N. 200 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2020
Ordinanza del 28 maggio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Bonaparte Mattia contro il Ministero dell'interno e altri. Impiego pubblico - Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia - Assunzione degli allievi agenti mediante scorrimento della graduatoria concorsuale - Prevista limitazione ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti fissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982. - Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11, comma 2-bis, lettera b).(GU n.4 del 27-1-2021 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione prima quater) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8509 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mattia Bonaparte, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belisario, n. 7; Contro il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Nei confronti di Ciro Luca Spina non costituito in giudizio; Per l'annullamento: a) del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 allievi agenti della polizia di Stato; b) del decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 21, del 15 marzo 2019; c) della Tabella A, allegata al decreto di cui al punto a) precedente, che elenca i concorrenti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio e che non comprende il ricorrente, impedendogli cosi' di potere partecipare alla selezione pubblica; d) della Tabella B, allegata al decreto di cui al punto a), che elenca i concorrenti esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di eta' anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; e) della Tabella C, che elenca i concorrenti, che elenca i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'art. 4, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; f) del decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 32, del 23 aprile 2019; g) di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente. E con i motivi aggiunti: h) del decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, sul sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it/, che ha approvato « ... l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 1 ...», e «... l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2 ...»; i) ove occorra, della legge provvedimento contenuta all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprila 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento; l) ove occorra dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della polizia di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 95/2017, fissa il limite massimo di eta' di ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; e sempre ove occorra del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/82; m) di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, che attiene alla odierna vicenda, previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale (per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento e con l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale): della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lett. b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della polizia di Stato, (...) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano; Fatto Con il ricorso introduttivo, notificato al Ministero dell'interno in data 22 giugno 2019, parte ricorrente impugna il decreto del Capo della polizia n. 333B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale e' stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40, nonche', specificamente, le Tabelle A, B e C, allegate al predetto decreto. L'impugnazione del provvedimento di avvio della procedura di assunzione e' stata proposta congiuntamente a quella del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi della predetta graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti P.S., interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti P.S. nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto. Questo secondo provvedimento e' stato adottato il 6 giugno 2019 dal Ministero, non essendo esso riuscito a coprire tutti i posti disponibili con lo scorrimento avviato il 13 marzo precedente, quando erano stati presi in considerazione i soli candidati con una votazione compresa tra 9,50 e 8,875: pertanto, il Ministero ha disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria, convocando per gli accertamenti di idoneita' una fascia di concorrenti con un punteggio inferiore a quello fino ad allora considerato, compreso tra punti 8,75 e punti 8,25. Parte ricorrente dichiara di aver conseguito una votazione compresa nella fascia 8,750 - 8,250 decimi (e, precisamente, 8,625) e, ciononostante, essere stata esclusa dallo scorrimento per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della polizia di Stato, disposto con l'ultimo decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 7 giugno 2019, n. 45, poiche' non in possesso dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa sopravvenuta. Argomenta parte ricorrente che questo decreto costituisce l'atto concretamente lesivo nei propri confronti in quanto, nonostante l'utile collocazione in graduatoria, e' stata esclusa dalla selezione poiche', con i provvedimenti impugnati, lo scorrimento della graduatoria e' stato limitato ai candidati di eta' non superiore ai 26 anni e in possesso di diploma di scuola media superiore, mentre il ricorrente - che aveva preso parte al suddetto concorso bandito nel 2017 possedendo i requisiti allora richiesti - alla data del 1° gennaio 2019, benche' in possesso del diploma intermedio del 3° anno di scuola media superiore, non aveva conseguito il diploma di scuola media superiore, secondo quanto successivamente richiesto dalla disposizione normativa di cui trattasi. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare e ammissione al prosieguo dell'iter concorsuale, anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione. Gli atti della procedura sono censurati per i seguenti motivi: Violazione del principio del legittimo affidamento; Violazione del generale principio meritocratico; Violazione dell'art. 97 della Costituzione sul buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione; Violazione dell'art. 34 della Costituzione, terzo comma, e per violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 della Costituzione; Violazione del principio generale di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione e concretizzato nella direttiva 2000/78 del Consiglio europeo, che sancisce la non discriminazione basata sul requisito dell'eta', poiche' si vanno a preferire i candidati piu' giovani a quelli che nelle procedure concorsuali si sono rivelati piu' meritevoli; Violazione articoli 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale. Si solleva eccezione di incostituzionalita' dell'art. 11, comma 2-bis, lett. b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della polizia di Stato, (...) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40, del 26 maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare. Il Ministero dell'interno si e' costituito in giudizio per resistere al ricorso. Nelle more della trattazione del ricorso, e' sopravvenuto il decreto del Capo della polizia, pubblicato il 13 agosto 2019, di avvio al corso di formazione per 1851 allievi agenti della polizia di Stato selezionati tramite lo scorrimento della graduatoria. Questo provvedimento, con cui si e' conclusa la procedura di assunzione, e' stato impugnato con motivi aggiunti, notificati da parte ricorrente al Ministero dell'interno e al controinteressato Spina Ciro Luca il 24 settembre 2019. L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati ammessi al corso di formazione, autorizzata dal Tribunale amministrativo regionale con ordinanze n. 5309/2019 del 2 agosto 2019 e 7407/2019 del 13 novembre 2019, e' stata regolarmente eseguita da parte ricorrente, ma nessun controinteressato si e' costituito in giudizio. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'irricevibilita' del ricorso per mancata tempestiva impugnativa del decreto 13 marzo 2019, con il quale e' stata avviata la procedura di assunzione di 1851 allievi agenti e sono stati stabiliti i requisiti di partecipazione al concorso, ivi compresi il possesso di una determinata eta' e di un titolo di studio; l'inammissibilita' per carenza di interesse, in quanto anche qualora, all'esito degli accertamenti, parte ricorrente dovesse risultare idonea, non riuscirebbe mai a collocarsi in posizione utile, ovvero tra i 1851 aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e che devono essere avviati al corso di formazione; nel merito, ha evidenziato l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, essendo contestati i requisiti prescritti da una disposizione di legge, l'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019. Si tratterebbe di norma conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza, logicita' ed eguaglianza, oltre che sorretta da finalita' acceleratorie. Diritto Parte ricorrente impugna il provvedimento del 13 marzo 2019 e gli atti conseguenti con cui il Ministero dell'interno lo ha escluso dalla procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di una precedente graduatoria concorsuale in cui era collocata in posizione utile per aspirare all'assunzione. Preliminarmente deve essere confutata l'eccezione di irricevibilita' e inammissibilita' del ricorso. Il ricorso, notificato il 1° luglio 2019 al Ministero resistente, e' tempestivo, perche' il decreto del 13 marzo 2019, che ha dato avvio alla procedura di scorrimento della graduatoria da cui parte ricorrente e' stata esclusa, e' stato impugnato congiuntamente al provvedimento del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» mediante il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi della graduatoria. Quest'ultimo decreto costituisce infatti l'atto concretamente lesivo per i candidati inseriti nella suddetta fascia di punteggio, nella quale era compresa parte ricorrente. Infatti il Ministero dell'interno, inizialmente, aveva dato esecuzione alla legge sullo scorrimento della graduatoria con il decreto del 13 marzo 2019, prendendo in considerazione i soli candidati con una votazione compresa tra 9,50 e 8,875: poiche' parte ricorrente non era interessata alla procedura, essendo collocata in graduatoria con punteggio inferiore, compreso tra 8,75 e 8,25, neppure avrebbe potuto impugnare immediatamente il decreto del 13 marzo 2019, di avvio della procedura, per originaria carenza di interesse. Nel mese di giugno 2019 il Ministero, non essendo riuscito a coprire tutti i posti disponibili, ha avviato un ulteriore scorrimento della graduatoria, convocando per gli accertamenti di idoneita' una fascia di concorrenti con un punteggio inferiore a quello fino ad allora considerato, fino a punti 8,25. Soltanto allora, quando il Ministero, con il decreto pubblicato il 7 giugno 2019, ha esteso lo scorrimento della graduatoria ai concorrenti con punteggi inferiori, compresi tra 8,75 e 8,25, si e' concretizzato l'interesse di parte ricorrente alla partecipazione alla procedura. Pertanto, il termine di 60 giorni per l'impugnazione del provvedimento lesivo, fissato, a pena di decadenza, dal codice processuale amministrativo, ha iniziato a decorrere, nei confronti di parte ricorrente, dal 7 giugno 2019, giorno della pubblicazione del decreto di apertura della procedura di assunzione ad una fascia di candidati piu' ampia di quella inizialmente prevista. Quanto alla inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse, il Collegio ritiene l'eccezione generica e priva di pregio, non potendosi escludere ulteriori scorrimenti della graduatoria anche con riferimento ad eventuali possibili rinunce degli aspiranti che precedono il ricorrente in graduatoria, anche avuto riguardo unicamente al punteggio conseguito senza considerare il possesso dei nuovi requisiti. Il ricorso e' anche procedibile, essendo stato tempestivamente impugnato il decreto del 12 agosto 2019 recante approvazione della graduatoria finale dei candidati da assumere mediante avvio al corso di formazione, con motivi aggiunti notificati al Ministero dell'interno e al controinteressato Luca Ciro Spina il 24 settembre 2019. Anche l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e' stata eseguita nei termini e con le modalita' stabilite dal giudice. A giudizio del Collegio, la questione di legittimita' costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e' rilevante e non manifestamente infondata. Infatti, l'esclusione di parte ricorrente dalla procedura di assunzione e' stata determinata dall'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Sulla rilevanza In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, si deve considerare che la previsione normativa in esame ha obbligato l'Amministrazione ad agire nei termini e nei modi ritenuti illegittimi dalla parte ricorrente, non lasciando al Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli affermati principi in materia di pubblici concorsi e, in ultima analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della pubblica amministrazione e di uguaglianza tra i cittadini. Si deve premettere, al riguardo, che il Ministero dell'interno, con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 893 agenti di polizia. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di eta' pari ad anni 30 e il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore. Nella graduatoria definitiva del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti i candidati che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova scritta, ma non erano stati convocati, per mancanza di posti disponibili, alle ulteriori prove selettive, consistenti nell'accertamento della idoneita' psicofisica, nella verifica dell'efficienza fisica attraverso prove sportive, nell'accertamento dell'attitudine al servizio nelle forze di polizia mediante test psicologici e colloquio psicoattitudinale. Si trattava quindi di candidati non ancora idonei, non avendo essi completato la selezione concorsuale, ma potenzialmente interessati ad eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori posti da coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di agente di polizia (decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del Regolamento, al comma 1, dispone che «L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.» E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. La disposizione rilevante introdotta dalla legge di conversione e' la seguente: All'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, articolo dedicato all'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, e' aggiunto il comma 2-bis che cosi statuisce: «Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1, lett. c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato art. 703, comma 1, lett. c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40, del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018 costituisce, dunque, la norma presupposta dall'attivita' amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere in concreto difforme da quanto legislativamente disposto. L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, infatti, ha obbligato l'Amministrazione dell'interno a disporre lo scorrimento della graduatoria concorsuale applicando retroattivamente la normativa sopravvenuta sui requisiti di ammissione al concorso, sfavorevoli ai ricorrenti, limitando l'assunzione esclusivamente a chi, alla data del 1° gennaio 2019, fosse in possesso dei nuovi requisiti relativi al limite di eta' e al titolo di studio fissati dall'art. 6, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. Di conseguenza, non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla assunzione mediante scorrimento, purche' in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove d'idoneita'. In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore. Pertanto, mediante gli atti impugnati, parte ricorrente e' stata esclusa dalla selezione, non essendo in possesso del titolo di studio secondario superiore. Avverso gli atti impugnati parte ricorrente deduce molteplici censure, sostanzialmente riconducibili alla illegittimita' costituzionale della norma applicata, oltre che alla illegittimita' della norma sotto altri profili. A giudizio del Collegio, risulta decisiva la questione di legittimita' costituzionale, sollevabile anche d'ufficio, essendo prive di fondamento le altre censure dedotte con il presente ricorso, come si chiarira' nella sentenza di merito. Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto a base giuridica l'art. 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la questione di legittimita' costituzionale della norma di legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio, in quanto la sua eventuale fondatezza e il suo conseguente accoglimento da parte della Corte costituzionale comporterebbe l'annullamento, per invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. Sulla non manifesta infondatezza A giudizio del Collegio, non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lett. b), nella parte in cui stabilisce che si procedera' all'assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione normativa contraddistinta dalla lett. b) bensi' la sola proposizione che impedisce l'assunzione di tutti i candidati idonei alla prova scritta, completando la disposizione con le seguenti parole: «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione. Infatti, non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla assunzione mediante scorrimento, purche' in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove d'idoneita'. In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo essi in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso per la partecipazione alla selezione. Si e' trattato, in sostanza, di una legge-provvedimento ad efficacia retroattiva. La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi provvedimento quelle leggi che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n. 24 del 2018), che hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr. sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009). E tali leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio, con l'ulteriore precisazione che tale sindacato deve essere tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (cfr. sentenza 20 novembre 2013, n. 275). La particolarita' della norma in esame consiste non solo nella applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da cui consegue la qualificazione di essa come legge-provvedimento, ma, soprattutto, nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando (eta' non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a quello precedentemente richiesto). Ancora piu' straordinaria e' la circostanza che questo nuovo criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia stato introdotto dopo la formazione della graduatoria. La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in modo da escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico (voto della prova scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli, stando ai criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o anche in possesso di un titolo di studio superiore). La modificazione della graduatoria, in questo risiede la particolarita' della fattispecie, non e' stata disposta con un provvedimento amministrativo, ma con la legge di conversione di un decreto legge. Se la decisione di modificare la graduatoria di merito, escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non vi e' dubbio che quell'atto sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo, per palese illegittimita'. Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il principio che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia gia' in itinere (Consiglio di Stato, sezione III, 30 settembre 2015, n. 4573). In linea di principio, le norme sopravvenute non devono essere applicate ai concorsi gia' banditi, tranne il caso in cui esse abbiano carattere interpretativo, non potendo essere alterati i presupposti giuridici del procedimento concorsuale. Modificare le «regole del gioco» mentre la «partita» e' in corso determinerebbe la violazione della par conditio dei partecipanti e del principio di tutela dell'affidamento (nella specie: dell'affidamento riposto dai candidati nel bando di concorso, atto costituente la lex specialis della procedura selettiva, sempreche' non in contrasto con norme imperative vigenti al momento della sua emanazione). Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la modificazione, in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso e' intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la procedura concorsuale, ammettendo alla prosecuzione della stessa solo i candidati in possesso di requisiti diversi da quelli stabiliti per l'ammissione alla prova di esame. Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma priva dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed una sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando di concorso adottato con il decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40, del 26 maggio 2017, riaperta, dopo lo svolgimento della prova scritta, al fine di consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento della graduatoria gia' definita. Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli atti della pubblica amministrazione, posto che la garanzia della tutela giurisdizionale viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste per gli atti legislativi, potendo gli stessi essere sottoposti al sindacato della Corte costituzionale, previa intermediazione del giudice rimettente. In linea generale la giurisprudenza riconosce che, quando una determinazione normalmente devoluta alla discrezionalita' della pubblica amministrazione viene adottata con legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso di costituzionalita' delle leggi, al privato cittadino e' consentito chiedere al giudice adito la rimessione della q.l.c. della legge provvedimento alla Consulta, previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando gli articoli 24 e 113 della Costituzione alcuna sacca di immunita' per l'operato della pubblica amministrazione. Il ricorso avverso la legge-provvedimento contiene, in pratica, le medesime censure che sarebbero state sollevate nei riguardi del provvedimento che la pubblica amministrazione ha sostituito con l'atto legislativo (cfr. ex multis Tribunale amministrativo regionale Puglia, Lecce, sentenza 19 ottobre 2007, n. 3631). Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della legge-provvedimento deve avvenire alla luce del principio della ragionevolezza. Sostanzialmente, il sindacato costituzionale si sostituisce al giudizio sull'eccesso di potere, posto che il contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela il risultato di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita' che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi' dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1995). Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo obiettivo e tradisca la sua ratio» (Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 1997). «Ripetutamente, infatti, la Corte ha affermato che la legittimita' delle leggi provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione al pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che e' insito nella adozione di diposizioni legislative di tipo particolare, sono soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta' e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati dagli effetti dell'atto, il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono i profili provvedimentali caratteristici della legge soggetta a controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007)» (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289). La legge applicata nel caso controverso, oltre ad avere il contenuto sostanziale di un provvedimento amministrativo, presenta una evidente natura retroattiva, atteso che produce effetti sulla graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27 ottobre 2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12. In tal modo operando, la legge ha obbligato l'Amministrazione ad applicare i nuovi requisiti di ammissione ad una procedura concorsuale gia' svolta e conclusa con l'approvazione della graduatoria di merito, di cui si e' disposto lo scorrimento, cosi' andando ad incidere su situazioni giuridiche gia' consolidate a seguito dello svolgimento di una fase autonoma del concorso, chiusa in data 27 ottobre 2017, con conseguente lesione del legittimo affidamento dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria. Il Giudice delle leggi ha statuito che: «al legislatore non e' preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purche' tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (Corte costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73). Nel caso di specie, si dubita della conformita' della norma censurata ai canoni di legittimita' appena indicati, in quanto la norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti di partecipazione ad un concorso bandito, espletato e concluso precedentemente alla sua entrata in vigore, appare irragionevole e lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. In verita', a fronte di un evidente contenuto provvedimentale della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge anche il profilo discriminatorio e lesivo del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione da cui sembra affetta la norma in esame. Non vi e' dubbio che, all'atto dell'approvazione della legge-provvedimento, i suoi destinatari erano immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore, quanto dalla pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria di merito ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio di ciascuno dei candidati classificati in posizione potenzialmente utile per beneficiare dello scorrimento della graduatoria. I nuovi, restrittivi requisiti di assunzione, andando ad applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno consentito alla pubblica amministrazione di scegliere taluni soggetti, gia' noti, cosi' favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili. Cio' appare in contrasto con il principio di imparzialita' dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva, con tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i quali sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo scorrimento della graduatoria concorsuale a nuovi e diversi requisiti, ha consapevolmente orientato l'azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti «nominativamente individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. In tal modo risulta violato anche il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi un trattamento ingiustamente diverso ad alcuni dei candidati, rispetto ad altri inseriti nella stessa graduatoria che avrebbero dovuto poter concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in possesso degli stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. Si deve, inoltre, considerare che, prima dello scorrimento impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del 29 ottobre 2018, aveva proceduto ad un altro scorrimento della graduatoria concorsuale, incrementando i posti disponibili ai fini dell'assunzione e assumendo, secondo l'ordine della graduatoria, tutti i candidati gia' convocati e risultati idonei alle verifiche psico-attitudinali e di efficienza fisica. Questo precedente scorrimento era avvenuto allorche' il Legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e con il decreto di attuazione 13 luglio 2018, n. 103, aveva gia' modificato l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, prevedendo i nuovi requisiti. Eppure, in occasione del precedente scorrimento, disposto appena 4 mesi prima dell'adozione del provvedimento che ha dato avvio alla procedura di assunzione controversa, l'Amministrazione, giustamente, aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal bando di concorso, pur essendo gia' entrati in vigore i nuovi requisiti di accesso alla polizia di Stato, per cui, anche sotto tale profilo, sembra essersi ora perpetrata una irragionevole violazione del principio di uguaglianza. La differente disciplina delle due procedure di scorrimento, espletate a brevissima distanza temporale l'una dall'altra, sembra non trovare alcuna giustificazione ragionevole, sconfinando nella vera e propria arbitrarieta'. Neppure si puo' ritenere che la norma sospettata di incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della selezione. Al contrario, risulta palese il rallentamento della procedura provocato dalla rideterminazione dei requisiti, essendo stata costretta la pubblica amministrazione a riesaminare, una per una, le posizioni dei singoli candidati, per accertare l'eta' anagrafica e l'eventuale acquisizione di un titolo di studio superiore a quello in origine richiesto. Se la norma non fosse stata introdotta, non sarebbe stata necessaria questa ulteriore fase di verifica e il Ministero avrebbe potuto semplicemente ammettere alle prove di idoneita' psicofisica e attitudinale tutti i candidati inseriti in graduatoria, pacificamente in possesso dei requisiti di ammissione al concorso, gia' accertati nella fase precedente l'espletamento della prova scritta. In conclusione e in necessaria sintesi: Non si dubita della legittimita' costituzionale di una norma di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i requisiti di accesso alle forze di polizia, introducendo un limite di eta' inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato, rientrando nella discrezionalita' legislativa la determinazione di tali requisiti, sempre che i nuovi requisiti non siano applicati retroattivamente; Neppure si dubita della legittimita' costituzionale di una norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di assunzione degli agenti di polizia, anziche' bandire un nuovo concorso, abbia disposto lo scorrimento della graduatoria di un concorso gia' espletato; Cio' che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialita' della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonche' di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, e' l'opzione di attingere ad un concorso gia' espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all'assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d'esame. Per completezza di trattazione e' opportuno rilevare che l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'Avvocatura statale in una delle ultime memorie difensive, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2020, e' priva di fondamento. Ad avviso della difesa statale, la questione sarebbe inammissibile perche' con essa si tenderebbe ad ottenere una decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge. L'eccezione non coglie la netta differenza tra la questione di legittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte con la sentenza n. 21 del 2020 e quella sollevata nel presente giudizio. Nel caso cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, il giudice «a quo» aveva sollevato la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, con la quale, dopo aver istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della polizia di Stato, era stato stabilito che alla copertura della relativa dotazione organica si sarebbe provveduto mediante un concorso per titoli, in esito al quale i vincitori sarebbero stati nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione. Ad avviso del giudice rimettente, la prevista decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe violato il criterio direttivo della sostanziale equiordinazione delle forze di polizia, non ponendo rimedio al ritardo nella progressione in carriera del personale interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, non essendo chiaro l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto la mera caducazione della disposizione relativa alla decorrenza dell'inquadramento non avrebbe fatto conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia. Completamente diversa e' la questione sollevata in questa sede processuale, atteso che la caducazione della proposizione normativa «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» contenuta nell'art. 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare i requisiti piu' restrittivi introdotti dalla disposizione controversa, assoggettando la selezione alla disciplina stabilita, quanto ai requisiti di partecipazione, dal bando di concorso e dalla regolamentazione in vigore all'epoca in cui il concorso era stato bandito. Per tutte le ragioni esposte, questo Tribunale amministrativo regionale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma recata dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lett. b), nella parte in cui stabilisce che si procedera' all'assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 40, del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» per violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione. La rimessione degli atti alla Corte costituzionale comporta la sospensione del processo in corso.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente; Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; Lucia Gizzi, Consigliere; Il Presidente: Mezzacapo L'estensore: Pisano