AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter» (21A00314) 
(GU n.20 del 26-1-2021)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 20/2021 del 13 gennaio 2021 
 
    E' autorizzato il seguente grouping di variazioni,  relativamente
al medicinale METRONIDAZOLO BAXTER (A.I.C. n. 034252): 
      C.I.4, C.I.4.z: adeguamento degli stampati al  CCSI  a  seguito
del  worksharing  (UK/H/xxxx/WS/258);  adeguamento   degli   stampati
all'ultimo QRD template e all'ultima linea  guida  sugli  eccipienti;
aggiornamento delle etichette ai requisiti della blue box; 
      modifiche editoriali. 
    E' approvata, altresi', secondo la  lista  dei  termini  standard
della  farmacopea  europea,  la  denominazione  delle  confezioni  da
riportare sugli stampati cosi' come indicata di seguito: 
      034252015 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» - 1 flacone
di vetro da 100 ml; 
      034252027 - «500  mg/100  ml  soluzione  per  infusione»  -  25
flaconi di vetro da 100 ml. 
    Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 1,  2,  4.3,  4.4,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 8, 9,  10  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto   e   corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo ed etichette. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono allegati  alla  determina
di cui al presente estratto. 
    Codice pratica: VC2/2017/94. 
    Procedura europea: UK/H/xxxx/WS/258. 
    Titolari A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 004992340583). 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al
foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  1,  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti,
che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.