MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2020 

Proroga del periodo di autorizzazione alla concessione della garanzia
dello Stato su passivita' di  nuova  emissione  di  banche  italiane.
(21A00501) 
(GU n.26 del 1-2-2021)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180:  «Attuazione
della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 15 maggio  2014,  che  istituisce  un  quadro  di  risanamento  e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese  di  investimento  e
che  modifica   la   direttiva 82/891/CEE   del   Consiglio,   e   le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
 2011/35/UE, 2012/30/UE  e 2013/36/UE  e  i  regolamenti   (UE),   n.
1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»
ed in particolare  l'art.  18  in  materia  di  sostegno  finanziario
pubblico straordinario per  evitare  o  porre  rimedio  a  una  grave
perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  luglio  2014,  che  fissa  norme  e  una  procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune  imprese
di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e  del
Fondo di risoluzione unico e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1093/2010, ed in particolare l'art. 18, paragrafo 4, lettera d),  che
esclude che le entita' ricomprese nell'ambito di  applicazione  della
norma possano essere dichiarate in dissesto o a rischio  di  dissesto
nell'ipotesi  in  cui,  per  rimediare  a  una  grave   perturbazione
dell'economia  di  uno  Stato  membro  e  preservare  la   stabilita'
finanziaria, esse usufruiscano  di  sostegno  pubblico  straordinario
nelle forme di una garanzia dello Stato; 
  Visto  l'art.  165  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede ai commi  1
e 3 che, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'art. 18 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180  e
dell'art. 18, paragrafo  4,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  nei  sei
mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, a concedere,
previa positiva decisione  della  Commissione  europea,  la  garanzia
dello Stato su passivita' di nuova emissione delle  banche  italiane,
in conformita' a quanto previsto  dal  capo  I  del  titolo  VII  del
medesimo decreto-legge n.  34/2020,  nel  rispetto  della  disciplina
europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19
miliardi di euro; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 165 che prevede che il  Ministro
dell'economia e delle finanze puo'  altresi'  rilasciare,  entro  sei
mesi dall'entrata in  vigore  del  decreto-legge,  fermi  restando  i
limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di
realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a  garanzia  di
finanziamenti erogati dalla Banca  d'Italia  per  fronteggiare  gravi
crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di  emergenza-ELA),  in
conformita' agli schemi previsti dalla Banca centrale europea; 
  Visto il comma 5 del medesimo art. 165 che prevede che il  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto  estendere  il
periodo di cui al comma 1  e  al  comma  4,  fino  a  un  massimo  di
ulteriori sei mesi previa approvazione  da  parte  della  Commissione
europea; 
  Ritenuto  che  continuano  a  sussistere  le   ragioni   di   grave
perturbazione all'economia; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 10 novembre  2020,
avente ad oggetto «State Aid  SA.57515(2020/N)  -  Italy  COVID-19  -
Italian  bank  liquidity  support  scheme»  che,  nel  non  sollevare
obiezioni sull'aiuto in quanto compatibile con il mercato interno  ai
sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea, autorizza lo stesso fino al 20 maggio  2021,  tenendo  conto
della facolta' di proroga di sei mesi di cui al menzionato art.  165,
comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' esteso di ulteriori sei mesi,  fino  al  20  maggio  2021,  il
periodo di autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato
di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 165. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 41