N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2020
Ordinanza del 3 luglio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Gervasio Gerardo e altri 24 c/Ministero dell'interno e altri.. Impiego pubblico - Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia - Assunzione degli allievi agenti mediante scorrimento della graduatoria concorsuale - Prevista limitazione ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti fissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare). - Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11, comma 2-bis, lettera b).(GU n.4 del 27-1-2021 )
Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5656 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gerardo Gervasio, Giuseppe Spagnolo, Alessandro Greco, Jacopo Luciani, Nicolo' Saltalamacchia, Ambra Falco, Leonardo Mancuso, Nicola Antonio Taffuri, Giuseppe De Marco, Antonio De Vito, Fabio Lo Dico, Gabriele Imbroisi, Michele Pisacane, Stefano Alessandrini, Nicola Giglio, Marco Caradonna, Stefania Latorrata, Gilberto Pannozzo, Chiara Mangiagli, Anna Palumbo, Piera Venerito, Azzurra Lanni, Vita Matera, Davide Ferrigno, Sara Visaggi, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 47; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti di Marta Barbera, Ilaria Caporaso, Girolamo Dagostino, Giro Luca Spina e i destinatari della notifica per pubblici proclami, non costituiti in giudizio; Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Ministro dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che «la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni, e' effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato», nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti «in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio», nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica; della tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 95/2017, che elenca i soggetti «esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di eta' anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare» nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; della tabella C, allegata al decreto del Ministro dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che «non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'art. 4» nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare» ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento; dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 95/2017, fissa il limite massimo di eta' di ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; del decreto del Ministero dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; degli Allegati n. 1 e 2 al decreto del Ministero dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019 che, nell'identificare gli aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente; del decreto del Ministero dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi della Polizia di Stato; decreto del Ministero dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica dei soggetti interessati all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi della Polizia di Stato; decreto del Ministero dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei soggetti interessati all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi della Polizia di Stato; nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; nonche' per l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al decreto del Ministro dell'interno, Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; dell'allegato 1 al succitato decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti «in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio», nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica; dell'allegato 2 al succitato decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti «per i quali e' necessario accertare i suddetti requisiti», nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; dell'allegato 3 al succitato decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti «esclusi dalla procedura per aver superato il limite massimo di eta' prescritto, anche con l'elevazione massima di cui all'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare», nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato e specificatamente dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione, nonche' dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione, nonche' dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente; di ogni provvedimento o nota dell'Amministrazione allo stato non conosciuto e/o comunicato, tramite il quale l'Amministrazione ha determinato di non inserire parte ricorrente in posizione utile in graduatoria per la predetta convocazione sebbene in possesso del certificato di idoneita' e nonostante il superamento di tutte le prove successive alla prova scritta; dell'elenco dei convocati, pubblicato in data 16 luglio 2019, mediante il quale si e' disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale nei confronti dei candidati aventi un punteggio compreso tra 8,750 e 8,250; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Relatore nell'udienza del giorno 22 giugno 2020 il dott. Antonio Andolfi e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto Con ricorso collettivo ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna: il decreto del Capo della polizia del 18 maggio 2017, recante il bando di concorso per il reclutamento di un numero complessivo di millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato (il bando di concorso originario); il decreto del Capo della polizia del 13 marzo 2019, di avvio del procedimento per lo scorrimento della graduatoria in applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018 convertito in legge n. 12 del 2019; il decreto del Capo della polizia del 19 marzo 2019 di convocazione degli aspiranti, indicati negli allegati l e 2 al decreto, per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale; il decreto ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103, di individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della polizia; la tabella A, in cui sono indicati i soggetti in possesso dei nuovi requisiti di eta' e titolo di studio; la tabella B, indicante i soggetti esclusi dal procedimento avendo superato il limite di eta', anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; la tabella C, individuante i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti di eta' e titolo di studio. I ricorrenti, tutti soggetti che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza - e risultano attualmente collocati nella relativa graduatoria con votazione compresa tra 9.50 e 8,875 decimi, ma esclusi dalla procedura in esame per mancanza del requisito dell'eta' anagrafica non superiore a ventisei anni, censurano gli atti che ne hanno determinato l'esclusione, deducendo con un unico motivo di impugnazione violazione degli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di imparzialita' e di buona amministrazione. Violazione del principio di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio della certezza del diritto e della normativa comunitaria in materia. Eccesso di potere, illogicita' manifesta e disparita' di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio tempus regit actum. Violazione della direttiva 2000/78. Interpretazione costituzionalmente orientata o in via subordinata l'illegittimita' dell'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/82 e dell'art. 4 del Bando di concorso. Il Ministero dell'interno si costituisce in giudizio per resistere al ricorso. Con ordinanza n. 4103/2019 il TAR accoglie l'istanza cautelare ammettendo parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982. Con il 1° ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 giugno 2019, i ricorrenti impugnano il decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» mediante il quale e' stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricomprasi nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi della graduatoria; Con il 2° ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 agosto 2019 e ritualmente depositato, 10 degli originari ricorrenti, i signori Giuseppe Spagnolo, Alessandro Greco, Leonardo Mancuso, Nicola Antonio Taffuri, Giuseppe De Marco, Antonio De Vito, Gabriele Imbroisi, Marco Caradonna, Piera Venerito e Azzurra Lanni, chiedono l'annullamento del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 con il quale e' stato approvato «l'elenco generale degli aspiranti che sono risultati in possesso dei requisiti per l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato 1, nonche' l'elenco finale dei milleottocentocinquantuno aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2». Con ordinanza cautelare n. 6139/2019, considerato che alcuni dei ricorrenti, ammessi con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, pur avendo superato le prove, non sono stati inseriti negli elenchi dei partecipanti al corso di formazione avviato in data 29 agosto 2019, dispone l'ammissione con riserva dei suddetti ricorrenti, risultati idonei, al corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti, ferme restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed economica, tali da consigliare alla P.A. di inserire i ricorrenti in un corso ordinario successivo o di attivare un nuovo; autorizza inoltre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, da eseguire entro quarantacinque giorni dall'ordinanza, con venti giorni di tempo per il deposito della documentazione attestante l'integrazione del contraddittorio. La notifica per pubblici proclami viene eseguita tempestivamente e la relativa documentazione e' depositata dalla parte ricorrente il 5 novembre 2019, ma nessun controinteressato si costituisce in giudizio. L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilita' del ricorso, essendo contestati i requisiti prescritti da una disposizione di legge, l'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019. Si tratterebbe di norma conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza, logicita' ed eguaglianza, oltre che sorretta da finalita' acceleratorie. L'Avvocatura dello Stato, inoltre, eccepisce, genericamente, la inammissibilita' o improcedibilita' di questo ricorso, come di altri ricorsi simili, in quanto non sarebbe stata contestata la graduatoria finale oppure non sarebbe stato impugnato l'eventuale provvedimento di inidoneita' psico-fisica. Infine, la questione di costituzionalita', implicitamente o espressamente sollevata da questo come da altri ricorrenti, sarebbe inammissibile per sconfinamento del giudice delle leggi nel merito della discrezionalita' del legislatore, come suggerito dalla stessa Corte costituzionale che, recentissimamente, con sentenza n. 21/2020 del 14 febbraio 2020, avrebbe affrontato proprio una questione di legittimita' costituzionale sollevata dal T.A.R. per l'Abruzzo afferente le novita' normative riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione della Polizia. Nella camera di consiglio del 22 giugno 2020, fissata per la decisione di merito ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, il Collegio solleva la questione di legittimita' costituzionale di seguito esposta, sollecitato al riguardo dalla parte ricorrente, esaminate anche sul punto specifico le tesi difensive dell'Amministrazione resistente, viste le memorie depositate da tutte le parti e prendendo atto che nessuna delle parti ha chiesto il differimento della decisione per trattazione orale o per essere rimessa in termini per qualsiasi evenienza processuale. Diritto Parte ricorrente impugna il provvedimento del 13 marzo 2019 e gli atti conseguenti con cui il Ministero dell'interno la ha esclusa da una procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di una precedente graduatoria concorsuale in cui era collocata in posizione utile per aspirare all'assunzione. Preliminarmente deve essere confutata l'eccezione, seppure generica, di inammissibilita' o improcedibilita' del ricorso. Il ricorso e' sicuramente tempestivo, essendo stato impugnato, con atto notificato il 13 maggio 2019, il decreto del 13 marzo 2019 che ha dato avvio alla procedura di scorrimento della graduatoria da cui gli interessati sono stati esclusi. Il ricorso e' anche procedibile, almeno per i dieci ricorrenti che hanno proposto i secondi motivi aggiunti, essendo stato da essi impugnato il decreto del 12 agosto 2019 recante approvazione della graduatoria finale dei candidati da assumere mediante avvio al corso di formazione, con motivi aggiunti notificati al Ministero dell'interno e ad una controinteressata in data 23 agosto 2019. Anche l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e' stata eseguita nei termini e con le modalita' stabilite dal giudice. Infine, nessun provvedimento di inidoneita' psico-fisica e' stato adottato a carico dei ricorrenti per i quali con le note di udienza depositate il 20 giugno 2020 e' stato manifestato l'interesse alla decisione, che risultano aver superato tutti gli accertamenti di idoneita' psicofisica, di efficienza fisica e attitudinale. L'esclusione dei ricorrenti dalla procedura di assunzione e' stata determinata dall'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per carenza del requisito dell'eta'. A giudizio del Collegio, la questione di legittimita' costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e' rilevante e non manifestamente infondata anche sotto profili ulteriori rispetto a quelli di violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, gia' evidenziati con precedente ordinanza di rimessione di questa sezione n. 5504/2020 del 12 maggio 2020 (pubblicata in data 25 maggio 2020) e che appare opportuno riportare integralmente. Sulla rilevanza In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, si deve considerare che la previsione normativa in esame ha obbligato l'Amministrazione ad agire nei termini e nei modi ritenuti illegittimi dalla parte ricorrente, non lasciando al Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli affermati principi in materia di pubblici concorsi e, in ultima analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della PA e di uguaglianza tra i cittadini. Si deve premettere, al riguardo, che il Ministero dell'interno, con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto un concorso pubblico per il reclutamento di ottocentonovantatre agenti di polizia. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di eta' pari ad anni trenta e il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore. Nella graduatoria definitiva del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti i candidati che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova scritta, ma non erano stati convocati, per mancanza di posti disponibili, alle ulteriori prove selettive, consistenti nell'accertamento della idoneita' psicofisica, nella verifica dell'efficienza fisica attraverso prove sportive, nell'accertamento dell'attitudine al servizio nelle forze di polizia mediante test psicologici e colloquio psicoattitudinale. Si trattava quindi di candidati non ancora idonei, non avendo essi completato la selezione concorsuale, ma potenzialmente interessati ad eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori posti da coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di agente di polizia (decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 1), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del Regolamento, al comma l, dispone che «L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.» E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. La disposizione rilevante introdotta dalla legge di conversione e' la seguente: all'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, articolo dedicato all'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, e' aggiunto il comma 2-bis che cosi' statuisce: «Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato art. 703, comma 1, lettera c) e nel limite massimo di milleottocentocinquantuno posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare.» L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018 costituisce, dunque, la norma presupposta dall'attivita' amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere in concreto difforme da quanto legislativamente disposto. L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, infatti, ha obbligato l'Amministrazione dell'interno a disporre lo scorrimento della graduatoria concorsuale applicando retroattivamente la normativa sopravvenuta sui requisiti di ammissione al concorso, sfavorevoli al ricorrente, limitando l'assunzione esclusivamente a chi, alla data del 1° gennaio 2019, fosse in possesso dei nuovi requisiti relativi al limite di eta' e al titolo di studio fissati dall'art. 6, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. Di conseguenza, non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla assunzione mediante scorrimento, purche' in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove d'idoneita'. In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno superato il limite di eta' di ventisei anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore. Pertanto, mediante gli atti impugnati, i ricorrenti sono stati esclusi dalla selezione, avendo superato il limite massimo di eta' anagrafica stabilito dalla norma sospettata di illegittimita' costituzionale. Avverso gli atti impugnati parte ricorrente deduce molteplici censure, sostanzialmente riconducibili alla illegittimita' costituzionale della norma applicata oltre che alla illegittimita' della norma sotto altri profili. A giudizio del Collegio, risulta decisiva la questione di legittimita' costituzionale, sollevabile anche d'ufficio, essendo prive di fondamento le altre censure dedotte come si chiarira' nella sentenza di merito. Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto a base giuridica l'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, la questione di legittimita' costituzionali della norma di legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio, in quanto la sua eventuale fondatezza e il suo conseguente accoglimento da parte della Corte costituzionale comporterebbe l'annullamento, per invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. Sulla non manifesta infondatezza A giudizio del Collegio, non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lettera b) nella parte in cui stabilisce che si procedera' all'assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare.» E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione normativa contraddistinta dalla lettera b) bensi' la sola proposizione che impedisce l'assunzione di tutti i candidati idonei alla prova scritta, completando la disposizione con le seguenti parole: «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare.» La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione. Infatti, non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla assunzione mediante scorrimento, purche' in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove d'idoneita'. In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno superato il limite di eta' di ventisei anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo essi in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso per la partecipazione alla selezione. Si e' trattato, in sostanza, di una legge-provvedimento ad efficacia retroattiva. La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi provvedimento quelle leggi che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n. 24 del 2018), che hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr. sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009). E tali leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio, con l'ulteriore precisazione che tale sindacato deve essere tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (cfr. sent. 20 novembre 2013, n. 275). La particolarita' della norma in esame consiste non solo nella applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da cui consegue la qualificazione di essa come legge-provvedimento, ma, soprattutto, nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando (eta' non superiore a ventisei anni, oltre che titolo di studio superiore a quello precedentemente richiesto). Ancora piu' straordinaria e' la circostanza che questo nuovo criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia stato introdotto dopo la formazione della graduatoria. La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in modo da escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico (voto della prova scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli, stando ai criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o anche in possesso di un titolo di studio superiore). La modificazione della graduatoria, in questo risiede la particolarita' della fattispecie, non e' stata disposta con un provvedimento amministrativo, ma con la legge di conversione di un decreto legge. Se la decisione di modificare la graduatoria di merito, escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non vi e' dubbio che quell'atto sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo, per palese illegittimita'. Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il principio che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia gia' in itinere (Cons. Stato sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573). In linea di principio, le norme sopravvenute non devono essere applicate ai concorsi gia' banditi, tranne il caso in cui esse abbiano carattere interpretativo, non potendo essere alterati i presupposti giuridici del procedimento concorsuale. Modificare le «regole del gioco» mentre la «partita» e' in corso determinerebbe la violazione della par conditio dei partecipanti e del principio di tutela dell'affidamento (nella specie: dell'affidamento riposto dai candidati nel bando di concorso, atto costituente la lex specialis della procedura selettiva, sempreche' non in contrasto con norme imperative vigenti al momento della sua emanazione). Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la modificazione, in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso e' intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la procedura concorsuale, ammettendo alla prosecuzione della stessa solo i candidati in possesso di requisiti diversi da quelli stabiliti per l'ammissione alla prova di esame. Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma priva dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed una sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando di concorso adottato con il decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, riaperta, dopo lo svolgimento della prova scritta, al fine di consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento della graduatoria gia' definita. Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli atti della pubblica amministrazione, posto che la garanzia della tutela giurisdizionale viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste per gli atti legislativi, potendo gli stessi essere sottoposti al sindacato della Corte costituzionale, previa intermediazione del giudice rimettente. In linea generale la giurisprudenza riconosce che, quando una determinazione normalmente devoluta alla discrezionalita' della pubblica amministrazione viene adottata con legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso di costituzionalita' delle leggi, al privato cittadino e' consentito chiedere al giudice adito la rimessione della q.l.c. della legge provvedimento alla Consulta, previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, non tollerando gli articoli 24 e 113 della Costituzione alcuna sacca di immunita' per l'operato della P.A. Il ricorso avverso la legge-provvedimento contiene, in pratica, le medesime censure che sarebbero state sollevate nei riguardi del provvedimento che la P.A. ha sostituito con l'atto legislativo (cfr. ex multis TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 ottobre 2007, n. 3631). Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della legge-provvedimento deve avvenire alla luce del principio della ragionevolezza. Sostanzialmente, il sindacato costituzionale si sostituisce al giudizio sull'eccesso di potere, posto che il contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela il risultato di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita' che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi' dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1995). Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo obiettivo e tradisca la sua ratio» (Corte costituzionale, sent. n. 43 del 1997). «Ripetutamente, infatti, la Corte ha affermato che la legittimita' delle leggi provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione al pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che e' insito nella adozione di diposizioni legislative di tipo particolare, sono soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta' e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati dagli effetti dell'atto, il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono i profili provvedimentali caratteristici della legge soggetta a controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007)» (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289). La legge applicata nel caso controverso, oltre ad avere il contenuto sostanziale di un provvedimento amministrativo, presenta una evidente natura retroattiva, atteso che produce effetti sulla graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27 ottobre 2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12. In tal modo operando, la legge ha obbligato l'Amministrazione ad applicare i nuovi requisiti di ammissione ad una procedura concorsuale gia' svolta e conclusa con l'approvazione della graduatoria di merito, di cui si e' disposto lo scorrimento, cosi' andando ad incidere su situazioni giuridiche gia' consolidate a seguito delle svolgimento di una fase autonoma del concorso, chiusa in data 27 ottobre 2017, con conseguente lesione del legittimo affidamento dei candidati utilmente classificai nella relativa graduatoria. Il Giudice delle leggi ha statuito che: «al legislatore non e' preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purche' tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato alle Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (Corte costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73). Nel caso di specie, si dubita della conformita' della norma censurata ai canoni di legittimita' appena indicati, in quanto la norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti di partecipazione ad un concorso bandito, espletato e concluso precedentemente alla sua entrata in vigore, appare irragionevole e lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. In verita', a fronte di un evidente contenuto provvedimentale della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge anche il profilo discriminatorio e lesivo del principio di imparzialita' della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame. Non vi e' dubbio che, all'atto dell'approvazione della legge-provvedimento, i suoi destinatari erano immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal legislatore, quanto dalla pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria di merito ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio di ciascuno dei candidati classificati in posizione potenzialmente utile per beneficiare dello scorrimento della graduatoria. I nuovi, restrittivi requisiti di assunzione, andando ad applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno consentito alla P.A. di scegliere taluni soggetti, gia' noti, cosi' favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili. Cio' appare in contrasto con il principio di imparzialita' dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione. In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva, con tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i quali sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo scorrimento della graduatoria concorsuale a nuovi e diversi requisiti, ha consapevolmente orientato l'azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti «nominativamente individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. In tal modo risulta violato anche il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi un trattamento ingiustamente diverso ad alcuni de candidati, rispetto ad altri inseriti nella stessa graduatoria che avrebbero dovuto poter concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in possesso degli stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. Si deve, inoltre, considerare che, prima dello scorrimento impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del 29 ottobre 2018, aveva proceduto ad un altro scorrimento della graduatoria concorsuale, incrementando i posti disponibili ai fini dell'assunzione e assumendo, secondo l'ordine della graduatoria, tutti i candidati gia' convocati e risultati idonei alle verifiche psico-attitudinali e di efficienza fisica. Questo precedente scorrimento era avvenuto allorche' il legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con il decreto di attuazione 13 luglio 2018, n. 103, aveva gia' modificato l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, prevedendo i nuovi requisiti. Eppure, in occasione del precedente scorrimento, disposto appena quattro mesi prima dell'adozione del provvedimento che ha dato avvio alla procedura di assunzione controversa, l'Amministrazione, giustamente, aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal bando di concorso, pur essendo gia' entrati in vigore i nuovi requisiti di accesso alla Polizia di Stato, per cui, anche sotto tale profilo, sembra essersi ora perpetrata una irragionevole violazione del principio di uguaglianza. La differente disciplina delle due procedure di scorrimento, espletate a brevissima distanza temporale l'una dall'altra, sembra non trovare alcuna giustificazione ragionevole, sconfinando nella vera e propria arbitrarieta'. Sotto altro profilo, l'irragionevolezza della norma contestata si palesa anche in riferimento alla deroga alla regola dei ventisei anni rappresentata dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare, che consente una proroga di tre anni per i soggetti che avevano prestato il servizio militare. Tra i candidati convocati nel 2017 vi sono infatti soggetti ultratrentenni, molto piu' «vecchi» degli odierni ricorrenti e che non avrebbero avuto, alla data del 1° gennaio 2019 indicata nel noto emendamento, i requisiti ivi previsti. E' evidente, pertanto, l'irragionevolezza di tale norma con patente disparita' di trattamento in violazione degli articoli 3-97 della Costituzione. Se l'intento legislativo fosse stato effettivamente quello di assicurare un «ringiovanimento» delle Forze di polizia, la novella legislativa avrebbe dovuto eliminare anche la possibilita' di elevazione di tale termine ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare: il mantenimento di tale previsione, invece, attesta l'irragionevolezza della norma sopravvenuta e presenta anche sotto tale aspetto un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Al contrario, anche sotto tale profilo la norma appare irragionevole e, conseguentemente, costituzionalmente illegittima, non mostrando sufficienti garanzie di obbiettivita' e di coerenza rispetto al fine perseguito (Corte costituzionale 171/1996), nonche' emanata in violazione dell'art. 51, primo comma, della Costituzione il quale, «nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende, certo, sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimita' costituzionale sotto il profilo della congruita' e della ragionevolezza delle limitazioni previste» (Corte costituzionale, sentenza 108/1994). Lo stesso art. 51, infatti, vincola il legislatore a sottoporre la propria discrezionalita' di scelta ai rigorosi parametri posti dall'art. 3 della Costituzione. Ed infatti, l'introduzione del requisito dei ventisei anni di eta' per l'accesso alle prove successive - laddove si consente, allo stesso tempo, l'elevazione del limite di eta' ex art. 2049, Codice dell'ordinamento militare - comporta una limitazione irragionevole all'accesso ai pubblici uffici, in violazione del divieto contenuto nel principio di eguaglianza garantito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione nonche' un'irragionevole limitazione alla posizione costituzionalmente garantita a ogni cittadino dall'art. 51, primo comma, della Costituzione tale da incidere «sulla possibilita', a parita' di requisiti di idoneita', di svolgere un'attivita' conforme alle proprie propensioni ed attitudini e di concorrere con essa al progresso della societa'» (Corte costituzionale, sentenza n. 188/1994). Neppure si puo' ritenere che la norma sospettata di incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della selezione. Al contrario, risulta palese il rallentamento della procedura provocato dalla rideterminazione dei requisiti, essendo stata costretta la PA a riesaminare, una per una, le posizioni dei singoli candidati, per accertare l'eta' anagrafica e l'eventuale acquisizione di un titolo di studio superiore a quello in origine richiesto. Se la norma non fosse stata introdotta, non sarebbe stata necessaria questa ulteriore fase di verifica e il Ministero avrebbe potuto semplicemente ammettere alle prove di idoneita' psico-fisica e attitudinale tutti i candidati inseriti in graduatoria, pacificamente in possesso dei requisiti di ammissione al concorso, gia' accertati nella fase precedente l'espletamento della prova scritta. In conclusione e in necessaria sintesi: non si dubita della legittimita' costituzionale di una norma di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i requisiti di accesso alle Forze di Polizia, introducendo un limite di eta' inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato, rientrando nella discrezionalita' legislativa la determinazione di tali requisiti, sempre che i nuovi requisiti non siano applicati retroattivamente; neppure si dubita della legittimita' costituzionale di una norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di assunzione degli agenti di polizia, anziche' bandire un nuovo concorso, abbia disposto lo scorrimento della graduatoria di un concorso gia' espletato; cio' che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialita' della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonche' di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, e' l'opzione di attingere ad un concorso gia' espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all'assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d'esame. A detti profili, in parte gia' rilevati con l'ordinanza di rimessione n. 5504/2020, il Collegio ritiene di aggiungere che l'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, presenta profili di violazione anche dell'art. 77 della Costituzione. Ed invero, quanto all'attivita' legislativa di modificazione o integrazione del decreto-legge in sede di conversione, la giurisprudenza costituzionale ha fissato dei precisi limiti entro cui tale attivita' deve intervenire, dichiarando costituzionalmente illegittime le norme che tali confini avessero oltrepassato. In particolare, l'inclusione nella legge di conversione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua (Corte costituzionale sentenze n. 22/2012, n. 34/2014). Nel caso di specie, come e' agevolmente riscontrabile dal semplice raffronto tra i testi e dai lavori preparatori - l'introduzione, con la legge di conversione, dei nuovi requisiti relativi all'eta' e al titolo di studio (cfr. lettera b) del decreto-legge n. 135/2018 introdotta in sede di conversione) non solo e' totalmente estranea rispetto al contenuto originario dell'art. 11 del decreto-legge n. 135/2018, ma si pone altresi' in contrasto con le finalita' di semplificazione previste dal decreto-legge stesso, in quanto - come gia' rilevato da questa Sezione con ordinanza n. 5504/2020 - ha «costretto l'Amministrazione alla verifica di ulteriori e nuovi requisiti non previsti nel bando originario». Nel caso in esame, anche a voler considerare indifferibile ed urgente l'introduzione di un nuovo limite di eta' ad un concorso in atto, considerato che le norme contenute all'interno dell'originario decreto-legge e quelle aggiunte in sede di conversione sono eterogenee, lo strumento non poteva essere quello della legge di conversione, atteso che «la manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge inficia di per se' la legittimita' costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione» (Corte costituzionale, sentenza n. 247/2019). Per completezza di trattazione e' opportuno rilevare che l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'Avvocatura statale in una delle ultime memorie difensive, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2020, e' priva di fondamento. Ad avviso della difesa statale, la questione sarebbe inammissibile perche' con essa si tenderebbe ad ottenere una decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge. L'eccezione non coglie la netta differenza tra la questione di legittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte con la sentenza n. 21 del 2020 e quella sollevata nel presente giudizio. Nel caso cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, il giudice «a quo» aveva sollevato la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, con la quale, dopo aver istituito il ruolo direttiva ad esaurimento della polizia di Stato, era stato stabilito che alla copertura della relativa dotazione organica si sarebbe provveduto mediante un concorso per titoli, in esito al quale i vincitori sarebbero stati nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione. Ad avviso del giudice rimettente, la prevista decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe violato il criterio direttivo della sostanziale equiordinazione delle Forze di Polizia, non ponendo rimedio al ritardo nella progressione in carriera del personale interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, non essendo chiaro l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto la mera caducazione della disposizione relativa alla decorrenza dell'inquadramento non avrebbe fatto conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di Polizia. Completamente diversa e' la questione sollevata in questa sede processuale, atteso che la caducazione della proposizione normativa «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare» contenuta nell'art. 11, comma 2-bis, lettera B del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare i requisiti piu' restrittivi introdotti dalla disposizione controversa, assoggettando la selezione alla disciplina stabilita, quanto ai requisiti di partecipazione, dal bando di concorso e dalla regolamentazione in vigore all'epoca in cui il concorso era stato bandito. Per tutte le ragioni esposte, questo Tribunale amministrativo regionale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma recata dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'art. 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento alla lettera b), nella parte in cui stabilisce che si procedera' all'assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare» per violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione. La rimessione degli atti alla Corte costituzionale comporta la sospensione del processo in corso.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima quater): dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato Codice dell'ordinamento militare» per contrasto con gli articoli 97, 3, 51 e 77 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio da remoto del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati: Mariangela Caminiti, Presidente FF; Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere; Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Caminiti L'Estensore: Andolfi Il segretario: Milana