N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2020

Ordinanza del 25 maggio 2020 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  Volpe  Bellavia  Marco  Alfonso
contro Ministero dell'interno e altri. 
 
Impiego pubblico - Concorsi nelle carriere iniziali  delle  Forze  di
  polizia - Assunzione  degli  allievi  agenti  mediante  scorrimento
  della graduatoria concorsuale - Prevista  limitazione  ai  soggetti
  risultati idonei alla relativa  prova  scritta  d'esame  e  secondo
  l'ordine decrescente  del  voto  in  essa  conseguito,  purche'  in
  possesso, alla data del 1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  fissati
  dall'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982. 
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sostegno e semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
  pubblica amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11, comma 2-bis, lettera b). 
(GU n.4 del 27-1-2021 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
                       (Sezione prima quater) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  7118  del  2019,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Marco Alfonso  Volpe  Bellavia,  rappresentato  e  difeso
dagli avvocati Vincenzo Caponnetto, Alfonso Neri e Michele Melfa, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    Contro il Ministero dell'interno, in  persona  del  Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Nei confronti Simona Zammuto e tutti i destinatari della notifica
per pubblici proclami, non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
        Del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del
18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di  1148
allievi agenti della polizia di Stato; 
        Del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del
13 marzo 2019, con il quale e' stato dato avvio  al  procedimento  di
individuazione dei soggetti da avviare al  corso  di  formazione  per
allievi agenti della polizia di Stato ai fini dell'assunzione di  cui
all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; 
        Del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19/9691 del
19 marzo 2019, relativo alla convocazione degli aspiranti,  riportati
negli allegati 1 e 2 al  decreto,  nei  giorni  ivi  specificati  per
ciascun  candidato,   per   essere   sottoposti   agli   accertamenti
dell'efficienza  fisica   e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  e  successive
modifiche; 
        Del decreto ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103,  recante
le  norme  per  l'individuazione  dei   limiti   di   eta'   per   la
partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e  carriere
del  personale  della  polizia,  pubblicato  nella  G.U.R.I.  del   7
settembre 2018, n. 208, nella parte in cui prevede,  quale  requisito
di partecipazione al concorso per il ruolo di  agente,  il  non  aver
compiuto il ventiseiesimo anno di eta'; 
        Della Tabella  A,  relativa  ai  soggetti  che  risultano  in
possesso dei nuovi  requisiti  attinenti  all'eta'  e  al  titolo  di
studio; 
        Della Tabella B, relativa ai soggetti che sono stati  esclusi
dal procedimento, avendo superato il previsto limite di eta' anche ai
sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; 
        Della  Tabella  C,  relativa  ai  soggetti  che  non  possono
considerarsi  certamente  esclusi  dalla  procedura  di   assunzione,
rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei  requisiti
attinenti all'eta' e al titolo di studio, nonche'  dell'attestato  di
bilinguismo; 
        Di  ogni  altro  atto  ad  essi   presupposto,   preordinato,
connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che  comunque
incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; 
        Nonche' per il risarcimento del danno da  perdita  di  chance
ingiustamente patito dal ricorrente; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati  il  12  ottobre
2019: 
        Per l'annullamento del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12
agosto 2019 con il quale e' stato approvato «l'elenco generale  degli
aspiranti  che  sono  risultati  in  possesso   dei   requisiti   per
l'assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di Stato, contenuto
nell'allegato 1 nonche' l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono
essere avviati al prescritto corso di formazione per  allievi  agenti
della polizia di Stato contenuto nell'allegato n. 2», senza  tuttavia
inserire l'odierno ricorrente in  nessuno  dei  citati  elenchi,  con
cio', di fatto, escludendolo; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2020 il dott.  Antonio
Andolfi; 
 
                                Fatto 
 
    Con  ricorso  notificato  al  Ministero  dell'interno  e  ad  una
controinteressata l'11 maggio 2019, il ricorrente impugna: 
        Il decreto del Capo della polizia del 18 maggio 2017, recante
il bando di concorso per il reclutamento di un numero complessivo  di
1148 allievi agenti della polizia di  Stato  (il  bando  di  concorso
originario); il decreto del Capo della polizia del 13 marzo 2019,  di
avvio del  procedimento  per  lo  scorrimento  della  graduatoria  in
applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135  del
2018 convertito in legge n. 12 del 2019; il decreto  del  Capo  della
polizia del 19 marzo 2019 di convocazione degli  aspiranti,  indicati
negli allegati 1 e 2 al decreto, per gli accertamenti dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale;  il  decreto
ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103, di individuazione dei limiti
di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai
ruoli della polizia; la tabella A, in cui sono indicati i soggetti in
possesso dei nuovi requisiti di eta' e titolo di studio;  la  tabella
B, indicante i soggetti esclusi dal procedimento avendo  superato  il
limite  di  eta',  anche  ai  sensi   dell'art.   2049   del   codice
dell'ordinamento militare; la tabella C, individuante i soggetti  che
non  possono  considerarsi  certamente  esclusi  dalla  procedura  di
assunzione, rendendosi necessaria l'apposita  procedura  di  verifica
dei requisiti di eta' e titolo di studio. 
    Il ricorrente, escluso dalla procedura per mancanza del requisito
dell'eta' anagrafica non superiore a 26 anni, censura gli atti che ne
hanno  determinato  l'esclusione,  deducendo  un  unico   motivo   di
impugnazione: violazione o falsa applicazione dei  principi  generali
in tema di pubblici concorsi, del principio di affidamento,  di  buon
andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa (art.  97  della
Costituzione). Eccesso di potere per arbitrarieta' e irragionevolezza
manifesta dell'azione amministrativa. 
    Illegittimita' dello scorrimento della graduatoria per violazione
del principio di irretroattivita' delle  norme  sopravvenute  di  cui
all'art 25  della  Costituzione.  Violazione  del  principio  di  non
discriminazione nell'accesso al lavoro. 
    Il  Ministero  dell'interno  si  costituisce  in   giudizio   per
resistere al ricorso. 
    Con ordinanza n.  4642/2019  del  9  luglio  2019,  il  Tribunale
amministrativo regionale accoglie l'istanza cautelare  ammettendo  il
ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di  cui  all'art.
6, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
335/1982. 
    In  esecuzione  della  succitata   ordinanza,   l'Amministrazione
procedente convoca l'interessato per il giorno 1° agosto 2019 ai fini
dell'espletamento alle prove di accertamento  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6, comma 1,  lett.  c)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982. Le prove sono  superate  dal  ricorrente  che
allega, al riguardo, il certificato di idoneita', con riserva, del  7
agosto 2019. 
    Con  ricorso  per  motivi  aggiunti,  notificato   al   Ministero
dell'interno e  alla  stessa  parte  privata  controinteressata  l'11
ottobre 2019 e depositato il 12 ottobre 2019,  il  ricorrente  chiede
l'annullamento del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019
con il quale e' stato approvato «l'elenco  generale  degli  aspiranti
che sono risultati in possesso dei requisiti per l'assunzione di 1851
allievi agenti della polizia di  Stato,  contenuto  nell'allegato  1,
nonche' l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere  avviati
al prescritto corso di formazione per allievi agenti della polizia di
Stato, contenuto nell'allegato n. 2». 
    Con ordinanza cautelare n. 6635 del 16 ottobre 2019 il  Tribunale
amministrativo regionale accoglie l'istanza cautelare proposta con  i
motivi aggiunti, ammettendo il  ricorrente,  con  riserva,  al  primo
corso di  formazione  utile;  autorizza  inoltre  l'integrazione  del
contraddittorio per pubblici proclami, da eseguire  entro  45  giorni
dall'ordinanza,  con  20  giorni  di  tempo  per  il  deposito  della
documentazione attestante l'integrazione del contraddittorio. 
    La notifica per pubblici proclami viene eseguita  tempestivamente
e la relativa documentazione  e'  depositata  dal  ricorrente  il  21
novembre  2019,  ma  nessun  controinteressato  si   costituisce   in
giudizio. 
    L'Avvocatura  dello  Stato   eccepisce   l'inammissibilita'   del
ricorso,  essendo  contestati   i   requisiti   prescritti   da   una
disposizione di legge, l'art. 11, comma 2-bis  del  decreto-legge  n.
135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  12/2019.  Si
tratterebbe  di  norma  conforme  ai   principi   costituzionali   di
ragionevolezza, logicita'  ed  eguaglianza,  oltre  che  sorretta  da
finalita'   acceleratorie.   L'Avvocatura   dello   Stato,   inoltre,
eccepisce, genericamente, la inammissibilita' o  improcedibilita'  di
questo ricorso, come di altri ricorsi simili, in quanto  non  sarebbe
stata contestata la  graduatoria  finale  oppure  non  sarebbe  stato
impugnato  l'eventuale  provvedimento  di  inidoneita'   psicofisica.
Infine,  la  questione   di   costituzionalita',   implicitamente   o
espressamente sollevata da questo come da altri  ricorrenti,  sarebbe
inammissibile per sconfinamento del giudice delle  leggi  nel  merito
della discrezionalita' del legislatore, come suggerito  dalla  stessa
Corte costituzionale che, recentissimamente, con sentenza n.  21/2020
del 14 febbraio 2020, avrebbe affrontato  proprio  una  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per l'Abruzzo afferente le  novita'  normative  riguardanti
l'ordinamento dell'amministrazione della polizia. 
    Nella camera di consiglio del 12  maggio  2020,  fissata  per  la
decisione di merito ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto-legge
17 marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma l,  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n.
28, il Collegio solleva la questione di  legittimita'  costituzionale
di seguito esposta, sollecitato al riguardo dalla  parte  ricorrente,
esaminate   anche   sul   punto   specifico   le    tesi    difensive
dell'Amministrazione resistente, viste le memorie depositate da tutte
le parti e prendendo atto che  nessuna  delle  parti  ha  chiesto  il
differimento della decisione  per  trattazione  orale  o  per  essere
rimessa in termini per qualsiasi evenienza processuale. 
 
                               Diritto 
 
    Il ricorrente impugna il provvedimento del 13 marzo  2019  e  gli
atti conseguenti con cui il Ministero dell'interno lo ha  escluso  da
una procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di
una precedente  graduatoria  concorsuale  in  cui  era  collocato  in
posizione utile per aspirare all'assunzione. 
    Preliminarmente  deve  essere  confutata   l'eccezione,   seppure
generica, di inammissibilita' o improcedibilita' del ricorso. 
    Il ricorso e' sicuramente tempestivo,  essendo  stato  impugnato,
con atto notificato l'11 maggio 2019, il decreto del  13  marzo  2019
che ha dato avvio alla procedura di scorrimento della graduatoria  da
cui l'interessato e' stato escluso. 
    Il ricorso e'  anche  procedibile,  essendo  stato  impugnato  il
decreto del 12 agosto 2019  recante  approvazione  della  graduatoria
finale  dei  candidati  da  assumere  mediante  avvio  al  corso   di
formazione, con motivi aggiunti notificati al Ministero  dell'interno
e ad una controinteressata l'11 ottobre  2019.  Anche  l'integrazione
del contraddittorio per  pubblici  proclami  e'  stata  eseguita  nei
termini e con le modalita' stabilite dal giudice. 
    Infine, nessun provvedimento di inidoneita' psico-fisica e' stato
adottato a carico del ricorrente, che risulta aver superato tutti gli
accertamenti  di  idoneita'  psicofisica,  di  efficienza  fisica   e
attitudinale. 
    A  giudizio  del   Collegio,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e'  rilevante
e non manifestamente infondata. 
    Infatti,  l'esclusione  del   ricorrente   dalla   procedura   di
assunzione e' stata determinata dall'applicazione dell'art. 11, comma
2-bis, lett. b) del decreto-legge n. 135  del  2018,  introdotto,  in
sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12. 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, si deve considerare che la  previsione  normativa  in
esame ha obbligato l'Amministrazione ad agire nei termini e nei  modi
ritenuti  illegittimi  dalla  parte  ricorrente,  non  lasciando   al
Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli
affermati principi in materia  di  pubblici  concorsi  e,  in  ultima
analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della  pubblica
amministrazione e di uguaglianza tra i cittadini. 
    Si deve premettere, al riguardo, che il  Ministero  dell'interno,
con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto  un  concorso  pubblico
per il reclutamento di 893 agenti di polizia. 
    Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un
limite massimo di eta' pari ad anni 30 e il possesso  del  titolo  di
studio della licenza media inferiore.  Nella  graduatoria  definitiva
del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti  i  candidati
che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova  scritta,  ma
non erano stati convocati, per mancanza di  posti  disponibili,  alle
ulteriori  prove  selettive,  consistenti   nell'accertamento   della
idoneita'  psicofisica,   nella   verifica   dell'efficienza   fisica
attraverso  prove  sportive,  nell'accertamento  dell'attitudine   al
servizio nelle forze di polizia mediante test psicologici e colloquio
psicoattitudinale. 
    Si trattava quindi di candidati non  ancora  idonei,  non  avendo
essi  completato  la   selezione   concorsuale,   ma   potenzialmente
interessati  ad  eventuali   provvedimenti   di   scorrimento   della
graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori  posti  da
coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. 
    Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i
requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  alla
qualifica  di  agente  di  polizia  (decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento  del  personale  della
polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato modificato
dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), decreto legislativo 29  maggio
2017, n. 95. 
    Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del Regolamento, al comma
1, dispone che «L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante
pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini  italiani
in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: 
        b)  eta'  non  superiore  a  ventisei  anni   stabilita   dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, fatte  salve  le  deroghe  di  cui  al  predetto
regolamento; 
        d) diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario.» 
    E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019,  numero
12, che  ha  modificato,  in  sede  di  conversione,  l'art.  11  del
decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. 
    La disposizione rilevante introdotta dalla legge  di  conversione
e' la seguente: 
        All'art. 11 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,   articolo   dedicato
all'adeguamento  dei  fondi  destinati   al   trattamento   economico
accessorio del personale dipendente della  pubblica  amministrazione,
e' aggiunto il comma 2-bis che cosi' statuisce: 
          «Al fine di semplificare le procedure per la copertura  dei
posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1,  lett.  c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli  allievi  agenti
della polizia di Stato, nei limiti delle  facolta'  assunzionali  non
soggette alle riserve di posti di cui al citato art.  703,  comma  1,
lett. c) e nel limite massimo di 1.851  posti,  mediante  scorrimento
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso  pubblico
per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito
con decreto  del  Capo  della  polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza del 18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  -  n.  40  del  26  maggio   2017.
L'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  procede  alle  predette
assunzioni: 
b) limitatamente ai soggetti risultati  idonei  alla  relativa  prova
scritta d'esame e secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» 
    L'art.  11,  comma   2-bis,   del   decreto-legge   n.   135/2018
costituisce,   dunque,   la    norma    presupposta    dall'attivita'
amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere  in  concreto
difforme da quanto legislativamente disposto. 
    L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.  135/2018,  infatti,
ha obbligato l'Amministrazione dell'interno a disporre lo scorrimento
della  graduatoria   concorsuale   applicando   retroattivamente   la
normativa sopravvenuta  sui  requisiti  di  ammissione  al  concorso,
sfavorevoli al ricorrente, limitando  l'assunzione  esclusivamente  a
chi, alla data del 1° gennaio  2019,  fosse  in  possesso  dei  nuovi
requisiti relativi al limite di eta' e al titolo  di  studio  fissati
dall'art. 6, comma 1, lett. b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. 
    Di conseguenza, non tutti  i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di studio secondario  superiore.  Pertanto,  mediante  gli
atti impugnati, il  ricorrente  e'  stato  escluso  dalla  selezione,
avendo superato il limite massimo di eta' anagrafica stabilito  dalla
norma sospettata di illegittimita' costituzionale. 
    Avverso  gli  atti  impugnati  il  ricorrente  deduce  molteplici
censure,   sostanzialmente    riconducibili    alla    illegittimita'
costituzionale della norma applicata, oltre che  alla  illegittimita'
della norma sotto altri profili. 
    A  giudizio  del  Collegio,  risulta  decisiva  la  questione  di
legittimita' costituzionale,  sollevabile  anche  d'ufficio,  essendo
prive di fondamento le altre censure dedotte, come si chiarira' nella
sentenza di merito. 
    Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto  a  base  giuridica
l'art. 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge 14 dicembre  2018,
n. 135, la questione di legittimita' costituzionale  della  norma  di
legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio, in  quanto  la
sua eventuale fondatezza e il suo conseguente accoglimento  da  parte
della  Corte   costituzionale   comporterebbe   l'annullamento,   per
invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    A giudizio del  Collegio,  non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lett. b),
nella parte in cui stabilisce che si  procedera'  all'assunzione  dei
soggetti risultati idonei alla prova  scritta  d'esame  del  concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40  del  26  maggio
2017) secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa  conseguito
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» 
    E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione
normativa contraddistinta dalla lett. b) bensi' la sola  proposizione
che impedisce l'assunzione di tutti i  candidati  idonei  alla  prova
scritta, completando la disposizione con le seguenti parole: «purche'
in possesso, alla data del 1° gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» 
    La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in
possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli  articoli
97 e 3 della Costituzione. 
    Infatti,  non  tutti   i   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di  studio  secondario  superiore,  pur  essendo  essi  in
possesso dei  requisiti  stabiliti  dal  bando  di  concorso  per  la
partecipazione alla selezione. 
    Si e'  trattato,  in  sostanza,  di  una  legge-provvedimento  ad
efficacia retroattiva. 
    La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi  provvedimento
quelle leggi  che  «contengono  disposizioni  dirette  a  destinatari
determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e  n.  2
del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato  e  limitato  di
destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n.  24  del  2018),  che
hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr.  sentenze  n.  20  del
2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da
particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010  e  n.  429  del
2009). E tali leggi devono soggiacere ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio,
con l'ulteriore precisazione che tale  sindacato  deve  essere  tanto
piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia  la  natura  provvedimentale
dell'atto  legislativo  sottoposto  a  controllo  (cfr.  sentenza  20
novembre 2013, n. 275). 
    La particolarita' della norma in esame consiste  non  solo  nella
applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da  cui  consegue  la
qualificazione di essa  come  legge-provvedimento,  ma,  soprattutto,
nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando
(eta' non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a
quello precedentemente richiesto). 
    Ancora piu' straordinaria e'  la  circostanza  che  questo  nuovo
criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia  stato  introdotto
dopo la formazione della graduatoria. 
    La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in
modo  da  escludere  dall'assunzione  numerosi  candidati   utilmente
classificatisi in base al criterio meritocratico  (voto  della  prova
scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli,  stando  ai
criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o  anche
in possesso di un titolo di studio superiore). 
    La  modificazione  della  graduatoria,  in  questo   risiede   la
particolarita' della  fattispecie,  non  e'  stata  disposta  con  un
provvedimento amministrativo, ma con la legge di  conversione  di  un
decreto-legge. 
    Se  la  decisione  di  modificare  la  graduatoria   di   merito,
escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione
di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova
d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non  vi  e'
dubbio  che  quell'atto   sarebbe   stato   annullato   dal   giudice
amministrativo, per palese illegittimita'. 
    Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il  principio
che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici
concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia  gia'
in itinere (Cons. Stato sezione III, 30 settembre 2015, n. 4573). 
    In linea di principio, le norme sopravvenute  non  devono  essere
applicate ai concorsi gia'  banditi,  tranne  il  caso  in  cui  esse
abbiano carattere  interpretativo,  non  potendo  essere  alterati  i
presupposti giuridici del  procedimento  concorsuale.  Modificare  le
«regole del gioco» mentre la «partita» e' in corso determinerebbe  la
violazione della par condicio dei partecipanti  e  del  principio  di
tutela dell'affidamento (nella specie: dell'affidamento  riposto  dai
candidati nel bando di concorso, atto costituente  la  lex  specialis
della procedura selettiva, sempreche'  non  in  contrasto  con  norme
imperative vigenti al momento della sua emanazione). 
    Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la  modificazione,
in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso  e'
intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la  procedura
concorsuale,  ammettendo  alla  prosecuzione  della  stessa  solo   i
candidati in possesso di requisiti diversi da  quelli  stabiliti  per
l'ammissione alla prova di esame. 
    Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma  priva
dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed  una
sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando  di  concorso
adottato con il decreto del Capo della polizia -  Direttore  generale
della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40 del  26  maggio  2017,
riaperta, dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  al  fine  di
consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento
della graduatoria gia' definita. 
    Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai
rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli  atti  della  pubblica
amministrazione, posto che la garanzia della  tutela  giurisdizionale
viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste
per gli atti legislativi, potendo gli  stessi  essere  sottoposti  al
sindacato della  Corte  costituzionale,  previa  intermediazione  del
giudice rimettente. 
    In linea generale la giurisprudenza  riconosce  che,  quando  una
determinazione  normalmente  devoluta  alla  discrezionalita'   della
pubblica  amministrazione  viene  adottata  con  legge,  non  essendo
previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  di  costituzionalita'
delle leggi, al privato cittadino e' consentito chiedere  al  giudice
adito la rimessione  della  q.l.c.  della  legge  provvedimento  alla
Consulta, previa delibazione della rilevanza e  della  non  manifesta
infondatezza della questione, non tollerando gli articoli  24  e  113
della Costituzione alcuna sacca  di  immunita'  per  l'operato  della
pubblica amministrazione. Il ricorso avverso  la  legge-provvedimento
contiene,  in  pratica,  le  medesime  censure  che  sarebbero  state
sollevate  nei   riguardi   del   provvedimento   che   la   pubblica
amministrazione ha sostituito con l'atto legislativo (cfr. ex  multis
Tribunale amministrativo regionale Puglia, Lecce, sentenza 19 ottobre
2007, n. 3631). 
    Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della
legge-provvedimento deve  avvenire  alla  luce  del  principio  della
ragionevolezza.  Sostanzialmente,  il  sindacato  costituzionale   si
sostituisce  al  giudizio  sull'eccesso  di  potere,  posto  che   il
contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela  il  risultato
di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero
rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita'  che
raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua  di
una figura, per cosi' dire,  sintomatica  di  eccesso  di  potere  e,
dunque, di sviamento rispetto  alle  attribuzioni  che  l'ordinamento
assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n.
313 del 1995). 
    Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo
obiettivo e tradisca la sua ratio» (Corte Costituzionale, sentenza n.
43 del 1997). «Ripetutamente, infatti, la Corte ha affermato  che  la
legittimita'  delle  leggi  provvedimento  deve  essere  valutata  in
relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione  al
pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che  e'  insito
nella adozione di diposizioni legislative di tipo  particolare,  sono
soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente
sotto i profili della non arbitrarieta' e  della  ragionevolezza,  in
tal modo garantendo i soggetti interessati dagli  effetti  dell'atto,
il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono
i profili  provvedimentali  caratteristici  della  legge  soggetta  a
controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n.  267  del
2007)» (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289). 
    La legge applicata  nel  caso  controverso,  oltre  ad  avere  il
contenuto sostanziale di un  provvedimento  amministrativo,  presenta
una evidente natura retroattiva, atteso  che  produce  effetti  sulla
graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27  ottobre
2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della  legge  11
febbraio 2019, n. 12. 
    In tal modo operando, la legge ha obbligato l'Amministrazione  ad
applicare  i  nuovi  requisiti  di  ammissione   ad   una   procedura
concorsuale  gia'  svolta  e  conclusa   con   l'approvazione   della
graduatoria di merito, di cui si e' disposto  lo  scorrimento,  cosi'
andando ad incidere  su  situazioni  giuridiche  gia'  consolidate  a
seguito dello svolgimento di una fase autonoma del  concorso,  chiusa
in data 27  ottobre  2017,  con  conseguente  lesione  del  legittimo
affidamento  dei  candidati  utilmente  classificati  nella  relativa
graduatoria. 
    Il Giudice delle Leggi ha statuito che: «al  legislatore  non  e'
preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative
che di interpretazione autentica, purche' tale scelta  normativa  sia
giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso  un  puntuale
bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e  i
valori,    costituzionalmente    tutelati,    potenzialmente     lesi
dall'efficacia a ritroso della norma  adottata.  Tra  tali  valori  -
costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle  leggi  -
sono ricompresi il  principio  generale  di  ragionevolezza,  che  si
riflette nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere  giudiziario»  (Corte
Costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73). 
    Nel caso di specie,  si  dubita  della  conformita'  della  norma
censurata ai canoni di legittimita' appena  indicati,  in  quanto  la
norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti  di
partecipazione  ad  un  concorso  bandito,   espletato   e   concluso
precedentemente alla sua entrata in vigore,  appare  irragionevole  e
lesiva del  principio  di  certezza  del  diritto  e  di  tutela  del
legittimo affidamento. 
    In verita', a fronte di  un  evidente  contenuto  provvedimentale
della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge
anche  il  profilo  discriminatorio  e  lesivo   del   principio   di
imparzialita' della pubblica amministrazione da cui sembra affetta la
norma in esame. 
    Non  vi  e'  dubbio   che,   all'atto   dell'approvazione   della
legge-provvedimento,  i  suoi  destinatari  erano  immediatamente   e
aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore, quanto  dalla
pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria  di  merito
ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio  di  ciascuno
dei candidati classificati  in  posizione  potenzialmente  utile  per
beneficiare dello scorrimento della graduatoria. 
    I  nuovi,  restrittivi  requisiti  di  assunzione,   andando   ad
applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno
consentito  alla  pubblica  amministrazione   di   scegliere   taluni
soggetti, gia'  noti,  cosi'  favorendoli,  e  di  escluderne  altri,
parimenti riconoscibili. 
    Cio' appare  in  contrasto  con  il  principio  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. 
    In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva,  con
tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i  quali
sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo
scorrimento  della  graduatoria  concorsuale  a   nuovi   e   diversi
requisiti, ha consapevolmente  orientato  l'azione  amministrativa  a
tutto  vantaggio  di   un   gruppo   di   soggetti   «nominativamente
individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. 
    In tal modo risulta violato anche  il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi  un  trattamento
ingiustamente diverso ad alcuni  dei  candidati,  rispetto  ad  altri
inseriti  nella  stessa  graduatoria  che  avrebbero   dovuto   poter
concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in  possesso  degli
stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. 
    Si  deve,  inoltre,  considerare  che,  prima  dello  scorrimento
impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del
29 ottobre 2018,  aveva  proceduto  ad  un  altro  scorrimento  della
graduatoria concorsuale, incrementando i posti  disponibili  ai  fini
dell'assunzione e  assumendo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,
tutti i candidati gia' convocati e risultati  idonei  alle  verifiche
psico-attitudinali e di efficienza fisica. 
    Questo  precedente  scorrimento   era   avvenuto   allorche'   il
Legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  e  con
il  decreto  di  attuazione  13  luglio  2018,  n.  103,  aveva  gia'
modificato l'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica,  n.
335, del 24 aprile 1982, prevedendo i nuovi requisiti. 
    Eppure, in occasione del precedente scorrimento, disposto  appena
4 mesi prima dell'adozione del provvedimento che ha dato  avvio  alla
procedura di assunzione controversa, l'Amministrazione,  giustamente,
aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal  bando  di
concorso, pur essendo gia' entrati in vigore  i  nuovi  requisiti  di
accesso alla polizia di Stato, per cui,  anche  sotto  tale  profilo,
sembra  essersi  ora  perpetrata  una  irragionevole  violazione  del
principio di uguaglianza. 
    La differente disciplina  delle  due  procedure  di  scorrimento,
espletate a brevissima distanza temporale  l'una  dall'altra,  sembra
non trovare alcuna  giustificazione  ragionevole,  sconfinando  nella
vera e propria arbitrarieta'. 
    Neppure  si  puo'   ritenere   che   la   norma   sospettata   di
incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della
selezione. 
    Al contrario, risulta palese  il  rallentamento  della  procedura
provocato  dalla  rideterminazione  dei  requisiti,   essendo   stata
costretta la pubblica amministrazione a riesaminare, una per una,  le
posizioni dei singoli candidati, per accertare  l'eta'  anagrafica  e
l'eventuale acquisizione di un titolo di studio superiore a quello in
origine richiesto. Se  la  norma  non  fosse  stata  introdotta,  non
sarebbe stata necessaria questa  ulteriore  fase  di  verifica  e  il
Ministero  avrebbe  potuto  semplicemente  ammettere  alle  prove  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale tutti i candidati  inseriti  in
graduatoria, pacificamente in possesso dei requisiti di ammissione al
concorso, gia' accertati nella fase precedente  l'espletamento  della
prova scritta. 
    In conclusione e in necessaria sintesi: 
        Non si dubita della legittimita' costituzionale di una  norma
di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i  requisiti  di
accesso alle  forze  di  polizia,  introducendo  un  limite  di  eta'
inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato,  rientrando
nella  discrezionalita'  legislativa  la   determinazione   di   tali
requisiti,  sempre  che  i  nuovi  requisiti  non   siano   applicati
retroattivamente; 
        Neppure si dubita della legittimita'  costituzionale  di  una
norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di  assunzione
degli agenti di polizia, anziche' bandire un  nuovo  concorso,  abbia
disposto  lo  scorrimento  della  graduatoria  di  un  concorso  gia'
espletato; 
    Cio' che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio  e
in contrasto con i principi  costituzionali  di  imparzialita'  della
pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti  i  cittadini  che
abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonche' di certezza  del
diritto e di rispetto del  legittimo  affidamento,  e'  l'opzione  di
attingere ad un concorso gia' espletato, modificando retroattivamente
i requisiti di  ammissione  e  procedendo  allo  scorrimento  di  una
graduatoria che viene modificata dopo  la  conclusione  degli  esami,
escludendo   dalla   stessa   taluni   concorrenti    e    procedendo
all'assunzione di altri candidati,  sulla  base  di  un  criterio  di
selezione  inesistente  al  momento  dello  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
    Per  completezza  di  trattazione  e'  opportuno   rilevare   che
l'eccezione  di  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, sollevata dall'Avvocatura statale in una delle ultime
memorie  difensive,  con  riferimento  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2020, e' priva di fondamento. 
    Ad  avviso   della   difesa   statale,   la   questione   sarebbe
inammissibile  perche'  con  essa  si  tenderebbe  ad  ottenere   una
decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge. 
    L'eccezione non coglie la netta differenza tra  la  questione  di
legittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte  con
la sentenza n. 21 del 2020 e quella sollevata nel presente  giudizio.
Nel caso cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, il  giudice  «a
quo» aveva sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  di
una disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 2017, in
materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, con la  quale,
dopo aver istituito il ruolo direttivo ad esaurimento  della  polizia
di Stato, era stato  stabilito  che  alla  copertura  della  relativa
dotazione organica si sarebbe provveduto  mediante  un  concorso  per
titoli, in esito al quale i vincitori sarebbero stati  nominati  vice
commissari  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento   con   decorrenza
giuridica ed economica dalla  data  di  inizio  del  primo  corso  di
formazione. Ad avviso del giudice rimettente, la prevista  decorrenza
giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe violato il criterio
direttivo della sostanziale equiordinazione delle forze  di  polizia,
non ponendo rimedio al ritardo nella  progressione  in  carriera  del
personale interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale  ha
dichiarato   inammissibile   la   questione,   non   essendo   chiaro
l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto  la  mera
caducazione   della    disposizione    relativa    alla    decorrenza
dell'inquadramento  non  avrebbe  fatto  conseguire   il   risultato,
auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale  equiordinazione
del personale delle forze di polizia. 
    Completamente diversa e' la questione sollevata  in  questa  sede
processuale, atteso che la caducazione della  proposizione  normativa
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare»  contenuta
nell'art. 11, comma 2-bis, lett. b del decreto-legge n. 135 del 2018,
come convertito in  legge  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,
determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare  i  requisiti
piu'   restrittivi   introdotti   dalla   disposizione   controversa,
assoggettando la  selezione  alla  disciplina  stabilita,  quanto  ai
requisiti  di  partecipazione,  dal  bando  di   concorso   e   dalla
regolamentazione in vigore all'epoca in cui  il  concorso  era  stato
bandito. 
    Per tutte le ragioni  esposte,  questo  Tribunale  amministrativo
regionale  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  recata  dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lett. b),
nella parte in cui stabilisce che si  procedera'  all'assunzione  dei
soggetti risultati idonei alla prova  scritta  d'esame  del  concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40  del  26  maggio
2017) secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa  conseguito
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art.  2049  del  citato  codice  dell'ordinamento  militare»  per
violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione. 
    La rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima
quater): 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
lett. b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto,  in  sede  di
conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio  2019,  numero
12, nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla  data  del
1° gennaio 2019, dei requisiti di cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare» per contrasto con  gli  articoli  97  e  3
della Costituzione. 
        Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e   ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
        Ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  sezione,  la
presente  ordinanza  sia  comunicata  alle   parti   costituite,   al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'  ai  Presidenti  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  12
maggio  2020,   tenutasi   mediante   collegamento   da   remoto   in
videoconferenza, secondo  quanto  disposto  dall'art.  84,  comma  6,
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, con
l'intervento dei magistrati: 
        Salvatore Mezzacapo, Presidente 
        Mariangela Caminiti, Consigliere 
        Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore 
 
                      Il Presidente: Mezzacapo 
 
                                                 L'estensore: Andolfi