MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2021 

Posticipo dell'entrata  in  vigore  del  decreto  14  novembre  2016,
concernente  modifiche  all'allegato  I  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della  direttiva  98/83/CE
relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano».
(21A00351) 
(GU n.19 del 25-1-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3  novembre  1998,  e
successive modifiche e integrazioni, concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva
98/83/CE relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo
umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2,  lettera  a)  e  11,
commi 1 e 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50
µg/l per il cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione
soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di  5  µg/l
per  il  cromo  (VI),  valore  al  di  sopra  del  quale  occorre  la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14  luglio
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14
novembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16
gennaio 2017, con cui e' stato fissato un valore di parametro per  il
cromo esavalente pari a 10 µg/l; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  6
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2017, con cui e' stata prorogata al  31  dicembre  2018  la  data  di
entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016; 
  Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 31 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2019, con cui e' stata prorogata al  31
dicembre 2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del  14
novembre 2016; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19  dicembre
2019, nel quale il Consiglio ritiene che «sia di essenziale rilevanza
il  piu'  recente  rapporto  di'  valutazione  di  rischio   dell'OMS
«Chromium  in   Drinking-water,   Draft   background   document   for
development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality» emesso  nel
settembre 2019 (consultazione pubblica esperita al 6  novembre  2019)
in cui  -  ritirando  il  carattere  «provvisorio»  della  precedente
valutazione - viene definito un valore health-based per il cromo pari
a 50 µg/l riferito sia a  effetti  di  cancerogenesi  (associabili  a
cromo esavalente) che non (associabili  a  cromo  tri-e  esavalente),
assumendo una modalita' di azione non lineare rispetto  agli  effetti
critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento  precursore  dello
sviluppo del tumore»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  24
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 235 del 22 settembre 2020,  con  cui  e'  stata  prorogata  al  31
dicembre 2020 la data di entrata in vigore del citato decreto del  14
novembre 2016; 
  Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore  del  decreto
14  novembre  2016,  formulata   dalla   Direzione   generale   della
prevenzione sanitaria con nota prot. 36327 del 9  novembre  2020,  la
quale rappresenta che al fine di consentire una corretta  valutazione
e  gestione  del  rischio  e  una  appropriata  pianificazione  degli
interventi  futuri  nel  breve-medio  periodo,   risulta   essenziale
l'emanazione ufficiale del sopra citato rapporto OMS di aggiornamento
della valutazione del rischio per il cromo, a tutt'oggi non avvenuta; 
  Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita' prot. n. 36594 del
23 novembre 2020, con la quale si  esprime  parere  favorevole  sulla
proposta  formulata  dalla  Direzione  generale   della   prevenzione
sanitaria; 
  Ritenuto, pertanto, nelle more dell'emanazione ufficiale del  sopra
citato  rilevante  rapporto  di  valutazione  di   rischio   dell'OMS
«Chromium  in   Drinking-water,   Draft   background   document   for
development  of  WHO  Guidelines  for  Drinking-water  Quality»,   di
posticipare l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e  del  mare,  14  novembre  2016,   recante   «Modifiche
all'allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,
recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla  qualita'
delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,  e'  posticipata  al  30  giugno
2021. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 gennaio 2021 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
 
  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio 
         e del mare 
           Costa