REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 giugno 2020, n. 5 

  Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27  aprile
2020, n.  4-17/Leg.  (Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'
applicativi della legge provinciale  n.  2  del  23  marzo  2020  per
l'affidamento  di  contratti   pubblici   in   emergenza   COVID-19),
concernente il riconoscimento dei costi  derivanti  dall'applicazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
(GU n.4 del 23-1-2021)

 
(Pubblicato  nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige n. 24/Sez. Gen. del 15 giugno 2020, Numero Straordinario n. 2) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
-Alto Adige», ai sensi  del  quale  il  Presidente  della  Provincia,
emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  670  del  1972,  secondo  il  quale  la  Giunta
provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione
delle leggi provinciali; 
  Vista la  legge  provinciale  23  marzo  2020,  n.  2,  cosi'  come
modificata dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3; 
  Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; 
  Visto il parere rilasciato dal  Consiglio  delle  autonomie  locali
nella seduta del 27 maggio 2020; 
  Visto il parere rilasciato dalla Prima commissione  permanente  del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2020; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 727 di  data  29
maggio 2020 di approvazione del Regolamento in oggetto; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Dopo l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
4-17/Leg. del 2020 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 5-bis (Costi derivanti dall'applicazione delle misure per  il
contrasto e il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  negli
ambienti di lavoro). - 1. Per il riconoscimento dei  costi  derivanti
dall'applicazione delle misure per il  contrasto  e  il  contenimento
della diffusione del COVID-19 negli  ambienti  di  lavoro,  ai  sensi
dell'art. 7-ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei  contratti
di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi,  nei  casi  e
secondo  le  modalita'  stabilite  con  deliberazione  della   Giunta
provinciale, i costi  della  sicurezza  conseguenti  all'applicazione
delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonche'
i costi aziendali per la sicurezza mediante un  aumento  delle  spese
generali nel limite del diciassette per cento. 
  2.  I  costi  aziendali  per   la   sicurezza   sono   riconosciuti
limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi  che
saranno riaperti e per quanti  saranno  consegnati  durante  la  fase
emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni  contabilizzate
o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e  per  tutta  la  durata
dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino  al
termine  dell'ulteriore  proroga  della   durata   dello   stato   di
emergenza.» 
  Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  «Bollettino  Ufficiale»
della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
                                               Il Presidente: Fugatti 
  (Omissis).