N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2020
Ordinanza del 28 maggio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ascone Federico e altri contro Ministero dell'interno e altri. Impiego pubblico - Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia - Assunzione degli allievi agenti mediante scorrimento della graduatoria concorsuale - Prevista limitazione ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti fissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982. - Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11, comma 2-bis, lettera b).(GU n.4 del 27-1-2021 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione prima quater Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5165 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Daniel Andreis Steinwandter, Federico Ascone, Aniello Balsamo, Primiano Biscotti, Davide Brescia, Domenico Buccini, Giuseppe Caccia, Giuseppina Cala', Daniele Calabrese, Paolo Calamusa, Antonio Carbone, Antonio Casali, Raffaele Ceccarelli, Carmela Cenname, Alessandro Corvino, Cosimo Costantino, Massimiliano Cuzzocrea, Maria Olga D'Angelo, Martina D'Avolio, Simone De Martinis, Valeria Di Martire, Alessio Di Stefano, Alessia Di Trio, Lamiae El Kadri, Roberto Filauri, Luana Gencarelli, Diego Gentile, Alessandro Basilio Giuffrida, Andrea Giummara, Dario Grande Caruso, Federica Rosa Anna Grasso, Emilio Guarino, Anna Iannone, Viola Imperatore, Pietro La Manna, Roberto La Rocca, Alessandro Lino, Silvia Lorusso, Salvatore Maggistro, Giulia Marra, Bruno Marrara, Cosimo Mattesi, Raffaele Mazzei, Floriana Micieli, Alessio Murgo, Matteo Paulon, Luigi Petrella, Bohdan Petrunyk, Stefano Pigoli, Fabiana Pistelli, Cristiano Romanini, Rocco Rosciano, Andrea Rossano, Francesco Ruscica, Francesco Saladino, Emiliano Salvati, Gabriele Scapolan, Silvia Scarpino, Serena Anna Schito, Tiziano Selvaggio, Gianluca Teodoro Sergente, Sofia Serra, Federica Simeone, Ennio Solimene, Andrea Sulis, Davide Tancredi, Marianna Tonziello, Giuseppe Trombatore, Erind Turhani, Fabrizio Zangrilli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dello stesso in Afragola, via I Trv Arena n. 2; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; E con l'intervento di ad adiuvandum: Francesco Notarianni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dello stesso in Afragola, via I Trv Arena n. 2; Per l'annullamento, previa sospensiva, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale e' stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2017, n. 40; del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza del 19 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2019, n. 32, con il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto; ove occorra, del decreto ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta'; di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, gia' programmate per il prossimo 8 maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; nonche' per l'accertamento dello status di «idoneo» in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del menzionato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonche', ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge, anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 febbraio 2019, n. 12; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 18 giugno 2019: del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto; di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, gia' programmate a partire dal 17 giugno 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; nonche' per l'accertamento dello status di «idoneo» in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2017, n. 40 e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonche', ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge, anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iannone Anna il 24 giugno 2019: del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750-8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto; di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente; e per l'adozione delle misure cautelali, anche monocratiche volte a consentire all'odierna ricorrente di essere ammessa a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, gia' programmate a partire dal 17 giugno 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; nonche' per l'accertamento dello status di «idoneo» in capo alla ricorrente in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2017, n. 40 e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente alla procedura selettiva in esame nonche', ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge; anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lorusso Silvia il 20 agosto 2019: del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonche' dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano il nominativo dell'odierna ricorrente; ove di interesse, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750-8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2017, n. 40, nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto; ove di interesse, del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 33 3 B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, e' stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio, pubblicato in data 16 luglio 2019 sul sito web della Polizia di Stato; ove occorra, del decreto ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta'; di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire all'odierna ricorrente di essere inserita, con riserva, nell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione pubblicato in data 13 agosto 2019 sul sito web dell'amministrazione resistente e di essere ammessa, in sovrannumero, all'imminente corso di formazione il cui inizio e' previsto per «la seconda meta' del mese di agosto», come da nota prot. 0019016 del 24 luglio 2019 emessa dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per gli istituti di istruzione - Servizio corsi; nonche' per il riconoscimento del diritto dell'odierna ricorrente di prendere parte al corso di formazione in parola in conseguenza del superamento delle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente al predetto corso di formazione previo inserimento nel predetto elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonche', ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge, anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti l'11 ottobre 2019: del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonche' dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominati degli odierni ricorrenti; ove di interesse, del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333- B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, e' stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio, pubblicato in data 16 luglio 2019 sul sito web della Polizia di Stato; ove occorra, del decreto ministeriale del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta'; di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche nel senso di confermare l'ammissione con riserva dei ricorrenti (gia' disposta con ordinanza cautelare - non impugnata - n. 4636 del 10 luglio 2019) alla prosecuzione dell'iter concorsuale e, ove favorevolmente esitati gli ulteriori passaggi della procedura, al loro inserimento, sempre con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale; nonche' per il riconoscimento dello status di «idoneo» dei ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2017, n. 40; e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla prosecuzione dell'iter selettivo nonche', ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge, anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2020 cons. Mariangela Caminiti, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27; Con sentenza non definitiva n. 5503 del 25 maggio 2020 e' stata dichiarata la improcedibilita' del ricorso introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35 c.p.a., limitatamente ai soggetti ivi indicati. Per i restanti ricorrenti - Balsamo Aniello, D'Avolio Martina, De Martinis Simone, Di Martire Valerio, Di Stefano Alessio, Di Trio Alessia, El Kadri Lamiae, Gencarelli Luana, Giuffrida Alessandro Basilio, Guarino Emilio, Iannone Anna, Imperatore Viola, La Rocca Roberto, Maggistro Salvatore, Mazzei Raffaele, Murgo Alessio, Notarianni Francesco, Rossano Andrea, Salvati Emiliano, Selvaggio Tiziano, Tancredi Davide, Turhani Erind e Silvia Lorusso, elencati in epigrafe - deve essere rilevata la persistenza dell'interesse alla decisione di merito. Premette il collegio che con il ricorso collettivo introduttivo, notificato al Ministero dell'interno il 2 maggio 2019, essi hanno impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale e' stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2017, n. 40, nonche', specificamente, le tabelle A, B e C, allegate al predetto decreto. L'amministrazione, per individuare i soggetti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio, ha ritenuto di raggruppare i candidati inseriti nella graduatoria approvata con decreto del 27 ottobre 2017 e che abbiano riportato una votazione compresa tra 9,50 e 8,875 decimi (ad eccezione dei soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo, per i quali e' sufficiente aver conseguito la votazione di 6 decimi) in tre distinte tabelle: tabella A: candidati in possesso dei nuovi requisiti; tabella B: candidati esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di eta', anche tenendo conto del diritto all'elevazione (soggetti che alla data del 1° gennaio 2019 hanno compiuto i ventisei anni di eta' e/o non abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado); tabella C: candidati che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione e per i quali e' stato avviato il sub procedimento di verifica dei nuovi requisiti previsto dall'art. 4 del decreto (concluso in data 16 aprile 2019). L'impugnazione del provvedimento di avvio della procedura di assunzione e' stata proposta congiuntamente a quella: del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza del 19 aprile 2019, con il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto; del decreto ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta'. In seguito con atto recante motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750-8,250 decimi della predetta graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonche', specificamente, degli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto. Questo ulteriore decreto e' stato adottato il 6 giugno 2019 dal Ministero, non essendo esso riuscito a coprire tutti i posti disponibili con lo scorrimento avviato il 13 marzo precedente, quando erano stati presi in considerazione i soli candidati con una votazione compresa tra 9,50 e 8,875. Pertanto, il Ministero ha disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria, convocando per gli accertamenti di idoneita' una fascia di concorrenti con un punteggio inferiore a quello fino ad allora considerato, compreso tra punti 8,75 e punti 8,25. I ricorrenti dichiarano di aver partecipato alla selezione di cui al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, e riferiscono altresi' di aver conseguito una votazione compresa nella fascia 8,750-8,250 decimi e, ciononostante, di essere stati esclusi dallo scorrimento per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, disposto con l'ultimo decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2019, n. 45, poiche' non in possesso dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa sopravvenuta. Questo decreto costituisce l'atto concretamente lesivo per i ricorrenti, essendo essi stati collocati in graduatoria con punteggi tutti compresi nella suddetta fascia. Con l'annullamento degli atti impugnati, i ricorrenti chiedono altresi' l'accertamento dello status di idoneita' all'assunzione, avendo superato la prova scritta del concorso pubblico, nonche' la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del provvedimento di ammissione alla procedura selettiva in esame e, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, anche previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Gli atti della procedura sono censurati per i seguenti motivi: I. Illegittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' ex art. 1, legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001; violazione del principio dell'irretroattivita' della legge; violazione della par condicio e del legittimo affidamento; violazione del favor admissionis; eccesso di potere per arbitrarieta', irragionevolezza, contraddittorieta' e disparita' di trattamento; ingiustizia manifesta; II. Illegittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere legislativo; contrasto con la direttiva 2000/78/CE; manifesta arbitrarieta', irragionevolezza e disparita' di trattamento, contraddittorieta'. Il Ministero dell'interno si e' costituito in giudizio in resistenza e si e' opposto all'accoglimento del gravame. Con ordinanza n. 4636 del 2019 sono stati ammessi con riserva gli attuali ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982; e' stata altresi' disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, adempimento eseguito dai ricorrenti, ed e' stata fissata per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 12 maggio 2020. Nessun controinteressato si e' costituito in giudizio. Nelle more del giudizio e' sopravvenuto il decreto del Capo della Polizia, pubblicato il 13 agosto 2019, di avvio al corso di formazione per 1851 allievi agenti della Polizia di Stato selezionati tramite lo scorrimento della graduatoria; provvedimento con cui si e' conclusa la procedura di assunzione impugnato dai ricorrenti con successivo atto recante motivi aggiunti ritualmente notificato. L'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi al corso di formazione, mediante pubblici proclami, autorizzata dalla Sezione con ordinanza n. 7432 del 14 novembre 2019, e' stata regolarmente eseguita dai ricorrenti, ma nessun controinteressato si e' costituito in giudizio. L'amministrazione resistente si e' opposta al gravame essendo contestati i requisiti prescritti da una disposizione di legge, l'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, volta alla assunzione con procedura semplificata conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza, logicita' ed eguaglianza, oltre che sorretta da finalita' acceleratorie. Infine, la questione di costituzionalita' sarebbe inammissibile per sconfinamento del giudice delle leggi nel merito della discrezionalita' del legislatore, attesa la riconosciuta legittimita' delle leggi provvedimento, come nella specie, volte ad attrarre nella propria disciplina oggetti e materie affidati normalmente all'autorita' amministrativa, nel rispetto del principio di ragionevolezza. Diritto I ricorrenti impugnano il provvedimento del 13 marzo 2019 e gli atti conseguenti con cui il Ministero dell'interno li ha esclusi da una procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di una precedente graduatoria concorsuale in cui erano collocati in posizione utile per aspirare all'assunzione. Il ricorso, notificato il 2 maggio 2019 al Ministero resistente, e' tempestivo e anche procedibile in relazione agli atti impugnati sia con riguardo al decreto del 13 marzo 2019, che ha dato avvio alla procedura di scorrimento della graduatoria da cui gli interessati sono stati esclusi (ricorso introduttivo), sia al successivo provvedimento del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, del 6 giugno 2019, mediante il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750-8,250 decimi della graduatoria (atto concretamente lesivo per i candidati inseriti nella suddetta fascia di punteggio, nella quale erano compresi i ricorrenti, impugnato con atto recante motivi aggiunti) nonche' con riferimento alla tempestiva impugnazione del decreto del 12 agosto 2019 recante approvazione della graduatoria finale dei candidati da assumere mediante avvio al corso di formazione (atto recante motivi aggiunti); atti ritualmente notificati al Ministero dell'interno e ai controinteressati anche a seguito dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, eseguita nei termini e con le modalita' stabilite dal giudice. A giudizio del collegio, la questione di legittimita' costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e' rilevante e non manifestamente infondata. Infatti, l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura di assunzione e' stata determinata dall'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto dalla legge di conversione della legge 11 febbraio 2019, n. 12. Sulla rilevanza In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, si deve considerare che la previsione normativa in esame ha obbligato l'amministrazione ad agire nei termini e nei modi ritenuti illegittimi dalla parte ricorrente, non lasciando al Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli affermati principi in materia di pubblici concorsi e, in ultima analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della pubblica amministrazione e di uguaglianza tra i cittadini. Si deve premettere, al riguardo, che il Ministero dell'interno, con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 893 agenti di Polizia. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di eta' pari ad anni 30 e il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore. Nella graduatoria definitiva del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti i candidati che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova scritta (6/10), ma non erano stati convocati, per mancanza di posti disponibili, alle ulteriori prove selettive, consistenti nell'accertamento della idoneita' psicofisica, nella verifica dell'efficienza fisica attraverso prove sportive, nell'accertamento dell'attitudine al servizio nelle Forze di Polizia mediante test psicologici e colloquio psicoattitudinale. Si trattava quindi di candidati non ancora idonei, non avendo essi completato la selezione concorsuale, ma potenzialmente interessati ad eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori posti da coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. Dopo la conclusione del concorso, il regolamento che stabilisce i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di agente di Polizia (decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia) e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 1), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del regolamento, al comma 1, dispone che «L'assunzione degli agenti di Polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario». E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. La disposizione rilevante introdotta dalla legge di conversione e' la seguente: all'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, articolo dedicato all'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, e' aggiunto il comma 2-bis che cosi' statuisce: «Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato art. 703, comma 1, lettera c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017. L'amministrazione della Pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare.». L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018 costituisce, dunque, la norma presupposta dall'attivita' amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere in concreto difforme da quanto legislativamente disposto. Tale disposizione, infatti, ha obbligato l'Amministrazione dell'interno a disporre lo scorrimento della graduatoria concorsuale applicando retroattivamente la normativa sopravvenuta sui requisiti di ammissione al concorso, sfavorevoli ai ricorrenti, limitando l'assunzione esclusivamente a chi, alla data del 1° gennaio 2019, fosse in possesso dei nuovi requisiti relativi al limite di eta' e al titolo di studio fissati dall'art. 6, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. Di conseguenza, non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla assunzione mediante scorrimento, purche' in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove d'idoneita'. In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore. Pertanto, mediante gli atti impugnati, i ricorrenti sono stati esclusi dalla selezione, avendo superato il limite massimo di eta' anagrafica stabilito dalla norma sospettata di illegittimita' costituzionale. Avverso gli atti impugnati i ricorrenti deducono molteplici censure, sostanzialmente riconducibili alla illegittimita' costituzionale della norma applicata, oltre che alla illegittimita' della norma sotto altri profili. A giudizio del collegio, risulta decisiva la questione di legittimita' costituzionale, sollevabile anche d'ufficio, essendo prive di fondamento le altre censure dedotte, come si chiarira' nella sentenza di merito. Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto a base giuridica l'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la questione di legittimita' costituzionale della norma di legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio, in quanto la sua eventuale fondatezza e il suo conseguente accoglimento da parte della Corte costituzionale comporterebbe l'annullamento, per invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. Sulla non manifesta infondatezza A giudizio del collegio, non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lettera b), nella parte in cui stabilisce che si procedera' all'assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito «purche' in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare». E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione normativa contraddistinta dalla lettera b) bensi' la sola proposizione che impedisce l'assunzione di tutti i candidati idonei alla prova scritta, completando la disposizione con le seguenti parole: «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare». La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione. Infatti, non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla assunzione mediante scorrimento, purche' in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove d'idoneita'. In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno superato il limite di eta' di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo essi in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso per la partecipazione alla selezione. Si e' trattato, in sostanza, di una legge-provvedimento ad efficacia retroattiva. La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi provvedimento quelle leggi che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n. 24 del 2018), che hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr. sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009). E tali leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio, con l'ulteriore precisazione che tale sindacato deve essere tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (cfr. sentenza 20 novembre 2013, n. 275). La particolarita' della norma in esame consiste non solo nella applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da cui consegue la qualificazione di essa come legge-provvedimento, ma, soprattutto, nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando (eta' non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a quello precedentemente richiesto). Ancora piu' straordinaria e' la circostanza che questo nuovo criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia stato introdotto dopo la formazione della graduatoria. La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in modo da escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico (voto della prova scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli, stando ai criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o anche in possesso di un titolo di studio superiore). La modificazione della graduatoria, in questo risiede la particolarita' della fattispecie, non e' stata disposta con un provvedimento amministrativo, ma con la legge di conversione di un decreto-legge. Se la decisione di modificare la graduatoria di merito, escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non vi e' dubbio che quell'atto sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo, per palese illegittimita'. Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il principio che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia gia' in itinere (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573). In linea di principio, le norme sopravvenute non devono essere applicate ai concorsi gia' banditi, tranne il caso in cui esse abbiano carattere interpretativo, non potendo essere alterati i presupposti giuridici del procedimento concorsuale. Modificare le «regole del gioco» mentre la «partita» e' in corso determinerebbe la violazione della par condicio dei partecipanti e del principio di tutela dell'affidamento (nella specie: dell'affidamento riposto dai candidati nel bando di concorso, atto costituente la lex specialis della procedura selettiva, sempreche' non in contrasto con norme imperative vigenti al momento della sua emanazione). Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la modificazione, in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso e' intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la procedura concorsuale, ammettendo alla prosecuzione della stessa solo i candidati in possesso di requisiti diversi da quelli stabiliti per l'ammissione alla prova di esame. Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma priva dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed una sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando di concorso adottato con il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017, riaperta, dopo lo svolgimento della prova scritta, al fine di consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento della graduatoria gia' definita. Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli atti della pubblica amministrazione, posto che la garanzia della tutela giurisdizionale viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste per gli atti legislativi, potendo gli stessi essere sottoposti al sindacato della Corte costituzionale, previa intermediazione del giudice rimettente. In linea generale la giurisprudenza riconosce che, quando una determinazione normalmente devoluta alla discrezionalita' della pubblica amministrazione viene adottata con legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso di costituzionalita' delle leggi, al privato cittadino e' consentito chiedere al giudice adito la rimessione della q.l.c. della legge-provvedimento alla Corte costituzionale, previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando gli articoli 24 e 113 della Costituzione alcuna sacca di immunita' per l'operato della pubblica amministrazione. Il ricorso avverso la legge-provvedimento contiene, in pratica, le medesime censure che sarebbero state sollevate nei riguardi del provvedimento che la pubblica amministrazione ha sostituito con l'atto legislativo (cfr. ex multis tribunale amministrativo regionale Puglia, Lecce, 19 ottobre 2007, n. 3631). Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della legge-provvedimento deve avvenire alla luce del principio della ragionevolezza. Sostanzialmente, il sindacato costituzionale si sostituisce al giudizio sull'eccesso di potere, posto che il contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela il risultato di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita' che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi' dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa» (cfr. Corte costituzionale, sentenza cit. n. 313 del 1995). Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo obiettivo e tradisca la sua ratio» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 1997). «Ripetutamente, infatti, la Corte ha affermato che la legittimita' delle leggi provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione al pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che e' insito nella adozione di diposizioni legislative di tipo particolare, sono soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta' e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati dagli effetti dell'atto, il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono i profili provvedimentali caratteristici della legge soggetta a controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007)» (cfr. Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 289). La legge applicata nel caso controverso, oltre ad avere il contenuto sostanziale di un provvedimento amministrativo, presenta una evidente natura retroattiva, atteso che produce effetti sulla graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27 ottobre 2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12. In tal modo operando, la legge ha obbligato l'amministrazione ad applicare i nuovi requisiti di ammissione ad una procedura concorsuale gia' svolta e conclusa con l'approvazione della graduatoria di merito, di cui si e' disposto lo scorrimento, cosi andando ad incidere su situazioni giuridiche gia' consolidate a seguito dello svolgimento di una fase autonoma del concorso, chiusa in data 27 ottobre 2017, con conseguente lesione del legittimo affidamento dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria. Il giudice delle leggi ha statuito che «al legislatore non e' preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purche' tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (cfr. Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 73). Nel caso di specie, si dubita della conformita' della norma censurata ai canoni di legittimita' appena indicati, in quanto la norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti di partecipazione ad un concorso bandito, espletato e concluso precedentemente alla sua entrata in vigore, appare irragionevole e lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. In verita', a fronte di un evidente contenuto provvedimentale della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge anche il profilo discriminatorio e lesivo del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione da cui sembra affetta la norma in esame. Non vi e' dubbio che, all'atto dell'approvazione della legge-provvedimento, i suoi destinatari erano immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal legislatore, quanto dalla pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria di merito ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio di ciascuno dei candidati classificati in posizione potenzialmente utile per beneficiare dello scorrimento della graduatoria. I nuovi, restrittivi requisiti di assunzione, andando ad applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno consentito alla pubblica amministrazione di scegliere taluni soggetti, gia' noti, cosi' favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili. Cio' appare in contrasto con il principio di imparzialita' dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva, con tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i quali sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo scorrimento della graduatoria concorsuale a nuovi e diversi requisiti, ha consapevolmente orientato l'azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti «nominativamente individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. In tal modo risulta violato anche il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi un trattamento ingiustamente diverso ad alcuni dei candidati, rispetto ad altri inseriti nella stessa graduatoria che avrebbero dovuto poter concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in possesso degli stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. Si deve, inoltre, considerare che, prima dello scorrimento impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del 29/10/2018, aveva proceduto ad un altro scorrimento della graduatoria concorsuale, incrementando i posti disponibili ai fini dell'assunzione e assumendo, secondo l'ordine della graduatoria, tutti i candidati gia' convocati e risultati idonei alle verifiche psico-attitudinali e di efficienza fisica. Questo precedente scorrimento era avvenuto allorche' il legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con il decreto di attuazione 13 luglio 2018, n. 103, aveva gia' modificato l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, prevedendo i nuovi requisiti. Eppure, in occasione del precedente scorrimento, disposto appena 4 mesi prima dell'adozione del provvedimento che ha dato avvio alla procedura di assunzione controversa, l'amministrazione, giustamente, aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal bando di concorso, pur essendo gia' entrati in vigore i nuovi requisiti di accesso alla Polizia di Stato, per cui, anche sotto tale profilo, sembra essersi ora perpetrata una irragionevole violazione del principio di uguaglianza. La differente disciplina delle due procedure di scorrimento, espletate a brevissima distanza temporale l'una dall'altra, sembra non trovare alcuna giustificazione ragionevole, sconfinando nella vera e propria arbitrarieta'. Neppure si puo' ritenere che la norma sospettata di incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della selezione. Al contrario, risulta palese il rallentamento della procedura provocato dalla rideterminazione dei requisiti, essendo stata costretta la pubblica amministrazione a riesaminare, una per una, le posizioni dei singoli candidati, per accertare l'eta' anagrafica e l'eventuale acquisizione di un titolo di studio superiore a quello in origine richiesto. Se la norma non fosse stata introdotta, non sarebbe stata necessaria questa ulteriore fase di verifica e il Ministero avrebbe potuto semplicemente ammettere alle prove di idoneita' psico-fisica e attitudinale tutti i candidati inseriti in graduatoria, pacificamente in possesso dei requisiti di ammissione al concorso, gia' accertati nella fase precedente l'espletamento della prova scritta. In conclusione e in necessaria sintesi: non si dubita della legittimita' costituzionale di una norma di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i requisiti di accesso alle forze di Polizia, introducendo un limite di eta' inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato, rientrando nella discrezionalita' legislativa la determinazione di tali requisiti, sempre che i nuovi requisiti non siano applicati retroattivamente; neppure si dubita della legittimita' costituzionale di una norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di assunzione degli agenti di Polizia, anziche' bandire un nuovo concorso, abbia disposto lo scorrimento della graduatoria di un concorso gia' espletato; cio' che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialita' della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonche' di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, e' l'opzione di attingere ad un concorso gia' espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all'assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d'esame. Per completezza di trattazione e' opportuno rilevare che da ultimo la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 21 del 2020 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di revisione dei ruoli delle forze di Polizia, con la quale, dopo aver istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, era stato stabilito che alla copertura della relativa dotazione organica si sarebbe provveduto mediante un concorso per titoli, in esito al quale i vincitori sarebbero stati nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione. Ad avviso del giudice rimettente, la prevista decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe violato il criterio direttivo della sostanziale equiordinazione delle forze di Polizia, non ponendo rimedio al ritardo nella progressione in carriera del personale interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, non essendo chiaro l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto la mera caducazione della disposizione relativa alla decorrenza dell'inquadramento non avrebbe fatto conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale equiordinazione del personale delle forze di Polizia. Ebbene la questione sollevata in questa sede processuale e' evidentemente diversa e non tendente ad ottenere una decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge, atteso che la caducazione della proposizione normativa «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare» contenuta nell'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, come introdotta dalla legge di conversione della legge 11 febbraio 2019, n. 12, determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare i requisiti piu' restrittivi introdotti dalla disposizione controversa, assoggettando la selezione alla disciplina stabilita, quanto ai requisiti di partecipazione, dal bando di concorso e dalla regolamentazione in vigore all'epoca in cui il concorso era stato bandito. Per tutte le ragioni esposte, questo Tribunale amministrativo regionale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma recata dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lettera b), nella parte in cui stabilisce che si procedera' all'assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare» per violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione. La rimessione degli atti alla Corte costituzionale comporta la sospensione del processo in corso.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima quater): dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare» per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione; dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, presidente; Mariangela Caminiti, consigliere, estensore; Antonio Andolfi, consigliere. Il presidente: Mezzacapo L'estensore: Caminiti