Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalita' applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.(GU n.4 del 23-1-2021)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/Sez. Gen. del 15 giugno 2020, Numero Straordinario n. 2) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino -Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali; Vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, cosi' come modificata dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3; Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; Visto il parere rilasciato dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 27 maggio 2020; Visto il parere rilasciato dalla Prima commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2020; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 di approvazione del Regolamento in oggetto; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 e' inserito il seguente articolo: «Art. 5-bis (Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro). - 1. Per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 7-ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonche' i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento. 2. I costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.» Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il Presidente: Fugatti (Omissis).