PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 dicembre 2020 

Ulteriori interventi urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza
degli eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  nei  territori
colpiti  della  Regione  Emilia-Romagna  nel  mese  di  maggio  2019.
(Ordinanza n. 730). (21A00534) 
(GU n.26 del 1-2-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi
nei territori colpiti  della  Regione  Emilia-Romagna,  nel  mese  di
maggio 2019; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 600 del 26  luglio  2019  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici  verificatisi  nei  territori  colpiti  della   Regione
Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019»; 
  Ritenuto  necessario  prevedere  ulteriori  misure  finalizzate  al
superamento del contesto emergenziale; 
  Vista la nota della Regione Emilia-Romagna prot. n.  60622  del  16
settembre 2020 recante, tra l'altro, l'aggiornamento dello  stato  di
avanzamento del Piano degli interventi di cui alla  citata  ordinanza
n. 600/2019; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Prime misure economiche 
               e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1.  Il  commissario  delegato  di  cui   all'art.   1,   comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
600 del  26  luglio  2019,  identifica  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione della  presente  ordinanza  i  fabbisogni  relativi  ai
contributi di cui al comma 2, lettera c)  dell'art.  25  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, agli interventi piu' urgenti di cui
alle lettere d)  ed  e)  dello  stesso  articolo,  trasmettendoli  al
Dipartimento della  protezione  civile,  ai  fini  della  valutazione
dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1
del richiamato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il commissario delegato identifica, per ciascuna
misura, il  comune,  la  localita',  le  coordinate  geografiche,  la
descrizione tecnica, la relativa durata nonche'  l'indicazione  delle
singole stime di costo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  il
commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie, sulla  base  della  modulistica  allegata  alla  presente
ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00, quale limite massimo  di  contributo  assegnabile  ad  una
singola attivita' economica e produttiva. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con delibera di  cui  all'art.  24,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il  commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La modulistica di cui al comma 3 puo'  essere  utilizzata  anche
per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25,  comma
2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  7. La ricognizione, di cui al presente articolo,  posta  in  essere
dal commissario delegato non  costituisce  riconoscimento  automatico
dei relativi contributi e finanziamenti. 
  8. Restano fermi gli  eventuali  provvedimenti  gia'  adottati  dal
commissario delegato con riferimento alle attivita'  di  ricognizione
di cui al presente articolo. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli