rende legittima anche l'esclusione del controllo stesso». 
    9.3.- Nelle more del giudizio,  come  sottolineato  dalla  difesa
regionale  nella  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,
l'art. 77, comma 1, della legge  reg.  Toscana  n.  51  del  2020  ha
modificato l'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. 
    L'indicato art. 181, come  gia'  modificato  dall'art.  45  della
legge reg. Toscana n. 69  del  2019  (oggetto  di  separata  censura:
infra, punto 12), disciplina i  «regolamenti  aventi  ad  oggetto  le
modalita' di effettuazione e svolgimento dei compiti di  vigilanza  e
di verifica sulla realizzazione  delle  opere  e  delle  costruzioni»
interessati dalla normativa antisismica. Le modifiche apportate  alla
disposizione  ad  opera  dello  ius  superveniens   -   rappresentato
dall'art. 77 della citata  legge  reg.  Toscana  n.  51  del  2020  -
indicano ora espressamente che i regolamenti  ivi  disciplinati  sono
tenuti a individuare sia le varianti non sostanziali ai progetti gia'
autorizzati e depositati, ai sensi dell'art. 170-ter, sia - per  cio'
che rileva rispetto alla censura ora all'esame - gli interventi privi
di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumita' di cui  all'art.
170-bis «nel rispetto delle linee guida emanate dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94-bis, comma 2», t.u.
edilizia. 
    Lo ius superveniens dunque, richiamando  espressamente  le  linee
guida previste dall'art. 94-bis, comma 2,  t.u.  edilizia  -  a  loro
volta adottate d'intesa con la Conferenza unificata Stato e Regioni -
quale  criterio  cui  i  regolamenti  regionali  in  materia  debbono
attenersi, ha evidente carattere satisfattivo rispetto  alle  censure
statali. 
    Dal momento che la difesa regionale ha affermato in udienza che i
regolamenti previsti dall'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, nella versione in  origine  modificata  dalla  legge  regionale
impugnata, non sono stati mai adottati, e che la difesa  statale  non
ha contestato tale affermazione, deve  concludersi  che  la  versione
impugnata dell'art.  181,  ora  modificata  dalla  Regione  in  senso
satisfattivo per lo Stato, non ha mai trovato applicazione. 
    Va dunque dichiarata la cessazione della materia  del  contendere
relativamente alle censure concernenti l'art.  40  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2019, nella parte  in  cui  introduce  il  comma  1
dell'art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,  impugnato
dal Presidente del Consiglio dei ministri  esclusivamente  in  quanto
richiamante l'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  che
e' ora certamente conforme alle previsioni della legge statale. 
    9.4.- Quanto invece alle censure concernenti l'art. 40, comma  1,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui introduce
il comma 5 dell'art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
debbono  essere  dichiarate   inammissibili   quelle   formulate   in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in ragione della  loro  assoluta
genericita';  mentre  e'  fondata  quella  formulata  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 94-bis,  comma
5, t.u. edilizia. 
    E' vero, infatti, che tale disposizione  statale  -  assunta  qui
come parametro interposto espressivo  di  un  principio  fondamentale
nella materia «governo del territorio» - stabilisce soltanto  che  le
Regioni  «possono»  istituire  controlli,  anche  con   modalita'   a
campione, rispetto agli interventi «di minore rilevanza» e «privi  di
rilevanza»  per  la  pubblica  incolumita'.  Tuttavia,  la   radicale
previsione, da parte della disposizione regionale  impugnata,  che  i
progetti relativi agli interventi strutturali privi di rilevanza  per
la pubblica incolumita' «non sono assoggettati a  controllo»  finisce
per escludere a priori qualsiasi possibilita' di  verifica  da  parte
dell'amministrazione della conformita' degli interventi al progetto e
-  quindi  -  per  offrire  carta  bianca  al  privato  che   intenda
illegittimamente discostarsene, mentre  la  disposizione  statale  e'
ragionevolmente  da  intendersi  come  autorizzativa  di   forme   di
controllo regionale  semplicemente  a  campione,  ferma  restando  la
doverosita' - in linea di principio - dei controlli medesimi. 
    10.- E' poi impugnato  l'art.  41,  comma  1,  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del  2019,  che  introduce  l'art.  170-ter  (rubricato
«Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso  d'opera»)
nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014. 
    10.1.- Anche qui il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si
limita  ad  affermare  che  tale   disposizione   si   porrebbe   «in
sovrapposizione e in contrasto» con  l'art.  94-bis,  comma  2,  t.u.
edilizia,  e  violerebbe  pertanto  gli  artt.  3,  97  e  -  in  via
subordinata - 117, terzo comma, Cost. 
    10.2.-  La  difesa  regionale  ritiene  infondate  tali  censure,
negando che sussista alcuna violazione della disciplina statale. 
    10.3.- Dal momento che l'unico plausibile motivo di contrasto tra
la  disposizione  impugnata  e  quella  individuata  come   parametro
interposto dalla difesa statale  consiste  nel  rinvio,  operato  dal
nuovo art. 170-ter della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,  all'art.
181 della medesima legge  regionale,  come  modificato  dall'art.  45
della legge reg. Toscana n. 69  del  2019  (oggetto  quest'ultimo  di
distinte censure: infra, punto  12),  anche  in  questo  caso  -  non
essendo stato emanato  nelle  more  alcun  regolamento  regionale  in
attuazione dell'art. 181, che dunque non ha trovato attuazione  nella
formulazione in questa sede impugnata  -  si  deve  ritenere  che  la
modifica dello stesso art. 181 di cui  si  e'  detto  poc'anzi  abbia
effetto satisfattivo rispetto alle  pretese  del  ricorrente,  e  che
debba pertanto essere dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere, per le medesime ragioni gia' evidenziate a proposito  dei
profili di censura concernenti l'art. 40 della legge reg. Toscana  n.
69 del 2019 (supra, punto 9.3). 
    11.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna poi  l'art.
44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce
l'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina la
realizzazione dei lavori rispetto  a  opere  e  costruzioni  in  zone
soggette a rischio sismico. In  particolare,  oggetto  delle  censure
sono i commi 4 e 5 del nuovo art. 174. 
    Il comma 4 del nuovo art. 174 della legge reg. Toscana n. 65  del
2014 dispone: «[a] struttura ultimata  e,  comunque,  entro  sessanta
giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori trasmette allo
sportello unico la relazione di cui all'art. 65 del D.P.R.  380/2001,
fermo restando quanto previsto dall'art. 170-bis per  gli  interventi
privi di rilevanza». 
    Il comma 5 della medesima disposizione, dal canto  suo,  prevede:
«[l]a relazione di cui al comma 4 e' trasmessa allo sportello  unico,
unitamente ai certificati sui materiali di cui all'art. 65 del D.P.R.
380/2011 e al giornale dei lavori strutturali». 
    11.1.- Secondo il ricorrente, la disciplina  degli  indicati  due
commi, come  sostituita  dall'art.  44  impugnato,  si  porrebbe  «in
sovrapposizione  e  in  contrasto»  con  l'art.  65,  comma  6,  t.u.
edilizia, e violerebbe dunque gli artt. 3, 97 e - in via  subordinata
- 117, terzo comma, Cost. 
    11.2.-  Secondo  la  difesa  regionale,  le   censure   sarebbero
inammissibili in quanto generiche e prive della necessaria chiarezza.
Nel  merito,  esse  sarebbero  infondate,  in  ragione  dell'espresso
richiamo contenuto nelle medesime alla disciplina di cui all'art.  65
t.u. edilizia. 
    11.3.- Le censure formulate in riferimento  agli  artt.  3  e  97
Cost. devono essere dichiarate inammissibili in  ragione  della  loro
assoluta genericita'. 
    Sono invece fondate le censure formulate a  proposito  dei  nuovi
commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n.  65  del  2014,
come sostituito dall'art. 44 della legge  impugnata,  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Il nuovo comma 4 del menzionato art. 174, disponendo l'obbligo di
trasmissione da parte del direttore dei lavori della sola  «relazione
di cui all'art. 65 del D.P.R.  380/2011»,  omette  di  precisare  che
l'obbligo si deve estendere anche ai  documenti  e  informazioni  che
l'art. 65, comma 6, t.u. edilizia elenca alle lettere  da  a)  a  c),
disponendo il loro deposito quali  allegati  alla  relazione  stessa.
Tale omissione non e' sanata dal successivo comma 5 dello stesso art.
174,  che  -  menzionando  espressamente  i  soli  «certificati   sui
materiali di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2011» e il «giornale  dei
lavori strutturali» - fornisce anzi un'indicazione  incompleta  della
documentazione da trasmettere allo sportello unico,  e  comunque  non
esattamente coincidente con quella prescritta dalla norma statale, la
quale deve ritenersi enunciare - in parte qua - principi fondamentali
nella materia della protezione civile, in ragione della funzionalita'
delle prescrizioni in parola alla tutela  dell'incolumita'  pubblica,
che  potrebbe  risultare  compromessa  dall'impiego  di   determinate
tecniche e materiali edilizi, e che deve essere garantita in  maniera
uniforme su tutto il territorio nazionale (ex multis, sentenza n. 232
del 2017). 
    12.- E' poi impugnato  l'art.  45,  comma  1,  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce il gia' citato art. 181 della
legge reg.  Toscana  n.  65  del  2014  -  limitatamente  alla  nuova
formulazione del comma 2,  lettere  d),  e),  f),  g)  e  i)  -,  che
disciplina i regolamenti regionali aventi ad oggetto le modalita'  di
effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e verifica sulla
realizzazione delle opere e delle  costruzioni  in  zone  soggette  a
rischio sismico. 
    Come  piu'  volte  rilevato,  la  ragione  essenziale   di   tale
impugnazione appare  essere  il  mancato  richiamo,  da  parte  della
disposizione impugnata, delle linee guida emanate dal Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  unificata
Stato e Regioni, di cui all'art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia. 
    Il testo dell'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 e'
stato, tuttavia, nuovamente emendato dalla legge reg. Toscana  n.  51
del 2020, che contiene  ora  l'espressa  indicazione  del  necessario
rispetto,  da  parte  dell'emanando  regolamento   regionale,   delle
indicazioni  contenute  nelle  linee   guida   medesime.   Tale   ius
superveniens ha certamente  carattere  satisfattivo  delle  doglianze
statali; di talche', non  essendo  stato  emanato  nelle  more  alcun
regolamento regionale in  attuazione  dell'art.  181,  e  non  avendo
dunque   la   disposizione   regionale   trovato   attuazione   nella
formulazione in questa sede impugnata (supra, punto 9.3), deve essere
dichiarata cessata la materia del contendere anche relativamente alle
censure in esame. 
    13.- Impugnato e' anche l'art. 73 della legge reg. Toscana n.  69
del 2019, il quale, al comma 1, detta una disciplina transitoria  per
le istanze di autorizzazione per l'inizio lavori nelle zone  sismiche
e di quelle di preavviso per l'inizio dei lavori nelle zone  a  bassa
sismicita',  stabilendo  che  a  tali   istanze,   presentate   prima
dell'entrata in vigore del d.l. n.  32  del  2019,  come  convertito,
«continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  al  momento  della
presentazione dell'istanza», chiarendo  altresi'  che  «[i]  relativi
procedimenti sono conclusi secondo tali disposizioni». 
    13.1.- Secondo la difesa statale, la norma impugnata si  porrebbe
«in sovrapposizione e in contrasto» con l'art. 94-bis, commi 1  e  2,
t.u. edilizia, con conseguente violazione degli artt. 3,  97  e  117,
terzo comma, Cost. 
    13.2.-  Secondo  la  difesa  regionale,  le   censure   sarebbero
inammissibili in quanto generiche e prive  dei  requisiti  minimi  di
chiarezza; e comunque infondate nel merito,  non  sussistendo  alcuna
disposizione di principio nell'art. 94-bis t.u.  edilizia  che  vieti
previsioni  come  quella  censurata,  la  quale  si   limiterebbe   a
disciplinare procedimenti  gestiti  dagli  uffici  regionali,  «dando
certezza   alle   situazioni   giuridiche   sorte   e   pendenti    e
all'affidamento  dei  soggetti  interessati  che   hanno   presentato
l'istanza». 
    13.3.- Le censure formulate in riferimento  agli  artt.  3  e  97
Cost. sono inammissibili in ragione della loro assoluta genericita'. 
    Pur a fronte della laconicita' del ricorso statale,  deve  invece
ritenersi fondata la censura formulata in riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    La norma regionale, in sostanza,  regola  l'applicabilita'  della
nuova disciplina statale agli  interventi  in  zona  sismica  di  cui
all'art. 94-bis  t.u.  edilizia,  distinguendo  i  procedimenti  gia'
avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n.  32  del  2019  da
quelli ancora da avviare, stabilendo  che  per  i  primi  valgono  le
disposizioni regionali previgenti,  attuative  della  disciplina  del
t.u. edilizia previgente. In questo modo,  il  legislatore  regionale
toscano ha preteso di graduare, sia pur  indirettamente,  l'immediata
entrata in  vigore  di  norme  statali  contenenti  (nuovi)  principi
fondamentali  delle  materie  «protezione  civile»  e  «governo   del
territorio», ricorrendo all'inserimento di norme  intertemporali  che
il legislatore statale ha scelto di non inserire. 
    Una tale facolta' di graduazione dell'immediata vigenza di  norme
statali contenenti principi fondamentali  in  materie  di  competenza
concorrente - peraltro in difformita' dal principio  generale  tempus
regit actum, che  impone  alle  pubbliche  amministrazioni  di  tener
conto, ai fini dell'adozione del provvedimento  finale,  anche  delle
norme  sopravvenute   nel   corso   del   procedimento   -   esorbita
evidentemente dalle competenze regionali. 
    14.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna poi  l'art.
46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce
il comma 2 dell'art. 182 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,  il
quale disciplina la procedura per l'accertamento  di  conformita'  in
sanatoria per interventi in zone  sismiche,  rinviando,  mediante  il
richiamo  al   precedente   comma   1,   alla   disciplina   generale
dell'accertamento di conformita' di cui  all'art.  209  della  stessa
legge regionale. 
    14.1.- Secondo il ricorrente,  la  disposizione  si  porrebbe  in
contrasto con l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  in  relazione  alla
materia «governo del territorio». Essa infatti,  lungi  dall'adeguare
la normativa regionale a quella statale, come indicato nella rubrica,
sembrerebbe  in  realta'  «introdurre  un  titolo  in  sanatoria  non
contemplato dalla legislazione statale», dal momento che la  SCIA  in
sanatoria non sarebbe ammissibile nelle ipotesi di cui  all'art.  23,
comma 1, t.u. edilizia, stante il disposto di cui all'art. 36,  comma
1, che prevede,  per  tali  ipotesi,  il  permesso  di  costruire  in
sanatoria, mentre sarebbe ammessa nei soli casi previsti dall'art. 37
del medesimo testo unico. 
    Il   ricorrente   aggiunge   che   la   disposizione    censurata
contrasterebbe con  «il  principio  della  "doppia  conformita'"  dal
momento che la disciplina regionale non sembra prevedere il  rispetto
anche della normativa sismica  sia  al  momento  della  realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda». 
    14.2.- La difesa regionale ritiene infondate tali censure. 
    La norma impugnata non avrebbe introdotto un titolo  edilizio  in
sanatoria non contemplato dalla legge  statale,  come  sostenuto  dal
ricorrente, posto che la SCIA in sanatoria e' espressamente  prevista
dall'art. 37 t.u. edilizia sia per le opere compiute (comma  4),  sia
per quelle in corso di  esecuzione  (comma  5).  La  stessa  SCIA  in
sanatoria sarebbe, poi, contemplata nella Tabella A allegata al  gia'
citato d.lgs. n. 222 del 2016, al punto n.  41  della  Sezione  II  -
Edilizia. L'istituto in questione  troverebbe,  poi,  conferma  nella
prassi giurisprudenziale (e' citata Consiglio Stato, sezione  quinta,
sentenza 31 marzo 2014, n. 1534). 
    Ne' potrebbe sostenersi che la disciplina regionale impugnata sia
contraria al principio della "doppia conformita'". L'art. 182,  comma
1,  della  legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2014  farebbe   infatti
riferimento all'art. 209 della stessa  legge  regionale,  in  cui  il
duplice accertamento di conformita' sarebbe  preteso  per  tutti  gli
interventi, compresi quelli in zone sismiche. 
    14.3.- La  censura  e'  fondata,  per  l'assorbente  ragione  del
contrasto della disposizione impugnata con il principio della "doppia
conformita'" degli interventi oggetto di SCIA in sanatoria. 
    Questa Corte ha gia' avuto occasione di precisare che  la  regola
della doppia conformita' vale anche  per  la  normativa  antisismica,
costituendo,  per  gli  interventi  in  zona  sismica,  un  principio
fondamentale delle materie «governo  del  territorio»  e  «protezione
civile» (sentenza n. 101 del 2013, nonche'  -  con  riferimento  alla
portata  generale  del  principio  nella  materia  del  governo   del
territorio - sentenza n. 290 del 2019). 
    Nel caso ora in esame, l'art. 46 sostituisce il comma 2 dell'art.
182 della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  dettando  la  seguente
disposizione: «[n]ei casi di cui al comma 1, la  struttura  regionale
competente rilascia l'autorizzazione in sanatoria oppure  l'attestato
di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione  della  relativa  istanza.   Oltre   che   al   soggetto
interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al
comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai  fini  delle
verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria,  fermo
restando quanto previsto al comma 3». 
    Il comma 1 dell'art. 182, cui la disposizione  impugnata  rinvia,
dopo aver richiamato  la  disciplina  generale  sull'accertamento  di
conformita' operato ai sensi dell'art. 209 della legge  reg.  Toscana
n. 65 del  2014,  chiarisce  che  gli  interventi  in  zone  sismiche
realizzati in assenza di autorizzazione e per i  quali  l'interessato
formuli richiesta di autorizzazione in sanatoria  ovvero  istanza  di
deposito in  sanatoria  devono  «risultare  conformi  alla  normativa
tecnica»,  ossia  alla  normativa  antisismica,  senza  espressamente
stabilire anche in riferimento a tale normativa la  necessita'  della
cosiddetta "doppia conformita'", tanto al momento della realizzazione
dell'intervento, quanto a quello della presentazione della domanda. 
    Dal combinato disposto dei commi  1  e  2  dell'art.  182  deriva
dunque una situazione di incertezza, per il destinatario della norma,
se la conformita'  alla  normativa  tecnica  debba  intendersi  quale
"doppia   conformita'",   come   inderogabilmente   richiesto   dalla
legislazione statale, ovvero quale mera conformita' al momento  della
presentazione della  domanda.  Tale  incertezza  non  puo'  ritenersi
eliminata, come sostiene la difesa regionale, dalla norma generale di
cui all'art. 209 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che prevede
espressamente la doppia conformita', costituendo la  disposizione  di
cui all'art. 182 lex specialis rispetto al successivo art. 209. 
    Ne  consegue  l'illegittimita'  costituzionale,  per   violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost., della disposizione impugnata. 
    15.- E' poi impugnato  l'art.  51,  comma  6,  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2019, che inserisce  la  lettera  b-bis)  nell'art.
196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. 
    Il menzionato art. 196 disciplina  le  conseguenze  sanzionatorie
degli interventi eseguiti in assenza di  permesso  di  costruire,  in
totale difformita' o  con  variazioni  essenziali.  Il  suo  comma  8
stabilisce che non si applicano le disposizioni di cui ai  precedenti
commi  3,  4  e  5   (relativi,   in   particolare,   alla   sanzione
dell'acquisizione gratuita  al  patrimonio  del  comune  del  bene  e
dell'area di sedime  interessati  dall'abuso,  nel  caso  di  mancata
demolizione e mancato ripristino dello stato dei luoghi  nel  termine
di  novanta  giorni  dalla  relativa   ingiunzione   da   parte   del
proprietario e del responsabile dell'abuso) in una serie  di  ipotesi
tra le quali figura oggi,  in  seguito  all'inserimento  della  nuova
lettera b-bis),  quella  dei  «mutamenti  urbanisticamente  rilevanti
della   destinazione   d'uso   di    immobili,    non    accompagnati
dall'esecuzione di opere edilizie, ove  ricadenti  all'interno  delle
zone omogenee "A" di cui al D. M.  1444/1968  o  ad  esse  assimilate
dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica». 
    15.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la nuova
previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 31 t.u. edilizia,  che
stabilirebbe  principi  fondamentali  in  materia  di   governo   del
territorio, risultando cosi'  incompatibile  con  l'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    15.2.-  Secondo  la  difesa  regionale,  la   doglianza   sarebbe
infondata,  non  sussistendo  alcun  contrasto  con  l'art.  31  t.u.
edilizia: la disposizione  regionale,  anzi,  attuerebbe  i  principi
fissati  dalla  legislazione  statale  in  relazione   ai   mutamenti
urbanisticamente rilevanti della destinazione  d'uso  degli  immobili
nei centri storici, quando tali mutamenti non siano  accompagnati  da
opere. Non  essendovi  opere  realizzate,  infatti,  non  vi  sarebbe
alcunche' da demolire, ma  un  mero  uso  abusivo,  che  puo'  essere
semplicemente oggetto di un  ordine  di  cessazione,  secondo  quanto
previsto dal nuovo comma 2-bis dell'art. 196 della legge reg. Toscana
n. 65 del 2014, parimenti introdotto dalla legge reg. Toscana  n.  69
del 2019, ma non impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    15.3.- La censura non e' fondata. 
    L'art. 31 t.u. edilizia, invocato  nel  ricorso  quale  parametro
interposto, si riferisce infatti soltanto a  interventi  eseguiti  in
assenza di permesso di costruire, o in totale difformita' rispetto ad
esso, che  comportano  la  realizzazione  di  un  organismo  edilizio
integralmente  diverso  da  quello  oggetto  del   permesso,   ovvero
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati  nel  progetto
che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso)  autonomamente
utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione
dell'uso senza  opere  edilizie  di  un'unita'  immobiliare,  cui  si
riferisce la disposizione regionale impugnata. 
    Non sussiste dunque alcun contrasto tra quest'ultima e l'invocato
parametro interposto. 
    16.- Sono poi congiuntamente impugnati l'art. 53, comma 3, e  54,
comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019. 
    Il primo inserisce il comma 6-bis nell'art. 200 della legge  reg.
Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina sanzionatoria per gli
interventi compiuti in assenza di SCIA o in difformita' da  essa.  Il
nuovo comma 6-bis dispone, in particolare, che nel caso di  mutamenti
urbanisticamente rilevanti della destinazione  d'uso  eseguiti  senza
opere edilizie,  «in  assenza  o  in  difformita'  dalla  SCIA  e  in
difformita' dalle  norme  urbanistiche  o  dalle  prescrizioni  degli
strumenti della pianificazione  urbanistica  comunali,  oppure  della
disciplina di cui all'articolo 98, il  comune  ordina  la  cessazione
dell'utilizzazione  difforme  dell'immobile,  disponendo  che  questa
avvenga entro il termine massimo di sei mesi». 
    La seconda disposizione impugnata inserisce invece il comma 2-bis
nell'art. 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina
gli interventi di attivita' edilizia libera realizzati in difformita'
dalle  norme  urbanistiche  e  dalle  prescrizioni  degli   strumenti
urbanistici  dei  Comuni.  Il  nuovo  comma  2-bis   stabilisce,   in
particolare, che «[n]el caso dei mutamenti della  destinazione  d'uso
di immobili, o di  loro  parti,  eseguiti  all'interno  della  stessa
categoria funzionale, in assenza di opere  edilizie,  in  difformita'
dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli  strumenti  della
pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina  di  cui
all'art.  98,  il  comune  ordina  la  cessazione  dell'utilizzazione
difforme  dell'immobile,  disponendo  che  questa  avvenga  entro  il
termine massimo di sei mesi». 
    16.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  le  due
disposizioni si porrebbero in contrasto con la gia'  esaminata  norma
di principio nella materia «governo del territorio» di  cui  all'art.
31, comma 2, t.u. edilizia, che dispone  l'acquisizione  gratuita  al
patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui
il  responsabile  dell'abuso  non  provveda  alla  demolizione  e  al
ripristino dello stato dei  luoghi  nel  termine  di  novanta  giorni
dall'ingiunzione. 
    16.2.-  Secondo  la  difesa  regionale,  le   censure   sarebbero
infondate, dal momento che le  disposizioni  impugnate  sarebbero  in
realta' conformi alla disciplina dettata dall'art. 37 t.u.  edilizia,
che non prevede l'acquisizione del bene  e  dell'area  di  sedime  al
patrimonio del comune per gli interventi eseguiti  in  assenza  o  in
difformita' dalla SCIA. 
    16.3.- Le censure non sono fondate, in ragione dell'insussistenza
di alcun contrasto tra  le  disposizioni  impugnate  e  il  parametro
interposto invocato dalla difesa statale (l'art. 31  t.u.  edilizia),
per le medesime ragioni gia' illustrate a proposito  della  questione
relativa all'art. 51, comma 6, della legge reg.  Toscana  n.  69  del
2019 (supra, punto 15.3.). 
    17.- E' poi impugnato  l'art.  66,  comma  1,  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2019, che inserisce  il  comma  2-bis  nell'art.  2
della legge della Regione Toscana 8 febbraio 2015, n. 5 (Norme per il
recupero  abitativo  dei  sottotetti),  con   specifico   riferimento
all'ipotesi di cui alla lettera b) della nuova disposizione. 
    Il nuovo comma 2-bis  dispone  che  «[q]ualora  consentita  dagli
strumenti urbanistici comunali, la  destinazione  d'uso  residenziale
puo' essere conseguita anche contestualmente alla realizzazione degli
interventi di cui alla presente legge, fermo restando quanto previsto
all'articolo 3, comma 4 bis. In tal caso gli  interventi  diretti  al
recupero dei sottotetti sono soggetti: a) a permesso di costruire  ai
sensi dall'articolo 134,  comma  1,  lettera  e  bis),  della  L.  R.
65/2014, fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  134,  comma
2-bis, della medesima  legge  regionale,  ove  ricadenti  all'interno
delle zone omogenee "A" di cui al D. M. 1444/1968 lavori  pubblici  o
ad  esse  assimilate  dagli  strumenti  comunali  di   pianificazione
urbanistica; b) a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)
nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a)». 
    17.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la prima
disposizione contrasterebbe con «il combinato disposto dell'art.  10,
comma 1, lettera c), dell'art. 23, comma 1, lettera a),  e  dell'art.
22, comma 1, lettera c)», t.u. edilizia, in violazione dell'art. 117,
terzo  comma,  Cost.,  in  relazione  alla   materia   «governo   del
territorio». Cio' in quanto gli interventi diretti  al  recupero  dei
sottotetti sarebbero inquadrabili nella categoria degli interventi di
ristrutturazione edilizia. 
    17.2.- Secondo la difesa regionale, la censura sarebbe infondata.
Gli interventi di recupero  dei  sottotetti  rientrerebbero  tra  gli
interventi di ristrutturazione cosiddetta  "leggera",  assoggettabili
alla  SCIA  "ordinaria"  di  cui  all'art.  22  t.u.  edilizia,   che
comprenderebbe «quelle attivita' edilizie di ristrutturazione che non
alterano la sagoma dell'edificio  qualora  sottoposto  a  vincolo  ai
sensi del D. Lgs. n. 42/2004». La legge reg. Toscana n.  5  del  2010
avrebbe pertanto  disciplinato  gli  interventi  ammissibili  per  il
recupero dei sottotetti  in  modo  da  ritenerli  riconducibili  alla
ristrutturazione edilizia "leggera" di cui  all'art.  135,  comma  2,
lettera d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come  confermato
dalla previsione che non e' ammessa modifica della  sagoma  (art.  1,
comma 2, della  legge  reg.  Toscana  n.  5  del  2010),  ne'  alcuna
modificazione delle altezze di colmo e di gronda  delle  superfici  o
delle linee di pendenza delle falde, ne', infine, alcun aumento delle
unita' immobiliari esistenti (art. 3, comma 3 e 4, della  legge  reg.
Toscana n. 5 del 2010). Proprio per tali ragioni,  questi  interventi
sarebbero stati gia' soggetti a mera SCIA "ordinaria" (art. 2,  comma
2, della legge reg. Toscana n. 5 del 2010). 
    17.3.- La censura non e' fondata. 
    La norma regionale impugnata, in sostanza, consente che,  per  il
tramite degli interventi  di  recupero  abitativo  dei  sottotetti  e
contestualmente a tali interventi, si possa far transitare - mediante
SCIA "ordinaria" - l'unita' immobiliare (cui  il  sottotetto  accede)
alla categoria funzionale «residenziale». La stessa  norma  regionale
precisa che cio' non puo' avvenire nei centri storici,  per  i  quali
essa impone il permesso di  costruire  o  la  "super  SCIA",  secondo
quanto stabilito dal t.u. edilizia. 
    Ora, l'art. 10, comma 2, t.u. edilizia consente alle  Regioni  di
stabilire «con legge quali  mutamenti,  connessi  o  non  connessi  a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di  loro  parti,  sono
subordinati a permesso di costruire o a segnalazione  certificata  di
inizio attivita'»; e cio' fermo il vincolo, stabilito  dall'art.  10,
comma 1, t.u. edilizia, della necessita' del permesso  (tra  l'altro)
per i mutamenti di destinazione d'uso nei  centri  storici  (permesso
eventualmente sostituibile con la "super SCIA", ex art. 23, comma 01,
lettera a, dello stesso testo unico). 
    La Regione ha fatto uso di  tale  facolta'.  La  norma  regionale
impugnata, dopo aver richiesto il permesso o la "super SCIA" per  gli
interventi di recupero dei  sottotetti  da  cui  possa  originare  il
mutamento di destinazione d'uso per immobili siti nei centri storici,
ha stabilito che per  gli  immobili  esterni  ai  centri  storici  e'
sufficiente la SCIA "ordinaria". Il che, in  assenza  di  alterazioni
dell'edificio   originario   tali   da   costituire   interventi   di
ristrutturazione  "pesante",  non  appare  in  contrasto  con   alcun
principio fondamentale stabilito dal t.u. edilizia. 
    18.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  impugna,  infine,
l'art. 67, comma 2, della legge reg. Toscana  n.  69  del  2019,  che
introduce il comma 4-bis dell'art. 3 della legge reg.  Toscana  n.  5
del 2010, il quale dispone che «[l]e superfici dei locali  sottotetto
derivanti dagli interventi di recupero di cui alla presente legge non
sono computate ai fini del rispetto  delle  superfici  minime  e  dei
requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa  vigente  per  le
unita' immobiliari residenziali». 
    18.1.-  Secondo  il  ricorrente,  la  disposizione  impugnata  si
porrebbe «in contrasto con il parametro interposto rappresentato  dal
decreto ministeriale  5  luglio  1975,  recante  "Modificazioni  alle
istruzioni ministeriali  20  giugno  1896  relativamente  all'altezza
minima  ed  ai  requisiti  igienico-sanitari  principali  dei  locali
d'abitazione"», e, in particolare, con i  suoi  artt.  2  e  3.  Tale
contrasto   determinerebbe   la   violazione   del    principio    di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dell'art. 32 Cost.  nonche',
in via subordinata, dell'art. 117, terzo comma, Cost.,  in  relazione
alle materie «governo del territorio» e «tutela della salute». 
    18.2.-  Secondo  la  difesa  regionale,  le   censure   sarebbero
infondate, in quanto frutto di un fraintendimento sulla lettura della
disposizione impugnata. Sarebbe infatti erronea l'interpretazione del
ricorrente, per cui tale disposizione sarebbe diretta a derogare alle
superfici minime e ai requisiti  igienico  sanitari  fissati  per  le
unita' immobiliari residenziali in caso di recupero  dei  sottotetti.
Dal tenore della disposizione impugnata si evincerebbe invece che  le
«superfici dei sottotetti derivanti dagli interventi di recupero  non
sono computate ai fini del rispetto  delle  superfici  minime  e  dei
requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa  vigente  per  le
unita'  immobiliari  residenziali».  Cio'  significherebbe  «che   le
superfici minime e i requisiti igienico-sanitari devono  gia'  essere
presenti negli immobili interessati dagli interventi di recupero  dei
sottotetti, i quali, diversamente, non sarebbero ammissibili  per  le
destinazioni residenziali». La corretta lettura della norma regionale
in questione la renderebbe, pertanto, pienamente legittima. 
    18.3.- Ad avviso di  questa  Corte,  le  censure  in  esame  sono
inammissibili, in quanto del tutto oscure nel  loro  significato.  In
effetti, dalla disposizione impugnata  si  evince  inequivocabilmente
che  i  requisiti  minimi  di  superficie   posti   dalla   normativa
regolamentare  del  d.m.  del  5  luglio  1975   devono   preesistere
all'intervento  di  recupero,  senza  che  l'apporto  di   superficie
scaturente    dall'intervento    stesso    comporti    l'acquisizione
dell'abitabilita' delle unita' immobiliari cui accedono, qualora tale
abitabilita' fosse originariamente assente. Di talche'  non  e'  dato
comprendere  quali  siano  i  profili  di  incompatibilita'  con   il
principio di ragionevolezza, con la tutela della salute ovvero con  i
principi fondamentali in materia di governo del territorio  lamentati
dalla difesa statale. 
    19.- In conclusione: 
    - quanto alle questioni  promosse  nei  confronti  dell'art.  30,
commi 1, 4 e 5,  della  legge  reg.  Toscana  n.  69  del  2019,  che
introducono rispettivamente la lettera e-bis) del comma 1,  il  comma
2-bis e il comma 2-ter nell'art. 134 della legge reg. Toscana  n.  65
del 2014, e' fondata quella relativa al comma 5, e non  sono  fondate
quelle relative ai commi 1 e 4; 
    - quanto alle questioni  promosse  nei  confronti  dell'art.  36,
comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce  il
testo dell'art. 167 della legge reg. Toscana n.  65  del  2014,  sono
inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e non e'
fondata quella in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.; 
    - quanto alle questioni  promosse  nei  confronti  dell'art.  34,
comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che modifica l'art.
145, comma 2, lettera d), della legge reg. Toscana n.  65  del  2014,
sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97  Cost.,  e
non e' fondata quella  in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost.; 
    - quanto alle questioni  promosse  nei  confronti  dell'art.  37,
comma 1, della legge reg. Toscana n. 69  del  2019,  che  sostituisce
l'art. 168 della  legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2014,  impugnato
limitatamente  alla  nuova  formulazione  dei  commi  3  e  4,   sono
inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97  Cost.,  ed  e'
invece fondata quella  in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost.; 
    - le questioni promosse nei  confronti  dell'art.  38,  comma  1,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce  l'art.  169
della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato limitatamente alla
nuova  formulazione  dei  commi  1,  2,  lettera  a),  4  e  5,  sono
inammissibili; 
    - le questioni promosse nei  confronti  dell'art.  34,  comma  2,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce il comma 2-bis
nell'art.  145  della  legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2014,  sono
inammissibili; 
    - le questioni promosse nei  confronti  dell'art.  39,  comma  1,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce  l'art.  170
della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, sono inammissibili; 
    - quanto alle questioni  promosse  nei  confronti  dell'art.  40,
comma 1, della legge reg. Toscana  n.  69  del  2019,  che  introduce
l'art. 170-bis della legge reg. Toscana n.  65  del  2014,  impugnato
limitatamente ai commi 1 e  5,  va  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere con riguardo al comma 1 del nuovo art. 170-bis
della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  mentre,  con  riguardo  al
comma 5 dello stesso art.  170-bis,  sono  inammissibili  le  censure
formulate in riferimento agli artt.  3  e  97  Cost.,  ed  e'  invece
fondata la censura  formulata  in  riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, Cost.; 
    - quanto alle questioni  promosse  nei  confronti  dell'art.  41,
comma 1, della legge reg. Toscana  n.  69  del  2019,  che  introduce
l'art. 170-ter della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, va dichiarata
la cessazione della materia del contendere; 
    - quanto alle questioni  promosse  nei  confronti  dell'art.  44,
comma 1, della legge reg. Toscana n. 69  del  2019,  che  sostituisce
l'art. 174 della  legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2014,  impugnato
limitatamente  ai  commi  4  e  5,  sono  inammissibili   quelle   in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed e' invece fondata  quella  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.; 
    - quanto alle questioni  promosse  nei  confronti  dell'art.  45,
comma 1, della legge reg. Toscana n. 69  del  2019,  che  sostituisce
l'art. 181 della  legge  reg.  Toscana  n.  65  del  2014,  impugnato
limitatamente alla nuova formulazione del comma 2,  lettere  d),  e),
f),  g)  e  i),  va  dichiarata  la  cessazione  della  materia   del
contendere; 
    - quanto alle questioni promosse nei confronti dell'art. 73 della
legge reg. Toscana n. 69  del  2019,  sono  inammissibili  quelle  in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed e' invece fondata  quella  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.; 
    - la questione promossa nei  confronti  dell'art.  46,  comma  1,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,  che  modifica  l'art.  182,
comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, e' fondata; 
    - la questione promossa nei  confronti  dell'art.  51,  comma  6,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,  che  inserisce  la  lettera
b-bis) nell'art. 196, comma 8, della legge reg.  Toscana  n.  65  del
2014, non e' fondata; 
    - le questioni promosse nei  confronti  dell'art.  53,  comma  3,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 6-bis
nell'art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  e  dell'art.
54, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,  che  inserisce
il comma 2-bis nell'art 201 della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,
non sono fondate; 
    - la questione promossa nei  confronti  dell'art.  66,  comma  1,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 2-bis
nell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, non e' fondata; 
    - le questioni promosse nei  confronti  dell'art.  67,  comma  2,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 4-bis
nell'art.  3  della  legge  reg.  Toscana  n.  5   del   2010,   sono
inammissibili. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dall'art.  30,  comma
5, della  legge  della  Regione  Toscana  22  novembre  2019,  n.  69
(Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti  alla
normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle
leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  37,  comma
1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi  3
e 4 dell'art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014,
n.  65  (Norme  per  il  governo  del  territorio),  come   da   esso
riformulato; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  40,  comma
1, limitatamente al comma 5 del nuovo art. 170-bis della  legge  reg.
Toscana n. 65 del 2014, come da esso introdotto; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  44,  comma
1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi  4
e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del  2014,  come  da
esso riformulato; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  46,  comma
1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019; 
    6) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  73  della
legge reg. Toscana n. 69 del 2019; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 30, commi 1 e 4, 36, comma 1, 34, comma 1,
51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1 e 66, comma 1, della legge reg.
Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei  ministri
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    8)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, 36, comma 1, 37, comma 1,
38, comma 1, 39, comma  1,  40,  comma  1,  nella  parte  in  cui  ha
introdotto il comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana
n. 65 del 2014, 44, comma 1, 67, comma  2,  e  73  della  legge  reg.
Toscana n. 69 del 2019,  promosse,  in  riferimento  complessivamente
agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo comma, Cost.,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
    9) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  40,  comma  1,
nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del  nuovo  art.  170-bis
della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 41, comma 1, e 45, comma  1,
della legge reg. Toscana n. 69 del  2019,  promosse,  in  riferimento
agli artt. 3, 97 e  117,  terzo  comma,  Cost.,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2020. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE