N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2020

Ordinanza del 26 maggio 2020 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Arico' Giuseppe e  altri  contro
Ministero dell'interno e altri. 
 
Impiego pubblico - Concorsi nelle carriere iniziali  delle  Forze  di
  polizia - Assunzione  degli  allievi  agenti  mediante  scorrimento
  della graduatoria concorsuale - Prevista  limitazione  ai  soggetti
  risultati idonei alla relativa  prova  scritta  d'esame  e  secondo
  l'ordine decrescente  del  voto  in  essa  conseguito,  purche'  in
  possesso, alla data del 1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  fissati
  dall'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982. 
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sostegno e semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
  pubblica amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11, comma 2-bis, lettera b). 
(GU n.4 del 27-1-2021 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione Prima Quater) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  8446  del  2019,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Arico' Giuseppe Catania 1° maggio 1988 RCAGPP88E01C351H; 
        Astolfi   Greta   Noventa   Vicentina   21   novembre    1991
STLGRT9IS64P964T; 
        Astolfi  Armando  Milito  Di  Porto  Salvo  7  novembre  1987
STLRND87S07F112L; 
        Baglio Mario Alcamo 11 maggio 1990 BGLMRA90E11A176F; 
        Barbetta Marinella Cosenza 9 maggio 1990 BRBMNL90E49D086M; 
        Battaglia Giorgio Ragusa 25 giugno 1991 BTTGRG91H25H163X; 
        Biasella Lorenzo Venafro 29 ottobre 1991 BSLLNZ91R29L725S; 
        Bosco Alessio Benevento 11 dicembre 1990 BSCLSS90T11A783C; 
        Cagnazzo   Laura   Zaira   Borgomanero   30    giugno    1990
CGNLZR90H70B019W; 
        Cappetta Donato Eboli 22 luglio 1992 CPPDNT92L22D390P; 
        Caravano Manuela Salerno 19 settembre 1991 CRVMNL91P59H703B; 
        Cazzato   Luca   Raffaele    Casarano    20    agosto    1990
CZZLRF90M20B936D; 
        Ceravolo  Maria  Teresa  Soriano  Calabro  29   luglio   1991
CRVMTR91L691854N; 
        Cirella Nadia Krrsnole 21 marzo 1988 CRLNDA88G61Z135V; 
        Colella   Andrea    Ariano    Irpino    5    febbraio    1988
CLLNDR88B05A399E; 
        Coppola   Maria    Rosaria    Salerno    13    maggio    1990
CPPMRS90E53H703E; 
        Crispino Francesca Gattinara 6 giugno 1991 CRSFNC91H46D938J; 
        D'agostino    Mariaroberta    Milano    4    novembre    1987
DGSMRB87S44F205Q; 
        D'angelo Raffaele Caltagirone 4 luglio 1997 DNGRFL97L04B478N; 
        De Grazia Danilo Agrigento 5 luglio 1988 DGRDNL88L05A089Z; 
        De Pasquale Vincenzo Napoli 15 aprile 1988 DPSVCN88S15F839S; 
        Dell'Atti Alessandro Lecce 17 marzo 1990 DLLLSN90C17E506E; 
        Della Peruta Fabio Capua 19 agosto 1989 DLLFBA89M19B715X; 
        Dello   Iacono    Salvatore    Napoli    20 settembre    1988
DLLSVT88P20F839U; 
        Di   Martino   Paolo   Vico   Equense    21    luglio    1992
DMRPLA92L21L845S; 
        Di Meo Raffaele Benevento 5 novembre 1990 DMIRFL90S05A783B; 
        Di Stefano Luigi Nicosia 28 giugno 1988 DSTLGU88H28F892G; 
        Dipaola   Giuseppe   Gianni   Barletta    23    marzo    1992
DPLGPP92C23A669Z; 
        Esposito Pietro Maddaloni 12 maggio 1992 SPSPTR92E12E791X; 
        Evangelista Veronica Marino 9 gennaio 1988 VNGVNC88A49E958B; 
        Falsanisi Alessio Mesagne 7 settembre 1989 FLSLSS88P07F152J; 
        Fiandaca Salvatore Agrigento 28 giugno 1990 FNDSVT90H28A089N; 
        Filieri Sandro Copertino 26 marzo 1990 FLRSDR90C26C978K; 
        Finocchi Dario Roma 26 novembre 1988 FNCDRA88S26H501O; 
        Fiumano'  Maurizio  Elio  Reggio  Calabria  12  aprile   1988
FMNMLL88D12H224Y; 
        Formica Biagio Messina 6 novembre 1990 FRMBGL90S06F153T; 
        Gaudiano Stanislao S.M.C.V. 21 aprile 1992 GDNSNS92A21I234P; 
        Gaudioso   Rosa   C/Mare   di   Stabia   2   febbraio    1991
GDSRSO91B42C129Z; 
        Gennaro Silvio Palermo 1° novembre 1990 GNNSLV90S01G273T; 
        Giannachi Emanuele Galatina 22 luglio 1990 GNNMNL90L22D862A; 
        Giuliano  Massimo  S.Felice  A  Cancello  2  settembre   1991
GLNMSM91P02H834U; 
        Graziani Antonio Rieti 8 aprile 1992 GRZNTN92D08H282N; 
        Guarriello Giovanni Teano 14 agosto 1987 GRRGNN87M14L083E; 
        Iacobellis   Anna   Sara   Castellaneta   9    agosto    1989
CBLNSR89M49C136N; 
        Iannei Stefania Napoli 7 febbraio 1991 NNISFN91B47F839F; 
        Iodice Emanuele Caserta 20 dicembre 1988 DCIMNL88T20B963U; 
        Iorio Liborio Napoli 25 luglio 1992 RIOLBR92L25F839P; 
        Kaucic Matteo Trieste 22 agosto 1991 KCCMTT91A22L424L; 
        Latella   Rosario   Reggio   Calabria   16   novembre    1987
LTLRSR87S16H224U; 
        Lo Re Giada Piazza Armerina 9 agosto 1991 LROGDI91M49G580Q; 
        Luongo Leonardo Voghera 1° novembre 1992 LNGLRD92S01M109S; 
        Maglio Gianvito Salerno 22 luglio 1987 MGLGVT87L22H703B; 
        Malorgio Marco Nardo' 9 luglio 1990 MLRMRC90L09F842I; 
        Martino Gianluca Benevento 20 luglio 1988 MRTGLC88L20A783X; 
        Mezzacapo Livio Basilea 3 marzo 1991 MZZLVI91B03Z133D; 
        Mineo Giovanna Palermo 3 aprile 1990 MNIGNN90D43G273X; 
        Miserere   Mattia   Giuseppe   Termoli    6    aprile    1990
MSRMTG90D06L113I; 
        Morganella   Davide   Alberto   Chisinev   11   luglio   1990
MRGDDL90L11Z140X; 
        Nappo Antonio Avellino 26 maggio 1992 NPPNTN92E26A509F; 
        Nurchis Micaela Olbia 8 settembre 1992 NRCMCL92P48G015K; 
        Nuzzo Danilo Napoli 14 luglio 1991 NZZDNL91L14F839E; 
        Oliva Marco Catania 16 febbraio 1993 LVOMRC93B16C351I; 
        Olivieri   Francesco    Civitavecchia    29    aprile    1990
LVRFNC90D29C773O; 
        Palazzo    Federico    Chiaromonte    1°    febbraio     1992
PLZFRC92B01C619K; 
        Parillo Giacomo Benevento 9 maggio 1988 PRLGCM88E09A783G; 
        Pavan Veronica Vicenza 20 agosto 1990 PVNVNC90M60L840M; 
        Pazienza   Federica   Nocera   Inferiore   22   aprile   1991
PZNFRC91D62F912F; 
        Previti Angelo Messina 4 novembre 1991 PRVNGL91S04F158L; 
        Puglisi Marco Ragusa 14 settembre 1987 PGLMRC87P14H163Q; 
        Quattrocchi Giuseppe Capua 7 febbraio 1991 QTTGPP91B07B715E; 
        Reppi  Noemi  S.  Cesario   di   Lecce   22   novembre   1992
RPPNMO92S62H793B; 
        Ricciardi Luigi Caserta 27 febbraio 1991 RCCLGU91B27B963H; 
        Rosedorne Emilio Teano 27 febbraio 1989 RSDMLE89B27L083X; 
        Ruggiu Giuseppina Sassari 9 luglio 1989 RGGGPP89L49I452H; 
        Russo Monica Palermo 1° giugno 1988 RSSMNC88H41G273P; 
        Salute    Denise    Caltanissetta    12     novembre     1987
SLTDNS87S52B429D; 
        Santaniello   Margherita    Benevento    14    aprile    1990
SNTMGH90D54A783R; 
        Santone    Michele    Campobasso    30     settembre     1992
SNTMHL92P30B519P; 
        Sapere Anna Salerno 6 novembre 1991 SPRNNA91S46H703W; 
        Sommario    Annamaria    Rossano    23     settembre     1989
SMMNRM89P63H579A; 
        Tarantini Pierluigi Mesagne 3 novembre 1988 TRNPLG88S03F152H; 
        Tarantino Alessia Benevento 11 aprile 1990 TRNLSS90D51A783B; 
        Tavano Giovanni S.M.C.V. 24 settembre 1988 TVNGNN88P24I234E; 
        Trudu Anselmo Cagliari 11 marzo 1990 TRDNLM90C11B354M; 
        Vasselli Daniele Cerignola 18 agosto 1987 VSSDNL87M18C514H; 
        Vena Antonio Avellino 27 settembre 1992 VNENTN92P27A509V; 
        Zaffino   Andrea   Serra   S.   Bruno   21   settembre   1990
ZFFNDR90P211639V; 
    rappresentati  e  difesi  dall'avvocato   Giacomo   Romano,   con
domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; 
    contro il Ministero dell'interno, in  persona  del  Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    nei confronti di Magliocco Federica, Lardizzone Daniele e tutti i
destinatari della notifica per  pubblici  proclami,  autorizzata  con
ordinanze numero 5342 del 2 agosto 2019 e numero 8044 del 7  dicembre
2019; 
    per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 
        del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del
13 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale e' stato  avviato  il
procedimento finalizzato all'assunzione di n.  1.851  allievi  agenti
della Polizia di Stato mediante scorrimento della  graduatoria  della
prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di  893
allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del decreto del Capo della Polizia del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  26
maggio 2017, n. 40 nonche', specificamente, delle tabelle A,  B  e  C
allegate al predetto decreto; 
        del decreto del Capo della Polizia n.  333-B/12D.3.19  del  6
giugno 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta  la
convocazione   agli    accertamenti    dell'efficienza    fisica    e
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi  della  predetta
graduatoria  della  prova   scritta   del   concorso   pubblico   per
l'assunzione di 893 allievi agenti P.S., interessati al  procedimento
finalizzato all'assunzione di  1.851  allievi  agenti  P.S.  nonche',
specificamente, degli elenchi di cui  agli  allegati  1,  2  e  3  al
predetto decreto; 
    nonche', in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: 
        del decreto del Capo della Polizia  n.  333-B/12D.3.19/23922,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  13
agosto 2019, n. 64, per l'avvio  al  corso  di  formazione  di  1.851
allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,  selezionati  tramite  la
procedura di assunzione  prevista  dall'art.  11,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso
dei requisiti per l'assunzione nonche' dell'elenco degli aspiranti da
avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella  parte  in  cui
non contemplano  i  nominativi  degli  odierni  ricorrenti;-  ove  di
interesse, del provvedimento con il quale, all'esito  della  verifica
dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della
Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019,  e'  stata  disposta  la
convocazione   per   l'accertamento    dell'efficienza    fisica    e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale  nei  confronti  degli
aspiranti, di cui all'allegato 2 del  citato  decreto,  risultati  in
possesso dei nuovi  requisiti  attinenti  all'eta'  e  al  titolo  di
studio, pubblicato in data 16 luglio 2019 sul sito web della P.d.S.;-
ove occorra, del decreto ministeriale del 13  luglio  2018,  n.  103,
recante le norme per l'individuazione  dei  limiti  di  eta'  per  la
partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e  carriere
del personale della  Polizia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2018, n. 208,  nella  parte
in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per  il
ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta';-
di ogni  altro  atto  ad  essi  presupposto,  preordinato,  connesso,
consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui
diritti e/o interessi legittimi  dei  ricorrenti;  e  per  l'adozione
delle misure cautelari, anche monocratiche nel senso di confermare l'
ammissione con riserva dei ricorrenti (gia'  disposta  con  ordinanza
cautelare non impugnata n. 5342 del 2 agosto 2019) alla  prosecuzione
dell'iter concorsuale e, ove  favorevolmente  esitati  gli  ulteriori
passaggi della procedura, al loro inserimento, sempre con riserva  ed
in  soprannumero,   nella   graduatoria   finale   nonche'   per   il
riconoscimento dello status di idoneo dei ricorrenti  in  conseguenza
del superamento  della  prova  scritta  di  esame  del  concorso  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia  di  Stato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia  del
18 maggio 2017, pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 26 maggio 2017, n. 40 e la condanna ex art. 30 C.P.A. al
risarcimento del danno in forma  specifica  mediante  l'adozione  del
relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla prosecuzione
dell'iter selettivo nonche', ove occorra e  in  via  subordinata,  al
pagamento  del  danno  per  perdita  di  chance,  con   interessi   e
rivalutazione,  come   per   legge   anche previa   declaratoria   di
illeggittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  comma   2-bis,   del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione»  ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2020 il dott.  Antonio
Andolfi; 
 
                                Fatto 
 
    Con sentenza non definitiva n. 5340 del 20 maggio 2020  e'  stata
dichiarata   la   improcedibilita'    del    ricorso    introduttivo,
limitatamente ai soggetti ivi indicati. 
    Per i restanti ricorrenti,  elencati  in  epigrafe,  deve  essere
rilevata la persistenza dell'interesse alla decisione di merito. 
    Si deve premettere che, con il ricorso  collettivo  introduttivo,
notificato al Ministero dell'interno il 1° luglio  2019,  essi  hanno
impugnato il decreto del Capo della  Polizia  n.  333-B/12D.3.19/5429
del  13  marzo  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale  e'  stato
avviato  il  procedimento  finalizzato  all'assunzione  di  n.  1.851
allievi agenti della Polizia  di  Stato  mediante  scorrimento  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia  di  Stato,  di  cui
all'art. l, comma l, lettera a), del decreto del Capo  della  Polizia
del  18 maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana   del   26   maggio   2017,   n.   40   nonche',
specificamente, le tabelle A, B e C, allegate al predetto decreto. 
    L'impugnazione del provvedimento  di  avvio  della  procedura  di
assunzione e' stata proposta congiuntamente a quella del decreto  del
Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6  giugno  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2019,
n.  45,  con  il  quale  e'  stata  disposta  la  convocazione   agli
accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto
8,750 - 8,250 decimi della predetta graduatoria della  prova  scritta
del concorso pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  P.S.,
interessati  al  procedimento  finalizzato  all'assunzione  di  1.851
allievi agenti P.S. nonche', specificamente,  degli  elenchi  di  cui
agli allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto. 
    Questo secondo provvedimento e' stato adottato il 6  giugno  2019
dal Ministero, non essendo esso riuscito  a  coprire  tutti  i  posti
disponibili con lo scorrimento avviato il 13 marzo precedente, quando
erano  stati  presi  in  considerazione  i  soli  candidati  con  una
votazione compresa tra 9,50 e 8,875: 
    Pertanto, il Ministero ha disposto un ulteriore scorrimento della
graduatoria, convocando per gli accertamenti di idoneita' una  fascia
di concorrenti con un punteggio inferiore a  quello  fino  ad  allora
considerato, compreso tra punti 8,75 e punti 8,25. 
    I ricorrenti dichiarano di aver tutti  conseguito  una  votazione
compresa nella fascia 8,750 - 8,250 decimi e,  ciononostante,  essere
stati esclusi dallo scorrimento per  l'assunzione  di  1.851  allievi
agenti della Polizia di Stato, disposto con l'ultimo decreto del Capo
della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7  giugno  2019,  n.
45, poiche' non in  possesso  dei  nuovi  requisiti  richiesti  dalla
normativa sopravvenuta. 
    Questo decreto costituisce  l'atto  concretamente  lesivo  per  i
ricorrenti, essendo essi stati collocati in graduatoria con  punteggi
tutti compresi nella suddetta fascia. 
    Nonostante l'utile collocazione in graduatoria, i ricorrenti sono
stati  esclusi  dalla  selezione  in  quanto,  con  i   provvedimenti
impugnati, lo scorrimento della  graduatoria  e'  stato  limitato  ai
candidati di eta' non superiore ai 26 anni. 
    Con l'annullamento degli atti impugnati,  i  ricorrenti  chiedono
l'accertamento  della  status  di  idoneita'  all'assunzione,  avendo
superato la prova scritta del concorso pubblico, nonche' la  condanna
al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del
provvedimento di ammissione alla procedura selettiva in esame  e,  in
via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance, con
interessi   e   rivalutazione,   anche   previa    declaratoria    di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 febbraio 2019, n. 12. 
    Gli atti della procedura sono censurati per i seguenti motivi: 
        I.  Illegittimita'  costituzionale  per  contrasto  con   gli
articoli  3,  51  e  97  della  Costituzione;  Violazione  e/o  falsa
applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' ex
art. 1 legge n. 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
35, comma 5-ter, decreto  legislativo  n.  165/2001;  violazione  del
principio dell'irretroattivita' della  legge;  Violazione  della  par
condicio  e  del  legittimo   affidamento;   Violazione   del   favor
admissionis; Eccesso di potere per  arbitrarieta',  irragionevolezza,
contraddittorieta'   e   disparita'   di   trattamento;   ingiustizia
manifesta. 
        II.  Illegittimita'  costituzionale  per  contrasto  con  gli
articoli  3,  51  e  97  della  Costituzione  ed  eccesso  di  potere
legislativo;  Contrasto  con  la  direttiva   2000/78/CE;   Manifesta
arbitrarieta',  irragionevolezza   e   disparita'   di   trattamento,
contraddittorieta'. 
    Il Ministero  dell'interno  si  e'  costituito  in  giudizio  per
resistere al ricorso. 
    Nelle more della trattazione  del  ricorso,  e'  sopravvenuto  il
decreto del Capo della Polizia, pubblicato  il  13  agosto  2019,  di
avvio al corso di formazione per 1851 allievi agenti della Polizia di
Stato selezionati tramite lo scorrimento della graduatoria. 
    Questo provvedimento, con cui si  e'  conclusa  la  procedura  di
assunzione, e' stato impugnato con motivi  aggiunti,  notificati  dai
ricorrenti al Ministero dell'interno e ad alcuni controinteressati il
26 e il 28 ottobre 2019. 
    L'integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  di  tutti  i
candidati ammessi al corso di formazione, mediante pubblici proclami,
autorizzata dal  tribunale  amministrativo  regionale  con  ordinanza
numero 8044 del 7 dicembre 2019, e' stata regolarmente  eseguita  dai
ricorrenti, ma nessun controinteressato si e' costituito in giudizio. 
    L'Avvocatura  dello  Stato  ha  eccepito  l'inammissibilita'  del
ricorso,  essendo  contestati   i   requisiti   prescritti   da   una
disposizione di legge, l'art. 11, comma 2-bis  del  decreto-legge  n.
135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  12/2019.  Si
tratterebbe  di  norma  conforme  ai   principi   costituzionali   di
ragionevolezza, logicita'  ed  eguaglianza,  oltre  che  sorretta  da
finalita' acceleratorie. Infine, la  questione  di  costituzionalita'
sarebbe inammissibile per sconfinamento del giudice delle  leggi  nel
merito della discrezionalita' del legislatore, come  suggerito  dalla
stessa Corte costituzionale che, recentissimamente, con  sentenza  n.
21/2020  del  14  febbraio  2020,  avrebbe  affrontato  proprio   una
questione di  legittimita'  sollevata  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per l'Abruzzo afferente le  novita'  normative  riguardanti
l'ordinamento dell'amministrazione della Polizia. 
 
                               Diritto 
 
    I ricorrenti impugnano il provvedimento del 13 marzo 2019  e  gli
atti conseguenti con cui il Ministero dell'interno li ha  esclusi  da
una procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di
una precedente graduatoria concorsuale  in  cui  erano  collocati  in
posizione utile per aspirare all'assunzione. 
    Preliminarmente  deve  essere  confutata   l'eccezione,   seppure
generica, di inammissibilita' o improcedibilita' del ricorso. 
    Il ricorso, notificato il 1° luglio 2019 al Ministero resistente,
e' tempestivo, perche' il decreto del 13  marzo  2019,  che  ha  dato
avvio alla procedura di scorrimento  della  graduatoria  da  cui  gli
interessati sono stati esclusi, e' stato impugnato congiuntamente  al
provvedimento del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il
7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  mediante  il  quale  e'  stata
disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza  fisica  e
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi  nella  fascia  di  voto  8,750 -   8,250   decimi   della
graduatoria. 
    Quest'ultimo decreto costituisce l'atto concretamente lesivo  per
i candidati inseriti nella suddetta fascia di punteggio, nella  quale
erano compresi i ricorrenti. 
    Infatti  il  Ministero  dell'interno,  inizialmente,  aveva  dato
esecuzione alla legge sullo  scorrimento  della  graduatoria  con  il
decreto del  13  marzo  2019,  prendendo  in  considerazione  i  soli
candidati con una votazione compresa tra 9,50 e 8,875. 
    Gli attuali ricorrenti  non  erano  interessati  alla  procedura,
essendo  tutti  collocati  in  graduatoria  con  punteggi  inferiori,
compresi tra 8,75 e 8,25. 
    Pertanto, essi non avrebbero potuto impugnare  immediatamente  il
decreto del 13 marzo 2019, di avvio della procedura,  per  originaria
carenza di interesse. 
    Nel mese di giugno 2019 il  Ministero,  non  essendo  riuscito  a
coprire  tutti  i  posti  disponibili,  ha   avviato   un   ulteriore
scorrimento della graduatoria, convocando  per  gli  accertamenti  di
idoneita' una fascia di concorrenti  con  un  punteggio  inferiore  a
quello fino ad allora considerato, fino a punti 8,25. 
    Soltanto allora, quando il Ministero, con il  decreto  pubblicato
il 7 giugno 2019, ha  esteso  lo  scorrimento  della  graduatoria  ai
concorrenti con punteggi inferiori, compresi tra 8,75 e 8,25,  si  e'
concretizzato l'interesse dei  ricorrenti  alla  partecipazione  alla
procedura. 
    Pertanto, il termine di sessanta giorni  per  l'impugnazione  del
provvedimento lesivo,  fissato,  a  pena  di  decadenza,  dal  codice
processuale amministrativo, ha iniziato a  decorrere,  nei  confronti
dei ricorrenti, dal 7 giugno 2019,  giorno  della  pubblicazione  del
decreto di apertura della procedura di assunzione ad  una  fascia  di
candidati piu' ampia di quella inizialmente prevista. 
    Il ricorso e' anche procedibile,  essendo  stato  tempestivamente
impugnato il decreto del 12 agosto 2019  recante  approvazione  della
graduatoria finale dei candidati da assumere mediante avvio al  corso
di  formazione,  con  motivi   aggiunti   notificati   al   Ministero
dell'interno e ad alcuni controinteressati il  26  e  il  28  ottobre
2019. Anche l'integrazione del contraddittorio per pubblici  proclami
e' stata eseguita nei  termini  e  con  le  modalita'  stabilite  dal
giudice. 
    A  giudizio  del   Collegio,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e'  rilevante
e non manifestamente infondata. 
    Infatti,  l'esclusione  dei   ricorrenti   dalla   procedura   di
assunzione e' stata determinata dall'applicazione dell'art. 11, comma
2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018,  introdotto,  in
sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12. 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, si deve considerare che la  previsione  normativa  in
esame ha obbligato l'amministrazione ad agire nei termini e nei  modi
ritenuti  illegittimi  dalla  parte  ricorrente,  non  lasciando   al
Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli
affermati principi in materia  di  pubblici  concorsi  e,  in  ultima
analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della PA  e  di
uguaglianza tra i cittadini. 
    Si deve premettere, al riguardo, che il  Ministero  dell'interno,
con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto  un  concorso  pubblico
per il reclutamento di 893 agenti di polizia. 
    Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un
limite massimo di eta' pari ad anni 30 e il possesso  del  titolo  di
studio della licenza media inferiore. 
    Nella graduatoria definitiva del concorso,  oltre  ai  vincitori,
erano collocati tutti i candidati che  avevano  riportato  almeno  la
sufficienza nella prova scritta, ma non erano  stati  convocati,  per
mancanza  di  posti  disponibili,  alle  ulteriori  prove  selettive,
consistenti  nell'accertamento  della  idoneita'  psicofisica,  nella
verifica   dell'efficienza   fisica   attraverso   prove    sportive,
nell'accertamento dell'attitudine al servizio nelle forze di  polizia
mediante test psicologici e colloquio psicoattitudinale. 
    Si trattava quindi di candidati non  ancora  idonei,  non  avendo
essi  completato  la   selezione   concorsuale,   ma   potenzialmente
interessati  ad  eventuali   provvedimenti   di   scorrimento   della
graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori  posti  da
coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. 
    Dopo la conclusione del concorso, il regolamento che stabilisce i
requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  alla
qualifica di agente di  polizia  (D.P.R.  24  aprile  1982,  n.  335,
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia) e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e),  n.
1), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
    Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del regolamento, al comma
1, dispone che «L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante
pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini  italiani
in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: 
        b)  eta'  non  superiore  a  ventisei  anni   stabilita   dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, fatte  salve  le  deroghe  di  cui  al  predetto
regolamento; 
        d) diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario.» 
    E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n.  12,
che  ha  modificato,  in  sede  di   conversione,   l'art.   11   del
decreto-legge numero 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. 
    La disposizione rilevante introdotta dalla legge  di  conversione
e' la seguente: 
        all'art. 11 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,   articolo   dedicato
all'adeguamento  dei  fondi  destinati   al   trattamento   economico
accessorio del personale dipendente della  pubblica  amministrazione,
e' aggiunto il comma 2-bis che cosi' statuisce: 
          «Al fine di semplificare le procedure per la copertura  dei
posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1, lettera c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli  allievi  agenti
della Polizia di Stato, nei limiti delle  facolta'  assunzionali  non
soggette alle riserve di posti di cui al citato art.  703,  comma  1,
lettera c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante  scorrimento
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso  pubblico
per l'assunzione di  893  allievi  agenti  della  Polizia  di'  Stato
bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza del 18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 40 del 26 maggio 2017. L'amministrazione  della  Pubblica
Sicurezza procede alle predette assunzioni: 
b) limitatamente ai soggetti risultati  idonei  alla  relativa  prova
scritta d'esame e secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» 
    L'art.  11,  comma   2-bis,   del   decreto-legge   n.   135/2018
costituisce,   dunque,   la    norma    presupposta    dall'attivita'
amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere  in  concreto
difforme da quanto legislativamente disposto. 
    L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.  135/2018,  infatti,
ha obbligato l'amministrazione dell'Interno a disporre lo scorrimento
della  graduatoria   concorsuale   applicando   retroattivamente   la
normativa sopravvenuta  sui  requisiti  di  ammissione  al  concorso,
sfavorevoli ai ricorrenti, limitando  l'assunzione  esclusivamente  a
chi, alla data del 1° gennaio  2019,  fosse  in  possesso  dei  nuovi
requisiti relativi al limite di eta' e al titolo  di  studio  fissati
dall'art. 6,  comma  1,  lettera  b), decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. 
    Di conseguenza, non tutti  i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di studio secondario  superiore.  Pertanto,  mediante  gli
atti impugnati, i ricorrenti  sono  stati  escluso  dalla  selezione,
avendo superato il limite massimo di eta' anagrafica stabilito  dalla
norma sospettata di illegittimita' costituzionale. 
    Avverso gli  atti  impugnati  i  ricorrenti  deducono  molteplici
censure,   sostanzialmente    riconducibili    alla    illegittimita'
costituzionale della norma applicata, oltre che  alla  illegittimita'
della norma sotto altri profili. 
    A  giudizio  del  collegio,  risulta  decisiva  la  questione  di
legittimita' costituzionale,  sollevabile  anche  d'ufficio,  essendo
prive di fondamento le altre censure dedotte, come si chiarira' nella
sentenza di merito. 
    Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto  a  base  giuridica
l'art. 11, comma 2-bis, lettera  b)  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, la questione di legittimita' costituzionale della norma
di legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio,  in  quanto
la sua eventuale fondatezza e  il  suo  conseguente  accoglimento  da
parte della Corte costituzionale  comporterebbe  l'annullamento,  per
invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    A giudizio del  Collegio,  non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11   del   decreto-legge n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del
voto in essa conseguito  «purche'  in  possesso,  alla  data  del  1°
gennaio 2019, dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare.» 
    E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione
normativa  contraddistinta  dalla   lettera   b)   bensi'   la   sola
proposizione che impedisce l' assunzione di tutti i candidati  idonei
alla prova scritta,  completando  la  disposizione  con  le  seguenti
parole: «purche' in possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   codice
dell'ordinamento militare.» 
    La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in
possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli  articoli
97 e 3 della Costituzione. 
    Infatti,  non  tutti   i   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso
del titolo di  studio  secondario  superiore,  pur  essendo  essi  in
possesso dei  requisiti  stabiliti  dal  bando  di  concorso  per  la
partecipazione alla selezione. 
    Si e'  trattato,  in  sostanza,  di  una  legge-provvedimento  ad
efficacia retroattiva. 
    La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi  provvedimento
quelle leggi  che  «contengono  disposizioni  dirette  a  destinatari
determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e  n.  2
del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato  e  limitato  di
destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n.  24  del  2018),  che
hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr.  sentenze  n.  20  del
2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da
particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010  e  n.  429  del
2009). E tali leggi devono soggiacere ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio,
con l'ulteriore precisazione che tale  sindacato  deve  essere  tanto
piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia  la  natura  provvedimentale
dell'atto  legislativo  sottoposto  a  controllo  (cfr.  sentenza  20
novembre 2013, n. 275). 
    La particolarita' della norma in esame consiste  non  solo  nella
applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da  cui  consegue  la
qualificazione di essa  come  legge-provvedimento,  ma,  soprattutto,
nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando
(eta' non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a
quello precedentemente richiesto). 
    Ancora piu' straordinaria e'  la  circostanza  che  questo  nuovo
criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia  stato  introdotto
dopo la formazione della graduatoria. 
    La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in
modo  da  escludere  dall'assunzione  numerosi  candidati   utilmente
classificatisi in base al criterio meritocratico  (voto  della  prova
scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli,  stando  ai
criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o  anche
in possesso di un titolo di studio superiore). 
    La  modificazione  della  graduatoria,  in  questo   risiede   la
particolarita' della  fattispecie,  non  e'  stata  disposta  con  un
provvedimento amministrativo, ma con la legge di  conversione  di  un
decreto legge. 
    Se  la  decisione  di  modificare  la  graduatoria   di   merito,
escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione
di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova
d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non  vi  e'
dubbio  che  quell'atto   sarebbe   stato   annullato   dal   giudice
amministrativo, per palese illegittimita'. 
    Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il  principio
che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici
concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia  gia'
in itinere (Cons. Stato Sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573). 
    In linea di principio, le norme sopravvenute  non  devono  essere
applicate ai concorsi gia'  banditi,  tranne  il  caso  in  cui  esse
abbiano carattere  interpretativo,  non  potendo  essere  alterati  i
presupposti giuridici del procedimento concorsuale. 
    Modificare le «regole del gioco» mentre la «partita» e' in  corso
determinerebbe la violazione della par condicio  dei  partecipanti  e
del   principio   di   tutela   dell'affidamento    (nella    specie:
dell'affidamento riposto dai candidati nel bando  di  concorso,  atto
costituente la lex specialis della  procedura  selettiva,  sempreche'
non in contrasto con norme imperative vigenti al  momento  della  sua
emanazione). 
    Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la  modificazione,
in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso  e'
intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la  procedura
concorsuale,  ammettendo  alla  prosecuzione  della  stessa  solo   i
candidati in possesso di requisiti diversi da  quelli  stabiliti  per
l'ammissione alla prova di esame. 
    Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma  priva
dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed  una
sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando  di  concorso
adottato con il decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale
della  Pubblica  Sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n.
40 del 26 maggio 2017, riaperta,  dopo  lo  svolgimento  della  prova
scritta, al fine di consentire le assunzioni autorizzate dalla  legge
mediante scorrimento della graduatoria gia' definita. 
    Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai
rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli  atti  della  pubblica
amministrazione, posto che la garanzia della  tutela  giurisdizionale
viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste
per gli atti legislativi, potendo gli  stessi  essere  sottoposti  al
sindacato della  Corte  costituzionale,  previa  intermediazione  del
giudice rimettente. 
    In linea generale la giurisprudenza  riconosce  che,  quando  una
determinazione  normalmente  devoluta  alla  discrezionalita'   della
pubblica  amministrazione  viene  adottata  con  legge,  non  essendo
previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  di  costituzionalita'
delle leggi, al privato cittadino e' consentito chiedere  al  giudice
adito la rimessione  della  q.l.c.  della  legge  provvedimento  alla
Consulta, previa delibazione della rilevanza e  della  non  manifesta
infondatezza della questione, non tollerando gli articoli  24  e  113
della Costituzione alcuna sacca di immunita' per l'operato della P.A.
Il ricorso avverso la legge-provvedimento contiene,  in  pratica,  le
medesime censure che  sarebbero  state  sollevate  nei  riguardi  del
provvedimento che la P.A. ha sostituito con l'atto legislativo  (cfr.
ex multis Tribunale amministrativo regionale Puglia, Lecce,  sentenza
19 ottobre 2007, n. 3631). 
    Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della
legge-provvedimento deve  avvenire  alla  luce  del  principio  della
ragionevolezza.  Sostanzialmente,  il  sindacato  costituzionale   si
sostituisce  al  giudizio  sull'eccesso  di  potere,  posto  che   il
contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela  il  risultato
di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero
rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita'  che
raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua  di
una figura, per cosi' dire,  sintomatica  di  eccesso  di  potere  e,
dunque, di sviamento rispetto  alle  attribuzioni  che  l'ordinamento
assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n.
313 del 1995). 
    Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo
obiettivo e tradisca la sua ratio» (Corte costituzionale, sentenza n.
43 del 1997). «Ripetutamente, infatti, la Corte ha affermato  che  la
legittimita'  delle  leggi  provvedimento  deve  essere  valutata  in
relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione  al
pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che  e'  insito
nella adozione di diposizioni legislative di tipo  particolare,  sono
soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente
sotto i profili della non arbitrarieta' e  della  ragionevolezza,  in
tal modo garantendo i soggetti interessati dagli  effetti  dell'atto,
il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono
i profili  provvedimentali  caratteristici  della  legge  soggetta  a
controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n.  267  del
2007)» (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289). 
    La legge applicata  nel  caso  controverso,  oltre  ad  avere  il
contenuto sostanziale di un  provvedimento  amministrativo,  presenta
una evidente natura retroattiva, atteso  che  produce  effetti  sulla
graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27  ottobre
2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della  legge  11
febbraio 2019, n. 12. 
    In tal modo operando, la legge ha obbligato l'amministrazione  ad
applicare  i  nuovi  requisiti  di  ammissione   ad   una   procedura
concorsuale  gia'  svolta  e  conclusa   con   l'approvazione   della
graduatoria di merito, di cui si e' disposto  lo  scorrimento,  cosi'
andando ad incidere  su  situazioni  giuridiche  gia'  consolidate  a
seguito dello svolgimento di una fase autonoma del  concorso,  chiusa
in data 27  ottobre  2017,  con  conseguente  lesione  del  legittimo
affidamento  dei  candidati  utilmente  classificati  nella  relativa
graduatoria. 
    Il Giudice delle leggi ha statuito che: «al  legislatore  non  e'
preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative
che di interpretazione autentica, purche' tale scelta  normativa  sia
giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso  un  puntuale
bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e  i
valori,    costituzionalmente    tutelati,    potenzialmente     lesi
dall'efficacia a ritroso della norma  adottata.  Tra  tali  valori  -
costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle  leggi  -
sono ricompresi il  principio  generale  di  ragionevolezza,  che  si
riflette nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere  giudiziario»  (Corte
costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73). 
    Nel caso di specie,  si  dubita  della  conformita'  della  norma
censurata ai canoni di legittimita' appena  indicati,  in  quanto  la
norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti  di
partecipazione  ad  un  concorso  bandito,   espletato   e   concluso
precedentemente alla sua entrata in vigore,  appare  irragionevole  e
lesiva del  principio  di  certezza  del  diritto  e  di  tutela  del
legittimo affidamento. 
    In verita', a fronte di  un  evidente  contenuto  provvedimentale
della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge
anche  il  profilo  discriminatorio  e  lesivo   del   principio   di
imparzialita' della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame. 
    Non  vi  e'  dubbio   che,   all'atto   dell'approvazione   della
legge-provvedimento,  i  suoi  destinatari  erano  immediatamente   e
aprioristicamente individuabili, tanto dal legislatore, quanto  dalla
pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria  di  merito
ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio  di  ciascuno
dei candidati classificati  in  posizione  potenzialmente  utile  per
beneficiare dello scorrimento della graduatoria. 
    I  nuovi,  restrittivi  requisiti  di  assunzione,   andando   ad
applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno
consentito alla P.A. di scegliere taluni soggetti,  gia'  noti,  cosi
favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili. 
    Cio' appare  in  contrasto  con  il  principio  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. 
    In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva,  con
tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i  quali
sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo
scorrimento  della  graduatoria  concorsuale  a   nuovi   e   diversi
requisiti, ha consapevolmente  orientato  l'azione  amministrativa  a
tutto  vantaggio  di   un   gruppo   di   soggetti   «nominativamente
individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. 
    In tal modo risulta violato anche  il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi  un  trattamento
ingiustamente diverso ad alcuni  dei  candidati,  rispetto  ad  altri
inseriti  nella  stessa  graduatoria  che  avrebbero   dovuto   poter
concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in  possesso  degli
stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. 
    Si  deve,  inoltre,  considerare  che,  prima  dello  scorrimento
impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del
29 ottobre 2018,  aveva  proceduto  ad  un  altro  scorrimento  della
graduatoria concorsuale, incrementando i posti  disponibili  ai  fini
dell'assunzione e  assumendo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,
tutti i candidati gia' convocati e risultati  idonei  alle  verifiche
psico-attitudinali e di efficienza fisica. 
    Questo  precedente  scorrimento   era   avvenuto   allorche'   il
legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  e  con
il  decreto  di  attuazione  13  luglio  2018,  n.  103,  aveva  gia'
modificato l'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
335 del 24 aprile 1982, prevedendo i nuovi requisiti. 
    Eppure, in occasione del precedente scorrimento, disposto  appena
4 mesi prima dell'adozione del provvedimento che ha dato  avvio  alla
procedura di assunzione controversa, l'amministrazione,  giustamente,
aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal  bando  di
concorso, pur essendo gia' entrati in vigore  i  nuovi  requisiti  di
accesso alla Polizia di Stato, per cui,  anche  sotto  tale  profilo,
sembra  essersi  ora  perpetrata  una  irragionevole  violazione  del
principio di uguaglianza. 
    La differente disciplina  delle  due  procedure  di  scorrimento,
espletate a brevissima distanza temporale  l'una  dall'altra,  sembra
non trovare alcuna  giustificazione  ragionevole,  sconfinando  nella
vera e propria arbitrarieta'. 
    Neppure  si  puo'   ritenere   che   la   norma   sospettata   di
incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della
selezione. 
    Al contrario, risulta palese  il  rallentamento  della  procedura
provocato  dalla  rideterminazione  dei  requisiti,   essendo   stata
costretta la PA a riesaminare, una per una, le posizioni dei  singoli
candidati, per accertare l'eta' anagrafica e l'eventuale acquisizione
di un titolo di studio superiore a quello in origine richiesto. Se la
norma non fosse stata introdotta, non sarebbe stata necessaria questa
ulteriore  fase  di  verifica   e   il   Ministero   avrebbe   potuto
semplicemente  ammettere  alle  prove  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale tutti i candidati inseriti in graduatoria, pacificamente
in possesso dei requisiti di ammissione al concorso,  gia'  accertati
nella fase precedente l'espletamento della prova scritta. 
    In conclusione e in necessaria sintesi: 
        non si dubita della legittimita' costituzionale di una  norma
di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i  requisiti  di
accesso alle  forze  di  polizia,  introducendo  un  limite  di  eta'
inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato,  rientrando
nella  discrezionalita'  legislativa  la   determinazione   di   tali
requisiti,  sempre  che  i  nuovi  requisiti  non   siano   applicati
retroattivamente; 
        neppure si dubita della legittimita'  costituzionale  di  una
norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di  assunzione
degli agenti di polizia, anziche' bandire un  nuovo  concorso,  abbia
disposto  lo  scorrimento  della  graduatoria  di  un  concorso  gia'
espletato; 
        cio'    che     appare     irragionevole,     intrinsecamente
contraddittorio e in  contrasto  con  i  principi  costituzionali  di
imparzialita' della pubblica  amministrazione  e  di  eguaglianza  di
tutti i cittadini che abbiano partecipato ad  un  concorso  pubblico,
nonche'  di  certezza  del  diritto  e  di  rispetto  del   legittimo
affidamento, e' l'opzione di attingere ad un concorso gia' espletato,
modificando retroattivamente i requisiti di ammissione  e  procedendo
allo scorrimento di una graduatoria  che  viene  modificata  dopo  la
conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e
procedendo all'assunzione  di  altri  candidati,  sulla  base  di  un
criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento  delle
prove d'esame. 
    Per  completezza  di  trattazione  e'  opportuno   rilevare   che
l'eccezione  di  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, sollevata dall'Avvocatura statale in una delle ultime
memorie  difensive,  con  riferimento  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2020, e' priva di fondamento. 
    Ad  avviso   della   difesa   statale,   la   questione   sarebbe
inammissibile  perche'  con  essa  si  tenderebbe  ad  ottenere   una
decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge. 
    L'eccezione non coglie la netta differenza tra  la  questione  di
legittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte  con
la sentenza n. 21 del 2020 e quella sollevata nel presente  giudizio.
Nel caso cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, il  giudice  «a
quo» aveva sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  di
una disposizione contenuta nel  decreto  legislativo  numero  95  del
2017, in materia di revisione dei ruoli delle forze di  polizia,  con
la quale, dopo aver istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della
Polizia di Stato,  era  stato  stabilito  che  alla  copertura  della
relativa  dotazione  organica  si  sarebbe  provveduto  mediante   un
concorso per titoli, in esito al quale i  vincitori  sarebbero  stati
nominati vice commissari  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento  con
decorrenza giuridica ed economica dalla  data  di  inizio  del  primo
corso di formazione. Ad avviso del giudice  rimettente,  la  prevista
decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe  violato
il criterio direttivo della sostanziale equiordinazione  delle  forze
di polizia, non ponendo rimedio  al  ritardo  nella  progressione  in
carriera  del  personale  interessato.  Condivisibilmente,  la  Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, non  essendo
chiaro l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto la
mera  caducazione  della  disposizione   relativa   alla   decorrenza
dell'inquadramento  non  avrebbe  fatto  conseguire   il   risultato,
auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale  equiordinazione
del personale delle forze di polizia. 
    Completamente diversa e' la questione sollevata  in  questa  sede
processuale, atteso che la caducazione della  proposizione  normativa
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare»  contenuta
nell'art. 11 comma 2-bis, lettera  B  del  decreto-legge n.  135  del
2018, come convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare  i  requisiti
piu'   restrittivi   introdotti   dalla   disposizione   controversa,
assoggettando la  selezione  alla  disciplina  stabilita,  quanto  ai
requisiti  di  partecipazione,  dal  bando  di   concorso   e   dalla
regolamentazione in vigore all'epoca in cui  il  concorso  era  stato
bandito. 
    Per tutte le ragioni  esposte,  questo  tribunale  amministrativo
regionale  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  recata  dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40  del  26  maggio
2017) secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa  conseguito
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art.  2049  del  citato  codice  dell'ordinamento  militare»  per
violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione. 
    La rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Quater): 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede  di
conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla  data  del  1°
gennaio 2019, dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare» per contrasto con  gli  articoli  97  e  3
della Costituzione. 
        Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e   ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
        Ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  comunicata  alle   parti   costituite,   al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno  12
maggio  2020,   tenutasi   mediante   collegamento   da   remoto   in
videoconferenza, secondo  quanto  disposto  dall'art.  84,  comma  6,
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, con
l'intervento dei magistrati: 
          Salvatore Mezzacapo, Presidente; 
          Mariangela Carniniti, consigliere; 
          Antonio Andolfi, consigliere, estensore; 
 
                      Il Presidente: Mezzacapo 
 
                                                 L'estensore: Andolfi