N. 4 ORDINANZA 14 gennaio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta  -
  Misure di contenimento del contagio del virus  Covid-19  -  Ricorso
  del Governo - Istanza cautelare di sospensione  -  Sussistenza  del
  fumus bonis  iuris  e  del  rischio  di  un  grave  e  irreparabile
  pregiudizio all'interesse pubblico, e per i diritti dei cittadini -
  Sospensione della legge regionale impugnata. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11. 
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, 117, commi secondo,  lettere
  h), m), e q), e terzo, nonche' 118 e 120; legge 11 marzo  1953,  n.
  87, artt. 35 e 40; Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
  Corte costituzionale, art. 21. 
(GU n.3 del 20-1-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    sull'istanza  di  sospensione  dell'intera  legge  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 9 dicembre 2020, n. 11  (Misure
di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attivita'
sociali  ed  economiche  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  in
relazione allo stato d'emergenza),  nonche',  in  particolare,  degli
artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 15, 18 e da 20 a 25, e 3, comma 1,
lettera a), nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  21
dicembre  2020,  depositato  in  cancelleria  il  21  dicembre  2020,
iscritto al n. 101 del  registro  ricorsi  2020  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  53,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2020. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nella camera di consiglio del 13 gennaio  2021  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi  gli  avvocati  dello  Stato  Sergio  Fiorentino  e  Gianna
Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato
Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo pec e depositato  il
21 dicembre 2020 (reg. ric. n.  101  del  2020),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'intera  legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  9
dicembre 2020, n. 11 (Misure di  contenimento  della  diffusione  del
virus SARS-COV-2 nelle attivita' sociali ed economiche della  Regione
autonoma Valle d'Aosta  in  relazione  allo  stato  d'emergenza),  in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere
m), q), h), e terzo comma, nonche' 118 e 120 della Costituzione, e al
principio di leale collaborazione; 
    che la legge regionale impugnata disciplina la gestione regionale
dell'emergenza epidemiologica  indotta  dalla  diffusione  del  virus
Covid-19; 
    che, a parere del ricorrente, l'intera legge regionale  impugnata
eccede le competenze statutarie; 
    che la materia  da  essa  trattata  sarebbe  da  ricondurre  alla
competenza esclusiva statale in  tema  di  profilassi  internazionale
(art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), e di determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali (art. 117, secondo comma, lettera  m,  Cost.),  oltre  che  a
principi fondamentali della materia  tutela  della  salute,  tali  da
imporsi anche all'autonomia speciale; 
    che l'intera legge  regionale  impugnata  avrebbe,  invece,  dato
luogo  ad  un  meccanismo  autonomo  ed   alternativo   di   gestione
dell'emergenza sanitaria, «cristallizzando con legge» una  situazione
che  la  normativa  statale  consente   alle   Regioni   di   gestire
«esclusivamente in via amministrativa»; 
    che tale assetto corrisponderebbe alla necessita' di una gestione
unitaria della crisi, di carattere internazionale, anche  in  ragione
della  allocazione  delle  funzioni  amministrative,  da  parte   del
legislatore statale, secondo il principio di sussidiarieta' (art. 118
Cost.), e a seguito di una «parziale attrazione allo Stato»; 
    che tale allocazione sarebbe stata rispettosa  del  principio  di
leale collaborazione, poiche' i d.P.C.m. sono  adottati,  sentito  il
Presidente della Regione interessata o il Presidente della Conferenza
delle  Regioni,  nel  caso  in  cui  riguardino  l'intero  territorio
nazionale (art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»); 
    che in tal modo le autonomie regionali sarebbero state  vincolate
all'osservanza dei d.P.C.m.  quali  "atti  necessitati",  deputati  a
garantire uniformita' anche sul piano della  erogazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; 
    che, dunque, il legislatore statale avrebbe anche determinato  un
principio fondamentale in materia di «tutela della salute», dal quale
la legge impugnata si sarebbe discostata, in violazione per  di  piu'
del principio di leale collaborazione; 
    che,  infatti,  secondo  il   ricorrente,   le   Regioni   devono
«esercitare i propri poteri in  materia  sanitaria  in  modo  da  non
contraddire  il  contenuto  delle  misure  statali,   se   del   caso
specificandolo a livello operativo»; 
    che, in particolare,  e  ferma  l'impugnativa  dell'intera  legge
regionale, il ricorrente censura alcune sue specifiche disposizioni; 
    che l'Avvocatura generale, alla luce del  grave  rischio  per  la
salute pubblica comportato dalla adozione di misure meno rigorose  di
quelle statali, sollecita la sospensione della  legge  impugnata,  ai
sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale); 
    che questa Corte costituzionale e' stata convocata in  camera  di
consiglio per pronunciarsi su tale ultimo profilo; 
    che, con atto depositato il 7 gennaio 2021 si  e'  costituita  la
Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  chiedendo  che  il
ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato e che, comunque, sia
rigettata l'istanza cautelare; 
    che  la  Regione  ha  eccepito  l'inammissibilita'  del  ricorso,
«stante la  non  chiarezza  e  contraddittorieta'  del  petitum»;  il
ricorrente  non  avrebbe  specificato  in  che  rapporto   si   ponga
l'impugnativa  dell'intera  legge  regionale  rispetto  alle  censure
relative a specifiche disposizioni di essa; 
    che la  competenza  in  tema  di  profilassi  internazionale  non
sarebbe pertinente, perche'  le  norme  impugnate  non  costituiscono
attuazione   «di   misure   di   profilassi   dettate    a    livello
internazionale»; lo stesso dovrebbe affermarsi quanto alla competenza
in tema di determinazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni,
posto che la normativa statale non avrebbe approntato  alcuna  misura
recante prestazioni a favore delle persone;  il  principio  di  leale
collaborazione non sarebbe stato violato, perche' esso non si applica
al procedimento legislativo; 
    che sarebbe altresi' erroneo il rinvio all'art. 118  Cost.  e  al
principio di sussidiarieta', poiche'  non  sarebbero  state  avocate,
previa  intesa,  funzioni  amministrative,  ma  piuttosto   attivita'
normative «ultra vires»; infatti, i d.P.C.m.  adottati  e  richiamati
dal ricorrente avrebbero natura di regolamenti, in quanto  fonti  del
diritto generali e astratte, soggette a pubblicita' e  con  efficacia
erga omnes, che incidono su  diritti  di  liberta'  presidiati  dalla
riserva di legge; 
    che il Governo non potrebbe quindi «delegare, neppure con atto di
rango  normativo  quale  il  decreto-legge,  la  gestione   normativa
dell'emergenza sanitaria a decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri»; tali d.P.C.m. dovrebbero percio'  reputarsi  inapplicabili
alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, le cui competenze
legislative non sarebbero  comprimibili  dalla  fonte  regolamentare;
tale inapplicabilita' sarebbe stata sancita anche dall'art. 3,  comma
2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), secondo  il
quale le disposizioni che esso reca sono applicabili  alle  autonomie
speciali solo se compatibili con i relativi  statuti  e  le  relative
norme di attuazione. Una diversa interpretazione circa la natura  dei
d.P.C.m.  e  la  loro  applicabilita'  alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee   d'Aoste   dovrebbe   indurre   questa    Corte    ad
auto-rimettersi  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dei
decreti legge che hanno disciplinato i d.P.C.m. che si sono succeduti
per  affrontare  l'emergenza  sanitaria  da  Covid-19.  Diversamente,
sarebbero lese anche  le  competenze  statutarie  primarie  assegnate
dall'art. 2, comma 1, lettera d), «agricoltura e foreste,  zootecnia,
flora  e  fauna»;  lettera  h),  «trasporti  su   funivie   e   linee
automobilistiche locali»;  lettera  p),  «artigianato»;  lettera  q),
«industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio»; lettera  r),
«istruzione tecnico-professionale»; lettera s), «biblioteche e  musei
di  enti  locali»;  lettera  t),  «fiere  e  mercati»;  lettera   u),
«ordinamento delle guide, scuole di  sci  e  dei  portatori  alpini»,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale
per la Valle d'Aosta); 
    che,     inoltre,     sarebbero     violate     le     competenze
attuative-integrative previste dal seguente art. 3, comma 1,  lettera
a),  «industria  e  commercio»;  lettera  g),  «istruzione   materna,
elementare  e  media»;  lettera  l),  «igiene   sanita',   assistenza
ospedaliera e profilattica» e lettera m), «antichita' e belle  arti»;
nonche' le competenze concorrenti in tema  di  tutela  della  salute,
istruzione, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione delle attivita' culturali, e
quelle residuali in tema di commercio e trasporto pubblico locale; 
    che,  nell'esercizio  di  tali  competenze,  la  legge  regionale
impugnata si sarebbe prefissa di contemperare gli interessi economici
e  sociali  che  fanno  capo  alla  Regione  con  la  necessita'   di
contrastare la pandemia da Covid-19, attraverso misure che  tenessero
in conto le peculiari condizioni geografiche e abitative della  Valle
d'Aosta; 
    che, al fine di conciliare le misure applicabili  sul  territorio
regionale  con  quelle  statali,  soccorrerebbero  le  ordinanze  del
Presidente  della  Giunta   regionale,   disciplinate   dall'art.   4
impugnato; 
    che, alla  luce  di  esse  e  nel  quadro  di  un'interpretazione
costituzionalmente orientata  della  legge  regionale  impugnata,  le
misure concretamente adottate sarebbero «pienamente  compatibili  con
quelle dettate dal legislatore statale, prevedendo, nelle materie  di
propria competenza, un adattamento alla specificita'  del  territorio
regionale»,  coerente  con   «il   decentramento   delle   competenze
sanitarie»; 
    che, anche in base a quanto da ultimo previsto dall'ordinanza del
Presidente della Giunta  regionale  23  dicembre  2020,  n.  580,  la
Regione afferma, per ciascuna delle misure e delle previsioni  recate
dall'art.  2  impugnato,  la  conformita'  alla   normativa   statale
applicabile in base alla classificazione del  rischio  proprio  della
fascia cosiddetta gialla, nella quale la Regione sarebbe transitata; 
    che la  censura  concernente  l'art.  3,  comma  1,  lettera  a),
impugnato sarebbe inammissibile, perche' contraddittoriamente cita  a
fondamento sia la  Costituzione,  sia  lo  statuto  di  autonomia,  e
sarebbe in ogni caso infondata perche' l'unita' di  supporto  avrebbe
il mero compito di coadiuvare il Presidente della Giunta regionale; 
    che,  con  riferimento  alla  istanza  cautelare,  essa   sarebbe
«estremamente generica»; 
    che non sussisterebbe alcun periculum in mora, posto che la Valle
d'Aosta e' attualmente tra le Regioni in "fascia cosiddetta gialla"; 
    che ogni pregiudizio  sarebbe  comunque  eliminato  dall'indicata
ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 580 del 2020; 
    che, infine, la eventuale sospensione della legge  impugnata,  se
l'istanza cautelare fosse accolta,  non  potrebbe  comportare  quella
delle ordinanze del Presidente della  Giunta  regionale,  sicche'  si
genererebbe «un inaccettabile disorientamento dei cittadini»; 
    che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  l'8  gennaio  2021  ha
depositato memoria; 
    che   la   difesa   statale   controbatte   alle   eccezioni   di
inammissibilita'  del  ricorso,  osservando  che  e'  ben   possibile
individuare un vizio comune all'intera legge regionale impugnata, per
poi  subordinatamente   contestare   la   legittimita'   di   singole
disposizioni; 
    che, pur dando atto che le ordinanze del Presidente della  Giunta
regionale costituiscono «segno  di  un  apprezzabile  self  restraint
delle autorita' regionali», l'Avvocatura  sottolinea  che  persistono
divergenze  di  regolazione,  anche  alla   luce   del   sopravvenuto
decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19); 
    che cio' comproverebbe il vizio radicale  insito  nel  meccanismo
della legge impugnata, che e'  tale  da  rendere  applicabili  misure
aventi capacita' di "resistenza" rispetto alla legge statale; 
    che l'Avvocatura replica alle ulteriori deduzioni difensive della
resistente, affermando anche che non sono i  d.P.C.m.,  ma  la  legge
statale,  a  sovrapporsi  del  tutto  legittimamente  alla  autonomia
regionale; 
    che, quindi, sarebbe la  legge  statale  a  definire  i  principi
fondamentali  della  materia  «tutela  della  salute»,  affidando  ai
d.P.C.m. la specificazione di quali misure di  contenimento  adottare
di volta in volta. 
    Considerato che viene in esame l'istanza di sospensione  proposta
dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ricorrente,  ai  sensi
dell'art.  35  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale)  e
dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale; 
    che tale istanza sollecita la sospensione dell'intera legge della
Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di  contenimento
della diffusione del virus  SARS-COV-2  nelle  attivita'  sociali  ed
economiche della Regione autonoma Valle  d'Aosta  in  relazione  allo
stato d'emergenza); 
    che  con  tale  legge  regionale  la  Regione  ha,  tra  l'altro,
selezionato attivita' sociali ed economiche  il  cui  svolgimento  e'
consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga
a quanto contrariamente stabilito dalla  normativa  statale,  recante
misure di contrasto alla pandemia da Covid-19; 
    che in primo luogo va riconosciuta la sussistenza del fumus  boni
iuris (ordinanza n. 107 del 2010); 
    che  infatti  la  pandemia  in  corso  ha  richiesto  e  richiede
interventi rientranti nella materia della  profilassi  internazionale
di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.  117,  secondo
comma, lettera q), Cost.; 
    che sussiste altresi' «il rischio  di  un  grave  e  irreparabile
pregiudizio  all'interesse  pubblico»  nonche'  «il  rischio  di   un
pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei  cittadini»  (art.
35 della legge n. 87 del 1953); 
    che difatti la legge regionale  impugnata,  sovrapponendosi  alla
normativa statale, dettata nell'esercizio della  predetta  competenza
esclusiva, espone di per se' stessa al concreto e attuale rischio che
il  contagio  possa  accelerare  di  intensita',  per  il  fatto   di
consentire misure che possono caratterizzarsi per  minor  rigore;  il
che prescinde dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate; 
    che  le  modalita'  di  diffusione  del  virus  Covid-19  rendono
qualunque aggravamento del rischio, anche su base  locale,  idoneo  a
compromettere, in  modo  irreparabile,  la  salute  delle  persone  e
l'interesse pubblico ad una gestione  unitaria  a  livello  nazionale
della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali
nel quadro di una leale collaborazione; 
    che i limiti propri  dell'esame  che  e'  possibile  condurre  in
questa  fase  cautelare  impediscono  una  verifica  analitica  delle
singole disposizioni contenute dalla legge regionale impugnata; 
    che, pertanto, l'efficacia dell'intera legge reg.  Valle  D'Aosta
n. 11 del 2020 va sospesa nelle more della decisione delle  questioni
promosse, la cui trattazione e' gia' fissata per  l'udienza  pubblica
del 23 febbraio 2021. 
    Visti gli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)  e
l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    sospende l'efficacia della legge della Regione  Valle  d'Aosta  9
dicembre 2020, n. 11 (Misure di  contenimento  della  diffusione  del
virus SARS-COV-2 nelle attivita' sociali ed economiche della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta  in  relazione  allo   stato   d'emergenza),
impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE